28.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 286/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1719/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(2)

Nell’interesse della semplificazione legislativa, è opportuno modernizzare la nomenclatura combinata e adattarne la struttura.

(3)

Occorre modificare la nomenclatura combinata in considerazione delle modifiche apportate ai requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, delle modifiche effettuate per adempiere agli impegni internazionali, degli sviluppi tecnologici e commerciali, della necessità di adeguare o chiarificare i testi, come pure dell’esigenza di modificare, a fini di coerenza, la terminologia nelle lingue di alcuni nuovi Stati membri che hanno aderito nel 2004.

(4)

A norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87, l’allegato I del suddetto regolamento deve essere sostituito, con effetto a partire dal 1o gennaio 2006, dalla versione completa della nomenclatura combinata e dei dazi autonomi e convenzionali, quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

NOMENCLATURA COMBINATA

SOMMARIO

PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Titolo I — Regole generali

A.

Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

B.

Regole generali relative ai dazi

C.

Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

Titolo II — Disposizioni speciali

A.

Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

B.

Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

C.

Prodotti farmaceutici

D.

Tassazione forfettaria

E.

Contenitori e imballaggi

F.

Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli

Elenco delle unità supplementari

PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI

Capitolo

Sezione I

Animali vivi e prodotti del regno animale

1

Animali vivi

2

Carni e frattaglie commestibili

3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

Sezione II

Prodotti del regno vegetale

6

Piante vive e prodotti della floricoltura

7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

9

Caffè, tè, mate e spezie

10

Cereali

11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

13

Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Sezione III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

16

Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

18

Cacao e sue preparazioni

19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

21

Preparazioni alimentari diverse

22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

Sezione V

Prodotti minerali

25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

26

Minerali, scorie e ceneri

27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Sezione VI

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

29

Prodotti chimici organici

30

Prodotti farmaceutici

31

Concimi

32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

38

Prodotti vari delle industrie chimiche

Sezione VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

39

Materie plastiche e lavori di tali materie

40

Gomma e lavori di gomma

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Sezione IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

45

Sughero e lavori di sughero

46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Sezione X

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti); carta e sue applicazioni

47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Sezione XI

Materie tessili e loro manufatti

50

Seta

51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

52

Cotone

53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

54

Filamenti sintetici o artificiali

55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

60

Stoffe a maglia

61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

Sezione XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Sezione XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

69

Prodotti ceramici

70

Vetro e lavori di vetro

Sezione XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

72

Ghisa, ferro e acciaio

73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

74

Rame e lavori di rame

75

Nichel e lavori di nichel

76

Alluminio e lavori di alluminio

77

(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)

78

Piombo e lavori di piombo

79

Zinco e lavori di zinco

80

Stagno e lavori di stagno

81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

83

Lavori diversi di metalli comuni

Sezione XVI

Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi

84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Sezione XVII

Materiale da trasporto

86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

88

Navigazione aerea o spaziale

89

Navigazione marittima o fluviale

Sezione XVIII

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

91

Orologeria

92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Sezione XIX

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Sezione XX

Merci e prodotti diversi

94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

96

Lavori diversi

Sezione XXI

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

98

Impianti industriali

99

(Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)

PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI

Sezione I — Allegati agricoli

Allegato 1

Elementi agricoli (EA), dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e dazi addizionali sulla farina (AD F/M)

Allegato 2

Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata

Sezione II — Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio

Allegato 3

Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio

Allegato 4

Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI

Allegato 5

Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio

Allegato 6

Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio

Sezione III — Contingenti

Allegato 7

Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire

Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Allegato 8

Merci inadatte all'alimentazione (elenco dei denaturanti)

Allegato 9

Certificati

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I

REGOLE GENERALI

A.   Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.

a)

Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b)

Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c)

Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4.

Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

5.

Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

a)

Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.

b)

Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

B.   Regole generali relative ai dazi

1.

I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1o gennaio 2006.

Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali.

2.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.

3.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.

4.

Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.

5.

La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell'allegato 1.

6.

La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato 1.

7.

Il simbolo «€/ % vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:

1 €/ % vol/hl = 1 € × 40, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure

1 €/ % vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 più 5 €, pari a un dazio di 45 € per ettolitro.

Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), ad esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

C.   Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1.

Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.

2.

Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:

a)

per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;

b)

per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.

3.

Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (2) (di seguito «Stati membri non participanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3).

4.

Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare:

Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993).

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

A.   Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

1.

La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

2.

La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

a)

i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

1)

fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri,

2)

galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20,

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme.

Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

b)

i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8901 10

Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

8901 10 10

per la navigazione marittima

8901 20

Navi cisterna

8901 20 10

per la navigazione marittima

8901 30

Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20

8901 30 10

per la navigazione marittima

8901 90

altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

8901 90 10

per la navigazione marittima

8902 00

Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca

 

per la navigazione marittima

8902 00 12

di stazza lorda superiore a 250

8902 00 18

di stazza lorda inferiore o uguale a 250

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

 

altri

8903 91

Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario

8903 91 10

per la navigazione marittima

8903 92

Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo

8903 92 10

per la navigazione marittima

8904 00

Rimorchiatori e spintori

8904 00 10

Rimorchiatori

 

Spintori

8904 00 91

per la navigazione marittima

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

8905 10

Draghe

8905 10 10

per la navigazione marittima

8905 90

altri

8905 90 10

per la navigazione marittima

8906

Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

8906 10 00

Navi da guerra

 

altre

8906 90 10

per la navigazione marittima

3.

Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

B.   Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1.

L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

degli aeromobili civili;

di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione o trasformazione;

delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

Detti prodotti sono ripresi nelle voci e sottovoci elencate nelle tabelle di cui al paragrafo 5.

2.

Per l’applicazione del paragrafo 1, primo e secondo trattino, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.

3.

Per l’applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l’espressione «destinati ad aeromobili civili» comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

4.

L’esenzione dai dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

5.

I prodotti che possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali sono ripresi alle seguenti voci e sottovoci:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 90, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8525 10 20, 8526, 8529 10, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Per le sottovoci seguenti, l’esenzione dai dazi doganali dei prodotti destinati ad aeromobili civili è concessa soltanto per i prodotti elencati nella seconda colonna:

Sottovoci

Designazione delle merci

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Muniti di accessori

4008 29

Profilati, tagliati in forma

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Per condutture di gas o di liquidi

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Per usi tecnici

4504 90, 4823 90

Giunti

6813 10, 6813 90

A base di amianto o di altre sostanze minerali

7007 21

Parabrezza, non incorniciati

7312 10, 7312 90

Muniti di accessori o foggiati in articoli

7322 90

Generatori e distributori di aria calda (escluse le loro parti)

7324 90

Oggetti di igiene o da toletta (escluse le loro parti)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7608 10, 7608 20

Muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

8108 90

Tubi, muniti di accessori per la conduttura di gas o di liquidi

8415 90

Di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83

8419 90

Parti di scambiatori di calore

8479 89

Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; servomotori meccanici per invertitori di spinta; impianti igienici speciali; umidificatori e disumidificatori dell’aria; servomeccanismi non elettrici; avviatori non elettrici; avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; tergicristalli non elettrici; regolatori di eliche non elettrici

8501 20, 8501 40

Di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW

8501 31

Di potenza superiore a 735 W e generatori

8501 33

Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori

8501 34 92, 8501 34 90

Generatori

8501 51

Di potenza superiore a 735 W

8501 53

Di potenza inferiore o uguale a 150 kW

8516 80

Accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

8522 90

Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoce 8520 90

8525 20

Apparecchi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

8527 90

Per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

8529 90

Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle voci 8526

8543 89

Registratori di volo, selsyn e trasduttori elettrici, sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici

8543 90

Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati

8803 90 90

Compresi gli alianti

9014 90

Di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 o 9014 20

9020 00

Escluse le loro parti

9029 10

Contagiri elettrici o elettronici

9029 90

Di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri

9031 90

Della sottovoce 9031 80

9109 19, 9109 90

Aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm

9401 10

Diversi da quelli foderati in pelle

9405 10, 9405 60

Di metalli comuni o di materie plastiche

9405 92, 9405 99

Parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60

6)

I prodotti di cui al punto 5 sono integrati nella Taric per sottovoci con la seguente nota di riferimento: «L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].»

C.   Prodotti farmaceutici

1.

L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:

1)

prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;

2)

sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

3)

sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

4)

prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni Comuni Internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6.

2.

Casi particolari:

1)

Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria.

2)

Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio.

3)

I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

esempio: estere metilico di alanina, cloridrato.

4)

Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;

esempio: oxprenoato potassico (DCI): esente

oxprenoato sodico: non esente.

D.   Tassazione forfettaria

1.

Un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem è applicabile alle merci:

contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o

contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 3,5 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 350 €.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (4).

2.

Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

a)

nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

presentano carattere occasionale,

contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale,

sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b)

nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

presentano carattere occasionale, e

riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

3.

Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4.

Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 350 € in moneta nazionale.

5.

Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 350 € qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

E.   Contenitori e imballaggi

Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono.

1.

Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5 essi sono:

a)

soggetti allo stesso dazio doganale della merce:

quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,

oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;

b)

ammessi in esenzione da dazio doganale:

quando la merce è esente da dazio doganale,

oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,

oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.

2.

Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengano o siano presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

F.   Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

1.

In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:

merci inadatte all'alimentazione,

semi,

veli e tele da buratti, non confezionati,

alcuni tipi di uva da tavola, fondute, tabacchi e nitrati.

Tali merci sono inserite in sottovoci (5) che rinviano alla seguente nota: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari».

2.

Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

3.

Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:

granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio (6),

patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (7),

semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (8).

Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

4.

Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abburattamento o a simili fini industriali.

5.

Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, fondute, tabacchi e nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati figurano nell'allegato 9.

ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

Indica i nuovi numeri di codice

Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso

AD F/M

Dazio addizionale farina

AD S/Z

Dazio addizionale zucchero

b/f

Bombola

cm/s

Centimetro(i) al secondo

EA

Elemento agricolo

Euro

DCI

Denominazione comune internazionale

DCIM

Denominazione comune internazionale modificata

ISO

Organizzazione internazionale di standardizzazione

Kbit

1 024 bits

kg/br

Chilogrammo, peso lordo

Kg/net

Chilogrammo, peso netto

kg/net eda

Chilogrammo, peso netto sgocciolato

kg/net mas

Chilogrammi netti della sostanza secca

MAX

Massimo

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimo

ml/g

Millilitro(i) per grammo

mm/s

Millimetro(i) al secondo

RON

Numero di ottano ricerca

Nota:

Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]).

ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

c/k

Numero dei carati (1 carato metrico = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Numero di elementi

ct/l

Capacità di carico utile in tonnellate (9)

g

Grammo

gi F/S

Grammo isotopi fissili

GT

Stazza lorda

kg C5H14ClNO

Chilogrammo di cloruro di colina

kg H2O2

Chilogrammo di perossido di idrogeno

kg K2O

Chilogrammo di ossido di potassio

kg KOH

Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)

kg met.am.

Chilogrammo di metilammina

kg N

Chilogrammo di azoto

kg NaOH

Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)

kg/net eda

Chilogrammo, peso netto sgocciolato

kg P2O5

Chilogrammo di pentaossido di difosforo

kg 90 % sdt

Chilogrammo di materia secca al 90 %

kg U

Chilogrammo di uranio

1 000 kWh

Mille chilowattora

l

Litro

1 000 l

Mille litri

l alc. 100 %

Litro di alcole puro (100 %)

m

Metro

m2

Metro quadrato

m3

Metro cubo

1 000 m3

Mille metri cubi

pa

Numero delle paia

p/st

Numero dei pezzi

100 p/st

Cento pezzi

1 000 p/st

Mille pezzi

TJ

Terajoule (potere calorifero superiore)

PARTE SECONDA

TABELLA DEI DAZI

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Note

1.

In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.

2.

Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

Nota

1.

Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

a)

i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;

b)

le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;

c)

gli animali della voce 9508.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

 

 

0101 10

riproduttori di razza pura

 

 

0101 10 10

Cavalli (10)

esenzione

p/st

0101 10 90

altri

7,7

p/st

0101 90

altri

 

 

 

Cavalli

 

 

0101 90 11

destinati alla macellazione (11)

esenzione

p/st

0101 90 19

altri

11,5

p/st

0101 90 30

Asini

7,7

p/st

0101 90 90

Muli e bardotti

10,9

p/st

0102

Animali vivi della specie bovina

 

 

0102 10

riproduttori di razza pura (12)

 

 

0102 10 10

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

esenzione

p/st

0102 10 30

Vacche

esenzione

p/st

0102 10 90

altri

esenzione

p/st

0102 90

altri

 

 

 

delle specie domestiche

 

 

0102 90 05

di peso inferiore o uguale a 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

 

 

0102 90 21

destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

altri

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg

 

 

0102 90 41

destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

altri

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

di peso superiore a 300 kg

 

 

 

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

 

 

0102 90 51

destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

altre

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Vacche

 

 

0102 90 61

destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

altre

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

altri

 

 

0102 90 71

destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

altri

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

altri

esenzione

p/st

0103

Animali vivi della specie suina

 

 

0103 10 00

riproduttori di razza pura (14)

esenzione

p/st

 

altri

 

 

0103 91

di peso inferiore a 50 kg

 

 

0103 91 10

delle specie domestiche

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

altri

esenzione

p/st

0103 92

di peso uguale o superiore a 50 kg

 

 

 

delle specie domestiche

 

 

0103 92 11

Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

altri

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

altri

esenzione

p/st

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina

 

 

0104 10

della specie ovina

 

 

0104 10 10

riproduttori di razza pura (15)

esenzione

p/st

 

altri

 

 

0104 10 30

Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

altri

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

della specie caprina

 

 

0104 20 10

riproduttori di razza pura (15)

3,2

p/st

0104 20 90

altri

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche

 

 

 

di peso inferiore o uguale a 185 g

 

 

0105 11

Galli e galline

 

 

 

Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione

 

 

0105 11 11

Razze ovaiole

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

altri

52 €/1 000 p/st

p/st

 

altri

 

 

0105 11 91

Razze ovaiole

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

altri

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

Tacchine e tacchini

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

altri

 

 

0105 19 20

Oche

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

Anatre e faraone

52 €/1 000 p/st

p/st

 

altri

 

 

0105 92 00

Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 93 00

Galli e galline di peso superiore a 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

altri

 

 

0105 99 10

Anatre

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

Oche

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

Tacchini e tacchine

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

Faraone

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Altri animali vivi

 

 

 

Mammiferi

 

 

0106 11 00

Primati

esenzione

p/st

0106 12 00

Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

esenzione

p/st

0106 19

altri

 

 

0106 19 10

Conigli domestici

3,8

p/st

0106 19 90

altri

esenzione

0106 20 00

Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

esenzione

p/st

 

Uccelli

 

 

0106 31 00

Uccelli rapaci

esenzione

p/st

0106 32 00

Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)

esenzione

p/st

0106 39

altri

 

 

0106 39 10

Piccioni

6,4

p/st

0106 39 90

altri

esenzione

0106 90 00

altri

esenzione

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;

b)

le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);

c)

i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

Note complementari

1.

A.

Sono considerati come:

a)

«carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

b)

«mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;

c)

«quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:

dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

d)

«busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

e)

«quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

f)

«sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;

g)

«quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

h)

1.

«tagli di quarti anteriori detti «crop» e «chuck and blade»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;

2.

«tagli di punta di petto detti «brisket»», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

B.

I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, punti da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.

C.

Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.

2.

A.

Sono considerati come:

a)

«carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;

b)

«prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;

c)

«parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.

La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

d)

«spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;

e)

«lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.

La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

f)

«pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;

g)

«mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

h)

«3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

ij)

«3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

k)

«parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

B.

I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

C.

Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 49 20 e 0210 99 49, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.

La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:

con un taglio diritto parallelo al cranio, o

con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.

Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 o 0210 19 81.

D.

È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

E.

Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

3.

A.

Sono considerati come:

a)

«carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

b)

«mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

c)

«busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;

d)

«mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;

e)

«costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;

f)

«mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

g)

«coscia intera», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;

h)

«mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.

B.

Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

4.

Sono considerati come:

a)

«pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 27 20 a 0207 27 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79, o 0207 36 79;

b)

«metà», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;

c)

«quarti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;

d)

«ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

e)

«petti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;

f)

«cosce», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

g)

«fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

h)

«cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

ij)

«parti dette paltò di oca o di anatra», ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 0207 36 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.

5.

L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente:

a)

se un componente costituisce almeno 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;

b)

negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

6.

a)

Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

b)

I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.

7.

Si considerano come «salate o in salamoia», ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

 

 

0201 10 00

in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20

altri pezzi non disossati

 

 

0201 20 20

Quarti detti «compensati»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20 30

Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0201 20 50

Selle e quarti posteriori

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (16)

0201 20 90

altri

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (16)

0201 30 00

disossate

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

 

 

0202 10 00

in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20

altri pezzi non disossati

 

 

0202 20 10

Quarti detti «compensati»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20 30

Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0202 20 50

Selle e quarti posteriori

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 20 90

altri

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (16)

0202 30

disossate

 

 

0202 30 10

Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 50

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 90

altre

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

 

 

 

fresche o refrigerate

 

 

0203 11

in carcasse o mezzene

 

 

0203 11 10

di animali della specie suina domestica

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 11 90

altre

esenzione

0203 12

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

 

 

 

di animali della specie suina domestica

 

 

0203 12 11

Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 12 19

Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 12 90

altri

esenzione

0203 19

altre

 

 

 

di animali della specie suina domestica

 

 

0203 19 11

Parti anteriori e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 19 13

Lombate e loro pezzi

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 €/100 kg/net (16)

 

altre

 

 

0203 19 55

disossate

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 59

altre

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 90

altre

esenzione

 

congelate

 

 

0203 21

in carcasse o mezzene

 

 

0203 21 10

di animali della specie suina domestica

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 21 90

altre

esenzione

0203 22

Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

 

 

 

di animali della specie suina domestica

 

 

0203 22 11

Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 22 19

Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 22 90

altri

esenzione

0203 29

altre

 

 

 

di animali della specie suina domestica

 

 

0203 29 11

Parti anteriori e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 29 13

Lombate e loro pezzi

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 €/100 kg/net (16)

 

altre

 

 

0203 29 55

disossate

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 59

altre

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 90

altre

esenzione

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

 

 

0204 10 00

Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

 

altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate

 

 

0204 21 00

in carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 22

in altri pezzi non disossati

 

 

0204 22 10

Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 22 30

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 22 50

Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 22 90

altri

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 23 00

disossate

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

0204 30 00

Carcasse e mezzene di agnello, congelate

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

 

altre carni di animali della specie ovina, congelate

 

 

0204 41 00

in carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 42

in altri pezzi, non disossate

 

 

0204 42 10

Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 42 30

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 42 50

Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 42 90

altre

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 43

disossate

 

 

0204 43 10

di agnello

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 43 90

altre

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 50

Carni di animali della specie caprina

 

 

 

fresche o refrigerate

 

 

0204 50 11

Carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 50 13

Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 50 15

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 19

Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

 

altre

 

 

0204 50 31

Pezzi non disossati

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 39

Pezzi disossati

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

 

congelate

 

 

0204 50 51

Carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 50 53

Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 50 55

Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 59

Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

 

altre

 

 

0204 50 71

Pezzi non disossati

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 79

Pezzi disossati

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

 

 

0205 00 20

fresche o refrigerate

5,1

0205 00 80

congelate

5,1

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

 

 

0206 10

della specie bovina, fresche o refrigerate

 

 

0206 10 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (18)

esenzione

 

altre

 

 

0206 10 91

Fegati

esenzione

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0206 10 99

altre

esenzione

 

della specie bovina, congelate

 

 

0206 21 00

Lingue

esenzione

0206 22 00

Fegati

esenzione

0206 29

altre

 

 

0206 29 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (18)

esenzione

 

altre

 

 

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0206 29 99

altre

esenzione

0206 30 00

della specie suina, fresche o refrigerate

esenzione

 

della specie suina, congelate

 

 

0206 41 00

Fegati

esenzione

0206 49

altre

 

 

0206 49 20

della specie suina domestica

esenzione

0206 49 80

altre

esenzione

0206 80

altre, fresche o refrigerate

 

 

0206 80 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (18)

esenzione

 

altre

 

 

0206 80 91

delle specie equina, asinina o mulesca

6,4

0206 80 99

delle specie ovina o caprina

esenzione

0206 90

altre, congelate

 

 

0206 90 10

destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (18)

esenzione

 

altri

 

 

0206 90 91

delle specie equina, asinina o mulesca

6,4

0206 90 99

delle specie ovina o caprina

esenzione

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

 

 

 

di galli e di galline

 

 

0207 11

interi, freschi o refrigerati

 

 

0207 11 10

presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»

26,2 €/100 kg/net (16)

0207 11 30

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 11 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 12

interi, congelati

 

 

0207 12 10

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 12 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 13

Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

 

 

 

Pezzi

 

 

0207 13 10

disossati

102,4 €/100 kg/net (16)

 

non disossati

 

 

0207 13 20

Metà o quarti

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 13 30

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 13 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 13 50

Petti e loro pezzi

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 13 60

Cosce e loro pezzi

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 13 70

altri

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Frattaglie

 

 

0207 13 91

Fegati

6,4

0207 13 99

altri

18,7 €/100 kg/net

0207 14

Pezzi e frattaglie, congelati

 

 

 

Pezzi

 

 

0207 14 10

disossati

102,4 €/100 kg/net (16)

 

non disossati

 

 

0207 14 20

Metà o quarti

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 14 30

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 14 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 14 50

Petti e loro pezzi

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 14 60

Cosce e loro pezzi

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 14 70

altri

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Frattaglie

 

 

0207 14 91

Fegati

6,4

0207 14 99

altri

18,7 €/100 kg/net

 

di tacchine e di tacchini

 

 

0207 24

interi, freschi o refrigerati

 

 

0207 24 10

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

34 €/100 kg/net (16)

0207 24 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 25

interi, congelati

 

 

0207 25 10

presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

34 €/100 kg/net (16)

0207 25 90

presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 26

Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

 

 

 

Pezzi

 

 

0207 26 10

disossati

85,1 €/100 kg/net (16)

 

non disossati

 

 

0207 26 20

Metà o quarti

41 €/100 kg/net (16)

0207 26 30

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 26 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 26 50

Petti e loro pezzi

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Cosce e loro pezzi

 

 

0207 26 60

Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 26 70

altri

46 €/100 kg/net (16)

0207 26 80

altri

83 €/100 kg/net (16)

 

Frattaglie

 

 

0207 26 91

Fegati

6,4

0207 26 99

altri

18,7 €/100 kg/net

0207 27

Pezzi e frattaglie, congelati

 

 

 

Pezzi

 

 

0207 27 10

disossati

85,1 €/100 kg/net (16)

 

non disossati

 

 

0207 27 20

Metà o quarti

41 €/100 kg/net (16)

0207 27 30

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 27 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 27 50

Petti e loro pezzi

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Cosce e loro pezzi

 

 

0207 27 60

Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 27 70

altri

46 €/100 kg/net (16)

0207 27 80

altri

83 €/100 kg/net (16)

 

Frattaglie

 

 

0207 27 91

Fegati

6,4

0207 27 99

altri

18,7 €/100 kg/net

 

di anatre, di oche o di faraone

 

 

0207 32

interi, freschi o refrigerati

 

 

 

di anatre

 

 

0207 32 11

presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»

38 €/100 kg/net

0207 32 15

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

51,3 €/100 kg/net

 

di oche

 

 

0207 32 51

presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

di faraone

49,3 €/100 kg/net

0207 33

interi, congelati

 

 

 

di anatre

 

 

0207 33 11

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

51,3 €/100 kg/net

 

di oche

 

 

0207 33 51

presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

di faraone

49,3 €/100 kg/net

0207 34

Fegati grassi, freschi o refrigerati

 

 

0207 34 10

di oche

esenzione

0207 34 90

di anatre

esenzione

0207 35

altri, freschi o refrigerati

 

 

 

Pezzi

 

 

 

disossati

 

 

0207 35 11

di oche

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

di anatre o di faraone

128,3 €/100 kg/net

 

non disossati

 

 

 

Metà o quarti

 

 

0207 35 21

di anatre

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

di oche

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

di faraone

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net

 

Petti e loro pezzi

 

 

0207 35 51

di oche

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

di anatre o di faraone

115,5 €/100 kg/net

 

Cosce e loro pezzi

 

 

0207 35 61

di oche

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

di anatre o di faraone

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

Parti dette «paltò di oca o di anatra»

66 €/100 kg/net

0207 35 79

altri

123,2 €/100 kg/net

 

Frattaglie

 

 

0207 35 91

Fegati, diversi dai fegati grassi

6,4

0207 35 99

altri

18,7 €/100 kg/net

0207 36

altri, congelati

 

 

 

Pezzi

 

 

 

disossati

 

 

0207 36 11

di oche

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

di anatre o di faraone

128,3 €/100 kg/net

 

non disossati

 

 

 

Metà o quarti

 

 

0207 36 21

di anatre

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

di oche

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

di faraone

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net

 

Petti e loro pezzi

 

 

0207 36 51

di oche

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

di anatre o di faraone

115,5 €/100 kg/net

 

Cosce e loro pezzi

 

 

0207 36 61

di oche

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

di anatre o di faraone

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

Parti dette «paltò di oca o di anatra»

66 €/100 kg/net

0207 36 79

altri

123,2 €/100 kg/net

 

Frattaglie

 

 

 

Fegati

 

 

0207 36 81

Fegati grassi di oche

esenzione

0207 36 85

Fegati grassi di anatre

esenzione

0207 36 89

altri

6,4

0207 36 90

altri

18,7 €/100 kg/net

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

 

 

0208 10

di conigli o di lepri

 

 

 

di conigli domestici

 

 

0208 10 11

fresche o refrigerate

6,4

0208 10 19

congelate

6,4

0208 10 90

altre

esenzione

0208 20 00

Cosce di rane

6,4

0208 30 00

di primati

9

0208 40

di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

 

 

0208 40 10

Carne di balena

6,4

0208 40 90

altre

9

0208 50 00

di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

9

0208 90

altre

 

 

0208 90 10

di piccioni domestici

6,4

 

di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri

 

 

0208 90 20

di quaglie

esenzione

0208 90 40

altre

esenzione

0208 90 55

Carni di foca

6,4

0208 90 60

di renne

9

0208 90 95

altre

9

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

 

 

 

Lardo

 

 

0209 00 11

fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

secco o affumicato

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

Grasso di maiale

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

Grasso di volatili

41,5 €/100 kg/net

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

 

 

 

Carni della specie suina

 

 

0210 11

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati

 

 

 

della specie suina domestica

 

 

 

salati o in salamoia

 

 

0210 11 11

Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net

 

secchi o affumicati

 

 

0210 11 31

Prosciutti e loro pezzi

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

Spalle e loro pezzi

119 €/100 kg/net

0210 11 90

altre

15,4

0210 12

Pancette (ventresche) e loro pezzi

 

 

 

della specie suina domestica

 

 

0210 12 11

salate o in salamoia

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

secche o affumicate

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

altre

15,4

0210 19

altre

 

 

 

della specie suina domestica

 

 

 

salate o in salamoia

 

 

0210 19 10

Mezzene bacon o 3/4 anteriori

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

3/4 posteriori o parti centrali

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

Parti anteriori e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

Lombate e loro pezzi

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

altre

86,9 €/100 kg/net

 

secche o affumicate

 

 

0210 19 60

Parti anteriori e loro pezzi

119 €/100 kg/net

0210 19 70

Lombate e loro pezzi

149,6 €/100 kg/net

 

altre

 

 

0210 19 81

disossate

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

altre

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

altre

15,4

0210 20

Carni della specie bovina

 

 

0210 20 10

non disossate

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

disossate

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie

 

 

0210 91 00

di primati

15,4

0210 92 00

di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

15,4

0210 93 00

di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

15,4

0210 99

altre

 

 

 

Carni

 

 

0210 99 10

di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

6,4

 

delle specie ovina e caprina

 

 

0210 99 21

non disossate

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

disossate

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

di renne

15,4

0210 99 39

altre

15,4

 

Frattaglie

 

 

 

della specie suina domestica

 

 

0210 99 41

Fegati

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

altre

47,2 €/100 kg/net

 

della specie bovina

 

 

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

altre

12,8

0210 99 60

delle specie ovina e caprina

15,4

 

altre

 

 

 

Fegati di volatili

 

 

0210 99 71

Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

esenzione

0210 99 79

altri

6,4

0210 99 80

altre

15,4

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i mammiferi della voce 0106;

b)

le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

c)

i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);

d)

il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

2.

In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Pesci vivi

 

 

0301 10

Pesci ornamentali

 

 

0301 10 10

di acqua dolce

esenzione

0301 10 90

di mare

7,5

 

altri pesci vivi

 

 

0301 91

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

altri

12

0301 92 00

Anguille (Anguilla spp.)

esenzione

0301 93 00

Carpe

8

0301 99

altri

 

 

 

di acqua dolce

 

 

0301 99 11

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

0301 99 19

altri

8

0301 99 90

di mare

16

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

 

 

 

Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 11

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

12

0302 11 80

altri

12

0302 12 00

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

0302 19 00

altri

8

 

Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 21

Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

Sogliole (Solea spp.)

15

0302 29

altri

 

 

0302 29 10

Rombi gialli (Lepidorhombus ssp.)

15

0302 29 90

altri

15

 

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 31

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 31 90

altri

22 (21)

0302 32

Tonni albacora (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 32 90

altri

22 (21)

0302 33

Tonnetti striati

 

 

0302 33 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 33 90

altri

22 (21)

0302 34

Tonni obesi (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 34 90

altri

22 (21)

0302 35

Tonni rossi (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 35 90

altri

22 (21)

0302 36

Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 36 90

altri

22 (21)

0302 39

altri

 

 

0302 39 10

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 39 90

altri

22 (21)

0302 40 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 (22)

0302 50

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 50 10

della specie Gadus morhua

12

0302 50 90

altri

12

 

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 61

Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

Sardine della specie Sardina pilchardus

23

0302 61 30

Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

Spratti (Sprattus sprattus)

 (23)

0302 62 00

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (24)

0302 65

Squali

 

 

0302 65 20

Spinaroli (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

6

0302 65 90

altri

8

0302 66 00

Anguille (Anguilla spp.)

esenzione

0302 69

altri

 

 

 

di acqua dolce

 

 

0302 69 11

Carpe

8

0302 69 19

altri

8

 

di mare

 

 

 

Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33

 

 

0302 69 21

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 69 25

altri

22 (21)

 

Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

della specie Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

altri

7,5

0302 69 35

Pesci della specie Boreogadus saida

12

0302 69 41

Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

Molve (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

Acciughe (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

15

 

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

Naselli del genere Merluccius

 

 

0302 69 66

Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

15

0302 69 67

Naselli della specie Merluccius australis

15

0302 69 68

altri

15 (21)

0302 69 69

Naselli del genere Urophycis

15

0302 69 75

Pesci castagna (Brama spp.)

15

0302 69 81

Rane pescatrici (Lophius spp.)

15

0302 69 85

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

Melù australe (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 87

Pesci spada (Xiphias gladius)

15

0302 69 88

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

0302 69 91

Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

Abadeci (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

Spigole (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

Orate (Sparus aurata)

15

0302 69 99

altri

15

0302 70 00

Fegati, uova e lattimi

10

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

 

 

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 11 00

Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

altri

2

 

altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 21

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

12

0303 21 80

altri

12

0303 22 00

Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

0303 29 00

altri

9 (21)

 

Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 31

Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

Sogliole (Solea spp.)

7,5

0303 39

altri

 

 

0303 39 10

Passere artiche (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

Pesci del genere Rhombosolea

7,5

0303 39 70

altri

15

 

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 41

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

 

 

0303 41 11

interi

22 (20)  (21)

0303 41 13

senza visceri né branchie

22 (20)  (21)

0303 41 19

altri (ad esempio decapitati)

22 (20)  (21)

0303 41 90

altri

22 (21)

0303 42

Tonni albacora (Thunnus albacares)

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

 

 

 

interi

 

 

0303 42 12

di peso superiore a 10 kg per pezzo

20 (20)  (21)

0303 42 18

altri

20 (20)  (21)

 

senza visceri né branchie

 

 

0303 42 32

di peso superiore a 10 kg per pezzo

22 (20)  (21)

0303 42 38

altri

22 (20)  (21)

 

altri (ad esempio decapitati)

 

 

0303 42 52

di peso superiore a 10 kg per pezzo

22 (20)  (21)

0303 42 58

altri

22 (20)  (21)

0303 42 90

altri

22 (21)

0303 43

Tonnetti striati

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

 

 

0303 43 11

interi

22 (20)  (21)

0303 43 13

senza visceri né branchie

22 (20)  (21)

0303 43 19

altri (ad esempio decapitati)

22 (20)  (21)

0303 43 90

altri

22 (21)

0303 44

Tonni obesi (Thunnus obesus)

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

 

 

0303 44 11

interi

22 (20)  (21)

0303 44 13

senza visceri né branchie

22 (20)  (21)

0303 44 19

altri (ad esempio decapitati)

22 (20)  (21)

0303 44 90

altri

22 (21)

0303 45

Tonni rossi (Thunnus thynnus)

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

 

 

0303 45 11

interi

22 (20)  (21)

0303 45 13

senza visceri né branchie

22 (20)  (21)

0303 45 19

altri (ad esempio decapitati)

22 (20)  (21)

0303 45 90

altri

22 (21)

0303 46

Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

 

 

0303 46 11

interi

22 (20)  (21)

0303 46 13

senza visceri né branchie

22 (20)  (21)

0303 46 19

altri (ad esempio decapitati)

22 (20)  (21)

0303 46 90

altri

22 (21)

0303 49

altri

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

 

 

0303 49 31

interi

22 (20)  (21)

0303 49 33

senza visceri né branchie

22 (20)  (21)

0303 49 39

altri (ad esempio decapitati)

22 (20)  (21)

0303 49 80

altri

22 (21)

0303 50 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 (22)

0303 60

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 60 11

della specie Gadus morhua

12

0303 60 19

della specie Gadus ogac

12

0303 60 90

della specie Gadus macrocephalus

12

 

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 71

Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

Sardine della specie Sardina pilchardus

23

0303 71 30

Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

Spratti (Sprattus sprattus)

 (23)

0303 72 00

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0303 74

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

 (24)

0303 74 90

della specie Scomber australasicus

15

0303 75

Squali

 

 

0303 75 20

Spinaroli (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

6

0303 75 90

altri

8

0303 76 00

Anguille (Anguilla spp.)

esenzione

0303 77 00

Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

Naselli del genere Merluccius

 

 

0303 78 11

Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

15

0303 78 12

Naselli della specie Merluccius hubbsi

15

0303 78 13

Naselli della specie Merluccius australis

15

0303 78 19

altri

15 (21)

0303 78 90

Naselli del genere Urophycis

15

0303 79

altri

 

 

 

di acqua dolce

 

 

0303 79 11

Carpe

8

0303 79 19

altri

8

 

di mare

 

 

 

Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43

 

 

 

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (19)

 

 

0303 79 21

interi

22 (20)  (21)

0303 79 23

senza visceri né branchie

22 (20)  (21)

0303 79 29

altri (ad esempio decapitati)

22 (20)  (21)

0303 79 31

altri

22 (21)

 

Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

della specie Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

altri

7,5

0303 79 41

Pesci della specie Boreogadus saida

12

0303 79 45

Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

Molve (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

Pesci della specie Orcynopsis unicolor

 (25)

0303 79 65

Acciughe (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

15

0303 79 75

Pesci castagna (Brama spp.)

15

0303 79 81

Rane pescatrici (Lophius spp.)

15

0303 79 83

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

Melù australe (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 87

Pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

0303 79 88

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

0303 79 91

Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

Merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0303 79 93

Abadeci (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezealandiae

7,5

0303 79 98

altri

15

0303 80

Fegati, uova e lattimi

 

 

0303 80 10

Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina (19)

esenzione

0303 80 90

altri

10

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

 

 

0304 10

freschi o refrigerati

 

 

 

Filetti

 

 

 

di pesci di acqua dolce

 

 

0304 10 13

di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

 

di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

 

 

0304 10 15

della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

12

0304 10 17

altri

12

0304 10 19

di altri pesci di acqua dolce

9

 

altri

 

 

0304 10 31

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

18

0304 10 33

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

18

0304 10 35

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

18

0304 10 38

altri

18

 

altra carne di pesci (anche tritata)

 

 

0304 10 91

di pesci di acqua dolce

8

 

altri

 

 

0304 10 97

Lati di aringhe

 (22)

0304 10 98

altri

15 (21)

0304 20

Filetti congelati

 

 

 

di pesci di acqua dolce

 

 

0304 20 13

di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

 

di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

 

 

0304 20 15

della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

12

0304 20 17

altri

12

0304 20 19

di altri pesci di acqua dolce

9

 

altri

 

 

 

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

 

 

0304 20 21

della specie Gadus macrocephalus

7,5

0304 20 29

altri

7,5

0304 20 31

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

 

 

0304 20 35

della specie Sebastes marinus

7,5

0304 20 37

altri

7,5

0304 20 41

di merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0304 20 43

di molve (Molva spp.)

7,5

0304 20 45

di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus

18

 

di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor

 

 

0304 20 51

della specie Scomber australasicus

15

0304 20 53

altri

15

 

di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

di naselli del genere Merluccius

 

 

0304 20 55

di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus

7,5

0304 20 56

di naselli della specie Merluccius hubbsi

7,5

0304 20 58

altri

7,5

0304 20 59

di naselli del genere Urophycis

7,5

 

di squali

 

 

0304 20 61

di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 20 69

di altri squali

7,5

0304 20 71

di passere di mare (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 20 73

di passere artiche (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

15

0304 20 83

di rane pescatrici (Lophius spp.)

15

0304 20 85

di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

di pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

0304 20 88

di austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

0304 20 91

di merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0304 20 94

altri

15 (21)

0304 90

altri

 

 

0304 90 05

Surimi

15

 

altri

 

 

0304 90 10

di pesci di acqua dolce

8

 

altri

 

 

0304 90 22

di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (22)

0304 90 31

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

8

 

di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida

 

 

0304 90 35

della specie Gadus macrocephalus

7,5

0304 90 38

di merluzzi della specie Gadus morhua

7,5

0304 90 39

altri

7,5

0304 90 41

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 90 51

di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

15

0304 90 55

di pesci castagna (Brama spp.)

15

0304 90 57

di rane pescatrici (Lophius spp.)

7,5

0304 90 59

di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

0304 90 61

di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

di pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

0304 90 97

altri

7,5

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

 

 

0305 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

13

0305 20 00

Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

11

0305 30

Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

 

 

 

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

di merluzzi della specie Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

altri

20

0305 30 30

di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

15

0305 30 50

di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

15

0305 30 90

altri

16

 

Pesci affumicati, compresi i filetti

 

 

0305 41 00

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

13

0305 42 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

altri

 

 

0305 49 10

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

Anguille (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

altri

14

 

Pesci secchi, anche salati ma non affumicati

 

 

0305 51

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

secchi, non salati

13 (21)

0305 51 90

secchi e salati

13 (21)

0305 59

altri

 

 

 

Pesci della specie Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

secchi, non salati

13 (21)

0305 59 19

secchi e salati

13 (21)

0305 59 30

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

Acciughe (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

altri

12

 

Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia

 

 

0305 61 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (21)

0305 63 00

Acciughe (Engraulis spp.)

10

0305 69

altri

 

 

0305 69 10

Pesci della specie Boreogadus saida

13 (21)

0305 69 30

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

11

0305 69 80

altri

12

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

 

congelati

 

 

0306 11

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

Code di aragoste

12,5

0306 11 90

altre

12,5

0306 12

Astici (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

interi

6

0306 12 90

altri

16

0306 13

Gamberetti

 

 

0306 13 10

Gamberetti della famiglia Pandalidae

12

0306 13 30

Gamberetti grigi del genere Crangon

18

0306 13 40

Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

12

0306 13 80

altri

12

0306 14

Granchi

 

 

0306 14 10

Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

Granchi porri (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

altri

7,5

0306 19

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

0306 19 10

Gamberi

7,5

0306 19 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

altri

12

 

non congelati

 

 

0306 21 00

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

Astici (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

vivi

8

 

altri

 

 

0306 22 91

interi

8

0306 22 99

altri

10

0306 23

Gamberetti

 

 

0306 23 10

Gamberetti della famiglia Pandalidae

12

 

Gamberetti grigi del genere Crangon

 

 

0306 23 31

freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

18

0306 23 39

altri

18

0306 23 90

altri

12

0306 24

Granchi

 

 

0306 24 30

Granchi porri (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

altri

7,5

0306 29

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

0306 29 10

Gamberi

7,5

0306 29 30

Scampi (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

altri

12

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

0307 10

Ostriche

 

 

0307 10 10

Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

esenzione

0307 10 90

altre

9

 

Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten

 

 

0307 21 00

vivi, freschi o refrigerati

8

0307 29

altri

 

 

0307 29 10

Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

8

0307 29 90

altri

8

 

Mitili (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

vivi, freschi o refrigerati

 

 

0307 31 10

Mytilus spp.

10

0307 31 90

Perna spp.

8

0307 39

altri

 

 

0307 39 10

Mytilus spp.

10

0307 39 90

Perna spp.

8

 

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

vivi, freschi o refrigerati

 

 

0307 41 10

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

8

 

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

altri

8

0307 49

altri

 

 

 

congelati

 

 

 

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

 

 

 

del genere Sepiola

 

 

0307 49 01

Sepiola rondeleti

6

0307 49 11

altre

8

0307 49 18

altre

8

 

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

Loligo spp.

 

 

0307 49 31

Loligo vulgaris

6

0307 49 33

Loligo pealei

6

0307 49 35

Loligo patagonica

6

0307 49 38

altri

6

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

altri

8

 

altri

 

 

0307 49 71

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

8

 

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

altri

8

 

Polpi o piovre (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

vivi, freschi o refrigerati

8

0307 59

altri

 

 

0307 59 10

congelati

8

0307 59 90

altri

8

0307 60 00

Lumache, diverse da quelle di mare

esenzione

 

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

0307 91 00

vivi, freschi o refrigerati

11

0307 99

altri

 

 

 

congelati

 

 

0307 99 11

Totani (Illex spp.)

8

0307 99 13

Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae

8

0307 99 15

Meduse (Rhopilema spp.)

esenzione

0307 99 18

altri

11

0307 99 90

altri

11

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1.

Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

2.

Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

a)

«burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

b)

«paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.

3.

I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

a)

avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;

b)

avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;

c)

essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

4.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);

b)

le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

Note di sottovoci

1.

Ai fini della sottovoce 0404 10 l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.

2.

Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90).

Nota complementare

1.

L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:

a)

per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b)

per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0401 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

 

 

0401 10 10

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

altri

12,9 €/100 kg/net

0401 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

 

 

 

inferiore o uguale a 3 %

 

 

0401 20 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

altri

17,9 €/100 kg/net

 

superiore a 3 %

 

 

0401 20 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

altri

21,8 €/100 kg/net

0401 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

 

 

 

inferiore o uguale a 21 %

 

 

0401 30 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

altri

56,6 €/100 kg/net

 

superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %

 

 

0401 30 31

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

110 €/100 kg/net

0401 30 39

altri

109,1 €/100 kg/net

 

superiore a 45 %

 

 

0401 30 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

altri

182,8 €/100 kg/net

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0402 10

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0402 10 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

altri

118,8 €/100 kg/net (26)

 

altri

 

 

0402 10 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (27)

0402 10 99

altri

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (27)

 

in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

 

 

0402 21

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %

 

 

0402 21 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

altri

 

 

0402 21 17

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %

130,4 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %

 

 

0402 21 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

altri

161,9 €/100 kg/net

0402 29

altri

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %

 

 

0402 29 11

Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

altri

 

 

0402 29 15

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 19

altri

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %

 

 

0402 29 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 99

altri

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

altri

 

 

0402 91

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %

 

 

0402 91 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

altri

34,7 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %

 

 

0402 91 31

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

altri

43,4 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %

 

 

0402 91 51

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

altri

109,1 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %

 

 

0402 91 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

altri

182,8 €/100 kg/net

0402 99

altri

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %

 

 

0402 99 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

altri

57,2 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %

 

 

0402 99 31

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 39

altri

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %

 

 

0402 99 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 99

altri

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

 

 

0403 10

Yogurt

 

 

 

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 10 11

inferiore o uguale a 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

superiore a 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 10 31

inferiore o uguale a 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 33

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 39

superiore a 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

0403 10 51

inferiore o uguale a 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

superiore a 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 10 91

inferiore o uguale a 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

superiore a 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

altri

 

 

 

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 90 11

inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 90 31

inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 33

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 39

superiore a 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

altri

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 90 51

inferiore o uguale a 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

superiore a 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 90 61

inferiore o uguale a 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 63

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 69

superiore a 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

0403 90 71

inferiore o uguale a 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

superiore a 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

0403 90 91

inferiore o uguale a 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

superiore a 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

 

 

0404 10

Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

in polvere, in granuli o in altre forme solide

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 02

inferiore o uguale a 1,5 %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 12

inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 26

inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

0404 10 28

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 32

superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 34

inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 36

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 38

superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

altri

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 48

inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 €/kg/net (28)

0404 10 52

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 56

inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 72

inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (29)

0404 10 74

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 76

superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 78

inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 82

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 84

superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90

altri

 

 

 

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 90 21

inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 90 81

inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 83

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 89

superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

 

 

0405 10

Burro

 

 

 

avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %

 

 

 

Burro naturale

 

 

0405 10 11

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 19

altro

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 30

Burro ricombinato

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 50

Burro di siero di latte

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 90

altro

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 20

Paste da spalmare lattiere

 

 

0405 20 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

9 + EA (30)

0405 20 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

9 + EA (30)

0405 20 90

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

189,6 €/100 kg/net

0405 90

altri

 

 

0405 90 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 90 90

altri

231,3 €/100 kg/net (26)

0406

Formaggi e latticini

 

 

0406 10

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

 

 

0406 10 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 10 80

altri

221,2 €/100 kg/net (26)

0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

 

 

0406 20 10

Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (31)

7,7

0406 20 90

altri

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

 

 

0406 30 10

ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca

144,9 €/100 kg/net (26)

 

altri

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca

 

 

0406 30 31

inferiore o uguale a 48 %

139,1 €/100 kg/net (26)

0406 30 39

superiore a 48 %

144,9 €/100 kg/net (26)

0406 30 90

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

215 €/100 kg/net (26)

0406 40

Formaggi a pasta erborinata

 

 

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 90

altri

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 90

altri formaggi

 

 

0406 90 01

destinati alla trasformazione (32)

167,1 €/100 kg/net (26)

 

altri

 

 

0406 90 13

Emmental

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 17

Bergkäse, Appenzell

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 19

Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (31)

7,7

0406 90 21

Cheddar

167,1 €/100 kg/net (26)

0406 90 23

Edam (Geheimratskäse)

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 25

Tilsit

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 27

Butterkäse

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 29

Kashkaval

151 €/100 kg/net (26)

 

Feta

 

 

0406 90 31

di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 33

altri

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 35

Kefalotyri

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 37

Finlandia

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 39

Jarlsberg

151 €/100 kg/net (26)

 

altri

 

 

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

151 €/100 kg/net (26)

 

altri

 

 

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

 

 

 

inferiore o uguale a 47 %

 

 

0406 90 61

Grana padano, Parmigiano reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

Fiore sardo, Pecorino

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 69

altri

188,2 €/100 kg/net (26)

 

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %

 

 

0406 90 73

Provolone

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 78

Gouda

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 82

Camembert

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 84

Brie

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 85

Kefalograviera, Kasseri

151 €/100 kg/net

 

altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

 

 

0406 90 86

superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 87

superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 88

superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 93

superiore a 72 %

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 99

altri

221,2 €/100 kg/net (26)

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

 

 

 

di volatili da cortile

 

 

 

da cova (33)

 

 

0407 00 11

di tacchine o di oche

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

altri

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

altri

30,4 €/100 kg/net (26)

1 000 p/st

0407 00 90

altri

7,7

p/st

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

Tuorli

 

 

0408 11

essiccati

 

 

0408 11 20

inadatti ad uso alimentare (34)

esenzione

0408 11 80

altri

142,3 €/100 kg/net (26)

0408 19

altri

 

 

0408 19 20

inadatti ad uso alimentare (34)

esenzione

 

altri

 

 

0408 19 81

liquidi

62 €/100 kg/net (26)

0408 19 89

altri, compresi congelati

66,3 €/100 kg/net (26)

 

altri

 

 

0408 91

essiccati

 

 

0408 91 20

inadatti ad uso alimentare (34)

esenzione

0408 91 80

altri

137,4 €/100 kg/net (26)

0408 99

altri

 

 

0408 99 20

inadatti ad uso alimentare (34)

esenzione

0408 99 80

altri

35,3 €/100 kg/net (26)

0409 00 00

Miele naturale

17,3

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

7,7

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);

b)

i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);

c)

le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

d)

le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

2.

I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).

3.

Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4.

Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

esenzione

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

 

 

0502 10 00

Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

esenzione

0502 90 00

altri

esenzione

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

esenzione

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

esenzione

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

 

 

0505 10

Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

 

 

0505 10 10

gregge

esenzione

0505 10 90

altre

esenzione

0505 90 00

altri

esenzione

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

 

 

0506 10 00

Osseina e ossa acidulate

esenzione

0506 90 00

altre

esenzione

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

 

 

0507 10 00

Avorio; polveri e cascami d'avorio

esenzione

0507 90 00

altri

esenzione

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

esenzione

0509 00

Spugne naturali di origine animale

 

 

0509 00 10

gregge

esenzione

0509 00 90

altre

5,1

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

esenzione

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

 

 

0511 10 00

Sperma di tori

esenzione

p/st (35)

 

altri

 

 

0511 91

Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3

 

 

0511 91 10

Cascami di pesci

esenzione

0511 91 90

altri

esenzione

0511 99

altri

 

 

0511 99 10

Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge

esenzione

0511 99 90

altri

esenzione

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Nota

1.

In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1.

Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.

2.

I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 9701.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementari

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

 

 

0601 10

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

 

 

0601 10 10

Giacinti

5,1

p/st

0601 10 20

Narcisi

5,1

p/st

0601 10 30

Tulipani

5,1

p/st

0601 10 40

Gladioli

5,1

p/st

0601 10 90

altri

5,1

0601 20

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria

 

 

0601 20 10

Piantimi, piante e radici di cicoria

esenzione

0601 20 30

Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

9,6

0601 20 90

altri

6,4

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

 

 

0602 10

Talee senza radici e marze

 

 

0602 10 10

di viti

esenzione

0602 10 90

altre

4

0602 20

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

 

 

0602 20 10

Talee innestate e barbatelle, di viti

esenzione

0602 20 90

altri

8,3

0602 30 00

Rododendri e azalee, anche innestati

8,3

0602 40

Rosai, anche innestati

 

 

0602 40 10

non innestati

8,3

p/st

0602 40 90

innestati

8,3

p/st

0602 90

altri

 

 

0602 90 10

Bianco di funghi (micelio)

8,3

0602 90 20

Barbatelle di ananassi

esenzione

0602 90 30

Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

8,3

 

altri

 

 

 

Piante da pien'aria

 

 

 

Alberi, arbusti e arboscelli

 

 

0602 90 41

da bosco

8,3

 

altri

 

 

0602 90 45

Talee radicate e giovani piante

6,5

0602 90 49

altri

8,3

 

altre piante da pien'aria

 

 

0602 90 51

Piante vivaci

8,3

0602 90 59

altre

8,3

 

Piante d'appartamento

 

 

0602 90 70

Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

6,5

 

altre

 

 

0602 90 91

Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee

6,5

0602 90 99

altre

6,5

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

 

 

0603 10

freschi

 

 

0603 10 10

Rose

 (36)

p/st

0603 10 20

Garofani

 (36)

p/st

0603 10 30

Orchidee

 (36)

p/st

0603 10 40

Gladioli

 (36)

p/st

0603 10 50

Crisantemi

 (36)

p/st

0603 10 80

altri

 (36)

0603 90 00

altri

10

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

 

 

0604 10

Muschi e licheni

 

 

0604 10 10

Licheni delle renne

esenzione

0604 10 90

altri

5

 

altri

 

 

0604 91

freschi

 

 

0604 91 20

Alberi di Natale

2,5

p/st

0604 91 40

Rami di conifere

2,5

0604 91 90

altri

2

0604 99

altri

 

 

0604 99 10

semplicemente essiccati

esenzione

0604 99 90

altri

10,9

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.

2.

Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana).

3.

La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:

a)

i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);

b)

il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;

c)

la farina, il semolino, la polvere, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);

d)

le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).

4.

Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

Nota complementare

1.

Sono considerati «pellets ottenuti a partire da farine e semolini» ai sensi della sottovoce 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0701

Patate, fresche o refrigerate

 

 

0701 10 00

da semina (37)

4,5

0701 90

altre

 

 

0701 90 10

destinate alla fabbricazione della fecola (38)

5,8

 

altre

 

 

0701 90 50

di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

 (39)

0701 90 90

altre

11,5

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

 (40)

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

 

 

0703 10

Cipolle e scalogni

 

 

 

Cipolle

 

 

0703 10 11

da semina

9,6

0703 10 19

altre

9,6

0703 10 90

Scalogni

9,6

0703 20 00

Agli

9,6 + 120 €/100 kg/net (41)

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei

10,4

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

 

 

0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli

 (42)

0704 20 00

Cavoletti di Bruxelles

12

0704 90

altri

 

 

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

12 MIN 0,4 €/100 kg/net

0704 90 90

altri

12

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

 

 

 

Lattughe

 

 

0705 11 00

a cappuccio

 (43)

0705 19 00

altre

10,4

 

Cicorie

 

 

0705 21 00

Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0705 29 00

altre

10,4

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

 

 

0706 10 00

Carote e navoni

13,6 (41)

0706 90

altri

 

 

0706 90 10

Sedani-rapa

 (44)

0706 90 30

Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)

12

0706 90 90

altri

13,6

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

 

 

0707 00 05

Cetrioli

 (40)

0707 00 90

Cetriolini

12,8

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

 

 

0708 10 00

Piselli (Pisum sativum)

 (45)

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 (46)

0708 90 00

altri legumi

11,2

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

 

 

0709 10 00

Carciofi

 (40)

0709 20 00

Asparagi

10,2

0709 30 00

Melanzane

12,8

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa

12,8

 

Funghi e tartufi

 

 

0709 51 00

Funghi del genere Agaricus

12,8

0709 52 00

Tartufi

6,4

0709 59

altri

 

 

0709 59 10

Funghi galletti o gallinacci

3,2

0709 59 30

Funghi porcini

5,6

0709 59 90

altri

6,4

0709 60

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

 

 

0709 60 10

Peperoni

7,2 (41)

 

altri

 

 

0709 60 91

del genere «Capsicum» destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di «Capsicum» (38)

esenzione

0709 60 95

destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (38)

esenzione

0709 60 99

altri

6,4

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

10,4

0709 90

altri

 

 

0709 90 10

Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

10,4

0709 90 20

Bietole da costa e cardi

10,4

 

Olive

 

 

0709 90 31

destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (38)

4,5

0709 90 39

altre

13,1 €/100 kg/net

0709 90 40

Capperi

5,6

0709 90 50

Finocchi

8

0709 90 60

Granturco dolce

9,4 €/100 kg/net

0709 90 70

Zucchine

 (40)

0709 90 90

altri

12,8

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

 

 

0710 10 00

Patate

14,4

 

Legumi da granella, anche sgranati

 

 

0710 21 00

Piselli (Pisum sativum)

14,4

0710 22 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0710 29 00

altri

14,4

0710 30 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

14,4

0710 40 00

Granturco dolce

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (47)

0710 80

altri ortaggi o legumi

 

 

0710 80 10

Olive

15,2

 

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

 

 

0710 80 51

Peperoni

14,4

0710 80 59

altri

6,4

 

Funghi

 

 

0710 80 61

del genere Agaricus

14,4

0710 80 69

altri

14,4

0710 80 70

Pomodori

14,4

0710 80 80

Carciofi

14,4

0710 80 85

Asparagi

14,4

0710 80 95

altri

14,4

0710 90 00

Miscele di ortaggi o di legumi

14,4

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

 

 

0711 20

Olive

 

 

0711 20 10

destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (38)

6,4

0711 20 90

altre

13,1 €/100 kg/net

0711 30 00

Capperi

4,8

0711 40 00

Cetrioli e cetriolini

12

 

Funghi e tartufi

 

 

0711 51 00

Funghi del genere Agaricus

9,6 + 191 €/100 kg/net eda (41)

kg/net eda

0711 59 00

altri

9,6

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

 

 

 

Ortaggi o legumi

 

 

0711 90 10

Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», esclusi i peperoni

6,4

0711 90 30

Granturco dolce

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (47)

0711 90 50

Cipolle

7,2

0711 90 80

altri

9,6

0711 90 90

Miscele di ortaggi o legumi

12

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

 

 

0712 20 00

Cipolle

12,8 (41)

 

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi

 

 

0712 31 00

Funghi del genere Agaricus

12,8

0712 32 00

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

12,8

0712 33 00

Tremelle (Tremella spp.)

12,8

0712 39 00

altri

12,8

0712 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

 

 

0712 90 05

Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate

10,2

 

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

ibrido, destinato alla semina (37)

esenzione

0712 90 19

altro

9,4 €/100 kg/net

0712 90 30

Pomodori

12,8

0712 90 50

Carote

12,8

0712 90 90

altri

12,8

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

 

 

0713 10

Piselli (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

destinati alla semina

esenzione

0713 10 90

altri

esenzione

0713 20 00

Ceci

esenzione

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

esenzione

0713 32 00

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

esenzione

0713 33

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)

 

 

0713 33 10

destinati alla semina

esenzione

0713 33 90

altri

esenzione

0713 39 00

altri

esenzione

0713 40 00

Lenticchie

esenzione

0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

3,2

0713 90 00

altre

3,2

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

 

 

0714 10

Radici di manioca

 

 

0714 10 10

Pellets ottenuti a partire da farine e semolini

9,5 €/100 kg/net (41)

 

altri

 

 

0714 10 91

dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

9,5 €/100 kg/net (41)

0714 10 99

altri

9,5 €/100 kg/net (41)

0714 20

Patate dolci

 

 

0714 20 10

fresche, intere, destinate al consumo umano (48)

3,8 (49)

0714 20 90

altre

6,4 €/100 kg/net (41)

0714 90

altri

 

 

 

Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

 

 

0714 90 11

dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

9,5 €/100 kg/net (41)

0714 90 19

altri

9,5 €/100 kg/net (41)

0714 90 90

altri

3,8 (49)

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Note

1.

Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.

2.

Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

3.

Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:

a)

migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);

b)

migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);

purché mantengano il carattere di frutta secche.

Note complementari

1.

Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio («tenore in zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore 0,95.

2.

Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicali» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

3.

Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

 

 

 

Noci di cocco

 

 

0801 11 00

disseccate

esenzione

0801 19 00

altre

esenzione

 

Noci del Brasile

 

 

0801 21 00

con guscio

esenzione

0801 22 00

sgusciate

esenzione

 

Noci di acagiù

 

 

0801 31 00

con guscio

esenzione

0801 32 00

sgusciate

esenzione

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

 

 

 

Mandorle

 

 

0802 11

con guscio

 

 

0802 11 10

amare

esenzione

0802 11 90

altre

5,6 (50)

0802 12

sgusciate

 

 

0802 12 10

amare

esenzione

0802 12 90

altre

3,5 (50)

 

Nocciole (Corylus spp.)

 

 

0802 21 00

con guscio

3,2

0802 22 00

sgusciate

3,2

 

Noci comuni

 

 

0802 31 00

con guscio

4

0802 32 00

sgusciate

5,1

0802 40 00

Castagne e marroni (Castanea spp.)

5,6

0802 50 00

Pistacchi

1,6

0802 90

altre

 

 

0802 90 20

Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn

esenzione

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico

3,2 (51)

0802 90 60

Noci macadamia

2

0802 90 85

altre

3,2 (51)

0803 00

Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate

 

 

 

fresche

 

 

0803 00 11

Frutta del plantano (Banane da cuocere)

16

0803 00 19

altre

680 €/1 000 kg/net (50)

0803 00 90

essiccate

16

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

 

 

0804 10 00

Datteri

7,7

0804 20

Fichi

 

 

0804 20 10

freschi

5,6

0804 20 90

secchi

8

0804 30 00

Ananassi

5,8

0804 40 00

Avocadi

 (52)

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

esenzione

0805

Agrumi, freschi o secchi

 

 

0805 10

Arance

 

 

0805 10 20

Arance dolci, fresche

 (53)

0805 10 80

altre

 (54)

0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

 

 

0805 20 10

Clementine

 (53)

0805 20 30

Monreal e satsuma

 (53)

0805 20 50

Mandarini e wilkings

 (53)

0805 20 70

Tangerini

 (53)

0805 20 90

altri

 (53)

0805 40 00

Pompelmi e pomeli

 (55)

0805 50

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

 

 

0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

 (53)

0805 50 90

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0805 90 00

altri

12,8

0806

Uve, fresche o secche

 

 

0806 10

fresche

 

 

0806 10 10

da tavola

 (53)

0806 10 90

altre

 (56)

0806 20

secche

 

 

0806 20 10

Uve di Corinto

2,4

0806 20 30

Uva sultanina

2,4

0806 20 90

altre

2,4

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

 

 

 

Meloni (compresi i cocomeri)

 

 

0807 11 00

Cocomeri

8,8

0807 19 00

altri

8,8

0807 20 00

Papaie

esenzione

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

 

 

0808 10

Mele

 

 

0808 10 10

Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

 (53)

0808 10 80

altre

 (53)

0808 20

Pere e cotogne

 

 

 

Pere

 

 

0808 20 10

Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

 (53)

0808 20 50

altre

 (53)

0808 20 90

Cotogne

7,2

0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

 

 

0809 10 00

Albicocche

 (53)

0809 20

Ciliegie

 

 

0809 20 05

Ciliegie acide (Prunus cerasus)

 (53)

0809 20 95

altre

 (53)

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

 

 

0809 30 10

Pesche noci

 (53)

0809 30 90

altre

 (53)

0809 40

Prugne e prugnole

 

 

0809 40 05

Prugne

 (53)

0809 40 90

Prugnole

12

0810

Altre frutta fresche

 

 

0810 10 00

Fragole

 (57)

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

 

 

0810 20 10

Lamponi

8,8

0810 20 90

altri

9,6

0810 30

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina

 

 

0810 30 10

Ribes nero (cassis)

8,8

0810 30 30

Ribes rosso

8,8

0810 30 90

altri

9,6

0810 40

Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»

 

 

0810 40 10

Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea»)

esenzione

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

3,2

0810 40 50

Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»

3,2

0810 40 90

altri

9,6

0810 50 00

Kiwi

 (58)

0810 60 00

Durian

8,8

0810 90

altri

 

 

0810 90 30

Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie

esenzione

0810 90 40

Frutti della passione, carambole e pitahaya

esenzione

0810 90 95

altre

8,8

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0811 10

Fragole

 

 

 

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0811 10 11

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 10 19

altre

20,8

0811 10 90

altre

14,4

0811 20

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

 

 

 

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0811 20 11

con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 20 19

altri

20,8

 

altri

 

 

0811 20 31

Lamponi

14,4

0811 20 39

Ribes nero (cassis)

14,4

0811 20 51

Ribes rosso

12

0811 20 59

More di rovo o di gelso e more-lamponi

12

0811 20 90

altri

14,4

0811 90

altre

 

 

 

con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

0811 90 11

Frutta tropicali e noci tropicali

13 + 5,3 €/100 kg/net

0811 90 19

altri

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

 

altre

 

 

0811 90 31

Frutta tropicali e noci tropicali

13

0811 90 39

altri

20,8

 

altre

 

 

0811 90 50

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

12

0811 90 70

Mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»

3,2

 

Ciliegie

 

 

0811 90 75

Ciliegie acide (Prunus cerasus)

14,4

0811 90 80

altre

14,4

0811 90 85

Frutta tropicali e noci tropicali

9

0811 90 95

altre

14,4

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

 

 

0812 10 00

Ciliegie

8,8

0812 90

altre

 

 

0812 90 10

Albicocche

12,8

0812 90 20

Arance

12,8

0812 90 30

Papaie

2,3

0812 90 40

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

6,4

0812 90 70

Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali

5,5

0812 90 98

altre

8,8

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

 

 

0813 10 00

Albicocche

5,6

0813 20 00

Prugne

9,6

0813 30 00

Mele

3,2

0813 40

altre frutta

 

 

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci

5,6

0813 40 30

Pere

6,4

0813 40 50

Papaie

2

0813 40 60

Tamarindi

esenzione

0813 40 70

Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

esenzione

0813 40 95

altre

2,4

0813 50

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

 

 

 

Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806

 

 

 

senza prugne

 

 

0813 50 12

di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

4

0813 50 15

altre

6,4

0813 50 19

con prugne

9,6

 

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

 

 

0813 50 31

di noci tropicali

4

0813 50 39

altri

6,4

 

altri miscugli

 

 

0813 50 91

non contenenti prugne e fichi

8

0813 50 99

altri

9,6

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

1,6

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1.

I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:

a)

i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;

b)

i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

2.

Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.

Nota complementare

1.

Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a) è quello applicabile alla componente che ha il dazio più elevato.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

 

 

 

Caffè non torrefatto

 

 

0901 11 00

non decaffeinizzato

esenzione

0901 12 00

decaffeinizzato

8,3

 

Caffè torrefatto

 

 

0901 21 00

non decaffeinizzato

7,5

0901 22 00

decaffeinizzato

9

0901 90

altri

 

 

0901 90 10

Bucce e pellicole di caffè

esenzione

0901 90 90

Succedanei del caffè contenenti caffè

11,5

0902

Tè, anche aromatizzato

 

 

0902 10 00

Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

3,2

0902 20 00

Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato

esenzione

0902 30 00

Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg

esenzione

0902 40 00

Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

esenzione

0903 00 00

Mate

esenzione

0904

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati

 

 

 

Pepe

 

 

0904 11 00

non tritato né polverizzato

esenzione

0904 12 00

tritato o polverizzato

4

0904 20

Pimenti essiccati, tritati o polverizzati

 

 

 

non tritati né polverizzati

 

 

0904 20 10

Peperoni

9,6

0904 20 30

altri

esenzione

0904 20 90

tritati o polverizzati

5

0905 00 00

Vaniglia

6

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

 

 

0906 10 00

non tritati né polverizzati

esenzione

0906 20 00

tritati o polverizzati

esenzione

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

8

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

 

 

0908 10 00

Noci moscate

esenzione

0908 20 00

Macis

esenzione

0908 30 00

Amomi e cardamomi

esenzione

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

 

 

0909 10 00

Semi di anice o di badiana

esenzione

0909 20 00

Semi di coriandolo

esenzione

0909 30 00

Semi di cumino

esenzione

0909 40 00

Semi di carvi

esenzione

0909 50 00

Semi di finocchio; bacche di ginepro

esenzione

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

 

 

0910 10 00

Zenzero

esenzione

0910 20

Zafferano

 

 

0910 20 10

non tritato né polverizzato

esenzione

0910 20 90

tritato o polverizzato

8,5

0910 30 00

Curcuma

esenzione

0910 40

Timo; foglie di alloro

 

 

 

Timo

 

 

 

non tritato né polverizzato

 

 

0910 40 11

Serpillo (Thymus serpyllum)

esenzione

0910 40 13

altro

7

0910 40 19

tritato o polverizzato

8,5

0910 40 90

Foglie di alloro

7

0910 50 00

Curry

esenzione

 

altre spezie

 

 

0910 91

Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo

 

 

0910 91 10

non tritati né polverizzati

esenzione

0910 91 90

tritati o polverizzati

12,5

0910 99

altre

 

 

0910 99 10

Semi di fieno greco

esenzione

 

altre

 

 

0910 99 91

non tritate né polverizzate

esenzione

0910 99 99

tritate o polverizzate

12,5

CAPITOLO 10

CEREALI

Note

1.

a)

I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.

b)

Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.

2.

La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

Nota di sottovoci

1.

Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

Note complementari

1.

Sono considerati:

a)

«riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

b)

«riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;

c)

«riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;

d)

«risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;

e)

«riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;

f)

«riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;

g)

«riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;

h)

«rotture», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

2.

Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

a)

per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b)

negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

 

 

1001 10 00

Frumento (grano) duro

148 €/t (59)  (60)

1001 90

altro

 

 

1001 90 10

Spelta, destinata alla semina (61)

12,8

 

altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

 

 

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

95 €/t (60)

1001 90 99

altri

95 €/t (59)  (60)

1002 00 00

Segala

93 €/t (60)

1003 00

Orzo

 

 

1003 00 10

destinato alla semina

93 €/t

1003 00 90

altro

93 €/t

1004 00 00

Avena

89 €/t

1005

Granturco

 

 

1005 10

destinato alla semina

 

 

 

ibrido (61)

 

 

1005 10 11

ibrido doppio e ibrido top-cross

esenzione

1005 10 13

ibrido a tre vie

esenzione

1005 10 15

ibrido semplice

esenzione

1005 10 19

altro

esenzione

1005 10 90

altro

94 €/t (60)

1005 90 00

altro

94 €/t (59)  (60)

1006

Riso

 

 

1006 10

Risone (riso «paddy»)

 

 

1006 10 10

destinato alla semina (61)

7,7

 

altro

 

 

 

surriscaldato (parboiled)

 

 

1006 10 21

a grani tondi

211 €/t

1006 10 23

a grani medi

211 €/t

 

a grani lunghi

 

 

1006 10 25

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

211 €/t

1006 10 27

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

211 €/t

 

altro

 

 

1006 10 92

a grani tondi

211 €/t

1006 10 94

a grani medi

211 €/t

 

a grani lunghi

 

 

1006 10 96

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

211 €/t

1006 10 98

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

211 €/t

1006 20

Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)

 

 

 

surriscaldato (parboiled)

 

 

1006 20 11

a grani tondi

264 €/t (62)  (59)

1006 20 13

a grani medi

264 €/t (62)  (59)

 

a grani lunghi

 

 

1006 20 15

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

264 €/t (62)  (59)

1006 20 17

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

264 €/t (62)  (59)

 

altro

 

 

1006 20 92

a grani tondi

264 €/t (62)  (59)

1006 20 94

a grani medi

264 €/t (62)  (59)

 

a grani lunghi

 

 

1006 20 96

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

264 €/t (62)  (59)

1006 20 98

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

264 €/t (62)  (59)

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

 

 

 

Riso semilavorato

 

 

 

surriscaldato (parboiled)

 

 

1006 30 21

a grani tondi

416 €/t (62)  (59)

1006 30 23

a grani medi

416 €/t (62)  (59)

 

a grani lunghi

 

 

1006 30 25

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

416 €/t (62)  (59)

1006 30 27

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (62)  (59)

 

altro

 

 

1006 30 42

a grani tondi

416 €/t (62)  (59)

1006 30 44

a grani medi

416 €/t (62)  (59)

 

a grani lunghi

 

 

1006 30 46

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

416 €/t (62)  (59)

1006 30 48

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (62)  (59)

 

Riso lavorato

 

 

 

surriscaldato (parboiled)

 

 

1006 30 61

a grani tondi

416 €/t (62)  (59)

1006 30 63

a grani medi

416 €/t (62)  (59)

 

a grani lunghi

 

 

1006 30 65

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

416 €/t (62)  (59)

1006 30 67

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (62)  (59)

 

altro

 

 

1006 30 92

a grani tondi

416 €/t (62)  (59)

1006 30 94

a grani medi

416 €/t (62)  (59)

 

a grani lunghi

 

 

1006 30 96

con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

416 €/t (62)  (59)

1006 30 98

con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (62)  (59)

1006 40 00

Rotture di riso

128 €/t (59)

1007 00

Sorgo da granella

 

 

1007 00 10

ibrido destinato alla semina (61)

6,4

1007 00 90

altro

94 €/t (59)  (60)

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

 

 

1008 10 00

Grano saraceno

37 €/t

1008 20 00

Miglio

56 €/t (59)

1008 30 00

Scagliola

esenzione

1008 90

altri cereali

 

 

1008 90 10

Triticale

93 €/t

1008 90 90

altri

37 €/t

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);

b)

le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;

c)

i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;

d)

gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;

e)

i prodotti farmaceutici (capitolo 30);

f)

gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

2.

A)

I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

a)

tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;

b)

tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.

B)

I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

Natura del cereale

Tenore di amido

Tenore di ceneri

Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di

315 micrometri (micron)

500 micrometri (micron)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Frumento e segala

45 %

2,5 %

80 %

Orzo

45 %

3 %

80 %

Avena

45 %

5 %

80 %

Granturco e sorgo a grani

45 %

2 %

90 %

Riso

45 %

1,6 %

80 %

Grano saraceno

45 %

4 %

80 %

Altri cereali

45 %

2 %

50 %

3.

Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:

a)

i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;

b)

i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

Note complementari

1.

Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

a)

per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b)

negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

2.

Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essicata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:

a)

gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;

b)

i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

 

 

 

di frumento (grano)

 

 

1101 00 11

di frumento (grano) duro

172 €/t

1101 00 15

di frumento (grano) tenero e di spelta

172 €/t

1101 00 90

di frumento segalato

172 €/t

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

 

 

1102 10 00

Farina di segala

168 €/t

1102 20

Farina di granturco

 

 

1102 20 10

avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

173 €/t

1102 20 90

altra

98 €/t

1102 30 00

Farina di riso

138 €/t

1102 90

altre

 

 

1102 90 10

di orzo

171 €/t

1102 90 30

di avena

164 €/t

1102 90 90

altre

98 €/t

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

 

 

 

Semole e semolini

 

 

1103 11

di frumento (grano)

 

 

1103 11 10

di frumento (grano) duro

267 €/t

1103 11 90

di frumento (grano) tenero e di spelta

186 €/t

1103 13

di granturco

 

 

1103 13 10

aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

173 €/t

1103 13 90

altri

98 €/t

1103 19

di altri cereali

 

 

1103 19 10

di segala

171 €/t

1103 19 30

di orzo

171 €/t

1103 19 40

di avena

164 €/t

1103 19 50

di riso

138 €/t

1103 19 90

altri

98 €/t

1103 20

Agglomerati in forma di pellets

 

 

1103 20 10

di segala

171 €/t

1103 20 20

di orzo

171 €/t

1103 20 30

di avena

164 €/t

1103 20 40

di granturco

173 €/t

1103 20 50

di riso

138 €/t

1103 20 60

di frumento (grano)

175 €/t

1103 20 90

altri

98 €/t

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

 

 

 

Cereali schiacciati o in fiocchi

 

 

1104 12

di avena

 

 

1104 12 10

Cereali schiacciati

93 €/t

1104 12 90

Fiocchi

182 €/t

1104 19

di altri cereali

 

 

1104 19 10

di frumento (grano)

175 €/t

1104 19 30

di segala

171 €/t

1104 19 50

di granturco

173 €/t

 

di orzo

 

 

1104 19 61

Cereali schiacciati

97 €/t

1104 19 69

Fiocchi

189 €/t

 

altri

 

 

1104 19 91

Fiocchi di riso

234 €/t

1104 19 99

altri

173 €/t

 

altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)

 

 

1104 22

di avena

 

 

1104 22 20

mondati (decorticati o pilati)

162 €/t

1104 22 30

mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

162 €/t

1104 22 50

perlati

145 €/t

1104 22 90

soltanto spezzati

93 €/t

1104 22 98

altri

93 €/t (63)

1104 23

di granturco

 

 

1104 23 10

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

152 €/t

1104 23 30

perlati

152 €/t

1104 23 90

soltanto spezzati

98 €/t

1104 23 99

altri

98 €/t

1104 29

di altri cereali

 

 

 

di orzo

 

 

1104 29 01

mondati (decorticati o pilati)

150 €/t

1104 29 03

mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

150 €/t

1104 29 05

perlati

236 €/t

1104 29 07

soltanto spezzati

97 €/t

1104 29 09

altri

97 €/t

 

altri

 

 

 

mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

 

 

1104 29 11

di frumento (grano)

129 €/t

1104 29 18

altri

129 €/t

1104 29 30

perlati

154 €/t

 

soltanto spezzati

 

 

1104 29 51

di frumento (grano)

99 €/t

1104 29 55

di segala

97 €/t

1104 29 59

altri

98 €/t

 

altri

 

 

1104 29 81

di frumento (grano)

99 €/t

1104 29 85

di segala

97 €/t

1104 29 89

altri

98 €/t

1104 30

Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

 

 

1104 30 10

di frumento (grano)

76 €/t

1104 30 90

altri

75 €/t

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

 

 

1105 10 00

Farina, semolino e polvere

12,2

1105 20 00

Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

12,2

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

 

 

1106 10 00

di legumi da granella secchi della voce 0713

7,7

1106 20

di sago, di radici o tuberi della voce 0714

 

 

1106 20 10

denaturati (64)

95 €/t

1106 20 90

altri

166 €/t

1106 30

dei prodotti del capitolo 8

 

 

1106 30 10

di banane

10,9

1106 30 90

altri

8,3

1107

Malto, anche torrefatto

 

 

1107 10

non torrefatto

 

 

 

di frumento (grano)

 

 

1107 10 11

presentato in forma di farina

177 €/t

1107 10 19

altro

134 €/t

 

altro

 

 

1107 10 91

presentato in forma di farina

173 €/t

1107 10 99

altro

131 €/t

1107 20 00

torrefatto

152 €/t

1108

Amidi e fecole; inulina

 

 

 

Amidi e fecole

 

 

1108 11 00

Amido di frumento (grano)

224 €/t

1108 12 00

Amido di granturco

166 €/t

1108 13 00

Fecola di patate

166 €/t

1108 14 00

Fecola di manioca

166 €/t

1108 19

altri amidi e fecole

 

 

1108 19 10

Amido di riso

216 €/t

1108 19 90

altri

166 €/t

1108 20 00

Inulina

19,2

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

512 €/t

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

Note

1.

Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).

2.

La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.

3.

I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.

Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa:

a)

i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);

b)

le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;

c)

i cereali (capitolo 10);

d)

i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.

4.

La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.

Ne sono invece esclusi:

a)

i prodotti farmaceutici del capitolo 30;

b)

i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;

c)

gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.

5.

Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:

a)

i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;

b)

le colture di microrganismi della voce 3002;

c)

i concimi delle voci 3101 o 3105.

Nota di sottovoce

1.

Ai sensi della sottovoce 1205 10, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi di ravizzone o di colza che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % in peso e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1201 00

Fave di soia, anche frantumate

 

 

1201 00 10

destinate alla semina (65)

esenzione

1201 00 90

altre

esenzione

1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

 

 

1202 10

con guscio

 

 

1202 10 10

destinate alla semina (65)

esenzione

1202 10 90

altre

esenzione

1202 20 00

sgusciate, anche frantumate

esenzione

1203 00 00

Copra

esenzione

1204 00

Semi di lino, anche frantumati

 

 

1204 00 10

destinati alla semina (65)

esenzione

1204 00 90

altri

esenzione

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

 

 

1205 10

Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

 

 

1205 10 10

destinati alla semina (65)

esenzione

1205 10 90

altri

esenzione

1205 90 00

altri

esenzione

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

 

 

1206 00 10

destinati alla semina (65)

esenzione

 

altri

 

 

1206 00 91

sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

esenzione

1206 00 99

altri

esenzione

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

 

 

1207 10

Noci e mandorle di palmisti

 

 

1207 10 10

destinati alla semina (65)

esenzione

1207 10 90

altri

esenzione

1207 20

Semi di cotone

 

 

1207 20 10

destinati alla semina (65)

esenzione

1207 20 90

altri

esenzione

1207 30

Semi di ricino

 

 

1207 30 10

destinati alla semina (65)

esenzione

1207 30 90

altri

esenzione

1207 40

Semi di sesamo

 

 

1207 40 10

destinati alla semina (65)

esenzione

1207 40 90

altri

esenzione

1207 50

Semi di senapa

 

 

1207 50 10

destinati alla semina (65)

esenzione

1207 50 90

altri

esenzione

1207 60

Semi di cartamo

 

 

1207 60 10

destinati alla semina (65)

esenzione

1207 60 90

altri

esenzione

 

altri

 

 

1207 91

Semi di papavero nero o bianco

 

 

1207 91 10

destinati alla semina (65)

esenzione

1207 91 90

altri

esenzione

1207 99

altri

 

 

1207 99 20

destinati alla semina (65)

esenzione

 

altri

 

 

1207 99 91

Semi di canapa

esenzione

1207 99 98

altri

esenzione

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

 

 

1208 10 00

di fave di soia

4,5

1208 90 00

altre

esenzione

1209

Semi, frutti e spore da sementa

 

 

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero

8,3

 

Semi da foraggio

 

 

1209 21 00

di erba medica

2,5

1209 22

di trifoglio (Trifolium spp.)

 

 

1209 22 10

Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.)

esenzione

1209 22 80

altri

esenzione

1209 23

di festuca

 

 

1209 23 11

Paleo (Festuca pratensis Huds.)

esenzione

1209 23 15

Festuca rossa (Festuca rubra L.)

esenzione

1209 23 80

altri

2,5

1209 24 00

di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

esenzione

1209 25

di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

 

 

1209 25 10

Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.)

esenzione

1209 25 90

Loglio inglese (Lolium perenne L.)

esenzione

1209 26 00

di fleolo (coda di topo)

esenzione

1209 29

altri

 

 

1209 29 10

Vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

esenzione

1209 29 50

Semi di lupini

2,5

1209 29 60

Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba)

8,3

1209 29 80

altri

2,5

1209 30 00

Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

3

 

altri

 

 

1209 91

Semi di ortaggi

 

 

1209 91 10

Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.)

3

1209 91 30

Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (Beta vulgaris var. conditiva)

8,3

1209 91 90

altri

3

1209 99

altri

 

 

1209 99 10

Semi da bosco

esenzione

 

altri

 

 

1209 99 91

Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30

3

1209 99 99

altri

4

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

 

 

1210 10 00

Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

5,8

1210 20

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

 

 

1210 20 10

Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina

5,8

1210 20 90

altri

5,8

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

 

 

1211 10 00

Radici di liquirizia

esenzione

1211 20 00

Radici di ginseng

esenzione

1211 30 00

Coca (foglie di)

esenzione

1211 40 00

Paglia di papavero

esenzione

1211 90

altri

 

 

1211 90 30

Fave tonka

3

1211 90 97

altri

esenzione

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

 

 

1212 10

Carrube, compresi i semi di carrube

 

 

1212 10 10

Carrube

5,1

 

Semi di carrube

 

 

1212 10 91

non sgusciati, né frantumati, né macinati

esenzione

1212 10 99

altri

5,8

1212 20 00

Alghe

esenzione

1212 30 00

Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne

esenzione

 

altri

 

 

1212 91

Barbabietole da zucchero

 

 

1212 91 20

secche, anche polverizzate

23 €/100 kg/net

1212 91 80

altre

6,7 €/100 kg/net

1212 99

altri

 

 

1212 99 20

Canne da zucchero

4,6 €/100 kg/net

1212 99 80

altri

esenzione

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

esenzione

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

 

 

1214 10 00

Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

esenzione

1214 90

altri

 

 

1214 90 10

Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

5,8

1214 90 90

altri

esenzione

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

1.

La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

Ne sono, invece, esclusi:

a)

gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);

b)

gli estratti di malto (voce 1901);

c)

gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);

d)

i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);

e)

la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;

f)

i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939);

g)

i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);

h)

gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);

ij)

gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);

k)

la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

 

 

1301 10 00

Gomma lacca

esenzione

1301 20 00

Gomma arabica

esenzione

1301 90 00

altri

esenzione

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

 

 

Succhi ed estratti vegetali

 

 

1302 11 00

Oppio

esenzione

1302 12 00

di liquirizia

3,2

1302 13 00

di luppolo

3,2

1302 14 00

di piretro o di radici delle piante da rotenone

esenzione

1302 19

altri

 

 

1302 19 05

Oleoresina di vaniglia

3

1302 19 90

altri

esenzione

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

 

 

1302 20 10

allo stato secco

19,2

1302 20 90

altri

11,2

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

 

1302 31 00

Agar-agar

esenzione

1302 32

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

 

 

1302 32 10

di carrube o di semi di carrube

esenzione

1302 32 90

di semi di guar

esenzione

1302 39 00

altri

esenzione

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1.

Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

2.

La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).

3.

Non rientra nella voce 1402 la lana di legno (voce 4405).

4.

Non rientrano nella voce 1403 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

 

 

1401 10 00

Bambù

esenzione

1401 20 00

Canne d'India

esenzione

1401 90 00

altre

esenzione

1402 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

esenzione

1403 00 00

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

esenzione

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

 

 

1404 10 00

Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

esenzione

1404 20 00

Linters di cotone

esenzione

1404 90 00

altri

esenzione

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;

b)

il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);

c)

le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);

d)

i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

e)

gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;

f)

il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002).

2.

La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).

3.

La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

4.

Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 1514 11 e 1514 19, «per olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende un determinato olio con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.

Note complementari

1.

Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:

a)

gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:

decantazione entro i termini normali;

centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

b)

gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

c)

sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.

2.

A.

Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate:

Tabella I

Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

Acidi

Percentuali

Acido miristico

≤ 0,05

Acido palmitico

7,5 – 20,0

Acido palmitoleico

0,3 – 3,5

Acido eptadecanoico

≤ 0,3

Acido eptadecenoico

≤ 0,3

Acido stearico

0,5 – 5,0

Acido oleico

55,0 – 83,0

Acido linoleico

3,5 – 21,0

Acido linolenico

≤ 1,0

Acido arachico

≤ 0,6

Acido eicosenoico

≤ 0,4

Acido beenico (66)

≤ 0,3

Acido lignocerico

≤ 0,2

Tabella II

Tenore in steroli in % degli steroli totali

Steroli

Percentuali

Colesterolo

≤ 0,5

Brassicasterolo (67)

≤ 0,1

Campesterolo

≤ 4,0

Stigmasterolo (68)

< Campesterolo

Betasitosterolo (69)

≥ 93,0

Delta-7-stigmastenolo

≤ 0,5

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante il metodo descritto nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

B.

Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.

1.

È considerato «olio di oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti:

a)

tenore in cere non superiore a 300 mg/kg;

b)

tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

c)

contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

d)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

e)

tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg;

f)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3 e

g)

una o più delle seguenti caratteristiche:

1.

tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

2.

caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

2.

È considerato «altro olio d'oliva vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche:

a)

acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g;

b)

numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;

c)

tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;

d)

tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

e)

coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25;

f)

variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;

g)

caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

h)

tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

ij)

contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

k)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %;

l)

tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg;

m)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2.

C.

Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:

a)

acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g;

b)

tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;

c)

coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,90;

d)

variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;

e)

tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

f)

contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;

g)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %;

h)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3.

D.

Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:

a)

tenore in eritrodiolo e uvaolo superiore a 4,5 %;

b)

contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %;

c)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

d)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.

E.

Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questa sottovoce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.

3.

Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:

a)

i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;

b)

i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo (70), determinata conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.

4.

I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto regolamento.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

 

 

 

Grassi di maiale (compreso lo strutto)

 

 

1501 00 11

destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

esenzione

1501 00 19

altri

17,2 €/100 kg/net

1501 00 90

Grassi di volatili

11,5

1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

 

 

1502 00 10

destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

esenzione

1502 00 90

altri

3,2

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

 

 

 

Stearina solare e oleostearina

 

 

1503 00 11

destinate ad usi industriali (71)

esenzione

1503 00 19

altre

5,1

1503 00 30

Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

esenzione

1503 00 90

altri

6,4

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

1504 10

Oli di fegato di pesci e loro frazioni

 

 

1504 10 10

aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo

3,8

 

altri

 

 

1504 10 91

di ippoglossi

esenzione

1504 10 99

altri

3,8 (72)

1504 20

Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

 

 

1504 20 10

Frazioni solide

10,9

1504 20 90

altri

esenzione

1504 30

Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni

 

 

1504 30 10

Frazioni solide

10,9

1504 30 90

altri

esenzione

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

 

 

1505 00 10

Grasso di lana greggio

3,2

1505 00 90

altri

esenzione

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

esenzione

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

1507 10

Olio greggio, anche depurato delle mucillagini

 

 

1507 10 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

3,2

1507 10 90

altro

6,4

1507 90

altri

 

 

1507 90 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

1507 90 90

altri

9,6

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

1508 10

Olio greggio

 

 

1508 10 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

esenzione

1508 10 90

altro

6,4

1508 90

altri

 

 

1508 90 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

1508 90 90

altri

9,6

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

1509 10

vergini

 

 

1509 10 10

Olio d'oliva lampante

122,6 €/100 kg/net

1509 10 90

altri

124,5 €/100 kg/net

1509 90 00

altri

134,6 €/100 kg/net

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

 

 

1510 00 10

Oli greggi

110,2 €/100 kg/net

1510 00 90

altri

160,3 €/100 kg/net

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

1511 10

Olio greggio

 

 

1511 10 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

esenzione

1511 10 90

altro

3,8

1511 90

altri

 

 

 

Frazioni solide

 

 

1511 90 11

presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1511 90 19

altrimenti presentate

10,9

 

altri

 

 

1511 90 91

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

1511 90 99

altri

9

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

 

 

1512 11

Oli greggi

 

 

1512 11 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

3,2

 

altri

 

 

1512 11 91

di girasole

6,4

1512 11 99

di cartamo

6,4

1512 19

altri

 

 

1512 19 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

1512 19 90

altri

9,6

 

Olio di cotone e sue frazioni

 

 

1512 21

Olio greggio, anche depurato del gossipolo

 

 

1512 21 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

3,2

1512 21 90

altro

6,4

1512 29

altri

 

 

1512 29 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

1512 29 90

altri

9,6

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni

 

 

1513 11

Olio greggio

 

 

1513 11 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

2,5

 

altro

 

 

1513 11 91

presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 11 99

altrimenti presentato

6,4

1513 19

altri

 

 

 

Frazioni solide

 

 

1513 19 11

presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 19 19

altrimenti presentate

10,9

 

altri

 

 

1513 19 30

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

 

altri

 

 

1513 19 91

presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 19 99

altrimenti presentati

9,6

 

Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni

 

 

1513 21

Oli greggi

 

 

1513 21 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

3,2

 

altri

 

 

1513 21 30

presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 21 90

altrimenti presentati

6,4

1513 29

altri

 

 

 

Frazioni solide

 

 

1513 29 11

presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 29 19

altrimenti presentate

10,9

 

altri

 

 

1513 29 30

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

 

altri

 

 

1513 29 50

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 29 90

altrimenti presentati

9,6

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni

 

 

1514 11

Oli greggi

 

 

1514 11 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

3,2

1514 11 90

altri

6,4

1514 19

altri

 

 

1514 19 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

1514 19 90

altri

9,6

 

altri

 

 

1514 91

Oli greggi

 

 

1514 91 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

3,2

1514 91 90

altri

6,4

1514 99

altri

 

 

1514 99 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

1514 99 90

altri

9,6

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

Olio di lino e sue frazioni

 

 

1515 11 00

Olio greggio

3,2

1515 19

altri

 

 

1515 19 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

1515 19 90

altri

9,6

 

Olio di granturco e sue frazioni

 

 

1515 21

Olio greggio

 

 

1515 21 10

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

3,2

1515 21 90

altro

6,4

1515 29

altri

 

 

1515 29 10

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

1515 29 90

altri

9,6

1515 30

Olio di ricino e sue frazioni

 

 

1515 30 10

destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (71)

esenzione

1515 30 90

altri

5,1

1515 40 00

Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni

esenzione

1515 50

Olio di sesamo e sue frazioni

 

 

 

Olio greggio

 

 

1515 50 11

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

3,2

1515 50 19

altro

6,4

 

altri

 

 

1515 50 91

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

1515 50 99

altri

9,6

1515 90

altri

 

 

1515 90 15

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

esenzione

 

Olio di semi di tabacco e sue frazioni

 

 

 

Olio greggio

 

 

1515 90 21

destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

esenzione

1515 90 29

altro

6,4

 

altri

 

 

1515 90 31

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

esenzione

1515 90 39

altri

9,6

 

altri oli e loro frazioni

 

 

 

Oli greggi

 

 

1515 90 40

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

3,2

 

altri

 

 

1515 90 51

concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1515 90 59

concreti, altrimenti presentati; fluidi

6,4

 

altri

 

 

1515 90 60

destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

 

altri

 

 

1515 90 91

concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8

1515 90 99

concreti, altrimenti presentati; fluidi

9,6

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

 

 

1516 10

Grassi e oli animali e loro frazioni

 

 

1516 10 10

presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8

1516 10 90

altrimenti presentati

10,9

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni

 

 

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

3,4

 

altri

 

 

1516 20 91

presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

 

altrimenti presentati

 

 

1516 20 95

Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

5,1

 

altri

 

 

1516 20 96

Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

9,6

1516 20 98

altri

10,9

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

 

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida

 

 

1517 10 10

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

1517 10 90

altra

16

1517 90

altre

 

 

1517 90 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

 

altre

 

 

1517 90 91

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati

9,6

1517 90 93

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

2,9

1517 90 99

altre

16

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

 

 

1518 00 10

Linossina

7,7

 

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (71)

 

 

1518 00 31

greggi

3,2

1518 00 39

altri

5,1

 

altri

 

 

1518 00 91

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

7,7

 

altri

 

 

1518 00 95

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

2

1518 00 99

altri

7,7

1519

 

 

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

esenzione

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

 

 

1521 10 00

Cere vegetali

esenzione

1521 90

altri

 

 

1521 90 10

Spermaceti, anche raffinati o colorati

esenzione

 

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate

 

 

1521 90 91

gregge

esenzione

1521 90 99

altre

2,5

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

 

 

1522 00 10

Degras

3,8

 

Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

 

 

 

contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva

 

 

1522 00 31

Paste di saponificazione (soapstocks)

29,9 €/100 kg/net

1522 00 39

altri

47,8 €/100 kg/net

 

altri

 

 

1522 00 91

Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)

3,2

1522 00 99

altri

esenzione

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1.

In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1.

Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.

2.

Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.

2.

I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

Note complementari

1.

Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.

2.

Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

 

 

1601 00 10

di fegato

15,4

 

altri (73)

 

 

1601 00 91

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

149,4 €/100 kg/net (74)

1601 00 99

altri

100,5 €/100 kg/net (74)

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

 

 

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate

16,6

1602 20

di fegato di qualsiasi animale

 

 

 

di oca o di anatra

 

 

1602 20 11

contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso

10,2

1602 20 19

altre

10,2

1602 20 90

altre

16

 

di volatili della voce 0105

 

 

1602 31

di tacchino

 

 

 

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (75)

 

 

1602 31 11

contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

8,5

1602 31 19

altre

8,5

1602 31 30

contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (75)

8,5

1602 31 90

altre

8,5

1602 32

di galli e di galline

 

 

 

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (75)

 

 

1602 32 11

non cotte

86,7 €/100 kg/net

1602 32 19

altre

10,9

1602 32 30

contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (75)

10,9

1602 32 90

altre

10,9

1602 39

altre

 

 

 

contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (75)

 

 

1602 39 21

non cotte

86,7 €/100 kg/net

1602 39 29

altre

10,9

1602 39 40

contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (75)

10,9

1602 39 80

altre

10,9

 

della specie suina

 

 

1602 41

Prosciutti e loro pezzi

 

 

1602 41 10

della specie suina domestica

156,8 €/100 kg/net (74)

1602 41 90

altri

10,9

1602 42

Spalle e loro pezzi

 

 

1602 42 10

della specie suina domestica

129,3 €/100 kg/net (74)

1602 42 90

altre

10,9

1602 49

altre, compresi i miscugli

 

 

 

della specie suina domestica

 

 

 

contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

 

 

1602 49 11

Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti

156,8 €/100 kg/net (74)

1602 49 13

Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle

129,3 €/100 kg/net (74)

1602 49 15

altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

129,3 €/100 kg/net (74)

1602 49 19

altre

85,7 €/100 kg/net (74)

1602 49 30

contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

75 €/100 kg/net (74)

1602 49 50

contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

54,3 €/100 kg/net (74)

1602 49 90

altre

10,9

1602 50

della specie bovina

 

 

1602 50 10

non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

303,4 €/100 kg/net

 

altre

 

 

 

in recipienti ermeticamente chiusi

 

 

1602 50 31

«Corned beef»

16,6

1602 50 39

altre

16,6

1602 50 80

altre

16,6

1602 90

altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

 

 

1602 90 10

Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

16,6

 

altre

 

 

1602 90 31

di selvaggina o di coniglio

10,9

1602 90 41

di renne

16,6

 

altre

 

 

1602 90 51

contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica

85,7 €/100 kg/net

 

altre

 

 

 

contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina

 

 

1602 90 61

non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

303,4 €/100 kg/net

1602 90 69

altre

16,6

 

altre

 

 

 

di ovini e di caprini

 

 

 

non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

 

 

1602 90 72

di ovini

12,8

1602 90 74

di caprini

16,6

 

altre

 

 

1602 90 76

di ovini

12,8

1602 90 78

di caprini

16,6

1602 90 98

altre

16,6

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

 

 

1603 00 10

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8

1603 00 80

altri

esenzione

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

 

 

 

Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati

 

 

1604 11 00

Salmoni

5,5

1604 12

Aringhe

 

 

1604 12 10

Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

15

 

altri

 

 

1604 12 91

in recipienti ermeticamente chiusi

20

1604 12 99

altri

20

1604 13

Sardine, alacce e spratti

 

 

 

Sardine

 

 

1604 13 11

sotto olio d'oliva

12,5

1604 13 19

altri

12,5

1604 13 90

altri

12,5

1604 14

Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

 

 

 

Tonni e palamite

 

 

1604 14 11

sotto olio vegetale

24

 

altri

 

 

1604 14 16

Filetti detti «loins»

24

1604 14 18

altri

24

1604 14 90

Boniti (Sarda spp.)

25

1604 15

Sgombri

 

 

 

delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

 

 

1604 15 11

Filetti

25

1604 15 19

altri

25

1604 15 90

della specie Scomber australasicus

20

1604 16 00

Acciughe

25

1604 19

altri

 

 

1604 19 10

Salmonidi, diversi dai salmoni

7

 

Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

 

 

1604 19 31

Filetti detti «loins»

24

1604 19 39

altri

24

1604 19 50

Pesci della specie Orcynopsis unicolor

12,5

 

altri

 

 

1604 19 91

Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

7,5

 

altri

 

 

1604 19 92

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

1604 19 93

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

20

1604 19 94

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

1604 19 95

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

20

1604 19 98

altri

20

1604 20

altre preparazioni e conserve di pesci

 

 

1604 20 05

Preparazioni di surimi

20

 

altri

 

 

1604 20 10

di salmoni

5,5

1604 20 30

di salmonidi, diversi dai salmoni

7

1604 20 40

di acciughe

25

1604 20 50

di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

25

1604 20 70

di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

24

1604 20 90

di altri pesci

14

1604 30

Caviale e suoi succedanei

 

 

1604 30 10

Caviale (uova di storioni)

20

1604 30 90

Succedanei del caviale

20

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

 

1605 10 00

Granchi

8

1605 20

Gamberetti

 

 

1605 20 10

in recipienti ermeticamente chiusi

20 (74)

 

altri

 

 

1605 20 91

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

20 (74)

1605 20 99

altri

20 (74)

1605 30

Astici

 

 

1605 30 10

Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse (76)

esenzione

1605 30 90

altri

20

1605 40 00

altri crostacei

20 (74)

1605 90

altri

 

 

 

Molluschi

 

 

 

Mitili (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

1605 90 11

in recipienti ermeticamente chiusi

20

1605 90 19

altri

20

1605 90 30

altri

20

1605 90 90

altri invertebrati acquatici

26

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Nota

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);

b)

gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;

c)

i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

Note complementari

1.

Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

2.

Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non è del 92 %, è calcolato come segue:

il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato conformemente alla disposizione precitata.

3.

Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

4.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 99, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1423/95.

5.

È considerato «isoglucosio», ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.

6.

È considerato come «sciroppo di inulina»:

a)

ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;

b)

ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.

7.

Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

 

 

 

Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

 

 

1701 11

di canna

 

 

1701 11 10

destinati ad essere raffinati (77)

33,9 €/100 kg/net (78)  (79)

1701 11 90

altri

41,9 €/100 kg/net (79)

1701 12

di barbabietola

 

 

1701 12 10

destinati ad essere raffinati (77)

33,9 €/100 kg/net (78)  (79)

1701 12 90

altri

41,9 €/100 kg/net (79)

 

altri

 

 

1701 91 00

con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

41,9 €/100 kg/net (79)

1701 99

altri

 

 

1701 99 10

Zuccheri bianchi

41,9 €/100 kg/net (79)

1701 99 90

altri

41,9 €/100 kg/net (79)

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

 

 

 

Lattosio e sciroppo di lattosio

 

 

1702 11 00

contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

14 €/100 kg/net

1702 19 00

altri

14 €/100 kg/net

1702 20

Zucchero e sciroppo d'acero

 

 

1702 20 10

Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

0,4 €/100 kg/net (80)

1702 20 90

altri

8

1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio

 

 

1702 30 10

Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

 

altri

 

 

 

contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio

 

 

1702 30 51

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

26,8 €/100 kg/net

1702 30 59

altri

20 €/100 kg/net

 

altri

 

 

1702 30 91

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

26,8 €/100 kg/net

1702 30 99

altri

20 €/100 kg/net

1702 40

Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

 

 

1702 40 10

Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

1702 40 90

altri

20 €/100 kg/net

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

16 + 50,7 €/100 kg/net mas (79)

1702 60

altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

 

 

1702 60 10

Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

1702 60 80

Sciroppo di inulina

0,4 €/100 kg/net (80)

1702 60 95

altri

0,4 €/100 kg/net (80)

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

 

 

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

12,8

1702 90 30

Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

1702 90 50

Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

20 €/100 kg/net

1702 90 60

Succedanei del miele, anche misti con miele naturale

0,4 €/100 kg/net (80)

 

Zuccheri e melassi, caramellati

 

 

1702 90 71

contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

0,4 €/100 kg/net (80)

 

altri

 

 

1702 90 75

in polvere, anche agglomerati

27,7 €/100 kg/net

1702 90 79

altri

19,2 €/100 kg/net

1702 90 80

Sciroppo di inulina

0,4 €/100 kg/net (80)

1702 90 99

altri

0,4 €/100 kg/net (80)

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

 

 

1703 10 00

Melassi di canna

0,35 €/100 kg/net

1703 90 00

altri

0,35 €/100 kg/net

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

 

 

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

 

 

 

aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

 

 

1704 10 11

sotto forma di strisce

6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

1704 10 19

altre

6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

 

aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

 

 

1704 10 91

sotto forma di strisce

6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

1704 10 99

altre

6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

1704 90

altri

 

 

1704 90 10

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

13,4

1704 90 30

Preparazione detta «cioccolato bianco»

9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net

 

altri

 

 

1704 90 51

Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

1704 90 55

Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

1704 90 61

Confetti e prodotti simili confettati

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

 

altri

 

 

1704 90 65

Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

1704 90 71

Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

1704 90 75

Caramelle

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

 

altri

 

 

1704 90 81

ottenuti per compressione

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

1704 90 99

altri

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (81)

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1.

Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.

2.

La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Note complementari

1.

Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

2.

Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1801 00 00

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

esenzione

1802 00 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

esenzione

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

 

 

1803 10 00

non sgrassata

9,6

1803 20 00

completamente o parzialmente sgrassata

9,6

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

7,7

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

8

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

1806 10 15

non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

8

1806 10 20

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

8 + 25,2 €/100 kg/net

1806 10 30

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

8 + 31,4 €/100 kg/net

1806 10 90

avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucherro invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

8 + 41,9 €/100 kg/net

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

 

 

1806 20 10

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 20 30

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

 

altre

 

 

1806 20 50

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 20 70

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

15,4 + EA (82)

1806 20 80

Glassatura al cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 20 95

altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

 

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

 

 

1806 31 00

ripiene

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 32

non ripiene

 

 

1806 32 10

con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 32 90

altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 90

altre

 

 

 

Cioccolata e prodotti di cioccolata

 

 

 

Cioccolatini (praline), anche ripieni

 

 

1806 90 11

contenenti alcole

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 90 19

altri

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

 

altri

 

 

1806 90 31

ripieni

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 90 39

non ripieni

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 90 50

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 90 60

Pasta da spalmare contenente cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 90 70

Preparazioni per bevande, contenenti cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

1806 90 90

altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (82)

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

b)

i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);

c)

i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

2.

Ai sensi della voce 1901, si intendono per:

a)

«semole», le semole dei cereali del capitolo 11;

b)

«farine» e «semolini»:

1)

le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;

2)

le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).

3.

La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.

4.

Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

Note complementari

1.

Le merci delle sottovoci 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

2.

Ai sensi della sottovoce 1905 31, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 % (le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

 

 

1901 10 00

Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

7,6 + EA (83)

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

7,6 + EA (83)

1901 90

altri

 

 

 

Estratti di malto

 

 

1901 90 11

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

5,1 + 18 €/100 kg/net

1901 90 19

altri

5,1 + 14,7 €/100 kg/net

 

altri

 

 

1901 90 91

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

12,8

1901 90 99

altri

7,6 + EA (83)

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

 

 

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

 

 

1902 11 00

contenenti uova

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

1902 19

altre

 

 

1902 19 10

non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

1902 19 90

altre

7,7 + 21,1 €/100 kg/net

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

 

 

1902 20 10

contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

8,5

1902 20 30

contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

54,3 €/100 kg/net

 

altre

 

 

1902 20 91

cotte

8,3 + 6,1 €/100 kg/net

1902 20 99

altre

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

1902 30

altre paste alimentari

 

 

1902 30 10

secche

6,4 + 24,6 €/100 kg/net

1902 30 90

altre

6,4 + 9,7 €/100 kg/net

1902 40

Cuscus

 

 

1902 40 10

non preparato

7,7 + 24,6 €/100 kg/net

1902 40 90

altro

6,4 + 9,7 €/100 kg/net

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

6,4 + 15,1 €/100 kg/net

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

 

 

1904 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

 

 

1904 10 10

a base di granturco

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 10 30

a base di riso

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 10 90

altri

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 20

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

 

 

1904 20 10

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

9 + EA (83)

 

altri

 

 

1904 20 91

a base di granturco

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 20 95

a base di riso

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 20 99

altri

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 30 00

Bulgur di grano

8,3 + 25,7 €/100 kg/net

1904 90

altri

 

 

1904 90 10

Riso

8,3 + 46 €/100 kg/net

1904 90 80

altri

8,3 + 25,7 €/100 kg/net

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

 

 

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

5,8 + 13 €/100 kg/net

1905 20

Pane con spezie (panpepato)

 

 

1905 20 10

avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

9,4 + 18,3 €/100 kg/net

1905 20 30

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

9,8 + 24,6 €/100 kg/net

1905 20 90

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

10,1 + 31,4 €/100 kg/net

 

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

 

 

1905 31

Biscotti con aggiunta di dolcificanti

 

 

 

interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

 

 

1905 31 11

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

1905 31 19

altri

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

 

altri

 

 

1905 31 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

 

altri

 

 

1905 31 91

doppio biscotto con ripieno

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

1905 31 99

altri

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

1905 32

Cialde e cialdine

 

 

1905 32 05

aventi tenore di umidità superiore a 10 %

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

 

altre

 

 

 

interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

 

 

1905 32 11

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

1905 32 19

altre

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

 

altre

 

 

1905 32 91

salate, anche ripiene

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

1905 32 99

altre

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

 

 

1905 40 10

Fette biscottate

9,7 + EA (83)

1905 40 90

altri

9,7 + EA (83)

1905 90

altri

 

 

1905 90 10

Pane azimo (mazoth)

3,8 + 15,9 €/100 kg/net

1905 90 20

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

4,5 + 60,5 €/100 kg/net

 

altri

 

 

1905 90 30

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

9,7 + EA (83)

1905 90 45

Biscotti

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

1905 90 55

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

 

altri

 

 

1905 90 60

con aggiunta di dolcificanti

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (83)

1905 90 90

altri

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (83)

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;

b)

le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

c)

le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.

2.

Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).

3.

Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).

4.

I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.

5.

Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.

6.

Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.

2.

Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.

3.

Ai sensi delle sottovoci 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.

Note complementari

1.

Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.

2.

a)

Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore:

0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,

0,95 per i prodotti delle altre voci.

b)

L'espressione «valore Brix» utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93.

3.

I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:

ananassi, uve: 13 %,

altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %.

4.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:

«titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,

«% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.

5.

a)

Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:

succo di limone o di pomodoro: 3,

succo di uva: 15,

succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.

b)

I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009.

6.

Per «succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato» (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %.

7.

Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97 , 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38 , 2009 80 34, 2009 80 36, 2009 80 73 , 2009 80 85, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicali» guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

8.

Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

 

 

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini

17,6

kg/net eda

2001 90

altri

 

 

2001 90 10

«Chutney» di manghi

esenzione

2001 90 20

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

5

2001 90 30

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

2001 90 40

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (84)

2001 90 50

Funghi

16

2001 90 60

Cuori di palma

10

2001 90 65

Olive

16

2001 90 70

Peperoni

16

2001 90 91

Frutta tropicali e noci tropicali

10

2001 90 93

Cipolle

16

2001 90 99

altri

16

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

 

 

2002 10

Pomodori, interi o in pezzi

 

 

2002 10 10

pelati

14,4

2002 10 90

altri

14,4

2002 90

altri

 

 

 

aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %

 

 

2002 90 11

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

14,4

2002 90 19

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

14,4

 

aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %

 

 

2002 90 31

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

14,4

2002 90 39

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

14,4

 

aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %

 

 

2002 90 91

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

14,4

2002 90 99

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

14,4

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

 

 

2003 10

Funghi del genere Agaricus

 

 

2003 10 20

conservati temporaneamente, completamente cotti

18,4 + 191 €/100 kg/net eda (85)

kg/net eda

2003 10 30

altri

18,4 + 222 €/100 kg/net eda (85)

kg/net eda

2003 20 00

Tartufi

14,4

2003 90 00

altri

18,4

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

2004 10

Patate

 

 

2004 10 10

semplicemente cotte

14,4

 

altre

 

 

2004 10 91

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

7,6 + EA (86)

2004 10 99

altri

17,6

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

 

 

2004 90 10

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

2004 90 30

Crauti, capperi e olive

16

2004 90 50

Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

19,2

 

altri, compresi i miscugli

 

 

2004 90 91

Cipolle, semplicemente cotte

14,4

2004 90 98

altri

17,6

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

2005 10 00

Ortaggi e legumi omogeneizzati

17,6

2005 20

Patate

 

 

2005 20 10

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

8,8 + EA (86)

 

altre

 

 

2005 20 20

a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

14,1

2005 20 80

altre

14,1

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum)

19,2

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

2005 51 00

Fagioli in grani

17,6

2005 59 00

altri

19,2

2005 60 00

Asparagi

17,6

2005 70

Olive

 

 

2005 70 10

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg

12,8

kg/net eda

2005 70 90

altre

12,8

kg/net eda

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

2005 90

altri ortaggi e miscugli di ortaggi

 

 

2005 90 10

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

6,4

2005 90 30

Capperi

16

2005 90 50

Carciofi

17,6

2005 90 60

Carote

17,6

2005 90 70

Miscugli di ortaggi

17,6

2005 90 75

Crauti

16

2005 90 80

altri

17,6

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

 

 

2006 00 10

Zenzero

esenzione

 

altre

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

2006 00 31

Ciliegie

20 + 23,9 €/100 kg/net

2006 00 35

Frutta tropicali e noci tropicali

12,5 + 15 €/100 kg/net

2006 00 38

altre

20 + 23,9 €/100 kg/net

 

altre

 

 

2006 00 91

Frutta tropicali e noci tropicali

12,5

2006 00 99

altre

20

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

2007 10

Preparazioni omogeneizzate

 

 

2007 10 10

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre

 

 

2007 10 91

di frutta tropicali

15

2007 10 99

altre

24

 

altre

 

 

2007 91

di agrumi

 

 

2007 91 10

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

20 + 23 €/100 kg/net

2007 91 30

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

20 + 4,2 €/100 kg/net

2007 91 90

altre

21,6

2007 99

altre

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

 

 

2007 99 10

Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (87)

22,4

2007 99 20

Puree e paste di marroni

24 + 19,7 €/100 kg/net

 

altre

 

 

2007 99 31

di ciliegie

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 33

di fragole

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 35

di lamponi

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 39

altre

24 + 23 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

 

 

2007 99 55

Puree di mele

24 + 4,2 €/100 kg/net

2007 99 57

altre

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre

 

 

2007 99 91

Puree di mele

24

2007 99 93

di frutta tropicali e noci tropicali

15

2007 99 98

altre

24

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

 

 

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro

 

 

2008 11

Arachidi

 

 

2008 11 10

Burro di arachidi

12,8

 

altre, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

 

superiore ad 1 kg

 

 

2008 11 92

tostate

11,2

2008 11 94

altre

11,2

 

uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 11 96

tostate

12

2008 11 98

altre

12,8

2008 19

altre, compresi i miscugli

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 19 11

Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

7

 

altre

 

 

2008 19 13

Mandorle e pistacchi, tostati

9

2008 19 19

altre

11,2

 

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 19 91

Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali

8

 

altre

 

 

 

Frutta a guscio tostate

 

 

2008 19 93

Mandorle e pistacchi

10,2

2008 19 95

altre

12

2008 19 99

altre

12,8

2008 20

Ananassi

 

 

 

con aggiunta di alcole

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 20 11

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

25,6 + 2,5 €/100 kg/net

2008 20 19

altri

25,6

 

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 20 31

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

25,6 + 2,5 €/100 kg/net

2008 20 39

altri

25,6

 

senza aggiunta di alcole

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 20 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

19,2

2008 20 59

altri

17,6

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 20 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

20,8

2008 20 79

altri

19,2

2008 20 90

senza aggiunta di zuccheri

18,4

2008 30

Agrumi

 

 

 

con aggiunta di alcole

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

2008 30 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 30 19

altri

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altri

 

 

2008 30 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 30 39

altri

25,6

 

senza aggiunta di alcole

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 30 51

Segmenti di pompelmi e di pomeli

15,2

2008 30 55

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

18,4

2008 30 59

altri

17,6

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 30 71

Segmenti di pompelmi e di pomeli

15,2

2008 30 75

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

17,6

2008 30 79

altri

20,8

2008 30 90

senza aggiunta di zuccheri

18,4

2008 40

Pere

 

 

 

con aggiunta di alcole

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

2008 40 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 40 19

altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre

 

 

2008 40 21

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 40 29

altre

25,6

 

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 40 31

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

2008 40 39

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 40 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

17,6

2008 40 59

altre

16

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 40 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

19,2

2008 40 79

altre

17,6

2008 40 90

senza aggiunta di zuccheri

16,8

2008 50

Albicocche

 

 

 

con aggiunta d'alcole

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

2008 50 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 50 19

altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre

 

 

2008 50 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 50 39

altre

25,6

 

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 50 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

2008 50 59

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 50 61

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

19,2

2008 50 69

altre

17,6

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 50 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

20,8

2008 50 79

altre

19,2

 

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

2008 50 92

superiore o uguale a 5 kg

13,6

2008 50 94

uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

18,4 (88)

2008 50 99

inferiore a 4,5 kg

18,4

2008 60

Ciliegie

 

 

 

con aggiunta di alcole

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

2008 60 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 60 19

altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre

 

 

2008 60 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 60 39

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

2008 60 50

superiore ad 1 kg

17,6

2008 60 60

uguale o inferiore ad 1 kg

20,8

 

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

2008 60 70

superiore o uguale a 4,5 kg

18,4

2008 60 90

inferiore a 4,5 kg

18,4

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci

 

 

 

con aggiunta di alcole

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

2008 70 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 70 19

altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre

 

 

2008 70 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 70 39

altre

25,6

 

in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 70 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

2008 70 59

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 70 61

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

19,2

2008 70 69

altre

17,6

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 70 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

19,2

2008 70 79

altre

17,6

 

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

2008 70 92

superiore o uguale a 5 kg

15,2

2008 70 98

inferiore a 5 kg

18,4

2008 80

Fragole

 

 

 

con aggiunta di alcole

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

2008 80 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6

2008 80 19

altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altre

 

 

2008 80 31

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24

2008 80 39

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole

 

 

2008 80 50

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

17,6

2008 80 70

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

20,8

2008 80 90

senza aggiunta di zuccheri

18,4

 

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19

 

 

2008 91 00

Cuori di palma

10

2008 92

Miscugli

 

 

 

con aggiunta di alcole

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

 

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

2008 92 12

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

16

2008 92 14

altri

25,6

 

altri

 

 

2008 92 16

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 92 18

altri

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altri

 

 

 

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

2008 92 32

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

15

2008 92 34

altri

24

 

altri

 

 

2008 92 36

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

16

2008 92 38

altri

25,6

 

senza aggiunta di alcole

 

 

 

con aggiunta di zuccheri

 

 

 

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 92 51

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11

2008 92 59

altri

17,6

 

altri

 

 

 

Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti

 

 

2008 92 72

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

8,5

2008 92 74

altri

13,6

 

altri

 

 

2008 92 76

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

12

2008 92 78

altri

19,2

 

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

 

superiore o uguale a 5 kg

 

 

2008 92 92

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11,5

2008 92 93

altri

18,4

 

uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

 

 

2008 92 94

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11,5

2008 92 96

altri

18,4

 

inferiore a 4,5 kg

 

 

2008 92 97

di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)

11,5

2008 92 98

altri

18,4

2008 99

altri

 

 

 

con aggiunta di alcole

 

 

 

Zenzero

 

 

2008 99 11

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

10

2008 99 19

altri

16

 

Uva

 

 

2008 99 21

avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

25,6 + 3,8 €/100 kg/net

2008 99 23

altra

25,6

 

altri

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

 

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

2008 99 24

Frutta tropicali

16

2008 99 28

altri

25,6

 

altri

 

 

2008 99 31

Frutta tropicali

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 99 34

altri

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

altri

 

 

 

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

2008 99 36

Frutta tropicali

15

2008 99 37

altre

24

 

altri

 

 

2008 99 38

Frutta tropicali

16

2008 99 40

altre

25,6

 

senza aggiunta di alcole

 

 

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 99 41

Zenzero

esenzione

2008 99 43

Uva

19,2

2008 99 45

Prugne

17,6

2008 99 46

Frutti della passione, guaiave e tamarindi

11

2008 99 47

Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

11

2008 99 49

altri

17,6

 

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 99 51

Zenzero

esenzione

2008 99 61

Frutti della passione e guaiave

13

2008 99 62

Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

13

2008 99 67

altri

20,8

 

senza aggiunta di zuccheri

 

 

 

Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

2008 99 72

superiore o uguale a 5 kg

15,2

2008 99 78

inferiore a 5 kg

18,4

2008 99 85

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (84)

2008 99 91

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (84)

2008 99 99

altri

18,4

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

Succhi di arancia

 

 

2009 11

congelati

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 11 11

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 11 19

altri

33,6

 

di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

 

2009 11 91

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 11 99

altri

15,2 (85)

2009 12 00

non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

12,2

2009 19

altri

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 19 11

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 19 19

altri

33,6

 

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

2009 19 91

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 19 98

altri

12,2

 

Succhi di pompelmo o di pomelo

 

 

2009 21 00

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

12

2009 29

altri

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 29 11

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 29 19

altri

33,6

 

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

2009 29 91

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

12 + 20,6 €/100 kg/net

2009 29 99

altri

12

 

Succhi di altri agrumi

 

 

2009 31

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

 

 

 

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

2009 31 11

contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 31 19

senza zuccheri addizionati

15,2

 

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

 

di limoni

 

 

2009 31 51

contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 31 59

senza zuccheri addizionati

15,2

 

di altri agrumi

 

 

2009 31 91

contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 31 99

senza zuccheri addizionati

15,2

2009 39

altri

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 39 11

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 19

altri

33,6

 

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

 

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

2009 39 31

contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 39 39

senza zuccheri addizionati

15,2

 

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

 

di limoni

 

 

2009 39 51

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 55

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

14,4

2009 39 59

senza zuccheri addizionati

15,2

 

di altri agrumi

 

 

2009 39 91

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 95

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

14,4

2009 39 99

senza zuccheri addizionati

15,2

 

Succhi di ananasso

 

 

2009 41

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

 

 

2009 41 10

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

15,2

 

altri

 

 

2009 41 91

contenenti zuccheri addizionati

15,2

2009 41 99

senza zuccheri addizionati

16

2009 49

altri

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 49 11

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 49 19

altri

33,6

 

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

2009 49 30

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

15,2

 

altri

 

 

2009 49 91

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 49 93

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

15,2

2009 49 99

senza zuccheri addizionati

16

2009 50

Succhi di pomodoro

 

 

2009 50 10

con zuccheri addizionati

16

2009 50 90

altri

16,8

 

Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

 

 

2009 61

di un valore Brix inferiore o uguale a 30

 

 

2009 61 10

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

 (89)

2009 61 90

di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

22,4 + 27 €/hl (85)

2009 69

altri

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 69 11

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (85)

2009 69 19

altri

 (89)

 

di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67

 

 

 

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

 

 

2009 69 51

concentrati

 (89)

2009 69 59

altri

 (89)

 

di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

2009 69 71

concentrati

22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 79

altri

22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 90

altri

22,4 + 27 €/hl (85)

 

Succhi di mela

 

 

2009 71

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

 

 

2009 71 10

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

18

 

altri

 

 

2009 71 91

contenenti zuccheri addizionati

18

2009 71 99

senza zuccheri addizionati

18

2009 79

altri

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 79 11

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

30 + 18,4 €/100 kg/net

2009 79 19

altri

30

 

di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

2009 79 30

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

18

 

altri

 

 

2009 79 91

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

18 + 19,3 €/100 kg/net

2009 79 93

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

18

2009 79 99

senza zuccheri addizionati

18

2009 80

Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

Succhi di pera

 

 

2009 80 11

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 80 19

altri

33,6

 

altri

 

 

 

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

2009 80 34

Succhi di frutta tropicali

21 + 12,9 €/100 kg/net

2009 80 35

altri

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

 

altri

 

 

2009 80 36

Succhi di frutta tropicali

21

2009 80 38

altri

33,6

 

di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

 

 

Succhi di pera

 

 

2009 80 50

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

19,2

 

altri

 

 

2009 80 61

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

19,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 80 63

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

19,2

2009 80 69

senza zuccheri addizionati

20

 

altri

 

 

 

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

 

 

2009 80 71

Succhi di ciliegie

16,8

2009 80 73

Succhi di frutta tropicali

10,5

2009 80 79

altri

16,8

 

altri

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

2009 80 85

Succhi di frutta tropicali

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 80 86

altri

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

 

 

2009 80 88

Succhi di frutta tropicali

10,5

2009 80 89

altri

16,8

 

senza zuccheri addizionati

 

 

2009 80 95

Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

14

2009 80 96

Succhi di ciliegie

17,6

2009 80 97

Succhi di frutta tropicali

11

2009 80 99

altri

17,6

2009 90

Miscugli di succhi

 

 

 

di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

 

 

2009 90 11

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 19

altri

33,6

 

altri

 

 

2009 90 21

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 29

altri

33,6

 

di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

 

 

Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

 

 

2009 90 31

di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

20 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 39

altri

20

 

altri

 

 

 

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

 

Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

 

 

2009 90 41

con zuccheri addizionati

15,2

2009 90 49

altri

16

 

altri

 

 

2009 90 51

con zuccheri addizionati

16,8

2009 90 59

altri

17,6

 

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

 

Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

 

 

2009 90 71

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 73

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

15,2

2009 90 79

senza zuccheri addizionati

16

 

altri

 

 

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

2009 90 92

Miscugli di succhi di frutta tropicali

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 90 94

altri

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

 

 

2009 90 95

Miscugli di succhi di frutta tropicali

10,5

2009 90 96

altri

16,8

 

senza zuccheri addizionati

 

 

2009 90 97

Miscugli di succhi di frutta tropicali

11

2009 90 98

altri

17,6

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;

b)

i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);

c)

il tè aromatizzato (voce 0902);

d)

le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;

e)

le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

f)

i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;

g)

gli enzimi preparati della voce 3507.

2.

Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.

3.

Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

1.

Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.

2.

Ai sensi della sottovoce 2106 90 10, per preparazioni dette «fondute» si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % ed inferiore a 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

3.

Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.

4.

Per «isoglucosio», ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95.

5.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1423/95.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

 

 

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

 

 

2101 11

Estratti, essenze e concentrati

 

 

2101 11 11

con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

9

2101 11 19

altri

9

2101 12

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

 

 

2101 12 92

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

11,5

2101 12 98

altri

9 + EA (90)

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

 

 

2101 20 20

Estratti, essenze e concentrati

6

 

Preparazioni

 

 

2101 20 92

a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

6

2101 20 98

altri

6,5 + EA (90)

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

 

 

 

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè

 

 

2101 30 11

Cicoria torrefatta

11,5

2101 30 19

altri

5,1 + 12,7 €/100 kg/net

 

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè

 

 

2101 30 91

di cicoria torrefatta

14,1

2101 30 99

altri

10,8 + 22,7 €/100 kg/net

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

 

 

2102 10

Lieviti vivi

 

 

2102 10 10

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

10,9

 

Lieviti di panificazione

 

 

2102 10 31

secchi

12 + 49,2 €/100 kg/net (91)

2102 10 39

altri

12 + 14,5 €/100 kg/net (91)

2102 10 90

altri

14,7

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

 

 

 

Lieviti morti

 

 

2102 20 11

in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

8,3

2102 20 19

altri

5,1

2102 20 90

altri

esenzione

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

6,1

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

 

 

2103 10 00

Salsa di soia

7,7

2103 20 00

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

10,2

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata

 

 

2103 30 10

Farina di senapa

esenzione

2103 30 90

Senapa preparata

9

2103 90

altri

 

 

2103 90 10

«Chutney» di mango liquido

esenzione

2103 90 30

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

esenzione

l alc. 100 %

2103 90 90

altri

7,7

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

 

 

2104 10

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

 

 

2104 10 10

secchi o disseccati

11,5

2104 10 90

altri

11,5

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

14,1

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

 

 

2105 00 10

non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net

 

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

2105 00 91

uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net

2105 00 99

uguale o superiore a 7 %

7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

 

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

 

 

2106 10 20

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

2106 10 80

altri

9 + EA (90)

2106 90

altre

 

 

2106 90 10

Preparazioni dette «fondute» (92)

8,3 + 78,3 €/100 kg/net (93)

2106 90 20

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

 

 

2106 90 30

di isoglucosio

42,7 €/100 kg/net mas

 

altri

 

 

2106 90 51

di lattosio

14 €/100 kg/net

2106 90 55

di glucosio o di maltodestrina

20 €/100 kg/net

2106 90 59

altri

0,4 €/100 kg/net (94)

 

altre

 

 

2106 90 92

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

2106 90 98

altre

9 + EA (90)

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);

b)

l'acqua di mare (voce 2501);

c)

le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2851);

d)

le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);

e)

i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

f)

i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).

2.

Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.

3.

Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Note complementari

1.

La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.

2.

Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:

a)

titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

b)

titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

c)

titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

d)

titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;

e)

% vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.

3.

Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

4.

Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:

A.

Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.

B.

a)

Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:

1.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;

2.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

3.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

4.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 99 e 2204 29 99;

b)

le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23, 2204 21 81, 2204 29 11 e 2204 29 77.

5.

Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare:

a)

il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e

ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;

b)

il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,

ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e

avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;

c)

il vino liquoroso, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e

ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:

mediante concentrazione a freddo, o

mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:

di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o

di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o

di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

6.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 78, 2204 21 81 a 2204 21 83, da 2204 29 11 a 2204 29 58, 2204 29 77 a 2204 29 82, si considerano come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)» i vini originari della Comunità europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.

7.

Per «mosto di uva concentrato» (sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96) si intende il mosto di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, è uguale o superiore a 50,9 %.

8.

Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.

9.

Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

10.

Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:

le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,

le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.

11.

Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

 

 

2201 10

Acque minerali e acque gassate

 

 

 

Acque minerali naturali

 

 

2201 10 11

senza diossido di carbonio

esenzione

l

2201 10 19

altre

esenzione

l

2201 10 90

altre

esenzione

l

2201 90 00

altre

esenzione

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

 

 

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

9,6

l

2202 90

altre

 

 

2202 90 10

non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

9,6

l

 

altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

 

 

2202 90 91

inferiore a 0,2 %

6,4 + 13,7 €/100 kg/net

l

2202 90 95

uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

5,5 + 12,1 €/100 kg/net

l

2202 90 99

uguale o superiore a 2 %

5,4 + 21,2 €/100 kg/net

l

2203 00

Birra di malto

 

 

 

in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri

 

 

2203 00 01

presentata in bottiglie

esenzione

l

2203 00 09

altra

esenzione

l

2203 00 10

in recipienti di capacità superiore a 10 litri

esenzione

l

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

 

 

2204 10

Vini spumanti

 

 

 

con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol

 

 

2204 10 11

Champagne

32 €/hl

l

2204 10 19

altri

32 €/hl

l

 

altri

 

 

2204 10 91

Asti spumante

32 €/hl

l

2204 10 99

altri

32 €/hl

l

 

altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)

 

 

2204 21

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2204 21 10

Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

32 €/hl

l

 

altri

 

 

 

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol

 

 

 

Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

Vini bianchi

 

 

2204 21 11

Alsace

13,1 €/hl

l

2204 21 12

Bordeaux

13,1 €/hl

l

2204 21 13

Bourgogne

13,1 €/hl

l

2204 21 17

Val de Loire (Valle della Loira)

13,1 €/hl

l

2204 21 18

Mosel-Saar-Ruwer

13,1 €/hl

l

2204 21 19

Pfalz

13,1 €/hl

l

2204 21 22

Rheinhessen

13,1 €/hl

l

2204 21 23

Tokaj

14,8 €/hl

l

2204 21 24

Lazio

13,1 €/hl

l

2204 21 26

Toscana

13,1 €/hl

l

2204 21 27

Trentino-Alto Adige e Friuli

13,1 €/hl

l

2204 21 28

Veneto

13,1 €/hl

l

2204 21 32

Vinho Verde

13,1 €/hl

l

2204 21 34

Penedés

13,1 €/hl

l

2204 21 36

Rioja

13,1 €/hl

l

2204 21 37

Valencia

13,1 €/hl

l

2204 21 38

altri

13,1 €/hl

l

 

altri

 

 

2204 21 42

Bordeaux

13,1 €/hl

l

2204 21 43

Bourgogne

13,1 €/hl

l

2204 21 44

Beaujolais

13,1 €/hl

l

2204 21 46

Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

13,1 €/hl

l

2204 21 47

Languedoc-Roussillon

13,1 €/hl

l

2204 21 48

Val de Loire (Valle della Loira)

13,1 €/hl

l

2204 21 62

Piemonte

13,1 €/hl

l

2204 21 66

Toscana

13,1 €/hl

l

2204 21 67

Trentino e Alto Adige

13,1 €/hl

l

2204 21 68

Veneto

13,1 €/hl

l

2204 21 69

Dão, Bairrada e Douro

13,1 €/hl

l

2204 21 71

Navarra

13,1 €/hl

l

2204 21 74

Penedés

13,1 €/hl

l

2204 21 76

Rioja

13,1 €/hl

l

2204 21 77

Valdepeñas

13,1 €/hl

l

2204 21 78

altri

13,1 €/hl

l

 

altri

 

 

2204 21 79

Vini bianchi

13,1 €/hl

l

2204 21 80

altri

13,1 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol

 

 

 

Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

Vini bianchi

 

 

2204 21 81

Tokaj

15,8 €/hl

l

2204 21 82

altri

15,4 €/hl

l

2204 21 83

altri

15,4 €/hl

l

 

altri

 

 

2204 21 84

Vini bianchi

15,4 €/hl

l

2204 21 85

altri

15,4 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol

 

 

2204 21 87

Vino di Marsala

18,6 €/hl

l

2204 21 88

Vino di Samos e moscato di Lemnos

18,6 €/hl

l

2204 21 89

Vino di Porto

14,8 €/hl

l

2204 21 91

Vino di Madera e moscatello di Setúbal

14,8 €/hl

l

2204 21 92

Vino di Xeres

14,8 €/hl

l

2204 21 94

altri

18,6 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

 

 

2204 21 95

Vino di Porto

15,8 €/hl

l

2204 21 96

Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

15,8 €/hl

l

2204 21 98

altri

20,9 €/hl

l

2204 21 99

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

1,75 €/% vol/hl

l

2204 29

altri

 

 

2204 29 10

Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

32 €/hl

l

 

altri

 

 

 

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol

 

 

 

Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

Vini bianchi

 

 

2204 29 11

Tokaj

13,1 €/hl

l

2204 29 12

Bordeaux

9,9 €/hl

l

2204 29 13

Bourgogne

9,9 €/hl

l

2204 29 17

Val de Loire (Valle della Loira)

9,9 €/hl

l

2204 29 18

altri

9,9 €/hl

l

 

altri

 

 

2204 29 42

Bordeaux

9,9 €/hl

l

2204 29 43

Bourgogne

9,9 €/hl

l

2204 29 44

Beaujolais

9,9 €/hl

l

2204 29 46

Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

9,9 €/hl

l

2204 29 47

Languedoc-Roussillon

9,9 €/hl

l

2204 29 48

Val de Loire (Valle della Loira)

9,9 €/hl

l

2204 29 58

altri

9,9 €/hl

l

 

altri

 

 

 

Vini bianchi

 

 

2204 29 62

Sicilia

9,9 €/hl

l

2204 29 64

Veneto

9,9 €/hl

l

2204 29 65

altri

9,9 €/hl

l

 

altri

 

 

2204 29 71

Puglia

9,9 €/hl

l

2204 29 72

Sicilia

9,9 €/hl

l

2204 29 75

altri

9,9 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol

 

 

 

Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

Vini bianchi

 

 

2204 29 77

Tokaj

14,2 €/hl

l

2204 29 78

altri

12,1 €/hl

l

2204 29 82

altri

12,1 €/hl

l

 

altri

 

 

2204 29 83

Vini bianchi

12,1 €/hl

l

2204 29 84

altri

12,1 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol

 

 

2204 29 87

Vino di Marsala

15,4 €/hl

l

2204 29 88

Vino di Samos e moscato di Lemnos

15,4 €/hl

l

2204 29 89

Vino di Porto

12,1 €/hl

l

2204 29 91

Vino di Madera e moscatello di Setúbal

12,1 €/hl

l

2204 29 92

Vino di Xeres

12,1 €/hl

l

2204 29 94

altri

15,4 €/hl

l

 

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

 

 

2204 29 95

Vino di Porto

13,1 €/hl

l

2204 29 96

Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

13,1 €/hl

l

2204 29 98

altri

20,9 €/hl

l

2204 29 99

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

1,75 €/% vol/hl

l

2204 30

altri mosti di uva

 

 

2204 30 10

parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

32

l

 

altri

 

 

 

con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol

 

 

2204 30 92

concentrati

 (95)

l

2204 30 94

altri

 (95)

l

 

altri

 

 

2204 30 96

concentrati

 (95)

l

2204 30 98

altri

 (95)

l

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

 

 

2205 10

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2205 10 10

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

10,9 €/hl

l

2205 10 90

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l

2205 90

altri

 

 

2205 90 10

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

9 €/hl

l

2205 90 90

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

0,9 €/% vol/hl

l

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

 

 

2206 00 10

Vinello

1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl

l

 

altri

 

 

 

spumanti

 

 

2206 00 31

Sidro e sidro di pere

19,2 €/hl

l

2206 00 39

altri

19,2 €/hl

l

 

non spumanti, presentati in recipienti di capacità

 

 

 

inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2206 00 51

Sidro e sidro di pere

7,7 €/hl

l

2206 00 59

altri

7,7 €/hl

l

 

superiore a 2 litri

 

 

2206 00 81

Sidro e sidro di pere

5,76 €/hl

l

2206 00 89

altri

5,76 €/hl

l

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

 

 

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

19,2 €/hl

l

2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

10,2 €/hl

l

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

 

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce

 

 

 

presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2208 20 12

Cognac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 14

Armagnac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 26

Grappa

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 27

Brandy de Jerez

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 29

altri

esenzione

l alc. 100 %

 

presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

 

 

2208 20 40

Distillato greggio

esenzione

l alc. 100 %

 

altri

 

 

2208 20 62

Cognac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 64

Armagnac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 86

Grappa

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 87

Brandy de Jerez

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 89

altri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30

Whisky

 

 

 

Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 30 11

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 19

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

Whisky detto «Scotch»

 

 

 

Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 30 32

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 38

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 30 52

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 58

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

altri, presentati in recipienti di capacità

 

 

2208 30 72

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 78

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

altri, presentati in recipienti di capacità

 

 

2208 30 82

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 88

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 40

Rum e tafia

 

 

 

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2208 40 11

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

altri

 

 

2208 40 31

di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro

esenzione

l alc. 100 %

2208 40 39

altri

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

 

 

2208 40 51

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

altri

 

 

2208 40 91

di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro

esenzione

l alc. 100 %

2208 40 99

altri

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

2208 50

Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

 

 

 

Gin, presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 50 11

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 50 19

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità

 

 

2208 50 91

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 50 99

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 60

Vodka

 

 

 

con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

 

 

2208 60 11

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 60 19

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

 

 

2208 60 91

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 60 99

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 70

Liquori

 

 

2208 70 10

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 70 90

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 90

altri

 

 

 

Arak, presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 90 11

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 19

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità

 

 

2208 90 33

inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 38

superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità

 

 

 

inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2208 90 41

Ouzo

esenzione

l alc. 100 %

 

altri

 

 

 

Acquaviti

 

 

 

di frutta

 

 

2208 90 45

Calvados

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 48

altre

esenzione

l alc. 100 %

 

altre

 

 

2208 90 52

Korn

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 54

Tequila

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 56

altre

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 69

altre bevande contenenti alcole di distillazione

esenzione

l alc. 100 %

 

superiore a 2 litri

 

 

 

Acquaviti

 

 

2208 90 71

di frutta

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 75

Tequila

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 77

altre

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 78

altre bevande contenenti alcole di distillazione

esenzione

l alc. 100 %

 

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 90 91

inferiore o uguale a 2 litri

1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l alc. 100 %

2208 90 99

superiore a 2 litri

1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

 

 

 

Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità

 

 

2209 00 11

inferiore o uguale a 2 litri

6,4 €/hl

l

2209 00 19

superiore a 2 litri

4,8 €/hl

l

 

altri, presentati in recipienti di capacità

 

 

2209 00 91

inferiore o uguale a 2 litri

5,12 €/hl

l

2209 00 99

superiore a 2 litri

3,84 €/hl

l

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota

1.

Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2306 41, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.

Note complementari

1.

Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.

2.

Sono classificati nella sottovoce 2306 70 00 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso, sulla sostanza secca:

a)

prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:

tenore in amido: inferiore a 45 %;

tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;

b)

prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:

tenore in amido: inferiore a 45 %;

tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.

Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2.

Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 (metodo A) e paragrafo 1.

Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

3.

Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, si intende per:

«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;

«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;

«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali;

«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.

4.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

5.

Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:

residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso; e/o

residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.

Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva 72/199/CEE della Commissione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli

 

 

2301 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

esenzione

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

esenzione

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

 

 

2302 10

di granturco

 

 

2302 10 10

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 €/t

2302 10 90

altri

89 €/t

2302 20

di riso

 

 

2302 20 10

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 €/t

2302 20 90

altri

89 €/t

2302 30

di frumento

 

 

2302 30 10

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 €/t (96)

2302 30 90

altri

89 €/t (96)

2302 40

di altri cereali

 

 

2302 40 10

aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 €/t (96)

2302 40 90

altri

89 €/t (96)

2302 50 00

di legumi

5,1

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

 

 

2303 10

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

 

 

 

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca

 

 

2303 10 11

superiore a 40 % in peso

320 €/t

2303 10 19

uguale o inferiore a 40 % in peso

esenzione

2303 10 90

altri

esenzione

2303 20

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

 

 

2303 20 10

Polpe di barbabietole

esenzione

2303 20 90

altri

esenzione

2303 30 00

Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

esenzione

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

esenzione

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

esenzione

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

 

 

2306 10 00

di semi di cotone

esenzione

2306 20 00

di semi di lino

esenzione

2306 30 00

di semi di girasole

esenzione

 

di semi di ravizzone o di colza

 

 

2306 41 00

di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

esenzione

2306 49 00

altri

esenzione

2306 50 00

di noce di cocco o di copra

esenzione

2306 60 00

di noci o di mandorle di palmisti

esenzione

2306 70 00

di germi di granturco

esenzione

2306 90

altri

 

 

 

Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

 

 

2306 90 11

aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %

esenzione

2306 90 19

aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

48 €/t

2306 90 90

altri

esenzione

2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio

 

 

 

Fecce di vino

 

 

2307 00 11

aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %

esenzione

2307 00 19

altre

1,62 €/kg/tot. alc.

2307 00 90

Tartaro greggio

esenzione

2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

 

 

 

Vinaccia

 

 

2308 00 11

aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

esenzione

2308 00 19

altri

1,62 €/kg/tot. alc.

2308 00 40

Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

esenzione

2308 00 90

altri

1,6

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

 

 

2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

 

 

 

contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina

 

 

 

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %

 

 

2309 10 11

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

esenzione

2309 10 13

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 €/t

2309 10 15

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 €/t

2309 10 19

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

948 €/t

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

 

 

2309 10 31

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

esenzione

2309 10 33

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 €/t

2309 10 39

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

888 €/t

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

 

 

2309 10 51

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 €/t

2309 10 53

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 €/t

2309 10 59

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

730 €/t

2309 10 70

non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 €/t

2309 10 90

altri

9,6

2309 90

altri

 

 

2309 90 10

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

3,8

2309 90 20

Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

esenzione

 

altri, comprese le premiscele

 

 

 

contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

 

 

 

contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina

 

 

 

non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %

 

 

2309 90 31

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

23 €/t (96)

2309 90 33

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 €/t

2309 90 35

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 €/t

2309 90 39

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

948 €/t

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

 

 

2309 90 41

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

55 €/t (96)

2309 90 43

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 €/t

2309 90 49

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %

888 €/t

 

aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

 

 

2309 90 51

non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 €/t (96)

2309 90 53

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 €/t

2309 90 59

aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

730 €/t

2309 90 70

non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 €/t

 

altri

 

 

2309 90 91

Polpe di barbabietole melassate

12

 

altre

 

 

2309 90 95

aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico

9,6

kg C5H14ClNO

2309 90 99

altre

9,6

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1.

Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

 

 

2401 10

Tabacchi non scostolati

 

 

 

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (97)

 

 

2401 10 10

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 10 20

Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 10 30

Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

Tabacchi «fire cured»

 

 

2401 10 41

del tipo Kentucky

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 10 49

altri

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

altri

 

 

2401 10 50

Tabacchi «light air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 60

Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 70

Tabacchi «dark air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 80

Tabacchi «flue cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 90

altri tabacchi

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20

Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati

 

 

 

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (97)

 

 

2401 20 10

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 20 20

Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 20 30

Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

Tabacchi «fire cured»

 

 

2401 20 41

del tipo Kentucky

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

2401 20 49

altri

18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

 

altri

 

 

2401 20 50

Tabacchi «light air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 60

Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 70

Tabacchi «dark air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 80

Tabacchi «flue cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 90

altri tabacchi

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 30 00

Cascami di tabacco

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

 

 

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

26

1 000 p/st

2402 20

Sigarette contenenti tabacco

 

 

2402 20 10

contenenti garofano

10

1 000 p/st

2402 20 90

altre

57,6

1 000 p/st

2402 90 00

altri

57,6

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

 

 

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

 

 

2403 10 10

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

74,9

2403 10 90

altro

74,9

 

altri

 

 

2403 91 00

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

16,6

2403 99

altri

 

 

2403 99 10

Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

41,6

2403 99 90

altri

16,6

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);

b)

le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 (voce 2821);

c)

i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

d)

i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;

e)

i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 6803);

f)

le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);

g)

i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);

h)

i gessi per bigliardi (voce 9504);

ij)

i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).

3.

Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.

4.

La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

 

 

2501 00 10

Acqua di mare e acque madri di saline

esenzione

 

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità

 

 

2501 00 31

destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (98)

esenzione

 

altri

 

 

2501 00 51

denaturati (99) o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale (98)

1,7 €/1 000 kg/net

 

altri

 

 

2501 00 91

Sale per l'alimentazione umana

2,6 €/1 000 kg/net

2501 00 99

altri

2,6 €/1 000 kg/net

2502 00 00

Piriti di ferro non arrostite

esenzione

2503 00

Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

 

 

2503 00 10

Zolfi greggi e zolfi non raffinati

esenzione

2503 00 90

altri

1,7

2504

Grafite naturale

 

 

2504 10 00

in polvere o in scaglie

esenzione

2504 90 00

altra

esenzione

2505

Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26

 

 

2505 10 00

Sabbie silicee e sabbie quarzose

esenzione

2505 90 00

altre sabbie

esenzione

2506

Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare

 

 

2506 10 00

Quarzi

esenzione

 

Quarziti

 

 

2506 21 00

gregge o sgrossate

esenzione

2506 29 00

altre

esenzione

2507 00

Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati

 

 

2507 00 20

Caolino

esenzione

2507 00 80

altre argille caoliniche

esenzione

2508

Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas

 

 

2508 10 00

Bentonite

esenzione

2508 20 00

Terre decoloranti e terre da follone

esenzione

2508 30 00

Argille refrattarie

esenzione

2508 40 00

altre argille

esenzione

2508 50 00

Andalusite, cianite e sillimanite

esenzione

2508 60 00

Mullite

esenzione

2508 70 00

Terre di chamotte o di dinas

esenzione

2509 00 00

Creta

esenzione

2510

Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche

 

 

2510 10 00

non macinati

esenzione

2510 20 00

macinati

esenzione

2511

Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816

 

 

2511 10 00

Solfato di bario naturale (baritina)

esenzione

2511 20 00

Carbonato di bario naturale (witherite)

esenzione

2512 00 00

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

esenzione

2513

Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente

 

 

 

Pietra pomice

 

 

2513 11 00

greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o «bimskies»)

esenzione

2513 19 00

altra

esenzione

2513 20 00

Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali

esenzione

2514 00 00

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

esenzione

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

 

Marmi e travertini

 

 

2515 11 00

greggi o sgrossati

esenzione

2515 12

semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

2515 12 20

di spessore inferiore o uguale a 4 cm

esenzione

2515 12 50

di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm

esenzione

2515 12 90

altri

esenzione

2515 20 00

Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

esenzione

2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

 

Granito

 

 

2516 11 00

greggio o sgrossato

esenzione

2516 12

semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

2516 12 10

di spessore inferiore o uguale a 25 cm

esenzione

2516 12 90

altro

esenzione

 

Arenaria

 

 

2516 21 00

greggia o sgrossata

esenzione

2516 22 00

semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

esenzione

2516 90 00

altre pietre da taglio o da costruzione

esenzione

2517

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

 

 

2517 10

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente

 

 

2517 10 10

Sassi, ghiaia, selci e ciottoli

esenzione

2517 10 20

Dolomite e pietre da calce, frantumate

esenzione

2517 10 80

altri

esenzione

2517 20 00

Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10

esenzione

2517 30 00

Tarmacadam

esenzione

 

Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

 

 

2517 41 00

di marmo

esenzione

2517 49 00

altri

esenzione

2518

Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite

 

 

2518 10 00

Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»

esenzione

2518 20 00

Dolomite calcinata o sinterizzata

esenzione

2518 30 00

Pigiata di dolomite

esenzione

2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri

 

 

2519 10 00

Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

esenzione

2519 90

altri

 

 

2519 90 10

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

1,7

2519 90 30

Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

esenzione

2519 90 90

altri

esenzione

2520

Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

 

 

2520 10 00

Pietra da gesso; anidrite

esenzione

2520 20

Gessi

 

 

2520 20 10

da costruzione

esenzione

2520 20 90

altri

esenzione

2521 00 00

Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento

esenzione

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

 

 

2522 10 00

Calce viva

1,7

2522 20 00

Calce spenta

1,7

2522 30 00

Calce idraulica

1,7

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

 

 

2523 10 00

Cementi non polverizzati detti «clinkers»

1,7

 

Cementi Portland

 

 

2523 21 00

Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

1,7

2523 29 00

altri

1,7

2523 30 00

Cementi alluminosi

1,7

2523 90

altri cementi idraulici

 

 

2523 90 10

Cementi di altiforni

1,7

2523 90 80

altri

1,7

2524 00 00

Amianto (asbesto)

esenzione

2525

Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica

 

 

2525 10 00

Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari

esenzione

2525 20 00

Mica in polvere

esenzione

2525 30 00

Cascami di mica

esenzione

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

 

 

2526 10 00

non frantumati né polverizzati

esenzione

2526 20 00

frantumati o polverizzati

esenzione

2527

 

 

2528

Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco

 

 

2528 10 00

Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)

esenzione

2528 90 00

altri

esenzione

2529

Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore

 

 

2529 10 00

Feldspato

esenzione

 

Spatofluore

 

 

2529 21 00

contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio

esenzione

2529 22 00

contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio

esenzione

2529 30 00

Leucite; nefelina e sienite-nefelinica

esenzione

2530

Materie minerali non nominate né comprese altrove

 

 

2530 10

Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi

 

 

2530 10 10

Perlite

esenzione

2530 10 90

Vermiculite e cloriti

esenzione

2530 20 00

Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

esenzione

2530 90

altre

 

 

2530 90 20

Sepiolite

esenzione

2530 90 98

altre

esenzione

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);

b)

il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);

c)

i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710);

d)

le scorie di defosforazione del capitolo 31;

e)

le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);

f)

i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112);

g)

le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).

2.

Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.

3.

La voce 2620 comprende unicamente:

a)

le ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e

b)

le ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2620 21, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro.

2.

Le ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 2620 60.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2601

Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

 

 

 

Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

 

 

2601 11 00

non agglomerati

esenzione

2601 12 00

agglomerati

esenzione

2601 20 00

Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

esenzione

2602 00 00

Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco

esenzione

2603 00 00

Minerali di rame e loro concentrati

esenzione

2604 00 00

Minerali di nichel e loro concentrati

esenzione

2605 00 00

Minerali di cobalto e loro concentrati

esenzione

2606 00 00

Minerali di alluminio e loro concentrati

esenzione

2607 00 00

Minerali di piombo e loro concentrati

esenzione

2608 00 00

Minerali di zinco e loro concentrati

esenzione

2609 00 00

Minerali di stagno e loro concentrati

esenzione

2610 00 00

Minerali di cromo e loro concentrati

esenzione

2611 00 00

Minerali di tungsteno e loro concentrati

esenzione

2612

Minerali di uranio o di torio e loro concentrati

 

 

2612 10

Minerali di uranio e loro concentrati

 

 

2612 10 10

Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom)

esenzione

2612 10 90

altri

esenzione

2612 20

Minerali di torio e loro concentrati

 

 

2612 20 10

Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom)

esenzione

2612 20 90

altri

esenzione

2613

Minerali di molibdeno e loro concentrati

 

 

2613 10 00

arrostiti

esenzione

2613 90 00

altri

esenzione

2614 00

Minerali di titanio e loro concentrati

 

 

2614 00 10

Ilmenite e suoi concentrati

esenzione

2614 00 90

altri

esenzione

2615

Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati

 

 

2615 10 00

Minerali di zirconio e loro concentrati

esenzione

2615 90

altri

 

 

2615 90 10

Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati

esenzione

2615 90 90

Minerali di vanadio e loro concentrati

esenzione

2616

Minerali di metalli preziosi e loro concentrati

 

 

2616 10 00

Minerali di argento e loro concentrati

esenzione

2616 90 00

altri

esenzione

2617

Altri minerali e loro concentrati

 

 

2617 10 00

Minerali di antimonio e loro concentrati

esenzione

2617 90 00

altri

esenzione

2618 00 00

Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

esenzione

2619 00

Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

 

 

2619 00 20

Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese

esenzione

2619 00 40

Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio

esenzione

2619 00 80

altri

esenzione

2620

Ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti arsenico, metalli o composti di metalli

 

 

 

contenenti principalmente zinco

 

 

2620 11 00

metalline di galvanizzazione

esenzione

2620 19 00

altri

esenzione

 

contenenti principalmente piombo

 

 

2620 21 00

Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo

esenzione

2620 29 00

altri

esenzione

2620 30 00

contenenti principalmente rame

esenzione

2620 40 00

contenenti principalmente alluminio

esenzione

2620 60 00

contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici

esenzione

 

altri

 

 

2620 91 00

contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli

esenzione

2620 99

altri

 

 

2620 99 10

contenenti principalmente nichel

esenzione

2620 99 20

contenenti principalmente niobio o tantalio

esenzione

2620 99 40

contenenti principalmente stagno

esenzione

2620 99 60

contenenti principalmente titanio

esenzione

2620 99 95

altri

esenzione

2621

Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

 

 

2621 10 00

Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

esenzione

2621 90 00

altri

esenzione

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;

b)

i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

c)

gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.

2.

I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

3.

Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:

a)

gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);

b)

i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;

c)

gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.

2.

Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.

3.

Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 e 2707 60, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene), naftalene e fenoli» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni, naftalene e fenoli.

4.

Ai sensi della sottovoce 2710 11, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ASTM D 86.

Note complementari (100)

1.

Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:

a)

benzine speciali (sottovoci 2710 11 21 e 2710 11 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;

b)

acqua ragia minerale (sottovoce 2710 11 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (101);

c)

oli medi (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;

d)

oli pesanti (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;

e)

oli da gas (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 49), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

f)

oli combustibili (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;

superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;

oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V)

Colore (C)

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 e più

Viscosità

(V)

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

Per «viscosità» V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.

Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69 deve essere naturale.

Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:

la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o

la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445; o

il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99.

2.

Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

3.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano:

a)

un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445;

b)

una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10- 6 m2 s- 1, secondo il metodo ASTM D 445.

4.

Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a)

la distillazione sotto vuoto;

b)

la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

il cracking;

d)

il reforming;

e)

l'estrazione mediante solventi selettivi;

f)

il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

g)

la polimerizzazione;

h)

l'alchilazione;

ij)

l'isomerizzazione;

k)

la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l)

la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;

m)

il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);

n)

la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 11 11 a 2710 11 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 19 61 a 2710 19 69 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;

o)

la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99;

p)

la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

5.

I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

 

 

 

Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati

 

 

2701 11

Antracite

 

 

2701 11 10

con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %

esenzione

2701 11 90

altre

esenzione

2701 12

Carbon fossile bituminoso

 

 

2701 12 10

Carboni da coke

esenzione

2701 12 90

altro

esenzione

2701 19 00

altri carboni fossili

esenzione

2701 20 00

Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

esenzione

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

 

 

2702 10 00

Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate

esenzione

2702 20 00

Ligniti agglomerate

esenzione

2703 00 00

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

esenzione

2704 00

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

 

 

 

Coke e semi-coke di carboni fossili

 

 

2704 00 11

per la fabbricazione di elettrodi

esenzione

2704 00 19

altri

esenzione

2704 00 30

Coke e semi-coke di lignite

esenzione

2704 00 90

altri

esenzione

2705 00 00

Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

esenzione

1 000 m3

2706 00 00

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

esenzione

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

 

 

2707 10

Benzolo (benzene)

 

 

2707 10 10

destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 10 90

destinati ad altri usi (102)

esenzione

2707 20

Toluolo (toluene)

 

 

2707 20 10

destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 20 90

destinati ad altri usi (102)

esenzione

2707 30

Xilolo (xileni)

 

 

2707 30 10

destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 30 90

destinati ad altri usi (102)

esenzione

2707 40 00

Naftalene

esenzione

2707 50

altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86

 

 

2707 50 10

destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 50 90

destinati ad altri usi (102)

esenzione

2707 60 00

Fenoli

1,2

 

altri

 

 

2707 91 00

Oli di creosoto

1,7

2707 99

altri

 

 

 

Oli greggi

 

 

2707 99 11

Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C

1,7

2707 99 19

altri

esenzione

2707 99 30

Teste solforate

esenzione

2707 99 50

Prodotti basici

1,7

2707 99 70

Antracene

esenzione

 

altri

 

 

2707 99 91

destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 (102)

esenzione

2707 99 99

altri

1,7

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

 

 

2708 10 00

Pece

esenzione

2708 20 00

Coke di pece

esenzione

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

2709 00 10

Condensati di gas naturale

esenzione

2709 00 90

altri

esenzione

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

 

 

 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli

 

 

2710 11

Oli leggeri e preparazioni

 

 

2710 11 11

destinati a subire un trattamento definito (102)

4,7 (103)

2710 11 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11 (102)

4,7 (103)  (104)

 

destinati ad altri usi

 

 

 

Benzine speciali

 

 

2710 11 21

Acqua ragia minerale

4,7

2710 11 25

altre

4,7

 

altri

 

 

 

Benzine per motori

 

 

2710 11 31

Benzine avio

4,7

 

altre, aventi tenore di piombo

 

 

 

inferiore o uguale a 0,013 g per 1

 

 

2710 11 41

aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

4,7

1 000 l (105)

2710 11 45

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

4,7

1 000 l (105)

2710 11 49

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

4,7

1 000 l (105)

 

superiore a 0,013 g per l

 

 

2710 11 51

aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98

4,7

1 000 l (105)

2710 11 59

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

4,7

1 000 l (105)

2710 11 70

Carboturbi tipo benzina

4,7

2710 11 90

altri oli leggeri

4,7

2710 19

altre

 

 

 

Oli medi

 

 

2710 19 11

destinati a subire un trattamento definito (102)

4,7 (103)

2710 19 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 (102)

4,7 (103)  (104)

 

destinati ad altri usi

 

 

 

Petrolio lampante

 

 

2710 19 21

Carboturbi

4,7

2710 19 25

altro

4,7

2710 19 29

altri

4,7

 

Oli pesanti

 

 

 

Oli da gas

 

 

2710 19 31

destinati a subire un trattamento definito (102)

3,5 (103)

2710 19 35

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 (102)

3,5 (103)  (104)

 

destinati ad altri usi

 

 

2710 19 41

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

3,5 (106)

2710 19 45

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

3,5 (106)

2710 19 49

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

3,5

 

Oli combustibili

 

 

2710 19 51

destinati a subire un trattamento definito (102)

3,5 (103)

2710 19 55

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 (102)

3,5 (103)  (104)

 

destinati ad altri usi

 

 

2710 19 61

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %

3,5

2710 19 63

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %

3,5

2710 19 65

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %

3,5

2710 19 69

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %

3,5

 

Oli lubrificanti ed altri

 

 

2710 19 71

destinati a subire un trattamento definito (102)

3,7 (103)

2710 19 75

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 (102)

3,7 (103)  (104)

 

destinati ad altri usi

 

 

2710 19 81

Oli per motore, per compressori o per turbine

3,7

2710 19 83

Liquidi per trasmissioni idrauliche

3,7

2710 19 85

Oli bianchi; paraffina liquida

3,7

2710 19 87

Oli per cambi

3,7

2710 19 91

Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva

3,7

2710 19 93

Oli per isolamenti elettrici

3,7

2710 19 99

altri oli lubrificanti ed altri

3,7

 

Residui di oli

 

 

2710 91 00

contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)

3,5

2710 99 00

altre

3,5

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

 

 

 

liquefatti

 

 

2711 11 00

Gas naturale

0,7 (103)

TJ

2711 12

Propano

 

 

 

Propano di purezza uguale o superiore a 99 %

 

 

2711 12 11

destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile

8

2711 12 19

destinato ad altri usi (102)

esenzione

 

altro

 

 

2711 12 91

destinato a subire un trattamento definito (102)

0,7 (103)

2711 12 93

destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 (102)

0,7 (103)  (104)

 

destinato ad altri usi

 

 

2711 12 94

di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %

0,7

2711 12 97

altro

0,7

2711 13

Butani

 

 

2711 13 10

destinati a subire un trattamento definito (102)

0,7 (103)

2711 13 30

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 (102)

0,7 (103)  (104)

 

destinati ad altri usi

 

 

2711 13 91

di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %

0,7

2711 13 97

altri

0,7

2711 14 00

Etilene, propilene, butilene e butadiene

0,7 (103)

2711 19 00

altri

0,7 (103)

 

allo stato gassoso

 

 

2711 21 00

Gas naturale

0,7 (103)

TJ

2711 29 00

altri

0,7 (103)

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

 

 

2712 10

Vaselina

 

 

2712 10 10

greggia

0,7 (103)

2712 10 90

altra

2,2

2712 20

Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

 

 

2712 20 10

Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560

esenzione

2712 20 90

altra

2,2

2712 90

altri

 

 

 

Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)

 

 

2712 90 11

greggi

0,7

2712 90 19

altri

2,2

 

altri

 

 

 

greggi

 

 

2712 90 31

destinati a subire un trattamento definito (102)

0,7 (103)

2712 90 33

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 (102)

0,7 (103)  (104)

2712 90 39

destinati ad altri usi

0,7

 

altri

 

 

2712 90 91

Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio

esenzione

2712 90 99

altri

2,2

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

 

Coke di petrolio

 

 

2713 11 00

non calcinato

esenzione

2713 12 00

calcinato

esenzione

2713 20 00

Bitume di petrolio

esenzione

2713 90

altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

2713 90 10

destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 (102)

0,7 (107)

2713 90 90

altri

0,7

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

 

 

2714 10 00

Scisti e sabbie bituminosi

esenzione

2714 90 00

altri

esenzione

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

esenzione

2716 00 00

Energia elettrica

esenzione

1 000 kWh

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Note

1.

a)

Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

b)

Con riserva delle disposizioni della precedente lettera a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843 o 2846 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.

2.

Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

3.

I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:

a)

per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

b)

presentati nello stesso tempo;

c)

riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

a)

gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;

b)

le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);

c)

le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

d)

i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

e)

i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

2.

Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2838), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:

a)

gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);

b)

gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);

c)

il disolfuro di carbonio (voce 2813);

d)

i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);

e)

il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2851), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).

3.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:

a)

il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;

b)

i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;

c)

i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;

d)

i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;

e)

la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;

f)

le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;

g)

i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;

h)

gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).

4.

Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.

5.

Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.

Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.

6.

La voce 2844 comprende soltanto:

a)

il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;

b)

gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;

c)

i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;

d)

le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

e)

gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;

f)

i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.

Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845, per «isotopi» s'intendono:

i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;

le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.

7.

Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.

8.

Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.

Nota complementare

1.

Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.ELEMENTI CHIMICI

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

 

 

2801 10 00

Cloro

5,5

2801 20 00

Iodio

esenzione

2801 30

Fluoro; bromo

 

 

2801 30 10

Fluoro

5

2801 30 90

Bromo

5,5

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

4,6

2803 00

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

 

 

2803 00 10

Nero di gas di petrolio

esenzione

2803 00 80

altro

esenzione

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici

 

 

2804 10 00

Idrogeno

3,7

m3  (108)

 

Gas rari

 

 

2804 21 00

Argo

5

m3  (108)

2804 29

altri

 

 

2804 29 10

Elio

esenzione

m3  (108)

2804 29 90

altri

5

m3  (108)

2804 30 00

Azoto

5,5

m3  (108)

2804 40 00

Ossigeno

5

m3  (108)

2804 50

Boro; tellurio

 

 

2804 50 10

Boro

5,5

2804 50 90

Tellurio

2,1

 

Silicio

 

 

2804 61 00

contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio

esenzione

2804 69 00

altro

5,5

2804 70 00

Fosforo

5,5

2804 80 00

Arsenico

2,1

2804 90 00

Selenio

esenzione

2805

Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio

 

 

 

Metalli alcalini o alcalino-terrosi

 

 

2805 11 00

Sodio

5

2805 12 00

Calcio

5,5

2805 19

altri

 

 

2805 19 10

Stronzio e bario

5,5

2805 19 90

altri

4,1

2805 30

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro

 

 

2805 30 10

miscelati o in lega fra loro

5,5

2805 30 90

altri

2,7

2805 40

Mercurio

 

 

2805 40 10

presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 €

3

2805 40 90

altro

esenzione

II.ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

 

 

2806 10 00

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

5,5

2806 20 00

Acido clorosolforico

5,5

2807 00

Acido solforico; oleum

 

 

2807 00 10

Acido solforico

3

2807 00 90

Oleum

3

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

5,5

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

 

 

2809 10 00

Pentaossido di difosforo

5,5

kg P2O5

2809 20 00

Acido fosforico e acidi polifosforici

5,5

kg P2O5

2810 00

Ossidi di boro; acidi borici

 

 

2810 00 10

Triossido di diboro

esenzione

2810 00 90

altri

3,7

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

 

 

 

altri acidi inorganici

 

 

2811 11 00

Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)

5,5

2811 19

altri

 

 

2811 19 10

Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)

esenzione

2811 19 20

Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)

5,3

2811 19 80

altri

5,3

 

altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

 

 

2811 21 00

Diossido di carbonio

5,5

2811 22 00

Diossido di silicio

4,6

2811 23 00

Diossido di zolfo

5,5

2811 29

altri

 

 

2811 29 10

Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)

4,6

2811 29 30

Ossidi di azoto

5

2811 29 90

altri

5,3

III.DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

 

 

2812 10

Cloruri e ossicloruri

 

 

 

di fosforo

 

 

2812 10 11

Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)

5,5

2812 10 15

Tricloruro di fosforo

5,5

2812 10 16

Pentacloruro di fosforo

5,5

2812 10 18

altri

5,5

 

altri

 

 

2812 10 91

Dicloruro di dizolfo

5,5

2812 10 93

Dicloruro di zolfo

5,5

2812 10 94

Fosgene (cloruro di carbonile)

5,5

2812 10 95

Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)

5,5

2812 10 99

altri

5,5

2812 90 00

altri

5,5

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

 

 

2813 10 00

Disolfuro di carbonio

5,5

2813 90

altri

 

 

2813 90 10

Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio

5,3

2813 90 90

altri

3,7

IV.BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

 

 

2814 10 00

Ammoniaca anidra

5,5

2814 20 00

Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

5,5

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

 

 

 

Idrossido di sodio (soda caustica)

 

 

2815 11 00

solido

5,5

2815 12 00

in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

5,5

kg NaOH

2815 20

Idrossido di potassio (potassa caustica)

 

 

2815 20 10

solido

5,5

2815 20 90

in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica)

5,5

kg KOH

2815 30 00

Perossidi di sodio o di potassio

5,5

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

 

 

2816 10 00

Idrossido e perossido di magnesio

4,1

2816 40 00

Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario

5,5

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

5,5

2818

Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

 

 

2818 10

Corindone artificiale, anche definito chimicamente

 

 

2818 10 10

bianco, rosa, rubino, con tenore di ossido di alluminio superiore a 97,5 %, in peso

5,2

2818 10 90

altro

5,2

2818 20 00

Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

4

2818 30 00

Idrossido di alluminio

5,5

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

 

 

2819 10 00

Triossido di cromo

5,5

2819 90

altri

 

 

2819 90 10

Diossido di cromo

3,7

2819 90 90

altri

5,5

2820

Ossidi di manganese

 

 

2820 10 00

Diossido di manganese

5,3

2820 90

altri

 

 

2820 90 10

Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese

esenzione

2820 90 90

altri

5,5

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

 

 

2821 10 00

Ossidi e idrossidi di ferro

4,6

2821 20 00

Terre coloranti

4,6

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

4,6

2823 00 00

Ossidi di titanio

5,5

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

 

 

2824 10 00

Monossido di piombo (litargirio, massicot)

5,5

2824 20 00

Minio rosso e minio arancione

5,5

2824 90 00

altri

5,5

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

 

 

2825 10 00

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

5,5

2825 20 00

Ossido e idrossido di litio

5,3

2825 30 00

Ossidi e idrossidi di vanadio

5,5

2825 40 00

Ossidi e idrossidi di nichel

esenzione

2825 50 00

Ossidi e idrossidi di rame

3,2

2825 60 00

Ossidi di germanio e diossido di zirconio

5,5

2825 70 00

Ossidi e idrossidi di molibdeno

5,3

2825 80 00

Ossidi di antimonio

5,5

2825 90

altri

 

 

 

Ossido, idrossido e perossido di calcio

 

 

2825 90 11

– – –  Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui:

non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri e

non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri

esenzione

2825 90 19

altri

4,6

2825 90 20

Ossido e idrossido di berillio

5,3

2825 90 30

Ossidi di stagno

5,5

2825 90 40

Ossidi e idrossidi di tungsteno

4,6

2825 90 50

Ossidi di mercurio

4,1

2825 90 60

Ossido di cadmio

esenzione

2825 90 80

altri

5,5

V.SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

 

 

 

Fluoruri

 

 

2826 11 00

di ammonio o di sodio

5,5

2826 12 00

di alluminio

5,3

2826 19 00

altri

5,3

2826 20 00

Fluorosilicati di sodio o di potassio

5,5

2826 30 00

Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

5,5

2826 90

altri

 

 

2826 90 10

Esafluorozirconato di dipotassio

5

2826 90 90

altri

5,5

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

 

 

2827 10 00

Cloruro di ammonio

5,5

2827 20 00

Cloruro di calcio

4,6

 

altri cloruri

 

 

2827 31 00

di magnesio

4,6

2827 32 00

di alluminio

5,5

2827 33 00

di ferro

2,1

2827 34 00

di cobalto

5,5

2827 35 00

di nichel

5,5

2827 36 00

di zinco

5,5

2827 39

altri

 

 

2827 39 10

di stagno

4,1

2827 39 80

altri

5,5

 

Ossicloruri e idrossicloruri

 

 

2827 41 00

di rame

3,2

2827 49

altri

 

 

2827 49 10

di piombo

3,2

2827 49 90

altri

5,3

 

Bromuri e ossibromuri

 

 

2827 51 00

Bromuri di sodio o di potassio

5,5

2827 59 00

altri

5,5

2827 60 00

Ioduri e ossiioduri

5,5

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

 

 

2828 10 00

Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio

5,5

2828 90 00

altri

5,5

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

 

 

 

Clorati

 

 

2829 11 00

di sodio

5,5

2829 19 00

altri

5,5

2829 90

altri

 

 

2829 90 10

Perclorati

4,8

2829 90 40

Bromato di potassio o di sodio

esenzione

2829 90 80

altri

5,5

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

 

 

2830 10 00

Solfuri di sodio

5,5

2830 20 00

Solfuro di zinco

5,5

2830 30 00

Solfuro di cadmio

5,5

2830 90

altri

 

 

2830 90 11

Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro

4,6

2830 90 80

altri

5,5

2831

Ditioniti e solfossilati

 

 

2831 10 00

di sodio

5,5

2831 90 00

altri

5,5

2832

Solfiti; tiosolfati

 

 

2832 10 00

Solfiti di sodio

5,5

2832 20 00

altri solfiti

5,5

2832 30 00

Tiosolfati

5,5

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

 

 

 

Solfati di sodio

 

 

2833 11 00

Solfato di disodio

5,5

2833 19 00

altri

5,5

 

altri solfati

 

 

2833 21 00

di magnesio

5,5

2833 22 00

di alluminio

5,5

2833 23 00

di cromo

5,5

2833 24 00

di nichel

5

2833 25 00

di rame

3,2

2833 26 00

di zinco

5,5

2833 27 00

di bario

5,5

2833 29

altri

 

 

2833 29 10

di cadmio

5,5

2833 29 30

di cobalto, di titanio

5,3

2833 29 50

di ferro

5

2833 29 70

di mercurio, di piombo

4,6

2833 29 90

altri

5

2833 30 00

Allumi

5,5

2833 40 00

Perossolfati (persolfati)

5,5

2834

Nitriti; nitrati

 

 

2834 10 00

Nitriti

5,5

 

Nitrati

 

 

2834 21 00

di potassio

5,5

2834 29

altri

 

 

2834 29 20

di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo

5,5

2834 29 30

di rame, di mercurio

4,6

2834 29 80

altri

3

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

 

 

2835 10 00

Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

5,5

 

Fosfati

 

 

2835 22 00

di mono o di disodio

5,5

2835 23 00

di trisodio

5,5

2835 24 00

di potassio

5,5

2835 25

Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)

 

 

2835 25 10

aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

2835 25 90

aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

2835 26

altri fosfati di calcio

 

 

2835 26 10

aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

2835 26 90

aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

5,5

2835 29

altri

 

 

2835 29 10

di triammonio

5,3

2835 29 90

altri

5,5

 

Polifosfati

 

 

2835 31 00

Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)

5,5

2835 39 00

altri

5,5

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

 

 

2836 10 00

Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio

5,5

2836 20 00

Carbonato di disodio

5,5

2836 30 00

Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

5,5

2836 40 00

Carbonati di potassio

5,5

2836 50 00

Carbonato di calcio

5

2836 60 00

Carbonato di bario

5,5

2836 70 00

Carbonati di piombo

5,5

 

altri

 

 

2836 91 00

Carbonati di litio

5,5

2836 92 00

Carbonato di stronzio

5,5

2836 99

altri

 

 

 

Carbonati

 

 

2836 99 11

di magnesio, di rame

3,7

2836 99 18

altri

5,5

2836 99 90

Perossocarbonati (percarbonati)

5,5

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

 

 

 

Cianuri e ossicianuri

 

 

2837 11 00

di sodio

5,5

2837 19 00

altri

5,5

2837 20 00

Cianuri complessi

5,5

2838 00 00

Fulminati, cianati e tiocianati

5,5

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

 

 

 

di sodio

 

 

2839 11 00

Metasilicati

5

2839 19 00

altri

5

2839 20 00

di potassio

5

2839 90 00

altri

5

2840

Borati; perossoborati (perborati)

 

 

 

Tetraborato di disodio (borace raffinato)

 

 

2840 11 00

anidro

esenzione

2840 19

altro

 

 

2840 19 10

Tetraborato di disodio pentaidrato

esenzione

2840 19 90

altro

5,3

2840 20

altri borati

 

 

2840 20 10

Borati di sodio, anidri

esenzione

2840 20 90

altri

5,3

2840 30 00

Perossoborati (perborati)

5,5

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

 

 

2841 10 00

Alluminati

5,5

2841 20 00

Cromati di zinco o di piombo

5,5

2841 30 00

Dicromato di sodio

5,5

2841 50 00

altri cromati e dicromati; perossocromati

5,5

 

Manganiti, manganati e permanganati

 

 

2841 61 00

Permanganato di potassio

5,5

2841 69 00

altri

5,5

2841 70 00

Molibdati

5,5

2841 80 00

Tungstati (volframati)

5,5

2841 90

altri

 

 

2841 90 30

Zincati, vanadati

4,6

2841 90 80

altri

5,5

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

 

 

2842 10 00

Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no

5,5

2842 90

altri

 

 

2842 90 10

Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio

5,3

2842 90 90

altri

5,5

VI.PRODOTTI VARI

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

 

 

2843 10

Metalli preziosi allo stato colloidale

 

 

2843 10 10

Argento

5,3

2843 10 90

altri

3,7

 

Composti dell'argento

 

 

2843 21 00

Nitrato d'argento

5,5

2843 29 00

altri

5,5

2843 30 00

Composti d'oro

3

g

2843 90

altri composti; amalgami

 

 

2843 90 10

Amalgami

5,3

2843 90 90

altri

3

g

2844

Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti

 

 

2844 10

Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale

 

 

 

Uranio naturale

 

 

2844 10 10

greggio; cascami e avanzi (Euratom)

esenzione

kg U

2844 10 30

lavorato (Euratom)

esenzione

kg U

2844 10 50

Ferro-uranio

esenzione

kg U

2844 10 90

altri (Euratom)

esenzione

kg U

2844 20

Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti

 

 

 

Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti

 

 

2844 20 25

Ferro-uranio

esenzione

gi F/S

2844 20 35

altri (Euratom)

esenzione

gi F/S

 

Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti

 

 

 

Miscele d'uranio e di plutonio

 

 

2844 20 51

Ferro-uranio

esenzione

gi F/S

2844 20 59

altri (Euratom)

esenzione

gi F/S

2844 20 99

altri

esenzione

gi F/S

2844 30

Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti

 

 

 

Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto

 

 

2844 30 11

Cermet

5,5

2844 30 19

altri

2,9

 

Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto

 

 

2844 30 51

Cermet

5,5

 

altri

 

 

2844 30 55

greggio; cascami e avanzi (Euratom)

esenzione

 

lavorato

 

 

2844 30 61

Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom)

esenzione

2844 30 69

altri (Euratom)

1,5 (109)

 

Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro

 

 

2844 30 91

dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio

esenzione

2844 30 99

altri

esenzione

2844 40

Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi

 

 

2844 40 10

Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti

esenzione

 

altri

 

 

2844 40 20

Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)

esenzione

2844 40 30

Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom)

esenzione

2844 40 80

altri

esenzione

2844 50 00

Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)

esenzione

gi F/S

2845

Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no

 

 

2845 10 00

Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)

5,5

2845 90

altri

 

 

2845 90 10

Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)

5,5

2845 90 90

altri

5,5

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

 

 

2846 10 00

Composti del cerio

3,2

2846 90 00

altri

3,2

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

5,5

kg H2O2

2848 00 00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

5,5

2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no

 

 

2849 10 00

di calcio

5,5

2849 20 00

di silicio

5,5

2849 90

altri

 

 

2849 90 10

di boro

4,1

2849 90 30

di tungsteno

5,5

2849 90 50

di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio

5,5

2849 90 90

altri

5,3

2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

 

 

2850 00 20

Idruri, nitruri

4,6

2850 00 50

Azoturi

5,5

2850 00 70

Siliciuri

5,5

2850 00 90

Boruri

5,3

2851 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

 

 

2851 00 10

Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza

2,7

2851 00 30

Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa

4,1

2851 00 50

Cloruro di cianogeno

5,5

2851 00 80

altri

5,5

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

a)

i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

b)

le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);

c)

i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;

d)

le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);

e)

le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

f)

i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

g)

i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

h)

i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;

b)

l'alcole etilico (voci 2207 o 2208);

c)

il metano e il propano (voce 2711);

d)

i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;

e)

l'urea (voci 3102 o 3105);

f)

le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);

g)

gli enzimi (voce 3507);

h)

la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);

ij)

i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;

k)

gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).

3.

Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4.

Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.

Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».

Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per «funzioni ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.

5.

a)

Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;

b)

gli esteri dell'alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;

c)

Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:

1)

i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;

2)

i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo.

d)

gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo (voce 2905);

e)

gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.

6.

I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.

Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7.

Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

8.

Per l'applicazione della voce 2937:

a)

la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);

b)

l'espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.

Nota di sottovoci

1.

Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2901

Idrocarburi aciclici

 

 

2901 10 00

saturi

esenzione

 

non saturi

 

 

2901 21 00

Etilene

esenzione

2901 22 00

Propene (propilene)

esenzione

2901 23

Butene (butilene) e suoi isomeri

 

 

2901 23 10

But-1-ene e but-2-ene

esenzione

2901 23 90

altri

esenzione

2901 24

Buta-1,3-diene e isoprene

 

 

2901 24 10

Buta-1,3-diene

esenzione

2901 24 90

Isoprene

esenzione

2901 29 00

altri

esenzione

2902

Idrocarburi ciclici

 

 

 

cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

 

 

2902 11 00

Cicloesano

esenzione

2902 19

altri

 

 

2902 19 10

cicloterpenici

esenzione

2902 19 80

altri

esenzione

2902 20 00

Benzene

esenzione

2902 30 00

Toluene

esenzione

 

Xileni

 

 

2902 41 00

o-Xilene

esenzione

2902 42 00

m-Xilene

esenzione

2902 43 00

p-Xilene

esenzione

2902 44 00

Miscele di isomeri dello xilene

esenzione

2902 50 00

Stirene

esenzione

2902 60 00

Etilbenzene

esenzione

2902 70 00

Cumene

esenzione

2902 90

altri

 

 

2902 90 10

Naftalene, antracene

esenzione

2902 90 30

Bifenile, terfenili

esenzione

2902 90 90

altri

esenzione

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

 

 

 

Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici

 

 

2903 11 00

Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

5,5

2903 12 00

Diclorometano (cloruro di metilene)

5,5

2903 13 00

Cloroformio (triclorometano)

5,5

2903 14 00

Tetracloruro di carbonio

5,5

2903 15 00

1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene)

5,5

2903 19

altri

 

 

2903 19 10

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

5,5

2903 19 80

altri

5,5

 

Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici

 

 

2903 21 00

Cloruro di vinile (cloroetilene)

5,5

2903 22 00

Tricloroetilene

5,5

2903 23 00

Tetracloroetilene (percloroetilene)

5,5

2903 29 00

altri

5,5

2903 30

Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici

 

 

 

Bromuri

 

 

2903 30 33

Bromometano (bromuro di metile)

5,5

2903 30 35

Dibromometano

esenzione

2903 30 36

altri

5,5

2903 30 80

Fluoruri e ioduri

5,5

 

Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi

 

 

2903 41 00

Triclorofluorometano

5,5

2903 42 00

Diclorodifluorometano

5,5

2903 43 00

Triclorotrifluoroetani

5,5

2903 44

Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano

 

 

2903 44 10

Diclorotetrafluoroetani

5,5

2903 44 90

Cloropentafluoroetano

5,5

2903 45

altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro

 

 

2903 45 10

Clorotrifluorometano

5,5

2903 45 15

Pentaclorofluoroetano

5,5

2903 45 20

Tetraclorodifluoroetani

5,5

2903 45 25

Eptaclorofluoropropani

5,5

2903 45 30

Esaclorodifluoropropani

5,5

2903 45 35

Pentaclorotrifluoropropani

5,5

2903 45 40

Tetraclorotetrafluoropropani

5,5

2903 45 45

Tricloropentafluoropropani

5,5

2903 45 50

Dicloroesafluoropropani

5,5

2903 45 55

Cloroeptafluoropropani

5,5

2903 45 90

altri

5,5

2903 46

Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani

 

 

2903 46 10

Bromoclorodifluorometano

5,5

2903 46 20

Bromotrifluorometano

5,5

2903 46 90

Dibromotetrafluoroetani

5,5

2903 47 00

altri derivati peralogenati

5,5

2903 49

altri

 

 

 

alogenati unicamente con fluoro e cloro

 

 

2903 49 10

Del metano, etano o propano

5,5

2903 49 20

altri

5,5

 

alogenati unicamente con fluoro e bromo

 

 

2903 49 30

Del metano, etano o propano

5,5

2903 49 40

altri

5,5

2903 49 80

altri

5,5

 

Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

 

 

2903 51 00

1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano

5,5

2903 59

altri

 

 

2903 59 10

1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano

esenzione

2903 59 30

Tetrabromocicloottani

esenzione

2903 59 90

altri

5,5

 

Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

 

 

2903 61 00

Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

5,5

2903 62 00

Esaclorobenzene e DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano]

5,5

2903 69

altri

 

 

2903 69 10

2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene

esenzione

2903 69 90

altri

5,5

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

 

 

2904 10 00

Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

5,5

2904 20 00

Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

5,5

2904 90

altri

 

 

2904 90 20

Derivati solfoalogenati

5,5

2904 90 40

Tricloronitrometano (cloropicrina)

5,5

2904 90 85

altri

5,5

II.ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

Monoalcoli saturi

 

 

2905 11 00

Metanolo (alcole metilico)

5,5

2905 12 00

Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

5,5

2905 13 00

Butan-1-olo (alcole n-butilico)

5,5

2905 14

altri butanoli

 

 

2905 14 10

2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)

4,6

2905 14 90

altri

5,5

2905 15 00

Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri

5,5

2905 16

Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

 

 

2905 16 10

2-Etilesan-1-olo

5,5

2905 16 20

Ottan-2-olo

esenzione

2905 16 80

altri

5,5

2905 17 00

Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)

5,5

2905 19 00

altri

5,5

 

Monoalcoli non saturi

 

 

2905 22

Alcoli terpenici aciclici

 

 

2905 22 10

Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo

5,5

2905 22 90

altri

5,5

2905 29

altri

 

 

2905 29 10

Alcole allilico

5,5

2905 29 90

altri

5,5

 

Dioli

 

 

2905 31 00

Glicole etilenico (etandiolo)

5,5

2905 32 00

Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)

5,5

2905 39

altri

 

 

2905 39 10

2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole)

5,5

2905 39 20

Butan-1,3-diolo

esenzione

2905 39 25

Butan-1,4-diolo

5,5

2905 39 30

2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo

esenzione

2905 39 85

altri

5,5

 

altri polialcoli

 

 

2905 41 00

2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

5,5

2905 42 00

Pentaeritritolo (pentaeritrite)

5,5

2905 43 00

Mannitolo

9,6 + 125,8 €/100 kg/net

2905 44

D-glucitolo (sorbitolo)

 

 

 

in soluzione acquosa

 

 

2905 44 11

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

2905 44 19

altro

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (110)

 

altro

 

 

2905 44 91

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

7,7 + 23 €/100 kg/net

2905 44 99

altro

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (110)

2905 45 00

Glicerolo (glicerina)

3,8

2905 49

altri

 

 

2905 49 10

Trioli; tetroli

5,5

2905 49 80

altri

5,5

 

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici

 

 

2905 51 00

Etclorvinolo (DCI)

esenzione

2905 59

altri

 

 

2905 59 10

di monoalcoli

5,5

 

di polialcoli

 

 

2905 59 91

2,2-Bis(bromometil)propandiolo

esenzione

2905 59 99

altri

5,5

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

 

 

2906 11 00

Mentolo

5,5

2906 12 00

Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli

5,5

2906 13

Steroli e inositoli

 

 

2906 13 10

Steroli

5,5

2906 13 90

Inositoli

esenzione

2906 14 00

Terpineoli

5,5

2906 19 00

altri

5,5

 

aromatici

 

 

2906 21 00

Alcole benzilico

5,5

2906 29 00

altri

5,5

III.FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

 

 

 

Monofenoli

 

 

2907 11 00

Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali

3

2907 12 00

Cresoli e loro sali

2,1

2907 13 00

Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

5,5

2907 14 00

Xilenoli e loro sali

2,1

2907 15

Naftoli e loro sali

 

 

2907 15 10

1-Naftolo

esenzione

2907 15 90

altri

5,5

2907 19 00

altri

5,5

 

Polifenoli; fenoli-alcoli

 

 

2907 21 00

Resorcinolo e suoi sali

5,5

2907 22 00

Idrochinone e suoi sali

5,5

2907 23 00

4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali

5,5

2907 29 00

altri

5,5

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

 

 

2908 10 00

Derivati unicamente alogenati e loro sali

5,5

2908 20 00

Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri

5,5

2908 90 00

altri

5,5

IV.ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2909 11 00

Etere dietilico (ossido di dietile)

5,5

2909 19 00

altri

5,5

2909 20 00

Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5,5

2909 30

Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2909 30 10

Eteri difenilici (ossido di difenile)

esenzione

 

Derivati bromurati

 

 

2909 30 31

Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene

esenzione

2909 30 35

1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) (111)

esenzione

2909 30 38

altri

5,5

2909 30 90

altri

5,5

 

Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2909 41 00

2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)

5,5

2909 42 00

Eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

5,5

2909 43 00

Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

5,5

2909 44 00

altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

5,5

2909 49

altri

 

 

 

aciclici

 

 

2909 49 11

2-(2-Cloroetossi)etanolo

esenzione

2909 49 19

altri

5,5

2909 49 90

ciclici

5,5

2909 50

Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2909 50 10

Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio

5,5

2909 50 90

altri

5,5

2909 60 00

Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5,5

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2910 10 00

Ossirano (ossido di etilene)

5,5

2910 20 00

Metilossirano (ossido di propilene)

5,5

2910 30 00

1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)

5,5

2910 90 00

altri

5,5

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5

V.COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

 

 

 

Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2912 11 00

Metanale (formaldeide)

5,5

2912 12 00

Etanale (acetaldeide)

5,5

2912 13 00

Butanale (butirraldeide, isomero normale)

5,5

2912 19 00

altre

5,5

 

Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2912 21 00

Benzaldeide (aldeide benzoica)

5,5

2912 29 00

altre

5,5

2912 30 00

Aldeidi-alcoli

5,5

 

Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2912 41 00

Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

5,5

2912 42 00

Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)

5,5

2912 49 00

altre

5,5

2912 50 00

Polimeri ciclici delle aldeidi

5,5

2912 60 00

Paraformaldeide

5,5

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

5,5

VI.COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2914 11 00

Acetone

5,5

2914 12 00

Butanone (metiletilchetone)

5,5

2914 13 00

4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)

5,5

2914 19

altri

 

 

2914 19 10

5-Metilesan-2-one

esenzione

2914 19 90

altri

5,5

 

Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2914 21 00

Canfora

5,5

2914 22 00

Cicloesanone e metilcicloesanoni

5,5

2914 23 00

Iononi e metiliononi

5,5

2914 29 00

altri

5,5

 

Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2914 31 00

Fenilacetone (fenilpropano-2-one)

5,5

2914 39 00

altri

5,5

2914 40

Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi

 

 

2914 40 10

4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)

5,5

2914 40 90

altri

3

2914 50 00

Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate

5,5

 

Chinoni

 

 

2914 61 00

Antrachinone

5,5

2914 69

altri

 

 

2914 69 10

1,4-Naftochinone

esenzione

2914 69 90

altri

5,5

2914 70 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5,5

VII.ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

Acido formico, suoi sali e suoi esteri

 

 

2915 11 00

Acido formico

5,5

2915 12 00

Sali dell'acido formico

5,5

2915 13 00

Esteri dell'acido formico

5,5

 

Acido acetico e suoi sali; anidride acetica

 

 

2915 21 00

Acido acetico

5,5

2915 22 00

Acetato di sodio

5,5

2915 23 00

Acetati di cobalto

5,5

2915 24 00

Anidride acetica

5,5

2915 29 00

altri

5,5

 

Esteri dell'acido acetico

 

 

2915 31 00

Acetato di etile

5,5

2915 32 00

Acetato di vinile

5,5

2915 33 00

Acetato di n-butile

5,5

2915 34 00

Acetato di isobutile

5,5

2915 35 00

Acetato di 2-etossietile

5,5

2915 39

altri

 

 

2915 39 10

Acetato di propile, acetato di isopropile

5,5

2915 39 30

Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo

5,5

2915 39 50

Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo

5,5

2915 39 90

altri

5,5

2915 40 00

Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri

5,5

2915 50 00

Acido propionico, suoi sali e suoi esteri

4,2

2915 60

Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

 

 

 

Acidi butanoici, loro sali e loro esteri

 

 

2915 60 11

Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene

esenzione

2915 60 19

altri

5,5

2915 60 90

Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

5,5

2915 70

Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri

 

 

2915 70 15

Acido palmitico

5,5

2915 70 20

Sali e esteri dell'acido palmitico

5,5

2915 70 25

Acido stearico

5,5

2915 70 30

Sali dell'acido stearico

5,5

2915 70 80

Esteri dell'acido stearico

5,5

2915 90

altri

 

 

2915 90 10

Acido laurico

5,5

2915 90 20

Cloroformiati

5,5

2915 90 80

altri

5,5

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

 

2916 11 00

Acido acrilico e suoi sali

6,5

2916 12

Esteri dell'acido acrilico

 

 

2916 12 10

Acrilato di metile

6,5

2916 12 20

Acrilato di etile

6,5

2916 12 90

altri

6,5

2916 13 00

Acido metacrilico e suoi sali

6,5

2916 14

Esteri dell'acido metacrilico

 

 

2916 14 10

Metacrilato di metile

6,5

2916 14 90

altri

6,5

2916 15 00

Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri

6,5

2916 19

altri

 

 

2916 19 10

Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri

5,9

2916 19 30

Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico)

6,5

2916 19 40

Acido crotonico

esenzione

2916 19 80

altri

6,5

2916 20 00

Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

6,5

 

Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

 

2916 31 00

Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2916 32

Perossido di benzoile e cloruro di benzoile

 

 

2916 32 10

Perossido di benzoile

6,5

2916 32 90

Cloruro di benzoile

6,5

2916 34 00

Acido fenilacetico e suoi sali

esenzione

2916 35 00

Esteri dell'acido fenilacetico

esenzione

2916 39 00

altri

6,5

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati

 

 

2917 11 00

Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2917 12

Acido adipico, suoi sali e suoi esteri

 

 

2917 12 10

Acido adipico e suoi sali

6,5

2917 12 90

Esteri dell'acido adipico

6,5

2917 13

Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri

 

 

2917 13 10

Acido sebacico

esenzione

2917 13 90

altri

6

2917 14 00

Anidride maleica

6,5

2917 19

altri

 

 

2917 19 10

Acido malonico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2917 19 90

altri

6,3

2917 20 00

Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

6

 

Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

 

2917 31 00

Ortoftalati di dibutile

6,5

2917 32 00

Ortoftalati di diottile

6,5

2917 33 00

Ortoftalati di dinonile o di didecile

6,5

2917 34 00

altri esteri dell'acido ortoftalico

6,5

2917 35 00

Anidride ftalica

6,5

2917 36 00

Acido tereftalico e suoi sali

6,5

2917 37 00

Tereftalato di dimetile

6,5

2917 39

altri

 

 

 

Derivati bromurati

 

 

2917 39 11

Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico

esenzione

2917 39 19

altri

6,5

 

altri

 

 

2917 39 30

Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico

esenzione

2917 39 40

Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile

esenzione

2917 39 50

Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico

esenzione

2917 39 60

Anidride tetracloroftalica

esenzione

2917 39 70

3,5-Bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio

esenzione

2917 39 80

altri

6,5

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

 

2918 11 00

Acido lattico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 12 00

Acido tartarico

6,5

2918 13 00

Sali ed esteri dell'acido tartarico

6,5

2918 14 00

Acido citrico

6,5

2918 15 00

Sali ed esteri dell'acido citrico

6,5

2918 16 00

Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 19

altri

 

 

2918 19 30

Acido colico, acido 3-α,12-α-diidrossi-5-β-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri

6,3

2918 19 40

Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico

esenzione

2918 19 80

altri

6,5

 

Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

 

2918 21 00

Acido salicilico e suoi sali

6,5

2918 22 00

Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 23

altri esteri dell'acido salicilico e loro sali

 

 

2918 23 10

Salicilati di metile, di fenile (salolo)

6,5

2918 23 90

altri

6,5

2918 29

altri

 

 

2918 29 10

Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri

6,5

2918 29 30

Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 29 80

altri

6,5

2918 30 00

Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

6,5

2918 90

altri

 

 

2918 90 10

Acido 2,6-dimetossibenzoico

esenzione

2918 90 20

Dicamba (ISO)

esenzione

2918 90 30

Fenossiacetato di sodio

esenzione

2918 90 90

altri

6,5

VIII.ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2919 00

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2919 00 10

Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile)

6,5

2919 00 90

altri

6,5

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2920 10 00

Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

6,5

2920 90

altri

 

 

2920 90 10

Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

6,5

2920 90 20

Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)

6,5

2920 90 30

Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)

6,5

2920 90 40

Fosfito di trietile

6,5

2920 90 50

Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)

6,5

2920 90 85

altri prodotti

6,5

IX.COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE

2921

Composti a funzione ammina

 

 

 

Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2921 11

Mono-, di- o trimetilammina e loro sali

 

 

2921 11 10

Mono-, di- o trimetilammina

6,5

kg met.am.

2921 11 90

Sali

6,5

2921 12 00

Dietilammina e suoi sali

5,7

2921 19

altri

 

 

2921 19 10

Trietilammina e suoi sali

6,5

2921 19 30

Isopropilammina e suoi sali

6,5

2921 19 40

1,1,3,3-Tetrametilbutilammina

esenzione

2921 19 80

altri

6,5

 

Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2921 21 00

Etilendiammina e suoi sali

6

2921 22 00

Esametilendiammina e suoi sali

6,5

2921 29 00

altri

6

2921 30

Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2921 30 10

Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali

6,3

2921 30 91

Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)

esenzione

2921 30 99

altri

6,5

 

Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2921 41 00

Anilina e suoi sali

6,5

2921 42

Derivati dell'anilina e loro sali

 

 

2921 42 10

Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali

6,5

2921 42 90

altri

6,5

2921 43 00

Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti

6,5

2921 44 00

Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti

6,5

2921 45 00

1-Naftilammina (α-naftilammina),2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

6,5

2921 46 00

Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2921 49

altri

 

 

2921 49 10

Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti

6,5

2921 49 80

altri

6,5

 

Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2921 51

o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

 

o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti

 

 

2921 51 11

– – – –  m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente:

1 % o meno, in peso, di acqua

200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e

450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina

esenzione

2921 51 19

altri

6,5

2921 51 90

altri

6,5

2921 59

altri

 

 

2921 59 10

m-Fenilenbis(metilammina)

esenzione

2921 59 20

2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina

esenzione

2921 59 30

4,4'-Bi-o-toluidina

esenzione

2921 59 40

1,8-Naftilendiammina

esenzione

2921 59 90

altri

6,5

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

 

 

 

Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti

 

 

2922 11 00

Monoetanolammina e suoi sali

6,5

2922 12 00

Dietanolammina e suoi sali

6,5

2922 13

Trietanolammina e suoi sali

 

 

2922 13 10

Trietanolammina

6,5

2922 13 90

Sali di trietanolammina

6,5

2922 14 00

Destropropoxifene (DCI) e suoi sali

esenzione

2922 19

altri

 

 

2922 19 10

N-Etildietanolammina

6,5

2922 19 20

2,2'-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina)

6,5

2922 19 80

altri

6,5

 

Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti

 

 

2922 21 00

Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali

6,5

2922 22 00

Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali

6,5

2922 29 00

altri

6,5

 

Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti

 

 

2922 31 00

Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2922 39 00

altri

6,5

 

Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti

 

 

2922 41 00

Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

6,3

2922 42 00

Acido glutammico e suoi sali

6,5

2922 43 00

Acido antranilico e suoi sali

6,5

2922 44 00

Tilidina (DCI) e suoi sali

esenzione

2922 49

altri

 

 

2922 49 10

Glicina

6,5

2922 49 20

beta-Alanina

esenzione

2922 49 95

altri

6,5

2922 50 00

Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate

6,5

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

 

 

2923 10 00

Colina e suoi sali

6,5

2923 20 00

Lecitine ed altri fosfoamminolipidi

5,7

2923 90 00

altri

6,5

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico

 

 

 

Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2924 11 00

Meprobamato (DCI)

esenzione

2924 19 00

altri

6,5

 

Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2924 21

Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2924 21 10

Isoproturon (ISO)

6,5

2924 21 90

altri

6,5

2924 23 00

Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

6,5

2924 24 00

Etinamato (DCI)

esenzione

2924 29

altri

 

 

2924 29 10

Lidocaina (DCI)

esenzione

2924 29 30

Paracetamolo (DCI)

6,5

2924 29 95

altri

6,5

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

 

 

 

Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2925 11 00

Saccarina e suoi sali

6,5

2925 12 00

Glutetimide (DCI)

esenzione

2925 19

altri

 

 

2925 19 10

3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide

esenzione

2925 19 30

N,N'-Etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)

esenzione

2925 19 95

altri

6,5

2925 20 00

Immine e loro derivati; sali di tali prodotti

6,5

2926

Composti a funzione nitrile

 

 

2926 10 00

Acrilonitrile

6,5

2926 20 00

1-Cianoguanidina (diciandiammide)

6,5

2926 30 00

Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)

6,5

2926 90

altri

 

 

2926 90 20

Isoftalonitrile

6

2926 90 95

altri

6,5

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

6,5

2928 00

Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina

 

 

2928 00 10

N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina

esenzione

2928 00 90

altri

6,5

2929

Composti ad altre funzioni azotate

 

 

2929 10

Isocianati

 

 

2929 10 10

Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene)

6,5

2929 10 90

altri

6,5

2929 90 00

altri

6,5

X.COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI

2930

Tiocomposti organici

 

 

2930 10 00

Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

6,5

2930 20 00

Tiocarbammati e ditiocarbammati

6,5

2930 30 00

Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame

6,5

2930 40

Metionina

 

 

2930 40 10

Metionina (DCI)

esenzione

2930 40 90

altri

6,5

2930 90

altri

 

 

2930 90 13

Cisteina e cistina

6,5

2930 90 16

Derivati di cisteina o cistina

6,5

2930 90 20

Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)

6,5

2930 90 30

Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico

esenzione

2930 90 40

Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile

esenzione

2930 90 50

Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6,-bis(metiltio)-m-fenilendiammina

esenzione

2930 90 70

altri

6,5

2931 00

Altri composti organo-inorganici

 

 

2931 00 10

Metilfosfonato di dimetile

6,5

2931 00 20

Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)

6,5

2931 00 30

Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)

6,5

2931 00 95

altri

6,5

2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

 

 

 

Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato

 

 

2932 11 00

Tetraidrofurano

6,5

2932 12 00

2-Furaldeide (furfurale)

6,5

2932 13 00

Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

6,5

2932 19 00

altri

6,5

 

Lattoni

 

 

2932 21 00

Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

6,5

2932 29

altri lattoni

 

 

2932 29 10

Fenolftaleina

esenzione

2932 29 20

Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico

esenzione

2932 29 30

3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one

esenzione

2932 29 40

6'-(N-Etil -p-toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one

esenzione

2932 29 50

6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile

esenzione

2932 29 60

gamma-Butirrolactone

6,5

2932 29 85

altri

6,5

 

altri

 

 

2932 91 00

Isosafrolo

6,5

2932 92 00

1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one

6,5

2932 93 00

Piperonale

6,5

2932 94 00

Safrolo

6,5

2932 95 00

Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)

6,5

2932 99

altri

 

 

2932 99 50

Epossidi con anello tetraatomico

6,5

2932 99 70

altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

6,5

2932 99 85

altri

6,5

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

 

 

 

Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato

 

 

2933 11

Fenazone (antipirina) e suoi derivati

 

 

2933 11 10

Propifenazone (DCI)

esenzione

2933 11 90

altri

6,5

2933 19

altri

 

 

2933 19 10

Fenilbutazone (DCI)

esenzione

2933 19 90

altri

6,5

 

Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato

 

 

2933 21 00

Idantoina e suoi derivati

6,5

2933 29

altri

 

 

2933 29 10

Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)

esenzione

2933 29 90

altri

6,5

 

Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato

 

 

2933 31 00

Piridina e suoi sali

5,3

2933 32 00

Piperidina e suoi sali

6,5

2933 33 00

Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti

6,5

2933 39

altri

 

 

2933 39 10

Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)

esenzione

2933 39 20

2,3,5,6-Tetracloropiridina

esenzione

2933 39 25

Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico

esenzione

2933 39 35

3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio

esenzione

2933 39 40

3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile

esenzione

2933 39 45

3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina

esenzione

2933 39 50

Estere metilico di flurossipir (ISO)

4

2933 39 55

4-Metilpiridina

esenzione

2933 39 99

altri

6,5

 

Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni

 

 

2933 41 00

Levorfanolo (DCI) e suoi sali

esenzione

2933 49

altri

 

 

2933 49 10

Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici

5,5

2933 49 30

Dextrometorfano (DCI) e suoi sali

esenzione

2933 49 90

altri

6,5

 

Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico

 

 

2933 52 00

Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali

6,5

2933 53

Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti

 

 

2933 53 10

Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e loro sali

esenzione

2933 53 90

altri

6,5

2933 54 00

altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

6,5

2933 55 00

Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2933 59

altri

 

 

2933 59 10

Diazinon (ISO)

esenzione

2933 59 20

1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)

esenzione

2933 59 95

altri

6,5

 

Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati

 

 

2933 61 00

Melamina

6,5

2933 69

altri

 

 

2933 69 10

Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)

5,5

2933 69 20

Metenamina (DCI) (esametilentetrammina)

esenzione

2933 69 30

2,6-Di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo

esenzione

2933 69 80

altri

6,5

 

Lattami

 

 

2933 71 00

6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

6,5

2933 72 00

Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)

esenzione

2933 79 00

altri lattami

6,5

 

altri

 

 

2933 91

Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti

 

 

2933 91 10

Clordiazepossido (DCI)

esenzione

2933 91 90

altri

6,5

2933 99

altri

 

 

2933 99 10

Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo)

6,5

2933 99 20

Indolo,3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)

5,5

2933 99 30

Monoazepine

6,5

2933 99 40

Diazepine

6,5

2933 99 50

2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo

esenzione

2933 99 90

altri

6,5

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

 

 

2934 10 00

Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato

6,5

2934 20

Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni

 

 

2934 20 20

Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali

6,5

2934 20 80

altri

6,5

2934 30

Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni

 

 

2934 30 10

Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali

esenzione

2934 30 90

altri

6,5

 

altri

 

 

2934 91 00

Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2934 99

altri

 

 

2934 99 10

Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati

esenzione

2934 99 20

Furazolidone (DCI)

esenzione

2934 99 30

Acido 7-amminocefalosporanico

esenzione

2934 99 40

Sali ed esteri dell'acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico

esenzione

2934 99 50

Bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio

esenzione

2934 99 90

altri

6,5

2935 00

Solfonammidi

 

 

2935 00 10

3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide

esenzione

2935 00 20

Metosulam (ISO)

esenzione

2935 00 90

altri

6,5

XI.PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI

2936

Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione

 

 

2936 10 00

Provitamine, non miscelate

esenzione

 

Vitamine e loro derivati, non miscelati

 

 

2936 21 00

Vitamine A e loro derivati

esenzione

2936 22 00

Vitamina B1 e suoi derivati

esenzione

2936 23 00

Vitamina B2 e suoi derivati

esenzione

2936 24 00

Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati

esenzione

2936 25 00

Vitamina B6 e suoi derivati

esenzione

2936 26 00

Vitamina B12 e suoi derivati

esenzione

2936 27 00

Vitamina C e suoi derivati

esenzione

2936 28 00

Vitamina E e suoi derivati

esenzione

2936 29

altre vitamine e loro derivati

 

 

2936 29 10

Vitamina B9 e suoi derivati

esenzione

2936 29 30

Vitamina H e suoi derivati

esenzione

2936 29 90

altre

esenzione

2936 90

altre, compresi i concentrati naturali

 

 

 

Concentrati naturali di vitamine

 

 

2936 90 11

Concentrati naturali di vitamine A + D

esenzione

2936 90 19

altri

esenzione

2936 90 90

Miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente

esenzione

2937

Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni

 

 

 

Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali

 

 

2937 11 00

Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali

esenzione

g

2937 12 00

Insulina e suoi sali

esenzione

g

2937 19 00

altri

esenzione

g

 

Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali

 

 

2937 21 00

Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)

esenzione

g

2937 22 00

Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei

esenzione

g

2937 23 00

Estrogeni e progestogeni

esenzione

g

2937 29 00

altri

esenzione

g

 

Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali

 

 

2937 31 00

Epinefrina

esenzione

g

2937 39 00

altri

esenzione

g

2937 40 00

Derivati degli ammino-acidi

esenzione

g

2937 50 00

Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali

esenzione

g

2937 90 00

altri

esenzione

g

XII.ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

 

 

2938 10 00

Rutoside (rutina) e suoi derivati

6,5

2938 90

altri

 

 

2938 90 10

Eterosidi delle digitali

6

2938 90 30

Glicirrizina e glicirrizati

5,7

2938 90 90

altri

6,5

2939

Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

 

 

 

Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2939 11 00

Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti

esenzione

2939 19 00

altri

esenzione

 

Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2939 21 00

Chinina e suoi sali

esenzione

2939 29 00

altri

esenzione

2939 30 00

Caffeina e suoi sali

esenzione

 

Efedrine e loro sali

 

 

2939 41 00

Efedrina e suoi sali

esenzione

2939 42 00

Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 43 00

Catina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 49 00

altri

esenzione

 

Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2939 51 00

Fenetillina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 59 00

altri

esenzione

 

Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2939 61 00

Ergometrina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 62 00

Ergotamina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 63 00

Acido lisergico e suoi sali

esenzione

2939 69 00

altri

esenzione

 

altri

 

 

2939 91

Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti

 

 

 

Cocaina e suoi sali

 

 

2939 91 11

Cocaina greggia

esenzione

g

2939 91 19

altre

esenzione

g

2939 91 90

altre

esenzione

2939 99 00

altri

esenzione

XIII.ALTRI COMPOSTI ORGANICI

2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulsio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

6,5

2941

Antibiotici

 

 

2941 10

Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti

 

 

2941 10 10

Amossicillina (DCI) e suoi sali

esenzione

2941 10 20

Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali

esenzione

2941 10 90

altri

esenzione

2941 20

Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2941 20 30

Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

5,3

2941 20 80

altre

esenzione

2941 30 00

Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti

esenzione

2941 40 00

Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti

esenzione

2941 50 00

Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti

esenzione

2941 90 00

altri

esenzione

2942 00 00

Altri composti organici

6,5

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);

b)

i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);

c)

le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);

d)

le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;

e)

i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;

f)

le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);

g)

l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502).

2.

Ai sensi della voce 3002, per prodotti «immunologici modificati» si intendono unicamente gli anticorpi monoclonali (MAK, MAB), i frammenti di anticorpi nonché i coniugati di anticorpi e di frammenti di anticorpi.

3.

Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo, sono considerati:

a)

come «prodotti non miscelati»:

1)

le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;

2)

tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;

3)

gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

b)

come «prodotti miscelati»:

1)

le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);

2)

gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;

3)

i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.

4.

Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:

a)

i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;

b)

le laminarie sterili;

c)

gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;

d)

le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;

e)

i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;

f)

i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;

g)

le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;

h)

le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;

ij)

le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;

k)

i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza.

Nota complementare

1.

La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso una dichiarazione concernente:

a)

le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;

b)

la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;

c)

il dosaggio; e

d)

le modalità di assunzione.

Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull'etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3001

Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

 

 

3001 10

Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati

 

 

3001 10 10

polverizzati

esenzione

3001 10 90

altri

esenzione

3001 20

Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni

 

 

3001 20 10

di origine umana

esenzione

3001 20 90

altri

esenzione

3001 90

altri

 

 

3001 90 10

di origine umana

esenzione

 

altri

 

 

3001 90 91

Eparina e suoi sali

esenzione

3001 90 99

altri

esenzione

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili

 

 

3002 10

Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici

 

 

3002 10 10

Sieri specifici

esenzione

 

altri

 

 

3002 10 91

Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

esenzione

 

altri

 

 

3002 10 95

di origine umana

esenzione

3002 10 99

altri

esenzione

3002 20 00

Vaccini per la medicina umana

esenzione

3002 30 00

Vaccini per la medicina veterinaria

esenzione

3002 90

altri

 

 

3002 90 10

Sangue umano

esenzione

3002 90 30

Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici

esenzione

3002 90 50

Colture di microrganismi

esenzione

3002 90 90

altri

esenzione

3003

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

 

 

3003 10 00

contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

esenzione

3003 20 00

contenenti altri antibiotici

esenzione

 

contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici

 

 

3003 31 00

contenenti insulina

esenzione

3003 39 00

altri

esenzione

3003 40 00

contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

esenzione

3003 90

altri

 

 

3003 90 10

contenenti iodio o suoi composti

esenzione

3003 90 90

altri

esenzione

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto

 

 

3004 10

contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

 

 

3004 10 10

contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico

esenzione

3004 10 90

altri

esenzione

3004 20

contenenti altri antibiotici

 

 

3004 20 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 20 90

altri

esenzione

 

contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici

 

 

3004 31

contenenti insulina

 

 

3004 31 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 31 90

altri

esenzione

3004 32

contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati e analoghi strutturali

 

 

3004 32 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 32 90

altri

esenzione

3004 39

altri

 

 

3004 39 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 39 90

altri

esenzione

3004 40

contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

 

 

3004 40 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 40 90

altri

esenzione

3004 50

altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936

 

 

3004 50 10

condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 50 90

altri

esenzione

3004 90

altri

 

 

 

condizionati per la vendita al minuto

 

 

3004 90 11

contenenti iodio o suoi composti

esenzione

3004 90 19

altri

esenzione

 

altri

 

 

3004 90 91

contenenti iodio o suoi composti

esenzione

3004 90 99

altri

esenzione

3005

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

 

 

3005 10 00

Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo

esenzione

3005 90

altri

 

 

3005 90 10

Ovatte e prodotti di ovatta

esenzione

 

altri

 

 

 

di materie tessili

 

 

3005 90 31

Garze e prodotti di garza

esenzione

 

altri

 

 

3005 90 51

di «stoffe non tessute»

esenzione

3005 90 55

altri

esenzione

3005 90 99

altri

esenzione

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo

 

 

3006 10

Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria

 

 

3006 10 10

Catgut sterili

esenzione

3006 10 90

altri

esenzione

3006 20 00

Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

esenzione

3006 30 00

Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente

esenzione

3006 40 00

Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea

esenzione

3006 50 00

Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso

esenzione

3006 60

Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi

 

 

 

a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937

 

 

3006 60 11

condizionate per la vendita al minuto

esenzione

3006 60 19

altre

esenzione

3006 60 90

a base di spermicidi

esenzione

3006 70 00

Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici

6,5 (112)

3006 80 00

Rifiuti farmaceutici

esenzione

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il sangue animale della voce 0511;

b)

i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5;

c)

i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).

2.

La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

A)

I seguenti prodotti:

1)

il nitrato di sodio, anche puro;

2)

il nitrato di ammonio, anche puro;

3)

i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;

4)

il solfato di ammonio, anche puro;

5)

i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;

6)

i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;

7)

la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;

8)

l'urea, anche pura.

B)

I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

C)

I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

D)

I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti.

3.

La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

A)

I seguenti prodotti:

1)

le scorie di defosforazione;

2)

i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;

3)

i perfosfati (semplici, doppi o tripli);

4)

l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco.

B)

I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro.

C)

I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

4.

La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

A)

I seguenti prodotti:

1)

i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);

2)

il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);

3)

il solfato di potassio, anche puro;

4)

il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.

B)

I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

5.

L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.

6.

Ai sensi della voce 3105, l'espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3101 00 00

Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

esenzione

3102

Concimi minerali o chimici azotati

 

 

3102 10

Urea, anche in soluzione acquosa

 

 

3102 10 10

Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

6,5

kg N

3102 10 90

altra

6,5

kg N

 

Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio

 

 

3102 21 00

Solfato di ammonio

6,5

kg N

3102 29 00

altri

6,5

kg N

3102 30

Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa

 

 

3102 30 10

in soluzione acquosa

6,5

kg N

3102 30 90

altro

6,5

kg N

3102 40

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

 

 

3102 40 10

con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso

6,5

kg N

3102 40 90

contenore di azoto superiore a 28 %, in peso

6,5

kg N

3102 50

Nitrato di sodio

 

 

3102 50 10

Nitrato di sodio naturale (113)

esenzione

3102 50 90

altro

6,5

kg N

3102 60 00

Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio

6,5

kg N

3102 70 00

Calciocianammide

6,5

kg N

3102 80 00

Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali

6,5

kg N

3102 90 00

altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

6,5

kg N

3103

Concimi minerali o chimici fosfatici

 

 

3103 10

Perfosfati

 

 

3103 10 10

con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso

4,8

kg P2O5

3103 10 90

altri

4,8

kg P2O5

3103 20 00

Scorie di defosforazione

esenzione

kg P2O5

3103 90 00

altri

esenzione

kg P2O5

3104

Concimi minerali o chimici potassici

 

 

3104 10 00

Carnallite, silvinite e altri sali di potassio naturali greggi

esenzione

kg K2O

3104 20

Cloruro di potassio

 

 

3104 20 10

con tenore in potassio calcolato come K2O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

esenzione

kg K2O

3104 20 50

con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

esenzione

kg K2O

3104 20 90

con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

esenzione

kg K2O

3104 30 00

Solfato di potassio

esenzione

kg K2O

3104 90 00

altri

esenzione

kg K2O

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

 

 

3105 10 00

Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

6,5

3105 20

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

 

 

3105 20 10

con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

6,5

3105 20 90

altri

6,5

3105 30 00

Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

6,5

3105 40 00

Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)

6,5

 

altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo

 

 

3105 51 00

contenenti nitrati e fosfati

6,5

3105 59 00

altri

6,5

3105 60

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

 

 

3105 60 10

Perfosfati potassici

3,2

3105 60 90

altri

3,2

3105 90

altri

 

 

3105 90 10

Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (113)

esenzione

 

altri

 

 

3105 90 91

con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

6,5

3105 90 99

altri

3,2

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;

b)

i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;

c)

i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).

2.

Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.

3.

Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono, tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215.

4.

Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

5.

Ai sensi di questo capitolo, l'espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.

6.

Ai sensi della voce 3212, sono considerati come «fogli per l'impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio: per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:

a)

da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

b)

da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3201

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

 

 

3201 10 00

Estratto di quebracho

esenzione

3201 20 00

Estratto di mimosa

6,5 (114)

3201 90

altri

 

 

3201 90 20

Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno

5,8

3201 90 90

altri

5,3 (115)

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

 

 

3202 10 00

Prodotti per concia organici sintetici

5,3

3202 90 00

altri

5,3

3203 00

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo

 

 

3203 00 10

Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze

esenzione

3203 00 90

Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze

2,5

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

 

 

 

Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

 

 

3204 11 00

Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 12 00

Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 13 00

Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 14 00

Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 15 00

Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 16 00

Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 17 00

Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 19 00

altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19

6,5

3204 20 00

Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»

6

3204 90 00

altri

6,5

3205 00 00

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

6,5

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

 

 

 

Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio

 

 

3206 11 00

contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca

6

3206 19 00

altri

6,5

3206 20 00

Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

6,5

3206 30 00

Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

6,5

 

altre sostanze coloranti e altre preparazioni

 

 

3206 41 00

Oltremare e sue preparazioni

6,5

3206 42 00

Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

6,5

3206 43 00

Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri)

6,5

3206 49

altre

 

 

3206 49 10

Magnetite

4,9 (116)

3206 49 90

altre

6,5

3206 50 00

Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»

5,3

3207

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

 

 

3207 10 00

Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

6,5

3207 20

Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili

 

 

3207 20 10

Ingobbi

5,3

3207 20 90

altri

6,3

3207 30 00

Lustri liquidi e preparazioni simili

5,3

3207 40

Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

 

 

3207 40 10

Vetro detto «smalto»

3,7

3207 40 20

Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri

esenzione

3207 40 30

Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio

esenzione

3207 40 80

altri

3,7

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

 

 

3208 10

a base di poliesteri

 

 

3208 10 10

Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

6,5

3208 10 90

altre

6,5

3208 20

a base di polimeri acrilici o vinilici

 

 

3208 20 10

Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

6,5

3208 20 90

altre

6,5

3208 90

altre

 

 

 

Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

 

 

3208 90 11

Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

esenzione

3208 90 13

Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

esenzione

3208 90 19

altri

6,5

 

altre

 

 

3208 90 91

a base di polimeri sintetici

6,5

3208 90 99

a base di polimeri naturali modificati

6,5

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

 

 

3209 10 00

a base di polimeri acrilici o vinilici

6,5

3209 90 00

altre

6,5

3210 00

Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

 

 

3210 00 10

Pitture e vernici all'olio

6,5

3210 00 90

altri

6,5

3211 00 00

Siccativi preparati

6,5

3212

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

 

 

3212 10

Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)

 

 

3212 10 10

a base di metalli comuni

6,5

3212 10 90

altri

6,5

3212 90

altri

 

 

 

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture

 

 

3212 90 31

a base di polvere di alluminio

6,5

3212 90 38

altri

6,5

3212 90 90

Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

6,5

3213

Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili

 

 

3213 10 00

Colori in assortimenti

6,5

3213 90 00

altri

6,5

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

 

 

3214 10

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura

 

 

3214 10 10

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici

5

3214 10 90

Stucchi utilizzati nella pittura

5

3214 90 00

altri

5

3215

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide

 

 

 

Inchiostri da stampa

 

 

3215 11 00

neri

6,5

3215 19 00

altri

6,5

3215 90

altri

 

 

3215 90 10

Inchiostri per scrivere o da disegno

6,5

3215 90 80

altri

6,5

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302;

b)

i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;

c)

le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.

2.

Ai sensi della voce 3302, l'espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.

3.

Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

4.

Ai sensi della voce 3307, per «prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

 

 

 

Oli essenziali di agrumi

 

 

3301 11

di bergamotto

 

 

3301 11 10

non deterpenati

7

3301 11 90

deterpenati

4,4

3301 12

di arancio

 

 

3301 12 10

non deterpenati

7

3301 12 90

deterpenati

4,4

3301 13

di limone

 

 

3301 13 10

non deterpenati

7

3301 13 90

deterpenati

4,4

3301 14

di lima o limetta

 

 

3301 14 10

non deterpenati

7

3301 14 90

deterpenati

4,4

3301 19

altri

 

 

3301 19 10

non deterpenati

7

3301 19 90

deterpenati

4,4

 

Oli essenziali diversi da quelli di agrumi

 

 

3301 21

di geranio

 

 

3301 21 10

non deterpenati

esenzione

3301 21 90

deterpenati

2,3

3301 22

di gelsomino

 

 

3301 22 10

non deterpenati

esenzione

3301 22 90

deterpenati

2,3

3301 23

di lavanda o di lavandina

 

 

3301 23 10

non deterpenati

esenzione

3301 23 90

deterpenati

2,9

3301 24

di menta piperita (Mentha piperita)

 

 

3301 24 10

non deterpenati

esenzione

3301 24 90

deterpenati

2,9

3301 25

di altra menta

 

 

3301 25 10

non deterpenati

esenzione

3301 25 90

deterpenati

2,9

3301 26

di vetiver

 

 

3301 26 10

non deterpenati

esenzione

3301 26 90

deterpenati

2,3

3301 29

altri

 

 

 

di garofano, di niauli, di ylang-ylang

 

 

3301 29 11

non deterpenati

esenzione

3301 29 31

deterpenati

2,9 (117)

 

altri

 

 

3301 29 61

non deterpenati

esenzione

3301 29 91

deterpenati

2,9 (117)

3301 30 00

Resinoidi

2

3301 90

altri

 

 

3301 90 10

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

2,3

 

Oleoresine d'estrazione

 

 

3301 90 21

di liquirizia e di luppolo

3,2

3301 90 30

altre

esenzione

3301 90 90

altri

3

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

 

 

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

 

 

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande

 

 

 

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda

 

 

3302 10 10

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

 

altre

 

 

3302 10 21

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

3302 10 29

altre

9 + EA (118)

3302 10 40

altri

esenzione

3302 10 90

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari

esenzione

3302 90

altri

 

 

3302 90 10

Soluzioni alcoliche

esenzione

3302 90 90

altri

esenzione

3303 00

Profumi ed acque da toletta

 

 

3303 00 10

Profumi

esenzione

3303 00 90

Acque da toletta

esenzione

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

 

 

3304 10 00

Prodotti per il trucco delle labbra

esenzione

3304 20 00

Prodotti per il trucco degli occhi

esenzione

3304 30 00

Preparazioni per manicure o pedicure

esenzione

 

altri

 

 

3304 91 00

Ciprie, comprese le polveri compatte

esenzione

3304 99 00

altri

esenzione

3305

Preparazioni per capelli

 

 

3305 10 00

Shampooings

esenzione

3305 20 00

Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

esenzione

3305 30 00

Lacche per capelli

esenzione

3305 90

altre

 

 

3305 90 10

Lozioni per capelli

esenzione

3305 90 90

altre

esenzione

3306

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

 

 

3306 10 00

Dentifrici

esenzione

3306 20 00

Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)

4

3306 90 00

altre

esenzione

3307

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti

 

 

3307 10 00

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

6,5

3307 20 00

Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

6,5

3307 30 00

Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

6,5

 

Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose

 

 

3307 41 00

Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione

6,5

3307 49 00

altre

6,5

3307 90 00

altri

6,5

CAPITOLO 34

SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);

b)

i composti isolati di costituzione chimica definita;

c)

gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).

2.

Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.

3.

Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura:

a)

danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e

b)

riducono la tensione superficiale dell'acqua a 4,5 × 10- 2 N/m (45 dine/cm) o meno.

4.

L'espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

5.

Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:

A)

ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;

B)

ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;

C)

ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

Tuttavia la voce 3404 non comprende:

a)

i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;

b)

le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;

c)

le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;

d)

le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

 

 

 

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

 

 

3401 11 00

da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

esenzione

3401 19 00

altri

esenzione

3401 20

Saponi presentati in altre forme

 

 

3401 20 10

Fiocchi, scaglie, granuli o polveri

esenzione

3401 20 90

altri

esenzione

3401 30 00

Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

4

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

 

 

 

Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto

 

 

3402 11

anionici

 

 

3402 11 10

Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio

esenzione

3402 11 90

altri

4

3402 12 00

cationici

4

3402 13 00

non ionici

4

3402 19 00

altri

4

3402 20

Preparazioni condizionate per la vendita al minuto

 

 

3402 20 20

Preparazioni tensioattive

4

3402 20 90

Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

4

3402 90

altri

 

 

3402 90 10

Preparazioni tensioattive

4

3402 90 90

Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

4

3403

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

 

contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

3403 11 00

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

4,6

3403 19

altre

 

 

3403 19 10

contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base

6,5

 

altre

 

 

3403 19 91

Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

4,6

3403 19 99

altre

4,6

 

altre

 

 

3403 91 00

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

4,6

3403 99

altre

 

 

3403 99 10

Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

4,6

3403 99 90

altre

4,6

3404

Cere artificiali e cere preparate

 

 

3404 10 00

di lignite, modificata chimicamente

esenzione

3404 20 00

di poli(ossietilene) (polietilenglicole)

esenzione

3404 90

altre

 

 

3404 90 10

Cere preparate, compresa la ceralacca

esenzione

3404 90 90

altre

esenzione

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

 

 

3405 10 00

Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

esenzione

3405 20 00

Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

esenzione

3405 30 00

Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

esenzione

3405 40 00

Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

esenzione

3405 90

altri

 

 

3405 90 10

Lucidi per metalli

esenzione

3405 90 90

altri

esenzione

3406 00

Candele, ceri ed articoli simili

 

 

 

Candele e ceri

 

 

3406 00 11

lisci, non profumati

esenzione

3406 00 19

altri

esenzione

3406 00 90

altri

esenzione

3407 00 00

Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso.

esenzione

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i lieviti (voce 2102);

b)

le frazioni del sangue (diverse dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

c)

le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);

d)

le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;

e)

le proteine indurite (voce 3913);

f)

i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

2.

Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.

I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702.

Nota complementare

1.

Rientrano nella voce 3504 i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

 

 

3501 10

Caseine

 

 

3501 10 10

destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (119)

esenzione

3501 10 50

destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (119)

3,2

3501 10 90

altre

9

3501 90

altri

 

 

3501 90 10

Colle di caseina

8,3

3501 90 90

altri

6,4

3502

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

 

 

 

Ovoalbumina

 

 

3502 11

essiccata

 

 

3502 11 10

inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (120)

esenzione

3502 11 90

altra

123,5 €/100 kg/net (121)

3502 19

altra

 

 

3502 19 10

inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (120)

esenzione

3502 19 90

altra

16,7 €/100 kg/net (121)

3502 20

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

 

 

3502 20 10

inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana (120)

esenzione

 

altra

 

 

3502 20 91

essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

123,5 €/100 kg/net

3502 20 99

altra

16,7 €/100 kg/net

3502 90

altri

 

 

 

Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina

 

 

3502 90 20

inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana (120)

esenzione

3502 90 70

altre

6,4

3502 90 90

Albuminati ed altri derivati delle albumine

7,7

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

 

 

3503 00 10

Gelatine e loro derivati

7,7

3503 00 80

altre

7,7

3504 00 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3,4

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

 

 

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati

 

 

3505 10 10

Destrina

9 + 17,7 €/100 kg/net

 

altri amidi e fecole modificati

 

 

3505 10 50

Amidi e fecole esterificati o eterificati

7,7

3505 10 90

altri

9 + 17,7 €/100 kg/net

3505 20

Colle

 

 

3505 20 10

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 30

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 50

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 90

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

 

 

3506 10 00

Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

6,5

 

altri

 

 

3506 91 00

Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma

6,5

3506 99 00

altri

6,5

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

 

 

3507 10 00

Presame e suoi concentrati

6,3

3507 90

altri

 

 

3507 90 10

Lipoproteina lipasi

esenzione

3507 90 20

Proteasi alcalina da aspergillus

esenzione

3507 90 90

altri

6,3

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).

2.

Ai sensi della voce 3606, per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente:

a)

la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

b)

i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm3;

c)

le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3601 00 00

Polveri propellenti

5,7

3602 00 00

Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

6,5

3603 00

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

 

 

3603 00 10

Micce di sicurezza; cordoni detonanti

6

3603 00 90

altri

6,5

3604

Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici

 

 

3604 10 00

Articoli per fuochi d'artificio

6,5

3604 90 00

altri

6,5

3605 00 00

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

6,5

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo

 

 

3606 10 00

Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm3

6,5

3606 90

altri

 

 

3606 90 10

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma

6

3606 90 90

altri

6,5

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti.

2.

In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.

Note complementari

1.

Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l'altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.

2.

Per «pellicole cinematografiche d'attualità», ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

 

 

3701 10

per raggi X

 

 

3701 10 10

per uso medico, odontoiatrico o veterinario

6,5

m2

3701 10 90

altre

6,5

m2

3701 20 00

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

6,5

p/st

3701 30 00

altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm

6,5

m2

 

altre

 

 

3701 91 00

per la fotografia a colori (policromia)

6,5

3701 99 00

altre

6,5

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

 

 

3702 10 00

per raggi X

6,5

m2

3702 20 00

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

6,5

p/st

 

altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm

 

 

3702 31

per la fotografia a colori (policromia)

 

 

3702 31 10

di lunghezza inferiore o uguale a 30 m

6,5

p/st

 

di lunghezza superiore a 30 m

 

 

3702 31 91

– – – –  Pellicole negative a colori:

di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e

di lunghezza di 100 m o più,

destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (122)

esenzione

m

3702 31 99

altri

6,5

m

3702 32

altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento

 

 

 

di larghezza inferiore o uguale a 35 mm

 

 

3702 32 11

Microfilm; pellicole per arti grafiche

6,5

3702 32 19

altre

5,3

 

di larghezza superiore a 35 mm

 

 

3702 32 31

Microfilm

6,5

3702 32 51

Pellicole per arti grafiche

6,5

3702 32 90

altre

6,5

3702 39 00

altre

6,5

 

altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm

 

 

3702 41 00

di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)

6,5

m2

3702 42 00

di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori

6,5

m2

3702 43 00

di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m

6,5

m2

3702 44 00

di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm

6,5

m2

 

altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia)

 

 

3702 51 00

di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m

5,3

p/st

3702 52 00

di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m

5,3

3702 53 00

di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive

5,3

p/st

3702 54

di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive

 

 

3702 54 10

di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 24 mm

5

p/st

3702 54 90

di larghezza superiore a 24 mm ed inferiore o uguale a 35 mm

5

p/st

3702 55 00

di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

5,3

m

3702 56 00

di larghezza superiore a 35 mm

6,5

 

altre

 

 

3702 91

di larghezza inferiore o uguale a 16 mm

 

 

3702 91 20

Pellicole per arti grafiche

6,5

3702 91 80

altre

5,3

3702 93

di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m

 

 

3702 93 10

Microfilm; pellicole per arti grafiche

6,5

3702 93 90

altre

5,3

p/st

3702 94

di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

 

 

3702 94 10

Microfilm; pellicole per arti grafiche

6,5

3702 94 90

altre

5,3

m

3702 95 00

di larghezza superiore a 35 mm

6,5

3703

Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

 

 

3703 10 00

in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm

6,5

3703 20

altri, per la fotografia a colori (policromia)

 

 

3703 20 10

per immagini ottenute da pellicole invertibili

6,5

3703 20 90

altri

6,5

3703 90

altri

 

 

3703 90 10

sensibilizzati con sali d'argento o di platino

6,5

3703 90 90

altri

6,5

3704 00

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

 

 

3704 00 10

Lastre e pellicole

esenzione

3704 00 90

altre

6,5

3705

Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche

 

 

3705 10 00

per la stampa in offset

5,3

3705 20 00

Microfilm

3,2

3705 90 00

altre

5,3

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

 

 

3706 10

di larghezza uguale o superiore a 35 mm

 

 

3706 10 10

portanti soltanto la registrazione del suono

esenzione

m

 

altre

 

 

3706 10 91

negative; positive intermedie di lavoro

esenzione

m

3706 10 99

altre positive

6,5 (123)

m

3706 90

altre

 

 

3706 90 10

portanti soltanto la registrazione del suono

esenzione

m

 

altre

 

 

3706 90 31

negative; positive intermedie di lavoro

esenzione

m

 

altre positive

 

 

3706 90 51

Pellicole di attualità

esenzione

m

 

altre, di larghezza

 

 

3706 90 91

inferiore a 10 mm

esenzione

m

3706 90 99

uguale o superiore a 10 mm

5,4 (124)

m

3707

Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego

 

 

3707 10 00

Emulsioni per sensibilizzare le superfici

6

3707 90

altri

 

 

 

Rivelatori e fissatori

 

 

 

per la fotografia a colori (policromia)

 

 

3707 90 11

per pellicole e lastre fotografiche

6

3707 90 19

altri

6

3707 90 30

altri

6

3707 90 90

altri

6

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

1)

la grafite artificiale (voce 3801);

2)

gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;

3)

i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);

4)

i materiali di riferimento certificati, specificati nella seguente nota 2;

5)

i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);

b)

le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);

c)

le ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);

d)

i medicamenti (voci 3003 o 3004);

e)

i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l'estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano ad esempio sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.

2.

A)

Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.

B)

Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.

3.

Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:

a)

i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;

b)

gli oli di flemma; l'olio di Dippel;

c)

le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;

d)

i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;

e)

i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).

4.

Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L'espressione «rifiuti urbani» non comprende:

a)

le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come ad esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo e le batterie usate che sono classificati secondo il regime proprio;

b)

i rifiuti industriali;

c)

rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;

d)

rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).

5.

Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).

6.

Ai sensi della voce 3825 con l'espressione «altri rifiuti» si intende:

a)

i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d'analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);

b)

i residui di solventi organici;

c)

i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;

d)

gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.

Tuttavia, l'espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle voci 3825 41 e 3925 49, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

 

 

3801 10 00

Grafite artificiale

3,6

3801 20

Grafite colloidale o semicolloidale

 

 

3801 20 10

Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale

6,5

3801 20 90

altra

4,1

3801 30 00

Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni

5,3

3801 90 00

altre

3,7

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

 

 

3802 10 00

Carboni attivati

3,2

3802 90 00

altri

5,7

3803 00

Tallol, anche raffinato

 

 

3803 00 10

greggio

esenzione

3803 00 90

altro

4,1

3804 00

Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803

 

 

3804 00 10

Lignosolfonati

5

3804 00 90

altri

5

3805

Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo

 

 

3805 10

Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato

 

 

3805 10 10

Essenza di trementina

4

3805 10 30

Essenza di legno di pino

3,7

3805 10 90

Essenza di cellulosa al solfato

3,2

3805 20 00

Olio di pino

3,7

3805 90 00

altri

3,4

3806

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

 

 

3806 10

Colofonie ed acidi resinici

 

 

3806 10 10

di gemma

5

3806 10 90

altre

5

3806 20 00

Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie

4,2

3806 30 00

«Gomme-esteri»

6,5

3806 90 00

altri

4,2

3807 00

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali

 

 

3807 00 10

Catrami di legno

2,1

3807 00 90

altri

4,6

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

 

 

3808 10

Insetticidi

 

 

3808 10 10

a base di piretrinoidi

6

3808 10 20

a base di idrocarburi clorati

6

3808 10 30

a base di carbammati

6

3808 10 40

a base di composti organofosforici

6

3808 10 90

altri

6

3808 20

Fungicidi

 

 

 

inorganici

 

 

3808 20 10

Preparazioni cupriche

4,6

3808 20 15

altri

6

 

altri

 

 

3808 20 30

a base di ditiocarbammati

6

3808 20 40

a base di benzimidazoli

6

3808 20 50

a base di diazoli o di triazoli

6

3808 20 60

a base di diazine o di morfoline

6

3808 20 80

altri

6

3808 30

Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante

 

 

 

Erbicidi

 

 

3808 30 11

a base di fenossifitoormoni

6

3808 30 13

a base di triazine

6

3808 30 15

a base di ammidi

6

3808 30 17

a base di carbammati

6

3808 30 21

a base di derivati di dinitroaniline

6

3808 30 23

a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati

6

3808 30 27

altri

6

3808 30 30

Inibitori di germinazione

6

3808 30 90

Regolatori di crescita per piante

6,5

3808 40

Disinfettanti

 

 

3808 40 10

a base di sali di ammonio quaternario

6

3808 40 20

a base di composti alogenati

6

3808 40 90

altri

6

3808 90

altri

 

 

3808 90 10

Rodenticidi

6

3808 90 90

altri

6

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

 

 

3809 10

a base di sostanze amidacee

 

 

3809 10 10

aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 30

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 50

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 90

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

 

altri

 

 

3809 91 00

dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili

6,3

3809 92 00

dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili

6,3

3809 93 00

dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili

6,3

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

 

 

3810 10 00

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

6,5

3810 90

altre

 

 

3810 90 10

Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

4,1

3810 90 90

altre

5

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

 

 

 

Preparazioni antidetonanti

 

 

3811 11

a base di composti del piombo

 

 

3811 11 10

a base di piombo tetraetile

6,5

3811 11 90

altre

5,8

3811 19 00

altre

5,8

 

Additivi per oli lubrificanti

 

 

3811 21 00

contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

5,3

3811 29 00

altri

5,8

3811 90 00

altri

5,8

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

 

 

3812 10 00

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»

6,3

3812 20

Plastificanti composti per gomma o materie plastiche

 

 

3812 20 10

Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil

esenzione

3812 20 90

altri

6,5

3812 30

Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

 

 

3812 30 20

Preparazioni antiossidanti

6,5

3812 30 80

altri

6,5

3813 00 00

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

6,5

3814 00

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

 

 

3814 00 10

a base di acetato di butile

6,5

3814 00 90

altri

6,5

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove

 

 

 

Catalizzatori su supporti

 

 

3815 11 00

aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

6,5

3815 12 00

aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

6,5

3815 19

altri

 

 

3815 19 10

– – –  Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso:

20 % o più e non più di 35 % di rame, e

2 % o più e non più di 3 % di bismuto,

di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0

esenzione

3815 19 90

altri

6,5

3815 90

altri

 

 

3815 90 10

Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo

esenzione

3815 90 90

altri

6,5

3816 00 00

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801

2,7

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

 

 

3817 00 50

Alchilbenzene lineare

6,3

3817 00 80

altri

6,3

3818 00

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

 

 

3818 00 10

Silicio drogato

esenzione

3818 00 90

altri

esenzione

3819 00 00

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

6,5

3820 00 00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

6,5

3821 00 00

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi

5

3822 00 00

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

esenzione

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

 

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

 

 

3823 11 00

Acido stearico

5,1

3823 12 00

Acido oleico

4,5

3823 13 00

Acidi grassi del tallolio

2,9

3823 19

altri

 

 

3823 19 10

Acidi grassi distillati

2,9

3823 19 30

Distillato d'acidi grassi

2,9

3823 19 90

altri

2,9

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

3,8

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

 

 

3824 10 00

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

6,5

3824 20 00

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

3,2

3824 30 00

Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

5,3

3824 40 00

Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

6,5

3824 50

Malte e calcestruzzo, non refrattari

 

 

3824 50 10

Calcestruzzo pronto per la gettata

6,5

3824 50 90

altri

6,5

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

 

 

 

in soluzione acquosa

 

 

3824 60 11

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

3824 60 19

altro

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (125)

 

altro

 

 

3824 60 91

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

7,7 + 23 €/100 kg/net

3824 60 99

altro

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (125)

 

Miscugli contenenti derivati peralogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due diversi alogeni

 

 

3824 71 00

contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro

6,5

3824 79 00

altri

6,5

3824 90

altri

 

 

3824 90 10

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

5,7

3824 90 15

Scambiatori di ioni

6,5

3824 90 20

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

6

3824 90 25

Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio

5,1

3824 90 35

Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi

6,5

3824 90 40

Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili

6,5

 

altri

 

 

3824 90 45

Preparazioni disincrostanti e simili

6,5

3824 90 50

Preparazioni per la galvanoplastica

6,5

3824 90 55

Miscugli di mono-, di-e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

6,5

 

Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici

 

 

3824 90 61

Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 (126)

esenzione

3824 90 62

Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina

esenzione

3824 90 64

altri

6,5

3824 90 65

Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)

6,5

3824 90 70

Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni

6,5

 

altri

 

 

3824 90 75

Placchette di niobato di litio non drogato

esenzione

3824 90 80

Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550

esenzione

3824 90 85

3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene

esenzione

3824 90 99

altri

6,5

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo

 

 

3825 10 00

Rifiuti urbani

6,5

3825 20 00

Fanghi di depurazione

6,5

3825 30 00

Rifiuti clinici

6,5

 

Residui di solventi organici

 

 

3825 41 00

alogenati

6,5

3825 49 00

altri

6,5

3825 50 00

Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo

6,5

 

altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

 

 

3825 61 00

contenenti principalmente costituenti organici

6,5

3825 69 00

altri

6,5

3825 90

altri

 

 

3825 90 10

Ossidi di fero alcalinizzati per la depurazione dei gas

5

3825 90 90

altri

6,5

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1.

I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:

a)

per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

b)

presentati nello stesso tempo;

c)

riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

2.

Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Note

1.

Nella nomenclatura, per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

Nella nomenclatura, l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

le cere delle voci 2712 o 3404;

b)

i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);

c)

l'eparina e suoi sali (voce 3001);

d)

le soluzioni (diverse dai collodii) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

e)

gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;

f)

le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);

g)

i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);

h)

la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;

ij)

gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;

k)

i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;

l)

i rivestimenti murali della voce 4814;

m)

i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);

n)

gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

o)

le minuterie di fantasia della voce 7117;

p)

gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);

q)

le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;

r)

gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);

s)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

t)

gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);

u)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

v)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);

w)

gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).

3.

Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:

a)

le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di e 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);

b)

le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);

c)

gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;

d)

i siliconi (voce 3910);

e)

i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.

4.

Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.

Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.

Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

5.

I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.

6.

Ai sensi delle voci da 3901 a 3914, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:

a)

liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;

b)

blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.

7.

La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).

8.

Ai sensi della voce 3917, il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.

9.

Ai sensi della voce 3918, per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.

10.

Ai sensi delle voci 3920 e 3921, il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).

11.

La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:

a)

serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;

b)

elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;

c)

grondaie e loro accessori;

d)

porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;

e)

parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;

f)

imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;

g)

scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);

h)

motivi decorativi architettonici, segnatamente scanalature, cupole, colombaie;

ij)

accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

Note di sottovoci

1.

Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:

a)

quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:

1)

il prefisso poli che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (ad esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.

2)

i copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscano per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero.

3)

i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce.

4)

i polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;

b)

quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:

1)

i polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati.

2)

i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.

I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.

2.

Ai sensi della sottovoce 3920 43, il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.

Nota complementare

1.

Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:

con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o

con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.FORME PRIMARIE

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

 

 

3901 10

Polietilene di densità inferiore a 0,94

 

 

3901 10 10

Polietilene lineare

6,5

3901 10 90

altro

6,5

3901 20

Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94

 

 

3901 20 10

– –  Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente:

50 mg/kg o meno di alluminio,

2 mg/kg o meno di calcio,

2 mg/kg o meno di cromo,

2 mg/kg o meno di ferro,

2 mg/kg o meno di nichel,

2 mg/kg o meno di titanio,

8 mg/kg o meno di vanadio,

destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (127)

esenzione

3901 20 90

altri

6,5

3901 30 00

Copolimeri di etilene e di acetato di vinile

6,5

3901 90

altri

 

 

3901 90 10

Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico

esenzione

3901 90 20

Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3901 90 90

altri

6,5

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

 

 

3902 10 00

Polipropilene

6,5

3902 20 00

Poliisobutilene

6,5

3902 30 00

Copolimeri di propilene

6,5

3902 90

altri

 

 

3902 90 10

Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3902 90 20

Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3902 90 90

altri

6,5

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

 

 

 

Polistirene

 

 

3903 11 00

espansibile

6,5

3903 19 00

altro

6,5

3903 20 00

Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)

6,5

3903 30 00

Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

6,5

3903 90

altri

 

 

3903 90 10

Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più

esenzione

3903 90 20

Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3903 90 90

altri

6,5

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

 

 

3904 10 00

Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

6,5

 

altro poli(cloruro di vinile)

 

 

3904 21 00

non plastificato

6,5

3904 22 00

plastificato

6,5

3904 30 00

Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile

6,5

3904 40 00

altri copolimeri di cloruro di vinile

6,5

3904 50

Polimeri di cloruro di vinilidene

 

 

3904 50 10

Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri

esenzione

3904 50 90

altri

6,5

 

Polimeri fluorurati

 

 

3904 61 00

Politetrafluoroetilene

6,5

3904 69

altri

 

 

3904 69 10

Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3904 69 90

altri

6,5

3904 90 00

altri

6,5

3905

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie

 

 

 

Poli(acetato di vinile)

 

 

3905 12 00

in dispersione acquosa

6,5

3905 19 00

altro

6,5

 

Copolimeri di acetato di vinile

 

 

3905 21 00

in dispersione acquosa

6,5

3905 29 00

altri

6,5

3905 30 00

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

6,5

 

altri

 

 

3905 91 00

Copolimeri

6,5

3905 99

altri

 

 

3905 99 10

– – –  Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso:

9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e

5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico

esenzione

3905 99 90

altri

6,5

3906

Polimeri acrilici, in forme primarie

 

 

3906 10 00

Poli(metacrilato di metile)

6,5

3906 90

altri

 

 

3906 90 10

Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]

esenzione

3906 90 20

Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero

esenzione

3906 90 30

Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile

esenzione

3906 90 40

Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)

esenzione

3906 90 50

Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili (127)

esenzione

3906 90 60

Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice

5

3906 90 90

altri

6,5

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

 

 

3907 10 00

Poliacetali

6,5

3907 20

altri polieteri

 

 

 

Polieteralcoli

 

 

3907 20 11

Polietilenglicoli

6,5

 

altri

 

 

3907 20 21

con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100

6,5

3907 20 29

altri

6,5

 

altri

 

 

3907 20 91

Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene

esenzione

3907 20 99

altri

6,5

3907 30 00

Resine epossidiche

6,5

3907 40 00

Policarbonati

6,5

3907 50 00

Resine alchidiche

6,5

3907 60

Poli(etilene tereftalato)

 

 

3907 60 20

con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g

6,5

3907 60 80

altro

6,5

 

altri poliesteri

 

 

3907 91

non saturi

 

 

3907 91 10

liquidi

6,5

3907 91 90

altri

6,5

3907 99

altri

 

 

 

con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100

 

 

3907 99 11

Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)

esenzione

3907 99 19

altri

6,5

 

altri

 

 

3907 99 91

Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)

esenzione

3907 99 99

altri

6,5

3908

Poliammidi in forme primarie

 

 

3908 10 00

Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12

6,5

3908 90 00

altre

6,5

3909

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie

 

 

3909 10 00

Resine ureiche; resine di tiourea

6,5

3909 20 00

Resine melamminiche

6,5

3909 30 00

altre resine amminiche

6,5

3909 40 00

Resine fenoliche

6,5

3909 50

Poliuretani

 

 

3909 50 10

Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero

esenzione

3909 50 90

altri

6,5

3910 00 00

Siliconi, in forme primarie

6,5

3911

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

 

 

3911 10 00

Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni

6,5

3911 90

altri

 

 

 

Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

3911 90 11

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

3,5

3911 90 13

Poli(tio-1,4-fenilene)

esenzione

3911 90 19

altri

6,5

 

altri

 

 

3911 90 91

Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri

esenzione

3911 90 93

Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati

esenzione

3911 90 99

altri

6,5

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

 

 

 

Acetati di cellulosa

 

 

3912 11 00

non plastificati

6,5

3912 12 00

plastificati

6,5

3912 20

Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)

 

 

 

non plastificati

 

 

3912 20 11

Collodi e celloidina

6,5

3912 20 19

altri

6

3912 20 90

plastificati

6,5

 

Eteri di cellulosa

 

 

3912 31 00

Carbossimetilcellulosa e suoi sali

6,5

3912 39

altri

 

 

3912 39 10

Etilcellulosa

6,5

3912 39 20

Idrossipropilcellulosa

esenzione

3912 39 80

altri

6,5

3912 90

altri

 

 

3912 90 10

Esteri di cellulosa

6,4

3912 90 90

altri

6,5

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

 

 

3913 10 00

Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

5

3913 90 00

altri

6,5

3914 00 00

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie

6,5

II.CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

 

 

3915 10 00

di polimeri di etilene

6,5

3915 20 00

di polimeri di stirene

6,5

3915 30 00

di polimeri di cloruro di vinile

6,5

3915 90

di altre materie plastiche

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3915 90 11

di polimeri di propilene

6,5

3915 90 18

altri

6,5

3915 90 90

altri

6,5

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

 

 

3916 10 00

di polimeri di etilene

6,5

3916 20

di polimeri di cloruro di vinile

 

 

3916 20 10

di poli(cloruro di vinile)

6,5

3916 20 90

altri

6,5

3916 90

di altre materie plastiche

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

3916 90 11

di poliesteri

6,5

3916 90 13

di poliammidi

6,5

3916 90 15

di resine epossidiche

6,5

3916 90 19

altri

6,5

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3916 90 51

di polimeri di propilene

6,5

3916 90 59

altri

6,5

3916 90 90

altri

6,5

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

 

 

3917 10

Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

 

 

3917 10 10

di proteine indurite

5,3

3917 10 90

di materie plastiche cellulosiche

6,5

 

Tubi rigidi

 

 

3917 21

di polimeri di etilene

 

 

3917 21 10

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

3917 21 90

altri

6,5

3917 22

di polimeri di propilene

 

 

3917 22 10

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

3917 22 90

altri

6,5

3917 23

di polimeri di cloruro di vinile

 

 

3917 23 10

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

3917 23 90

altri

6,5

3917 29

di altre materie plastiche

 

 

 

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

 

 

3917 29 12

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

6,5

3917 29 15

di prodotti di polimerizzazione di addizione

6,5

3917 29 19

altri

6,5

3917 29 90

altri

6,5

 

altri tubi

 

 

3917 31 00

Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa

6,5

3917 32

altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

 

 

 

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

 

 

3917 32 10

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

6,5

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3917 32 31

di polimeri di etilene

6,5

3917 32 35

di polimeri di cloruro di vinile

6,5

3917 32 39

altri

6,5

3917 32 51

altri

6,5

 

altri

 

 

3917 32 91

Budella artificiali

6,5

3917 32 99

altri

6,5

3917 33 00

altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

6,5

3917 39

altri

 

 

 

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

 

 

3917 39 12

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

6,5

3917 39 15

di prodotti di polimerizzazione di addizione

6,5

3917 39 19

altri

6,5

3917 39 90

altri

6,5

3917 40 00

Accessori

6,5

3918

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

 

 

3918 10

di polimeri di cloruro di vinile

 

 

3918 10 10

costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)

6,5

m2

3918 10 90

altri

6,5

m2

3918 90 00

di altre materie plastiche

6,5

m2

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

 

 

3919 10

in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm

 

 

 

Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata

 

 

3919 10 11

di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

6,3

3919 10 13

di poli(cloruro di vinile) non plastificato

6,3

3919 10 15

di polipropilene

6,3

3919 10 19

altri

6,3

 

altri

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

3919 10 31

di poliesteri

6,5

3919 10 38

altri

6,5

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3919 10 61

di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

6,5

3919 10 69

altri

6,5

3919 10 90

altri

6,5

3919 90

altri

 

 

3919 90 10

non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare

6,5

 

altri

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

3919 90 31

di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri

6,5

3919 90 38

altri

6,5

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3919 90 61

di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

6,5

3919 90 69

altri

6,5

3919 90 90

altri

6,5

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

 

 

3920 10

di polimeri di etilene

 

 

 

di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm

 

 

 

di polietilene di densità

 

 

 

inferiore a 0,94

 

 

3920 10 23

Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (127)

esenzione

 

altri

 

 

 

non stampati

 

 

3920 10 24

Fogli estensibili

6,5

3920 10 26

altri

6,5

3920 10 27

stampati

6,5

3920 10 28

uguale o superiore a 0,94

6,5

3920 10 40

altri

6,5

 

di spessore superiore a 0,125 mm

 

 

3920 10 81

Pasta sintetica per carta, sotta forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)

esenzione

3920 10 89

altri

6,5

3920 20

di polimeri di propilene

 

 

 

di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm

 

 

3920 20 21

biassialmente orientati

6,5

3920 20 29

altri

6,5

 

di spessore superiore a 0,10 mm

 

 

 

Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm, dei tipi utilizzati per l'imballaggio

 

 

3920 20 71

Nastri decorativi

6,5

3920 20 79

altri

6,5

3920 20 90

altri

6,5

3920 30 00

di polimeri di stirene

6,5

 

di polimeri di cloruro di vinile

 

 

3920 43

contenenti in peso 6 % o più di plastificanti

 

 

3920 43 10

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

6,5

3920 43 90

di spessore superiore a 1 mm

6,5

3920 49

altri

 

 

3920 49 10

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

6,5

3920 49 90

di spessore superiore a 1 mm

6,5

 

di polimeri acrilici

 

 

3920 51 00

di poli(metacrilato di metile)

6,5

3920 59

altri

 

 

3920 59 10

Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri

esenzione

3920 59 90

altri

6,5

 

di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri

 

 

3920 61 00

di policarbonati

6,5

3920 62

di poli(etilene tereftalato)

 

 

 

di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm

 

 

3920 62 11

Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (127)

esenzione

3920 62 13

Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri (127)

esenzione

3920 62 19

altri

6,5

3920 62 90

di spessore superiore a 0,35 mm

6,5

3920 63 00

di poliesteri non saturi

6,5

3920 69 00

di altri poliesteri

6,5

 

di cellulosa e suoi derivati chimici

 

 

3920 71

di cellulosa rigenerata

 

 

3920 71 10

Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

6,5

3920 71 90

altri

6,5

3920 72 00

di fibra vulcanizzata

5,7

3920 73

di acetato di cellulosa

 

 

3920 73 10

Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia

6,3

3920 73 50

Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

6,5

3920 73 90

altri

6,5

3920 79 00

di altri derivati della cellulosa

6,5

 

di altre materie plastiche

 

 

3920 91 00

di poli(butirrale di vinile)

6,5

3920 92 00

di poliammidi

6,5

3920 93 00

di resine amminiche

6,5

3920 94 00

di resine fenoliche

6,5

3920 99

di altre materie plastiche

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

3920 99 21

Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche

esenzione

3920 99 28

altri

6,5

 

di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3920 99 51

Fogli di poli(fluoruro di vinile)

esenzione

3920 99 53

Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali (127)

esenzione

3920 99 55

Fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)

esenzione

3920 99 59

altri

6,5

3920 99 90

altri

6,5

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

 

 

 

Prodotti alveolari

 

 

3921 11 00

di polimeri di stirene

6,5

3921 12 00

di polimeri di cloruro di vinile

6,5

3921 13

di poliuretani

 

 

3921 13 10

flessibile

6,5

3921 13 90

altri

6,5

3921 14 00

di cellulosa rigenerata

6,5

3921 19 00

di altre materie plastiche

6,5

3921 90

altri

 

 

 

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

 

di poliesteri

 

 

3921 90 11

Fogli e lastre, ondulati

6,5

3921 90 19

altri

6,5

3921 90 30

di resine fenoliche

6,5

 

di resine amminiche

 

 

 

stratificati

 

 

3921 90 41

ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati

6,5

3921 90 43

altri

6,5

3921 90 49

altri

6,5

3921 90 55

altri

6,5

3921 90 60

di prodotti di polimerizzazione di addizione

6,5

3921 90 90

altri

6,5

3922

Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

 

 

3922 10 00

Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi

6,5

3922 20 00

Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti

6,5

3922 90 00

altri

6,5

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

 

 

3923 10 00

Scatole, casse, casellari e oggetti simili

6,5

 

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci

 

 

3923 21 00

di polimeri di etilene

6,5

3923 29

di altre materie plastiche

 

 

3923 29 10

di poli(cloruro di vinile)

6,5

3923 29 90

altri

6,5

3923 30

Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili

 

 

3923 30 10

di capacità non superiore a 2 litri

6,5

p/st

3923 30 90

di capacità superiore a 2 litri

6,5

p/st

3923 40

Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili

 

 

3923 40 10

Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nelle voci 8523 e 8524

5,3

3923 40 90

altri

6,5

3923 50

Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura

 

 

3923 50 10

Capsule otturanti o coprituraccioli

6,5

3923 50 90

altri

6,5

3923 90

altri

 

 

3923 90 10

Filetti estrusi presentati in forma tubolare

6,5

3923 90 90

altri

6,5

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

 

 

3924 10 00

Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

6,5

3924 90

altri

 

 

 

di cellulosa rigenerata

 

 

3924 90 11

Spugne

6,5

3924 90 19

altri

6,5

3924 90 90

altri

6,5

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

 

 

3925 10 00

Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

6,5

3925 20 00

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

6,5

p/st (128)

3925 30 00

Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti

6,5

3925 90

altri

 

 

3925 90 10

Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni

6,5

3925 90 20

Profilati per canalizzazioni elettriche

6,5

3925 90 80

altri

6,5

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

 

 

3926 10 00

Oggetti per l'ufficio e per la scuola

6,5

3926 20 00

Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole)

6,5

3926 30 00

Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

6,5

3926 40 00

Statuette ed altri oggetti da ornamento

6,5

3926 90

altri

 

 

3926 90 50

Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entratra dei tombini

6,5

 

altri

 

 

3926 90 91

ottenuti da fogli

6,5

3926 90 98

altri

6,5 (129)

CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie, la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);

b)

le calzature e parti di calzature del capitolo 64;

c)

i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;

d)

le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;

e)

gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;

f)

gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.

3.

Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti:

a)

liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato, e altre dispersioni e soluzioni);

b)

blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.

4.

L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce:

a)

a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova, è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;

b)

ai tioplasti (TM);

c)

alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).

5.

a)

Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:

1)

di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);

2)

di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;

3)

di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b).

b)

Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:

1)

emulsionanti ed agenti antiadesivi;

2)

piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;

3)

agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere, generalmente, lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.

6.

Ai sensi della voce 4004, per «cascami, avanzi e ritagli» si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.

7.

I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.

8.

La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.

9.

Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008, si intendono per «lastre, fogli e nastri» unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).

Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

Nota complementare

1.

Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:

con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o

con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4001

Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

 

 

4001 10 00

Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato

esenzione

 

Gomma naturale in altre forme

 

 

4001 21 00

Fogli affumicati

esenzione

4001 22 00

Gomme tecnicamente specificate (TSNR)

esenzione

4001 29 00

altri

esenzione

4001 30 00

Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe

esenzione

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

 

 

 

Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR)

 

 

4002 11 00

Lattice

esenzione

4002 19

altre

 

 

4002 19 10

Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle

esenzione

4002 19 20

Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere

esenzione

4002 19 30

Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle

esenzione

4002 19 90

altre

esenzione

4002 20 00

Gomma butadiene (BR)

esenzione

 

Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR)

 

 

4002 31 00

Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)

esenzione

4002 39 00

altre

esenzione

 

Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR)

 

 

4002 41 00

Lattice

esenzione

4002 49 00

altre

esenzione

 

Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)

 

 

4002 51 00

Lattice

esenzione

4002 59 00

altre

esenzione

4002 60 00

Gomma isoprene (IR)

esenzione

4002 70 00

Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)

esenzione

4002 80 00

Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce

esenzione

 

altre

 

 

4002 91 00

Lattice

esenzione

4002 99

altri

 

 

4002 99 10

Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche

2,9

4002 99 90

altri

esenzione

4003 00 00

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

esenzione

4004 00 00

Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

esenzione

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

 

 

4005 10 00

Gomma addizionata di nerofumo o di silice

esenzione

4005 20 00

Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10

esenzione

 

altre

 

 

4005 91 00

Lastre, fogli e nastri

esenzione

4005 99 00

altre

esenzione

4006

Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata

 

 

4006 10 00

Profilati per la ricostruzione di coperture

esenzione

4006 90 00

altri

esenzione

4007 00 00

Fili e corde di gomma vulcanizzata

3

4008

Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

 

 

 

di gomma alveolare

 

 

4008 11 00

Lastre, fogli e nastri

3

4008 19 00

altri

2,9

 

di gomma non alveolare

 

 

4008 21

Lastre, fogli e nastri

 

 

4008 21 10

Rivestimenti e tappeti da pavimento

3

m2

4008 21 90

altri

3

4008 29 00

altri

2,9

4009

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)

 

 

 

non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie

 

 

4009 11 00

senza accessori

3

4009 12 00

con accessori

3

 

rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo

 

 

4009 21 00

senza accessori

3

4009 22 00

con accessori

3

 

rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili

 

 

4009 31 00

senza accessori

3

4009 32 00

con accessori

3

 

rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie

 

 

4009 41 00

senza accessori

3

4009 42 00

con accessori

3

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

 

 

 

Nastri trasportatori

 

 

4010 11 00

rinforzati soltanto di metallo

6,5

4010 12 00

rinforzati soltanto di materie tessili

6,5

4010 13 00

rinforzati soltanto di materie plastiche

6,5

4010 19 00

altri

6,5

 

Cinghie di trasmissione

 

 

4010 31 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

6,5

4010 32 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

6,5

4010 33 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

6,5

4010 34 00

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

6,5

4010 35 00

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

6,5

4010 36 00

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

6,5

4010 39 00

altre

6,5

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

 

 

4011 10 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

4,5

p/st

4011 20

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

 

 

4011 20 10

con un indice di carico inferiore o uguale a 121

4,5

p/st

4011 20 90

con un indice di carico superiore a 121

4,5

p/st

4011 30 00

dei tipi utilizzati per veicoli aerei

4,5

p/st

4011 40

dei tipi utilizzati per motocicli

 

 

4011 40 20

per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm

4,5

p/st

4011 40 80

altri

4,5

p/st

4011 50 00

dei tipi utilizzati per biciclette

4

p/st

 

altri, a ramponi, a spina di pesce o simili

 

 

4011 61 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

4

p/st

4011 62 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4

p/st

4011 63 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

4

p/st

4011 69 00

altri

4

p/st

 

altri

 

 

4011 92 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

4

p/st

4011 93 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4

p/st

4011 94 00

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

4

p/st

4011 99 00

altri

4

p/st

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma

 

 

 

Pneumatici rigenerati

 

 

4012 11 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

4,5

p/st

4012 12 00

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4,5

p/st

4012 13 00

dei tipi utilizzati per veicoli aerei

4,5

p/st

4012 19 00

altri

4,5

p/st

4012 20 00

Pneumatici usati

4,5

p/st

4012 90

altri

 

 

4012 90 20

Gomme piene o semipiene

2,5

4012 90 30

Battistrada per pneumatici

2,5

4012 90 90

Protettori («flaps»)

4

4013

Camere d'aria, di gomma

 

 

4013 10

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri

 

 

4013 10 10

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)

4

p/st

4013 10 90

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4

p/st

4013 20 00

dei tipi utilizzati per biciclette

4

p/st

4013 90 00

altre

4

p/st

4014

Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita

 

 

4014 10 00

Preservativi

esenzione

4014 90

altri

 

 

4014 90 10

Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (neonati)

esenzione

4014 90 90

altri

esenzione

4015

Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

 

 

 

Guanti, mezzoguanti e muffole

 

 

4015 11 00

per chirurgia

2

pa

4015 19

altri

 

 

4015 19 10

per uso domestico

2,7

pa

4015 19 90

altri

2,7

pa

4015 90 00

altri

5

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita

 

 

4016 10 00

di gomma alveolare

3,5

 

altri

 

 

4016 91 00

Rivestimenti e tappeti da pavimento

2,5

4016 92 00

Gomme per cancellare

2,5

4016 93 00

Giunti

2,5

4016 94 00

Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

2,5

4016 95 00

altri oggetti gonfiabili

2,5

4016 99

altri

 

 

4016 99 20

Manicotti di dilatazione

2,5

 

altri

 

 

 

per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

 

 

4016 99 52

Pezzi gomma-metallo

2,5

4016 99 58

altri

2,5

 

altri

 

 

4016 99 91

Pezzi gomma-metallo

2,5

4016 99 99

altri

2,5

4017 00

Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

 

 

4017 00 10

Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi

esenzione

4017 00 90

Lavori di gomma indurita

esenzione

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);

b)

le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);

c)

i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

2.

A)

Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso).

B)

Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione.

3.

Nella nomenclatura, l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4101

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

 

 

4101 20

Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati

 

 

4101 20 10

freschi

esenzione

p/st

4101 20 30

salati verdi

esenzione

p/st

4101 20 50

secchi o salati secchi

esenzione

p/st

4101 20 90

altri

esenzione

p/st

4101 50

Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg

 

 

4101 50 10

freschi

esenzione

p/st

4101 50 30

salati verdi

esenzione

p/st

4101 50 50

secchi o salati secchi

esenzione

p/st

4101 50 90

altri

esenzione

p/st

4101 90 00

altri, compresi gropponi, mezzi gropponi e fianchi

esenzione

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

 

 

4102 10

col vello

 

 

4102 10 10

di agnelli

esenzione

p/st

4102 10 90

di altri ovini

esenzione

p/st

 

depilate o senza vello

 

 

4102 21 00

piclate

esenzione

p/st

4102 29 00

altre

esenzione

p/st

4103

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo

 

 

4103 10

di caprini

 

 

4103 10 20

freschi

esenzione

p/st

4103 10 50

salati o secchi

esenzione

p/st

4103 10 90

altri

esenzione

p/st

4103 20 00

di rettili

esenzione

4103 30 00

di suini

esenzione

4103 90 00

altri

esenzione

4104

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

 

 

 

allo stato umido (compresi i wet-blue)

 

 

4104 11

pieno fiore, non spaccati; lato fiore

 

 

4104 11 10

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

 

altri

 

 

 

di bovini (compresi i bufali)

 

 

4104 11 51

Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

4104 11 59

altri

esenzione

p/st

4104 11 90

altri

5,5

p/st

4104 19

altri

 

 

4104 19 10

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

 

altri

 

 

 

di bovini (compresi i bufali)

 

 

4104 19 51

Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

4104 19 59

altri

esenzione

p/st

4104 19 90

altri

5,5

p/st

 

allo stato secco (in crosta)

 

 

4104 41

pieno fiore, non spaccati; lato fiore

 

 

 

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

 

 

4104 41 11

di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

4104 41 19

altri

6,5

p/st

 

altri

 

 

 

di bovini (compresi i bufali)

 

 

4104 41 51

Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

p/st

4104 41 59

altri

6,5

p/st

4104 41 90

altri

5,5

p/st

4104 49

altri

 

 

 

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

 

 

4104 49 11

di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

4104 49 19

altri

6,5

p/st

 

altri

 

 

 

di bovini (compresi i bufali)

 

 

4104 49 51

Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

p/st

4104 49 59

altri

6,5

p/st

4104 49 90

altre

5,5

p/st

4105

Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate

 

 

4105 10

allo stato umido (compresi i wet-blue)

 

 

4105 10 10

non spaccate

2

4105 10 90

spaccate

2

4105 30

allo stato secco (in crosta)

 

 

4105 30 10

di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

 

altre

 

 

4105 30 91

non spaccate

2

p/st

4105 30 99

spaccate

2

p/st

4106

Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

 

 

 

di caprini

 

 

4106 21

allo stato umido (compresi i wet-blue)

 

 

4106 21 10

non spaccati

2

4106 21 90

spaccati

2

4106 22

allo stato secco (in crosta)

 

 

4106 22 10

di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

4106 22 90

altri

2

p/st

 

di suini

 

 

4106 31

allo stato umido (compresi i wet-blue)

 

 

4106 31 10

non spaccati

2

4106 31 90

spaccati

2

4106 32

allo stato secco (in crosta)

 

 

4106 32 10

non spaccati

2

p/st

4106 32 90

spaccati

2

p/st

4106 40

di rettili

 

 

4106 40 10

sottoposti a preconciatura vegetale

esenzione

p/st

4106 40 90

altri

2

p/st

 

altri

 

 

4106 91 00

allo stato umido (compresi i wet-blue)

2

4106 92 00

allo stato secco (in crosta)

2

p/st

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

 

 

 

Cuoi e pelli intere

 

 

4107 11

pieno fiore, non spaccate

 

 

 

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

 

 

4107 11 11

Box-calf

6,5

m2

4107 11 19

altri

6,5

m2

4107 11 90

altri

6,5

m2

4107 12

lato fiore

 

 

 

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

 

 

4107 12 11

Box-calf

6,5

m2

4107 12 19

altri

6,5

m2

 

altri

 

 

4107 12 91

di bovini (compresi i bufali)

5,5

m2

4107 12 99

di equidi

6,5

m2

4107 19

altri

 

 

4107 19 10

Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

m2

4107 19 90

altri

6,5

m2

 

altri, comprese le strisce

 

 

4107 91

pieno fiore, non spaccati

 

 

4107 91 10

da suola

6,5

4107 91 90

altri

6,5

m2

4107 92

lato fiore

 

 

4107 92 10

di bovini (compresi i bufali)

5,5

m2

4107 92 90

di equidi

6,5

m2

4107 99

altri

 

 

4107 99 10

di bovini (compresi i bufali)

6,5

m2

4107 99 90

di equidi

6,5

m2

4108

 

 

4109

 

 

4110

 

 

4111

 

 

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

3,5

m2

4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

 

 

4113 10 00

di caprini

3,5

m2

4113 20 00

di suini

2

m2

4113 30 00

di rettili

2

m2

4113 90 00

altri

2

m2

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

 

 

4114 10

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)

 

 

4114 10 10

di ovini

2,5

p/st

4114 10 90

di altri animali

2,5

p/st

4114 20 00

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

2,5

m2

4115

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

 

 

4115 10 00

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

2,5

4115 20 00

Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

esenzione

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);

b)

gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);

c)

gli articoli di rete confezionati della voce 5608;

d)

gli oggetti del capitolo 64;

e)

i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

f)

le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;

g)

i gemelli, i braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);

h)

gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);

ij)

le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m)

i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 9606.

2.

A)

Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 4202 non comprende:

a)

le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);

b)

gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).

B)

Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.

3.

Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).

Nota complementare

1.

Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

2,7

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

 

 

 

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

 

 

4202 11

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

 

 

4202 11 10

Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

3

p/st

4202 11 90

altri

3

4202 12

con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili

 

 

 

di fogli di materie plastiche

 

 

4202 12 11

Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

9,7

p/st

4202 12 19

altri

9,7

4202 12 50

di materie plastiche stampate

5,2

 

di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata

 

 

4202 12 91

Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

3,7

p/st

4202 12 99

altri

3,7

4202 19

altri

 

 

4202 19 10

di alluminio

5,7

4202 19 90

di altre materie

3,7

 

Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura

 

 

4202 21 00

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

3

p/st

4202 22

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

 

 

4202 22 10

di fogli di materie plastiche

9,7

p/st

4202 22 90

di materie tessili

3,7

p/st

4202 29 00

altre

3,7

p/st

 

Oggetti da tasca o da borsetta

 

 

4202 31 00

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

3

4202 32

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

 

 

4202 32 10

di fogli di materie plastiche

9,7

4202 32 90

di materie tessili

3,7

4202 39 00

altri

3,7

 

altri

 

 

4202 91

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

 

 

4202 91 10

Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

3

4202 91 80

altri

3

4202 92

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

 

 

 

di fogli di materie plastiche

 

 

4202 92 11

Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

9,7

4202 92 15

Contenitori per strumenti musicali

6,7

4202 92 19

altri

9,7

 

di materie tessili

 

 

4202 92 91

Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

2,7

4202 92 98

altri

2,7

4202 99 00

altri

3,7

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

 

 

4203 10 00

Indumenti

4

 

Guanti, mezzoguanti e muffole

 

 

4203 21 00

speciali per praticare gli sport

9

pa

4203 29

altri

 

 

4203 29 10

di protezione per qualsiasi mestiere

9

pa

 

altri

 

 

4203 29 91

per uomini e ragazzi

7

pa

4203 29 99

altri

7

pa

4203 30 00

Cinture, cinturoni e bandoliere

5

4203 40 00

altri accessori di abbigliamento

5

4204 00

Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici

 

 

4204 00 10

Cinghie di trasmissione o di trasporto

2

4204 00 90

altri

3

4205 00 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

2,5

4206

Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini

 

 

4206 10 00

Corde di budella

1,7

4206 90 00

altri

1,7

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1.

Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l'espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);

b)

i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;

c)

i guanti, mezzoguanti e muffole, misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);

d)

gli oggetti del capitolo 64;

e)

i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

f)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

3.

Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.

4.

Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

5.

Nella nomenclatura, si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

 

 

4301 10 00

di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

esenzione

p/st

4301 30 00

di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

esenzione

p/st

4301 60 00

di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

esenzione

p/st

4301 70

di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe

 

 

4301 70 10

di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

esenzione

p/st

4301 70 90

altre

esenzione

p/st

4301 80

altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe

 

 

4301 80 30

di murmel

esenzione

p/st

4301 80 50

di felidi selvatici

esenzione

p/st

4301 80 80

altre

esenzione

4301 90 00

Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

esenzione

4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

 

 

 

Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite

 

 

4302 11 00

di visone

esenzione

p/st

4302 13 00

di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet

esenzione

p/st

4302 19

altre

 

 

4302 19 10

di castoro

esenzione

p/st

4302 19 20

di topo muschiato

esenzione

p/st

4302 19 30

di volpe

esenzione

p/st

4302 19 35

di coniglio o di lepre

esenzione

p/st

 

di foca o di otaria

 

 

4302 19 41

di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

2,2

p/st

4302 19 49

altre

2,2

p/st

4302 19 50

di lontra marina o di nutria

2,2

p/st

4302 19 60

di murmel

2,2

p/st

4302 19 70

di felidi selvatici

2,2

p/st

4302 19 80

di ovini

2,2

p/st

4302 19 95

altre

2,2

4302 20 00

Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti

esenzione

4302 30

Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti

 

 

4302 30 10

Pelli dette «allungate»

2,7

 

altre

 

 

4302 30 21

di visone

2,2

p/st

4302 30 25

di coniglio o di lepre

2,2

p/st

4302 30 31

di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet

2,2

p/st

4302 30 41

di topo muschiato

2,2

p/st

4302 30 45

di volpe

2,2

p/st

 

di foca o di otaria

 

 

4302 30 51

di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

2,2

p/st

4302 30 55

altre

2,2

p/st

4302 30 61

di lontra marina o di nutria

2,2

p/st

4302 30 71

di felidi selvatici

2,2

p/st

4302 30 95

altre

2,2

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

 

 

4303 10

Indumenti ed accessori di abbigliamento

 

 

4303 10 10

di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

3,7

4303 10 90

altri

3,7

4303 90 00

altri

3,7

4304 00 00

Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

3,2

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO;LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);

b)

i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce 1401);

c)

il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);

d)

i carboni attivati (voce 3802);

e)

gli oggetti della voce 4202;

f)

i lavori del capitolo 46;

g)

le calzature e loro parti, del capitolo 64;

h)

gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);

ij)

i lavori della voce 6808;

k)

le minuterie di fantasia della voce 7117;

l)

gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);

m)

gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);

n)

le parti di armi (voce 9305);

o)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

p)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

q)

gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603;

r)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2.

Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

3.

Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

4.

I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.

5.

La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.

6.

Con riserva della precedente nota 1 e, salvo disposizioni contrarie, il termine «legno», in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci da 4403 41 a 4403 49, da 4407 24 a 4407 29, da 4408 31 a 4408 39 e da 4412 13 a 4412 99, si intendono per «legni tropicali» i tipi di legno seguenti: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Note complementari

1.

Per «farina di legno», ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.

2.

Per l'applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 90 91 si intendono per «legni tropicali» i legni tropicali seguenti: Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4401

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

 

 

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

esenzione

 

Legno in piccole placche o in particelle

 

 

4401 21 00

di conifere

esenzione

4401 22 00

diverso da quello di conifere

esenzione

4401 30

Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

 

 

4401 30 10

Segatura

esenzione

4401 30 90

altri

esenzione

4402 00 00

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

esenzione

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

 

 

4403 10 00

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

esenzione

m3

4403 20

altro, di conifere

 

 

 

di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.)

 

 

4403 20 11

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 20 19

altro

esenzione

m3

 

di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

 

 

4403 20 31

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 20 39

altro

esenzione

m3

 

altro

 

 

4403 20 91

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 20 99

altro

esenzione

m3

 

altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

 

 

4403 41 00

Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

esenzione

m3

4403 49

altro

 

 

4403 49 10

Sapelli, Acajou d'Afrique e Iroko

esenzione

m3

4403 49 20

Okoumé

esenzione

m3

4403 49 40

Sipo

esenzione

m3

4403 49 95

altro

esenzione

m3

 

altro

 

 

4403 91

di quercia (Quercus spp.)

 

 

4403 91 10

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 91 90

altro

esenzione

m3

4403 92

di faggio (Fagus spp.)

 

 

4403 92 10

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 92 90

altro

esenzione

m3

4403 99

altro

 

 

4403 99 10

di pioppo

esenzione

m3

4403 99 30

di eucalipto

esenzione

m3

 

di betulla

 

 

4403 99 51

Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 99 59

altre

esenzione

m3

4403 99 95

altro

esenzione

m3

4404

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

 

 

4404 10 00

di conifere

esenzione

4404 20 00

diversi da quelli di conifere

esenzione

4405 00 00

Lana (paglia) di legno; farina di legno

esenzione

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

 

 

4406 10 00

non impregnate

esenzione

m3

4406 90 00

altre

esenzione

m3

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

 

 

4407 10

di conifere

 

 

4407 10 15

levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

esenzione

m3

 

altro

 

 

 

piallato

 

 

4407 10 31

di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)

esenzione

m3

4407 10 33

di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

esenzione

m3

4407 10 38

altro

esenzione

m3

 

altro

 

 

4407 10 91

di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)

esenzione

m3

4407 10 93

di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

esenzione

m3

4407 10 98

altro

esenzione

m3

 

di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

 

 

4407 24

Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia e Balsa

 

 

4407 24 15

levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9 (130)

 

altro

 

 

4407 24 30

piallato

4 (131)

m3

4407 24 90

altro

esenzione

m3

4407 25

Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

 

 

4407 25 10

incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9 (130)

 

altro

 

 

4407 25 30

piallato

4 (131)

m3

4407 25 50

levigato

4,9 (130)

4407 25 90

altro

esenzione

m3

4407 26

White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan

 

 

4407 26 10

incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9 (130)

 

altro

 

 

4407 26 30

piallato

4 (131)

m3

4407 26 50

levigato

4,9 (130)

4407 26 90

altro

esenzione

m3

4407 29

altro

 

 

4407 29 05

incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9 (130)

 

altro

 

 

 

Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa

 

 

 

piallato

 

 

4407 29 20

Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa

4,9 (131)

m3

4407 29 30

altro

4 (131)

m3

4407 29 50

levigato

4,9 (130)

 

altro

 

 

4407 29 61

Azobé

esenzione

m3

4407 29 69

altro

esenzione

m3

 

altro

 

 

4407 29 83

piallato

4 (131)

m3

4407 29 85

levigato

4,9 (130)

4407 29 95

altro

esenzione

m3

 

altro

 

 

4407 91

di quercia (Quercus spp.)

 

 

4407 91 15

levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

esenzione

 

altro

 

 

 

piallato

 

 

4407 91 31

Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

esenzione

m2

4407 91 39

altro

esenzione

m3

4407 91 90

altro

esenzione

m3

4407 92 00

di faggio (Fagus spp.)

esenzione

m3

4407 99

altro

 

 

4407 99 10

incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

esenzione

 

altro

 

 

4407 99 30

piallato

esenzione

m3

4407 99 50

levigato

2,5

 

altro

 

 

4407 99 91

di pioppo

esenzione

m3

4407 99 96

di legno tropicale

esenzione

m3

4407 99 97

altro

esenzione

m3

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

 

 

4408 10

di conifere

 

 

4408 10 15

piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

3

 

altro

 

 

4408 10 91

Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (132)

esenzione

 

altro

 

 

4408 10 93

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

4

m3

4408 10 99

di spessore superiore a 1 mm

4

m3

 

di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

 

 

4408 31

Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

 

 

4408 31 11

incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9

 

altro

 

 

4408 31 21

piallato

4

m3

4408 31 25

levigato

4,9

4408 31 30

altro

6

m3

4408 39

altri

 

 

 

White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa

 

 

4408 39 15

levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9

 

altro

 

 

4408 39 21

piallato

4

m3

 

altro

 

 

4408 39 31

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

6

m3

4408 39 35

di spessore superiore a 1 mm

6

m3

 

altro

 

 

4408 39 55

piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

3

 

altro

 

 

4408 39 70

Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (132)

esenzione

 

altro

 

 

4408 39 85

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

4

m3

4408 39 95

di spessore superiore a 1 mm

4

m3

4408 90

altro

 

 

4408 90 15

piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

3

 

altro

 

 

4408 90 35

Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (132)

esenzione

 

altro

 

 

4408 90 85

di spessore inferiore o uguale a 1 mm

4

m3

4408 90 95

di spessore superiore a 1 mm

4

m3

4409

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

 

 

4409 10

di conifere

 

 

4409 10 11

Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

esenzione

m

4409 10 18

altro

esenzione

4409 20

diverso da quello di conifere

 

 

4409 20 11

Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

esenzione

m

 

altro

 

 

4409 20 91

Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

esenzione

m2

4409 20 98

altro

esenzione

4410

Pannelli di particelle e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

 

 

 

Pannelli detti «oriented strand board» e pannelli detti «waferboard», di legno

 

 

4410 21 00

greggi o semplicemente levigati

7

m3

4410 29 00

altri

7

m3

 

altri, di legno

 

 

4410 31 00

greggi o semplicemente levigati

7

m3

4410 32 00

rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina

7

m3

4410 33 00

rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica

7

m3

4410 39 00

altri

7

m3

4410 90 00

altri

7

m3

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

 

 

 

Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

 

 

4411 11

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

 

 

4411 11 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 11 90

altri

7

m2

4411 19

altri

 

 

4411 19 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 19 90

altri

7

m2

 

Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3

 

 

4411 21

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

 

 

4411 21 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 21 90

altri

7

m2

4411 29

altri

 

 

4411 29 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 29 90

altri

7

m2

 

Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm3

 

 

4411 31

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

 

 

4411 31 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 31 90

altri

7

m2

4411 39

altri

 

 

4411 39 10

Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

7

m2

4411 39 90

altri

7

m2

 

altri

 

 

4411 91 00

non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

7

m2

4411 99 00

altri

7

m2

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

 

 

 

Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm

 

 

4412 13

avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

 

 

4412 13 10

di Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Obéché, Okoumé, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa

10

m3

4412 13 90

altro

7

m3

4412 14 00

altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

7

m3

4412 19 00

altro

7 (133)

m3

 

altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

 

 

4412 22

avente uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

 

 

4412 22 10

contenente almeno un pannello di particelle

6

m3

 

altro

 

 

4412 22 91

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

10

m3

4412 22 99

altro

10

m3

4412 23 00

altro, contenente almeno un pannello di particelle

6

m3

4412 29

altro

 

 

4412 29 20

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

10

m3

4412 29 80

altro

10

m3

 

altri

 

 

4412 92

aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

 

 

4412 92 10

contenente almeno un pannello di particelle

6

m3

 

altro

 

 

4412 92 91

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

6

m3

4412 92 99

altro

10 (133)

m3

4412 93 00

altri, contenenti almeno un pannello di particelle

6

m3

4412 99

altri

 

 

4412 99 20

ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

6

m3

4412 99 80

altro

10 (133)

m3

4413 00 00

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

esenzione

m3

4414 00

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

 

 

4414 00 10

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

5,1 (130)

4414 00 90

di altri legni

esenzione

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

 

 

4415 10

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi

 

 

4415 10 10

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili

4

4415 10 90

Tamburi (rocchetti) per cavi

3

4415 20

Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette

 

 

4415 20 20

Palette di carico semplici; spalliere di palette

3

p/st

4415 20 90

altre

4

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

esenzione

4417 00 00

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

esenzione

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

 

 

4418 10

Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti

 

 

4418 10 10

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

3

p/st (134)

4418 10 50

di conifere

3

p/st (134)

4418 10 90

di altri legni

3

p/st (134)

4418 20

Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie

 

 

4418 20 10

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

6 (135)

p/st (136)

4418 20 50

di conifere

esenzione

p/st (136)

4418 20 80

di altri legni

esenzione

p/st (136)

4418 30

Pannelli per pavimenti

 

 

4418 30 10

per pavimenti a mosaici

3

m2

 

altri

 

 

4418 30 91

composti di più strati di legno

esenzione

m2

4418 30 99

altri

esenzione

m2

4418 40 00

Casseforme per gettate di calcestruzzo

esenzione

4418 50 00

Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)

esenzione

4418 90

altri

 

 

4418 90 10

di legni lamellari

esenzione

4418 90 90

altri

esenzione

4419 00

Articoli di legno per la tavola o per la cucina

 

 

4419 00 10

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

3 (137)

4419 00 90

di altri legni

esenzione

4420

Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

 

 

4420 10

Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno

 

 

4420 10 11

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

6 (135)

4420 10 19

di altri legni

esenzione

4420 90

altri

 

 

4420 90 10

Legno intarsiato e legno incrostato

4

m3

 

altri

 

 

4420 90 91

di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

6 (135)

4420 90 99

altri

esenzione

4421

Altri lavori di legno

 

 

4421 10 00

Grucce per indumenti

esenzione

p/st

4421 90

altri

 

 

4421 90 91

di pannelli di fibre

4

4421 90 98

altri

esenzione

CAPITOLO 45

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

Nota

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le calzature e le loro parti del capitolo 64;

b)

i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;

c)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4501

Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

 

 

4501 10 00

Sughero naturale greggio o semplicemente preparato

esenzione

4501 90 00

altri

esenzione

4502 00 00

Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)

esenzione

4503

Lavori di sughero naturale

 

 

4503 10

Turaccioli

 

 

4503 10 10

cilindrici

4,7

4503 10 90

altri

4,7

4503 90 00

altri

4,7

4504

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

 

 

4504 10

Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi

 

 

 

Turaccioli

 

 

4504 10 11

per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale

4,7

4504 10 19

altri

4,7

 

altri

 

 

4504 10 91

con legante

4,7

4504 10 99

altri

4,7

4504 90

altri

 

 

4504 90 20

Turaccioli

4,7

4504 90 80

altri

4,7

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Note

1.

In questo capitolo, l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono considerati come tali la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i rivestimenti murali della voce 4814;

b)

lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);

c)

le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;

d)

i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);

e)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).

3.

Ai sensi della voce 4601, sono considerati «materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati» gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente e uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4601

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)

 

 

4601 20

Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali

 

 

4601 20 10

confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

3,7

4601 20 90

altri

2,2

 

altri

 

 

4601 91

di materiali vegetali

 

 

4601 91 05

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

esenzione

 

altri

 

 

4601 91 10

confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

3,7

4601 91 90

altri

2,2

4601 99

altri

 

 

4601 99 05

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

1,7

 

altri

 

 

4601 99 10

confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

4,7

4601 99 90

altri

2,7

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa

 

 

4602 10

di materiali vegetali

 

 

4602 10 10

Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione

1,7

 

altri

 

 

4602 10 91

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

3,7

4602 10 99

altri

3,7

4602 90 00

altri

4,7

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)

Nota

1.

Ai sensi della voce 4702, per «paste chimiche di legno per dissoluzione» si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica a 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è di 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare 0,15 %, in peso.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4701 00

Paste meccaniche di legno

 

 

4701 00 10

Paste termomeccaniche di legno

esenzione

kg 90 % sdt

4701 00 90

altre

esenzione

kg 90 % sdt

4702 00 00

Paste chimiche di legno, per dissoluzione

esenzione

kg 90 % sdt

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

 

 

 

gregge

 

 

4703 11 00

di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4703 19 00

diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

 

semimbianchite o imbianchite

 

 

4703 21 00

di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4703 29 00

diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

 

 

 

gregge

 

 

4704 11 00

di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4704 19 00

diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

 

semimbianchite o imbianchite

 

 

4704 21 00

di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4704 29 00

diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4705 00 00

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

esenzione

kg 90 % sdt

4706

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

 

 

4706 10 00

Paste di linters di cotone

esenzione

4706 20 00

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)

esenzione

kg 90 % sdt

 

altre

 

 

4706 91 00

meccaniche

esenzione

kg 90 % sdt

4706 92 00

chimiche

esenzione

kg 90 % sdt

4706 93 00

semichimiche

esenzione

kg 90 % sdt

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

 

 

4707 10 00

carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

esenzione

4707 20 00

altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

esenzione

4707 30

carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)

 

 

4707 30 10

vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari

esenzione

4707 30 90

altri

esenzione

4707 90

altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati

 

 

4707 90 10

non selezionati

esenzione

4707 90 90

selezionati

esenzione

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

1.

Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m2.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti del capitolo 30;

b)

i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

c)

la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);

d)

la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);

e)

la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

f)

la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822);

g)

le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);

h)

gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio);

ij)

gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);

k)

i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);

l)

gli oggetti dei capitoli 64 o 65;

m)

gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;

n)

i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);

o)

gli oggetti della voce 9209;

p)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio: bottoni).

3.

Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.

4.

In questo capitolo, è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura misurato con l'apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m2 compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso.

5.

Ai sensi della voce 4802, par «carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici e carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate» si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g per m2:

a)

contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico, e

1)

avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure

2)

essere colorati in pasta;

b)

contenere più di 8 % di ceneri, e

1)

avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure

2)

essere colorati in pasta;

c)

contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più;

d)

contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 kPa·m2/g;

e)

contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 W kPa·m2/g,

per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g per m2:

a)

essere colorati in pasta;

b)

avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e

1)

uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron); o

2)

uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;

c)

avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

6.

In questo capitolo, per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.

7.

Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.

8.

Rientrano nelle voci 4801 e da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

a)

in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure

b)

in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

9.

Per «carta da parati e rivestimenti murali simili» si intendono, ai sensi della voce 4814:

a)

la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:

1)

granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;

2)

la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;

3)

spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure

4)

ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;

b)

gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;

c)

i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4815.

10.

La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.

11.

Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.

12.

Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19, sono considerati come «carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”» la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente:

Grammatura g/m2

Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2.

Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità» la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni:

a)

avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa·m2/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;

b)

avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:

Grammatura g/m2

Resistenza minima alla lacerazione mN

Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m

Direzione della macchina

Direzione della macchina più di traverso

di traverso

Direzione della macchina più di traverso

60

700

1 510

1,9

6

70

830

1 790

2,3

7,2

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

3.

Ai sensi della sottovoce 4805 11, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,8 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

4.

La sottovoce 4805 12 comprende la carta, in rotoli, composta principalmente di pasta di paglia ottenuta con un procedimento semichimico, di un peso al metro quadrato uguale o superiore a 130 g, la cui resistenza alla compressione, misurata secondo il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,4 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

5.

Le sottovoci 4805 24 e 4805 25 comprendono la carta e il cartone composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il testliner può ugualmente avere uno strato di carta in superficie che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 kPa·m2/g.

6.

Ai sensi della sottovoce 4805 30, per «carta al solfito per imballaggio» si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa·m2/g.

7.

Ai sensi della sottovoce 4810 22, per «carta patinata leggera detta “L.W.C.”» si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4801 00 00

Carta da giornale, in rotoli o in fogli

esenzione

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano

 

 

4802 10 00

Carta e cartone fabbricati a mano

esenzione

4802 20 00

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità

esenzione

4802 30 00

Carta da supporto per carta carbone

esenzione

4802 40

Carta da supporto per carta da parati

 

 

4802 40 10

senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

esenzione

4802 40 90

altri

esenzione

 

altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

 

 

4802 54 00

di peso inferiore a 40 g per m2

esenzione

4802 55

di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli

 

 

4802 55 10

di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m2

esenzione

4802 55 20

di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m2

esenzione

4802 55 30

di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m2

esenzione

4802 55 90

di peso uguale o superiore a 80 g per m2

esenzione

4802 56

di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

 

 

4802 56 10

di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)

esenzione

4802 56 90

altri

esenzione

4802 57 00

altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2

esenzione

4802 58

di peso superiore a 150 g per m2

 

 

4802 58 10

in rotoli

esenzione

4802 58 90

altri

esenzione

 

altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico

 

 

4802 61

in rotoli

 

 

4802 61 20

di peso inferiore a 72 g per m2 e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre con un procedimento meccanico

esenzione

4802 61 80

altri

esenzione

4802 62 00

in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

esenzione

4802 69 00

altri

esenzione

4803 00

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

 

 

4803 00 10

Ovatta di cellulosa

esenzione

 

Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m2

 

 

4803 00 31

non superiore a 25 g

esenzione

4803 00 39

superiore a 25 g

esenzione

4803 00 90

altri

esenzione

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

 

 

 

Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»

 

 

4804 11

greggi

 

 

 

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

 

 

4804 11 11

di peso inferiore a 150 g per m2

esenzione

4804 11 15

di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m2

esenzione

4804 11 19

di peso uguale o superiore a 175 g per m2

esenzione

4804 11 90

altri

esenzione

4804 19

altri

 

 

 

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

 

 

 

composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m2

 

 

4804 19 11

inferiore a 150 g

esenzione

4804 19 15

compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi

esenzione

4804 19 19

uguale o superiore a 175 g

esenzione

 

altri, di peso per m2

 

 

4804 19 31

inferiore a 150 g

esenzione

4804 19 38

uguale o superiore a 150 g

esenzione

4804 19 90

altri

esenzione

 

Carta Kraft per sacchi di grande capacità

 

 

4804 21

greggia

 

 

4804 21 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 21 90

altra

esenzione

4804 29

altra

 

 

4804 29 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 29 90

altra

esenzione

 

altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2

 

 

4804 31

greggi

 

 

 

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

 

 

4804 31 51

che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche

esenzione

4804 31 58

altri

esenzione

4804 31 80

altri

esenzione

4804 39

altri

 

 

 

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

 

 

4804 39 51

con imbianchimento uniforme in pasta

esenzione

4804 39 58

altri

esenzione

4804 39 80

altri

esenzione

 

altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m2

 

 

4804 41

greggi

 

 

4804 41 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

 

altri

 

 

4804 41 91

Carta e cartone detti «saturating Kraft»

esenzione

4804 41 99

altri

esenzione

4804 42

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico

 

 

4804 42 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 42 90

altri

esenzione

4804 49

altri

 

 

4804 49 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 49 90

altri

esenzione

 

altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m2

 

 

4804 51

greggi

 

 

4804 51 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 51 90

altri

esenzione

4804 52

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico

 

 

4804 52 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 52 90

altri

esenzione

4804 59

altri

 

 

4804 59 10

la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 59 90

altri

esenzione

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo

 

 

 

Carta di pasta da ondulare detta «fluting»

 

 

4805 11 00

Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

esenzione

4805 12 00

Carta paglia da ondulare

esenzione

4805 19

altri

 

 

4805 19 10

Wellenstoff

esenzione

4805 19 90

altri

esenzione

 

Testliner

 

 

4805 24 00

di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4805 25 00

di peso superiore a 150 g per m2

esenzione

4805 30

Carta da imballaggio al solfito

 

 

4805 30 10

di peso inferiore a 30 g per m2

esenzione

4805 30 90

di peso uguale o superiore a 30 g per m2

esenzione

4805 40 00

Carta da filtro e cartone da filtro

esenzione

4805 50 00

Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi

esenzione

 

altri

 

 

4805 91 00

di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4805 92 00

di peso non superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2

esenzione

4805 93

di peso uguale o superiore a 225 g per m2

 

 

4805 93 20

a base di carta riciclata

esenzione

4805 93 80

altri

esenzione

4806

Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli

 

 

4806 10 00

Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)

esenzione

4806 20 00

Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)

esenzione

4806 30 00

Carta da lucido

esenzione

4806 40

Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide

 

 

4806 40 10

Carta detta «cristallo»

esenzione

4806 40 90

altri

esenzione

4807 00

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

 

 

4807 00 30

a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta

esenzione

4807 00 80

altri

esenzione

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803

 

 

4808 10 00

Carta e cartone ondulati, anche perforati

esenzione

4808 20 00

Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

esenzione

4808 30 00

altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

esenzione

4808 90 00

altri

esenzione

4809

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli

 

 

4809 10 00

Carta carbone e carta simile

esenzione

4809 20

Carta detta «autocopiante»

 

 

4809 20 10

in rotoli

esenzione

4809 20 90

in fogli

esenzione

4809 90 00

altra

esenzione

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

 

 

 

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

 

 

4810 13

in rotoli

 

 

4810 13 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 13 80

altri

esenzione

4810 14

in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato

 

 

4810 14 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 14 80

altri

esenzione

4810 19

altri

 

 

4810 19 10

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 19 90

altri

esenzione

 

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico

 

 

4810 22

Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»

 

 

4810 22 10

in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato

esenzione

4810 22 90

altri

esenzione

4810 29

altri

 

 

4810 29 30

in rotoli

esenzione

4810 29 80

altri

esenzione

 

Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici

 

 

4810 31 00

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 32

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2

 

 

4810 32 10

patinati o intonacati di caolino

esenzione

4810 32 90

altri

esenzione

4810 39 00

altri

esenzione

 

altra carta ed altro cartone

 

 

4810 92

a più strati

 

 

4810 92 10

con imbianchimento di ogni strato

esenzione

4810 92 30

con imbianchimento di un solo strato esterno

esenzione

4810 92 90

altri

esenzione

4810 99

altri

 

 

4810 99 10

di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino

esenzione

4810 99 30

ricoperti di polvere di mica

esenzione

4810 99 90

altri

esenzione

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810

 

 

4811 10 00

Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

esenzione

 

Carta e cartone gommati o adesivi

 

 

4811 41

autoadesivi

 

 

4811 41 20

di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata

esenzione

4811 41 90

altri

esenzione

4811 49 00

altri

esenzione

 

Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)

 

 

4811 51 00

con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2

esenzione

4811 59 00

altri

esenzione

4811 60 00

Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo

esenzione

4811 90 00

altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa

esenzione

4812 00 00

Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta

esenzione

4813

Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti

 

 

4813 10 00

in blocchetti o in tubetti

esenzione

4813 20 00

in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm

esenzione

4813 90 00

altra

esenzione

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

 

 

4814 10 00

Carta detta «Ingrain»

esenzione

4814 20 00

Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata

esenzione

4814 30 00

Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente

esenzione

4814 90

altri

 

 

4814 90 10

Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente

esenzione

4814 90 90

altri

esenzione

4815 00 00

Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati

esenzione

m2

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

 

 

4816 10 00

Carta carbone e carta simile

esenzione

4816 20 00

Carta detta «autocopiante»

esenzione

4816 30 00

Matrici complete per duplicatori

esenzione

4816 90 00

altra

esenzione

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

 

 

4817 10 00

Buste

esenzione

4817 20 00

Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza

esenzione

4817 30 00

Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

esenzione

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli, assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

 

 

4818 10

Carta igienica

 

 

4818 10 10

di peso non superiore a 25 g per strato e per m2

esenzione

4818 10 90

di peso superiore a 25 g per strato e per m2

esenzione

4818 20

Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani

 

 

4818 20 10

Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco

esenzione

 

Asciugamani

 

 

4818 20 91

in rotoli

esenzione

4818 20 99

altri

esenzione

4818 30 00

Tovaglie e tovaglioli da tavola

esenzione

4818 40

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili

 

 

 

Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili

 

 

4818 40 11

Assorbenti igienici

esenzione

4818 40 13

Tamponi igienici

esenzione

4818 40 19

altri

esenzione

4818 40 90

Pannolini per bambini piccoli e oggetti di igiene simili

esenzione

4818 50 00

Indumenti ed accessori di abbigliamento

esenzione

4818 90

altri

 

 

4818 90 10

Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto

esenzione

4818 90 90

altri

esenzione

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

 

 

4819 10 00

Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato

esenzione

4819 20 00

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

esenzione

4819 30 00

Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più

esenzione

4819 40 00

altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci

esenzione

4819 50 00

altri imballaggi, comprese le buste per dischi

esenzione

4819 60 00

Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

esenzione

4820

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

 

 

4820 10

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili

 

 

4820 10 10

Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze

esenzione

4820 10 30

Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni

esenzione

4820 10 50

Agende

esenzione

4820 10 90

altri

esenzione

4820 20 00

Quaderni

esenzione

4820 30 00

Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti

esenzione

4820 40

Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati

 

 

4820 40 10

Formulari detti «continui»

esenzione

4820 40 90

altri

esenzione

4820 50 00

Album per campioni o per collezioni

esenzione

4820 90 00

altri

esenzione

4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no

 

 

4821 10

stampate

 

 

4821 10 10

autoadesive

esenzione

4821 10 90

altre

esenzione

4821 90

altre

 

 

4821 90 10

autoadesive

esenzione

4821 90 90

altre

esenzione

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

 

 

4822 10 00

dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili

esenzione

4822 90 00

altri

esenzione

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

 

 

 

Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli

 

 

4823 12 00

autoadesivi

esenzione

4823 19 00

altra

esenzione

4823 20 00

Carta da filtro e cartone da filtro

esenzione

4823 40 00

Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

esenzione

4823 60

Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone

 

 

4823 60 10

Vassoi, piatti e scodelle

esenzione

4823 60 90

altri

esenzione

4823 70

Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

 

 

4823 70 10

Imballaggi alveolari per uova

esenzione

4823 70 90

altri

esenzione

4823 90

altri

 

 

4823 90 40

Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

esenzione

4823 90 95

altri

esenzione

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);

b)

le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);

c)

le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;

d)

le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.

2.

Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento comandato da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.

3.

I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.

4.

Rientrano ugualmente nella voce 4901:

a)

le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

b)

le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

c)

i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni non accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.

5.

Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.

6.

Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4901

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti

 

 

4901 10 00

in fogli sciolti, anche piegati

esenzione

 

altri

 

 

4901 91 00

Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli

esenzione

4901 99 00

altri

esenzione

4902

Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità

 

 

4902 10 00

con almeno quattro edizioni settimanali

esenzione

4902 90

altri

 

 

4902 90 10

con una edizione settimanale

esenzione

4902 90 30

con una edizione mensile

esenzione

4902 90 90

altri

esenzione

4903 00 00

Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

esenzione

4904 00 00

Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata

esenzione

4905

Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati

 

 

4905 10 00

Globi

esenzione

 

altri

 

 

4905 91 00

in forma di libri o di opuscoli

esenzione

4905 99 00

altri

esenzione

4906 00 00

Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

esenzione

4907 00

Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili

 

 

4907 00 10

Francobolli, marche da bollo e simili

esenzione

4907 00 30

Biglietti di banca

esenzione

4907 00 90

altri

esenzione

4908

Decalcomanie di ogni genere

 

 

4908 10 00

Decalcomanie vetrificabili

esenzione

4908 90 00

altre

esenzione

4909 00

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

 

 

4909 00 10

Cartoline postali stampate o illustrate

esenzione

4909 00 90

altre

esenzione

4910 00 00

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

esenzione

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

 

 

4911 10

Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

 

 

4911 10 10

Cataloghi commerciali

esenzione

4911 10 90

altri

esenzione

 

altri

 

 

4911 91 00

Immagini, incisioni e fotografie

esenzione

4911 99 00

altri

esenzione

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1.

Questa sezione non comprende:

a)

i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0503);

b)

i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;

c)

i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;

d)

l'amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;

e)

i prodotti delle voci 3005 e 3006 (per esempio: ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche); i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306;

f)

i tessili sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

g)

i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);

h)

i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;

ij)

i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;

k)

le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;

l)

gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;

m)

i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l'ovatta di cellulosa);

n)

le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;

o)

le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;

p)

i prodotti del capitolo 67;

q)

i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;

r)

le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);

s)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l'illuminazione);

t)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);

u)

gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostratori per macchine da scrivere);

v)

gli oggetti del capitolo 97.

2.

A)

I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.

Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

B)

Per l'applicazione di questa regola:

a)

i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

b)

la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;

c)

quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;

d)

quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.

C)

Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.

3.

A)

Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]:

a)

di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;

b)

di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;

c)

di canapa o di lino:

1)

lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;

2)

non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;

d)

di cocco, a tre capi o più;

e)

di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;

f)

armati di fili di metallo.

B)

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;

b)

ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;

c)

al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;

d)

ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);

e)

ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606.

4.

A)

Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

a)

su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:

1)

85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure

2)

125 g per gli altri filati;

b)

in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:

1)

85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure

2)

125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure

3)

500 g per gli altri filati;

c)

in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:

1)

85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o

2)

125 g per gli altri filati.

B)

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:

1)

i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e

2)

i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;

b)

ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):

1)

di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure

2)

di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;

c)

ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;

d)

ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:

1)

in matasse ad aspatura incrociata; oppure

2)

su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

5.

Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:

a)

essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;

b)

essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;

c)

avere torsione finale «Z».

6.

In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:

— filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri

60 cN/tex

— filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri

53 cN/tex

— filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa

27 cN/tex

7.

In questa sezione, per «confezionati» si intendono:

a)

i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

b)

i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;

c)

i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;

d)

i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

e)

i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);

f)

i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.

8.

Per l'applicazione dei capitoli da 50 a 60:

a)

non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;

b)

non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.

9.

Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.

10.

I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.

11.

In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.

12.

In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.

13.

Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l'applicazione di questa nota, con l'espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.

Note di sottovoci

1.

In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:

a)

«filati di elastomeri»:

i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale;

b)

«filati greggi»:

i filati:

1)

che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure

2)

senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.

Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche o artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio);

c)

«filati imbianchiti»:

i filati:

1)

che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure

2)

costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure

3)

ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

d)

«filati a colori (tinti o stampati)»:

i filati:

1)

tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure

2)

costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure

3)

ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure

4)

ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54;

e)

«tessuti greggi»:

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace;

f)

«tessuti imbianchiti»:

i tessuti:

1)

imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure

2)

costituiti da filati imbianchiti; oppure

3)

costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

g)

«tessuti tinti»:

i tessuti:

1)

tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure

2)

costituiti da filati di un solo colore uniforme;

h)

«tessuti di filati di diversi colori»:

i tessuti (diversi da quelli stampati):

1)

costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure

2)

costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure

3)

costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione);

ij)

«tessuti stampati»:

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik);

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

Le definizioni delle lettere da e) a ij) si applicano, mutatis mutandis, alle stoffe in maglieria;

k)

«armatura a tela»:

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2.

A)

I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie.

B)

Per l'applicazione di questa regola:

a)

se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;

b)

non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;

c)

si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

CAPITOLO 50

SETA

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5001 00 00

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

esenzione

5002 00 00

Seta greggia (non torta)

esenzione

5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

 

 

5003 10 00

non cardati né pettinati

esenzione

5003 90 00

altri

esenzione

5004 00

Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5004 00 10

greggi, sgommati o imbianchiti

4

5004 00 90

altri

4

5005 00

Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5005 00 10

greggi, sgommati o imbianchiti

2,9

5005 00 90

altri

2,9

5006 00

Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)

 

 

5006 00 10

Filati di seta

5

5006 00 90

Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)

2,9

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

 

 

5007 10 00

Tessuti di roccadino (bourrette)

3

m2

5007 20

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette)

 

 

 

Crespi

 

 

5007 20 11

greggi, sgommati o imbianchiti

6,9

m2

5007 20 19

altri

6,9

m2

 

Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)

 

 

5007 20 21

ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati

5,3

m2

 

altri

 

 

5007 20 31

ad armatura a tela

7,5

m2

5007 20 39

altri

7,5

m2

 

altri

 

 

5007 20 41

Tessuti chiari (non serrati)

7,2

m2

 

altri

 

 

5007 20 51

greggi, sgommati o imbianchiti

7,2

m2

5007 20 59

tinti

7,2

m2

 

a colori

 

 

5007 20 61

di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm

7,2

m2

5007 20 69

altri

7,2

m2

5007 20 71

stampati

7,2

m2

5007 90

altri tessuti

 

 

5007 90 10

greggi, sgommati o imbianchiti

6,9

m2

5007 90 30

tinti

6,9

m2

5007 90 50

a colori

6,9

m2

5007 90 90

stampati

6,9

m2

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

Nota

1.

Nella nomenclatura, si intendono per:

a)

lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;

b)

peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;

c)

peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0503).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5101

Lane, non cardate né pettinate

 

 

 

sucide, comprese le lane lavate a dosso

 

 

5101 11 00

Lane di tosatura

esenzione

5101 19 00

altre

esenzione

 

sgrassate, non carbonizzate

 

 

5101 21 00

Lane di tosatura

esenzione

5101 29 00

altre

esenzione

5101 30 00

carbonizzate

esenzione

5102

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

 

 

 

Peli fini

 

 

5102 11 00

di capra del Cachemir

esenzione

5102 19

altri

 

 

5102 19 10

di coniglio d'angora

esenzione

5102 19 30

di alpaga, di lama e di vigogna

esenzione

5102 19 40

di cammello, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili

esenzione

5102 19 90

di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato

esenzione

5102 20 00

Peli grossolani

esenzione

5103

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

 

 

5103 10

Pettinacce di lana o di peli fini

 

 

5103 10 10

non carbonizzate

esenzione

5103 10 90

carbonizzate

esenzione

5103 20

altri cascami di lana o di peli fini

 

 

5103 20 10

Cascami di filatura

esenzione

 

altri

 

 

5103 20 91

non carbonizzati

esenzione

5103 20 99

carbonizzati

esenzione

5103 30 00

Cascami di peli grossolani

esenzione

5104 00 00

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

esenzione

5105

Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)

 

 

5105 10 00

Lana cardata

2

 

Lana pettinata

 

 

5105 21 00

«Lana pettinata alla rinfusa»

2

5105 29 00

altra

2

 

Peli fini, cardati o pettinati

 

 

5105 31 00

di capra del Cachemir

2

5105 39

altri

 

 

5105 39 10

cardati

2

5105 39 90

pettinati

2

5105 40 00

Peli grossolani, cardati o pettinati

2

5106

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5106 10

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

 

 

5106 10 10

greggi

3,8

5106 10 90

altri

3,8

5106 20

contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

 

 

5106 20 10

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

4 (138)

 

altri

 

 

5106 20 91

greggi

4

5106 20 99

altri

4

5107

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5107 10

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

 

 

5107 10 10

greggi

3,8

5107 10 90

altri

3,8

5107 20

contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

 

 

5107 20 10

greggi

4

5107 20 30

altri

4

 

altri

 

 

 

misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue

 

 

5107 20 51

greggi

4

5107 20 59

altri

4

 

altrimenti misti

 

 

5107 20 91

greggi

4

5107 20 99

altri

4

5108

Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5108 10

cardati

 

 

5108 10 10

greggi

3,2

5108 10 90

altri

3,2

5108 20

pettinati

 

 

5108 20 10

greggi

3,2

5108 20 90

altri

3,2

5109

Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5109 10

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

 

 

5109 10 10

in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g

3,8

5109 10 90

altri

5

5109 90

altri

 

 

5109 90 10

in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g

5

5109 90 90

altri

5

5110 00 00

Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto

3,5

5111

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

 

 

5111 11 00

di peso non superiore a 300 g/m2

8

m2

5111 19

altri

 

 

5111 19 10

di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

8

m2

5111 19 90

di peso superiore a 450 g/m2

8

m2

5111 20 00

altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

8

m2

5111 30

altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

 

 

5111 30 10

di peso non superiore a 300 g/m2

8

m2

5111 30 30

di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

8

m2

5111 30 90

di peso superiore a 450 g/m2

8

m2

5111 90

altri

 

 

5111 90 10

contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

7,2

m2

 

altri

 

 

5111 90 91

di peso non superiore a 300 g/m2

8

m2

5111 90 93

di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

8

m2

5111 90 99

di peso superiore a 450 g/m2

8

m2

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

 

 

5112 11 00

di peso non superiore a 200 g/m2

8

m2

5112 19

altri

 

 

5112 19 10

di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

8

m2

5112 19 90

di peso superiore a 375 g/m2

8

m2

5112 20 00

altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

8

m2

5112 30

altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

 

 

5112 30 10

di peso non superiore a 200 g/m2

8

m2

5112 30 30

di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

8

m2

5112 30 90

di peso superiore a 375 g/m2

8

m2

5112 90

altri

 

 

5112 90 10

contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

7,2

m2

 

altri

 

 

5112 90 91

di peso non superiore a 200 g/m2

8

m2

5112 90 93

di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

8

m2

5112 90 99

di peso superiore a 375 g/m2

8

m2

5113 00 00

Tessuti di peli grossolani o di crine

5,3

m2

CAPITOLO 52

COTONE

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per «tessuti detti «denim»» si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5201 00

Cotone, non cardato né pettinato

 

 

5201 00 10

idrofilo o imbianchito

esenzione

5201 00 90

altri

esenzione

5202

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5202 10 00

Cascami di filati

esenzione

 

altri

 

 

5202 91 00

sfilacciati

esenzione

5202 99 00

altri

esenzione

5203 00 00

Cotone, cardato o pettinato

esenzione

5204

Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 11 00

contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

4

5204 19 00

altri

4

5204 20 00

condizionati per la vendita al minuto

5

5205

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

Filati semplici, di fibre non pettinate

 

 

5205 11 00

aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5205 12 00

aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5205 13 00

aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5205 14 00

aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5205 15

aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

 

 

5205 15 10

aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)

4,4

5205 15 90

aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

4

 

Filati semplici, di fibre pettinate

 

 

5205 21 00

aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5205 22 00

aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5205 23 00

aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5205 24 00

aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5205 26 00

aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)

4

5205 27 00

aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)

4

5205 28 00

aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

4

 

Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate

 

 

5205 31 00

aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5205 32 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5205 33 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5205 34 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5205 35 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

4

 

Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate

 

 

5205 41 00

aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5205 42 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5205 43 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5205 44 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5205 46 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)

4

5205 47 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)

4

5205 48 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)

4

5206

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

Filati semplici, di fibre non pettinate

 

 

5206 11 00

aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5206 12 00

aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5206 13 00

aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5206 14 00

aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5206 15 00

aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

4

 

Filati semplici, di fibre pettinate

 

 

5206 21 00

aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5206 22 00

aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5206 23 00

aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5206 24 00

aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5206 25 00

aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

4

 

Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate

 

 

5206 31 00

aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5206 32 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5206 33 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5206 34 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5206 35 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

4

 

Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate

 

 

5206 41 00

aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5206 42 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5206 43 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5206 44 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5206 45 00

aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

4

5207

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

 

 

5207 10 00

contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

5

5207 90 00

altri

5

5208

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

 

 

 

greggi

 

 

5208 11

ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

 

 

5208 11 10

Garza per fasciatura

8

m2

5208 11 90

altri

8

m2

5208 12

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

 

 

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 12 16

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 12 19

superiore a 165 cm

8

m2

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 12 96

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 12 99

superiore a 165 cm

8

m2

5208 13 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5208 19 00

altri tessuti

8

m2

 

imbianchiti

 

 

5208 21

ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

 

 

5208 21 10

Garza per fasciatura

8

m2

5208 21 90

altri

8

m2

5208 22

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

 

 

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 22 16

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 22 19

superiore a 165 cm

8

m2

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 22 96

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 22 99

superiore a 165 cm

8

m2

5208 23 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5208 29 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti

 

 

5208 31 00

ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

8

m2

5208 32

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

 

 

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 32 16

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 32 19

superiore a 165 cm

8

m2

 

ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 32 96

inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 32 99

superiore a 165 cm

8

m2

5208 33 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5208 39 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori

 

 

5208 41 00

ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

8

m2

5208 42 00

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

8

m2

5208 43 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5208 49 00

altri tessuti

8

m2

 

stampati

 

 

5208 51 00

ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

8

m2

5208 52 00

ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

8

m2

5208 53 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5208 59 00

altri tessuti

8

m2

5209

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2

 

 

 

greggi

 

 

5209 11 00

ad armatura a tela

8

m2

5209 12 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5209 19 00

altri tessuti

8

m2

 

imbianchiti

 

 

5209 21 00

ad armatura a tela

8

m2

5209 22 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5209 29 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti

 

 

5209 31 00

ad armatura a tela

8

m2

5209 32 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5209 39 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori

 

 

5209 41 00

ad armatura a tela

8

m2

5209 42 00

Tessuti detti «denim»

8

m2

5209 43 00

altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5209 49 00

altri tessuti

8

m2

 

stampati

 

 

5209 51 00

ad armatura a tela

8

m2

5209 52 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5209 59 00

altri tessuti

8

m2

5210

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

 

 

 

greggi

 

 

5210 11 00

ad armatura a tela

8

m2

5210 12 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5210 19 00

altri tessuti

8

m2

 

imbianchiti

 

 

5210 21 00

ad armatura a tela

8

m2

5210 22 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5210 29 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti

 

 

5210 31 00

ad armatura a tela

8

m2

5210 32 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5210 39 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori

 

 

5210 41 00

ad armatura a tela

8

m2

5210 42 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5210 49 00

altri tessuti

8

m2

 

stampati

 

 

5210 51 00

ad armatura a tela

8

m2

5210 52 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5210 59 00

altri tessuti

8

m2

5211

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

 

 

 

greggi

 

 

5211 11 00

ad armatura a tela

8

m2

5211 12 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5211 19 00

altri tessuti

8

m2

 

imbianchiti

 

 

5211 21 00

ad armatura a tela

8

m2

5211 22 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5211 29 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti

 

 

5211 31 00

ad armatura a tela

8

m2

5211 32 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5211 39 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori

 

 

5211 41 00

ad armatura a tela

8

m2

5211 42 00

Tessuti detti «denim»

8

m2

5211 43 00

altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5211 49

altri tessuti

 

 

5211 49 10

Tessuti Jacquard

8

m2

5211 49 90

altri

8

m2

 

stampati

 

 

5211 51 00

ad armatura a tela

8

m2

5211 52 00

ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

8

m2

5211 59 00

altri tessuti

8

m2

5212

Altri tessuti di cotone

 

 

 

di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

 

 

5212 11

greggi

 

 

5212 11 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 11 90

altrimenti misti

8

m2

5212 12

imbianchiti

 

 

5212 12 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 12 90

altrimenti misti

8

m2

5212 13

tinti

 

 

5212 13 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 13 90

altrimenti misti

8

m2

5212 14

di filati di diversi colori

 

 

5212 14 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 14 90

altrimenti misti

8

m2

5212 15

stampati

 

 

5212 15 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 15 90

altrimenti misti

8

m2

 

di peso superiore a 200 g/m2

 

 

5212 21

greggi

 

 

5212 21 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 21 90

altrimenti misti

8

m2

5212 22

imbianchiti

 

 

5212 22 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 22 90

altrimenti misti

8

m2

5212 23

tinti

 

 

5212 23 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 23 90

altrimenti misti

8

m2

5212 24

di filati di diversi colori

 

 

5212 24 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 24 90

altrimenti misti

8

m2

5212 25

stampati

 

 

5212 25 10

misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 25 90

altrimenti misti

8

m2

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Nota complementare

1.

A)

Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

a)

su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;

b)

in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;

c)

in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.

B)

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), in matasse;

b)

ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) presentati:

1)

in matasse ad aspatura incrociata;

2)

su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5301 10 00

Lino greggio o macerato

esenzione

 

Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato

 

 

5301 21 00

maciullato o stigliato

esenzione

5301 29 00

altro

esenzione

5301 30

Stoppe e cascami di lino

 

 

5301 30 10

Stoppe

esenzione

5301 30 90

Cascami di lino

esenzione

5302

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5302 10 00

Canapa greggia o macerata

esenzione

5302 90 00

altri

esenzione

5303

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5303 10 00

Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate

esenzione

5303 90 00

altri

esenzione

5304

Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5304 10 00

Sisal ed altre fibre tessili del genere «Agave», gregge

esenzione

5304 90 00

altri

esenzione

5305

Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

 

di cocco (coir)

 

 

5305 11 00

greggi

esenzione

5305 19 00

altri

esenzione

 

di abaca

 

 

5305 21 00

greggi

esenzione

5305 29 00

altri

esenzione

5305 90 00

altri

esenzione

5306

Filati di lino

 

 

5306 10

semplici

 

 

 

non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5306 10 10

aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)

4 (139)

5306 10 30

aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)

4 (139)

5306 10 50

aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

3,8

5306 10 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5306 20

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

 

 

5306 20 10

non condizionati per la vendita al minuto

4

5306 20 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5307

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

5307 10

semplici

 

 

5307 10 10

aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più)

esenzione

5307 10 90

aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm)

esenzione

5307 20 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

esenzione

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

 

 

5308 10 00

Filati di cocco

esenzione

5308 20

Filati di canapa

 

 

5308 20 10

non condizionati per la vendita al minuto

3

5308 20 90

condizionati per la vendita al minuto

4,9

5308 90

altri

 

 

 

Filati di ramiè

 

 

5308 90 12

aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)

4

5308 90 19

aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

3,8

5308 90 50

Filati di carta

4

5308 90 90

altri

3,8

5309

Tessuti di lino

 

 

 

contenenti, in peso, almeno 85 % di lino

 

 

5309 11

greggi o imbianchiti

 

 

5309 11 10

greggi

8

m2

5309 11 90

imbianchiti

8

m2

5309 19 00

altri

8

m2

 

contenenti, in peso, meno di 85 % di lino

 

 

5309 21

greggi o imbianchiti

 

 

5309 21 10

greggi

8

m2

5309 21 90

imbianchiti

8

m2

5309 29 00

altri

8

m2

5310

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

5310 10

greggi

 

 

5310 10 10

di larghezza inferiore o uguale a 150 cm

4

m2

5310 10 90

di larghezza superiore a 150 cm

4

m2

5310 90 00

altri

4

m2

5311 00

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

 

 

5311 00 10

Tessuti di ramiè

8

m2

5311 00 90

altri

5,8

m2

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI

Note

1.

Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

a)

per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;

b)

per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio: cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.

Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b).

I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione «materie tessili».

2.

Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5401

Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto

 

 

5401 10

di filamenti sintetici

 

 

 

non condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

Filati ad anima cosiddetti «core yarn»

 

 

5401 10 12

Filamenti di poliestere ricoperti di fibre cotone

4

5401 10 14

altri

4

 

altri

 

 

5401 10 16

Filati testurizzati

4

5401 10 18

altri

4

5401 10 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5401 20

di filamenti artificiali

 

 

5401 20 10

non condizionati per la vendita al minuto

4

5401 20 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex

 

 

5402 10

Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi

 

 

5402 10 10

di aramidi

4

5402 10 90

altri

4

5402 20 00

Filati ad alta tenacità di poliesteri

4

 

Filati testurizzati

 

 

5402 31 00

di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex

4

5402 32 00

di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex

4

5402 33 00

di poliesteri

4

5402 39

altri

 

 

5402 39 10

di polipropilene

4

5402 39 90

altri

4

 

altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

 

 

5402 41 00

di nylon o di altre poliammidi

4

5402 42 00

di poliesteri, parzialmente orientati

4

5402 43 00

di poliesteri, altri

4

5402 49

altri

 

 

5402 49 10

di elastomeri

4

 

altri

 

 

5402 49 91

di polipropilene

4

5402 49 99

altri

4

 

altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro

 

 

5402 51 00

di nylon o di altre poliammidi

4

5402 52 00

di poliesteri

4

5402 59

altri

 

 

5402 59 10

di polipropilene

4

5402 59 90

altri

4

 

altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

 

 

5402 61 00

di nylon o di altre poliammidi

4

5402 62 00

di poliesteri

4

5402 69

altri

 

 

5402 69 10

di polipropilene

4

5402 69 90

altri

4

5403

Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex

 

 

5403 10 00

Filati ad alta tenacità di rayon viscosa

4

5403 20 00

Filati testurizzati

4

 

altri filati, semplici

 

 

5403 31 00

di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro

4

5403 32 00

di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro

4

5403 33 00

di acetato di cellulosa

4

5403 39 00

altri

4

 

altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

 

 

5403 41 00

di rayon viscosa

4

5403 42 00

di acetato di cellulosa

4

5403 49 00

altri

4

5404

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

 

 

5404 10

Monofilamenti

 

 

5404 10 10

di elastomeri

4

5404 10 90

altri

4

5404 90

altri

 

 

 

di polipropilene

 

 

5404 90 11

Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio

4

5404 90 19

altri

4

5404 90 90

altri

4

5405 00 00

Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

3,8

5406

Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

 

 

5406 10 00

Filati di filamenti sintetici

5

5406 20 00

Filati di filamenti artificiali

5

5407

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404

 

 

5407 10 00

Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

8

m2

5407 20

Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili

 

 

 

di polietilene o di polipropilene, di larghezza

 

 

5407 20 11

inferiore a 3 m

8

m2

5407 20 19

uguale o superiore a 3 m

8

m2

5407 20 90

altri

8

m2

5407 30 00

«Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI

8

m2

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi

 

 

5407 41 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 42 00

tinti

8

m2

5407 43 00

di filati di diversi colori

8

m2

5407 44 00

stampati

8

m2

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati

 

 

5407 51 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 52 00

tinti

8

m2

5407 53 00

di filati di diversi colori

8

m2

5407 54 00

stampati

8

m2

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri

 

 

5407 61

contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati

 

 

5407 61 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 61 30

tinti

8

m2

5407 61 50

di filati di diversi colori

8

m2

5407 61 90

stampati

8

m2

5407 69

altri

 

 

5407 69 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 69 90

altri

8

m2

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici

 

 

5407 71 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 72 00

tinti

8

m2

5407 73 00

di filati di diversi colori

8

m2

5407 74 00

stampati

8

m2

 

altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone

 

 

5407 81 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 82 00

tinti

8

m2

5407 83 00

di filati di diversi colori

8

m2

5407 84 00

stampati

8

m2

 

altri tessuti

 

 

5407 91 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5407 92 00

tinti

8

m2

5407 93 00

di filati di diversi colori

8

m2

5407 94 00

stampati

8

m2

5408

Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405

 

 

5408 10 00

Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa

8

m2

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali

 

 

5408 21 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5408 22

tinti

 

 

5408 22 10

di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso

8

m2

5408 22 90

altri

8

m2

5408 23

di filati di diversi colori

 

 

5408 23 10

Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m2

8

m2

5408 23 90

altri

8

m2

5408 24 00

stampati

8

m2

 

altri tessuti

 

 

5408 31 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5408 32 00

tinti

8

m2

5408 33 00

di filati di diversi colori

8

m2

5408 34 00

stampati

8

m2

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

1.

Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

a)

lunghezza del fascio superiore a 2 m;

b)

torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

c)

titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;

d)

solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;

e)

titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5501

Fasci di filamenti sintetici

 

 

5501 10 00

di nylon o di altre poliammidi

4

5501 20 00

di poliesteri

4

5501 30 00

acrilici o modacrilici

4

5501 90

altri

 

 

5501 90 10

di polipropilene

4

5501 90 90

altre

4

5502 00

Fasci di filamenti artificiali

 

 

5502 00 10

di rayon viscosa

4

5502 00 40

di acetato

4

5502 00 80

altri

4

5503

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

 

 

5503 10

di nylon o di altre poliammidi

 

 

5503 10 10

di aramidi

4

5503 10 90

altre

4

5503 20 00

di poliesteri

4

5503 30 00

acriliche o modacriliche

4

5503 40 00

di polipropilene

4

5503 90

altre

 

 

5503 90 10

Clorofibre

4

5503 90 90

altre

4

5504

Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

 

 

5504 10 00

di rayon viscosa

4

5504 90 00

altre

4

5505

Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5505 10

di fibre sintetiche

 

 

5505 10 10

di nylon o di altre poliammidi

4

5505 10 30

di poliesteri

4

5505 10 50

acrilici o modacrilici

4

5505 10 70

di polipropilene

4

5505 10 90

altri

4

5505 20 00

di fibre artificiali

4

5506

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5506 10 00

di nylon o di altre poliammidi

4

5506 20 00

di poliesteri

4

5506 30 00

acriliche o modacriliche

4

5506 90

altre

 

 

5506 90 10

Clorofibre

4

5506 90 90

altre

4

5507 00 00

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

4

5508

Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10

di fibre sintetiche in fiocco

 

 

5508 10 10

non condizionati per la vendita al minuto

4

5508 10 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5508 20

di fibre artificiali in fiocco

 

 

5508 20 10

non condizionati per la vendita al minuto

4

5508 20 90

condizionati per la vendita al minuto

5

5509

Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi

 

 

5509 11 00

semplici

4

5509 12 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere

 

 

5509 21 00

semplici

4

5509 22 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

 

 

5509 31 00

semplici

4

5509 32 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

 

 

5509 41 00

semplici

4

5509 42 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

altri filati, di fibre in fiocco di poliestere

 

 

5509 51 00

misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco

4

5509 52 00

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5509 53 00

misti principalmente o unicamente con cotone

4

5509 59 00

altri

4

 

altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

 

 

5509 61 00

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5509 62 00

misti principalmente o unicamente con cotone

4

5509 69 00

altri

4

 

altri filati

 

 

5509 91 00

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5509 92 00

misti principalmente o unicamente con cotone

4

5509 99 00

altri

4

5510

Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco

 

 

5510 11 00

semplici

4

5510 12 00

ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

5510 20 00

altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5510 30 00

altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone

4

5510 90 00

altri filati

4

5511

Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

 

 

5511 10 00

di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre

5

5511 20 00

di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre

5

5511 30 00

di fibre artificiali in fiocco

5

5512

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere

 

 

5512 11 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5512 19

altri

 

 

5512 19 10

stampati

8

m2

5512 19 90

altri

8

m2

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

 

 

5512 21 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5512 29

altri

 

 

5512 29 10

stampati

8

m2

5512 29 90

altri

8

m2

 

altri

 

 

5512 91 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5512 99

altri

 

 

5512 99 10

stampati

8

m2

5512 99 90

altri

8

m2

5513

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2

 

 

 

greggi o imbianchiti

 

 

5513 11

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

 

 

5513 11 20

di larghezza inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5513 11 90

di larghezza superiore a 165 cm

8

m2

5513 12 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5513 13 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5513 19 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti

 

 

5513 21

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

 

 

5513 21 10

di larghezza inferiore o uguale a 135 cm

8

m2

5513 21 30

di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5513 21 90

di larghezza superiore a 165 cm

8

m2

5513 22 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5513 23 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5513 29 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori

 

 

5513 31 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5513 32 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5513 33 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5513 39 00

altri tessuti

8

m2

 

stampati

 

 

5513 41 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5513 42 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5513 43 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5513 49 00

altri tessuti

8

m2

5514

Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2

 

 

 

greggi o imbianchiti

 

 

5514 11 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 12 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 13 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 19 00

altri tessuti

8

m2

 

tinti

 

 

5514 21 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 22 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 23 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 29 00

altri tessuti

8

m2

 

di filati di diversi colori

 

 

5514 31 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 32 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 33 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 39 00

altri tessuti

8

m2

 

stampati

 

 

5514 41 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 42 00

di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 43 00

altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 49 00

altri tessuti

8

m2

5515

Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco

 

 

 

di fibre in fiocco di poliestere

 

 

5515 11

misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa

 

 

5515 11 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 11 30

stampati

8

m2

5515 11 90

altri

8

m2

5515 12

misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

 

 

5515 12 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 12 30

stampati

8

m2

5515 12 90

altri

8

m2

5515 13

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

 

 

 

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati

 

 

5515 13 11

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 13 19

altri

8

m2

 

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati

 

 

5515 13 91

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 13 99

altri

8

m2

5515 19

altri

 

 

5515 19 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 19 30

stampati

8

m2

5515 19 90

altri

8

m2

 

di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

 

 

5515 21

misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

 

 

5515 21 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 21 30

stampati

8

m2

5515 21 90

altri

8

m2

5515 22

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

 

 

 

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati

 

 

5515 22 11

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 22 19

altri

8

m2

 

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati

 

 

5515 22 91

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 22 99

altri

8

m2

5515 29 00

altri

8

m2

 

altri tessuti

 

 

5515 91

misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

 

 

5515 91 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 91 30

stampati

8

m2

5515 91 90

altri

8

m2

5515 92

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

 

 

5515 92 10

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati

8

m2

5515 92 90

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati

8

m2

5515 99

altri

 

 

5515 99 10

greggi o imbianchiti

8

m2

5515 99 30

stampati

8

m2

5515 99 90

altri

8

m2

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

 

 

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco

 

 

5516 11 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5516 12 00

tinti

8

m2

5516 13 00

di filati di diversi colori

8

m2

5516 14 00

stampati

8

m2

 

contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

 

 

5516 21 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5516 22 00

tinti

8

m2

5516 23

di filati di diversi colori

 

 

5516 23 10

Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)

8

m2

5516 23 90

altri

8

m2

5516 24 00

stampati

8

m2

 

contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

 

 

5516 31 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5516 32 00

tinti

8

m2

5516 33 00

di filati di diversi colori

8

m2

5516 34 00

stampati

8

m2

 

contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone

 

 

5516 41 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5516 42 00

tinti

8

m2

5516 43 00

di filati di diversi colori

8

m2

5516 44 00

stampati

8

m2

 

altri

 

 

5516 91 00

greggi o imbianchiti

8

m2

5516 92 00

tinti

8

m2

5516 93 00

di filati di diversi colori

8

m2

5516 94 00

stampati

8

m2

CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;

b)

i prodotti tessili della voce 5811;

c)

gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);

d)

la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);

e)

i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).

2.

Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

3.

Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:

a)

i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);

b)

le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);

c)

i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).

4.

La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

 

 

5601 10

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta

 

 

5601 10 10

di materie tessili sintetiche o artificiali

5

5601 10 90

di altre materie tessili

3,8

 

Ovatte; altri manufatti di ovatta

 

 

5601 21

di cotone

 

 

5601 21 10

idrofilo

3,8

5601 21 90

altro

3,8

5601 22

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5601 22 10

Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm

3,8

 

altri

 

 

5601 22 91

di fibre sintetiche

4

5601 22 99

di fibre artificiali

4

5601 29 00

altri

3,8

5601 30 00

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

3,2

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

 

 

5602 10

Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia

 

 

 

non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati

 

 

 

Feltri all'ago

 

 

5602 10 11

di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6,7

5602 10 19

di altre materie tessili

6,7

 

Prodotti cuciti con punto a maglia

 

 

5602 10 31

di lana o di peli fini

6,7

5602 10 35

di peli grossolani

6,7

5602 10 39

di altre materie tessili

6,7

5602 10 90

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

6,7

 

altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati

 

 

5602 21 00

di lana o di peli fini

6,7

5602 29 00

di altre materie tessili

6,7

5602 90 00

altri

6,7

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

 

 

di filamenti sintetici o artificiali

 

 

5603 11

di peso non superiore a 25 g/m2

 

 

5603 11 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 11 90

altre

4,3

5603 12

di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

 

 

5603 12 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 12 90

altre

4,3

5603 13

di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

 

 

5603 13 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 13 90

altre

4,3

5603 14

di peso superiore a 150 g/m2

 

 

5603 14 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 14 90

altre

4,3

 

altre

 

 

5603 91

di peso non superiore a 25 g/m2

 

 

5603 91 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 91 90

altre

4,3

5603 92

di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

 

 

5603 92 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 92 90

altre

4,3

5603 93

di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

 

 

5603 93 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 93 90

altre

4,3

5603 94

di peso superiore a 150 g/m2

 

 

5603 94 10

spalmate o ricoperte

4,3

5603 94 90

altre

4,3

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

 

 

5604 10 00

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

4

5604 20 00

Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati

4

5604 90 00

altri

4

5605 00 00

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

4

5606 00

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

 

 

5606 00 10

Filati detti «a catenella»

8

 

altri

 

 

5606 00 91

Filati spiralati (vergolinati)

5,3

5606 00 99

altri

5,3

5607

Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

 

 

5607 10 00

di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6

 

di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»

 

 

5607 21 00

Spago per legare

12

5607 29

altri

 

 

5607 29 10

aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g per metro)

12

5607 29 90

aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro)

12

 

di polietilene o di polipropilene

 

 

5607 41 00

Spago per legare

8

5607 49

altri

 

 

 

aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro)

 

 

5607 49 11

intrecciati

8

5607 49 19

altri

8

5607 49 90

aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)

8

5607 50

di altre fibre sintetiche

 

 

 

di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

 

 

 

aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)

 

 

5607 50 11

intrecciati

8

5607 50 19

altri

8

5607 50 30

aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)

8

5607 50 90

di altre fibre sintetiche

8

5607 90

altri

 

 

5607 90 10

di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure

6

5607 90 90

altri

8

5608

Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili

 

 

 

di materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

5608 11

Reti confezionate per la pesca

 

 

 

di nylon o di altre poliammidi

 

 

5608 11 11

ottenute con spago, corde o funi

8

5608 11 19

ottenute con filati

8

 

altre

 

 

5608 11 91

ottenute con spago, corde o funi

8

5608 11 99

ottenute con filati

8

5608 19

altre

 

 

 

Reti confezionate

 

 

 

di nylon o di altre poliammidi

 

 

5608 19 11

ottenute con spago, corde o funi

8

5608 19 19

altri

8

5608 19 30

altre

8

5608 19 90

altre

8

5608 90 00

altre

8

5609 00 00

Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

5,8

CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Note

1.

In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.

2.

Questo capitolo non comprende i sottotappeti («thibaudes»).

Nota complementare

1.

Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce da 5701 10 90 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5701

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

 

 

5701 10

di lana o di peli fini

 

 

5701 10 10

contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)

8

m2

5701 10 90

altri

8 MAX 2,8 €/m2

m2

5701 90

di altre materie tessili

 

 

5701 90 10

di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati

8

m2

5701 90 90

di altre materie tessili

3,5

m2

5702

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

 

 

5702 10 00

Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

3

m2

5702 20 00

Rivestimenti del suolo di cocco

4

m2

 

altri, vellutati, non confezionati

 

 

5702 31

di lana o di peli fini

 

 

5702 31 10

Tappeti Axminster

8

m2

5702 31 80

altri

8

m2

5702 32

di materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

5702 32 10

Tappeti Axminster

8

m2

5702 32 90

altri

8

m2

5702 39 00

di altre materie tessili

8

m2

 

altri, vellutati, confezionati

 

 

5702 41 00

di lana o di peli fini

8

m2

5702 42 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

8

m2

5702 49 00

di altre materie tessili

8

m2

 

altri, non vellutati, né confezionati

 

 

5702 51 00

di lana o di peli fini

8

m2

5702 52

di materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

5702 52 10

di polipropilene

8

m2

5702 52 90

altri

8

m2

5702 59 00

di altre materie tessili

8

m2

 

altri, non vellutati, confezionati

 

 

5702 91 00

di lana o di peli fini

8

m2

5702 92

di materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

5702 92 10

di polipropilene

8

m2

5702 92 90

altri

8

m2

5702 99 00

di altre materie tessili

8

m2

5703

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

 

 

5703 10 00

di lana o di peli fini

8

m2

5703 20

di nylon o di altre poliammidi

 

 

 

stampati

 

 

5703 20 11

Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

8

m2

5703 20 19

altri

8

m2

 

altri

 

 

5703 20 91

Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

8

m2

5703 20 99

altri

8

m2

5703 30

di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali

 

 

 

di polipropilene

 

 

5703 30 11

Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2

8

m2

5703 30 19

altri

8

m2

 

altri

 

 

5703 30 81

Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2

8

m2

5703 30 89

altri

8

m2

5703 90

di altre materie tessili

 

 

5703 90 10

Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m2

8

m2

5703 90 90

altri

8

m2

5704

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati

 

 

5704 10 00

Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

6,7

m2

5704 90 00

altri

6,7

m2

5705 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

 

 

5705 00 10

di lana o di peli fini

8

m2

5705 00 30

di materie tessili sintetiche o artificiali

8

m2

5705 00 90

di altre materie tessili

8

m2

CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.

2.

Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.

3.

Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.

4.

Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.

5.

Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono:

a)

i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

b)

i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;

c)

le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.

I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.

6.

Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all'ago (voce 5805).

7.

Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5801

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806

 

 

5801 10 00

di lana o di peli fini

8

m2

 

di cotone

 

 

5801 21 00

Velluti e felpe a trama, non tagliati

8

m2

5801 22 00

Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

8

m2

5801 23 00

altri velluti e felpe a trama

8

m2

5801 24 00

Velluti e felpe a catena, rigati

8

m2

5801 25 00

Velluti e felpe a catena, tagliati

8

m2

5801 26 00

Tessuti di ciniglia

8

m2

 

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5801 31 00

Velluti e felpe a trama, non tagliati

8

m2

5801 32 00

Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

8

m2

5801 33 00

altri velluti e felpe a trama

8

m2

5801 34 00

Velluti e felpe a catena, rigati

8

m2

5801 35 00

Velluti e felpe a catena, tagliati

8

m2

5801 36 00

Tessuti di ciniglia

8

m2

5801 90

di altre materie tessili

 

 

5801 90 10

di lino

8

m2

5801 90 90

altri

8

m2

5802

Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703

 

 

 

Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

 

 

5802 11 00

greggi

8

m2

5802 19 00

altri

8

m2

5802 20 00

Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili

8

m2

5802 30 00

Superfici tessili «tufted»

8

m2

5803

Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806

 

 

5803 10 00

di cotone

5,8

m2

5803 90

di altre materie tessili

 

 

5803 90 10

di seta o di cascami di seta

7,2

m2

5803 90 40

di fibre sintetiche o artificiali

8

m2

5803 90 90

altri

8

m2

5804

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

 

 

5804 10

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

 

 

 

uniti

 

 

5804 10 11

Tessuti a maglie annodate

6,5

5804 10 19

altri

6,5

5804 10 90

altri

8

 

Pizzi a macchina

 

 

5804 21

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5804 21 10

a fuselli (tombolo)

8

5804 21 90

altri

8

5804 29

di altre materie tessili

 

 

5804 29 10

a fuselli (tombolo)

8

5804 29 90

altri

8

5804 30 00

Pizzi a mano

8

5805 00 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

5,6

5806

Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

 

 

5806 10 00

Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna

6,3

5806 20 00

altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

7,5

 

altri nastri, galloni e simili

 

 

5806 31 00

di cotone

7,5

5806 32

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5806 32 10

muniti di vere cimose

7,5

5806 32 90

altri

7,5

5806 39 00

di altre materie tessili

7,5

5806 40 00

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

6,2

5807

Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati

 

 

5807 10

tessuti

 

 

5807 10 10

con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura

6,2

5807 10 90

altri

6,2

5807 90

altri

 

 

5807 90 10

di feltro o di stoffe non tessute

6,3

5807 90 90

altri

8

5808

Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

 

 

5808 10 00

Trecce in pezza

5

5808 90 00

altri

5,3

5809 00 00

Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

5,6

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

 

 

5810 10

Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato

 

 

5810 10 10

di valore superiore a 35 € per kg netto

5,8

5810 10 90

altri

8

 

altri ricami

 

 

5810 91

di cotone

 

 

5810 91 10

di valore superiore a 17,50 € per kg netto

5,8

5810 91 90

altri

7,2

5810 92

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5810 92 10

di valore superiore a 17,50 € per kg netto

5,8

5810 92 90

altri

7,2

5810 99

di altre materie tessili

 

 

5810 99 10

di valore superiore a 17,50 € per kg netto

5,8

5810 99 90

altri

7,2

5811 00 00

Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810

8

m2

CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.

2.

La voce 5903 comprende:

a)

i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:

1)

i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

2)

i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);

3)

i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);

4)

i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);

5)

i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);

6)

i prodotti tessili della voce 5811;

b)

i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.

3.

Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voce 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).

Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).

4.

Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:

a)

i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:

di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m2; oppure

di peso superiore a 1 500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;

b)

i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;

c)

le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.

Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.

5.

La voce 5907 non comprende:

a)

i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

b)

i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);

c)

i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;

d)

i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;

e)

i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);

f)

gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);

g)

la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);

h)

i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).

6.

La voce 5910 non comprende:

a)

le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

b)

le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).

7.

La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:

a)

i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):

i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi;

i veli e le tele per buratti;

i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;

i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;

i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;

b)

i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

 

 

5901 10 00

Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili

6,5

m2

5901 90 00

altri

6,5

m2

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa

 

 

5902 10

di nylon o di altre poliammidi

 

 

5902 10 10

impregnati di gomma

5,6

m2

5902 10 90

altre

8

m2

5902 20

di poliesteri

 

 

5902 20 10

impregnati di gomma

5,6

m2

5902 20 90

altri

8

m2

5902 90

altri

 

 

5902 90 10

impregnati di gomma

5,6

m2

5902 90 90

altri

8

m2

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

 

 

5903 10

con poli (cloruro di vinile)

 

 

5903 10 10

impregnati

8

m2

5903 10 90

spalmati, ricoperti o stratificati

8

m2

5903 20

con poliuretano

 

 

5903 20 10

impregnati

8

m2

5903 20 90

spalmati, ricoperti o stratificati

8

m2

5903 90

altri

 

 

5903 90 10

impregnati

8

m2

 

spalmati, ricoperti o stratificati

 

 

5903 90 91

con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto

8

m2

5903 90 99

altri

8

m2

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 

 

5904 10 00

Linoleum

5,3

m2

5904 90 00

altri

5,3

m2

5905 00

Rivestimenti murali di materie tessili

 

 

5905 00 10

consistenti in filati parallelizzati su supporto

5,8

 

altri

 

 

5905 00 30

di lino

8

5905 00 50

di iuta

4

5905 00 70

di fibre sintetiche e artificiali

8

5905 00 90

altre

6

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902

 

 

5906 10 00

Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm

4,6

 

altri

 

 

5906 91 00

a maglia

6,5

5906 99

altri

 

 

5906 99 10

Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo

8

5906 99 90

altri

5,6

5907 00

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

 

 

5907 00 10

Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio

4,9

m2

5907 00 90

altri

4,9

m2

5908 00 00

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate

5,6

5909 00

Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie

 

 

5909 00 10

di fibre sintetiche

6,5

5909 00 90

di altre materie tessili

6,5

5910 00 00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

5,1

5911

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo

 

 

5911 10 00

Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5,3

5911 20 00

Veli e tele da buratti, anche confezionati (140)

4,6

 

Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento)

 

 

5911 31

di peso inferiore a 650 g/m2

 

 

 

di seta, di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5911 31 11

Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere

5,8

m2

5911 31 19

altri

5,8

5911 31 90

di altre materie tessili

4,4

5911 32

di peso uguale o superiore a 650 g/m2

 

 

5911 32 10

di seta, di fibre sintetiche o artificiali

5,8

5911 32 90

di altre materie tessili

4,4

5911 40 00

Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

6

5911 90

altri

 

 

5911 90 10

di feltro

6

5911 90 90

altri

6

CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i pizzi all'uncinetto della voce 5804;

b)

le etichette, gli scudetti e manufatti simili a maglia della voce 5807;

c)

le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.

2.

Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.

3.

Nella nomenclatura, l'espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6001

Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia

 

 

6001 10 00

Stoffe dette a peli lunghi

8

 

Stoffe a ricci

 

 

6001 21 00

di cotone

8

6001 22 00

di fibre sintetiche o artificiali

8

6001 29 00

di altre materie tessili

8

 

altri

 

 

6001 91 00

di cotone

8

6001 92 00

di fibre sintetiche o artificiali

8

6001 99 00

di altre materie tessili

8

6002

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

 

 

6002 40 00

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

8

6002 90 00

altre

6,5

6003

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002

 

 

6003 10 00

di lana o di peli fini

8

6003 20 00

di cotone

8

6003 30

di fibre sintetiche

 

 

6003 30 10

Pizzi Raschel

8

6003 30 90

altre

8

6003 40 00

di fibre artificiali

8

6003 90 00

altre

8

6004

Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

 

 

6004 10 00

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

8

6004 90 00

altre

6,5

6005

Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004

 

 

6005 10 00

di lana o di peli fini

8

 

di cotone

 

 

6005 21 00

gregge o imbianchite

8

6005 22 00

tinte

8

6005 23 00

di filati di diversi colori

8

6005 24 00

stampate

8

 

di fibre sintetiche

 

 

6005 31

gregge o imbianchite

 

 

6005 31 10

per tende e tendine

8

6005 31 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 31 90

altre

8

6005 32

tinte

 

 

6005 32 10

per tende e tendine

8

6005 32 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 32 90

altre

8

6005 33

di filati di diversi colori

 

 

6005 33 10

per tende e tendine

8

6005 33 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 33 90

altre

8

6005 34

stampate

 

 

6005 34 10

per tende e tendine

8

6005 34 50

Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 34 90

altre

8

 

di fibre artificiali

 

 

6005 41 00

gregge o imbianchite

8

6005 42 00

tinte

8

6005 43 00

di filati di diversi colori

8

6005 44 00

stampate

8

6005 90 00

altre

8

6006

Altre stoffe a maglia

 

 

6006 10 00

di lana o di peli fini

8

 

di cotone

 

 

6006 21 00

gregge o imbianchite

8

6006 22 00

tinte

8

6006 23 00

di filati di diversi colori

8

6006 24 00

stampate

8

 

di fibre sintetiche

 

 

6006 31

gregge o imbianchite

 

 

6006 31 10

per tende e tendine

8

6006 31 90

altre

8

6006 32

tinte

 

 

6006 32 10

per tende e tendine

8

6006 32 90

altre

8

6006 33

di filati di diversi colori

 

 

6006 33 10

per tende e tendine

8

6006 33 90

altre

8

6006 34

stampate

 

 

6006 34 10

per tende e tendine

8

6006 34 90

altre

8

 

di fibre artificiali

 

 

6006 41 00

gregge o imbianchite

8

6006 42 00

tinte

8

6006 43 00

di filati di diversi colori

8

6006 44 00

stampate

8

6006 90 00

altre

8

CAPITOLO 61

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Note

1.

Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti della voce 6212;

b)

gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

c)

gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

3.

Ai sensi delle voci 6103 e 6104:

a)

per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura) di una stoffa differente.

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni e uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.

b)

per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;

di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «insieme», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6112.

4.

Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.

5.

La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.

6.

Per l'interpretazione della voce 6111:

a)

l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

b)

gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.

7.

Ai sensi della voce 6112, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

a)

in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure

b)

in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

Tutti gli elementi di un «insieme da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

8.

Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.

9.

Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso.

Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

10.

I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Note complementari

1.

Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine:

la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,

è considerato come componente di un «insieme» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia.

Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

2.

Ai sensi della voce 6109, l'espressione «canottiere (magliette)» comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.

Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni ai T-Shirts o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

3.

La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:

con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

 

 

6101 10

di lana o di peli fini

 

 

6101 10 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6101 10 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6101 20

di cotone

 

 

6101 20 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6101 20 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6101 30

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6101 30 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6101 30 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6101 90

di altre materie tessili

 

 

6101 90 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6101 90 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

 

 

6102 10

di lana o di peli fini

 

 

6102 10 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 10 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6102 20

di cotone

 

 

6102 20 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 20 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6102 30

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6102 30 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 30 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6102 90

di altre materie tessili

 

 

6102 90 10

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 90 90

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

12

p/st

6103

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

 

 

 

Vestiti o completi

 

 

6103 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6103 12 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6103 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Insiemi

 

 

6103 21 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6103 22 00

di cotone

12

p/st

6103 23 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6103 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Giacche

 

 

6103 31 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6103 32 00

di cotone

12

p/st

6103 33 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6103 39 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

 

 

6103 41 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6103 42 00

di cotone

12

p/st

6103 43 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6103 49 00

di altre materie tessili

12

p/st

6104

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

 

 

 

Abiti a giacca (tailleurs)

 

 

6104 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 12 00

di cotone

12

p/st

6104 13 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Insiemi

 

 

6104 21 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 22 00

di cotone

12

p/st

6104 23 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Giacche

 

 

6104 31 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 32 00

di cotone

12

p/st

6104 33 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 39 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Abiti interi

 

 

6104 41 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 42 00

di cotone

12

p/st

6104 43 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 44 00

di fibre artificiali

12

p/st

6104 49 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Gonne e gonne-pantaloni

 

 

6104 51 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 52 00

di cotone

12

p/st

6104 53 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 59 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

 

 

6104 61 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6104 62 00

di cotone

12

p/st

6104 63 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6104 69 00

di altre materie tessili

12

p/st

6105

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

 

 

6105 10 00

di cotone

12

p/st

6105 20

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6105 20 10

di fibre sintetiche

12

p/st

6105 20 90

di fibre artificiali

12

p/st

6105 90

di altre materie tessili

 

 

6105 90 10

di lana o di peli fini

12

p/st

6105 90 90

altri

12

p/st

6106

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

 

 

6106 10 00

di cotone

12

p/st

6106 20 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6106 90

di altre materie tessili

 

 

6106 90 10

di lana o di peli fini

12

p/st

6106 90 30

di seta o di cascami di seta

12

p/st

6106 90 50

di lino o di ramiè

12

p/st

6106 90 90

altre

12

p/st

6107

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

 

 

 

Slips e mutande

 

 

6107 11 00

di cotone

12

p/st

6107 12 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6107 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Camicie da notte e pigiami

 

 

6107 21 00

di cotone

12

p/st

6107 22 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6107 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri

 

 

6107 91 00

di cotone

12

p/st

6107 92 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6107 99 00

di altre materie tessili

12

p/st

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

 

 

 

Sottovesti o sottabiti e sottogonne

 

 

6108 11 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Slips e mutandine

 

 

6108 21 00

di cotone

12

p/st

6108 22 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Camicie da notte e pigiami

 

 

6108 31 00

di cotone

12

p/st

6108 32 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 39 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri

 

 

6108 91 00

di cotone

12

p/st

6108 92 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 99 00

di altre materie tessili

12

p/st

6109

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

 

 

6109 10 00

di cotone

12

p/st

6109 90

di altre materie tessili

 

 

6109 90 10

di lana o di peli fini

12

p/st

6109 90 30

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6109 90 90

altre

12

p/st

6110

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

 

 

 

di lana o di peli fini

 

 

6110 11

di lana

 

 

6110 11 10

Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più

10,5

p/st

 

altri

 

 

6110 11 30

per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 11 90

per donna o ragazza

12

p/st

6110 12

di capra del Cachemir

 

 

6110 12 10

per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 12 90

per donna o ragazza

12

p/st

6110 19

altri

 

 

6110 19 10

per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 19 90

per donna o ragazza

12

p/st

6110 20

di cotone

 

 

6110 20 10

Magliette a collo alto

12

p/st

 

altri

 

 

6110 20 91

per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 20 99

per donna o ragazza

12

p/st

6110 30

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6110 30 10

Magliette a collo alto

12

p/st

 

altri

 

 

6110 30 91

per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 30 99

per donna o ragazza

12

p/st

6110 90

di altre materie tessili

 

 

6110 90 10

di lino o di ramiè

12

p/st

6110 90 90

altri

12

p/st

6111

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

 

 

6111 10

di lana o di peli fini

 

 

6111 10 10

Guanti

8,9

pa

6111 10 90

altri

12

6111 20

di cotone

 

 

6111 20 10

Guanti

8,9

pa

6111 20 90

altri

12

6111 30

di fibre sintetiche

 

 

6111 30 10

Guanti

8,9

pa

6111 30 90

altri

12

6111 90 00

di altre materie tessili

12

6112

Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia

 

 

 

Tute sportive (trainings)

 

 

6112 11 00

di cotone

12

p/st

6112 12 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6112 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

6112 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci

12

 

Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo

 

 

6112 31

di fibre sintetiche

 

 

6112 31 10

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 31 90

altre

12

p/st

6112 39

di altre materie tessili

 

 

6112 39 10

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 39 90

altre

12

p/st

 

Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza

 

 

6112 41

di fibre sintetiche

 

 

6112 41 10

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 41 90

altre

12

p/st

6112 49

di altre materie tessili

 

 

6112 49 10

contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 49 90

altre

12

p/st

6113 00

Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907

 

 

6113 00 10

di tessuti a maglia della voce 5906

8

6113 00 90

altri

12

6114

Altri indumenti, a maglia

 

 

6114 10 00

di lana o di peli fini

12

6114 20 00

di cotone

12

6114 30 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

6114 90 00

di altre materie tessili

12

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia

 

 

 

Calzemaglie (collants)

 

 

6115 11 00

di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

12

p/st

6115 12 00

di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

12

p/st

6115 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

6115 20

Calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

 

 

 

di fibre sintetiche

 

 

6115 20 11

Calzettoni (gambaletti)

12

pa

6115 20 19

Calze

12

pa

6115 20 90

di altre materie tessili

12

pa

 

altri

 

 

6115 91 00

di lana o di peli fini

12

pa

6115 92 00

di cotone

12

pa

6115 93

di fibre sintetiche

 

 

6115 93 10

Calze per varici

8

pa

6115 93 30

Calzettoni (gambaletti) (diversi dalle calze per varici)

12

pa

 

altri

 

 

6115 93 91

Calze da donna

12

pa

6115 93 99

altre

12

pa

6115 99 00

di altre materie tessili

12

pa

6116

Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia

 

 

6116 10

impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma

 

 

6116 10 20

Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma

8

pa

6116 10 80

altri

8,9

pa

 

altri

 

 

6116 91 00

di lana o di peli fini

8,9

pa

6116 92 00

di cotone

8,9

pa

6116 93 00

di fibre sintetiche

8,9

pa

6116 99 00

di altre materie tessili

8,9

pa

6117

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

 

 

6117 10 00

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili

12

6117 20 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

12

6117 80

altri accessori

 

 

6117 80 10

a maglia elastica o a maglia gommata

8

6117 80 90

altri

12

6117 90 00

Parti

12

CAPITOLO 62

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Note

1.

Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

b)

gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

3.

Ai sensi delle voci 6203 e 6204:

a)

per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilé la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

gli «smokings», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.

b)

per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo;

di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «insieme» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6211.

4.

Per l'interpretazione della voce 6209:

a)

l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

b)

gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.

5.

Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.

6.

Ai sensi della voce 6211, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

a)

sia in una «combinazione da sci tipo tuta», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;

b)

sia in un «insieme da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

L'«insieme da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.

Tutti gli elementi di un «insieme da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

7.

Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.

8.

Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o per l'altro sesso.

Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

9.

I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Nota complementare

1.

Per l'applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «insieme» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

Non costituiscono degli «insiemi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme.

2.

Le voci 6209 e 6216 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati

con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono i guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché questi tessuti servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6201

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

 

 

 

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

 

 

6201 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6201 12

di cotone

 

 

6201 12 10

di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6201 12 90

di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6201 13

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6201 13 10

di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6201 13 90

di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6201 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri

 

 

6201 91 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6201 92 00

di cotone

12

p/st

6201 93 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6201 99 00

di altre materie tessili

12

p/st

6202

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

 

 

 

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

 

 

6202 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6202 12

di cotone

 

 

6202 12 10

di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6202 12 90

di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6202 13

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6202 13 10

di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6202 13 90

di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6202 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri

 

 

6202 91 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6202 92 00

di cotone

12

p/st

6202 93 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6202 99 00

di altre materie tessili

12

p/st

6203

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

 

 

 

Vestiti o completi

 

 

6203 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6203 12 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6203 19

di altre materie tessili

 

 

6203 19 10

di cotone

12

p/st

6203 19 30

di fibre artificiali

12

p/st

6203 19 90

altre

12

p/st

 

Insiemi

 

 

6203 21 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6203 22

di cotone

 

 

6203 22 10

da lavoro

12

p/st

6203 22 80

altri

12

p/st

6203 23

di fibre sintetiche

 

 

6203 23 10

da lavoro

12

p/st

6203 23 80

altri

12

p/st

6203 29

di altre materie tessili

 

 

 

di fibre artificiali

 

 

6203 29 11

da lavoro

12

p/st

6203 29 18

altri

12

p/st

6203 29 90

altre

12

p/st

 

Giacche

 

 

6203 31 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6203 32

di cotone

 

 

6203 32 10

da lavoro

12

p/st

6203 32 90

altre

12

p/st

6203 33

di fibre sintetiche

 

 

6203 33 10

da lavoro

12

p/st

6203 33 90

altre

12

p/st

6203 39

di altre materie tessili

 

 

 

di fibre artificiali

 

 

6203 39 11

da lavoro

12

p/st

6203 39 19

altre

12

p/st

6203 39 90

altre

12

p/st

 

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

 

 

6203 41

di lana o di peli fini

 

 

6203 41 10

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

12

p/st

6203 41 30

Tute con bretelle (salopettes)

12

p/st

6203 41 90

altri

12

p/st

6203 42

di cotone

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6203 42 11

da lavoro

12

p/st

 

altri

 

 

6203 42 31

di tessuti detti «Denim»

12

p/st

6203 42 33

di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

12

p/st

6203 42 35

altri

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6203 42 51

da lavoro

12

p/st

6203 42 59

altre

12

p/st

6203 42 90

altri

12

p/st

6203 43

di fibre sintetiche

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6203 43 11

da lavoro

12

p/st

6203 43 19

altri

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6203 43 31

da lavoro

12

p/st

6203 43 39

altre

12

p/st

6203 43 90

altri

12

p/st

6203 49

di altre materie tessili

 

 

 

di fibre artificiali

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6203 49 11

da lavoro

12

p/st

6203 49 19

altri

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6203 49 31

da lavoro

12

p/st

6203 49 39

altre

12

p/st

6203 49 50

altri

12

p/st

6203 49 90

altri

12

p/st

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

 

 

 

Abiti a giacca (tailleurs)

 

 

6204 11 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6204 12 00

di cotone

12

p/st

6204 13 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6204 19

di altre materie tessili

 

 

6204 19 10

di fibre artificiali

12

p/st

6204 19 90

altre

12

p/st

 

Insiemi

 

 

6204 21 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6204 22

di cotone

 

 

6204 22 10

da lavoro

12

p/st

6204 22 80

altri

12

p/st

6204 23

di fibre sintetiche

 

 

6204 23 10

da lavoro

12

p/st

6204 23 80

altri

12

p/st

6204 29

di altre materie tessili

 

 

 

di fibre artificiali

 

 

6204 29 11

da lavoro

12

p/st

6204 29 18

altri

12

p/st

6204 29 90

altri

12

p/st

 

Giacche

 

 

6204 31 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6204 32

di cotone

 

 

6204 32 10

da lavoro

12

p/st

6204 32 90

altre

12

p/st

6204 33

di fibre sintetiche

 

 

6204 33 10

da lavoro

12

p/st

6204 33 90

altre

12

p/st

6204 39

di altre materie tessili

 

 

 

di fibre artificiali

 

 

6204 39 11

da lavoro

12

p/st

6204 39 19

altre

12

p/st

6204 39 90

altre

12

p/st

 

Abiti interi

 

 

6204 41 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6204 42 00

di cotone

12

p/st

6204 43 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6204 44 00

di fibre artificiali

12

p/st

6204 49 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Gonne e gonne-pantaloni

 

 

6204 51 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6204 52 00

di cotone

12

p/st

6204 53 00

di fibre sintetiche

12

p/st

6204 59

di altre materie tessili

 

 

6204 59 10

di fibre artificiali

12

p/st

6204 59 90

altre

12

p/st

 

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

 

 

6204 61

di lana o di peli fini

 

 

6204 61 10

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

12

p/st

6204 61 85

altri

12

p/st

6204 62

di cotone

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6204 62 11

da lavoro

12

p/st

 

altre

 

 

6204 62 31

di tessuti detti «Denim»

12

p/st

6204 62 33

di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

12

p/st

6204 62 39

altri

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6204 62 51

da lavoro

12

p/st

6204 62 59

altre

12

p/st

6204 62 90

altri

12

p/st

6204 63

di fibre sintetiche

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6204 63 11

da lavoro

12

p/st

6204 63 18

altre

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6204 63 31

da lavoro

12

p/st

6204 63 39

altre

12

p/st

6204 63 90

altri

12

p/st

6204 69

di altre materie tessili

 

 

 

di fibre artificiali

 

 

 

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6204 69 11

da lavoro

12

p/st

6204 69 18

altri

12

p/st

 

Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6204 69 31

da lavoro

12

p/st

6204 69 39

altre

12

p/st

6204 69 50

altri

12

p/st

6204 69 90

altri

12

p/st

6205

Camicie e camicette per uomo o ragazzo

 

 

6205 10 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6205 20 00

di cotone

12

p/st

6205 30 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6205 90

di altre materie tessili

 

 

6205 90 10

di lino o di ramiè

12

p/st

6205 90 90

altre

12

p/st

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

 

 

6206 10 00

di seta o di cascami di seta

12

p/st

6206 20 00

di lana o di peli fini

12

p/st

6206 30 00

di cotone

12

p/st

6206 40 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6206 90

di altre materie tessili

 

 

6206 90 10

di lino o di ramiè

12

p/st

6206 90 90

altre

12

p/st

6207

Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

 

 

 

Slips e mutande

 

 

6207 11 00

di cotone

12

p/st

6207 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Camicie da notte e pigiami

 

 

6207 21 00

di cotone

12

p/st

6207 22 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6207 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri

 

 

6207 91 00

di cotone

12

6207 92 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

6207 99 00

di altre materie tessili

12

6208

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

 

 

 

Sottovesti o sottabiti e sottogonne

 

 

6208 11 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6208 19 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

Camicie da notte e pigiami

 

 

6208 21 00

di cotone

12

p/st

6208 22 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6208 29 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri

 

 

6208 91 00

di cotone

12

6208 92 00

di fibre sintetiche o artificiali

12

6208 99 00

di altre materie tessili

12

6209

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

 

 

6209 10 00

di lana o di peli fini

10,5

6209 20 00

di cotone

10,5

6209 30 00

di fibre sintetiche

10,5

6209 90 00

di altre materie tessili

10,5

6210

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907

 

 

6210 10

con prodotti delle voci 5602 o 5603

 

 

6210 10 10

con prodotti della voce 5602

12

6210 10 90

con prodotti della voce 5603

12

6210 20 00

altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

12

p/st

6210 30 00

altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

12

p/st

6210 40 00

altri indumenti per uomo o ragazzo

12

6210 50 00

altri indumenti per donna o ragazza

12

6211

Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

 

 

 

Costumi, mutandine e slips da bagno

 

 

6211 11 00

per uomo o ragazzo

12

p/st

6211 12 00

per donna o ragazza

12

p/st

6211 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci

12

p/st

 

altri indumenti per uomo o ragazzo

 

 

6211 31 00

di lana o di peli fini

12

6211 32

di cotone

 

 

6211 32 10

Indumenti da lavoro

12

 

Tute sportive (trainings), con fodera

 

 

6211 32 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

altri

 

 

6211 32 41

Parti superiori

12

p/st

6211 32 42

Parti inferiori

12

p/st

6211 32 90

altri

12

6211 33

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6211 33 10

Indumenti da lavoro

12

 

Tute sportive (trainings), con fodera

 

 

6211 33 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

altri

 

 

6211 33 41

Parti superiori

12

p/st

6211 33 42

Parti inferiori

12

p/st

6211 33 90

altri

12

6211 39 00

di altre materie tessili

12

 

altri indumenti per donna o ragazza

 

 

6211 41 00

di lana o di peli fini

12

6211 42

di cotone

 

 

6211 42 10

Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

12

 

Tute sportive (trainings), con fodera

 

 

6211 42 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

altri

 

 

6211 42 41

Parti superiori

12

p/st

6211 42 42

Parti inferiori

12

p/st

6211 42 90

altri

12

6211 43

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6211 43 10

Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

12

 

Tute sportive (trainings), con fodera

 

 

6211 43 31

di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

altri

 

 

6211 43 41

Parti superiori

12

p/st

6211 43 42

Parti inferiori

12

p/st

6211 43 90

altri

12

6211 49 00

di altre materie tessili

12

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

 

 

6212 10

Reggiseno e bustini

 

 

6212 10 10

presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip

6,5

p/st

6212 10 90

altri

6,5

p/st

6212 20 00

Guaine e guaine-mutandine

6,5

p/st

6212 30 00

Modellatori

6,5

p/st

6212 90 00

altri

6,5

6213

Fazzoletti da naso e da taschino

 

 

6213 10 00

di seta o di cascami di seta

10

p/st

6213 20 00

di cotone

10

p/st

6213 90 00

di altre materie tessili

10

p/st

6214

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

 

 

6214 10 00

di seta o di cascami di seta

8

p/st

6214 20 00

di lana o di peli fini

8

p/st

6214 30 00

di fibre sintetiche

8

p/st

6214 40 00

di fibre artificiali

8

p/st

6214 90 00

di altre materie tessili

8

p/st

6215

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

 

 

6215 10 00

di seta o di cascami di seta

6,3

p/st

6215 20 00

di fibre sintetiche o artificiali

6,3

p/st

6215 90 00

di altre materie tessili

6,3

p/st

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

7,6

pa

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

 

 

6217 10 00

Accessori

6,3

6217 90 00

Parti

12

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Note

1.

Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.

2.

Il sottocapitolo I non comprende:

a)

i prodotti dei capitoli da 56 a 62;

b)

gli oggetti da rigattiere della voce 6309.

3.

La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:

a)

gli oggetti di materie tessili:

indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti,

coperte,

biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,

manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;

b)

calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.

Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

presentare tracce apprezzabili di uso, e

essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI

6301

Coperte

 

 

6301 10 00

Coperte a riscaldamento elettrico

6,9

p/st

6301 20

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini

 

 

6301 20 10

a maglia

12

p/st

6301 20 90

altre

12

p/st

6301 30

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone

 

 

6301 30 10

a maglia

12

p/st

6301 30 90

altre

7,5

p/st

6301 40

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche

 

 

6301 40 10

a maglia

12

p/st

6301 40 90

altre

12

p/st

6301 90

altre coperte

 

 

6301 90 10

a maglia

12

p/st

6301 90 90

altre

12

p/st

6302

Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina

 

 

6302 10 00

Biancheria da letto a maglia

12

 

altra biancheria da letto, stampata

 

 

6302 21 00

di cotone

12

6302 22

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6302 22 10

di stoffe non tessute

6,9

6302 22 90

altra

12

6302 29

di altre materie tessili

 

 

6302 29 10

di lino o di ramiè

12

6302 29 90

altra

12

 

altra biancheria da letto

 

 

6302 31 00

di cotone

12

6302 32

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6302 32 10

di stoffe non tessute

6,9

6302 32 90

altra

12

6302 39

di altre materie tessili

 

 

6302 39 20

di lino o di ramiè

12

6302 39 90

altra

12

6302 40 00

Biancheria da tavola a maglia

12

 

altra biancheria da tavola

 

 

6302 51 00

di cotone

12

6302 52 00

di lino

12

6302 53

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6302 53 10

di stoffe non tessute

6,9

6302 53 90

altra

12

6302 59 00

di altre materie tessili

12

6302 60 00

Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

12

 

altra

 

 

6302 91 00

di cotone

12

6302 92 00

di lino

12

6302 93

di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6302 93 10

di stoffe non tessute

6,9

6302 93 90

altra

12

6302 99 00

di altre materie tessili

12

6303

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto

 

 

 

a maglia

 

 

6303 11 00

di cotone

12

m2

6303 12 00

di fibre sintetiche

12

m2

6303 19 00

di altre materie tessili

12

m2

 

altri

 

 

6303 91 00

di cotone

12

m2

6303 92

di fibre sintetiche

 

 

6303 92 10

di stoffe non tessute

6,9

m2

6303 92 90

altri

12

m2

6303 99

di altre materie tessili

 

 

6303 99 10

di stoffe non tessute

6,9

m2

6303 99 90

altri

12

m2

6304

Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404

 

 

 

Copriletto

 

 

6304 11 00

a maglia

12

p/st

6304 19

altri

 

 

6304 19 10

di cotone

12

p/st

6304 19 30

di lino o di ramiè

12

p/st

6304 19 90

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri

 

 

6304 91 00

a maglia

12

6304 92 00

di cotone, diversi da quelli a maglia

12

6304 93 00

diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche

12

6304 99 00

diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili

12

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

 

 

6305 10

di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

6305 10 10

usati

2

6305 10 90

altri

4

6305 20 00

di cotone

7,2

 

di materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

6305 32

Contenitori flessibili per merci alla rinfusa

 

 

 

ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene

 

 

6305 32 11

a maglia

12

 

altri

 

 

6305 32 81

di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2

7,2

6305 32 89

di tessuti di peso superiore a 120 g per m2

7,2

6305 32 90

altri

7,2

6305 33

altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene

 

 

6305 33 10

a maglia

12

 

altri

 

 

6305 33 91

di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2

7,2

6305 33 99

di tessuti di peso superiore a 120 g per m2

7,2

6305 39 00

altri

7,2

6305 90 00

di altre materie tessili

6,2

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

 

 

 

Copertoni e tende per l'esterno

 

 

6306 11 00

di cotone

12

6306 12 00

di fibre sintetiche

12

6306 19 00

di altre materie tessili

12

 

Tende

 

 

6306 21 00

di cotone

12

6306 22 00

di fibre sintetiche

12

6306 29 00

di altre materie tessili

12

 

Vele

 

 

6306 31 00

di fibre sintetiche

12

6306 39 00

di altre materie tessili

12

 

Materassi pneumatici

 

 

6306 41 00

di cotone

12

p/st

6306 49 00

di altre materie tessili

12

p/st

 

altri

 

 

6306 91 00

di cotone

12

6306 99 00

di altre materie tessili

12

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

 

 

6307 10

Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

 

 

6307 10 10

a maglia

12

6307 10 30

di stoffe non tessute

6,9

6307 10 90

altri

7,7

6307 20 00

Cinture e giubbotti di salvataggio

6,3

6307 90

altri

 

 

6307 90 10

a maglia

12

 

altri

 

 

6307 90 91

di feltro

6,3

6307 90 99

altri

6,3

II.ASSORTIMENTI

6308 00 00

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

12

III.OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

6309 00 00

Oggetti da rigattiere

5,3

6310

Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso

 

 

6310 10

selezionati

 

 

6310 10 10

di lana, di peli fini o grossolani

esenzione

6310 10 30

di lino o di cotone

esenzione

6310 10 90

di altre materie tessili

esenzione

6310 90 00

altri

esenzione

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi suole riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva;

b)

le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);

c)

le calzature usate della voce 6309;

d)

gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812);

e)

le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);

f)

le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).

2.

Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).

3.

Ai sensi di questo capitolo:

a)

i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni;

b)

l'espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti della voce 4107 e delle voci da 4112 a 4114.

4.

Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:

a)

la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;

b)

la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:

a)

le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b)

le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

Nota complementare

1.

Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come «rinforzi» tutti i pezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.

2.

Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (ad es. durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

 

 

6401 10

Calzature con puntale protettivo di metallo

 

 

6401 10 10

con tomaie di gomma

17

pa

6401 10 90

con tomaie di materia plastica

17

pa

 

altre calzature

 

 

6401 91 00

che ricoprono il ginocchio

17

pa

6401 92

che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio

 

 

6401 92 10

con tomaie di gomma

17

pa

6401 92 90

con tomaie di materia plastica

17

pa

6401 99 00

altre

17

pa

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

 

 

 

Calzature per lo sport

 

 

6402 12

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

 

 

6402 12 10

Calzature da sci

17

pa

6402 12 90

Calzature per il surf da neve

17

pa

6402 19 00

altre

17

pa

6402 20 00

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

17

pa

6402 30 00

altre calzature con puntale protettivo di metallo

17

pa

 

altre calzature

 

 

6402 91 00

che ricoprono la caviglia

17

pa

6402 99

altre

 

 

6402 99 10

con tomaie di gomma

17

pa

 

con tomaie di materia plastica

 

 

 

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

 

 

6402 99 31

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

17

pa

6402 99 39

altre

17

pa

6402 99 50

Pantofole ed altre calzature da camera

17

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6402 99 91

inferiore a 24 cm

17

pa

 

uguale o superiore a 24 cm

 

 

6402 99 93

Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna

17

pa

 

altre

 

 

6402 99 96

per uomo

17

pa

6402 99 98

per donna

17

pa

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

 

 

 

Calzature per lo sport

 

 

6403 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

8

pa

6403 19 00

altre

8

pa

6403 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

8

pa

6403 30 00

Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo

8

pa

6403 40 00

altre calzature, con puntale protettivo di metallo

8

pa

 

altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale

 

 

6403 51

che ricoprono la caviglia

 

 

 

che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 51 11

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 51 15

per uomo

8

pa

6403 51 19

per donna

8

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 51 91

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 51 95

per uomo

8

pa

6403 51 99

per donna

8

pa

6403 59

altre

 

 

 

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

 

 

6403 59 11

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

5

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 59 31

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 59 35

per uomo

8

pa

6403 59 39

per donna

8

pa

6403 59 50

Pantofole ed altre calzature da camera

8

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 59 91

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 59 95

per uomo

8

pa

6403 59 99

per donna

8

pa

 

altre calzature

 

 

6403 91

che ricoprono la caviglia

 

 

 

che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 91 11

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 91 13

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

altre

 

 

6403 91 16

per uomo

8

pa

6403 91 18

per donna

8

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 91 91

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 91 93

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

altre

 

 

6403 91 96

per uomo

8

pa

6403 91 98

per donna

5

pa

6403 99

altre

 

 

 

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

 

 

6403 99 11

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

8

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 99 31

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 99 33

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

altre

 

 

6403 99 36

per uomo

8

pa

6403 99 38

per donna

5

pa

6403 99 50

Pantofole ed altre calzature da camera

8

pa

 

altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 99 91

inferiore a 24 cm

8

pa

 

uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 99 93

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

altre

 

 

6403 99 96

per uomo

8

pa

6403 99 98

per donna

7

pa

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

 

 

 

Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica

 

 

6404 11 00

Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

17

pa

6404 19

altre

 

 

6404 19 10

Pantofole ed altre calzature da camera

17

pa

6404 19 90

altre

17

pa

6404 20

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

 

 

6404 20 10

Pantofole ed altre calzature da camera

17

pa

6404 20 90

altre

17

pa

6405

Altre calzature

 

 

6405 10 00

con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

3,5

pa

6405 20

con tomaie di materie tessili

 

 

6405 20 10

con suole esterne di legno o di sughero

3,5

pa

 

con suole esterne di altre materie

 

 

6405 20 91

Pantofole ed altre calzature da camera

4

pa

6405 20 99

altre

4

pa

6405 90

altre

 

 

6405 90 10

con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito

17

pa

6405 90 90

con suole esterne di altre materie

4

pa

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

 

 

6406 10

Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide

 

 

 

di cuoio naturale

 

 

6406 10 11

Tomaie

3

6406 10 19

Parti di tomaie

3

6406 10 90

di altre materie

3

6406 20

Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica

 

 

6406 20 10

di gomma

3

6406 20 90

di materia plastica

3

 

altri

 

 

6406 91 00

di legno

3

6406 99

di altre materie

 

 

6406 99 10

Ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti

3

6406 99 30

Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne

3

pa

6406 99 50

Suole interne ed altri accessori amovibili

3

6406 99 60

Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

3

6406 99 80

altre

3

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;

b)

i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812);

c)

i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

2.

La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6501 00 00

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

2,7

p/st

6502 00 00

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

esenzione

p/st

6503 00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

 

 

6503 00 10

di feltro di peli o di lana e peli

5,7

p/st

6503 00 90

altri

2,7

p/st

6504 00 00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

esenzione

p/st

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

 

 

6505 10 00

Retine per capelli

2,7

6505 90

altri

 

 

6505 90 10

Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo

2,7

p/st

6505 90 30

Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

2,7

p/st

6505 90 90

altri

2,7

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti

 

 

6506 10

Copricapo di sicurezza

 

 

6506 10 10

di materia plastica

2,7

p/st

6506 10 80

di altre materie

2,7

p/st

 

altri

 

 

6506 91 00

di gomma o di materia plastica

2,7

p/st

6506 92 00

di pelli da pellicceria naturali

2,7

p/st

6506 99 00

di altre materie

2,7

p/st

6507 00 00

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

2,7

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le canne metriche e simili (voce 9017);

b)

i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);

c)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

2.

La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

 

 

6601 10 00

Ombrelloni da giardino e simili

4,7

p/st

 

altri

 

 

6601 91 00

con fusto o manico telescopico

4,7

p/st

6601 99

altri

 

 

 

con spoglie di tessuti di materie tessili

 

 

6601 99 11

di fibre sintetiche o artificiali

4,7

p/st

6601 99 19

di altre materie tessili

4,7

p/st

6601 99 90

altri

4,7

p/st

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

2,7

6603

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602

 

 

6603 10 00

Impugnature e pomi

2,7

6603 20 00

Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

5,2

6603 90 00

altri

5

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);

b)

i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);

c)

le calzature (capitolo 64);

d)

le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);

e)

i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);

f)

i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

2.

La voce 6701 non comprende:

a)

gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce 9404;

b)

gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;

c)

i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.

3.

La voce 6702 non comprende:

a)

gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);

b)

le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6701 00 00

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce, e dai calami e dagli stelidi piume, lavorati

2,7

6702

Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali

 

 

6702 10 00

di materie plastiche

4,7

6702 90 00

di altre materie

4,7

6703 00 00

Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

1,7

6704

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

 

 

 

di materie tessili sintetiche

 

 

6704 11 00

Parrucche complete

2,2

6704 19 00

altri

2,2

6704 20 00

di capelli

2,2

6704 90 00

di altre materie

2,2

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti del capitolo 25;

b)

le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);

c)

i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);

d)

gli oggetti del capitolo 71;

e)

gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;

f)

le pietre litografiche della voce 8442;

g)

gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;

h)

le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;

ij)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);

m)

gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio: bottoni), della voce 9609 (per esempio: matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);

n)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2.

Ai sensi della voce 6802 l'espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6801 00 00

Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

esenzione

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente

 

 

6802 10 00

Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

esenzione

 

altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia

 

 

6802 21 00

Marmo, travertino e alabastro

1,7

6802 22 00

altre pietre calcaree

1,7

6802 23 00

Granito

1,7

6802 29 00

altre pietre

1,7

 

altri

 

 

6802 91

Marmo, travertino e alabastro

 

 

6802 91 10

Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito

1,7

6802 91 90

altro

1,7

6802 92

altre pietre calcaree

 

 

6802 92 10

lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite

1,7

6802 92 90

altre

1,7

6802 93

Granito

 

 

6802 93 10

lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

esenzione

6802 93 90

altro

1,7

6802 99

altre pietre

 

 

6802 99 10

lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

esenzione

6802 99 90

altre

1,7

6803 00

Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

 

 

6803 00 10

Ardesia per tetti o per facciate

1,7

6803 00 90

altri

1,7

6804

Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

 

 

6804 10 00

Mole per macinare o per sfibrare

esenzione

 

altre mole ed oggetti simili

 

 

6804 21 00

di diamante naturale o sintetico, agglomerato

1,7

6804 22

di altri abrasivi agglomerati o di ceramica

 

 

 

di abrasivi artificiali, con agglomerante

 

 

 

di resine sintetiche o artificiali

 

 

6804 22 12

non rinforzati

esenzione

6804 22 18

rinforzati

esenzione

6804 22 30

di ceramica o di silicato

esenzione

6804 22 50

di altre materie

esenzione

6804 22 90

altri

esenzione

6804 23 00

di pietre naturali

esenzione

6804 30 00

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

esenzione

6805

Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti

 

 

6805 10 00

applicati solamente su tessuto di materie tessili

1,7

6805 20 00

applicati solamente su carta o cartone

1,7

6805 30

applicati su altre materie

 

 

6805 30 10

applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone

1,7

6805 30 20

applicati su fibra vulcanizzata

1,7

6805 30 80

altri

1,7

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69

 

 

6806 10 00

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

esenzione

6806 20

Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro

 

 

6806 20 10

Argille espanse

esenzione

6806 20 90

altri

esenzione

6806 90 00

altri

esenzione

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

 

 

6807 10

in rotoli

 

 

6807 10 10

Oggetti da rivestimento

esenzione

m2

6807 10 90

altri

esenzione

6807 90 00

altri

esenzione

6808 00 00

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

1,7

6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

 

 

 

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati

 

 

6809 11 00

unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone

1,7

m2

6809 19 00

altri

1,7

m2

6809 90 00

altri lavori

1,7

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

 

 

 

Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili

 

 

6810 11

Blocchi e mattoni da costruzione

 

 

6810 11 10

di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)

1,7

6810 11 90

altri

1,7

6810 19

altri

 

 

6810 19 10

Tegole

1,7

 

Quadrelli o piastrelle

 

 

6810 19 31

di calcestruzzo

1,7

m2

6810 19 39

altri

1,7

m2

6810 19 90

altri

1,7

 

altri lavori

 

 

6810 91

Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile

 

 

6810 91 10

Elementi di pavimento

1,7

6810 91 90

altri

1,7

6810 99 00

altri

1,7

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

 

 

6811 10 00

Lastre ondulate

1,7

6811 20

altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili

 

 

6811 20 11

Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm

1,7

m2

6811 20 80

altri

1,7

6811 30 00

Tubi, guaine ed accessori per tubazioni

1,7

6811 90 00

altri lavori

1,7

6812

Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813

 

 

6812 50 00

Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

3,7

6812 60 00

Carta, cartoni e feltri

3,7

6812 70 00

Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

3,7

6812 90

altri

 

 

6812 90 20

Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

1,7

6812 90 95

altri

3,7

6813

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie

 

 

6813 10 00

Guarnizioni per freni

2,7

6813 90 00

altre

2,7

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

 

 

6814 10 00

Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto

1,7

6814 90 00

altri

1,7

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

 

 

6815 10

Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

 

 

6815 10 10

Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio

esenzione

6815 10 90

altri

esenzione

6815 20 00

Lavori di torba

esenzione

 

altri lavori

 

 

6815 91 00

contenenti magnesite, dolomite o cromite

esenzione

6815 99

altri

 

 

6815 99 10

di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico

esenzione

6815 99 90

altri

esenzione

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

Note

1.

Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti della voce 2844;

b)

gli oggetti della voce 6804;

c)

gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;

d)

i cermet della voce 8113;

e)

gli oggetti del capitolo 82;

f)

gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;

g)

i denti artificiali di ceramica della voce 9021;

h)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);

ij)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

k)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

l)

gli oggetti della voce 9606 (per esempio: bottoni) o della voce 9614 (per esempio: pipe);

m)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI

6901 00 00

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

2

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

 

 

6902 10 00

contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3)

2

6902 20

contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti

 

 

6902 20 10

contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO2)

2

 

altri

 

 

6902 20 91

contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al2O3)

2

6902 20 99

altri

2

6902 90 00

altri

2

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

 

 

6903 10 00

contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

5

6903 20

contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2)

 

 

6903 20 10

contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al2O3)

5

6903 20 90

contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al2O3)

5

6903 90

altri

 

 

6903 90 10

contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

5

6903 90 90

altri

5

II.ALTRI PRODOTTI

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

 

 

6904 10 00

Mattoni da costruzione

2

p/st

6904 90 00

altri

2

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

 

 

6905 10 00

Tegole

esenzione

p/st

6905 90 00

altre

esenzione

6906 00 00

Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

esenzione

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

 

 

6907 10 00

Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

5

m2

6907 90

altri

 

 

6907 90 10

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

5

m2

 

altre

 

 

6907 90 91

di grès

5

m2

6907 90 93

di maiolica o di terraglia

5

m2

6907 90 99

altre

5

m2

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto

 

 

6908 10

Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

 

 

6908 10 10

di terracotta comune

7

m2

6908 10 90

altri

7

m2

6908 90

altri

 

 

 

di terracotta comune

 

 

6908 90 11

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

6

m2

 

altre, il cui più grande spessore è

 

 

6908 90 21

inferiore o uguale a 15 mm

5

m2

6908 90 29

superiore a 15 mm

5

m2

 

altri

 

 

6908 90 31

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

5

m2

 

altre

 

 

6908 90 51

di superficie non superiore a 90 cm2

7

m2

 

altre

 

 

6908 90 91

di grès

5

m2

6908 90 93

di maiolica o di terraglia

5

m2

6908 90 99

altre

5

m2

6909

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica

 

 

 

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici

 

 

6909 11 00

di porcellana

5

6909 12 00

Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

5

6909 19 00

altri

5

6909 90 00

altri

5

6910

Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

 

 

6910 10 00

di porcellana

7

6910 90 00

altri

7

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

 

 

6911 10 00

Oggetti per il servizio da tavola o da cucina

12

6911 90 00

altri

12

6912 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana

 

 

6912 00 10

di terracotta comune

5

6912 00 30

di grès

5,5

6912 00 50

di maiolica o di terraglia

9

6912 00 90

altri

7

6913

Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica

 

 

6913 10 00

di porcellana

6

6913 90

altri

 

 

6913 90 10

di terracotta comune

3,5

 

altri

 

 

6913 90 91

di grès

6

6913 90 93

di maiolica o di terraglia

6

6913 90 99

altri

6

6914

Altri lavori di ceramica

 

 

6914 10 00

di porcellana

5

6914 90

altri

 

 

6914 90 10

di terracotta comune

3

6914 90 90

altri

3

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);

b)

gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);

c)

i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;

d)

le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;

e)

gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;

f)

giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;

g)

i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

2.

Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:

a)

non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;

b)

il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;

c)

per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.

3.

I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

4.

Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:

a)

le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;

b)

le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.

5.

Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 7013 21, 7013 31 e 7013 91 l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7001 00

Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa

 

 

7001 00 10

Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro

esenzione

 

Vetro in massa

 

 

7001 00 91

Vetro da ottica

3

7001 00 99

altro

esenzione

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato

 

 

7002 10 00

Biglie

3

7002 20

Barre e bacchette

 

 

7002 20 10

di vetro da ottica

3

7002 20 90

altri

3

 

Tubi

 

 

7002 31 00

di quarzo o di altra silice fusi

3

7002 32 00

di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

3

7002 39 00

altri

3

7003

Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

 

 

 

Lastre e fogli, non armati

 

 

7003 12

colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente

 

 

7003 12 10

di vetro da ottica

3

m2

 

altri

 

 

7003 12 91

con strato non riflettente

3

m2

7003 12 99

altri

3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

m2

7003 19

altri

 

 

7003 19 10

di vetro da ottica

3

m2

7003 19 90

altri

3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

m2

7003 20 00

Lastre e fogli, armati

3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7003 30 00

Profilati

3

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

 

 

7004 20

Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente

 

 

7004 20 10

Vetro da ottica

3

m2

 

altri

 

 

7004 20 91

con strato non riflettente

3

m2

7004 20 99

altri

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7004 90

altro vetro

 

 

7004 90 10

Vetro da ottica

3

m2

7004 90 70

Vetro detto di «orticoltura»

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

 

altri, di spessore

 

 

7004 90 92

inferiore o uguale a 2,5 mm

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7004 90 98

superiore a 2,5 mm

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7005

Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

 

 

7005 10

Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente

 

 

7005 10 05

con strato non riflettente

3

m2

 

altro, di spessore

 

 

7005 10 25

inferiore o uguale a 3,5 mm

2

m2

7005 10 30

superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

2

m2

7005 10 80

superiore a 4,5 mm

2

m2

 

altro vetro non armato

 

 

7005 21

colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato

 

 

7005 21 25

di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm

2

m2

7005 21 30

di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

2

m2

7005 21 80

di spessore superiore a 4,5 mm

2

m2

7005 29

altro

 

 

7005 29 25

di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm

2

m2

7005 29 35

di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

2

m2

7005 29 80

di spessore superiore a 4,5 mm

2

m2

7005 30 00

Vetro armato

2

m2

7006 00

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie

 

 

7006 00 10

Vetro da ottica

3

7006 00 90

altro

3

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

 

 

 

Vetri temperati

 

 

7007 11

di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

 

 

7007 11 10

di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori

3

7007 11 90

altri

3

7007 19

altri

 

 

7007 19 10

smaltati

3

m2

7007 19 20

colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

3

m2

7007 19 80

altri

3

m2

 

Vetri formati da fogli aderenti fra loro

 

 

7007 21

di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

 

 

7007 21 20

di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori

3

7007 21 80

altri

3

7007 29 00

altri

3

m2

7008 00

Vetri isolanti a pareti multiple

 

 

7008 00 20

colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

3

m2

 

altri

 

 

7008 00 81

formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto

3

m2

7008 00 89

altri

3

m2

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

 

 

7009 10 00

Specchi retrovisivi per veicoli

4

p/st

 

altri

 

 

7009 91 00

non incorniciati

4

7009 92 00

incorniciati

4

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

 

 

7010 10 00

Ampolle

3

p/st

7010 20 00

Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

5

7010 90

altri

 

 

7010 90 10

Barattoli per sterilizzare

5

p/st

 

altri

 

 

7010 90 21

ottenuti a partire da un tubo di vetro

5

p/st

 

altri, di capacità nominale

 

 

7010 90 31

di 2,5 l o più

5

p/st

 

di meno di 2,5 l

 

 

 

per prodotti alimentari e bevande

 

 

 

Bottiglie e boccette

 

 

 

di vetro non colorato, di capacità nominale

 

 

7010 90 41

di 1 l o più

5

p/st

7010 90 43

superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

5

p/st

7010 90 45

0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

5

p/st

7010 90 47

inferiore a 0,15 l

5

p/st

 

di vetro colorato, di capacità nominale

 

 

7010 90 51

di 1 l o più

5

p/st

7010 90 53

superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

5

p/st

7010 90 55

0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

5

p/st

7010 90 57

inferiore a 0,15 l

5

p/st

 

altri, di capacità nominale

 

 

7010 90 61

di 0,25 l o più

5

p/st

7010 90 67

inferiore a 0,25 litri

5

p/st

 

per prodotti farmaceutici, di capacità nominale

 

 

7010 90 71

superiore a 0,055 l

5

p/st

7010 90 79

inferiore o uguale a 0,055 l

5

p/st

 

per altri prodotti

 

 

7010 90 91

di vetro non colorato

5

p/st

7010 90 99

di vetro colorato

5

p/st

7011

Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili

 

 

7011 10 00

per l'illuminazione elettrica

4

7011 20 00

per tubi catodici

4

7011 90 00

altri

4

7012 00

Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto

 

 

7012 00 10

non finite

3

7012 00 90

finite

6

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

 

 

7013 10 00

Oggetti di vetroceramica

11

p/st

 

Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica

 

 

7013 21

di cristallo al piombo

 

 

 

fabbricati a mano

 

 

7013 21 11

incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 21 19

altri

11

p/st

 

fabbricati meccanicamente

 

 

7013 21 91

incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 21 99

altri

11

p/st

7013 29

altri

 

 

7013 29 10

di vetro temperato

11

p/st

 

altri

 

 

 

fabbricati a mano

 

 

7013 29 51

incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 29 59

altri

11

p/st

 

fabbricati meccanicamente

 

 

7013 29 91

incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 29 99

altri

11

p/st

 

Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica

 

 

7013 31

di cristallo al piombo

 

 

7013 31 10

fabbricati a mano

11

p/st

7013 31 90

fabbricati meccanicamente

11

p/st

7013 32 00

di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

11

p/st

7013 39

altri

 

 

7013 39 10

di vetro temperato

11

p/st

 

altri

 

 

7013 39 91

fabbricati a mano

11

p/st

7013 39 99

fabbricati meccanicamente

11

p/st

 

altri oggetti

 

 

7013 91

di cristallo al piombo

 

 

7013 91 10

fabbricati a mano

11

p/st

7013 91 90

fabbricati meccanicamente

11

p/st

7013 99 00

altri

11

p/st

7014 00 00

Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente

3

7015

Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri

 

 

7015 10 00

Vetri da occhialeria medica

3

7015 90 00

altri

3

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili

 

 

7016 10 00

Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

8

7016 90

altri

 

 

7016 90 10

Vetri riuniti in vetrate

3

m2

7016 90 80

altri

3 MIN 1,2 €/100 kg/br

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

 

 

7017 10 00

di quarzo o di altra silice fusi

3

7017 20 00

di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

3

7017 90 00

altre

3

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

 

 

7018 10

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

 

 

 

Perle

 

 

7018 10 11

tagliate e lucidate meccanicamente

esenzione

7018 10 19

altre

7

7018 10 30

Imitazioni di perle fini o coltivate

esenzione

 

Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)

 

 

7018 10 51

tagliate e lucidate meccanicamente

esenzione

7018 10 59

altre

3

7018 10 90

altre

3 (141)

7018 20 00

Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

3

7018 90

altri

 

 

7018 90 10

Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro

3

7018 90 90

altri

6

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)

 

 

 

Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati

 

 

7019 11 00

Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

7

7019 12 00

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7

7019 19

altri

 

 

7019 19 10

di filamenti

7

7019 19 90

di fibre in fiocco

7

 

Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti

 

 

7019 31 00

Feltri (mats)

7

7019 32 00

Veli

5

7019 39 00

altri

5

7019 40 00

Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7

 

altri tessuti

 

 

7019 51 00

di larghezza non superiore a 30 cm

7

7019 52 00

di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex

7

7019 59 00

altri

7

7019 90

altri

 

 

7019 90 10

Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi

7

7019 90 30

Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni

7

 

altri

 

 

7019 90 91

di fibre tessili

7

7019 90 99

altri

7

7020 00

Altri lavori di vetro

 

 

7020 00 05

Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori

esenzione

 

altri

 

 

7020 00 10

di quarzo o di altra silice, fusi

3

7020 00 30

di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10- 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

3

7020 00 80

altri

3

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

Note

1.

Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:

a)

da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure

b)

da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

2.

a)

Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

b)

La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

3.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);

b)

le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;

c)

i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);

d)

i catalizzatori su supporto (voce 3815);

e)

gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 2. B. del capitolo 42;

f)

gli oggetti delle voci 4303 e 4304;

g)

i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

h)

le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;

ij)

gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;

k)

gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);

l)

gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);

m)

le armi e loro parti (capitolo 93);

n)

gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;

o)

gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;

p)

le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.

4.

a)

Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.

b)

Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

c)

Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «le pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.

5.

Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:

a)

qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

b)

qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

c)

qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.

6.

Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.

7.

Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 a) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.

9.

Ai sensi della voce 7113, per «minuterie» si intendono:

a)

i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);

b)

gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

Ai sensi della stessa voce, per «oggetti di gioielleria», si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

10.

Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

11.

Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.

2.

Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.

3.

Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI

7101

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

 

7101 10 00

Perle fini

esenzione

g

 

Perle coltivate

 

 

7101 21 00

gregge

esenzione

g

7101 22 00

lavorate

esenzione

g

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

 

 

7102 10 00

non scelti

esenzione

c/k

 

industriali

 

 

7102 21 00

greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

esenzione

c/k

7102 29 00

altri

esenzione

c/k

 

non industriali

 

 

7102 31 00

greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

esenzione

c/k

7102 39 00

altri

esenzione

c/k

7103

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

 

7103 10 00

gregge o semplicemente segate o sgrossate

esenzione

 

altrimenti lavorate

 

 

7103 91 00

Rubini, zaffiri e smeraldi

esenzione

g

7103 99 00

altre

esenzione

g

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

 

7104 10 00

Quarzo piezoelettrico

esenzione

g

7104 20 00

altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

esenzione

g

7104 90 00

altre

esenzione

g

7105

Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

 

 

7105 10 00

di diamanti

esenzione

g

7105 90 00

altri

esenzione

g

II.METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

 

 

7106 10 00

Polveri

esenzione

g

 

altro

 

 

7106 91

greggio

 

 

7106 91 10

con titolo uguale o superiore a 999 ‰

esenzione

g

7106 91 90

con titolo inferiore a 999 ‰

esenzione

g

7106 92

semilavorato

 

 

7106 92 20

con titolo uguale o superiore a 750 ‰

esenzione

g

7106 92 80

con titolo inferiore a 750 ‰

esenzione

g

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

esenzione

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

 

 

 

per usi non monetari

 

 

7108 11 00

Polveri

esenzione

g

7108 12 00

greggio

esenzione

g

7108 13

semilavorato

 

 

7108 13 10

Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm

esenzione

g

7108 13 80

altro

esenzione

g

7108 20 00

per uso monetario

esenzione

g

7109 00 00

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

esenzione

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

 

 

 

Platino

 

 

7110 11 00

greggio o in polvere

esenzione

g

7110 19

altro

 

 

7110 19 10

Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm

esenzione

g

7110 19 80

altro

esenzione

g

 

Palladio

 

 

7110 21 00

greggio o in polvere

esenzione

g

7110 29 00

altro

esenzione

g

 

Rodio

 

 

7110 31 00

greggio o in polvere

esenzione

g

7110 39 00

altro

esenzione

g

 

Iridio, osmio e rutenio

 

 

7110 41 00

greggi o in polvere

esenzione

g

7110 49 00

altri

esenzione

g

7111 00 00

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

esenzione

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

 

 

7112 30 00

Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria

esenzione

 

altri

 

 

7112 91 00

di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

esenzione

7112 92 00

di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

esenzione

7112 99 00

altri

esenzione

III.MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI

7113

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

 

di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

7113 11 00

di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

2,5

g

7113 19 00

di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

2,5

g

7113 20 00

di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi

4

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

 

di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

7114 11 00

di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

2

g

7114 19 00

di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

2

g

7114 20 00

di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

2

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

7115 10 00

Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino

esenzione

7115 90

altri

 

 

7115 90 10

di metalli preziosi

3

7115 90 90

di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

 

 

7116 10 00

di perle fini o coltivate

esenzione

g

7116 20

di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

 

 

 

esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini)

 

 

7116 20 11

Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori

esenzione

g

7116 20 19

altri

2,5

g

7116 20 90

altri

2,5

g

7117

Minuterie di fantasia

 

 

 

di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati

 

 

7117 11 00

gemelli e bottoni simili

4

7117 19

altre

 

 

7117 19 10

con parti di vetro

4

 

senza parti di vetro

 

 

7117 19 91

dorate, argentate o platinate

4

7117 19 99

altre

4

7117 90 00

altre

4

7118

Monete

 

 

7118 10

Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

 

 

7118 10 10

di argento

esenzione

g

7118 10 90

altre

esenzione

7118 90 00

altre

esenzione

g

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Note

1.

Questa sezione non comprende:

a)

i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);

b)

il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);

c)

i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;

d)

le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;

e)

gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);

f)

gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);

g)

le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);

h)

gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;

ij)

i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m)

gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);

n)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2.

Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono:

a)

gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

b)

le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);

c)

gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

3.

Nella nomenclatura, per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalo, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.

4.

Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.

5.

Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):

a)

le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;

b)

le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;

c)

i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

6.

Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.

7.

Regola sui prodotti composti:

Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.

Per l'applicazione di questa regola, si considerano:

a)

la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;

b)

le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;

c)

un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.

8.

In questa sezione, si intendono per:

a)

«Cascami ed avanzi»:

i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.

b)

«Polveri»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1.

In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:

a)

«Ghise gregge»:

le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

10 % o meno di cromo,

6 % o meno di manganese,

3 % o meno di fosforo,

8 % o meno di silicio,

10 % o meno, in totale, di altri elementi.

b)

«Ghise specolari»:

le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

c)

«Ferro-leghe»:

le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

più di 10 % di cromo,

più di 30 % di manganese,

più di 3 % di fosforo,

più di 8 % di silicio,

più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.

d)

«Acciai»:

le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

e)

«Acciai inossidabili»:

gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

f)

«Altri acciai legati»:

gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

0,3 % o più di alluminio,

0,0008 % o più di boro,

0,3 % o più di cromo,

0,3 % o più di cobalto,

0,4 % o più di rame,

0,4 % o più di piombo,

1,65 % o più di manganese,

0,08 % o più di molibdeno,

0,3 % o più di nichel,

0,06 % o più di niobio,

0,6 % o più di silicio,

0,05 % o più di titanio,

0,3 % o più di tungsteno (wolframio),

0,1 % o più di vanadio,

0,05 % o più di zirconio,

0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

g)

«Cascami lingottati di ferro o di acciaio»:

i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe.

h)

«Graniglie»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

ij)

«Semiprodotti»:

i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.

Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

k)

«Prodotti laminati piatti»:

i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

arrotolati in spire sovrapposte, o

non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

l)

«Vergella o bordione»:

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

m)

«Barre»:

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli).

Questi prodotti possono:

avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);

avere subito una torsione dopo la laminazione.

n)

«Profilati»:

i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.

o)

«Fili»:

i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

p)

«Barre forate per la perforazione»:

le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.

2.

I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.

3.

I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

Note di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Ghise gregge legate»:

le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate:

più di 0,2 % di cromo,

più di 0,3 % di rame,

più di 0,3 % di nichel,

più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

b)

«Acciai non legati automatici»:

gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

0,08 % o più di zolfo,

0,1 % o più di piombo,

più di 0,05 % di selenio,

più di 0,01 % di tellurio,

più di 0,05 % di bismuto.

c)

«Acciai al silicio detti «magnetici»»:

gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che puo conferire loro il carattere di altri acciai legati.

d)

«Acciai rapidi»:

gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo.

e)

«Acciai silico manganese»:

gli acciai che contengono, in peso:

non più di 0,7 % di carbonio,

0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e

0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

2.

La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente:

una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

Nota complementare

1.

Si considerano come:

Prodotti laminati piatti «detti magnetici» e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:

inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;

inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;

inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.

«Latta» ai sensi delle sottovoci 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.

«Acciai per utensili» ai sensi delle sottovoci 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi:

meno di 0,6 % di carbonio

e

0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio

o

4 % o più di tungsteno;

0,8 % o più di carbonio

e

0,05 % o più di vanadio;

più di 1,2 % di carbonio

e

11 % o più e non più di 15 % di cromo;

0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

e

3,8 % o più e non più di 4,3 % di nichel

e

1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno;

0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

e

1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno

e

meno di 1,2 % di nichel;

0,3 % o più di carbonio

e

meno di 5,2 % di cromo

e

0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno;

0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio

e

1,25 % o più e non più di 1,8 % di nichel

e

0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

 

 

7201 10

Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo

 

 

 

contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese

 

 

7201 10 11

con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %

1,7

7201 10 19

con tenore di silicio superiore a 1 %

1,7

7201 10 30

contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese

1,7

7201 10 90

contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese

esenzione

7201 20 00

Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

2,2

7201 50

Ghise gregge legate; ghise specolari

 

 

7201 50 10

Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio

esenzione

7201 50 90

altre

1,7

7202

Ferro-leghe

 

 

 

Ferromanganese

 

 

7202 11

contenente, in peso, più di 2 % di carbonio

 

 

7202 11 20

di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %

2,7

7202 11 80

altro

2,7

7202 19 00

altro

2,7

 

Ferrosilicio

 

 

7202 21 00

contente, in peso, più di 55 % di sicilio

5,7 (142)

7202 29

altro

 

 

7202 29 10

contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio

5,7 (142)

7202 29 90

altro

5,7 (142)

7202 30 00

Ferro-silico-manganese

3,7

 

Ferrocromo

 

 

7202 41

contenente, in peso, più di 4 % di carbonio

 

 

7202 41 10

contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio

4

7202 41 90

contenente, in peso, più di 6 % di carbonio

4

7202 49

altro

 

 

7202 49 10

contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio

7

7202 49 50

contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio

7

7202 49 90

contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio

7

7202 50 00

Ferro-silico-cromo

2,7

7202 60 00

Ferro-nichel

esenzione

7202 70 00

Ferro-molibdeno

2,7

7202 80 00

Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

esenzione

 

altre

 

 

7202 91 00

Ferro-titanio e ferro-silico-titanio

2,7

7202 92 00

Ferro-vanadio

2,7

7202 93 00

Ferro-niobio

esenzione

7202 99

altre

 

 

7202 99 10

Ferro-fosforo

esenzione

7202 99 30

Ferro-silico-magnesio

2,7

7202 99 80

altre

2,7

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

 

 

7203 10 00

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro

esenzione

7203 90 00

altri

esenzione

7204

Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

 

 

7204 10 00

Cascami ed avanzi di ghisa

esenzione

 

Cascami ed avanzi di acciaio legati

 

 

7204 21

di acciai inossidabili

 

 

7204 21 10

contenenti, in peso, 8 % o più di nichel

esenzione

7204 21 90

altri

esenzione

7204 29 00

altri

esenzione

7204 30 00

Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

esenzione

 

altri cascami ed avanzi

 

 

7204 41

Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

 

 

7204 41 10

Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature

esenzione

 

Spuntature di stampaggio o di taglio

 

 

7204 41 91

in pacchetti

esenzione

7204 41 99

altri

esenzione

7204 49

altri

 

 

7204 49 10

spezzettati

esenzione

 

altri

 

 

7204 49 30

in pacchetti

esenzione

7204 49 90

altri

esenzione

7204 50 00

Cascami lingottati

esenzione

7205

Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

 

 

7205 10 00

Graniglie

esenzione

 

Polveri

 

 

7205 21 00

di acciai legati

esenzione

7205 29 00

altre

esenzione

II.FERRO ED ACCIAI NON LEGATI

7206

Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203

 

 

7206 10 00

Lingotti

esenzione

7206 90 00

altri

esenzione

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7207 11

di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

 

 

 

laminati od ottenuti con colata continua

 

 

7207 11 11

di acciai automatici

esenzione

 

altri

 

 

7207 11 14

di spessore inferiore o uguale a 130 mm

esenzione

7207 11 16

di spessore superiore a 130 mm

esenzione

7207 11 90

fucinati

esenzione

7207 12

altri, di sezione trasversale rettangolare

 

 

7207 12 10

laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 12 90

fucinati

esenzione

7207 19

altri

 

 

 

di sezione trasversale circolare o poligonale

 

 

7207 19 12

laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 19 19

fucinati

esenzione

7207 19 80

altri

esenzione

7207 20

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

 

 

 

di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

 

 

 

laminati od ottenuti con colata continua

 

 

7207 20 11

di acciai automatici

esenzione

 

altri, contenenti, in peso

 

 

7207 20 15

0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7207 20 17

0,6 % o più di carbonio

esenzione

7207 20 19

fucinati

esenzione

 

altri, di sezione trasversale rettangolare

 

 

7207 20 32

laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 20 39

fucinati

esenzione

 

di sezione trasversale circolare o poligonale

 

 

7207 20 52

laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 20 59

fucinati

esenzione

7207 20 80

altri

esenzione

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

 

 

7208 10 00

arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

esenzione

 

altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati

 

 

7208 25 00

di spessore di 4,75 mm o più

esenzione

7208 26 00

di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

esenzione

7208 27 00

di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

 

altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo

 

 

7208 36 00

di spessore superiore a 10 mm

esenzione

7208 37 00

di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

esenzione

7208 38 00

di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

esenzione

7208 39 00

di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

7208 40 00

non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

esenzione

 

altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo

 

 

7208 51

di spessore superiore a 10 mm

 

 

7208 51 20

di spessore superiore a 15 mm

esenzione

 

di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza

 

 

7208 51 91

di 2 050 mm o più

esenzione

7208 51 98

inferiore a 2 050 mm

esenzione

7208 52

di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

 

 

7208 52 10

laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm

esenzione

 

altri, di larghezza

 

 

7208 52 91

di 2 050 mm o più

esenzione

7208 52 99

inferiore a 2 050 mm

esenzione

7208 53

di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

 

 

7208 53 10

laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più

esenzione

7208 53 90

altri

esenzione

7208 54 00

di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

7208 90

altri

 

 

7208 90 20

forati

esenzione

7208 90 80

altri

esenzione

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti

 

 

 

arrotolati, semplicemente laminati a freddo

 

 

7209 15 00

di spessore di 3 mm o più

esenzione

7209 16

di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

 

 

7209 16 10

detti «magnetici»

esenzione

7209 16 90

altri

esenzione

7209 17

di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm

 

 

7209 17 10

detti «magnetici»

esenzione

7209 17 90

altri

esenzione

7209 18

di spessore inferiore a 0,5 mm

 

 

7209 18 10

detti «magnetici»

esenzione

 

altri

 

 

7209 18 91

di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm

esenzione

7209 18 99

di spessore inferiore a 0,35 mm

esenzione

 

non arrotolati, semplicemente laminati a freddo

 

 

7209 25 00

di spessore di 3 mm o più

esenzione

7209 26

di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

 

 

7209 26 10

detti «magnetici»

esenzione

7209 26 90

altri

esenzione

7209 27

di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm

 

 

7209 27 10

detti «magnetici»

esenzione

7209 27 90

altri

esenzione

7209 28

di spessore inferiore a 0,5 mm

 

 

7209 28 10

detti «magnetici»

esenzione

7209 28 90

altri

esenzione

7209 90

altri

 

 

7209 90 20

forati

esenzione

7209 90 80

altri

esenzione

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

 

 

 

stagnati

 

 

7210 11 00

di spessore di 0,5 mm o più

esenzione

7210 12

di spessore inferiore a 0,5 mm

 

 

7210 12 20

Latta

esenzione

7210 12 80

altri

esenzione

7210 20 00

piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno

esenzione

7210 30 00

zincati elettroliticamente

esenzione

 

zincati con altri procedimenti

 

 

7210 41 00

ondulati

esenzione

7210 49 00

altri

esenzione

7210 50 00

rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

esenzione

 

rivestiti di alluminio

 

 

7210 61 00

rivestiti di leghe di alluminio-zinco

esenzione

7210 69 00

altri

esenzione

7210 70

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

 

 

7210 70 10

Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati

esenzione

7210 70 80

altri

esenzione

7210 90

altri

 

 

7210 90 30

placcati

esenzione

7210 90 40

stagnati e stampati

esenzione

7210 90 80

altri

esenzione

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti

 

 

 

semplicemente laminati a caldo

 

 

7211 13 00

laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo

esenzione

7211 14 00

altri, di spessore di 4,75 mm o più

esenzione

7211 19 00

altri

esenzione

 

semplicemente laminati a freddo

 

 

7211 23

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7211 23 20

detti «magnetici»

esenzione

 

altri

 

 

7211 23 30

di spessore di 0,35 mm o più

esenzione

7211 23 80

di spessore inferiore a 0,35 mm

esenzione

7211 29 00

altri

esenzione

7211 90

altri

 

 

7211 90 20

forati

esenzione

7211 90 80

altri

esenzione

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

 

 

7212 10

stagnati

 

 

7212 10 10

Latta semplicemente trattata in superficie

esenzione

7212 10 90

altri

esenzione

7212 20 00

zincati elettroliticamente

esenzione

7212 30 00

zincati con altri procedimenti

esenzione

7212 40

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

 

 

7212 40 20

Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati

esenzione

7212 40 80

altri

esenzione

7212 50

altrimenti rivestiti

 

 

7212 50 20

rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

esenzione

7212 50 30

cromati o nichelati

esenzione

7212 50 40

ramati

esenzione

 

rivestiti di alluminio

 

 

7212 50 61

rivestiti di leghe di alluminio-zinco

esenzione

7212 50 69

altri

esenzione

7212 50 90

altri

esenzione

7212 60 00

placcati

esenzione

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

 

 

7213 10 00

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

esenzione

7213 20 00

altri, di acciai automatici

esenzione

 

altri

 

 

7213 91

di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm

 

 

7213 91 10

del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

esenzione

7213 91 20

del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici

esenzione

 

altri

 

 

7213 91 41

contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio

esenzione

7213 91 49

contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7213 91 70

contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio

esenzione

7213 91 90

contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio

esenzione

7213 99

altri

 

 

7213 99 10

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7213 99 90

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

esenzione

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

 

 

7214 10 00

fucinate

esenzione

7214 20 00

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

esenzione

7214 30 00

altre, di acciai automatici

esenzione

 

altre

 

 

7214 91

di sezione trasversale rettangolare

 

 

7214 91 10

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7214 91 90

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

esenzione

7214 99

altre

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7214 99 10

del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

esenzione

 

altre, di sezione circolare con diametro

 

 

7214 99 31

uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7214 99 39

inferiore a 80 mm

esenzione

7214 99 50

altre

esenzione

 

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

 

 

 

di sezione circolare con diametro

 

 

7214 99 71

uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7214 99 79

inferiore a 80 mm

esenzione

7214 99 95

altre

esenzione

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati

 

 

7215 10 00

di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

esenzione

7215 50

altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7215 50 11

di sezione rettangolare

esenzione

7215 50 19

altre

esenzione

7215 50 80

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

esenzione

7215 90 00

altre

esenzione

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati

 

 

7216 10 00

Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

esenzione

 

Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

 

 

7216 21 00

Profilati a L

esenzione

7216 22 00

Profilati a T

esenzione

 

Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

 

 

7216 31

Profilati ad U

 

 

7216 31 10

di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm

esenzione

7216 31 90

di altezza superiore a 220 mm

esenzione

7216 32

Profilati ad I

 

 

 

di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm

 

 

7216 32 11

ad ali a facce parallele

esenzione

7216 32 19

altri

esenzione

 

di altezza superiore a 220 mm

 

 

7216 32 91

ad ali a facce parallele

esenzione

7216 32 99

altri

esenzione

7216 33

Profilati ad H

 

 

7216 33 10

di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm

esenzione

7216 33 90

di altezza superiore a 180 mm

esenzione

7216 40

Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

 

 

7216 40 10

Profilati a L

esenzione

7216 40 90

Profilati a T

esenzione

7216 50

altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo

 

 

7216 50 10

di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm

esenzione

 

altri

 

 

7216 50 91

Piatti a bulbo

esenzione

7216 50 99

altri

esenzione

 

Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

 

 

7216 61

ottenuti da prodotti laminati piatti

 

 

7216 61 10

Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti

esenzione

7216 61 90

altri

esenzione

7216 69 00

altri

esenzione

 

altri

 

 

7216 91

ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

 

 

7216 91 10

Lamiere profilate (nervate)

esenzione

7216 91 80

altri

esenzione

7216 99 00

altri

esenzione

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

 

 

7217 10

non rivestiti, anche lucidati

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7217 10 10

la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

esenzione

 

la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

 

 

7217 10 31

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

esenzione

7217 10 39

altri

esenzione

7217 10 50

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 10 90

contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

7217 20

zincati

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7217 20 10

la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

esenzione

7217 20 30

la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

esenzione

7217 20 50

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 20 90

contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

7217 30

rivestiti di altri metalli comuni

 

 

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7217 30 41

ramati

esenzione

7217 30 49

altri

esenzione

7217 30 50

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 30 90

contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

7217 90

altri

 

 

7217 90 20

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7217 90 50

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 90 90

contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

III.ACCIAI INOSSIDABILI

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

 

 

7218 10 00

Lingotti e altre forme primarie

esenzione

 

altri

 

 

7218 91

di sezione trasversale rettangolare

 

 

7218 91 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7218 91 80

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7218 99

altri

 

 

 

di sezione trasversale quadrata

 

 

7218 99 11

laminati od ottenuti per colata continua

esenzione

7218 99 19

fucinati

esenzione

 

altri

 

 

7218 99 20

laminati od ottenuti per colata continua

esenzione

7218 99 80

fucinati

esenzione

7219

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

 

 

 

semplicemente laminati a caldo, arrotolati

 

 

7219 11 00

di spessore superiore a 10 mm

esenzione

7219 12

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm

 

 

7219 12 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 12 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 13

di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

 

 

7219 13 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 13 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 14

di spessore inferiore a 3 mm

 

 

7219 14 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 14 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

 

 

7219 21

di spessore superiore a 10 mm

 

 

7219 21 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 21 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 22

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm

 

 

7219 22 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 22 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 23 00

di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

esenzione

7219 24 00

di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

 

semplicemente laminati a freddo

 

 

7219 31 00

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

esenzione

7219 32

di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

 

 

7219 32 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 32 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 33

di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

 

 

7219 33 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 33 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 34

di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm

 

 

7219 34 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 34 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 35

di spessore inferiore a 0,5 mm

 

 

7219 35 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 35 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 90

altri

 

 

7219 90 20

forati

esenzione

7219 90 80

altri

esenzione

7220

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

 

 

 

semplicemente laminati a caldo

 

 

7220 11 00

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

esenzione

7220 12 00

di spessore inferiore a 4,75 mm

esenzione

7220 20

semplicemente laminati a freddo

 

 

 

di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso

 

 

7220 20 21

2,5 % o più di nichel

esenzione

7220 20 29

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso

 

 

7220 20 41

2,5 % o più di nichel

esenzione

7220 20 49

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso

 

 

7220 20 81

2,5 % o più di nichel

esenzione

7220 20 89

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7220 90

altri

 

 

7220 90 20

forati

esenzione

7220 90 80

altri

esenzione

7221 00

Vergella o bordione di acciai inossidabili

 

 

7221 00 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7221 00 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222

Barre e profilati di acciai inossidabili

 

 

 

Barre semplicemente laminate o estruse a caldo

 

 

7222 11

di sezione circolare

 

 

 

di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso

 

 

7222 11 11

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 11 19

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso

 

 

7222 11 81

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 11 89

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 19

altre

 

 

7222 19 10

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 19 90

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 20

Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo

 

 

 

di sezione circolare

 

 

 

di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso

 

 

7222 20 11

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 19

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso

 

 

7222 20 21

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 29

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso

 

 

7222 20 31

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 39

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

altre, contenenti, in peso

 

 

7222 20 81

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 89

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 30

altre barre

 

 

 

fucinate, contenenti, in peso

 

 

7222 30 51

2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 30 91

meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 30 97

altre

esenzione

7222 40

Profilati

 

 

7222 40 10

semplicemente laminati o estrusi a caldo

esenzione

7222 40 50

semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

esenzione

7222 40 90

altri

esenzione

7223 00

Fili di acciai inossidabili

 

 

 

contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

 

 

7223 00 11

contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo

esenzione

7223 00 19

altri

esenzione

 

contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

 

 

7223 00 91

contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio

esenzione

7223 00 99

altri

esenzione

IV.ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI

7224

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati

 

 

7224 10

Lingotti e altre forme primarie

 

 

7224 10 10

di acciai per utensili

esenzione

7224 10 90

altri

esenzione

7224 90

altri

 

 

7224 90 02

di acciai per utensili

esenzione

 

altri

 

 

 

di sezione trasversale, quadrata o rettangolare

 

 

 

laminati a caldo od ottenuti per colata continua

 

 

 

la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

 

 

7224 90 03

di acciai rapidi

esenzione

7224 90 05

contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

esenzione

7224 90 07

altri

esenzione

7224 90 14

altri

esenzione

7224 90 18

fucinati

esenzione

 

altri

 

 

 

laminati a caldo od ottenuti per colata continua

 

 

7224 90 31

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

7224 90 38

altri

esenzione

7224 90 90

fucinati

esenzione

7225

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

 

 

 

di acciai al silicio detti «magnetici»

 

 

7225 11 00

a grani orientati

esenzione

7225 19

altri

 

 

7225 19 10

laminati a caldo

esenzione

7225 19 90

laminati a freddo

esenzione

7225 20 00

di acciai rapidi

esenzione

7225 30

altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati

 

 

7225 30 10

di acciai per utensili

esenzione

7225 30 90

altri

esenzione

7225 40

altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

 

 

7225 40 12

di acciai per utensili

esenzione

 

altri

 

 

7225 40 40

di spessore superiore a 10 mm

esenzione

7225 40 60

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm

esenzione

7225 40 90

di spessore inferiore a 4,75 mm

esenzione

7225 50 00

altri, semplicemente laminati a freddo

esenzione

 

altri

 

 

7225 91 00

zincati elettroliticamente

esenzione

7225 92 00

zincati con altri procedimenti

esenzione

7225 99 00

altri

esenzione

7226

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

 

 

 

di acciai al silicio detti «magnetici»

 

 

7226 11 00

a grani orientati

esenzione

7226 19

altri

 

 

7226 19 10

semplicemente laminati a caldo

esenzione

7226 19 80

altri

esenzione

7226 20 00

di acciai rapidi

esenzione

 

altri

 

 

7226 91

semplicemente laminati a caldo

 

 

7226 91 20

di acciai per utensili

esenzione

 

altri

 

 

7226 91 91

di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

esenzione

7226 91 99

di spessore inferiore a 4,75 mm

esenzione

7226 92 00

semplicemente laminati a freddo

esenzione

7226 93 00

zincati elettroliticamente

esenzione

7226 94 00

zincati con altri procedimenti

esenzione

7226 99 00

altri

esenzione

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati

 

 

7227 10 00

di acciai rapidi

esenzione

7227 20 00

di acciai silico-manganese

esenzione

7227 90

altri

 

 

7227 90 10

contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

esenzione

7227 90 50

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

7227 90 95

altri

esenzione

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

 

 

7228 10

Barre di acciai rapidi

 

 

7228 10 20

semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate

esenzione

7228 10 50

fucinate

esenzione

7228 10 90

altre

esenzione

7228 20

Barre di acciai silico-manganese

 

 

7228 20 10

di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

esenzione

 

altre

 

 

7228 20 91

semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate

esenzione

7228 20 99

altre

esenzione

7228 30

altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo

 

 

7228 30 20

di acciai per utensili

esenzione

 

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

 

 

7228 30 41

di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7228 30 49

altre

esenzione

 

altre

 

 

 

di sezione circolare, di diametro

 

 

7228 30 61

uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7228 30 69

inferiore a 80 mm

esenzione

7228 30 70

di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

esenzione

7228 30 89

altre

esenzione

7228 40

altre barre, semplicemente fucinate

 

 

7228 40 10

di acciai per utensili

esenzione

7228 40 90

altre

esenzione

7228 50

altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

 

 

7228 50 20

di acciai per utensili

esenzione

7228 50 40

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

 

altre

 

 

 

di sezione circolare, di diametro

 

 

7228 50 61

uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7228 50 69

inferiore a 80 mm

esenzione

7228 50 80

altre

esenzione

7228 60

altre barre

 

 

7228 60 20

di acciai per utensili

esenzione

7228 60 80

altre

esenzione

7228 70

Profilati

 

 

7228 70 10

semplicemente laminati o estrusi a caldo

esenzione

7228 70 90

altri

esenzione

7228 80 00

Barre forate per la perforazione

esenzione

7229

Fili di altri acciai legati

 

 

7229 10 00

di acciai rapidi

esenzione

7229 20 00

di acciai silico-manganese

esenzione

7229 90

altri

 

 

7229 90 50

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

7229 90 90

altri

esenzione

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

Note

1.

In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.

2.

Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

 

 

7301 10 00

Palancole

esenzione

7301 20 00

Profilati

esenzione

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

 

 

7302 10

Rotaie

 

 

7302 10 10

conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso

esenzione

 

altre

 

 

 

nuove

 

 

 

Rotaie del tipo vignole

 

 

7302 10 21

di un peso al metro superiore o uguale a 46 kg

esenzione

7302 10 23

di un peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg

esenzione

7302 10 29

di un peso al metro inferiore a 27 kg

esenzione

7302 10 40

Rotaie a guida

esenzione

7302 10 50

altre

esenzione

7302 10 90

usate

esenzione

7302 30 00

Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi

2,7

7302 40 00

Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

esenzione

7302 90 00

altri

esenzione

7303 00

Tubi e profilati cavi, di ghisa

 

 

7303 00 10

Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione

3,2

7303 00 90

altri

3,2

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

 

 

7304 10

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti

 

 

7304 10 10

con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7304 10 30

con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 10 90

con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

 

Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

 

 

7304 21 00

Aste di perforazione

esenzione

7304 29

altri

 

 

7304 29 11

con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 29 19

con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

 

altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati

 

 

7304 31

trafilati o laminati a freddo

 

 

7304 31 20

di precisione

esenzione

7304 31 80

altri

esenzione

7304 39

altri

 

 

7304 39 10

greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

esenzione

 

altri

 

 

7304 39 30

con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm

esenzione

 

altri

 

 

 

Tubi filettati o filettabili detti gas

 

 

7304 39 52

zincati

esenzione

7304 39 58

altri

esenzione

 

altri, con diametro esterno

 

 

7304 39 92

inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7304 39 93

superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 39 99

superiore a 406,4 mm

esenzione

 

altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili

 

 

7304 41 00

trafilati o laminati a freddo

esenzione

7304 49

altri

 

 

7304 49 10

greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

esenzione

 

altri

 

 

7304 49 92

con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 49 99

con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

 

altri, di sezione circolare, di altri acciai legati

 

 

7304 51

trafilati o laminati a freddo

 

 

 

diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza

 

 

7304 51 12

inferiore o uguale a 0,5 m

esenzione

7304 51 18

superiore a 0,5 m

esenzione

 

altri

 

 

7304 51 81

di precisione

esenzione

7304 51 89

altri

esenzione

7304 59

altri

 

 

7304 59 10

greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

esenzione

 

altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza

 

 

7304 59 32

inferiore o uguale a 0,5 m

esenzione

7304 59 38

superiore a 0,5 m

esenzione

 

altri

 

 

7304 59 92

con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7304 59 93

con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 59 99

con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

7304 90 00

altri

esenzione

7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

 

 

 

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

 

 

7305 11 00

saldati longitudinalmente ad arco sommerso

esenzione

7305 12 00

saldati longitudinalmente, altri

esenzione

7305 19 00

altri

esenzione

7305 20 00

Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

esenzione

 

altri, saldati

 

 

7305 31 00

saldati longitudinalmente

esenzione

7305 39 00

altri

esenzione

7305 90 00

altri

esenzione

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

 

 

7306 10

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

 

 

 

saldati longitudinalmente, con diametro esterno

 

 

7306 10 11

inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7306 10 19

superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7306 10 90

saldati elicoidalmente

esenzione

7306 20 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

esenzione

7306 30

altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati

 

 

 

di precisione, aventi parete di spessore

 

 

7306 30 11

inferiore o uguale a 2 mm

esenzione

7306 30 19

superiore a 2 mm

esenzione

 

altri

 

 

 

Tubi gas, filettati o filettabili

 

 

7306 30 41

zincati

esenzione

7306 30 49

altri

esenzione

 

altri, con diametro esterno

 

 

 

inferiore o uguale a 168,3 mm

 

 

7306 30 72

zincati

esenzione

7306 30 77

altri

esenzione

7306 30 80

superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7306 40

altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili

 

 

7306 40 20

trafilati o laminati a freddo

esenzione

7306 40 80

altri

esenzione

7306 50

altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati

 

 

7306 50 20

di precisione

esenzione

7306 50 80

altri

esenzione

7306 60

altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare

 

 

 

di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore

 

 

 

inferiore o uguale a 2 mm

 

 

7306 60 11

di acciai inossidabili

esenzione

7306 60 19

altri

esenzione

 

superiore a 2 mm

 

 

7306 60 21

di acciai inossidabili

esenzione

7306 60 29

altri

esenzione

 

di altre sezioni

 

 

7306 60 81

di acciai inossidabili

esenzione

7306 60 89

altri

esenzione

7306 90 00

altri

esenzione

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

 

 

 

fusi

 

 

7307 11

di ghisa non malleabile

 

 

7307 11 10

per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione

3,7

7307 11 90

altri

3,7

7307 19

altri

 

 

7307 19 10

di ghisa malleabile

3,7

7307 19 90

altri

3,7

 

altri, di acciai inossidabili

 

 

7307 21 00

Flange

3,7

7307 22

Gomiti, curve e manicotti, filettati

 

 

7307 22 10

Manicotti

esenzione

7307 22 90

Gomiti e curve

3,7

7307 23

Accessori da saldare testa a testa

 

 

7307 23 10

Gomiti e curve

3,7

7307 23 90

altri

3,7

7307 29

altri

 

 

7307 29 10

filettati

3,7

7307 29 30

per saldare

3,7

7307 29 90

altri

3,7

 

altri

 

 

7307 91 00

Flange

3,7

7307 92

Gomiti, curve e manicotti, filettati

 

 

7307 92 10

Manicotti

esenzione

7307 92 90

Gomiti e curve

3,7

7307 93

Accessori da saldare testa a testa

 

 

 

il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm

 

 

7307 93 11

Gomiti e curve

3,7

7307 93 19

altri

3,7

 

il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm

 

 

7307 93 91

Gomiti e curve

3,7

7307 93 99

altri

3,7

7307 99

altri

 

 

7307 99 10

filettati

3,7

7307 99 30

per saldare

3,7

7307 99 90

altri

3,7

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

 

 

7308 10 00

Ponti ed elementi di ponti

esenzione

7308 20 00

Torri e piloni

esenzione

7308 30 00

Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie

esenzione

p/st (143)

7308 40

Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature

 

 

7308 40 10

Materiale per armature di miniera

esenzione

7308 40 90

altro

esenzione

7308 90

altri

 

 

7308 90 10

Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali

esenzione

 

altri

 

 

 

unicamente o principalmente di lamiere

 

 

7308 90 51

Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante

esenzione

7308 90 59

altri

esenzione

7308 90 99

altri

esenzione

7309 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

 

 

7309 00 10

per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)

2,2

 

per materie liquide

 

 

7309 00 30

con rivestimento interno o calorifugo

2,2

 

altri, di capacità

 

 

7309 00 51

superiore a 100 000 litri

2,2

7309 00 59

inferiore o uguale a 100 000 litri

2,2

7309 00 90

per materie solide

2,2

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

 

 

7310 10 00

di capacità uguale o superiore a 50 litri

2,7

 

di capacità inferiore a 50 litri

 

 

7310 21

Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura

 

 

7310 21 11

Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari

2,7

7310 21 19

Scatole per l'imballaggio delle bevande

2,7

 

altre, aventi parete di spessore

 

 

7310 21 91

inferiore a 0,5 mm

2,7

7310 21 99

uguale o superiore a 0,5 mm

2,7

7310 29

altri

 

 

7310 29 10

aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm

2,7

7310 29 90

aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm

2,7

7311 00

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

 

 

7311 00 10

senza saldatura

2,7

 

altri, di capacità

 

 

7311 00 91

inferiore a 1 000 litri

2,7

7311 00 99

uguale o superiore a 1 000 litri

2,7

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

 

 

7312 10

Trefoli e cavi

 

 

7312 10 20

di acciaio inossidabile

esenzione

 

altri, la cui sezione trasversale massima è

 

 

 

inferiore o uguale a 3 mm

 

 

7312 10 41

rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)

esenzione

7312 10 49

altri

esenzione

 

superiore a 3 mm

 

 

 

Trefoli

 

 

7312 10 61

non rivestiti

esenzione

 

rivestiti

 

 

7312 10 65

zincati

esenzione

7312 10 69

altri

esenzione

 

Cavi, compresi i cavi chiusi

 

 

 

non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è

 

 

7312 10 81

superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm

esenzione

7312 10 83

superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm

esenzione

7312 10 85

superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm

esenzione

7312 10 89

superiore a 48 mm

esenzione

7312 10 98

altri

esenzione

7312 90 00

altri

esenzione

7313 00 00

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

esenzione

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

 

 

 

Prodotti tessuti (tele metalliche)

 

 

7314 12 00

Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile

esenzione

7314 13 00

altre tele metalliche continue o senza fine, per macchine

esenzione

7314 14 00

altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile

esenzione

7314 19 00

altri

esenzione

7314 20

Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2

 

 

7314 20 10

di fili nervati

esenzione

7314 20 90

altre

esenzione

 

altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro

 

 

7314 31 00

zincate

esenzione

7314 39 00

altre

esenzione

 

altre tele metalliche, griglie e reti

 

 

7314 41

zincate

 

 

7314 41 10

a maglie esagonali

esenzione

7314 41 90

altre

esenzione

7314 42

ricoperte di materie plastiche

 

 

7314 42 10

a maglie esagonali

esenzione

7314 42 90

altre

esenzione

7314 49 00

altre

esenzione

7314 50 00

Lamiere e lastre, incise e stirate

esenzione

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

 

 

 

Catene a maglie articolate e loro parti

 

 

7315 11

Catene a rulli

 

 

7315 11 10

per biciclette e motociclette

2,7

7315 11 90

altre

2,7

7315 12 00

altre catene

2,7

7315 19 00

Parti

2,7

7315 20 00

Catene antisdrucciolevoli

2,7

 

altre catene e catenelle

 

 

7315 81 00

Catene a maglie con traversino

2,7

7315 82

altre catene, a maglie saldate

 

 

7315 82 10

di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm

2,7

7315 82 90

di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm

2,7

7315 89 00

altre

2,7

7315 90 00

altre parti

2,7

7316 00 00

Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

2,7

7317 00

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

 

 

7317 00 10

Puntine da disegno

esenzione

 

altri

 

 

 

di trafileria

 

 

7317 00 20

Chiodi in strisce o in rotoli

esenzione

7317 00 40

Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati

esenzione

 

altri

 

 

7317 00 61

zincati

esenzione

7317 00 69

altri

esenzione

7317 00 90

altri

esenzione

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

 

 

 

Articoli filettati

 

 

7318 11 00

Tirafondi

3,7

7318 12

altre viti per legno

 

 

7318 12 10

di acciaio inossidabile

3,7

7318 12 90

altre

3,7

7318 13 00

Ganci a vite e viti ad occhio

3,7

7318 14

Viti autofilettanti

 

 

7318 14 10

di acciaio inossidabile

3,7

 

altre

 

 

7318 14 91

Viti filettatrici

3,7

7318 14 99

altre

3,7

7318 15

altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle

 

 

7318 15 10

Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm

3,7

 

altri

 

 

7318 15 20

per fissare gli elementi delle strade ferrate

3,7

 

altri

 

 

 

senza capocchia

 

 

7318 15 30

di acciaio inossidabile

3,7

 

di altri acciai, con resistenza alla trazione

 

 

7318 15 41

inferiore a 800 MPa

3,7

7318 15 49

uguale o superiore a 800 MPa

3,7

 

con capocchia

 

 

 

con intaglio od impronta a croce

 

 

7318 15 51

di acciaio inossidabile

3,7

7318 15 59

altri

3,7

 

con esagono incassato

 

 

7318 15 61

di acciaio inossidabile

3,7

7318 15 69

altri

3,7

 

con esagono sporgente

 

 

7318 15 70

di acciaio inossidabile

3,7

 

di altri acciai, con resistenza alla trazione

 

 

7318 15 81

inferiore a 800 MPa

3,7

7318 15 89

uguale o superiore a 800 MPa

3,7

7318 15 90

altri

3,7

7318 16

Dadi

 

 

7318 16 10

ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm

3,7

 

altri

 

 

7318 16 30

di acciaio inossidabile

3,7

 

altri

 

 

7318 16 50

di sicurezza

3,7

 

altri, di diametro interno

 

 

7318 16 91

inferiore o uguale a 12 mm

3,7

7318 16 99

superiore a 12 mm

3,7

7318 19 00

altri

3,7

 

Articoli non filettati

 

 

7318 21 00

Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

3,7

7318 22 00

altre rondelle

3,7

7318 23 00

Ribadini

3,7

7318 24 00

Copiglie, pernotti e chiavette

3,7

7318 29 00

altri

3,7

7319

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove

 

 

7319 10 00

Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo

2,7

7319 20 00

Spilli di sicurezza

2,7

7319 30 00

altri spilli

2,7

7319 90 00

altri

2,7

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

 

 

7320 10

Molle a balestra e loro foglie

 

 

 

formate a caldo

 

 

7320 10 11

Molle paraboliche e loro foglie

2,7

7320 10 19

altre

2,7

7320 10 90

altre

2,7

7320 20

Molle ad elica

 

 

7320 20 20

formate a caldo

2,7

 

altre

 

 

7320 20 81

Molle di compressione

2,7

7320 20 85

Molle di trazione

2,7

7320 20 89

altre

2,7

7320 90

altre

 

 

7320 90 10

Molle a spirali piatte

2,7

7320 90 30

Molle a forma di dischi

2,7

7320 90 90

altre

2,7

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

 

 

 

Apparecchi di cottura e scaldapiatti

 

 

7321 11

a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili

 

 

7321 11 10

con forno, compresi i forni separati

2,7

p/st

7321 11 90

altri

2,7

p/st

7321 12 00

a combustibili liquidi

2,7

p/st

7321 13 00

a combustibili solidi

2,7

p/st

 

altri apparecchi

 

 

7321 81

a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili

 

 

7321 81 10

ad eliminazione dei gas combusti

2,7

p/st

7321 81 90

altri

2,7

p/st

7321 82

a combustibili liquidi

 

 

7321 82 10

ad eliminazione dei gas combusti

2,7

p/st

7321 82 90

altri

2,7

p/st

7321 83 00

a combustibili solidi

2,7

p/st

7321 90 00

Parti

2,7

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio

 

 

 

Radiatori e loro parti

 

 

7322 11 00

di ghisa

3,2

7322 19 00

altri

3,2

7322 90 00

altri

3,2

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

 

 

7323 10 00

Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi

3,2

 

altri

 

 

7323 91 00

di ghisa, non smaltati

3,2

7323 92 00

di ghisa smaltati

3,2

7323 93

di acciai inossidabili

 

 

7323 93 10

Oggetti per il servizio della tavola

3,2

7323 93 90

altri

3,2

7323 94

di ferro o acciaio, smaltati

 

 

7323 94 10

Oggetti per il servizio della tavola

3,2

7323 94 90

altri

3,2

7323 99

altri

 

 

7323 99 10

Oggetti per il servizio della tavola

3,2

 

altri

 

 

7323 99 91

dipinti o verniciati

3,2

7323 99 99

altri

3,2

7324

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

 

 

7324 10 00

Acquai e lavabi di acciai inossidabili

2,7

 

Vasche da bagno

 

 

7324 21 00

di ghisa, anche smaltate

3,2

p/st

7324 29 00

altri

3,2

p/st

7324 90 00

altri, comprese le loro parti

3,2

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

 

 

7325 10

di ghisa non malleabile

 

 

7325 10 50

Botole

1,7

p/st

 

altri

 

 

7325 10 92

Oggetti per canalizzazioni

1,7

7325 10 99

altri

1,7

 

altri

 

 

7325 91 00

Palle ed oggetti simili per mulini

2,7

7325 99

altri

 

 

7325 99 10

di ghisa malleabile

2,7

7325 99 90

altri

2,7

7326

Altri lavori di ferro o acciaio

 

 

 

Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati

 

 

7326 11 00

Palle ed oggetti simili per mulini

2,7

7326 19

altri

 

 

7326 19 10

fucinati

2,7

7326 19 90

altri

2,7

7326 20

Lavori di fili di ferro o acciaio

 

 

7326 20 30

Gabbie ed uccelliere

2,7

7326 20 50

Cestini

2,7

7326 20 80

altri

2,7

7326 90

altri

 

 

7326 90 10

Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca

2,7

7326 90 30

Scale e sgabelli a gradini

2,7

7326 90 40

Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci

2,7

7326 90 50

Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.

2,7

7326 90 60

Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia

2,7

7326 90 70

Cestelli di lamiere ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini

2,7

 

altri lavori di ferro o di acciaio

 

 

7326 90 91

fucinati

2,7

7326 90 93

stampati

2,7

7326 90 95

sinterizzati

2,7

7326 90 98

altri

2,7

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Rame raffinato»:

il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure

il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Ag

Argento

0,25

As

Arsenico

0,5

Cd

Cadmio

1,3

Cr

Cromo

1,4

Mg

Magnesio

0,8

Pb

Piombo

1,5

S

Zolfo

0,7

Sn

Stagno

0,8

Te

Tellurio

0,8

Zn

Zinco

1

Zr

Zirconio

0,3

Altri elementi (144), ciascuno

0,3

b)

«Leghe di rame»:

le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché:

1)

il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure

2)

il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.

c)

«Leghe madri di rame»:

le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848.

d)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi.

e)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

f)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

Tuttavia, per l'interpretazione della voce 7414 sono ammessi come «fili», unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

g)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

h)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intende per:

a)

«Leghe a base di rame-zinco (ottone)»:

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti:

lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;

l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)];

l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % [vedi leghe a base di rame-stagno (bronzo)].

b)

«Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»:

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.

c)

«Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»:

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]).

d)

«Leghe a base di rame-nichel»:

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

 

 

7401 10 00

Metalline cuprifere

esenzione

7401 20 00

Rame da cementazione (precipitato di rame)

esenzione

7402 00 00

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

esenzione

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

 

 

 

Rame raffinato

 

 

7403 11 00

Catodi e sezioni di catodi

esenzione

7403 12 00

Barre da filo (Wire-bars)

esenzione

7403 13 00

Billette

esenzione

7403 19 00

altri

esenzione

 

Leghe di rame

 

 

7403 21 00

a base di rame-zinco (ottone)

esenzione

7403 22 00

a base di rame-stagno (bronzo)

esenzione

7403 23 00

a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

esenzione

7403 29 00

altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)

esenzione

7404 00

Cascami ed avanzi di rame

 

 

7404 00 10

di rame raffinato

esenzione

 

di leghe di rame

 

 

7404 00 91

a base di rame-zinco (ottone)

esenzione

7404 00 99

altri

esenzione

7405 00 00

Leghe madri di rame

esenzione

7406

Polveri e pagliette di rame

 

 

7406 10 00

Polveri a struttura non lamellare

esenzione

7406 20 00

Polveri a struttura lamellare; pagliette

esenzione

7407

Barre e profilati di rame

 

 

7407 10 00

di rame raffinato

4,8

 

di leghe di rame

 

 

7407 21

a base di rame-zinco (ottone)

 

 

7407 21 10

Barre

4,8

7407 21 90

Profilati

4,8

7407 22

a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

 

 

7407 22 10

a base di rame-nichel (cupronichel)

4,8

7407 22 90

a base di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7407 29 00

altri

4,8

7408

Fili di rame

 

 

 

di rame raffinato

 

 

7408 11 00

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

4,8

7408 19

altri

 

 

7408 19 10

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm

4,8

7408 19 90

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm

4,8

 

di leghe di rame

 

 

7408 21 00

a base di rame-zinco (ottone)

4,8

7408 22 00

a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7408 29 00

altri

4,8

7409

Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm

 

 

 

di rame raffinato

 

 

7409 11 00

arrotolati

4,8

7409 19 00

altri

4,8

 

di leghe a base di rame-zinco (ottone)

 

 

7409 21 00

arrotolati

4,8

7409 29 00

altri

4,8

 

di leghe a base di rame-stagno (bronzo)

 

 

7409 31 00

arrotolati

4,8

7409 39 00

altri

4,8

7409 40

di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

 

 

7409 40 10

a base di rame-nichel (cupronichel)

4,8

7409 40 90

a base di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7409 90 00

di altre leghe di rame

4,8

7410

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)

 

 

 

senza supporto

 

 

7410 11 00

di rame raffinato

5,2

7410 12 00

di leghe di rame

5,2

 

su supporto

 

 

7410 21 00

di rame raffinato

5,2

7410 22 00

di leghe di rame

5,2

7411

Tubi di rame

 

 

7411 10

di rame raffinato

 

 

 

diritti, con spessore della parete

 

 

7411 10 11

superiore a 0,6 mm

4,8

7411 10 19

uguale o inferiore a 0,6 mm

4,8

7411 10 90

altri

4,8

 

di leghe di rame

 

 

7411 21

a base di rame-zinco (ottone)

 

 

7411 21 10

diritti

4,8

7411 21 90

altri

4,8

7411 22 00

a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7411 29 00

altri

4,8

7412

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame

 

 

7412 10 00

di rame raffinato

5,2

7412 20 00

di leghe di rame

5,2

7413 00

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità

 

 

7413 00 20

di rame raffinato

5,2

7413 00 80

di leghe di rame

5,2

7414

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame

 

 

7414 20 00

Tele metalliche

4,3

7414 90 00

altre

4,3

7415

Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame

 

 

7415 10 00

Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili

4

 

altri articoli, non filettati

 

 

7415 21 00

Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)

3

7415 29 00

altri

3

 

altri articoli, filettati

 

 

7415 33 00

Viti; bulloni e dadi

3

7415 39 00

altri

3

7416 00 00

Molle di rame

4

7417 00 00

Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame

4

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame

 

 

 

Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

 

 

7418 11 00

Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

3

7418 19 00

altri

3

7418 20 00

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

3

7419

Altri lavori di rame

 

 

7419 10 00

Catene, catenelle e loro parti

3

 

altri

 

 

7419 91 00

colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

3

7419 99 00

altri

3

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentato in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intende per:

a)

«Nichel non legato»:

il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché:

1)

il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %; e

2)

il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Fe

Ferro

0,5

O

Ossigeno

0,4

Altri elementi, ciascuno

0,3

b)

«Leghe di nichel»:

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1)

il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %;

2)

il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente; oppure

3)

il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.

2.

Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7501

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

 

 

7501 10 00

Metalline di nichel

esenzione

7501 20 00

«Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

esenzione

7502

Nichel greggio

 

 

7502 10 00

Nichel non legato

esenzione

7502 20 00

Leghe di nichel

esenzione

7503 00

Cascami ed avanzi rottami di nichel

 

 

7503 00 10

di nichel non legato

esenzione

7503 00 90

di leghe di nichel

esenzione

7504 00 00

Polveri e pagliette di nichel

esenzione

7505

Barre, profilati e fili, di nichel

 

 

 

Barre e profilati

 

 

7505 11 00

di nichel non legato

esenzione

7505 12 00

di leghe di nichel

2,9

 

Fili

 

 

7505 21 00

di nichel non legato

esenzione

7505 22 00

di leghe di nichel

2,9

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

 

 

7506 10 00

di nichel non legato

esenzione

7506 20 00

di leghe di nichel

3,3

7507

Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

 

 

 

Tubi

 

 

7507 11 00

di nichel non legato

esenzione

7507 12 00

di leghe di nichel

esenzione

7507 20 00

Accessori per tubi

2,5

7508

Altri lavori di nichel

 

 

7508 10 00

Tele metalliche e griglie, di fili di nichel

esenzione

7508 90 00

altri

esenzione

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Alluminio non legato»:

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Fe + Si (totale ferro-silicio)

1

Altri elementi (145), ciascuno

0,1 (146)

b)

«Leghe di alluminio»:

le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1)

il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure

2)

il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.

2.

Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7601

Alluminio greggio

 

 

7601 10 00

Alluminio non legato

6

7601 20

Leghe di alluminio

 

 

7601 20 10

primario

6

 

secondario

 

 

7601 20 91

in lingotti o allo stato liquido

6

7601 20 99

altri

6

7602 00

Cascami ed avanzi di alluminio

 

 

 

Cascami

 

 

7602 00 11

Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

esenzione

7602 00 19

altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

esenzione

7602 00 90

Avanzi

esenzione

7603

Polveri e pagliette di alluminio

 

 

7603 10 00

Polveri a struttura non lamellare

5

7603 20 00

Polveri a struttura lamellare; pagliette

5

7604

Barre e profilati di alluminio

 

 

7604 10

di alluminio non legato

 

 

7604 10 10

Barre

7,5

7604 10 90

Profilati

7,5

 

di leghe di alluminio

 

 

7604 21 00

Profilati cavi

7,5

7604 29

altri

 

 

7604 29 10

Barre

7,5

7604 29 90

Profilati

7,5

7605

Fili di alluminio

 

 

 

di alluminio non legato

 

 

7605 11 00

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

7,5

7605 19 00

altri

7,5

 

di leghe di alluminio

 

 

7605 21 00

di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

7,5

7605 29 00

altri

7,5

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

 

 

 

di forma quadrata o rettangolare

 

 

7606 11

di alluminio non legato

 

 

7606 11 10

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7,5

 

altri, di spessore

 

 

7606 11 91

inferiore a 3 mm

7,5

7606 11 93

uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

7,5

7606 11 99

uguale o superiore a 6 mm

7,5

7606 12

di leghe di alluminio

 

 

7606 12 10

Nastri di alluminio per tende veneziane

7,5

 

altri

 

 

7606 12 50

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7,5

 

altri, di spessore

 

 

7606 12 91

inferiore a 3 mm

7,5

7606 12 93

uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

7,5

7606 12 99

uguale o superiore a 6 mm

7,5

 

altri

 

 

7606 91 00

di alluminio non legato

7,5

7606 92 00

di leghe di alluminio

7,5

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

 

 

 

senza supporto

 

 

7607 11

semplicemente laminati

 

 

7607 11 10

di spessore inferiore a 0,021 mm

7,5

7607 11 90

di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

7,5

7607 19

altri

 

 

7607 19 10

di spessore inferiore a 0,021 mm

7,5

 

di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

 

 

7607 19 91

autoadesivi

7,5

7607 19 99

altri

7,5

7607 20

su supporto

 

 

7607 20 10

di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm

10

 

di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

 

 

7607 20 91

autoadesivi

7,5

7607 20 99

altri

7,5

7608

Tubi di alluminio

 

 

7608 10 00

di alluminio non legato

7,5

7608 20

di leghe di alluminio

 

 

7608 20 20

saldati

7,5

 

altri

 

 

7608 20 81

semplicemente estrusi a caldo

7,5

7608 20 89

altri

7,5

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

 

 

7610 10 00

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

6

p/st (147)

7610 90

altri

 

 

7610 90 10

Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni

7

7610 90 90

altri

6

7611 00 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

6

7612

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

 

 

7612 10 00

Astucci tubolari flessibili

6

7612 90

altri

 

 

7612 90 10

Astucci tubolari rigidi

6

7612 90 20

Recipienti del tipo utilizzato per aerosol

6

p/st

 

altri, di capacità

 

 

7612 90 91

uguale o superiore a 50 litri

6

7612 90 98

inferiore a 50 litri

6

7613 00 00

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

6

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

 

 

7614 10 00

con anima di acciaio

6

7614 90 00

altri

6

7615

Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio

 

 

 

Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

 

 

7615 11 00

Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

6

7615 19

altri

 

 

7615 19 10

di getti di alluminio

6

7615 19 90

altri

6

7615 20 00

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

6

7616

Altri lavori di alluminio

 

 

7616 10 00

Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

6

 

altri

 

 

7616 91 00

Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio

6

7616 99

altri

 

 

7616 99 10

di getti di alluminio

6

7616 99 90

altri

6

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

Nota

1.

In questo capitolo, si intende per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, «per piombo raffinato» si intende:

il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Ag

Argento

0,02

As

Arsenico

0,005

Bi

Bismuto

0,05

Ca

Calcio

0,002

Cd

Cadmio

0,002

Cu

Rame

0,08

Fe

Ferro

0,002

S

Zolfo

0,002

Sb

Antimonio

0,005

Sn

Stagno

0,005

Zn

Zinco

0,002

Altri per esempio Te (tellurio); ciascuno

0,001

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7801

Piombo greggio

 

 

7801 10 00

Piombo raffinato

2,5

 

altro

 

 

7801 91 00

contenente antimonio come altro elemento predominante in peso

2,5 (148)

7801 99

altro

 

 

7801 99 10

contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (149)

esenzione

 

altro

 

 

7801 99 91

Leghe di piombo

2,5

7801 99 99

altro

2,5

7802 00 00

Cascami ed avanzi di piombo

esenzione

7803 00 00

Barre, profilati e fili, di piombo

5

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

 

 

 

Lamiere, fogli e nastri

 

 

7804 11 00

Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

5

7804 19 00

altri

5

7804 20 00

Polveri e pagliette

esenzione

7805 00 00

Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo

5

7806 00

Altri lavori di piombo

 

 

7806 00 10

Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)

esenzione

7806 00 90

altri

5

CAPITOLO 79

ZINCO E LAVORI DI ZINCO

Nota

1.

In questo capitolo si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«zinco non legato»:

il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;

b)

«leghe di zinco»:

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;

c)

«zinco polverizzato»:

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7901

Zinco greggio

 

 

 

Zinco non legato

 

 

7901 11 00

contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco

2,5

7901 12

contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco

 

 

7901 12 10

contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco

2,5

7901 12 30

contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco

2,5

7901 12 90

contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco

2,5

7901 20 00

Leghe di zinco

2,5

7902 00 00

Cascami ed avanzi di zinco

esenzione

7903

Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

 

 

7903 10 00

Zinco polverizzato

2,5

7903 90 00

altri

2,5

7904 00 00

Barre, profilati e fili, di zinco

5

7905 00 00

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

5

7906 00 00

Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

5

7907 00 00

Altri lavori di zinco

5

CAPITOLO 80

STAGNO E LAVORI DI STAGNO

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 8004 e 8005 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Stagno non legato»:

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Bi

Bismuto

0,1

Cu

Rame

0,4

b)

«Leghe di stagno»:

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1)

il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure

2)

il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8001

Stagno greggio

 

 

8001 10 00

Stagno non legato

esenzione

8001 20 00

Leghe di stagno

esenzione

8002 00 00

Cascami ed avanzi di stagno

esenzione

8003 00 00

Barre, profilati e fili, di stagno

esenzione

8004 00 00

Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm

esenzione

8005 00 00

Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno

esenzione

8006 00 00

Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno

esenzione

8007 00 00

Altri lavori di stagno

esenzione

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

Nota di sottovoci

1.

La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8101 10 00

Polveri

5

 

altri

 

 

8101 94 00

Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

5

8101 95 00

Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

6

8101 96 00

Fili

6

8101 97 00

Cascami e avanzi

esenzione

8101 99 00

altri

7

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8102 10 00

Polveri

4

 

altri

 

 

8102 94 00

Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

3

8102 95 00

Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

5

8102 96 00

Fili

8

8102 97 00

Cascami e avanzi

esenzione

8102 99 00

altri

7

8103

Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8103 20 00

Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

esenzione

8103 30 00

Cascami e avanzi

esenzione

8103 90

altri

 

 

8103 90 10

Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli

3

8103 90 90

altri

4

8104

Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

 

Magnesio greggio

 

 

8104 11 00

contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

5,3

8104 19 00

altri

4

8104 20 00

Cascami e avanzi

esenzione

8104 30 00

Torniture e granelli calibrati; polveri

4

8104 90 00

altri

4

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8105 20 00

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri

esenzione

8105 30 00

Cascami e avanzi

esenzione

8105 90 00

altri

3

8106 00

Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8106 00 10

Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri

esenzione

8106 00 90

altri

2

8107

Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8107 20 00

Cadmio greggio; polveri

3

8107 30 00

Cascami e avanzi

esenzione

8107 90 00

altri

4

8108

Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8108 20 00

Titanio greggio; polveri

5

8108 30 00

Cascami e avanzi

5

8108 90

altri

 

 

8108 90 30

Barre, profilati e fili

7

8108 90 50

Lamiere, nastri e fogli

7

8108 90 60

Tubi

7

8108 90 90

altri

7

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8109 20 00

Zirconio greggio; polveri

5

8109 30 00

Cascami e avanzi

esenzione

8109 90 00

altri

9

8110

Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8110 10 00

Antimonio greggio; polveri

7

8110 20 00

Cascami e avanzi

esenzione

8110 90 00

altri

7

8111 00

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

 

Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri

 

 

8111 00 11

Manganese greggio; polveri

esenzione

8111 00 19

Cascami e avanzi

esenzione

8111 00 90

altri

5

8112

Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

 

Berillio

 

 

8112 12 00

greggio; polveri

esenzione

8112 13 00

Cascami e avanzi

esenzione

8112 19 00

altri

3

 

Cromo

 

 

8112 21

greggio; polveri

 

 

8112 21 10

Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel

esenzione

8112 21 90

altri

3

8112 22 00

Cascami e avanzi

esenzione

8112 29 00

altri

5

8112 30

Germanio

 

 

8112 30 20

greggio; polveri

4,5

8112 30 40

Cascami e avanzi

esenzione

8112 30 90

altri

7

8112 40

Vanadio

 

 

8112 40 10

greggio; cascami e avanzi; polveri

esenzione

8112 40 90

altri

3

 

Tallio

 

 

8112 51 00

greggio; polveri

1,5

8112 52 00

Cascami e avanzi

esenzione

8112 59 00

altri

3

 

altri

 

 

8112 92

greggi; cascami e avanzi; polveri

 

 

8112 92 10

Afnio (celtio)

3

 

Niobio (colombio), renio

 

 

8112 92 31

greggi; polveri

3

8112 92 39

Cascami e avanzi

esenzione

 

Gallio, indio

 

 

8112 92 50

Cascami e avanzi

esenzione

 

altri

 

 

8112 92 81

Indio

2

8112 92 89

Gallio

1,5

8112 99

altri

 

 

8112 99 10

Afnio (celtio)

7

8112 99 30

Niobio (colombio), renio

9

8112 99 80

Gallio, indio

3

8113 00

Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8113 00 20

greggio

4

8113 00 40

Cascami e avanzi

esenzione

8113 00 90

altri

5

CAPITOLO 82

UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

Note

1.

Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:

a)

di metallo comune;

b)

di carburi metallici o di cermet;

c)

di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;

d)

di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

2.

Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.

Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510).

3.

Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8201

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

 

 

8201 10 00

Vanghe e pale

1,7

p/st

8201 20 00

Forche

1,7

p/st

8201 30 00

Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi

1,7

8201 40 00

Asce, roncole e simili utensili taglienti

1,7

8201 50 00

Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano

1,7

p/st

8201 60 00

Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani

1,7

8201 90 00

altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

1,7

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

 

 

8202 10 00

Seghe a mano

1,7

8202 20 00

Lame di seghe a nastro

1,7

 

Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)

 

 

8202 31 00

con parte operante di acciaio

2,7

8202 39 00

altre, comprese le parti

2,7

8202 40 00

Catene di seghe dette «taglienti»

1,7

 

altre lame di seghe

 

 

8202 91 00

Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli

2,7

8202 99

altre

 

 

 

con parte operante di acciaio

 

 

8202 99 11

per la lavorazione dei metalli

2,7

8202 99 19

per la lavorazione di altre materie

2,7

8202 99 90

con parte operante di altre materie

2,7

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano

 

 

8203 10 00

Lime, raspe ed utensili simili

1,7

8203 20

Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili

 

 

8203 20 10

Pinzette e pinze per depilare

1,7

8203 20 90

altri

1,7

8203 30 00

Cesoie per metalli ed utensili simili

1,7

8203 40 00

Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

1,7

8204

Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

 

 

 

Chiavi per dadi a mano

 

 

8204 11 00

ad apertura fissa

1,7

8204 12 00

ad apertura variabile

1,7

8204 20 00

Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

1,7

8205

Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

 

 

8205 10 00

Utensili per forare, filettare o maschiare

1,7

8205 20 00

Martelli e mazze

3,7

8205 30 00

Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno

3,7

8205 40 00

cacciaviti

3,7

 

altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)

 

 

8205 51 00

per uso domestico

3,7

8205 59

altri

 

 

8205 59 10

Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori

3,7

8205 59 30

Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante

2,7

8205 59 90

altri

2,7

8205 60 00

Lampade per saldare e simili

2,7

8205 70 00

Morse, sergenti e simili

3,7

8205 80 00

Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

2,7

8205 90 00

Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci

3,7

8206 00 00

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

3,7

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

 

 

 

Utensili di perforazione o di sondaggio

 

 

8207 13 00

con parte operante di cermet

2,7

8207 19

altri, comprese le parti

 

 

8207 19 10

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

8207 19 90

altri

2,7

8207 20

Filiere per trafilare o estrudere i metalli

 

 

8207 20 10

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

8207 20 90

con parte operante di altre materie

2,7

8207 30

Utensili per imbutire, stampare o punzonare

 

 

8207 30 10

per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 30 90

altri

2,7

8207 40

Utensili per maschiare o filettare

 

 

 

per la lavorazione dei metalli

 

 

8207 40 10

Utensili per maschiare

2,7

8207 40 30

Utensili per filettare

2,7

8207 40 90

altri

2,7

8207 50

Utensili per forare

 

 

8207 50 10

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

 

con parte operante di altre materie

 

 

8207 50 30

Punte da trapano per muratura

2,7

 

altri

 

 

 

per la lavorazione dei metalli, con parte operante

 

 

8207 50 50

di cermet

2,7

8207 50 60

di acciaio rapido

2,7

8207 50 70

di altre materie

2,7

8207 50 90

altri

2,7

8207 60

Utensili per alesare o scanalare

 

 

8207 60 10

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

 

con parte operante di altre materie

 

 

 

Utensili per alesare

 

 

8207 60 30

per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 60 50

altri

2,7

 

Utensili per scanalare

 

 

8207 60 70

per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 60 90

altri

2,7

8207 70

Utensili per fresare

 

 

 

per la lavorazione dei metalli, con parte operante

 

 

8207 70 10

di cermet

2,7

 

di altre materie

 

 

8207 70 31

Frese con codolo

2,7

8207 70 35

Frese-madri

2,7

8207 70 38

altre

2,7

8207 70 90

altri

2,7

8207 80

Utensili per tornire

 

 

 

per la lavorazione dei metalli, con parte operante

 

 

8207 80 11

di cermet

2,7

8207 80 19

di altre materie

2,7

8207 80 90

altri

2,7

8207 90

altri utensili intercambiabili

 

 

8207 90 10

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

 

con parte operante di altre materie

 

 

8207 90 30

Lame da cacciavite

2,7

8207 90 50

Utensili per tagliare ingranaggi

2,7

 

altri, con parte operante

 

 

 

di cermet

 

 

8207 90 71

per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 90 78

altri

2,7

 

di altre materie

 

 

8207 90 91

per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 90 99

altri

2,7

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

 

 

8208 10 00

per la lavorazione dei metalli

1,7

8208 20 00

per la lavorazione del legno

1,7

8208 30

per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare

 

 

8208 30 10

Coltelli circolari

1,7

8208 30 90

altri

1,7

8208 40 00

per macchine agricole, orticole o forestali

1,7

8208 90 00

altri

1,7

8209 00

Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

 

 

8209 00 20

Placchette intercambiabili

2,7

8209 00 80

altri

2,7

8210 00 00

Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

2,7

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

 

 

8211 10 00

Assortimenti

8,5

 

altri

 

 

8211 91

Coltelli da tavola a lama fissa

 

 

8211 91 30

Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile

8,5

8211 91 80

altri

8,5

8211 92 00

altri coltelli a lama fissa

8,5

8211 93 00

Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili

8,5

8211 94 00

Lame

6,7

8211 95 00

Manici di metalli comuni

2,7

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

 

 

8212 10

Rasoi

 

 

8212 10 10

Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili

2,7

p/st

8212 10 90

altri

2,7

p/st

8212 20 00

Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri

2,7

1 000 p/st

8212 90 00

altre parti

2,7

8213 00 00

Forbici a due branche e loro lame

4,2

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

 

 

8214 10 00

Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame

2,7

8214 20 00

Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

2,7

8214 90 00

altri

2,7

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

 

 

8215 10

Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato

 

 

8215 10 20

contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati

4,7

 

altri

 

 

8215 10 30

di acciai inossidabili

8,5

8215 10 80

altri

4,7

8215 20

altri assortimenti

 

 

8215 20 10

di acciai inossidabili

8,5

8215 20 90

altri

4,7

 

altri

 

 

8215 91 00

argentati, dorati o platinati

4,7

8215 99

altri

 

 

8215 99 10

di acciai inossidabili

8,5

8215 99 90

altri

4,7

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Note

1.

Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).

2.

Ai sensi della voce 8302, «per rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8301

Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni

 

 

8301 10 00

Lucchetti

2,7

8301 20 00

Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli

2,7

8301 30 00

Serrature del tipo utilizzato per mobili

2,7

8301 40

altre serrature; catenacci

 

 

 

Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici

 

 

8301 40 11

Serrature a cilindri

2,7

8301 40 19

altre

2,7

8301 40 90

altre serrature; catenacci

2,7

8301 50 00

Fermagli e montature a fermaglio con serratura

2,7

8301 60 00

Parti

2,7

8301 70 00

Chiavi presentate isolatamente

2,7

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

 

 

8302 10 00

Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)

2,7

8302 20 00

Rotelle

2,7

8302 30 00

altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

2,7

 

altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili

 

 

8302 41 00

per edifici

2,7

8302 42 00

altri, per mobili

2,7

8302 49 00

altri

2,7

8302 50 00

Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

2,7

8302 60 00

Congegni di chiusura automatica per porte

2,7

8303 00

Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

 

 

8303 00 10

Casseforti

2,7

p/st

8303 00 30

Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza

2,7

8303 00 90

Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili

2,7

8304 00 00

Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

2,7

8305

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni

 

 

8305 10 00

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori

2,7

8305 20 00

Punti metallici presentati in barrette

2,7

8305 90 00

altri, comprese le parti

2,7

8306

Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni

 

 

8306 10 00

Campane, campanelli, gong ed oggetti simili

esenzione

 

Statuette ed altri oggetti di ornamento

 

 

8306 21 00

argentati, dorati o platinati

esenzione

8306 29

altri

 

 

8306 29 10

di rame

esenzione

8306 29 90

di altri metalli comuni

esenzione

8306 30 00

Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

2,7

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

 

 

8307 10 00

di ferro o di acciaio

2,7

8307 90 00

di altri metalli comuni

2,7

8308

Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

 

 

8308 10 00

Graffette, ganci ed occhielli

2,7

8308 20 00

Rivetti tubolari o a gambo biforcuto

2,7

8308 90 00

altri, comprese le parti

2,7

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

 

 

8309 10 00

Tappi a corona

2,7

8309 90

altri

 

 

8309 90 10

Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm

3,7

8309 90 90

altri

2,7

8310 00 00

Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

2,7

8311

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

 

 

8311 10

Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

 

 

8311 10 10

Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie

2,7

8311 10 90

altri

2,7

8311 20 00

Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

2,7

8311 30 00

Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni

2,7

8311 90 00

altri, comprese le parti

2,7

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1.

Questa sezione non comprende:

a)

i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

b)

gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204) o di pelli da pellicceria (voce 4303);

c)

i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);

d)

le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);

e)

le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);

f)

le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);

g)

le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

h)

le aste di perforazione (voce 7304);

ij)

le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);

k)

gli oggetti dei capitoli 82 o 83;

l)

gli oggetti della sezione XVII;

m)

gli oggetti del capitolo 90;

n)

gli oggetti di orologeria (capitolo 91);

o)

gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);

p)

gli oggetti del capitolo 95;

q)

i nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte).

2.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:

a)

le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

b)

le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;

c)

le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8485 o 8548.

3.

Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

4.

Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

5.

Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

Note complementari

1.

Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.

2.

Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.

3.

A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;

b)

le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);

c)

le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);

d)

gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);

e)

gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; gli apparecchi fotografici per uso domestico della voce 8525;

f)

le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).

2.

Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare nelle voci da 8401 a 8424.

Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:

a)

le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);

b)

gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);

c)

i diffusori per zuccherifici (voce 8438);

d)

le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);

e)

gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.

Non rientrano nella voce 8422:

a)

le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);

b)

le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472.

Non rientrano nella voce 8424: le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voci 8443 o 8471).

3.

Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.

4.

Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:

a)

cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);

b)

utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure

c)

trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).

5.

A)

Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione» si intendono:

a)

le macchine numeriche atte a:

1)

registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;

2)

essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;

3)

eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;

4)

eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;

b)

le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;

c)

le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.

B)

Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E qui di seguito, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

a)

essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;

b)

essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;

c)

essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codici o segnali — utilizzabili dal sistema.

C)

Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

D)

Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.

E)

Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.

6.

Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.

7.

Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.

In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

8.

Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 B) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (ad esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (ad esempio: mensola di visualizzazione o stampante).

2.

La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

Note complementari

1.

Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

2.

La sottovoce 8471 70 30 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8401

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

 

 

8401 10 00

Reattori nucleari (Euratom)

5,7

8401 20 00

Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)

3,7

8401 30 00

Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)

3,7

gi F/S

8401 40 00

Parti di reattori nucleari (Euratom)

3,7

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

 

 

 

Caldaie a vapore

 

 

8402 11 00

Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

2,7

8402 12 00

Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

2,7

8402 19

altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

 

 

8402 19 10

Caldaie a tubi da fumo

2,7

8402 19 90

altre

2,7

8402 20 00

Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

2,7

8402 90 00

Parti

2,7

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

 

 

8403 10

Caldaie

 

 

8403 10 10

di ghisa

2,7

8403 10 90

altre

2,7

8403 90

Parti

 

 

8403 90 10

di ghisa

2,7

8403 90 90

altre

2,7

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

 

 

8404 10 00

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403

2,7

8404 20 00

Condensatori per macchine a vapore

2,7

8404 90 00

Parti

2,7

8405

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

 

 

8405 10 00

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

1,7

8405 90 00

Parti

1,7

8406

Turbine a vapore

 

 

8406 10 00

Turbine per la propulsione di navi

2,7

 

altre turbine

 

 

8406 81

di potenza superiore a 40 MW

 

 

8406 81 10

Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici

2,7

8406 81 90

altre

2,7

8406 82

di potenza inferiore o uguale a 40 MW

 

 

 

Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza

 

 

8406 82 11

inferiore o uguale a 10 MW

2,7

8406 82 19

superiore a 10 MW

2,7

8406 82 90

altre

2,7

8406 90

Parti

 

 

8406 90 10

Pale, palette, alette e rotori

2,7

8406 90 90

altre

2,7

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

 

 

8407 10 00

Motori per l'aviazione

1,7 (150)

p/st

 

Motori per la propulsione di navi

 

 

8407 21

di tipo fuoribordo

 

 

8407 21 10

di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3

6,2

p/st

 

di cilindrata superiore a 325 cm3

 

 

8407 21 91

di potenza inferiore o uguale a 30 kW

4,2

p/st

8407 21 99

di potenza superiore a 30 kW

4,2

p/st

8407 29

altri

 

 

8407 29 20

di potenza inferiore o uguale a 200 kW

4,2

p/st

8407 29 80

di potenza superiore a 200 kW

4,2

p/st

 

Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87

 

 

8407 31 00

di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

2,7

p/st

8407 32

di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

 

 

8407 32 10

di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3

2,7

p/st

8407 32 90

di cilindrata superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

2,7

p/st

8407 33

di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm3

 

 

8407 33 10

destinati all'industria di montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705

2,7

p/st

8407 33 90

altri

2,7

p/st

8407 34

di cilindrata superiore a 1 000 cm3

 

 

8407 34 10

destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (151)

2,7

p/st

 

altri

 

 

8407 34 30

usati

4,2

p/st

 

nuovi, di cilindrata

 

 

8407 34 91

inferiore o uguale a 1 500 cm3

4,2

p/st

8407 34 99

superiore a 1 500 cm3

4,2

p/st

8407 90

altri motori

 

 

8407 90 10

di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3

2,7

p/st

 

di cilindrata superiore a 250 cm3

 

 

8407 90 50

destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (151)

2,7

p/st

 

altri

 

 

8407 90 80

di potenza inferiore o uguale a 10 kW

4,2

p/st

8407 90 90

di potenza superiore a 10 kW

4,2

p/st

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

 

 

8408 10

Motori per la propulsione di navi

 

 

 

usati

 

 

8408 10 11

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

esenzione

p/st

8408 10 19

altri

2,7

p/st

 

nuovi, di potenza

 

 

 

inferiore o uguale a 15 kW

 

 

8408 10 22

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

esenzione

p/st

8408 10 24

altri

2,7

p/st

 

superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 50 kW

 

 

8408 10 26

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

esenzione

p/st

8408 10 28

altri

2,7

p/st

 

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

 

 

8408 10 31

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

esenzione

p/st

8408 10 39

altri

2,7

p/st

 

superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

 

 

8408 10 41

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

esenzione

p/st

8408 10 49

altri

2,7

p/st

 

superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW

 

 

8408 10 51

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

esenzione

p/st

8408 10 59

altri

2,7

p/st

 

superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW

 

 

8408 10 61

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

esenzione

p/st

8408 10 69

altri

2,7

p/st

 

superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW

 

 

8408 10 71

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

esenzione

p/st

8408 10 79

altri

2,7

p/st

 

superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW

 

 

8408 10 81

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

esenzione

p/st

8408 10 89

altri

2,7

p/st

 

superiore a 5 000 kW

 

 

8408 10 91

destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (151)

esenzione

p/st

8408 10 99

altri

2,7

p/st

8408 20

Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87

 

 

8408 20 10

destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (151)

2,7

p/st

 

altri

 

 

 

per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza

 

 

8408 20 31

inferiore o uguale a 50 kW

4,2

p/st

8408 20 35

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

4,2

p/st

8408 20 37

superiore a 100 kW

4,2

p/st

 

per altri veicoli del capitolo 87, di potenza

 

 

8408 20 51

inferiore o uguale a 50 kW

4,2

p/st

8408 20 55

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

4,2

p/st

8408 20 57

superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

4,2

p/st

8408 20 99

superiore a 200 kW

4,2

p/st

8408 90

altri motori

 

 

8408 90 21

di propulsione per veicoli ferroviari

4,2

p/st

 

altri

 

 

8408 90 27

usati

4,2

p/st

 

nuovi, di potenza

 

 

8408 90 41

inferiore o uguale a 15 kW

4,2

p/st

8408 90 43

superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW

4,2

p/st

8408 90 45

superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW

4,2

p/st

8408 90 47

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

4,2

p/st

8408 90 61

superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

4,2

p/st

8408 90 65

superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW

4,2

p/st

8408 90 67

superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW

4,2

p/st

8408 90 81

superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW

4,2

p/st

8408 90 85

superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW

4,2

p/st

8408 90 89

superiore a 5 000 kW

4,2

p/st

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

 

 

8409 10 00

di motori per l'aviazione

1,7 (150)

 

altre

 

 

8409 91 00

riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla

2,7

8409 99 00

altre

2,7

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

 

 

 

Turbine e ruote, idrauliche

 

 

8410 11 00

di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW

4,5

8410 12 00

di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW

4,5

8410 13 00

di potenza superiore a 10 000 kW

4,5

8410 90

Parti, compresi i regolatori

 

 

8410 90 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

4,5

8410 90 90

altri

4,5

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

 

 

 

Turboreattori

 

 

8411 11 00

di spinta inferiore o uguale a 25 kN

3,2 (150)

p/st

8411 12

di spinta superiore a 25 kN

 

 

8411 12 10

di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN

2,7 (150)

p/st

8411 12 30

di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN

2,7 (150)

p/st

8411 12 80

di spinta superiore a 132 kN

2,7 (150)

p/st

 

Turbopropulsori

 

 

8411 21 00

di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW

3,6 (150)

p/st

8411 22

di potenza superiore a 1 100 kW

 

 

8411 22 20

di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW

2,7 (150)

p/st

8411 22 80

di potenza superiore a 3 730 kW

2,7 (150)

p/st

 

altre turbine a gas

 

 

8411 81 00

di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW

4,1

p/st

8411 82

di potenza superiore a 5 000 kW

 

 

8411 82 20

di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW

4,1

p/st

8411 82 60

di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW

4,1

p/st

8411 82 80

di potenza superiore a 50 000 kW

4,1

p/st

 

Parti

 

 

8411 91 00

di turboreattori o di turbopropulsori

2,7 (150)

8411 99 00

altre

4,1

8412

Altri motori e macchine motrici

 

 

8412 10 00

Propulsori a reazione diversi dai turboreattori

2,2 (150)

p/st

 

Motori idraulici

 

 

8412 21

a movimento rettilineo (cilindri)

 

 

8412 21 20

Sistemi idraulici

2,7

8412 21 80

altri

2,7

8412 29

altri

 

 

8412 29 20

Sistemi idraulici

4,2

 

altri

 

 

8412 29 81

Motori oleoidraulici

4,2

8412 29 89

altri

4,2

 

Motori pneumatici

 

 

8412 31 00

a movimento rettilineo (cilindri)

4,2

8412 39 00

altri

4,2

8412 80

altri

 

 

8412 80 10

Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori

2,7

8412 80 80

altri

4,2

8412 90

Parti

 

 

8412 90 20

di propulsori a reazione diversi dai turboreattori

1,7 (150)

8412 90 40

di motori idraulici

2,7

8412 90 80

altre

2,7

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

 

 

 

Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo

 

 

8413 11 00

Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

1,7

p/st

8413 19 00

altre

1,7

p/st

8413 20 00

Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19

1,7

p/st

8413 30

Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione

 

 

8413 30 20

Pompe d'iniezione

1,7

p/st

8413 30 80

altre

1,7

p/st

8413 40 00

Pompe per calcestruzzo

1,7

p/st

8413 50

altre pompe volumetriche alternative

 

 

8413 50 20

Aggregati idraulici

1,7

8413 50 40

Pompe dosatrici

1,7

p/st

 

altre

 

 

 

Pompe a pistoni

 

 

8413 50 61

Pompe oleoidrauliche

1,7

p/st

8413 50 69

altre

1,7

p/st

8413 50 80

altre

1,7

p/st

8413 60

altre pompe volumetriche rotative

 

 

8413 60 20

Aggregati idraulici

1,7

 

altre

 

 

 

Pompe ad ingranaggi

 

 

8413 60 31

Pompe oleoidrauliche

1,7

p/st

8413 60 39

altre

1,7

p/st

 

Pompe a segmenti oscillanti

 

 

8413 60 61

Pompe oleoidrauliche

1,7

p/st

8413 60 69

altri

1,7

p/st

8413 60 70

Pompe a vite elicoidali

1,7

p/st

8413 60 80

altre

1,7

p/st

8413 70

altre pompe centrifughe

 

 

 

Pompe sommerse

 

 

8413 70 21

monocellulari

1,7

p/st

8413 70 29

multicellulari

1,7

p/st

8413 70 30

Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda

1,7

p/st

 

altre, con bocca di mandata di diametro

 

 

8413 70 35

inferiore o uguale a 15 mm

1,7

p/st

 

superiore a 15 mm

 

 

8413 70 45

Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali

1,7

p/st

 

Pompe radiali

 

 

 

monocellulari

 

 

 

a flusso semplice

 

 

8413 70 51

monoblocco

1,7

p/st

8413 70 59

altre

1,7

p/st

8413 70 65

a flussi multipli

1,7

p/st

8413 70 75

multicellulari

1,7

p/st

 

altre pompe centrifughe

 

 

8413 70 81

monocellulari

1,7

p/st

8413 70 89

multicellulari

1,7

p/st

 

altre pompe; elevatori per liquidi

 

 

8413 81 00

Pompe

1,7

p/st

8413 82 00

Elevatori per liquidi

1,7

p/st

 

Parti

 

 

8413 91 00

di pompe

1,7

8413 92 00

di elevatori per liquidi

1,7

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

 

 

8414 10

Pompe per vuoto

 

 

8414 10 20

destinate alla produzione di semiconduttori (151)

1,7 (152)

p/st

 

altre

 

 

8414 10 25

Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots

1,7

p/st

 

altre

 

 

8414 10 81

Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento

1,7

p/st

8414 10 89

altre

1,7

p/st

8414 20

Pompe per aria, a mano o a pedale

 

 

8414 20 20

Pompe a mano per velocipedi

1,7

p/st

8414 20 80

altre

2,2

p/st

8414 30

Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi

 

 

8414 30 20

di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW

2,2

p/st

 

di potenza superiore a 0,4 kW

 

 

8414 30 81

a chiusura ermetica o semiermetica

2,2

p/st

8414 30 89

altri

2,2

p/st

8414 40

Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili

 

 

8414 40 10

di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m3

2,2

p/st

8414 40 90

di portata al minuto superiore a 2 m3

2,2

p/st

 

Ventilatori

 

 

8414 51 00

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

3,2

p/st

8414 59

altri

 

 

8414 59 20

assiali

2,3

p/st

8414 59 40

centrifughi

2,3

p/st

8414 59 80

altri

2,3

p/st

8414 60 00

Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

2,7

p/st

8414 80

altri

 

 

 

Turbocompressori

 

 

8414 80 11

monocellulari

2,2

p/st

8414 80 19

multicellulari

2,2

p/st

 

Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione

 

 

 

inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora

 

 

8414 80 22

inferiore o uguale a 60 m3

2,2

p/st

8414 80 28

superiore a 60 m3

2,2

p/st

 

superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora

 

 

8414 80 51

inferiore o uguale a 120 m3

2,2

p/st

8414 80 59

superiore a 120 m3

2,2

p/st

 

Compressori volumetrici rotativi

 

 

8414 80 73

a un albero

2,2

p/st

 

a più alberi

 

 

8414 80 75

a vite

2,2

p/st

8414 80 78

altri

2,2

p/st

8414 80 80

altri

2,2

p/st

8414 90 00

Parti

2,2

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

 

 

8415 10

del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati)

 

 

8415 10 10

formanti un corpo unico

2,2

8415 10 90

Sistemi ad elementi separati («split-system»)

2,7

8415 20 00

del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli

2,7

 

altri

 

 

8415 81 00

con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)

2,7

8415 82 00

altri, con attrezzatura frigorifera

2,7

8415 83 00

senza attrezzatura frigorifera

2,7

8415 90 00

Parti

2,7

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

 

 

8416 10

Bruciatori a combustibili liquidi

 

 

8416 10 10

con dispositivo di controllo automatico montato

1,7

p/st

8416 10 90

altri

1,7

p/st

8416 20

altri bruciatori, compresi i bruciatori misti

 

 

8416 20 10

esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo

1,7

p/st

8416 20 90

altri

1,7

8416 30 00

Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

1,7

8416 90 00

Parti

1,7

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

 

 

8417 10 00

Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

1,7

8417 20

Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria

 

 

8417 20 10

Forni a tunnel

1,7

8417 20 90

altri

1,7

8417 80

altri

 

 

8417 80 10

Forni per l'incenerimento delle immondizie

1,7

8417 80 20

Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici

1,7

8417 80 80

altri

1,7

8417 90 00

Parti

1,7

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

 

 

8418 10

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

 

 

8418 10 20

di capacità superiore a 340 l

1,9

p/st

8418 10 80

altre

1,9

p/st

 

Frigoriferi per uso domestico

 

 

8418 21

a compressione

 

 

8418 21 10

di capacità superiore a 340 l

1,5

p/st

 

altri

 

 

8418 21 51

Tipo tavolo

2,5

p/st

8418 21 59

da incassare

1,9

p/st

 

altri, di capacità

 

 

8418 21 91

inferiore o uguale a 250 l

2,5

p/st

8418 21 99

superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l

1,9

p/st

8418 22 00

ad assorbimento, elettrici

2,2

p/st

8418 29 00

altri

2,2

p/st

8418 30

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

 

 

8418 30 20

di capacità inferiore o uguale a 400 l

2,2

p/st

8418 30 80

di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l

2,2

p/st

8418 40

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

 

 

8418 40 20

di capicità inferiore o uguale a 250 l

2,2

p/st

8418 40 80

di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l

2,2

p/st

8418 50

altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo

 

 

 

Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)

 

 

8418 50 11

per prodotti congelati

2,2

p/st

8418 50 19

altri

2,2

p/st

 

altri mobili frigoriferi

 

 

8418 50 91

Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40

2,2

p/st

8418 50 99

altri

2,2

p/st

 

altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore

 

 

8418 61 00

Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore

2,2

8418 69

altri

 

 

8418 69 20

Pompe a calore assorbenti

2,2

8418 69 80

altri

2,2

 

Parti

 

 

8418 91 00

Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo

2,2

8418 99

altre

 

 

8418 99 10

Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico

2,2

8418 99 90

altre

2,2

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

 

 

 

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

 

 

8419 11 00

a riscaldamento immediato, a gas

2,6

8419 19 00

altri

2,6

8419 20 00

Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

esenzione

 

Essiccatori

 

 

8419 31 00

per prodotti agricoli

1,7

8419 32 00

per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni

1,7

8419 39

altri

 

 

8419 39 10

per lavori di ceramica

1,7

8419 39 90

altri

1,7

8419 40 00

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

1,7

8419 50 00

Scambiatori di calore

1,7

8419 60 00

Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

1,7

 

altri apparecchi e dispositivi

 

 

8419 81

per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

 

 

8419 81 20

Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde

2,7

8419 81 80

altri

1,7

8419 89

altri

 

 

8419 89 10

Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete

1,7

8419 89 15

Apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8419 89 20

Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8419 89 25

Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore fisico mediante fascio elettronico o evaporazione su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8419 89 27

Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD

2,4 (152)

8419 89 30

Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto

2,4

8419 89 98

altri

2,4

8419 90

Parti

 

 

8419 90 25

di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00 e di apparecchi e dispositivi delle sottovoci 8419 89 15, 8419 89 20 o 8419 89 25

esenzione

8419 90 50

di apparecchi della sottovoce 8419 89 27

1,7 (152)

8419 90 85

altre

1,7

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

 

 

8420 10

Calandre e laminatoi

 

 

8420 10 10

dei tipi utilizzati nell'industria tessile

1,7

8420 10 30

dei tipi utilizzati nell'industria della carta

1,7

8420 10 50

dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche

1,7

8420 10 90

altri

1,7

 

Parti

 

 

8420 91

Cilindri

 

 

8420 91 10

di ghisa

1,7

8420 91 80

altri

2,2

8420 99 00

altri

2,2

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

 

 

 

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

 

 

8421 11 00

Scrematrici

2,2

8421 12 00

Idroestrattori per biancheria

2,7

p/st

8421 19

altri

 

 

8421 19 20

Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori

1,5

8421 19 40

Centrifughe del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafer) a semiconduttore

esenzione

8421 19 80

altri

esenzione

 

Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi

 

 

8421 21 00

per filtrare o depurare l'acqua

1,7

8421 22 00

per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua

1,7

8421 23 00

per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

1,7

8421 29 00

altri

1,7

 

Apparecchi per filtrare o depurare i gas

 

 

8421 31 00

Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

1,7

8421 39

altri

 

 

8421 39 20

Apparecchi per filtrare o depurare l'aria

1,7

 

Apparecchi per filtrare o depurare altri gas

 

 

8421 39 40

mediante processo umido

1,7

8421 39 60

mediante processo catalitico

1,7

8421 39 90

altri

1,7

 

Parti

 

 

8421 91

di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

 

 

8421 91 10

di apparecchi della sottovoce 8421 19 40

esenzione

8421 91 30

di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche della sottovoce 8421 19 80

1,7 (152)

8421 91 90

altre

1,7

8421 99 00

altre

1,7

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande

 

 

 

Lavastoviglie

 

 

8422 11 00

di tipo familiare

2,7

p/st

8422 19 00

altre

1,7

p/st

8422 20 00

Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

1,7

8422 30 00

Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande

1,7

8422 40 00

altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)

1,7

8422 90

Parti

 

 

8422 90 10

di lavastoviglie

1,7

8422 90 90

altre

1,7

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

 

 

8423 10

Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

 

 

8423 10 10

Bilance per uso casalingo

1,7

p/st

8423 10 90

altre

1,7

p/st

8423 20 00

Basculle per la pesatura continua su trasportatori

1,7

p/st

8423 30 00

Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

1,7

p/st

 

altri apparecchi e strumenti per pesare

 

 

8423 81

di portata inferiore o uguale a 30 kg

 

 

8423 81 10

Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

1,7

p/st

8423 81 30

Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati

1,7

p/st

8423 81 50

Bilance per magazzini

1,7

p/st

8423 81 90

altri

1,7

p/st

8423 82

di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg

 

 

8423 82 10

Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

1,7

p/st

8423 82 90

altri

1,7

p/st

8423 89 00

altri

1,7

p/st

8423 90 00

Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare

1,7

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

 

 

8424 10

Estintori, anche carichi

 

 

8424 10 20

di peso inferiore o uguale a 21 kg

1,7

8424 10 80

altri

1,7

8424 20 00

Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

1,7

8424 30

Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

 

 

 

Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato

 

 

8424 30 01

muniti di un dispositivo di riscaldamento

1,7

p/st

 

altri, di potenza del motore

 

 

8424 30 05

inferiore o uguale a 7,5 kW

1,7

p/st

8424 30 09

superiore a 7,5 kW

1,7

p/st

 

altre macchine ed apparecchi

 

 

8424 30 10

ad aria compressa

1,7

8424 30 90

altre

1,7

 

altri apparecchi

 

 

8424 81

per l'agricoltura o l'orticoltura

 

 

8424 81 10

Apparecchi per annaffiare

1,7

 

altri

 

 

8424 81 30

Apparecchi portatili

1,7

p/st

 

altri

 

 

8424 81 91

Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore

1,7

p/st

8424 81 99

altri

1,7

p/st

8424 89

altri

 

 

8424 89 20

Apparecchi a spruzzo per l'attacco chimico, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8424 89 30

Macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica

esenzione

8424 89 95

altri

1,7

8424 90

Parti

 

 

8424 90 10

di apparecchi della sottovoce 8424 89 20

esenzione

8424 90 30

di apparecchi della sottovoce 8424 89 30

1,7 (152)

8424 90 90

altre

1,7

8425

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti

 

 

 

Paranchi

 

 

8425 11 00

a motore elettrico

esenzione

p/st

8425 19

altri

 

 

8425 19 20

azionati a mano, a catena

esenzione

p/st

8425 19 80

altri

esenzione

p/st

8425 20 00

Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo

esenzione

p/st

 

altri verricelli; argani

 

 

8425 31 00

a motore elettrico

esenzione

p/st

8425 39

altri

 

 

8425 39 20

a motore con accensione a scintilla o per compressione

esenzione

p/st

8425 39 80

altri

esenzione

p/st

 

Binde e martinetti

 

 

8425 41 00

Sollevatori fissi di vetture per autorimesse

esenzione

p/st

8425 42 00

altre binde e martinetti, idraulici

esenzione

p/st

8425 49 00

altri

esenzione

p/st

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

 

 

 

Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»

 

 

8426 11 00

Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi

esenzione

8426 12 00

Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»

esenzione

8426 19 00

altri

esenzione

8426 20 00

Gru a torre

esenzione

8426 30 00

Gru a portale

esenzione

 

altre macchine ed apparecchi, semoventi

 

 

8426 41 00

su pneumatici

esenzione

8426 49 00

altri

esenzione

 

altre macchine ed apparecchi

 

 

8426 91

costruiti per essere montati su un veicolo stradale

 

 

8426 91 10

Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo

esenzione

p/st

8426 91 90

altri

esenzione

8426 99 00

altri

esenzione

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

 

 

8427 10

Carrelli semoventi a motore elettrico

 

 

8427 10 10

che sollevano ad un'altezza di 1 m o più

4,5

p/st

8427 10 90

altri

4,5

p/st

8427 20

altri carrelli semoventi

 

 

 

che sollevano ad un'altezza di 1 m o più

 

 

8427 20 11

Carrelli-stivatori per ogni terreno

4,5

p/st

8427 20 19

altri

4,5

p/st

8427 20 90

altri

4,5

p/st

8427 90 00

altri carrelli

4

p/st

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

 

 

8428 10

Ascensori e montacarichi

 

 

8428 10 20

elettrici

esenzione

8428 10 80

altri

esenzione

8428 20

Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

 

 

8428 20 30

appositamente costruiti per l'agricoltura

esenzione

 

altri

 

 

8428 20 91

per prodotti alla rinfusa

esenzione

8428 20 98

altri

esenzione

 

altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci

 

 

8428 31 00

appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

esenzione

8428 32 00

altri, a benna

esenzione

8428 33 00

altri, a nastro o a cinghia

esenzione

8428 39

altri

 

 

8428 39 20

Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli

esenzione

8428 39 40

Macchine automatizzate per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi e altro materiale per dispositivi a semiconduttore

esenzione

8428 39 90

altri

esenzione

8428 40 00

Scale meccaniche e marciapiedi mobili

esenzione

8428 50 00

Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie

esenzione

8428 60 00

Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

esenzione

8428 90

altre macchine ed apparecchi

 

 

8428 90 30

Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre

esenzione

 

altri

 

 

 

Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura

 

 

8428 90 71

costruiti per essere portati su trattori agricoli

esenzione

8428 90 79

altri

esenzione

 

altri

 

 

8428 90 91

Spalatrici e ammassatrici meccaniche

esenzione

8428 90 97

altri

esenzione

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

 

 

 

Apripista (bulldozers, angledozers)

 

 

8429 11 00

su cingoli

esenzione

p/st

8429 19 00

altri

esenzione

p/st

8429 20 00

Livellatrici

esenzione

p/st

8429 30 00

Ruspe spianatrici

esenzione

p/st

8429 40

Compattatori e rulli compressori

 

 

 

Rulli compressori

 

 

8429 40 10

Rulli a vibrazioni

esenzione

p/st

8429 40 30

altri

esenzione

p/st

8429 40 90

Compattatori

esenzione

p/st

 

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici

 

 

8429 51

Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale

 

 

8429 51 10

Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

esenzione

p/st

 

altri

 

 

8429 51 91

Caricatori a cingoli

esenzione

p/st

8429 51 99

altri

esenzione

p/st

8429 52

Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o

 

 

8429 52 10

Escavatori a cingoli

esenzione

p/st

8429 52 90

altri

esenzione

p/st

8429 59 00

altri

esenzione

p/st

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

 

 

8430 10 00

Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

esenzione

p/st

8430 20 00

Spazzaneve

esenzione

p/st

 

Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie

 

 

8430 31 00

semoventi

esenzione

8430 39 00

altre

esenzione

 

altre macchine di sondaggio o di perforazione

 

 

8430 41 00

semoventi

esenzione

8430 49 00

altre

esenzione

8430 50 00

altre macchine ed apparecchi, semoventi

esenzione

 

altre macchine ed apparecchi, non semoventi

 

 

8430 61 00

Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

esenzione

p/st

8430 69 00

altri

esenzione

8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

 

 

8431 10 00

di macchine o apparecchi della voce 8425

esenzione

8431 20 00

di macchine o apparecchi della voce 8427

4

 

di macchine o apparecchi della voce n. 8428

 

 

8431 31 00

di ascensori, montacarichi o scale meccaniche

esenzione

8431 39

altre

 

 

8431 39 10

di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30

esenzione

8431 39 90

altre

esenzione

 

di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430

 

 

8431 41 00

Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze

esenzione

8431 42 00

Lame di apripista

esenzione

8431 43 00

Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49

esenzione

8431 49

altre

 

 

8431 49 20

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

esenzione

8431 49 80

altri

esenzione

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

 

 

8432 10

Aratri

 

 

8432 10 10

a vomeri

esenzione

p/st

8432 10 90

altri

esenzione

p/st

 

Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici

 

 

8432 21 00

Erpici a dischi (polverizzatori)

esenzione

p/st

8432 29

altri

 

 

8432 29 10

Scarificatori e coltivatori

esenzione

p/st

8432 29 30

Erpici

esenzione

p/st

8432 29 50

Motozappatrici

esenzione

p/st

8432 29 90

altri

esenzione

p/st

8432 30

Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici

 

 

 

Seminatrici

 

 

8432 30 11

di precisione, a comando centrale

esenzione

p/st

8432 30 19

altre

esenzione

p/st

8432 30 90

Piantatrici e trapiantatrici

esenzione

p/st

8432 40

Spanditori di letame e distributori di concimi

 

 

8432 40 10

di concimi minerali o chimici

esenzione

p/st

8432 40 90

altri

esenzione

p/st

8432 80 00

altre macchine, apparecchi e congegni

esenzione

8432 90 00

Parti

esenzione

8433

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437

 

 

 

Tosatrici da prato

 

 

8433 11

a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale

 

 

8433 11 10

elettrici

esenzione

p/st

 

altre

 

 

 

semoventi

 

 

8433 11 51

munite d'un sedile

esenzione

p/st

8433 11 59

altre

esenzione

p/st

8433 11 90

altre

esenzione

p/st

8433 19

altre

 

 

 

con motore

 

 

8433 19 10

elettrico

esenzione

p/st

 

altre

 

 

 

semoventi

 

 

8433 19 51

munite di un sedile

esenzione

p/st

8433 19 59

altre

esenzione

p/st

8433 19 70

altre

esenzione

p/st

8433 19 90

senza motore

esenzione

p/st

8433 20

Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

 

 

8433 20 10

Motofalciatrici

esenzione

p/st

 

altre

 

 

 

costruite per essere trainate o portate da trattori

 

 

8433 20 51

con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale

esenzione

p/st

8433 20 59

altre

esenzione

p/st

8433 20 90

altre

esenzione

p/st

8433 30

altre macchine ed apparecchi da fienagione

 

 

8433 30 10

Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno

esenzione

p/st

8433 30 90

altri

esenzione

p/st

8433 40

Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici

 

 

8433 40 10

Presse raccoglitrici

esenzione

p/st

8433 40 90

altre

esenzione

p/st

 

altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura

 

 

8433 51 00

Mietitrici-trebbiatrici

esenzione

p/st

8433 52 00

altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura

esenzione

p/st

8433 53

Macchine per la raccolta di radici o tuberi

 

 

8433 53 10

Macchine per la raccolta delle patate

esenzione

p/st

8433 53 30

Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole

esenzione

p/st

8433 53 90

altre

esenzione

p/st

8433 59

altre

 

 

 

Falciatrinciacaricatrici

 

 

8433 59 11

semoventi

esenzione

p/st

8433 59 19

altre

esenzione

p/st

8433 59 30

Vendemmiatrici

esenzione

p/st

8433 59 80

altre

esenzione

p/st

8433 60 00

Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli

esenzione

8433 90 00

Parti

esenzione

8434

Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte

 

 

8434 10 00

Mungitrici

esenzione

8434 20 00

Macchine ed apparecchi per l'industria del latte

esenzione

8434 90 00

Parti

esenzione

8435

Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili

 

 

8435 10 00

Macchine ed apparecchi

1,7

8435 90 00

Parti

1,7

8436

Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura

 

 

8436 10 00

Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali

1,7

 

Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici

 

 

8436 21 00

Incubatrici ed allevatrici

1,7

8436 29 00

altri

1,7

8436 80

altre macchine ed apparecchi

 

 

8436 80 10

per la silvicoltura

1,7

p/st

 

altri

 

 

8436 80 91

Abbeveratoi automatici

1,7

p/st

8436 80 99

altri

1,7

 

Parti

 

 

8436 91 00

di macchine o apparecchi per l'avicoltura

1,7

8436 99 00

altre

1,7

8437

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria

 

 

8437 10 00

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

1,7

p/st

8437 80 00

altre macchine ed apparecchi

1,7

8437 90 00

Parti

1,7

8438

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

 

 

8438 10

Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari

 

 

8438 10 10

per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria

1,7

8438 10 90

per la fabbricazione di paste alimentari

1,7

8438 20 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata

1,7

8438 30 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero

1,7

8438 40 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra

1,7

8438 50 00

Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni

1,7

8438 60 00

Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi

1,7

8438 80

altre macchine ed apparecchi

 

 

8438 80 10

per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè

1,7

 

altri

 

 

8438 80 91

per la preparazione o la fabbricazione di bevande

1,7

8438 80 99

altri

1,7

8438 90 00

Parti

1,7

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

 

 

8439 10 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

1,7

8439 20 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone

1,7

8439 30 00

Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone

1,7

 

Parti

 

 

8439 91

di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

 

 

8439 91 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8439 91 90

altre

1,7

8439 99

altre

 

 

8439 99 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8439 99 90

altre

1,7

8440

Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

 

 

8440 10

Macchine ed apparecchi

 

 

8440 10 10

Piegatrici

1,7

8440 10 20

Raccoglitrici

1,7

8440 10 30

Cucitrici e graffatrici

1,7

8440 10 40

Macchine per rilegare con colla

1,7

8440 10 90

altre

1,7

8440 90 00

Parti

1,7

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

 

 

8441 10

Tagliatrici

 

 

8441 10 10

Tagliatrici-avvolgitrici

1,7

8441 10 20

Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale

1,7

8441 10 30

Taglierine-raffilatrici lineari

1,7

8441 10 40

Taglierine-raffilatrici trilame

1,7

8441 10 80

altre

1,7

8441 20 00

Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste

1,7

8441 30 00

Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

1,7

8441 40 00

Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone

1,7

8441 80 00

altre macchine ed apparecchi

1,7

8441 90

Parti

 

 

8441 90 10

di tagliatrici

1,7

8441 90 90

altre

1,7

8442

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per fondere o comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

 

 

8442 10 00

Macchine per comporre mediante procedimento fotografico

1,7

p/st

8442 20

Macchine, apparecchi e materiale per comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere

 

 

8442 20 10

Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)

esenzione

p/st

8442 20 90

altri

1,7

p/st

8442 30 00

altre macchine, apparecchi e materiale

1,7

8442 40 00

Parti di macchine, apparecchi e materiale

1,7

8442 50

Caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

 

 

 

con originale grafico

 

 

8442 50 21

per la stampa con matrice a rilievo

1,7

8442 50 23

per la stampa con matrice piana

1,7

8442 50 29

altri

1,7

8442 50 80

altri

1,7

8443

Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa

 

 

 

Macchine ed apparecchi per la stampa in offset

 

 

8443 11 00

alimentati a bobine

1,7

p/st

8443 12 00

alimentate a foglio di formato 22 × 36 cm o meno (offset per ufficio)

1,7

p/st

8443 19

altri

 

 

 

alimentati a foglio

 

 

8443 19 10

usati

1,7

p/st

 

nuovi, per foglio di formato

 

 

8443 19 31

52 × 74 cm o meno

1,7

p/st

8443 19 35

più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm

1,7

p/st

8443 19 39

più di 74 × 107 cm

1,7

p/st

8443 19 90

altri

1,7

p/st

 

Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, esclusi le macchine e gli apparecchi flessografici

 

 

8443 21 00

alimentati a bobine

1,7

p/st

8443 29 00

altri

1,7

p/st

8443 30 00

Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici

1,7

p/st

8443 40 00

Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici

1,7

p/st

 

altre macchine ed apparecchi per la stampa

 

 

8443 51 00

Macchine per la stampa a getto d'inchiosto

2,2

p/st

8443 59

altri

 

 

8443 59 20

per la stampa delle materie tessili

1,7

p/st

 

altri

 

 

8443 59 40

utilizzati nella produzione di semiconduttori (151)

1,7 (152)

p/st

8443 59 70

altri

1,7

p/st

8443 60 00

Macchine ausiliarie

1,7

8443 90

Parti

 

 

8443 90 05

utilizzate nella produzione di semiconduttori (151)

1,7 (152)

 

altre

 

 

8443 90 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8443 90 80

altre

1,7

8444 00

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

8444 00 10

Macchine per la filatura

1,7

p/st

8444 00 90

altre

1,7

p/st

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

 

 

 

Macchine per la preparazione delle materie tessili

 

 

8445 11 00

Carde

1,7

p/st

8445 12 00

Pettinatrici

1,7

p/st

8445 13 00

Banchi a fusi

1,7

p/st

8445 19 00

altre

1,7

p/st

8445 20 00

Macchine per la filatura delle materie tessili

1,7

p/st

8445 30

Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili

 

 

8445 30 10

per l'accoppiamento delle materie tessili

1,7

p/st

8445 30 90

per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili

1,7

p/st

8445 40 00

Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili

1,7

p/st

8445 90 00

altre

1,7

p/st

8446

Telai per tessitura

 

 

8446 10 00

per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

1,7

p/st

 

per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta

 

 

8446 21 00

a motore

1,7

p/st

8446 29 00

altri

1,7

p/st

8446 30 00

per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta

1,7

p/st

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

 

 

 

Telai per maglieria, circolari

 

 

8447 11

con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm

 

 

8447 11 10

funzionanti con aghi a linguetta

1,7

p/st

8447 11 90

altri

1,7

p/st

8447 12

con cilindro di diametro superiore a 165 mm

 

 

8447 12 10

funzionanti con aghi a linguetta

1,7

p/st

8447 12 90

altri

1,7

p/st

8447 20

Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

 

 

8447 20 20

Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

1,7

p/st

8447 20 80

altri

1,7

p/st

8447 90 00

altri

1,7

p/st

8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

 

 

 

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447

 

 

8448 11 00

Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni

1,7

8448 19 00

altri

1,7

8448 20 00

Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

1,7

 

Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

 

 

8448 31 00

Guarniture per carde

1,7

8448 32 00

di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde

1,7

8448 33

Fusi e loro alette, anelli e cursori

 

 

8448 33 10

Fusi e loro alette

1,7

8448 33 90

Anelli e cursori

1,7

8448 39 00

altri

1,7

 

Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari

 

 

8448 41 00

Navette

1,7

8448 42 00

Pettini, licci e quadri di licci

1,7

8448 49 00

altri

1,7

 

Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

 

 

8448 51

Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie

 

 

8448 51 10

Platine

1,7

8448 51 90

altri

1,7

8448 59 00

altri

1,7

8449 00 00

Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

1,7

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

 

 

 

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

 

 

8450 11

Macchine completamente automatiche

 

 

 

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

 

 

8450 11 11

a caricamento frontale

3

p/st

8450 11 19

a caricamento dall'alto

3

p/st

8450 11 90

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

2,6

p/st

8450 12 00

altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

2,7

p/st

8450 19 00

altre

2,7

p/st

8450 20 00

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

2,2

p/st

8450 90 00

Parti

2,7

8451

Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

 

 

8451 10 00

Macchine per pulire a secco

2,2

 

Macchine per asciugare

 

 

8451 21

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

 

 

8451 21 10

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

2,2

8451 21 90

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

2,2

8451 29 00

altre

2,2

8451 30

Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

 

 

 

a riscaldamento elettrico, di potenza

 

 

8451 30 10

inferiore o uguale a 2 500 W

2,2

p/st

8451 30 30

superiore a 2 500 W

2,2

p/st

8451 30 80

altre

2,2

p/st

8451 40 00

Macchine per lavare, imbianchire o tingere

2,2

8451 50 00

Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

2,2

8451 80

altre macchine ed apparecchi

 

 

8451 80 10

Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.

2,2

8451 80 30

Macchine per apprettare o rifinire

2,2

8451 80 80

altri

2,2

8451 90 00

Parti

2,2

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

 

 

8452 10

Macchine per cucire di tipo domestico

 

 

 

Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore

 

 

8452 10 11

Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 €

5,7

p/st

8452 10 19

altre

9,7

p/st

8452 10 90

altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire

3,7

p/st

 

altre macchine per cucire

 

 

8452 21 00

Unità automatiche

3,7

p/st

8452 29 00

altre

3,7

p/st

8452 30

Aghi per macchine per cucire

 

 

8452 30 10

con codolo piatto su un lato

2,7

1 000 p/st

8452 30 90

altri

2,7

1 000 p/st

8452 40 00

Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti

2,7

8452 90 00

altre parti di macchine per cucire

2,7

8453

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

 

 

8453 10 00

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli

1,7

8453 20 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature

1,7

8453 80 00

altre macchine ed apparecchi

1,7

8453 90 00

Parti

1,7

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie

 

 

8454 10 00

Convertitori

1,7

8454 20 00

Lingottiere e secchie di colata

1,7

8454 30

Macchine per colare (gettare)

 

 

8454 30 10

Macchine per colare sotto pressione

1,7

8454 30 90

altre

1,7

8454 90 00

Parti

1,7

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

 

 

8455 10 00

Laminatoi per tubi

2,7

 

altri laminatoi

 

 

8455 21 00

Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo

2,7

8455 22 00

Laminatoi a freddo

2,7

8455 30

Cilindri di laminatoi

 

 

8455 30 10

di ghisa

2,7

 

di acciaio fucinato

 

 

8455 30 31

Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo

2,7

8455 30 39

Cilindri di lavoro a freddo

2,7

8455 30 90

di getti di acciaio

2,7

8455 90 00

altre parti

2,7

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

 

 

8456 10

operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni

 

 

8456 10 10

del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafers) o dispositivi a semiconduttore

esenzione

p/st

8456 10 90

altre

4,5

p/st

8456 20 00

operanti con ultrasuoni

3,5

p/st

8456 30

operanti per elettroerosione

 

 

 

a comando numerico

 

 

8456 30 11

con filo

3,5

p/st

8456 30 19

altre

3,5

p/st

8456 30 90

altre

3,5

p/st

 

altre

 

 

8456 91 00

per l'incisione a secco del tracciato su materiali semiconduttori

esenzione

p/st

8456 99

altre

 

 

8456 99 10

Fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la produzione o la riparazione di maschere e reticoli per tracciati su dispositivi a semiconduttore

esenzione

p/st

8456 99 30

Macchine per l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

p/st

8456 99 50

Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

3,5 (152)

p/st

8456 99 80

altre

3,5

p/st

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

 

 

8457 10

Centri di lavorazione

 

 

8457 10 10

orizzontali

2,7

p/st

8457 10 90

altri

2,7

p/st

8457 20 00

Macchine a posto fisso

2,7

p/st

8457 30

Macchine a stazioni multiple

 

 

8457 30 10

a comando numerico

2,7

p/st

8457 30 90

altre

2,7

p/st

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

 

 

 

Torni orizzontali

 

 

8458 11

a comando numerico

 

 

8458 11 20

Centri di tornitura

2,7

p/st

 

Torni automatici

 

 

8458 11 41

mono mandrino

2,7

p/st

8458 11 49

multi mandrino

2,7

p/st

8458 11 80

altri

2,7

p/st

8458 19

altri

 

 

8458 19 20

Torni paralleli

2,7

p/st

8458 19 40

Torni automatici

2,7

p/st

8458 19 80

altri

2,7

p/st

 

altri torni

 

 

8458 91

a comando numerico

 

 

8458 91 20

Centri di tornitura

2,7

p/st

8458 91 80

altri

2,7

p/st

8458 99 00

altri

2,7

p/st

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

 

 

8459 10 00

Unità di lavorazione con guida di scorrimento

2,7

p/st

 

altre foratrici

 

 

8459 21 00

a comando numerico

2,7

p/st

8459 29 00

altre

2,7

p/st

 

altre alesatrici-fresatrici

 

 

8459 31 00

a comando numerico

1,7

p/st

8459 39 00

altre

1,7

p/st

8459 40

altre alesatrici

 

 

8459 40 10

a comando numerico

1,7

p/st

8459 40 90

altre

1,7

p/st

 

Fresatrici a mensola

 

 

8459 51 00

a comando numerico

2,7

p/st

8459 59 00

altre

2,7

p/st

 

altre fresatrici

 

 

8459 61

a comando numerico

 

 

8459 61 10

Fresatrici per utensili

2,7

p/st

8459 61 90

altre

2,7

p/st

8459 69

altre

 

 

8459 69 10

Fresatrici per utensili

2,7

p/st

8459 69 90

altre

2,7

p/st

8459 70 00

Filettatrici o maschiatrici

2,7

p/st

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

 

 

 

Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

 

 

8460 11 00

a comando numerico

2,7

p/st

8460 19 00

altre

2,7

p/st

 

altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

 

 

8460 21

a comando numerico

 

 

 

per superfici cilindriche

 

 

8460 21 11

Rettificatrici per interni

2,7

p/st

8460 21 15

Rettificatrici senza centro

2,7

p/st

8460 21 19

altre

2,7

p/st

8460 21 90

altre

2,7

p/st

8460 29

altre

 

 

 

per superfici cilindriche

 

 

8460 29 11

Rettificatrici per interni

2,7

p/st

8460 29 19

altre

2,7

p/st

8460 29 90

altre

2,7

p/st

 

Macchine per affilare

 

 

8460 31 00

a comando numerico

1,7

p/st

8460 39 00

altre

1,7

p/st

8460 40

Macchine per levigare o smerigliare

 

 

8460 40 10

a comando numerico

1,7

p/st

8460 40 90

altre

1,7

p/st

8460 90

altre

 

 

8460 90 10

il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

2,7

p/st

8460 90 90

altre

1,7

p/st

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

 

 

8461 20 00

Macchine per limare e per sbozzare

1,7

p/st

8461 30

Macchine per brocciare

 

 

8461 30 10

a comando numerico

1,7

p/st

8461 30 90

altre

1,7

p/st

8461 40

Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi

 

 

 

Macchine per tagliare gli ingranaggi

 

 

 

per tagliare ingranaggi cilindrici

 

 

8461 40 11

a comando numerico

2,7

p/st

8461 40 19

altre

2,7

p/st

 

per tagliare altri ingranaggi

 

 

8461 40 31

a comando numerico

1,7

p/st

8461 40 39

altre

1,7

p/st

 

Macchine per rifinire gli ingranaggi

 

 

 

il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

 

 

8461 40 71

a comando numerico

2,7

p/st

8461 40 79

altre

2,7

p/st

8461 40 90

altre

1,7

p/st

8461 50

Macchine per segare o troncare

 

 

 

Segatrici

 

 

8461 50 11

a sega circolare

1,7

p/st

8461 50 19

altre

1,7

p/st

8461 50 90

Troncatrici

1,7

p/st

8461 90 00

altre

2,7

p/st

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

 

 

8462 10

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli

 

 

8462 10 10

a comando numerico

2,7

p/st

8462 10 90

altre

1,7

p/st

 

Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici

 

 

8462 21

a comando numerico

 

 

8462 21 05

del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

p/st

 

altre

 

 

8462 21 10

per la lavorazione di prodotti piatti

2,7

p/st

8462 21 80

altre

2,7

p/st

8462 29

altre

 

 

8462 29 05

del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

p/st

 

altre

 

 

8462 29 10

per la lavorazione di prodotti piatti

1,7

p/st

 

altre

 

 

8462 29 91

idrauliche

1,7

p/st

8462 29 98

altre

1,7

p/st

 

Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice

 

 

8462 31 00

a comando numerico

2,7

p/st

8462 39

altre

 

 

8462 39 10

per la lavorazione di prodotti piatti

1,7

p/st

 

altre

 

 

8462 39 91

idrauliche

1,7

p/st

8462 39 99

altre

1,7

p/st

 

Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate

 

 

8462 41

a comando numerico

 

 

8462 41 10

per la lavorazione di prodotti piatti

2,7

p/st

8462 41 90

altre

2,7

p/st

8462 49

altre

 

 

8462 49 10

per la lavorazione di prodotti piatti

1,7

p/st

8462 49 90

altre

1,7

p/st

 

altre

 

 

8462 91

Presse idrauliche

 

 

8462 91 10

Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impacchettare rottami di ferro

2,7

p/st

 

altre

 

 

8462 91 50

a comando numerico

2,7

p/st

8462 91 90

altre

2,7

p/st

8462 99

altre

 

 

8462 99 10

Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro

2,7

p/st

 

altre

 

 

8462 99 50

a comando numerico

2,7

p/st

8462 99 90

altre

2,7

p/st

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia

 

 

8463 10

Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili

 

 

8463 10 10

Trafilatrici per fili

2,7

p/st

8463 10 90

altre

2,7

p/st

8463 20 00

Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura

2,7

p/st

8463 30 00

Macchine per la lavorazione dei metalli in fili

2,7

p/st

8463 90 00

altre

2,7

p/st

8464

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

 

 

8464 10

Macchine per segare

 

 

8464 10 10

per la tranciatura di lingotti monocristalli o di dischi (wafers) in microplacchette

esenzione

p/st

8464 10 90

altre

2,2

p/st

8464 20

Macchine per molare o levigare

 

 

8464 20 05

per la lavorazione di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

p/st

 

per la lavorazione del vetro

 

 

8464 20 11

dei vetri d'ottica

2,2

p/st

8464 20 19

altre

2,2

8464 20 20

per la lavorazione di prodotti ceramici

2,2

p/st

8464 20 95

altre

2,2

8464 90

altre

 

 

8464 90 10

per l'incisione di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

p/st

8464 90 20

per la lavorazione di prodotti ceramici

2,2

p/st

8464 90 80

altri

2,2

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

 

 

8465 10

Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni

 

 

8465 10 10

con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)

2,7

p/st

8465 10 90

senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)

2,7

p/st

 

altre

 

 

8465 91

Macchine per segare

 

 

8465 91 10

a nastro

2,7

p/st

8465 91 20

Seghe circolari

2,7

p/st

8465 91 90

altre

2,7

p/st

8465 92 00

Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

2,7

p/st

8465 93 00

Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

2,7

p/st

8465 94 00

Macchine per curvare o montare

2,7

p/st

8465 95 00

Foratrici o mortasatrici

2,7

p/st

8465 96 00

Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

2,7

p/st

8465 99

altre

 

 

8465 99 10

Torni

2,7

p/st

8465 99 90

altre

2,7

p/st

8466

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

 

 

8466 10

Portautensili e filiere a scatto automatico

 

 

 

Portautensili

 

 

8466 10 10

Mandrini, pinze e coni morse

1,2

 

altri

 

 

8466 10 31

per torni

1,2

8466 10 39

altri

1,2

8466 10 90

Filiere a scatto automatico

1,2

8466 20

Portapezzi

 

 

8466 20 10

Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio

1,2

 

altri

 

 

8466 20 91

per torni

1,2

8466 20 99

altri

1,2

8466 30 00

Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili

1,2

 

altri

 

 

8466 91

per macchine della voce 8464

 

 

8466 91 15

per le macchine delle sottovoci 8464 10 10, 8464 20 05 o 8464 90 10

esenzione

 

altri

 

 

8466 91 20

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,2

8466 91 95

altri

1,2

8466 92

per macchine della voce 8465

 

 

8466 92 20

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,2

8466 92 80

altri

1,2

8466 93

per macchine delle voci da 8456 a 8461

 

 

8466 93 15

per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 8456 10 10, 8456 91 00, 8456 99 10 o 8456 99 30

esenzione

8466 93 17

per apparecchi della sottovoce 8456 99 50

1,2 (152)

8466 93 95

altri

1,2

8466 94

per macchine delle voci 8462 o 8463

 

 

8466 94 10

per le macchine delle sottovoci 8462 21 05 o 8462 29 05

esenzione

8466 94 90

altri

1,2

8467

Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

 

 

 

Pneumatici

 

 

8467 11

rotativi (anche a percussione)

 

 

8467 11 10

per la lavorazione dei metalli

1,7

8467 11 90

altri

1,7

8467 19 00

altri

1,7

 

a motore elettrico incorporato

 

 

8467 21

Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative

 

 

8467 21 10

funzionanti senza una sorgente di energia esterna

2,7

p/st

 

altre

 

 

8467 21 91

elettropneumatiche

2,7

p/st

8467 21 99

altre

2,7

p/st

8467 22

Seghe e troncatrici

 

 

8467 22 10

Troncatrici

2,7

p/st

8467 22 30

Seghe circolari

2,7

p/st

8467 22 90

altre

2,7

p/st

8467 29

altri

 

 

8467 29 10

del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili

2,7

 

altri

 

 

8467 29 30

funzionanti senza una sorgente di energia esterna

2,7

p/st

 

altri

 

 

 

Smerigliatrici e levigatrici

 

 

8467 29 51

Smerigliatrici angolari

2,7

p/st

8467 29 53

Levigatrici a nastro

2,7

p/st

8467 29 59

altre

2,7

p/st

8467 29 70

Piallatrici

2,7

p/st

8467 29 80

Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici

2,7

p/st

8467 29 90

altri

2,7

p/st

 

altri utensili

 

 

8467 81 00

Troncatrici a catena

1,7

p/st

8467 89 00

altri

1,7

 

Parti

 

 

8467 91 00

di troncatrici a catena

1,7

8467 92 00

di utensili pneumatici

1,7

8467 99 00

altre

1,7

8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

 

 

8468 10 00

Cannelli a mano

2,2

8468 20 00

altre macchine ed apparecchi a gas

2,2

8468 80 00

altre macchine ed apparecchi

2,2

8468 90 00

Parti

2,2

8469

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8471; macchine per l'elaborazione di testi

 

 

 

Macchine da scrivere automatiche e macchine per l'elaborazione di testi

 

 

8469 11 00

Macchine per l'elaborazione di testi

esenzione

p/st

8469 12 00

Macchine da scrivere automatiche

2,3

p/st

8469 20 00

altre macchine da scrivere, elettriche

2,3

p/st

8469 30 00

altre macchine da scrivere, non elettriche

2,5

p/st

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

 

 

8470 10 00

Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

esenzione

p/st

 

altre macchine calcolatrici, elettroniche

 

 

8470 21 00

con dispositivo stampante

esenzione

p/st

8470 29 00

altre

esenzione

p/st

8470 30 00

altre macchine calcolatrici

esenzione

p/st

8470 40 00

Macchine contabili

esenzione

p/st

8470 50 00

Registratori di cassa

esenzione

p/st

8470 90 00

altre

esenzione

p/st

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

 

 

8471 10 00

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, analogiche o ibride

esenzione

p/st

8471 30 00

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

esenzione

p/st

 

altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche

 

 

8471 41 00

che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita

esenzione

p/st

8471 49 00

altre, presentate in forma di sistemi

esenzione

p/st

8471 50 00

Unità per l'elaborazione dell'informazione, numeriche diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita

esenzione

p/st

8471 60

Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria

 

 

8471 60 20

Stampanti

esenzione

p/st

8471 60 60

Tastiere

esenzione

p/st

8471 60 80

altre

esenzione

p/st

8471 70

Unità di memoria

 

 

8471 70 20

Unità di memoria centrali

esenzione

p/st

 

altre

 

 

 

Unità di memoria a dischi

 

 

8471 70 30

ottiche, comprese le magneto-ottiche

esenzione

p/st

 

altre

 

 

8471 70 50

Unità di memoria a dischi rigidi

esenzione

p/st

8471 70 70

altre

esenzione

p/st

8471 70 80

Unità di memoria a nastri

esenzione

p/st

8471 70 98

altre

esenzione

p/st

8471 80 00

altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

8471 90 00

altre

esenzione

p/st

8472

Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

 

 

8472 10 00

Duplicatori

2

p/st

8472 20 00

Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi

2,3

p/st

8472 30 00

Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

2,2

p/st

8472 90

altre

 

 

8472 90 10

Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete

2,2

p/st

8472 90 30

Sportelli automatici

esenzione

p/st

8472 90 80

altre

2,2

8473

Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472

 

 

8473 10

Parti ed accessori di macchine della voce 8469

 

 

 

Assiemaggi elettronici

 

 

8473 10 11

delle macchine della sottovoce 8469 11 00

esenzione

8473 10 19

altri

3

8473 10 90

altri

esenzione

 

Parti ed accessori di macchine della voce 8470

 

 

8473 21

di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29

 

 

8473 21 10

Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 21 90

altri

esenzione

8473 29

altri

 

 

8473 29 10

Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 29 90

altri

esenzione

8473 30

Parti ed accessori di macchine della voce 8471

 

 

8473 30 10

Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 30 90

altri

esenzione

8473 40

Parti ed accessori di macchine della voce 8472

 

 

 

Assiemaggi elettronici

 

 

8473 40 11

delle macchine della sottovoce 8472 90 30

esenzione

8473 40 19

altri

3

8473 40 90

altri

esenzione

8473 50

Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472

 

 

8473 50 10

Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 50 90

altri

esenzione

8474

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia

 

 

8474 10 00

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

esenzione

8474 20

Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare

 

 

8474 20 10

le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica

esenzione

8474 20 90

altri

esenzione

 

Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare

 

 

8474 31 00

Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento

esenzione

8474 32 00

Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

esenzione

8474 39

altri

 

 

8474 39 10

Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica

esenzione

8474 39 90

altri

esenzione

8474 80

altre macchine ed apparecchi

 

 

8474 80 10

Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche

esenzione

8474 80 90

altri

esenzione

8474 90

Parti

 

 

8474 90 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

esenzione

8474 90 90

altre

esenzione

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

 

 

8475 10 00

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro

1,7

 

Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

 

 

8475 21 00

Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

1,7

8475 29 00

altre

1,7

8475 90 00

Parti

1,7

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

 

 

 

Macchine automatiche per la vendita di bevande

 

 

8476 21 00

con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

1,7

p/st

8476 29 00

altre

1,7

p/st

 

altre macchine

 

 

8476 81 00

con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

1,7

p/st

8476 89 00

altre

1,7

p/st

8476 90 00

Parti

1,7

8477

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

8477 10

Formatrici ad iniezione

 

 

8477 10 10

Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

esenzione

8477 10 90

altre

1,7

8477 20 00

Estrusori

1,7

8477 30 00

Formatrici per soffiaggio

1,7

8477 40 00

Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici

1,7

 

altre macchine ed apparecchi per formare o modellare

 

 

8477 51 00

per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria

1,7

8477 59

altre

 

 

8477 59 05

Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

esenzione

 

altre

 

 

8477 59 10

Presse

1,7

8477 59 80

altre

1,7

8477 80

altre macchine ed apparecchi

 

 

 

Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari

 

 

8477 80 11

Macchine per la trasformazione delle resine di reazione

1,7

8477 80 19

altri

1,7

 

altri

 

 

8477 80 91

Attrezzature per riduzione dimensionale

1,7

8477 80 93

Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici

1,7

8477 80 95

Macchine per taglio o pelatura

1,7

8477 80 99

altri

1,7

8477 90

Parti

 

 

8477 90 05

per le macchine delle sottovoci 8477 10 10 e 8477 59 05

esenzione

 

altre

 

 

8477 90 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8477 90 80

altre

1,7

8478

Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

8478 10 00

Macchine ed apparecchi

1,7

8478 90 00

Parti

1,7

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

8479 10 00

Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

esenzione

8479 20 00

Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

1,7

8479 30

Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

 

 

8479 30 10

Presse

1,7

8479 30 90

altre

1,7

8479 40 00

Macchine per fabbricare corde e cavi

1,7

p/st

8479 50 00

Robot industriali, non nominati né compresi altrove

1,7

8479 60 00

Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

1,7

 

altre macchine ed apparecchi

 

 

8479 81 00

per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici

1,7

8479 82 00

per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

1,7

8479 89

altri

 

 

8479 89 30

Sostegno avanzante idraulico per miniere

1,7

8479 89 60

Apparecchiature di lubrificazione centralizzata

1,7

8479 89 65

Apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori

esenzione

8479 89 70

Apparecchi per la deposizione epitassiale su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8479 89 73

Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

esenzione

8479 89 77

Apparecchi per il fissaggio di piastrine e saldatori automatici di pellicola per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

esenzione

8479 89 79

Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di dispositivi a semiconduttore

esenzione

8479 89 91

Macchine ed apparecchi per smaltare e decorare dei prodotti ceramici

1,7

8479 89 97

altri

1,7

8479 90

Parti

 

 

8479 90 50

delle macchine delle sottovoci 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 73, 8479 89 77 o 8479 89 79

esenzione

 

altre

 

 

8479 90 93

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8479 90 96

altre

1,7

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

 

 

8480 10 00

Staffe per fonderia

1,7

8480 20 00

Piastre di fondo per forme

1,7

8480 30

Modelli per forme

 

 

8480 30 10

di legno

1,7

8480 30 90

altri

2,7

 

Forme per metalli o carburi metallici

 

 

8480 41 00

per formare ad iniezione o per compressione

1,7

8480 49 00

altre

1,7

8480 50 00

Forme per vetro

1,7

8480 60

Forme per materie minerali

 

 

8480 60 10

per formare per compressione

1,7

8480 60 90

altre

1,7

 

Forme per gomma o materie plastiche

 

 

8480 71

per formare ad iniezione o per compressione

 

 

8480 71 10

del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

8480 71 90

altri

1,7

8480 79 00

altre

1,7

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

 

 

8481 10

Riduttori di pressione

 

 

8481 10 05

combinati con filtri o lubrificatori

2,2

 

altri

 

 

8481 10 19

di ghisa o di acciaio

2,2

8481 10 99

altri

2,2

8481 20

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

 

 

8481 20 10

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche

2,2

8481 20 90

Valvole per trasmissioni pneumatiche

2,2

8481 30

Valvole di ritegno

 

 

8481 30 91

di ghisa o di acciaio

2,2

8481 30 99

altre

2,2

8481 40

Valvole di troppo pieno o di sicurezza

 

 

8481 40 10

di ghisa o di acciaio

2,2

8481 40 90

altre

2,2

8481 80

altri oggetti di rubinetteria e organi simili

 

 

 

Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria

 

 

8481 80 11

Mescolatori, mitigatori

2,2

8481 80 19

altra

2,2

 

Valvole per termosifoni di impianti centralizzati

 

 

8481 80 31

Valvole termostatiche

2,2

8481 80 39

altre

2,2

8481 80 40

Valvole per pneumatici e camere d'aria

2,2

 

altri

 

 

 

Valvole di regolazione

 

 

8481 80 51

di temperatura

2,2

8481 80 59

altre

2,2

 

altri

 

 

 

Valvole a saracinesca

 

 

8481 80 61

di ghisa

2,2

8481 80 63

di acciaio

2,2

8481 80 69

altre

2,2

 

Valvole a globo

 

 

8481 80 71

di ghisa

2,2

8481 80 73

di acciaio

2,2

8481 80 79

altre

2,2

8481 80 81

Rubinetti a sfera e a maschio

2,2

8481 80 85

Valvole a farfalla

2,2

8481 80 87

Valvole a membrana

2,2

8481 80 99

altre

2,2

8481 90 00

Parti

2,2

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

 

 

8482 10

Cuscinetti a sfere

 

 

8482 10 10

il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm

8

8482 10 90

altri

8

8482 20 00

Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

8

8482 30 00

Cuscinetti a rulli a botte

8

8482 40 00

Cuscinetti ad aghi (a rullini)

8

8482 50 00

Cuscinetti a rulli cilindrici

8

8482 80 00

altri, compresi, i cuscinetti combinati

8

 

Parti

 

 

8482 91

Sfere, cilindri, rulli ed aghi

 

 

8482 91 10

Rulli conici

8

8482 91 90

altri

8

8482 99 00

altre

8

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

 

 

8483 10

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle

 

 

 

Manovelle ed alberi a gomito

 

 

8483 10 21

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

4

8483 10 25

di acciaio fucinato

4

8483 10 29

altri

4

8483 10 50

Alberi articolati

4

8483 10 95

altri

4

8483 20

Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati

 

 

8483 20 10

del tipo utilizzato per veicoli aerei e veicoli spaziali

6

8483 20 90

altri

6

8483 30

Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti

 

 

 

Supporti

 

 

8483 30 32

per cuscinetti a rotolamento di ogni specie

5,7

8483 30 38

altri

3,4

8483 30 80

Cuscinetti

3,4

8483 40

Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia

 

 

 

Ingranaggi

 

 

8483 40 21

con ruote cilindriche

3,7

8483 40 23

con ruote coniche o cilindro-coniche

3,7

8483 40 25

con vite senza fine

3,7

8483 40 29

altri

3,7

8483 40 30

Alberi filettati a sfere o a rulli

3,7

 

Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità

 

 

8483 40 51

Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità

3,7

8483 40 59

altri

3,7

8483 40 90

altri

3,7

8483 50

Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa

 

 

8483 50 20

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8483 50 80

altri

2,7

8483 60

Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

 

 

8483 60 20

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8483 60 80

altri

2,7

8483 90

Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti

 

 

8483 90 20

Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati

5,7

 

altre

 

 

8483 90 81

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8483 90 89

altre

2,7

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

 

 

8484 10 00

Guarnizioni metalloplastiche

1,7

8484 20 00

Giunti di tenuta stagna meccanici

1,7

8484 90 00

altre

1,7

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

 

 

8485 10

Eliche per navi e loro pale

 

 

8485 10 10

di bronzo

1,7

p/st

8485 10 90

altre

1,7

p/st

8485 90

altre

 

 

8485 90 10

di ghisa non malleabile

1,7

8485 90 30

di ghisa malleabile

1,7

 

di ferro o di acciaio

 

 

8485 90 51

di getti di acciaio

1,7

8485 90 53

di ferro o di acciaio fucinati

1,7

8485 90 55

di ferro o di acciaio stampati

1,7

8485 90 59

altri

1,7

8485 90 80

altre

1,7

CAPITOLO 85

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1.

Sono esclusi da questo capitolo:

a)

le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

b)

i lavori di vetro della voce 7011;

c)

i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

2.

Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.

3.

La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:

a)

gli aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche o liquide, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;

b)

gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).

4.

Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).

I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.

5.

Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:

A)

«Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico.

B)

«Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici»:

a)

i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;

b)

i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

c)

i microassiemaggi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti e collegati tra loro.

Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

6.

I dischi, nastri e altri supporti delle voci 8523 o 8524 restano classificati in queste voci, quando sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.

Questa nota non si applica a questi supporti quando sono presentati con articoli diversi dagli apparecchi ai quali sono destinati.

7.

Ai sensi della voce 8548, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non sono suscettibili di essere ricaricati.

Note di sottovoci

1.

Le sottovoci 8519 92 e 8527 12 comprendono unicamente i lettori di cassette e le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

2.

Ai sensi della sottovoce 8542 10, l'espressione «schede intelligenti» indica le schede munite, immerso nella massa, di un circuito integrato elettronico (microprocessore) di qualunque tipo, sotto forma di micro-placchette, e munite o meno di una banda magnetica.

Note complementari

1.

Le sottovoci 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 e 8519 39 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser, che rientrano nelle sottovoci 8519 99 12 o 8519 99 18.

2.

La nota di sottovoci 1 è applicabile mutatis mutandi salle sottovoci 8520 32 30 e 8520 33 30.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

 

 

8501 10

Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

 

 

8501 10 10

Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W

4,7

p/st

 

altri

 

 

8501 10 91

Motori universali

2,7

p/st

8501 10 93

Motori a corrente alternata

2,7

p/st

8501 10 99

Motori a corrente continua

2,7

p/st

8501 20 00

Motori universali di potenza superiore a 37,5 W

2,7

p/st

 

altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua

 

 

8501 31 00

di potenza inferiore o uguale a 750 W

2,7

p/st

8501 32

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

 

 

8501 32 20

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW

2,7

p/st

8501 32 80

di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

2,7

p/st

8501 33 00

di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW

2,7

p/st

8501 34

di potenza superiore a 375 kW

 

 

8501 34 50

Motori di trazione

2,7

p/st

 

altri, di potenza

 

 

8501 34 92

superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

2,7

p/st

8501 34 98

superiore a 750 kW

2,7

p/st

8501 40

altri motori a corrente alternata, monofase

 

 

8501 40 20

di potenza inferiore o uguale a 750 W

2,7

p/st

8501 40 80

di potenza superiore a 750 W

2,7

p/st

 

altri motori a corrente alternata, polifase

 

 

8501 51 00

di potenza inferiore o uguale a 750 W

2,7

p/st

8501 52

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

 

 

8501 52 20

di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW

2,7

p/st

8501 52 30

di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

2,7

p/st

8501 52 90

di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

2,7

p/st

8501 53

di potenza superiore a 75 kW

 

 

8501 53 50

Motori di trazione

2,7

p/st

 

altri, di potenza

 

 

8501 53 81

superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW

2,7

p/st

8501 53 94

superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

2,7

p/st

8501 53 99

superiore a 750 kW

2,7

p/st

 

Generatori a corrente alternata (alternatori)

 

 

8501 61

di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

 

 

8501 61 20

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

2,7

p/st

8501 61 80

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA

2,7

p/st

8501 62 00

di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

2,7

p/st

8501 63 00

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

2,7

p/st

8501 64 00

di potenza superiore a 750 kVA

2,7

p/st

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

 

 

 

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

 

 

8502 11

di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

 

 

8502 11 20

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 11 80

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA

2,7

p/st

8502 12 00

di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

2,7

p/st

8502 13

di potenza superiore a 375 kVA

 

 

8502 13 20

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

2,7

p/st

8502 13 40

di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA

2,7

p/st

8502 13 80

di potenza superiore a 2 000 kVA

2,7

p/st

8502 20

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

 

 

8502 20 20

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 20 40

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

2,7

p/st

8502 20 60

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

2,7

p/st

8502 20 80

di potenza superiore a 750 kVA

2,7

p/st

 

altri gruppi elettrogeni

 

 

8502 31 00

ad energia eolica

2,7

p/st

8502 39

altri

 

 

8502 39 20

Turbogeneratori

2,7

p/st

8502 39 80

altri

2,7

p/st

8502 40 00

Convertitori rotanti elettrici

2,7

p/st

8503 00

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

 

 

8503 00 10

Ghiere amagnetiche

2,7

 

altre

 

 

8503 00 91

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8503 00 99

altre

2,7

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

 

 

8504 10

Ballast per lampade o tubi a scarica

 

 

8504 10 20

Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore

3,7

p/st

8504 10 80

altri

3,7

p/st

 

Trasformatore con dielettrico liquido

 

 

8504 21 00

di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

3,7

p/st

8504 22

di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA

 

 

8504 22 10

di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA

3,7

p/st

8504 22 90

di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA

3,7

p/st

8504 23 00

di potenza superiore a 10 000 kVA

3,7

p/st

 

altri trasformatori

 

 

8504 31

di potenza inferiore o uguale a 1 kVA

 

 

 

Trasformatori di misura

 

 

8504 31 21

per tensioni

3,7

p/st

8504 31 29

altri

3,7

p/st

8504 31 80

altri

3,7

p/st

8504 32

di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA

 

 

8504 32 20

Trasformatori di misura

3,7

p/st

8504 32 80

altri

3,7

p/st

8504 33 00

di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA

3,7

p/st

8504 34 00

di potenza superiore a 500 kVA

3,7

p/st

8504 40

Convertitori statici

 

 

8504 40 30

del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità

esenzione

p/st

 

altri

 

 

8504 40 40

Raddrizzatori con semiconduttore policristallino

3,3

p/st

 

altri

 

 

8504 40 55

Caricatori di accumulatori

3,3

p/st

 

altri

 

 

8504 40 81

Raddrizzatori

3,3

 

Ondulatori

 

 

8504 40 84

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

3,3

8504 40 88

di potenza superiore a 7,5 kVA

3,3

8504 40 90

altri

3,3

8504 50

altre bobine di reattanza e di autoinduzione

 

 

8504 50 20

del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità

esenzione

8504 50 95

altre

3,7

8504 90

Parti

 

 

 

di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione

 

 

8504 90 05

Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20

esenzione

 

altre

 

 

8504 90 11

Nuclei di ferrite

2,2

8504 90 18

altre

2,2

 

di convertitori statici

 

 

8504 90 91

Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30

esenzione

8504 90 99

altre

2,2

8505

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

 

 

 

Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione

 

 

8505 11 00

di metallo

2,2

8505 19

altri

 

 

8505 19 10

Calamite permanenti di ferrite agglomerata

2,2

8505 19 90

altri

2,2

8505 20 00

Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

2,2

8505 30 00

Teste di sollevamento elettromagnetiche

2,2

8505 90

altri, comprese le parti

 

 

8505 90 10

Elettromagneti

1,8

8505 90 30

Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione

1,8

8505 90 90

Parti

1,8

8506

Pile e batterie di pile elettriche

 

 

8506 10

al diossido di manganese

 

 

 

alcaline

 

 

8506 10 11

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 10 15

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 10 19

altre

4,7

p/st

 

altre

 

 

8506 10 91

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 10 95

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 10 99

altre

4,7

p/st

8506 30

all'ossido di mercurio

 

 

8506 30 10

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 30 30

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 30 90

altre

4,7

p/st

8506 40

all'ossido di argento

 

 

8506 40 10

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 40 30

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 40 90

altre

4,7

p/st

8506 50

al litio

 

 

8506 50 10

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 50 30

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 50 90

altre

4,7

p/st

8506 60

a zinco-aria

 

 

8506 60 10

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 60 30

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 60 90

altre

4,7

p/st

8506 80

altre pile e batterie di pile

 

 

8506 80 05

Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V

esenzione

p/st

 

altre

 

 

8506 80 11

Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 80 15

Pile a bottone

4,7

p/st

8506 80 90

altre

4,7

p/st

8506 90 00

Parti

4,7

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

 

 

8507 10

al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone

 

 

 

di peso inferiore o uguale a 5 kg

 

 

8507 10 41

funzionanti con elettrolite liquido

3,7

p/st

8507 10 49

altri

3,7

p/st

 

di peso superiore a 5 kg

 

 

8507 10 92

funzionanti con elettrolite liquido

3,7

p/st

8507 10 98

altri

3,7

p/st

8507 20

altri accumulatori al piombo

 

 

 

Accumulatori di trazione

 

 

8507 20 41

funzionanti con elettrolite liquido

3,7

ce/el

8507 20 49

altri

3,7

ce/el

 

altri

 

 

8507 20 92

funzionanti con elettrolite liquido

3,7

ce/el

8507 20 98

altri

3,7

ce/el

8507 30

al nichel-cadmio

 

 

8507 30 20

ermeticamente chiusi

2,6

p/st

 

altri

 

 

8507 30 81

Accumulatori di trazione

2,6

ce/el

8507 30 89

altri

2,6

ce/el

8507 40 00

al nichel-ferro

2,7

p/st

8507 80

altri accumulatori

 

 

8507 80 20

Accumulatori a idruri di nichel

2,7

p/st

8507 80 30

Accumulatori al litio-ion

2,7

p/st

8507 80 80

altri

2,7

p/st

8507 90

Parti

 

 

8507 90 20

Piastre di accumulatori

2,7

8507 90 30

Separatori

2,7

8507 90 90

altre

2,7

8508

 

 

8509

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico

 

 

8509 10

Aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche e materie liquide

 

 

8509 10 10

per una tensione uguale o superiore a 110 V

2,2

p/st

8509 10 90

per una tensione inferiore a 110 V

2,2

p/st

8509 20 00

Lucidatrici per pavimenti

2,2

p/st

8509 30 00

Trituratori per rifiuti di cucina

2,2

p/st

8509 40 00

Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura

2,2

p/st

8509 80 00

altri apparecchi

2,2

8509 90

Parti

 

 

8509 90 10

di apparecchi di cui alle sottovoci 8509 10 10, 8509 10 90 o 8509 20 00

2,2

8509 90 90

altre

2,2

8510

Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

 

 

8510 10 00

Rasoi

2,2

p/st

8510 20 00

Tosatrici

2,2

p/st

8510 30 00

Apparecchi per la depilazione

2,2

p/st

8510 90 00

Parti

2,2

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

 

 

8511 10 00

Candele di accensione

3,2

8511 20 00

Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti

3,2

8511 30 00

Distributori; bobine di accensione

3,2

8511 40 00

Avviatori, anche funzionanti come generatori

3,2

8511 50 00

altri generatori

3,2

8511 80 00

altri apparecchi e dispositivi

3,2

8511 90 00

Parti

3,2

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli

 

 

8512 10 00

Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette

2,7

8512 20 00

altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

2,7

8512 30 00

Apparecchi di segnalazione acustica

2,7

8512 40 00

Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

2,7

8512 90 00

Parti

2,7

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

 

 

8513 10 00

Lampade

5,7

8513 90 00

Parti

5,7

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

 

 

8514 10

Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)

 

 

8514 10 05

per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

 

altri

 

 

8514 10 10

Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria

2,2

8514 10 80

altri

2,2

8514 20

Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche

 

 

8514 20 05

per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

 

altri

 

 

8514 20 10

funzionanti ad induzione

2,2

8514 20 80

funzionanti per perdite dielettriche

2,2

8514 30

altri forni

 

 

 

a raggi infrarossi

 

 

8514 30 11

per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8514 30 19

altri

2,2

 

altri

 

 

8514 30 91

per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8514 30 99

altri

2,2

8514 40 00

altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

2,2

8514 90

Parti

 

 

8514 90 20

di macchine delle sottovoci 8514 10 05, 8514 20 05, 8514 30 11 o 8514 30 91

esenzione

8514 90 80

altre

2,2

8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

 

 

 

Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera

 

 

8515 11 00

Ferri e pistole per brasare

2,7

8515 19 00

altri

2,7

 

Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza

 

 

8515 21 00

interamente o parzialmente automatici

2,7

8515 29

altri

 

 

8515 29 10

per saldare di testa

2,7

8515 29 90

altri

2,7

 

Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma

 

 

8515 31 00

interamente o parzialmente automatici

2,7

8515 39

altri

 

 

 

a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e

 

 

8515 39 13

di un trasformatore

2,7

8515 39 18

di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico

2,7

8515 39 90

altri

2,7

8515 80

altre macchine ed apparecchi

 

 

8515 80 05

Saldatori di fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

p/st

 

altri

 

 

 

per il trattamento dei metalli

 

 

8515 80 11

per saldare

2,7

p/st

8515 80 19

altri

2,7

p/st

 

altri

 

 

8515 80 91

per la saldatura delle materie plastiche a resistenza

2,7

p/st

8515 80 99

altri

2,7

p/st

8515 90

Parti

 

 

8515 90 10

per le macchine o apparecchi della sottovoce 8515 80 05

esenzione

8515 90 90

altre

2,7

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

 

 

8516 10

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

 

 

 

Scaldacqua

 

 

8516 10 11

istantanei

2,7

p/st

8516 10 19

altri

2,7

p/st

8516 10 90

Scaldatori ad immersione

2,7

p/st

 

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili

 

 

8516 21 00

Radiatori ad accumulazione

2,7

p/st

8516 29

altri

 

 

8516 29 10

Radiatori a circolazione di liquido

2,7

p/st

8516 29 50

Radiatori per convezione

2,7

p/st

 

altri

 

 

8516 29 91

con ventilatore incorporato

2,7

p/st

8516 29 99

altri

2,7

p/st

 

Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani

 

 

8516 31

Asciugacapelli

 

 

8516 31 10

Caschi asciugacapelli

2,7

p/st

8516 31 90

altri

2,7

p/st

8516 32 00

altri apparecchi per parrucchiere

2,7

8516 33 00

Apparecchi per asciugare le mani

2,7

p/st

8516 40

Ferri da stiro elettrici

 

 

8516 40 10

a vapore

2,7

p/st

8516 40 90

altri

2,7

p/st

8516 50 00

Forni a microonde

5

p/st

8516 60

altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti

 

 

8516 60 10

Cucine

2,7

p/st

 

Fornelli (comprese le piastre di cottura)

 

 

8516 60 51

da fissare

2,7

p/st

8516 60 59

altri

2,7

p/st

8516 60 70

Griglie e girarrosti

2,7

p/st

8516 60 80

Forni da fissare

2,7

p/st

8516 60 90

altri

2,7

p/st

 

altri apparecchi elettrotermici

 

 

8516 71 00

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

2,7

p/st

8516 72 00

Tostapane

2,7

p/st

8516 79

altri

 

 

8516 79 20

Friggitrici

2,7

p/st

8516 79 70

altri

2,7

p/st

8516 80

Resistenze scaldanti

 

 

8516 80 20

accoppiate ad un supporto di materia isolante

2,7

8516 80 80

altre

2,7

8516 90 00

Parti

2,7

8517

Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni

 

 

 

Apparecchi telefonici per abbonati; videofoni

 

 

8517 11 00

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

esenzione

p/st

8517 19

altri

 

 

8517 19 10

Videofoni

esenzione

p/st

8517 19 90

altri

esenzione

 

Telecopiatrici (telefax) e telescriventi

 

 

8517 21 00

Telecopiatrici (telefax)

esenzione

p/st

8517 22 00

Telescriventi

esenzione

8517 30 00

Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia

esenzione

8517 50

altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante o per telecomunicazione numerica

 

 

8517 50 10

per la telecomunicazione a corrente portante

esenzione

8517 50 90

altri

esenzione

8517 80

altri apparecchi

 

 

8517 80 10

Citofoni

esenzione

8517 80 90

altri

esenzione

8517 90

Parti

 

 

 

per apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante della sottovoce 8517 50 10

 

 

8517 90 11

Assiemaggi elettronici

esenzione

8517 90 19

altre

esenzione

 

altre

 

 

8517 90 82

Assiemaggi elettronici

esenzione

8517 90 88

altre

esenzione

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

 

 

8518 10

Microfoni e loro supporti

 

 

8518 10 30

Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

esenzione

8518 10 95

altri

2,5

 

Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche

 

 

8518 21 00

Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

4,5

p/st

8518 22 00

Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica

4,5

p/st

8518 29

altri

 

 

8518 29 30

Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

esenzione

p/st

8518 29 95

altri

3

p/st

8518 30

Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti

 

 

8518 30 20

per apparecchi telefonici per abbonati, su filo

esenzione

8518 30 95

altri

2

8518 40

Amplificatori elettrici a bassa frequenza

 

 

8518 40 30

utilizzati in telefonia o per la misura

3

 

altri

 

 

8518 40 81

aventi un solo canale

4,5

p/st

8518 40 89

altri

4,5

p/st

8518 50 00

Apparecchi elettrici di amplificazione del suono

2

p/st

8518 90 00

Parti

2

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

 

 

8519 10 00

Elettrofoni a monete o a gettoni

6

p/st

 

altri elettrofoni

 

 

8519 21 00

senza altoparlanti

2

p/st

8519 29 00

altri

2

p/st

 

Giradischi

 

 

8519 31 00

con cambiadischi automatici

2

p/st

8519 39 00

altri

2

p/st

8519 40 00

Dittafoni

5

p/st

 

altri apparecchi per la riproduzione del suono

 

 

8519 92 00

Lettori tascabili di cassette

esenzione

p/st

8519 93

altri lettori di cassette

 

 

 

del tipo utilizzato negli autoveicoli

 

 

8519 93 31

con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

9

p/st

8519 93 39

altri

2

p/st

 

altri

 

 

8519 93 81

con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

9

p/st

8519 93 89

altri

2

p/st

8519 99

altri

 

 

 

con sistema di lettura mediante fascio laser

 

 

8519 99 12

del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

9

p/st

8519 99 18

altri

9,5

p/st

8519 99 90

altri

4,5

p/st

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

 

 

8520 10 00

Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

4

p/st

8520 20 00

Apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche)

esenzione

p/st

 

altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici

 

 

8520 32

numerici

 

 

 

a cassette

 

 

 

con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati

 

 

8520 32 11

che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

esenzione

p/st

8520 32 19

altri

2

p/st

8520 32 30

tascabili

esenzione

p/st

8520 32 50

altri

2

p/st

 

altri

 

 

8520 32 91

che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

2

p/st

8520 32 99

altri

7

p/st

8520 33

altri, a cassette

 

 

 

con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati

 

 

8520 33 11

che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

esenzione

p/st

8520 33 19

altri

2

p/st

8520 33 30

tascabili

esenzione

p/st

8520 33 90

altri

2

p/st

8520 39

altri

 

 

8520 39 10

che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

2

p/st

8520 39 90

altri

7

p/st

8520 90 00

altri

2

p/st

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

 

 

8521 10

a nastri magnetici

 

 

8521 10 20

che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s

14

p/st

8521 10 95

altri

8

p/st

8521 90 00

altri

14

p/st

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

 

 

8522 10 00

Lettori fonografici

4

8522 90

altri

 

 

8522 90 30

Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no

esenzione

 

altri

 

 

 

Assiemaggi elettronici

 

 

8522 90 41

Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8520 20 00

esenzione

8522 90 49

altri

4

8522 90 70

Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

esenzione

8522 90 80

altri

4

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

 

 

 

Nastri magnetici

 

 

8523 11 00

di larghezza inferiore o uguale a 4 mm

esenzione

p/st

8523 12 00

di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm

esenzione

p/st

8523 13 00

di larghezza superiore a 6,5 mm

esenzione

p/st

8523 20

Dischi magnetici

 

 

8523 20 10

rigidi

esenzione

p/st

8523 20 90

altri

esenzione

p/st

8523 30 00

Schede munite di una pista magnetica

3,5

p/st

8523 90

altri

 

 

8523 90 10

Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili

esenzione

p/st

8523 90 30

Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili

esenzione

p/st

8523 90 90

altri

esenzione

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

 

 

8524 10 00

Dischi per elettrofoni

3,5

p/st

 

Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser

 

 

8524 31 00

per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

p/st

8524 32

unicamente per la riproduzione del suono

 

 

8524 32 10

di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

3,5

p/st

8524 32 90

di diametro superiore a 6,5 cm

3,5

p/st

8524 39

altri

 

 

8524 39 10

per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

 

altri

 

 

8524 39 20

Dischi digitali versatili (DVD)

3,5

p/st

8524 39 80

altri

3,5

p/st

8524 40 00

Nastri magnetici per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

p/st

 

altri nastri magnetici

 

 

8524 51 00

di larghezza inferiore o uguale a 4 mm

3,5

p/st

8524 52 00

di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm

2,6

p/st

8524 53 00

di larghezza superiore a 6,5 mm

3,5

p/st

8524 60 00

Schede munite di una pista magnetica

3,5

p/st

 

altri

 

 

8524 91 00

per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

8524 99

altri

 

 

8524 99 10

per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

8524 99 90

altri

3,5

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici

 

 

8525 10

Apparecchi trasmittenti

 

 

8525 10 20

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

esenzione

p/st

8525 10 80

altri

3,6

p/st

8525 20

Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

 

 

8525 20 20

per radiotelefonia cellulare (telefonini cellulari)

esenzione

p/st

8525 20 80

altri

esenzione

p/st

8525 30

Telecamere

 

 

8525 30 10

con almeno 3 tubi da ripresa

3

p/st

8525 30 90

altre

4,9

p/st

8525 40

Videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici

 

 

 

Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; apparecchi fotografici numerici

 

 

8525 40 11

digitali

esenzione

p/st

8525 40 19

altri

4,9

p/st

 

altri «camescopes»

 

 

8525 40 91

che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

4,9

p/st

8525 40 99

altri

14

p/st

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

 

 

8526 10 00

Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

3,7

 

altri

 

 

8526 91

Apparecchi di radionavigazione

 

 

8526 91 20

Ricevitori di radionavigazione

3,7

p/st

8526 91 80

altri

3,7

8526 92 00

Apparecchi di radiotelecomando

3,7

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

 

 

 

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia

 

 

8527 12

Radiocassette tascabili

 

 

8527 12 10

con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 12 90

altri

10

p/st

8527 13

altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

 

 

8527 13 10

con sistema di lettura mediante fascio laser

12

p/st

 

altri

 

 

8527 13 91

a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 13 99

altri

10

p/st

8527 19 00

altri

esenzione

p/st

 

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia

 

 

8527 21

combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

 

 

 

capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDC (sistema di decodificazione di informazioni stradali)

 

 

8527 21 20

con sistema di lettura mediante fascio laser

14

p/st

 

altri

 

 

8527 21 52

a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 21 59

altri

10

p/st

 

altri

 

 

8527 21 70

con sistema di lettura mediante fascio laser

14

p/st

 

altri

 

 

8527 21 92

a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 21 98

altri

10

p/st

8527 29 00

altri

12

p/st

 

altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia

 

 

8527 31

combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

 

 

 

con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro

 

 

8527 31 11

a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 31 19

altri

10

p/st

 

altri

 

 

8527 31 91

con sistema di lettura mediante fascio laser

12

p/st

 

altri

 

 

8527 31 93

a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

14

p/st

8527 31 98

altri

10

p/st

8527 32

non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

 

 

8527 32 10

Radiosveglie

esenzione

p/st

8527 32 90

altri

9

p/st

8527 39

altri

 

 

8527 39 20

senza amplificatore incorporato

9

p/st

8527 39 80

con amplificatore incorporato

9

p/st

8527 90

altri apparecchi

 

 

8527 90 20

Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone

esenzione

p/st

8527 90 80

altri

9,3

p/st

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

 

 

 

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

 

 

8528 12

a colori

 

 

8528 12 10

Teleproiettori

14

p/st

8528 12 20

Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica

14

p/st

 

altri

 

 

 

con tubo immagini incorporato

 

 

 

con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo

 

 

8528 12 52

inferiore o uguale a 42 cm

14

p/st

8528 12 54

superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm

14

p/st

8528 12 56

superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm

14

p/st

8528 12 58

superiore a 72 cm

14

p/st

 

altri

 

 

 

con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo

 

 

8528 12 62

inferiore o uguale a 75 cm

14

p/st

8528 12 66

superiore a 75 cm

14

p/st

8528 12 70

con parametri di scanning superiori a 625 righe

14

p/st

 

altri

 

 

 

con schermo

 

 

8528 12 81

con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

14

p/st

8528 12 89

altri

14

p/st

 

senza schermo

 

 

 

Videotuner

 

 

8528 12 90

Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

8528 12 91

Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione»)

esenzione

p/st

 

altri

 

 

8528 12 94

numerici, compresi misti numerici/analogici

14

p/st

8528 12 95

altri

14

p/st

8528 12 98

altri

14

p/st

8528 13 00

in bianco e nero o in altre monocromie

2

p/st

 

Videomonitor

 

 

8528 21

a colori

 

 

 

con tubo catodico

 

 

8528 21 14

con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

14

p/st

 

altri

 

 

8528 21 16

con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe

14

p/st

8528 21 18

con parametri di scanning superiori a 625 righe

14

p/st

8528 21 90

altri

14 (153)

p/st

8528 22 00

in bianco e nero o in altre monocromie

14

p/st

8528 30

Videoproiettori

 

 

8528 30 05

che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

 

altri

 

 

8528 30 20

a colori

14

p/st

8528 30 90

in bianco e nero o in altre monocromie

2

p/st

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

 

 

8529 10

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

 

 

 

Antenne

 

 

8529 10 13

destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia

esenzione

8529 10 20

Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli

5

 

Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione

 

 

8529 10 31

per ricezione via satellite

3,6

8529 10 39

altre

3,6

8529 10 65

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

4

8529 10 75

altre antenne

3,6

8529 10 85

Filtri e separatori di antenne

3,6

8529 10 99

altri

3,6

8529 90

altri

 

 

8529 90 40

Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 10 20, 8525 20 20, 8525 20 80, 8525 40 11 o 8527 90 20

esenzione

 

altri

 

 

 

Mobili e cofanetti

 

 

8529 90 51

di legno

2

8529 90 59

di altre materie

3

8529 90 60

Assiemaggi elettronici

3

 

altri

 

 

8529 90 81

di telecamere della sottovoce 8525 30 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

5

8529 90 95

altri

3

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)

 

 

8530 10 00

Apparecchi per strade ferrate o simili

1,7

8530 80 00

altri apparecchi

1,7

8530 90 00

Parti

1,7

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

 

 

8531 10

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili

 

 

8531 10 20

del tipo utilizzato per autoveicoli

2,2

p/st

8531 10 30

del tipo utilizzato per edifici

2,2

p/st

8531 10 95

altri

2,2

p/st

8531 20

Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)

 

 

8531 20 20

a diodi emettitori di luce (LED)

esenzione

 

che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD)

 

 

8531 20 40

che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva

esenzione

8531 20 95

altri

esenzione

8531 80

altri apparecchi

 

 

8531 80 20

Visualizzatori a schermo piatto

esenzione

8531 80 95

altri

2,2

8531 90

Parti

 

 

8531 90 20

di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20

esenzione

8531 90 80

altri

2,2

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

 

 

8532 10 00

Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)

esenzione

 

altri condensatori fissi

 

 

8532 21 00

di tantalio

esenzione

8532 22 00

elettrolitici all'alluminio

esenzione

8532 23 00

a dielettrico di ceramica, ad un solo strato

esenzione

8532 24 00

a dielettrico di ceramica, a più strati

esenzione

8532 25 00

a dielettrico di carta o di materie plastiche

esenzione

8532 29 00

altri

esenzione

8532 30 00

Condensatori variabili o regolabili

esenzione

8532 90 00

Parti

esenzione

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

 

 

8533 10 00

Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati

esenzione

 

altre resistenze fisse

 

 

8533 21 00

per una potenza inferiore o uguale a 20 W

esenzione

8533 29 00

altre

esenzione

 

Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate

 

 

8533 31 00

per una potenza inferiore o uguale a 20 W

esenzione

8533 39 00

altre

esenzione

8533 40

altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)

 

 

8533 40 10

per una potenza inferiore o uguale a 20 W

esenzione

8533 40 90

altre

esenzione

8533 90 00

Parti

esenzione

8534 00

Circuiti stampati

 

 

 

solamente con elementi conduttori e di contatto

 

 

8534 00 11

Circuiti a più strati

esenzione

8534 00 19

altri

esenzione

8534 00 90

con altri elementi passivi

esenzione

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V

 

 

8535 10 00

Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

2,7

 

Interruttori automatici

 

 

8535 21 00

per una tensione inferiore a 72,5 kV

2,7

8535 29 00

altri

2,7

8535 30

Sezionatori ed interruttori

 

 

8535 30 10

per una tensione inferiore a 72,5 kV

2,7

8535 30 90

altri

2,7

8535 40 00

Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

2,7

8535 90 00

altri

2,7

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

 

 

8536 10

Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

 

 

8536 10 10

per una intensità inferiore o uguale a 10 A

2,3

8536 10 50

per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A

2,3

8536 10 90

per una intensità superiore a 63 A

2,3

8536 20

Interruttori automatici

 

 

8536 20 10

per una intensità inferiore o uguale a 63 A

2,3

8536 20 90

per una intensità superiore a 63 A

2,3

8536 30

altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

 

 

8536 30 10

per una intensità inferiore o uguale a 16 A

2,3

8536 30 30

per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A

2,3

8536 30 90

per una intensità superiore a 125 A

2,3

 

Relè

 

 

8536 41

per una tensione inferiore o uguale a 60 V

 

 

8536 41 10

per una intensità inferiore o uguale a 2 A

2,3

8536 41 90

per una intensità superiore a 2 A

2,3

8536 49 00

altri

2,3

8536 50

altri interruttori, sezionatori e commutatori

 

 

8536 50 03

Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)

esenzione

8536 50 05

Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)

esenzione

8536 50 07

Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A

esenzione

 

altri

 

 

 

per una tensione inferiore o uguale a 60 V

 

 

8536 50 11

a tasto o pulsante

2,3

8536 50 15

rotanti

2,3

8536 50 19

altri

2,3

8536 50 80

altri

2,3

 

Portalampade, spine e prese di corrente

 

 

8536 61

Portalampade

 

 

8536 61 10

Portalampade Edison

2,3

8536 61 90

altre

2,3

8536 69

altre

 

 

8536 69 10

per cavi coassiali

esenzione

8536 69 30

per circuiti stampati

esenzione

8536 69 90

altre

2,3

8536 90

altri apparecchi

 

 

8536 90 01

Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche

2,3

8536 90 10

Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi

esenzione

8536 90 20

Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8536 90 85

altri

2,3

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

 

 

8537 10

per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

 

 

8537 10 10

Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

2,1

 

altri

 

 

8537 10 91

Apparecchi di comando a memoria programmabile

2,1

8537 10 99

altri

2,1

8537 20

per una tensione superiore a 1 000 V

 

 

8537 20 91

superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV

2,1

8537 20 99

superiore a 72,5 kV

2,1

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

 

 

8538 10 00

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi

2,2

8538 90

altri

 

 

 

per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20

 

 

8538 90 11

Assiemaggi elettronici

3,2 (154)

8538 90 19

altri

1,7 (154)

 

altri

 

 

8538 90 91

Assiemaggi elettronici

3,2

8538 90 99

altri

1,7

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

 

 

8539 10 00

Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»

2,7

p/st

 

altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi

 

 

8539 21

alogeni, al tungsteno

 

 

8539 21 30

dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli

2,7

p/st

 

altri, di tensione

 

 

8539 21 92

superiore a 100 V

2,7

p/st

8539 21 98

uguale o inferiore a 100 V

2,7

p/st

8539 22

altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

 

 

8539 22 10

a riflettore

2,7

p/st

8539 22 90

altri

2,7

p/st

8539 29

altri

 

 

8539 29 30

dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli

2,7

p/st

 

altri, di tensione

 

 

8539 29 92

superiore a 100 V

2,7

p/st

8539 29 98

uguale o inferiore a 100 V

2,7

p/st

 

Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti

 

 

8539 31

fluorescenti, a catodo caldo

 

 

8539 31 10

con due zoccoli

2,7

p/st

8539 31 90

altri

2,7

p/st

8539 32

Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

 

 

8539 32 10

a vapore di mercurio

2,7

p/st

8539 32 50

a vapore di sodio

2,7

p/st

8539 32 90

ad alogenuro metallico

2,7

p/st

8539 39 00

altri

2,7

p/st

 

Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

 

 

8539 41 00

Lampade ad arco

2,7

p/st

8539 49

altri

 

 

8539 49 10

a raggi ultravioletti

2,7

p/st

8539 49 30

a raggi infrarossi

2,7

p/st

8539 90

Parti

 

 

8539 90 10

Zoccoli

2,7

8539 90 90

altri

2,7

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

 

 

 

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

 

 

8540 11

a colori

 

 

 

con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo

 

 

8540 11 11

inferiore o uguale a 42 cm

14

p/st

8540 11 13

superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm

14

p/st

8540 11 15

superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm

14

p/st

8540 11 19

superiore a 72 cm

14

p/st

 

altri, con la diagonale dello schermo

 

 

8540 11 91

inferiore o uguale a 75 cm

14

p/st

8540 11 99

superiore a 75 cm

14

p/st

8540 12 00

in bianco e nero o in altre monocromie

7,5

p/st

8540 20

Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo

 

 

8540 20 10

Tubi per telecamere

2,7

p/st

8540 20 80

altri

2,7

p/st

8540 40 00

Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm

2,6

p/st

8540 50 00

Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie

2,6

p/st

8540 60 00

altri tubi catodici

2,6

p/st

 

Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia

 

 

8540 71 00

Magnetron

2,7

p/st

8540 72 00

Clistron

2,7

p/st

8540 79 00

altri

2,7

p/st

 

altre lampade, tubi e valvole

 

 

8540 81 00

Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

2,7

p/st

8540 89 00

altri

2,7

p/st

 

Parti

 

 

8540 91 00

di tubi catodici

2,7

8540 99 00

altri

2,7

8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

 

 

8541 10 00

Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce

esenzione

 

Transistori, diversi dai fototransistori

 

 

8541 21 00

con potere di dissipazione inferiore a 1 W

esenzione

8541 29 00

altri

esenzione

8541 30 00

Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili

esenzione

8541 40

Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce

 

 

8541 40 10

Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser

esenzione

8541 40 90

altri

esenzione

8541 50 00

altri dispositivi a semiconduttore

esenzione

8541 60 00

Cristalli piezoelettrici montati

esenzione

8541 90 00

Parti

esenzione

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici

 

 

8542 10 00

Schede munite di circuiti integrati elettronici («schede intelligenti»)

esenzione

 

Circuiti integrati monolitici

 

 

8542 21

digitali

 

 

 

Semiconduttore a ossido metallico (tecnologia MOS)

 

 

8542 21 01

Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

esenzione

p/st

8542 21 05

Microplacchette (chips)

esenzione

p/st

 

altri

 

 

 

Memorie

 

 

 

Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)

 

 

8542 21 11

con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 13

con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 15

con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 64 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 17

con capacità di memorizzazione superiore a 64 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 20

Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)

esenzione

p/st

8542 21 25

Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)

esenzione

p/st

 

Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E2 PROM), compresi i flash E2 PROM

 

 

 

Flash E2 PROM

 

 

8542 21 31

con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 33

con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 35

con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 32 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 37

con capacità di memorizzazione superiore a 32 Mbit

esenzione

p/st

8542 21 39

altre

esenzione

p/st

8542 21 41

altre memorie

esenzione

8542 21 45

Microprocessori

esenzione

p/st

8542 21 50

Microcontrollori e microelaboratori

esenzione

p/st

 

altri

 

 

8542 21 61

Microperiferici

esenzione

8542 21 69

altri

esenzione

p/st

 

altri

 

 

8542 21 71

Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

esenzione

p/st

8542 21 73

Microplacchette (chips)

esenzione

p/st

 

altri

 

 

8542 21 81

Memorie

esenzione

p/st

8542 21 83

Microprocessori

esenzione

p/st

8542 21 85

Microcontrollori e microelaboratori

esenzione

p/st

 

altri

 

 

8542 21 91

Microperiferici

esenzione

8542 21 99

altri

esenzione

p/st

8542 29

altri

 

 

8542 29 10

Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

esenzione

p/st

8542 29 20

Microplacchette (chips)

esenzione

p/st

 

altri

 

 

8542 29 30

Amplificatori

esenzione

8542 29 50

Regolatori di potenza o di tensione

esenzione

8542 29 60

Circuiti di controllo e comando

esenzione

8542 29 70

Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando

esenzione

8542 29 90

altri

esenzione

p/st

8542 60 00

Circuiti integrati ibridi

esenzione

8542 70 00

Microassiemaggi elettronici

esenzione

8542 90 00

Parti

esenzione

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

 

Acceleratori di particelle

 

 

8543 11 00

Apparecchi d'istallazione ionica per drogare materiali a semiconduttore

esenzione

8543 19 00

altri

4

8543 20 00

Generatori di segnali

3,7

8543 30

Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi

 

 

8543 30 20

Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

esenzione

8543 30 80

altri

3,7

8543 40 00

Elettrificatori di recinti

3,7

 

altre macchine ed apparecchi

 

 

8543 81 00

Schede ed etichette a disinnesto per effetto di prossimità

esenzione

8543 89

altri

 

 

8543 89 15

Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

esenzione

8543 89 20

Amplificatori d'antenne

3,7

 

Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

 

 

 

funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A

 

 

8543 89 51

il cui tubo più lungo è inferiore o uguale a 100 cm

3,7

p/st

8543 89 55

altri

3,7

p/st

8543 89 59

altri

3,7

p/st

8543 89 65

Apparecchi per la deposizione fisica su dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8543 89 73

Apparecchiature di incapsulamento per l'assiemaggio di semiconduttori

esenzione

8543 89 75

Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD

3,7 (154)

8543 89 79

Kit di aggiornamento per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, condizionati per la vendita al minuto, comprendenti almeno altoparlanti e/o un microfono e un assiemaggio elettronico che permette alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora)

esenzione

8543 89 97

altri

3,7

8543 90

Parti

 

 

8543 90 20

Assiemaggi elettronici destinati ad essere incorporati in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

8543 90 30

di apparecchi delle sottovoci 8543 11 00, 8543 30 20, 8543 89 65 o 8543 89 73

esenzione

8543 90 40

di apparecchi della sottovoce 8543 89 75

3,7 (154)

8543 90 95

altre

3,7

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

 

 

 

Fili per avvolgimenti

 

 

8544 11

di rame

 

 

8544 11 10

smaltati o laccati

3,7

8544 11 90

altri

3,7

8544 19

altri

 

 

8544 19 10

smaltati o laccati

3,7

8544 19 90

altri

3,7

8544 20 00

Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

3,7

8544 30 00

Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

3,7

 

altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

 

 

8544 41

muniti di pezzi di congiunzione

 

 

8544 41 10

dei tipi utilizzati per telecomunicazioni

esenzione

8544 41 90

altri

3,3

8544 49

altri

 

 

8544 49 20

dei tipi utilizzati per telecomunicazioni

esenzione

8544 49 80

altri

3,7

 

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V

 

 

8544 51

muniti di pezzi di congiunzione

 

 

8544 51 10

dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

esenzione

8544 51 90

altri

3,3

8544 59

altri

 

 

8544 59 10

Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

3,7

 

altri

 

 

8544 59 20

per una tensione di 1 000 V

3,7

8544 59 80

per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V

3,7

8544 60

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

 

 

8544 60 10

con conduttori di rame

3,7

8544 60 90

con altri conduttori

3,7

8544 70 00

Cavi di fibre ottiche

esenzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

 

 

 

Elettrodi

 

 

8545 11 00

dei tipi utilizzati per forni

2,7

8545 19

altri

 

 

8545 19 10

Elettrodi per impianti d'elettrolisi

2,7

8545 19 90

altri

2,7

8545 20 00

Spazzole

2,7

8545 90

altri

 

 

8545 90 10

Resistenze riscaldanti

1,7

8545 90 90

altri

2,7

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

 

 

8546 10 00

di vetro

3,7

8546 20

di ceramica

 

 

8546 20 10

senza parti metalliche

4,7

 

con parti metalliche

 

 

8546 20 91

per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica

4,7

8546 20 99

altri

4,7

8546 90

altri

 

 

8546 90 10

di materie plastiche

3,7

8546 90 90

altri

3,7

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

 

 

8547 10

Pezzi isolanti di ceramica

 

 

8547 10 10

contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici

4,7

8547 10 90

altri

4,7

8547 20 00

Pezzi isolanti di materie plastiche

3,7

8547 90 00

altri

3,7

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

 

 

8548 10

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso

 

 

8548 10 10

Pile e batterie di pile elettriche fuori uso

4,7

p/st

 

Accumulatori elettrici fuori uso

 

 

8548 10 21

Accumulatori al piombo

2,6

ce/el

8548 10 29

altri

2,6

ce/el

 

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici

 

 

8548 10 91

contenenti piombo

esenzione

8548 10 99

altri

esenzione

8548 90

altri

 

 

8548 90 10

Memorie in forma multicombinate, come ad esempio D-RAM stack e moduli

esenzione

8548 90 90

altri

2,7

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Note

1.

Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9501, 9503 o 9508, né le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili (voce 9506).

2.

Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

a)

i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

b)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

c)

gli oggetti del capitolo 82 (utensili);

d)

gli oggetti della voce 8306;

e)

le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;

f)

le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);

g)

gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;

h)

gli oggetti del capitolo 91;

ij)

le armi (capitolo 93);

k)

gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;

l)

le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).

3.

Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.

4.

In questa sezione:

a)

i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;

b)

gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;

c)

i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.

5.

I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:

a)

del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);

b)

del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;

c)

del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

Note complementari

1.

Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

2.

A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate a riprese.

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);

b)

gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;

c)

gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.

2.

Rientrano segnatamente nella voce 8607:

a)

gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;

b)

i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);

c)

le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;

d)

i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;

e)

gli articoli di carrozzeria.

3.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608:

a)

le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;

b)

i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8601

Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici

 

 

8601 10 00

a presa di corrente elettrica esterna

1,7

p/st

8601 20 00

ad accumulatori elettrici

1,7

p/st

8602

Altre locomotive e locotrattori; tender

 

 

8602 10 00

Locomotive diesel-elettriche

1,7

8602 90 00

altri

1,7

8603

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

 

 

8603 10 00

a presa di corrente elettrica esterna

1,7

p/st

8603 90 00

altre

1,7

p/st

8604 00 00

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

1,7

p/st

8605 00 00

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

1,7

p/st

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie

 

 

8606 10 00

Carri cisterna e simili

1,7

p/st

8606 20 00

Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10

1,7

p/st

8606 30 00

Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20

1,7

p/st

 

altri

 

 

8606 91

coperti e chiusi

 

 

8606 91 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

1,7

p/st

8606 91 90

altri

1,7

p/st

8606 92 00

aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

1,7

p/st

8606 99 00

altri

1,7

p/st

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

 

 

 

Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti

 

 

8607 11 00

Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione

1,7

8607 12 00

altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)

1,7

8607 19

altri, comprese le parti

 

 

 

Assi, anche montati; ruote e loro parti

 

 

8607 19 01

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8607 19 11

di acciaio stampato

2,7

8607 19 18

altri

2,7

 

Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili

 

 

8607 19 91

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 19 99

altre

1,7

 

Freni e loro parti

 

 

8607 21

Freni ad aria compressa e loro parti

 

 

8607 21 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 21 90

altri

1,7

8607 29

altri

 

 

8607 29 10

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 29 90

altri

1,7

8607 30

Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti

 

 

8607 30 01

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 30 99

altri

1,7

 

altre

 

 

8607 91

di locomotive o di locotrattori

 

 

8607 91 10

Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti

3,7

 

altre

 

 

8607 91 91

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 91 99

altre

1,7

8607 99

altre

 

 

8607 99 10

Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti

3,7

8607 99 30

Casse e loro parti

1,7

8607 99 50

Telai e loro parti

1,7

8607 99 90

altre

1,7

8608 00

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

 

 

8608 00 10

Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate

1,7

8608 00 30

altri apparecchi

1,7

8608 00 90

Parti

1,7

8609 00

Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto

 

 

8609 00 10

Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)

esenzione

p/st

8609 00 90

altri

esenzione

p/st

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.

2.

Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.

3.

I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.

4.

La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9501.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

 

 

8701 10 00

Motocoltivatori

3

p/st

8701 20

Trattori stradali per semirimorchi

 

 

8701 20 10

nuovi

16

p/st

8701 20 90

usati

16

p/st

8701 30

Trattori a cingoli

 

 

8701 30 10

Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve («gatto delle nevi»)

esenzione

p/st

8701 30 90

altri

esenzione

p/st

8701 90

altri

 

 

 

Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote

 

 

 

nuovi, di potenza del motore

 

 

8701 90 11

inferiore o uguale a 18 kW

esenzione

p/st

8701 90 20

superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

esenzione

p/st

8701 90 25

superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW

esenzione

p/st

8701 90 31

superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

esenzione

p/st

8701 90 35

superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW

esenzione

p/st

8701 90 39

superiore a 90 kW

esenzione

p/st

8701 90 50

usati

esenzione

p/st

8701 90 90

altri

7

p/st

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

 

 

8702 10

azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

 

 

 

di cilindrata superiore a 2 500 cm3

 

 

8702 10 11

nuovi

16

p/st

8702 10 19

usati

16

p/st

 

di cilindrata non superiore a 2 500 cm3

 

 

8702 10 91

nuovi

10

p/st

8702 10 99

usati

10

p/st

8702 90

altri

 

 

 

azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

 

 

 

di cilindrata superiore a 2 800 cm3

 

 

8702 90 11

nuovi

16

p/st

8702 90 19

usati

16

p/st

 

di cilindrata non superiore a 2 800 cm3

 

 

8702 90 31

nuovi

10

p/st

8702 90 39

usati

10

p/st

8702 90 90

altri

10

p/st

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

 

 

8703 10

Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

 

 

8703 10 11

Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

5

p/st

8703 10 18

altri

10

p/st

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla

 

 

8703 21

di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3

 

 

8703 21 10

nuovi

10

p/st

8703 21 90

usati

10

p/st

8703 22

di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3

 

 

8703 22 10

nuovi

10

p/st

8703 22 90

usati

10

p/st

8703 23

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3

 

 

 

nuovi

 

 

8703 23 11

Campers e motorcaravans

10

p/st

8703 23 19

altri

10

p/st

8703 23 90

usati

10

p/st

8703 24

di cilindrata superiore a 3 000 cm3

 

 

8703 24 10

nuovi

10

p/st

8703 24 90

usati

10

p/st

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

 

 

8703 31

di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3

 

 

8703 31 10

nuovi

10

p/st

8703 31 90

usati

10

p/st

8703 32

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3

 

 

 

nuovi

 

 

8703 32 11

Campers e motorcaravans

10

p/st

8703 32 19

altri

10

p/st

8703 32 90

usati

10

p/st

8703 33

di cilindrata superiore a 2 500 cm3

 

 

 

nuovi

 

 

8703 33 11

Campers e motorcaravans

10

p/st

8703 33 19

altri

10

p/st

8703 33 90

usati

10

p/st

8703 90

altri

 

 

8703 90 10

azionati da motore elettrico

10

p/st

8703 90 90

altri

10

p/st

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

 

 

8704 10

Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rede stradale

 

 

8704 10 10

azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla

esenzione

p/st

8704 10 90

altri

esenzione

p/st

 

altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

 

 

8704 21

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

 

 

8704 21 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

altri

 

 

 

azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm3

 

 

8704 21 31

nuovi

22

p/st

8704 21 39

usati

22

p/st

 

azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm3

 

 

8704 21 91

nuovi

10

p/st

8704 21 99

usati

10

p/st

8704 22

di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t

 

 

8704 22 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

altri

 

 

8704 22 91

nuovi

22

p/st

8704 22 99

usati

22

p/st

8704 23

di peso a pieno carico superiore a 20 t

 

 

8704 23 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

altri

 

 

8704 23 91

nuovi

22

p/st

8704 23 99

usati

22

p/st

 

altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

 

 

8704 31

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

 

 

8704 31 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

altri

 

 

 

azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm3

 

 

8704 31 31

nuovi

22

p/st

8704 31 39

usati

22

p/st

 

azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm3

 

 

8704 31 91

nuovi

10

p/st

8704 31 99

usati

10

p/st

8704 32

di peso a pieno carico superiore a 5 t

 

 

8704 32 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

altri

 

 

8704 32 91

nuovi

22

p/st

8704 32 99

usati

22

p/st

8704 90 00

altri

10

p/st

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

 

 

8705 10 00

Gru-automobili

3,7

p/st

8705 20 00

Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

3,7

p/st

8705 30 00

Autopompe antincendio

3,7

p/st

8705 40 00

Autocarri betoniere

3,7

p/st

8705 90

altri

 

 

8705 90 10

Carro-attrezzi

3,7

p/st

8705 90 30

Autoveicoli pompa per il cemento

3,7

p/st

8705 90 90

altri

3,7

p/st

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

 

 

 

Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm3

 

 

8706 00 11

degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704

19

p/st

8706 00 19

altri

6

p/st

 

altri

 

 

8706 00 91

degli autoveicoli della voce 8703

4,5

p/st

8706 00 99

altri

10

p/st

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

 

 

8707 10

degli autoveicoli della voce 8703

 

 

8707 10 10

destinate all'industria del montaggio

4,5

p/st

8707 10 90

altre

4,5

p/st

8707 90

altre

 

 

8707 90 10

– –  destinate all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705

4,5

p/st

8707 90 90

altre

4,5

p/st

8708

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

 

 

8708 10

Paraurti e loro parti

 

 

8708 10 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

8708 10 90

altri

4,5

 

altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)

 

 

8708 21

Cinture di sicurezza

 

 

8708 21 10

– – –  destinate all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

p/st

8708 21 90

altre

4,5

p/st

8708 29

altri

 

 

8708 29 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

8708 29 90

altri

4,5

 

Freni e servofreni, e loro parti

 

 

8708 31

Guarnizioni di freni montate

 

 

8708 31 10

– – –  destinate all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

 

altre

 

 

8708 31 91

per freni a dischi

4,5

8708 31 99

altre

4,5

8708 39

altri

 

 

8708 39 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

8708 39 90

altri

4,5

8708 40

Cambi di velocità

 

 

8708 40 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

8708 40 90

altri

4,5

8708 50

Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione

 

 

8708 50 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

8708 50 90

altri

4,5

8708 60

Assi portanti e loro parti

 

 

8708 60 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

 

altri

 

 

8708 60 91

di acciaio stampato

4,5

8708 60 99

altri

4,5

8708 70

Ruote, loro parti ed accessori

 

 

8708 70 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

 

altri

 

 

8708 70 50

Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio

4,5

8708 70 91

Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio

3

8708 70 99

altri

4,5

8708 80

Ammortizzatori di sospensione

 

 

8708 80 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

8708 80 90

altri

4,5

 

altre parti ed accessori

 

 

8708 91

Radiatori

 

 

8708 91 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

8708 91 90

altri

4,5

8708 92

Silenziatori e tubi di scappamento

 

 

8708 92 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

8708 92 90

altri

4,5

8708 93

Frizioni e loro parti

 

 

8708 93 10

– – –  destinate all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

8708 93 90

altre

4,5

8708 94

Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo

 

 

8708 94 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

3

8708 94 90

altri

4,5

8708 99

altri

 

 

 

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (155)

 

 

8708 99 11

Sacche gonfiabili con sistema di gonfiamento («airbags»)

3

p/st

8708 99 19

altri

3

 

altri

 

 

8708 99 30

Barre stabilizzatrici

3,5

8708 99 50

Barre di torsione

3,5

 

altri

 

 

8708 99 92

di acciaio stampato

4,5

8708 99 98

altri

3,5

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

 

 

 

Carrelli

 

 

8709 11

elettrici

 

 

8709 11 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

2

p/st

8709 11 90

altri

4

p/st

8709 19

altri

 

 

8709 19 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

2

p/st

8709 19 90

altri

4

p/st

8709 90 00

Parti

3,5

8710 00 00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

1,7

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)

 

 

8711 10 00

con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

8

p/st

8711 20

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ed inferiore o uguale a 250 cm3

 

 

8711 20 10

Moto «scooters»

8

p/st

 

altri, di cilindrata

 

 

8711 20 91

superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 80 cm3

8

p/st

8711 20 93

superiore a 80 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3

8

p/st

8711 20 98

superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

8

p/st

8711 30

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3

 

 

8711 30 10

di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 380 cm3

6

p/st

8711 30 90

di cilindrata superiore a 380 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3

6

p/st

8711 40 00

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3

6

p/st

8711 50 00

con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm3

6

p/st

8711 90 00

altri

6

p/st

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

 

 

8712 00 10

senza cuscinetti a sfere

15

p/st

 

altri

 

 

8712 00 30

Biciclette

15

p/st

8712 00 80

altri

15

p/st

8713

Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

 

 

8713 10 00

senza meccanismo di propulsione

esenzione

p/st

8713 90 00

altri

esenzione

p/st

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

 

 

 

di motocicli (compresi i ciclomotori)

 

 

8714 11 00

Selle

3,7

p/st

8714 19 00

altri

3,7

8714 20 00

di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi

esenzione

 

altri

 

 

8714 91

Telai e forcelle, e loro parti

 

 

8714 91 10

Telai

4,7

p/st

8714 91 30

Forcelle

4,7

p/st

8714 91 90

Parti

4,7

8714 92

Cerchioni e raggi

 

 

8714 92 10

Cerchioni

4,7

p/st

8714 92 90

Raggi

4,7

8714 93

Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere

 

 

8714 93 10

Mozzi

4,7

p/st

8714 93 90

Pignoni di ruote libere

4,7

8714 94

Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti

 

 

8714 94 10

Mozzi-freno

4,7

p/st

8714 94 30

altri freni

4,7

8714 94 90

Parti

4,7

8714 95 00

Selle

4,7

8714 96

Pedali e pedaliere, e loro parti

 

 

8714 96 10

Pedali

4,7

pa

8714 96 30

Pedaliere

4,7

8714 96 90

Parti

4,7

8714 99

altri

 

 

8714 99 10

Manubri

4,7

p/st

8714 99 30

Portabagagli

4,7

p/st

8714 99 50

Cambi

4,7

8714 99 90

altri; parti

4,7

8715 00

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

 

 

8715 00 10

Carrozzine, passeggini e veicoli simili

2,7

p/st

8715 00 90

Parti

2,7

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

 

 

8716 10

Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

 

 

8716 10 10

Carrelli tenda e roulotte pieghevoli

2,7

p/st

 

altri, di peso

 

 

8716 10 91

inferiore o uguale a 750 kg

2,7

p/st

8716 10 94

superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg

2,7

p/st

8716 10 96

superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg

2,7

p/st

8716 10 99

superiore a 3 500 kg

2,7

p/st

8716 20 00

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

2,7

p/st

 

altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci

 

 

8716 31 00

Cisterne

2,7

p/st

8716 39

altri

 

 

8716 39 10

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

2,7

p/st

 

altri

 

 

 

nuovi

 

 

8716 39 30

Semirimorchi

2,7

p/st

 

altri

 

 

8716 39 51

con un asse

2,7

p/st

8716 39 59

altri

2,7

p/st

8716 39 80

usati

2,7

p/st

8716 40 00

altri rimorchi e semirimorchi

2,7

8716 80 00

altri veicoli

1,7

8716 90

Parti

 

 

8716 90 10

Telai

1,7

8716 90 30

Carrozzerie

1,7

8716 90 50

Assi

1,7

8716 90 90

altre

1,7

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

Nota di sottovoci

1.

Per l'applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8801

Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

 

 

8801 10 00

Alianti e ali volanti

3,7

p/st

8801 90

altri

 

 

8801 90 20

Palloni e dirigibili

3,7

8801 90 80

altri

2,7

p/st

8802

Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

 

 

 

Elicotteri

 

 

8802 11 00

di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

7,5

p/st

8802 12 00

di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

2,7

p/st

8802 20 00

Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

7,7

p/st

8802 30 00

Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg

2,7

p/st

8802 40 00

Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg

2,7

p/st

8802 60

Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

 

 

8802 60 10

Veicoli spaziali (compresi i satelliti)

4,2

p/st

8802 60 90

Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

4,2

p/st

8803

Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802

 

 

8803 10 00

Eliche e rotori, e loro parti

2,7 (156)

8803 20 00

Carrelli di atterraggio e loro parti

2,7 (156)

8803 30 00

altre parti di aeroplani o di elicotteri

2,7 (156)

8803 90

altre

 

 

8803 90 10

di cervi volanti

1,7

8803 90 20

di veicoli spaziali (compresi i satelliti)

1,7

8803 90 30

di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

1,7

8803 90 90

altre

2,7 (156)

8804 00 00

Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori

2,7

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

 

 

8805 10

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti

 

 

8805 10 10

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aeri e loro parti

2,7

8805 10 90

altre

1,7

 

Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti

 

 

8805 21 00

Simulatori di combattimento aereo e loro parti

1,7

8805 29 00

altri

1,7

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

Nota

1.

Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.

Note complementari

1.

Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 90 10 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.

2.

Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.

3.

Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:

pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi;

articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

 

 

8901 10

Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

 

 

8901 10 10

per la navigazione marittima

esenzione

GT

8901 10 90

altri

1,7

p/st

8901 20

Navi cisterna

 

 

8901 20 10

per la navigazione marittima

esenzione

GT

8901 20 90

altre

1,7

ct/l

8901 30

Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20

 

 

8901 30 10

per la navigazione marittima

esenzione

GT

8901 30 90

altre

1,7

ct/l

8901 90

altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

 

 

8901 90 10

per la navigazione marittima

esenzione

GT

 

altre

 

 

8901 90 91

senza propulsione meccanica

1,7

ct/l

8901 90 99

a propulsione meccanica

1,7

ct/l

8902 00

Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca

 

 

 

per la navigazione marittima

 

 

8902 00 12

di stazza lorda superiore a 250

esenzione

GT

8902 00 18

di stazza lorda inferiore o uguale a 250

esenzione

p/st

8902 00 90

altre

1,7

p/st

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

 

 

8903 10

Imbarcazioni pneumatiche

 

 

8903 10 10

di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

2,7

p/st

8903 10 90

altre

1,7

p/st

 

Altri

 

 

8903 91

Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario

 

 

8903 91 10

per la navigazione marittima

esenzione

p/st

 

altre

 

 

8903 91 92

di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

1,7

p/st

8903 91 99

di lunghezza superiore a 7,5 m

1,7

p/st

8903 92

Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo

 

 

8903 92 10

per la navigazione marittima

esenzione

p/st

 

altri

 

 

8903 92 91

di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

1,7

p/st

8903 92 99

di lunghezza superiore a 7,5 m

1,7

p/st

8903 99

altre

 

 

8903 99 10

di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

2,7

p/st

 

altre

 

 

8903 99 91

di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

1,7

p/st

8903 99 99

di lunghezza superiore a 7,5 m

1,7

p/st

8904 00

Rimorchiatori e spintori

 

 

8904 00 10

Rimorchiatori

esenzione

 

Spintori

 

 

8904 00 91

per la navigazione marittima

esenzione

8904 00 99

altri

1,7

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

 

 

8905 10

Draghe

 

 

8905 10 10

per la navigazione marittima

esenzione

p/st

8905 10 90

altre

1,7

p/st

8905 20 00

Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

esenzione

p/st

8905 90

altri

 

 

8905 90 10

per la navigazione marittima

esenzione

p/st

8905 90 90

altre

1,7

p/st

8906

Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

 

 

8906 10 00

Navi da guerra

esenzione

8906 90

altre

 

 

8906 90 10

per la navigazione marittima

esenzione

p/st

 

altre

 

 

8906 90 91

di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

2,7

p/st

8906 90 99

altre

1,7

p/st

8907

Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)

 

 

8907 10 00

Zattere gonfiabili

2,7

8907 90 00

altri

2,7

8908 00 00

Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione (157)

esenzione

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204), di materie tessili (voce 5911);

b)

le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data unicamente dall'elasticità per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);

c)

i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;

d)

gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 8306 o capitolo 71);

e)

gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;

f)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

g)

le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce 8481);

h)

i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522), i video apparecchi per la ripresa delle immagini fisse ed altri apparecchi costituiti da una videocamera combinata con apparecchi di videoregistrazione o di videoriproduzione così come gli apparecchi fotografici digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;

ij)

i proiettori della voce 9405;

k)

gli oggetti del capitolo 95;

l)

le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;

m)

le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).

2.

Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

a)

le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8485, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

b)

le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

c)

le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.

3.

Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.

4.

La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).

5.

Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.

6.

Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:

a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo;

a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.

Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche come ruche le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1) fabbricate su misura o 2) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.

7.

La voce 9032 comprende unicamente:

a)

gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;

b)

i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali distrurbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.

Nota complementare

1.

Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 39 20, 9030 89 20, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 e 9032 10 20, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

 

 

9001 10

Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche

 

 

9001 10 10

Cavi conduttori di immagini

2,9

9001 10 90

altri

2,9

9001 20 00

Materie polarizzanti in fogli o in lastre

2,9

9001 30 00

Lenti oftalmiche a contatto

2,9

p/st

9001 40

Lenti per occhiali, di vetro

 

 

9001 40 20

non correttive

2,9

p/st

 

correttive

 

 

 

completamente lavorate sulle due facce

 

 

9001 40 41

unifocali

2,9

p/st

9001 40 49

altre

2,9

p/st

9001 40 80

altre

2,9

p/st

9001 50

Lenti per occhiali, di altre materie

 

 

9001 50 20

non correttive

2,9

p/st

 

correttive

 

 

 

completamente lavorate sulle due facce

 

 

9001 50 41

unifocali

2,9

p/st

9001 50 49

altre

2,9

p/st

9001 50 80

altre

2,9

p/st

9001 90 00

altri

2,9

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

 

 

 

Obiettivi

 

 

9002 11 00

per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

6,7

p/st

9002 19 00

altri

6,7

p/st

9002 20 00

Filtri

6,7

p/st

9002 90 00

altri

6,7

9003

Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti

 

 

 

Montature

 

 

9003 11 00

di materie plastiche

2,2

p/st

9003 19

di altre materie

 

 

9003 19 10

di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

2,2

p/st

9003 19 30

di metalli comuni

2,2

p/st

9003 19 90

di altre materie

2,2

p/st

9003 90 00

Parti

2,2

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

 

 

9004 10

Occhiali da sole

 

 

9004 10 10

con vetri lavorati otticamente

2,9

p/st

 

altri

 

 

9004 10 91

con lenti di materie plastiche

2,9

p/st

9004 10 99

altri

2,9

p/st

9004 90

altri

 

 

9004 90 10

con lenti di materie plastiche

2,9

9004 90 90

altri

2,9

9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia

 

 

9005 10 00

Binocoli

4,2

p/st

9005 80 00

altri strumenti

4,2

9005 90 00

Parti ed accessori (compresi i sostegni)

4,2

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

 

 

9006 10

Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa

 

 

9006 10 10

Apparecchi che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente

esenzione

p/st

9006 10 90

altri

4,2

p/st

9006 20 00

Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati

4,2

p/st

9006 30 00

Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

4,2

p/st

9006 40 00

Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei

3,2

p/st

 

altri apparecchi fotografici

 

 

9006 51 00

con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm

4,2

p/st

9006 52 00

altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm

4,2

p/st

9006 53

altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm

 

 

9006 53 10

Apparecchi fotografici non ricaricabili

4,2

p/st

9006 53 90

altri

4,2

p/st

9006 59 00

altri

4,2

p/st

 

Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia

 

 

9006 61 00

Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)

3,2

p/st

9006 62 00

Lampade per la produzione di lampi di luce, cubi-lampo e simili

3,2

p/st

9006 69 00

altri

3,2

p/st

 

Parti ed accessori

 

 

9006 91

di apparecchi fotografici

 

 

9006 91 10

di apparecchi della sottovoce 9006 10 10

esenzione

9006 91 90

altri

3,7

9006 99 00

altri

3,2

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

 

 

 

Cineprese

 

 

9007 11 00

per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm

3,7

p/st

9007 19 00

altri

3,7

p/st

9007 20 00

Proiettori

3,7

p/st

 

Parti ed accessori

 

 

9007 91 00

di cineprese

3,7

9007 92 00

di proiettori

3,7

9008

Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

 

 

9008 10 00

Proiettori di diapositive

3,7

p/st

9008 20 00

Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie

3,7

p/st

9008 30 00

altri proiettori di immagini fisse

3,7

p/st

9008 40 00

Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

3,7

p/st

9008 90 00

Parti ed accessori

3,7

9009

Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia

 

 

 

Apparecchi di fotocopia elettrostatici

 

 

9009 11 00

riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto)

esenzione

p/st

9009 12 00

riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)

6

p/st

 

altri apparecchi di fotocopia

 

 

9009 21 00

a sistema ottico

esenzione

p/st

9009 22 00

per contatto

3

p/st

9009 30 00

Apparecchi di termocopia

3

p/st

 

Parti ed accessori

 

 

9009 91 00

Dispositivi automatici di alimentazione in documenti

esenzione

9009 92 00

Dispositivi di alimentazione in carta

esenzione

9009 93 00

Dispositivi di selezione

esenzione

9009 99 00

altri

esenzione

9010

Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni

 

 

9010 10 00

Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica

2,7

 

Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori

 

 

9010 41 00

Apparecchi per la scrittura diretta su dischi

esenzione

9010 42 00

Dispositivi di allineamento (fotoripetitori)

esenzione

9010 49 00

altri

esenzione

9010 50

altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi

 

 

9010 50 10

Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di schermi di circuiti su substrati sensibilizzati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

esenzione

9010 50 90

altri

2,7

9010 60 00

Schermi per proiezioni

2,7

9010 90

Parti ed accessori

 

 

9010 90 10

di apparecchi delle sottovoci 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00 o 9010 50 10

esenzione

9010 90 90

altri

2,7

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

 

 

9011 10

Microscopi stereoscopici

 

 

9011 10 10

provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore

esenzione

p/st

9011 10 90

altri

6,7

p/st

9011 20

altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

 

 

9011 20 10

Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore

esenzione

p/st

9011 20 90

altri

6,7

p/st

9011 80 00

altri microscopi

6,7

p/st

9011 90

Parti ed accessori

 

 

9011 90 10

di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10

esenzione

9011 90 90

altri

6,7

9012

Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

 

 

9012 10

Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

 

 

9012 10 10

Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore

esenzione

9012 10 90

altri

3,7

9012 90

Parti ed accessori

 

 

9012 90 10

di apparecchi della sottovoce 9012 10 10

esenzione

9012 90 90

altri

3,7

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

9013 10 00

Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

4,7

9013 20 00

Laser, diversi dai diodi laser

4,7

9013 80

altri dispositivi, apparecchi e strumenti

 

 

 

Dispositivi a cristalli liquidi

 

 

9013 80 20

Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva

esenzione

9013 80 30

altri

esenzione

9013 80 90

altri

4,7

9013 90

Parti ed accessori

 

 

9013 90 10

per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)

esenzione

9013 90 90

altri

4,7

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione

 

 

9014 10 00

Bussole, comprese quelle di navigazione

2,7

9014 20

Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)

 

 

9014 20 20

Centrali inerziali

3,7

p/st

9014 20 80

altri

3,7

9014 80 00

altri strumenti ed apparecchi

3,7

9014 90 00

Parti ed accessori

2,7

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

 

 

9015 10

Telemetri

 

 

9015 10 10

elettronici

3,7

9015 10 90

altri

2,7

9015 20

Teodoliti e tacheometri

 

 

9015 20 10

elettronici

3,7

9015 20 90

altri

2,7

9015 30

Livelle

 

 

9015 30 10

elettroniche

3,7

9015 30 90

altre

2,7

9015 40

Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria

 

 

9015 40 10

elettronici

3,7

9015 40 90

altri

2,7

9015 80

altri strumenti ed apparecchi

 

 

 

elettronici

 

 

9015 80 11

di meteorologia, idrologia e geofisica

3,7

9015 80 19

altri

3,7

 

altri

 

 

9015 80 91

di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia

2,7

9015 80 93

di meteorologia, idrologia e geofisica

2,7

9015 80 99

altri

2,7

9015 90 00

Parti ed accessori

2,7

9016 00

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

 

 

9016 00 10

Bilance

3,7

p/st

9016 00 90

Parti ed accessori

3,7

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

9017 10

Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche

 

 

9017 10 10

Tracciatori

esenzione

p/st

9017 10 90

altri

2,7

p/st

9017 20

altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo

 

 

9017 20 05

Tracciatori

esenzione

p/st

 

altri strumenti da disegno

 

 

9017 20 11

Scatole di compassi

2,7

p/st

9017 20 19

altri

2,7

 

altri strumenti da traccia

 

 

9017 20 31

Strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente

esenzione

p/st

9017 20 39

altri

2,7

p/st

9017 20 90

altri strumenti da calcolo

2,7

p/st

9017 30

Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili

 

 

9017 30 10

Micrometri, noni o calibri a corsoio

2,7

p/st

9017 30 90

altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031)

2,7

p/st

9017 80

altri strumenti

 

 

9017 80 10

Metri e regoli graduati

2,7

9017 80 90

altri

2,7

9017 90

Parti ed accessori

 

 

9017 90 10

per apparecchi della sottovoce 9017 20 31

esenzione

9017 90 90

altri

2,7

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici

 

 

 

Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici)

 

 

9018 11 00

Elettrocardiografi

esenzione

9018 12 00

Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

esenzione

9018 13 00

Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

esenzione

9018 14 00

Apparecchi per scintigrafia

esenzione

9018 19

altri

 

 

9018 19 10

Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici

esenzione

9018 19 90

altri

esenzione

9018 20 00

Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

esenzione

 

Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili

 

 

9018 31

Siringhe, con o senza aghi

 

 

9018 31 10

di materie plastiche

esenzione

9018 31 90

altri

esenzione

9018 32

Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture

 

 

9018 32 10

Aghi tubolari di metallo

esenzione

9018 32 90

Aghi per suture

esenzione

9018 39 00

altri

esenzione

 

altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria

 

 

9018 41 00

Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti

esenzione

9018 49

altri

 

 

9018 49 10

Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici

esenzione

9018 49 90

altri

esenzione

9018 50

altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia

 

 

9018 50 10

non ottici

esenzione

9018 50 90

ottici

esenzione

9018 90

altri strumenti ed apparecchi

 

 

9018 90 10

Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa

esenzione

9018 90 20

Endoscopi

esenzione

9018 90 30

Reni artificiali

esenzione

 

Apparecchi di diatermia

 

 

9018 90 41

ad ultrasuoni

esenzione

9018 90 49

altri

esenzione

9018 90 50

Apparecchi per trasfusione

esenzione

9018 90 60

Strumenti ed apparecchi di anestesia

esenzione

9018 90 70

Litotritori ad ultrasuoni

esenzione

9018 90 75

Apparecchi per la stimolazione nervosa

esenzione

9018 90 85

altri

esenzione

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

 

 

9019 10

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica

 

 

9019 10 10

Vibromassaggiatori elettrici

esenzione

9019 10 90

altri

esenzione

9019 20 00

Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

esenzione

9020 00 00

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

1,7

9021

Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità

 

 

9021 10

Apparecchi di ortopedia o per fratture

 

 

9021 10 10

Oggetti e apparecchi di ortopedia

esenzione

9021 10 90

Oggetti e apparecchi per fratture

esenzione

 

Oggetti e apparecchi dentari

 

 

9021 21

Denti artificiali

 

 

9021 21 10

di materie plastiche

esenzione

100 p/st

9021 21 90

di altre materie

esenzione

100 p/st

9021 29 00

altri

esenzione

 

altri oggetti e apparecchi di protesi

 

 

9021 31 00

Protesi articolari

esenzione

9021 39

altri

 

 

9021 39 10

Protesi oculistica

esenzione

9021 39 90

altri

esenzione

9021 40 00

Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori

esenzione

p/st

9021 50 00

Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori

esenzione

p/st

9021 90

altri

 

 

9021 90 10

Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi

esenzione

9021 90 90

altri

esenzione

9022

Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento

 

 

 

Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia

 

 

9022 12 00

Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

esenzione

p/st

9022 13 00

Apparecchi per uso odontoiatrico

esenzione

p/st

9022 14 00

altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

esenzione

p/st

9022 19 00

per altri usi

esenzione

p/st

 

Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia

 

 

9022 21 00

per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

esenzione

p/st

9022 29 00

per altri usi

2,1

p/st

9022 30 00

Tubi a raggi X

2,1

p/st

9022 90

altri, comprese le parti ed accessori

 

 

9022 90 10

Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori

2,1

9022 90 90

altri

2,1

9023 00

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi

 

 

9023 00 10

per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica

1,4

9023 00 80

altri

1,4 (158)

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

 

 

9024 10

Macchine ed apparecchi per prove su metalli

 

 

9024 10 10

elettronici

3,2

 

altri

 

 

9024 10 91

universali e per prove di trazione

2,1

9024 10 93

per prove di durezza

2,1

9024 10 99

altri

2,1

9024 80

altre macchine ed apparecchi

 

 

9024 80 10

elettronici

3,2

 

altri

 

 

9024 80 91

per prove su tessili, carta e cartoni

2,1

9024 80 99

altri

2,1

9024 90 00

Parti ed accessori

2,1

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

 

 

 

Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti

 

 

9025 11

a liquido, a lettura diretta

 

 

9025 11 20

per uso clinico

esenzione

p/st

9025 11 80

altri

2,8

p/st

9025 19

altri

 

 

9025 19 20

elettronici

3,2

p/st

9025 19 80

altri

2,1

p/st

9025 80

altri strumenti

 

 

9025 80 20

Barometri, non combinati con altri strumenti

2,1

p/st

 

altri

 

 

9025 80 40

elettronici

3,2

9025 80 80

altri

2,1

9025 90 00

Parti ed accessori

3,2

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

 

 

9026 10

per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi

 

 

 

elettronici

 

 

9026 10 21

Misuratori di portata

esenzione

p/st

9026 10 29

altri

esenzione

p/st

 

altri

 

 

9026 10 81

Misuratori di portata

esenzione

p/st

9026 10 89

altri

esenzione

p/st

9026 20

per la misura o il controllo della pressione

 

 

9026 20 20

elettronici

esenzione

p/st

 

altri

 

 

9026 20 40

Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica

esenzione

p/st

9026 20 80

altri

esenzione

p/st

9026 80

altri strumenti ed apparecchi

 

 

9026 80 20

elettronici

esenzione

9026 80 80

altri

esenzione

9026 90 00

Parti ed accessori

esenzione

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

 

 

9027 10

Analizzatori di gas o di fumi

 

 

9027 10 10

elettronici

2,5

p/st

9027 10 90

altri

2,5

p/st

9027 20 00

Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi

esenzione

9027 30 00

Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

esenzione

9027 40 00

Indicatori dei tempi di posa

2,5

9027 50 00

altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

esenzione

9027 80

altri strumenti ed apparecchi

 

 

 

elettronici

 

 

9027 80 11

pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità

esenzione

9027 80 13

Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD

esenzione

9027 80 17

altri

esenzione

 

altri

 

 

9027 80 91

Viscosimetri, porosimetri e dilatometri

esenzione

9027 80 93

Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD

esenzione

9027 80 97

altri

esenzione

9027 90

Microtomi; parti ed accessori

 

 

9027 90 10

Microtomi

2,5

p/st

 

Parti ed accessori

 

 

9027 90 50

di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80

esenzione

9027 90 80

di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi

2,5

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

 

 

9028 10 00

Contatori di gas

2,1

p/st

9028 20 00

Contatori di liquidi

2,1

p/st

9028 30

Contatori di elettricità

 

 

 

per corrente alternata

 

 

9028 30 11

monofase

2,1

p/st

9028 30 19

polifase

2,1

p/st

9028 30 90

altri

2,1

p/st

9028 90

Parti ed accessori

 

 

9028 90 10

di contatori elettrici

2,1

9028 90 90

altri

2,1

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzator del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

 

 

9029 10 00

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzator del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili

1,9

9029 20

Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi

 

 

 

Indicatori di velocità e tachimetri

 

 

9029 20 31

Indicatori di velocità per veicoli terrestri

2,6

9029 20 38

altri

2,6

9029 20 90

Stroboscopi

2,6

9029 90 00

Parti ed accessori

2,2

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

 

 

9030 10 00

Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti

4,2

9030 20 00

Oscilloscopi ed oscillografi catodici

4,2

 

altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore

 

 

9030 31 00

Multimetri

4,2

9030 39

altri

 

 

9030 39 20

elettronici

4,2

 

altri

 

 

9030 39 81

Voltametri

2,1

9030 39 89

altri

2,1

9030 40 00

altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri)

esenzione

 

altri strumenti ed apparecchi

 

 

9030 82 00

per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore

esenzione

9030 83 00

altri, con dispositivo registratore

esenzione

9030 89

altri

 

 

9030 89 20

elettronici

esenzione

9030 89 80

altri

2,1

9030 90

Parti ed accessori

 

 

9030 90 20

per apparecchi della sottovoce 9030 82 00

esenzione

9030 90 85

altri

2,5

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

 

 

9031 10 00

Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche

2,8

9031 20 00

Banchi di prova

2,8

9031 30 00

Proiettori di profili

2,8

p/st

 

altri strumenti ed apparecchi ottici

 

 

9031 41 00

per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

9031 49 00

altri

esenzione

9031 80

altri strumenti, apparecchi e macchine

 

 

 

elettronici

 

 

 

per la misura o il controllo di grandezze geometriche

 

 

9031 80 32

per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

2,8 (159)

9031 80 34

altri

2,8

9031 80 38

altri

4

 

altri

 

 

9031 80 91

per la misura o il controllo di grandezze geometriche

2,8

9031 80 98

altri

4

9031 90

Parti ed accessori

 

 

9031 90 20

per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 00

esenzione

9031 90 30

per apparecchi della sottovoce 9031 80 32

2,8 (159)

9031 90 85

altri

2,8

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

 

 

9032 10

Termostati

 

 

9032 10 20

elettronici

2,8

p/st

 

altri

 

 

9032 10 81

con dispositivo elettrico di scatto

2,1

p/st

9032 10 89

altri

2,1

p/st

9032 20 00

Manostati (pressostati)

2,8

p/st

 

altri strumenti ed apparecchi

 

 

9032 81 00

idraulici o pneumatici

2,8

9032 89 00

altri

2,8

9032 90 00

Parti ed accessori

2,8

9033 00 00

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

3,7

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);

b)

le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);

c)

le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;

d)

le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);

e)

gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;

f)

i cuscinetti a sfere (voce 8482);

g)

gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).

2.

Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.

3.

Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.

4.

Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9101

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

 

Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato

 

 

9101 11 00

solamente con indicatore meccanico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 12 00

solamente con indicatore optoelettronico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 19 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato

 

 

9101 21 00

a carica automatica

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 29 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

altri

 

 

9101 91 00

a funzionamento elettrico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 99 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

 

 

 

Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato

 

 

9102 11 00

solamente con indicatore meccanico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 12 00

solamente con indicatore optoelettronico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 19 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato

 

 

9102 21 00

a carica automatica

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 29 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

altri

 

 

9102 91 00

a funzionamento elettrico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 99 00

altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9103

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili

 

 

9103 10 00

a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9103 90 00

altre

4,7

p/st

9104 00 00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

3,7

p/st

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

 

 

 

Sveglie

 

 

9105 11 00

a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9105 19 00

altre

3,7

p/st

 

Pendole ed orologi, murali

 

 

9105 21 00

a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9105 29 00

altri

3,7

p/st

 

altri

 

 

9105 91 00

a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9105 99

altri

 

 

9105 99 10

Orologi da tavolo o da caminetto

3,7

p/st

9105 99 90

altri

3,7

p/st

9106

Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore)

 

 

9106 10 00

Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore

4,7

p/st

9106 20 00

Parchimetri

4,7

p/st

9106 90

altri

 

 

9106 90 10

Contatori per minuti e secondi

4,7

p/st

9106 90 90

altri

4,7

p/st

9107 00 00

Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono

4,7

p/st

9108

Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

 

 

 

a funzionamento elettrico

 

 

9108 11 00

solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico

4,7

p/st

9108 12 00

solamente con indicatore optoelettronico

4,7

p/st

9108 19 00

altri

4,7

p/st

9108 20 00

a carica automatica

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9108 90 00

altri

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

 

 

 

a funzionamento elettrico

 

 

9109 11 00

di sveglie

4,7

p/st

9109 19 00

altri

4,7

p/st

9109 90 00

altri

4,7

p/st

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

 

 

 

Di orologi tascabili

 

 

9110 11

Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»

 

 

9110 11 10

a bilanciere con spirale

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9110 11 90

altri

4,7

p/st

9110 12 00

Movimenti incompleti, montati

3,7

9110 19 00

Sbozzi

4,7

9110 90 00

altri

3,7

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

 

 

9111 10 00

Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 20 00

Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 80 00

altre casse

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 90 00

Parti

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

 

 

9112 20 00

Casse e gabbie

2,7

p/st

9112 90 00

Parti

2,7

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

 

 

9113 10

Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

9113 10 10

di metalli preziosi

2,7

9113 10 90

di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3,7

9113 20 00

Di metalli comuni, anche dorati o argentati

6

9113 90

altri

 

 

9113 90 10

di cuoio naturale, artificiale o ricostituito

6

9113 90 80

altri

6

9114

Altre forniture d'orologeria

 

 

9114 10 00

Molle, comprese le spirali

3,7

9114 20 00

Pietre

2,7

9114 30 00

Quadranti

2,7

9114 40 00

Platine e ponti

2,7

9114 90 00

altri

2,7

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

b)

i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);

c)

gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);

d)

gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603);

e)

gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706).

2.

Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9201

Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera

 

 

9201 10

Pianoforti verticali

 

 

9201 10 10

nuovi

4

p/st

9201 10 90

usati

4

p/st

9201 20 00

Pianoforti a coda

4

p/st

9201 90 00

altri

4

9202

Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

 

 

9202 10

ad arco strofinato, a mezzo di un archetto

 

 

9202 10 10

Violini

3,2

p/st

9202 10 90

altri

3,2

p/st

9202 90

altri

 

 

9202 90 30

Chitarre

3,2

p/st

9202 90 80

altri

3,2

p/st

9203 00 00

Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere

3,2

9204

Fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca

 

 

9204 10 00

Fisarmoniche e strumenti simili

3,7

p/st

9204 20 00

Armoniche a bocca

3,7

p/st

9205

Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse)

 

 

9205 10 00

Strumenti detti «ottoni»

3,2

p/st

9205 90 00

altri

3,2

9206 00 00

Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]

3,2

9207

Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

 

 

9207 10

Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche

 

 

9207 10 10

Organi

3,2

p/st

9207 10 30

Pianoforti digitali

3,2

p/st

9207 10 50

Sintetizzatori

3,2

p/st

9207 10 80

altri

3,2

9207 90

altri

 

 

9207 90 10

Chitarre

3,7

p/st

9207 90 90

altri

3,7

9208

Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca

 

 

9208 10 00

Scatole musicali

2,7

9208 90 00

altri

3,2

9209

Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie

 

 

9209 10 00

Metronomi e diapason

3,2

9209 20 00

Meccanismi per scatole musicali

1,7

9209 30 00

Corde armoniche

2,7

 

altri

 

 

9209 91 00

Parti ed accessori di pianoforti

2,7

9209 92 00

Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202

2,7

9209 93 00

Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9203

2,7

9209 94 00

Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207

2,7

9209 99

altri

 

 

9209 99 30

Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205

2,7

9209 99 70

altri

2,7

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;

b)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

c)

i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);

d)

i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);

e)

le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);

f)

le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).

2.

Ai sensi della voce 9306, il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9301

Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche

 

 

 

Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)

 

 

9301 11 00

semoventi

esenzione

9301 19 00

altri

esenzione

9301 20 00

Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili

esenzione

9301 90 00

altre

esenzione

9302 00 00

Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

2,7

p/st

9303

Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)

 

 

9303 10 00

Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna

3,2

p/st

9303 20

altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia

 

 

9303 20 10

ad una canna liscia

3,2

p/st

9303 20 95

altri

3,2

p/st

9303 30 00

altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

3,2

p/st

9303 90 00

altri

3,2

p/st

9304 00 00

Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

3,2

9305

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304

 

 

9305 10 00

di rivoltelle o pistole

3,2

 

di fucili o carabine della voce 9303

 

 

9305 21 00

Canne lisce

2,7

p/st

9305 29 00

altri

2,7

 

altri

 

 

9305 91 00

di armi da guerra della voce 9301

esenzione

9305 99 00

altre

2,7

9306

Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce

 

 

9306 10 00

Cartucce per pistole per muratura o per pistole per mattatoi e loro parti

2,7

1 000 p/st

 

Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa

 

 

9306 21 00

Cartucce

2,7

1 000 p/st

9306 29

altri

 

 

9306 29 40

Bossoli

2,7

1 000 p/st

9306 29 70

altri

2,7

9306 30

altre cartucce e loro parti

 

 

9306 30 10

per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

2,7

 

altre

 

 

9306 30 30

per armi da guerra

1,7

 

altre

 

 

9306 30 91

Cartucce a percussione centrale

2,7

1 000 p/st

9306 30 93

Cartucce a percussione anulare

2,7

1 000 p/st

9306 30 98

altri

2,7

9306 90

altri

 

 

9306 90 10

da guerra

1,7

9306 90 90

altri

2,7

9307 00 00

Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

1,7

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

CAPITOLO 94

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;

b)

gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009);

c)

gli oggetti del capitolo 71;

d)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;

e)

i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;

f)

gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;

g)

i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);

h)

gli oggetti della voce 8714;

ij)

le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);

k)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);

l)

i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).

2.

Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

a)

gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;

b)

le sedie ed i letti.

3.

a)

Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

b)

Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401, 9402 a 9403.

4.

Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti

 

 

9401 10 00

Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

esenzione

9401 20 00

Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

3,7

9401 30

Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza

 

 

9401 30 10

imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini

esenzione

9401 30 90

altri

esenzione

9401 40 00

Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

esenzione

9401 50 00

Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili

5,6

 

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno

 

 

9401 61 00

imbottiti

esenzione

9401 69 00

altri

esenzione

 

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo

 

 

9401 71 00

imbottiti

esenzione

9401 79 00

altri

esenzione

9401 80 00

altri mobili per sedersi

esenzione

9401 90

Parti

 

 

9401 90 10

di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

1,7

 

altri

 

 

9401 90 30

di legno

2,7

9401 90 80

altri

2,7

9402

Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

 

 

9402 10 00

Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti

esenzione

9402 90 00

altri

esenzione

9403

Altri mobili e loro parti

 

 

9403 10

Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici

 

 

9403 10 10

Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)

esenzione

 

altri, di altezza

 

 

 

inferiore o uguale a 80 cm

 

 

9403 10 51

Scrivanie

esenzione

9403 10 59

altri

esenzione

 

superiore a 80 cm

 

 

9403 10 91

Armadi a porte, a sportelli o ad ante

esenzione

9403 10 93

Armadi a cassetti, classificatori e schedari

esenzione

9403 10 99

altri

esenzione

9403 20

altri mobili di metallo

 

 

9403 20 20

Letti

esenzione

9403 20 80

altri

esenzione

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

 

 

 

di altezza inferiore o uguale a 80 cm

 

 

9403 30 11

Scrivanie

esenzione

9403 30 19

altri

esenzione

 

di altezza superiore a 80 cm

 

 

9403 30 91

Armadi, classificatori e schedari

esenzione

9403 30 99

altri

esenzione

9403 40

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

 

 

9403 40 10

Elementi di cucine componibili

2,7

9403 40 90

altri

2,7

9403 50 00

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

esenzione

9403 60

altri mobili di legno

 

 

9403 60 10

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno

esenzione

9403 60 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini

esenzione

9403 60 90

altri mobili di legno

esenzione

9403 70 00

Mobili di materie plastiche

esenzione

9403 80 00

Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili

5,6

9403 90

Parti

 

 

9403 90 10

di metallo

2,7

9403 90 30

di legno

2,7

9403 90 90

di altre materie

2,7

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

 

 

9404 10 00

Sommier

3,7

 

Materassi

 

 

9404 21

di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

 

 

9404 21 10

di gomma

3,7

9404 21 90

di materie plastiche

3,7

9404 29

di altre materie

 

 

9404 29 10

con molle metalliche

3,7

9404 29 90

altre

3,7

9404 30 00

Sacchi a pelo

3,7

p/st

9404 90

altri

 

 

9404 90 10

imbottiti di piume o di calugine

3,7

9404 90 90

altri

3,7

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

 

 

9405 10

Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche

 

 

 

di materie plastiche

 

 

9405 10 21

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

4,7

9405 10 28

altri

4,7

9405 10 30

di ceramica

4,7

9405 10 50

di vetro

3,7

 

di altre materie

 

 

9405 10 91

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

2,7

9405 10 98

altri

2,7

9405 20

Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

 

 

 

di materie plastiche

 

 

9405 20 11

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

4,7

9405 20 19

altri

4,7

9405 20 30

di ceramica

4,7

9405 20 50

di vetro

3,7

 

di altre materie

 

 

9405 20 91

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

2,7

9405 20 99

altri

2,7

9405 30 00

Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

3,7

9405 40

altri apparecchi elettrici per l'illuminazione

 

 

9405 40 10

Proiettori

3,7

 

altri

 

 

 

di materie plastiche

 

 

9405 40 31

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

4,7

9405 40 35

dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti

4,7

9405 40 39

altri

4,7

 

di altre materie

 

 

9405 40 91

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

2,7

9405 40 95

dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti

2,7

9405 40 99

altri

2,7

9405 50 00

Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

2,7

9405 60

Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili

 

 

9405 60 20

di materie plastiche

4,7

9405 60 80

di altre materie

2,7

 

Parti

 

 

9405 91

di vetro

 

 

 

Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)

 

 

9405 91 11

Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari

5,7

9405 91 19

altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)

5,7

9405 91 90

altri

3,7

9405 92 00

di materie plastiche

4,7

9405 99 00

altre

2,7

9406 00

Costruzioni prefabbricate

 

 

9406 00 11

Case mobili su ruote

2,7

 

altre

 

 

9406 00 20

di legno

2,7

 

di ferro o di acciaio

 

 

9406 00 31

Serre

2,7

9406 00 38

altre

2,7

9406 00 80

di altre materie

2,7

CAPITOLO 95

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le candele per alberi di Natale (voce 3406);

b)

gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;

c)

i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;

d)

le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;

e)

gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;

f)

i vessilli ed i gran pavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;

g)

le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;

h)

i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);

ij)

gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;

k)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

l)

le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;

m)

le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526);

n)

i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili;

o)

le biciclette per ragazzi (voce 8712);

p)

le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);

q)

gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);

r)

i richiami ed i fischietti (voce 9208);

s)

le armi ed altri oggetti del capitolo 93;

t)

le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);

u)

le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti, mezzoguanti o muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

2.

Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

3.

Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

4.

La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della loro materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio: i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9501 00

Giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi (per esempio: tricicli, monopattini, automobiline a pedali); carrozzelle e passeggini per bambole

 

 

9501 00 10

Carrozzelle e passeggini per bambole

esenzione

9501 00 90

altri

esenzione

9502

Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani

 

 

9502 10

Bambole, anche vestite

 

 

9502 10 10

di materia plastica

4,7

9502 10 90

di altre materie

4,7

 

Parti ed accessori

 

 

9502 91 00

Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli

esenzione

9502 99 00

altri

esenzione

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

 

 

9503 10

Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori

 

 

9503 10 10

Modelli ridotti

esenzione

9503 10 90

altri

esenzione

9503 20

Modelli ridotti, anche animati, da montare, diversi da quelli della sottovoce 9503 10

 

 

9503 20 10

di materia plastica

esenzione

9503 20 90

di altre materie

esenzione

9503 30

altri assortimenti e giocattoli da costruzione

 

 

9503 30 10

di legno

esenzione

9503 30 30

di materia plastica

4,7

9503 30 90

di altre materie

esenzione

 

Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani

 

 

9503 41 00

imbottiti

4,7

9503 49

altri

 

 

9503 49 10

di legno

esenzione

9503 49 30

di materia plastica

esenzione

9503 49 90

di altre materie

esenzione

9503 50 00

Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli

esenzione

9503 60

Puzzle

 

 

9503 60 10

di legno

esenzione

9503 60 90

altri

4,7

9503 70 00

altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

4,7

9503 80

altri giocattoli e modelli, a motore

 

 

9503 80 10

di materia plastica

4,7

9503 80 90

di altre materie

esenzione

9503 90

altri

 

 

9503 90 10

Armi giocattolo

esenzione

 

altri

 

 

 

di materia plastica

 

 

9503 90 32

senza meccanismo

4,7

9503 90 34

altri

4,7

9503 90 35

di gomma

esenzione

9503 90 37

di materie tessili

esenzione

 

di metallo

 

 

9503 90 51

Modelli in miniatura, ottenuti per fusione

4,7

9503 90 55

altri

esenzione

9503 90 99

di altre materie

esenzione

9504

Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)

 

 

9504 10 00

Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisone

esenzione

9504 20

Bigliardi e loro accessori

 

 

9504 20 10

Bigliardi

esenzione

9504 20 90

altri

esenzione

9504 30

altri giochi a monete, a banconote, a gettoni o altri articoli simili, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)

 

 

9504 30 10

Giochi con schermo

esenzione

p/st

 

altri giochi

 

 

9504 30 30

Flippers

esenzione

p/st

9504 30 50

altri

esenzione

p/st

9504 30 90

Parti

esenzione

9504 40 00

Carte da gioco

2,7

9504 90

altri

 

 

9504 90 10

Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione

esenzione

9504 90 90

altri

esenzione

9505

Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese

 

 

9505 10

Oggetti per feste di Natale

 

 

9505 10 10

di vetro

esenzione

9505 10 90

di altre materie

2,7

9505 90 00

altri

2,7

9506

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare

 

 

 

Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve

 

 

9506 11

Sci

 

 

9506 11 10

Sci da fondo

3,7

pa

 

Sci alpini

 

 

9506 11 21

Monosci e surf da neve

3,7

p/st

9506 11 29

altri

3,7

pa

9506 11 80

altri sci

3,7

pa

9506 12 00

Attacchi per sci

3,7

9506 19 00

altri

2,7

 

Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici

 

 

9506 21 00

Tavole a vela

2,7

9506 29 00

altri

2,7

 

Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf

 

 

9506 31 00

Bastoni completi

2,7

p/st

9506 32 00

Palle

2,7

p/st

9506 39

altri

 

 

9506 39 10

Parti e pezzi staccati dei bastoni

2,7

9506 39 90

altri

2,7

9506 40

Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

 

 

9506 40 10

Racchette, palle e reti

2,7

9506 40 90

altri

2,7

 

Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde

 

 

9506 51 00

Racchette da tennis, anche senza corde

4,7

9506 59 00

altre

2,7

 

Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo

 

 

9506 61 00

Palle da tennis

2,7

9506 62

gonfiabili

 

 

9506 62 10

di cuoio

2,7

9506 62 90

altri

2,7

9506 69

altri

 

 

9506 69 10

Palle da crichet e da polo

esenzione

9506 69 90

altri

2,7

9506 70

Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

 

 

9506 70 10

Pattini da ghiaccio

esenzione

pa

9506 70 30

Pattini a rotelle

2,7

pa

9506 70 90

Parti ed accessori

2,7

 

altri

 

 

9506 91

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

 

 

9506 91 10

Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo

2,7

9506 91 90

altri

2,7

9506 99

altri

 

 

9506 99 10

Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle

esenzione

9506 99 90

altri

2,7

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia

 

 

9507 10 00

Canne da pesca

3,7

9507 20

Ami, anche montati su alamatori

 

 

9507 20 10

Ami non montati

1,7

9507 20 90

altri

3,7

9507 30 00

Mulinelli per la pesca

3,7

9507 90 00

altri

3,7

9508

Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti

 

 

9508 10 00

Circhi ambulanti e serragli ambulanti

1,7

9508 90 00

altri

1,7

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);

b)

gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);

c)

le minuterie di fantasia (voce 7117);

d)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

e)

gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;

f)

gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)];

g)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

h)

gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);

ij)

gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m)

gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

2.

Ai sensi della voce 9602, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono:

a)

i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;

b)

l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.

3.

Ai sensi della voce 9603, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.

4.

Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9601

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

 

 

9601 10 00

Avorio lavorato e lavori di avorio

2,7

9601 90

altri

 

 

9601 90 10

Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie

esenzione

9601 90 90

altri

esenzione

9602 00 00

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503, e lavori di gelatina non indurita

2,2

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

 

 

9603 10 00

Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

3,7

p/st

 

Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi

 

 

9603 21 00

Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

3,7

p/st

9603 29

altri

 

 

9603 29 30

Spazzole per capelli

3,7

p/st

9603 29 80

altri

3,7

9603 30

Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici

 

 

9603 30 10

Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere

3,7

p/st

9603 30 90

Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici

3,7

p/st

9603 40

Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere

 

 

9603 40 10

Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili

3,7

p/st

9603 40 90

Tamponi e rulli per dipingere

3,7

p/st

9603 50 00

altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

2,7

9603 90

altri

 

 

9603 90 10

Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore

2,7

p/st

 

altri

 

 

9603 90 91

Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali

3,7

9603 90 99

altri

3,7

9604 00 00

Stacci e crivelli, a mano

3,7

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

3,7

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

 

 

9606 10 00

Bottoni a pressione e loro parti

3,7

 

Bottoni

 

 

9606 21 00

di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili

3,7

9606 22 00

di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili

3,7

9606 29 00

altri

3,7

9606 30 00

Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

2,7

9607

Chiusure lampo e loro parti

 

 

 

Chiusure lampo

 

 

9607 11 00

con dentini di metalli comuni

6,7

m

9607 19 00

altre

7,7

m

9607 20

Parti

 

 

9607 20 10

di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)

6,7

9607 20 90

altre

7,7

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

 

 

9608 10

Penne e matite a sfera

 

 

9608 10 10

con inchiostro liquido

3,7

p/st

 

altre

 

 

9608 10 30

con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3,7

p/st

 

altre

 

 

9608 10 91

con cartucce sostituibili

3,7

p/st

9608 10 99

altre

3,7

p/st

9608 20 00

Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose

3,7

p/st

 

Penne stilografiche ed altre penne

 

 

9608 31 00

per disegnare ad inchiostro di China

3,7

p/st

9608 39

altre

 

 

9608 39 10

con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3,7

p/st

9608 39 90

altre

3,7

p/st

9608 40 00

Portamine

3,7

p/st

9608 50 00

Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti

3,7

9608 60

Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte

 

 

9608 60 10

con inchiostro liquido

2,7

p/st

9608 60 90

altre

2,7

p/st

 

altri

 

 

9608 91 00

Pennini da scrivere e punte per pennini

2,7

9608 99

altri

 

 

9608 99 20

di metalli

2,7

9608 99 80

altri

2,7

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

 

 

9609 10

Matite con guaina

 

 

9609 10 10

con mina di grafite

2,7

9609 10 90

altri

2,7

9609 20 00

Mine per matite o per portamine

2,7

9609 90

altri

 

 

9609 90 10

Pastelli e carboncini

2,7

9609 90 90

altri

1,7

9610 00 00

Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

2,7

9611 00 00

Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

2,7

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

 

 

9612 10

Nastri inchiostratori

 

 

9612 10 10

di materia plastica

2,7

9612 10 20

di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine

esenzione

9612 10 80

altri

2,7

9612 20 00

Cuscinetti per timbri

2,7

9613

Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

 

 

9613 10 00

Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili

2,7

p/st

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

 

 

9613 20 10

con sistema elettrico di accensione

2,7

p/st

9613 20 90

con altri sistemi di accensione

2,7

p/st

9613 80 00

altri accendini ed accenditori

2,7

9613 90 00

Parti

2,7

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

 

 

9614 20

Pipe e teste di pipe

 

 

9614 20 20

Sbozzi di pipe, di legno o di radica

esenzione

9614 20 80

altri

2,7

p/st

9614 90 00

altri

2,7

9615

Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti

 

 

 

Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili

 

 

9615 11 00

di gomma indurita o di materie plastiche

2,7

9615 19 00

altri

2,7

9615 90 00

altri

2,7

9616

Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

 

 

9616 10

Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature

 

 

9616 10 10

Spruzzatori da toletta

2,7

9616 10 90

Montature e teste di montature

2,7

9616 20 00

Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

2,7

9617 00

Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

 

 

 

Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità

 

 

9617 00 11

inferiore o uguale a 0,75 litri

6,7

9617 00 19

superiore a 0,75 litri

6,7

9617 00 90

Parti (escluse le ampolle di vetro)

6,7

9618 00 00

Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

1,7

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;

b)

le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;

c)

le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).

2.

Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

3.

Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.

4.

a)

Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura debbono essere classificati in questo capitolo.

b)

Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.

5.

Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9701

Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)

 

 

9701 10 00

Quadri, pitture e disegni

esenzione

9701 90 00

altri

esenzione

9702 00 00

Incisioni, stampe e litografie, originali

esenzione

9703 00 00

Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia

esenzione

9704 00 00

Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907

esenzione

9705 00 00

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

esenzione

9706 00 00

Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

esenzione

CAPITOLO 98

IMPIANTI INDUSTRIALI

Nota

I regolamenti della Commissione(CE) n. 1917/2000 (160), del 7 settembre 2000, e (CE) n. 1982/2004 (161), del 18 novembre 2004, prevedono che possa essere richiesta una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni e degli arrivi o spedizioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero e intra-comunitario della Comunità. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto:

Stato membro

Nome ed indirizzo del servizio competente

Belgio

Institut des comptes nationaux

p/a Banque nationale de Belgique

Boulevard de Berlaimont 14

B-1000 Bruxelles

Instituut voor de Nationale Rekeningen

p/a Nationale Bank van België

de Berlaimontlaan 14

B-1000 Brussel

Repubblica Ceca

Český statistický úřad

Na padesátém 81

10082 Praha 10

Danimarca

Skatteministeriet

Told-og Skattestyrelsen

Østbanegade 123

DK-2100 København Ø

Germania

Statistisches Bundesamt

Gruppe IV A-Koordinierung der Unternehmensstatistiken, Unternehmensregister, Klassifikationen

D-65180 Wiesbaden

Estonia

Maksu-ja Tolliamet

Narva mnt 9j

15176, Tallinn

Statistikaamet

Väliskaubandusstatistika talitus Endla 15

15174, Tallinn

Grecia

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

Πειραιώς 46 & Επονιτών

GR- 18510 Πειραιάς

Spagna

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano, 17

E-28071 Madrid

Francia

Direction générale des douanes et droits indirects

Département des statistiques et des études économiques

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 ParisCedex 09

Italia

Agenzia delle Dogane

Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti

Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma

Irlanda

Central Statistics Office

Ardee Rd.

Rathmines

Dublin 6

Office of the Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Cipro

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

1096, Λευκωσία

Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρ. Αυξεντίου

1471, Λευκωσία

Lettonia

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,

Lāčplēša ielā 1,

Rīga, LV-1301

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta

Galvenā muitas pārvalde,

Kr.Valdemāra ielā 1a,

Rīga, LV-1841

Lituania

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

A.Jakšto g.1/25

LT-01105 Vilnius

Lussemburgo

Service Central de la Statistique et des Études Économiques

Centre administratif Pierre Werner

13, rue Erasme

L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Ungheria

Központi Statisztikai Hivatal

Külkereskedelem-statisztikai Főosztály

1024 Budapest, Petrezselyem u. 7-9.

Malta

Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika

Lascaris

II-Belt. CMR 02

Paesi Bassi

De inspecteur in wiens ambtsgebied

belanghebbende woont of is gevestigd

Austria

Zollamt des Bundeslandes, in dem der Anmeldepflichtige seinen Sitz oder Wohnsitz hat

o

Bundesanstalt Statistik Austria

Guglgasse 13

A–1110 Wien

Polonia

Glówny Urząd Statystyczny

Al. Niepodległości 208

00-925 Warszawa

Izba Celna w Warszawie

Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP

ul. 17 Stycznia 49

02-146 Warszawa

Portogallo

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua da Alfândega, 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

SI-1523 Ljubljana

(za izvoz blaga)

Statistinčni urad Republike Slovenije

Vožarski pot 12

SI-1000 Ljubljana

(za odpreme in prejeme blaga)

Slovacchia

Štatistický úrad SR

Odbor štatistiky zahraničného obchodu

Miletičova 3

82467 Bratislava 26

Colné riaditel'stvo SR

Mierová 23

815 11 Bratislava

Finlandia

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Svezia

Tullverket

Box 12854

S-11298 Stockholm

Statistiska centralbyrån

Box 24300

S-10451 Stockholm

Regno Unito

Head of Compilation: Operations

Statistics and Analysis of Trade Unit

HM Revenue and Customs

3rd floor Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

SS99 1AA

Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

 

Componenti d’impianti industriali nel quadro del commercio estero [regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione del 7 settembre 2000]

98806300 – 98896310

— rientranti nel capitolo 63

98806800 – 98896815

— rientranti nel capitolo 68

98806900 – 98896914

— rientranti nel capitolo 69

98807000 – 98897020

— rientranti nel capitolo 70

98807200 – 98897229

— rientranti nel capitolo 72

98807300 – 98897326

— rientranti nel capitolo 73

98807600 – 98897616

— rientranti nel capitolo 76

98808200 – 98898215

— rientranti nel capitolo 82

98808400 – 98898485

— rientranti nel capitolo 84

98808500 – 98898548

— rientranti nel capitolo 85

98808600 – 98898609

— rientranti nel capitolo 86

98808700 – 98898716

— rientranti nel capitolo 87

98809000 – 98899033

— rientranti nel capitolo 90

98809400 – 98899406

— rientranti nel capitolo 94

98809900 – 98899900

— non classificati nei capitoli da cui dipendono

Codice NC

Designazione delle merci

 

Componenti d’impianti industriali nel quadro del commercio intra-comunitario [regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004]:

9880 XX 00

I codici dei prodotti si compongono nel modo seguente:

le prime quattro cifre sono 9880;

la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente;

la settima e l’ottava cifra sono 0.

PARTE TERZA

ALLEGATI TARIFFARI

SEZIONE I

ALLEGATI AGRICOLI

ALLEGATO 1

ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M)

Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l'elemento agricolo («EA»), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi («AD S/Z») o il dazio supplementare sulla farina («AD F/M») vengono determinati in base al tenore della merce interessata in:

materia grassa del latte,

proteine provenienti dal latte,

saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio,

amido-fecola/glucosio.

A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata. L'elemento agricolo (in euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2.

I dazi supplementari sugli zuccheri diversi («AD S/Z») (in euro per 100 kg peso netto), figuranti nella terza colonna della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD S/Z»; i dazi supplementari sulla farina («AD F/M») (in euro per 100 kg peso netto), figuranti nella quarta colonna, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD F/M».

Tabella 1

Codice addizionale (secondo la composizione)

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)

Proteine del latte (% in peso) (162)

Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (163)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (164)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30

≥ 0 < 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

7000

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7015

7016

7017

7758

7759

≥ 2,5 < 6

7020

7021

7022

7023

7024

7025

7026

7027

7028

7029

7030

7031

7032

7033

7035

7036

7037

7768

7769

≥ 6 < 18

7040

7041

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

7049

7050

7051

7052

7053

7055

7056

7057

7778

7779

≥ 18 < 30

7060

7061

7062

7063

7064

7065

7066

7067

7068

7069

7070

7071

7072

7073

7075

7076

7077

7788

7789

≥ 30 < 60

7080

7081

7082

7083

7084

7085

7086

7087

7088

×

7090

7091

7092

×

7095

7096

×

×

×

≥ 60

7800

7801

7802

×

×

7805

7806

7807

×

×

7810

7811

×

×

×

×

×

×

×

≥ 1,5 < 3

≥ 0 < 2,5

7100

7101

7102

7103

7104

7105

7106

7107

7108

7109

7110

7111

7112

7113

7115

7116

7117

7798

7799

≥ 2,5 < 6

7120

7121

7122

7123

7124

7125

7126

7127

7128

7129

7130

7131

7132

7133

7135

7136

7137

7808

7809

≥ 6 < 18

7140

7141

7142

7143

7144

7145

7146

7147

7148

7149

7150

7151

7152

7153

7155

7156

7157

7818

7819

≥ 18 < 30

7160

7161

7162

7163

7164

7165

7166

7167

7168

7169

7170

7171

7172

7173

7175

7176

7177

7828

7829

≥ 30 < 60

7180

7181

7182

7183

×

7185

7186

7187

7188

×

7190

7191

7192

×

7195

7196

×

×

×

≥ 60

7820

7821

7822

×

×

7825

7826

7827

×

×

7830

7831

×

×

×

×

×

×

×

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

7840

7841

7842

7843

7844

7845

7846

7847

7848

7849

7850

7851

7852

7853

7855

7856

7857

7858

7859

≥ 2,5 < 12

7200

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7215

7216

7217

7220

7221

≥ 12

7260

7261

7262

7263

7264

7265

7266

7267

7268

7269

7270

7271

7272

7273

7275

7276

×

7838

×

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

7860

7861

7862

7863

7864

7865

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7875

7876

7877

7878

7879

≥ 4 < 15

7300

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7315

7316

7317

7320

7321

≥ 15

7360

7361

7362

7363

7364

7365

7366

7367

7368

7369

7370

7371

7372

7373

7375

7376

×

7378

×

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7915

7916

7917

7918

7919

≥ 6 < 18

7400

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

7409

7410

7411

7412

7413

7415

7416

7417

7420

7421

≥ 18

7460

7461

7462

7463

7464

7465

7466

7467

7468

×

7470

7471

7472

×

7475

7476

×

×

×

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

7940

7941

7942

7943

7944

7945

7946

7947

7948

7949

7950

7951

7952

7953

7955

7956

7957

7958

7959

≥ 6 < 18

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

7513

7515

7516

7517

7520

7521

≥ 18

7560

7561

7562

7563

7564

7565

7566

7567

7568

×

7570

7571

7572

×

7575

7576

×

×

×

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

7960

7961

7962

7963

7964

7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7972

7973

7975

7976

7977

7978

7979

≥ 6

7600

7601

7602

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7615

7616

×

7620

×

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

7980

7981

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

×

7990

7991

7992

×

7995

7996

×

×

×

≥ 6

7700

7701

7702

7703

×

7705

7706

7707

7708

×

7710

7711

7712

×

7715

7716

×

×

×

≥ 40 < 55

 

7720

7721

7722

7723

×

7725

7726

7727

7728

×

7730

7731

7732

×

7735

7736

×

×

×

≥ 55 < 70

 

7740

7741

7742

×

×

7745

7746

7747

×

×

7750

7751

×

×

×

×

×

×

×

≥ 70 < 85

 

7760

7761

7762

×

×

7765

7766

×

×

×

7770

7771

×

×

×

×

×

×

×

≥ 85

 

7780

7781

×

×

×

7785

7786

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×


Tabella 2

Codice

Elemento agricolo

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7000

0

0

0

7001

10,06

10,06

 

7002

18,87

18,87

 

7003

27,25

27,25

 

7004

38,99

38,99

 

7005

4,16

 

4,16

7006

14,22

10,06

4,16

7007

23,03

18,87

4,16

7008

31,41

27,25

4,16

7009

43,15

38,99

4,16

7010

8,88

 

8,88

7011

18,95

10,06

8,88

7012

27,75

18,87

8,88

7013

36,14

27,25

8,88

7015

13,99

 

13,99

7016

24,05

10,06

13,99

7017

32,85

18,87

13,99

7020

16,63

 

 

7021

26,69

10,06

 

7022

35,50

18,87

 

7023

40,56

27,25

 

7024

52,30

38,99

 

7025

20,79

 

4,16

7026

30,85

10,06

4,16

7027

39,66

18,87

4,16

7028

44,72

27,25

4,16

7029

56,46

38,99

4,16

7030

25,51

 

8,88

7031

35,58

10,06

8,88

7032

44,38

18,87

8,88

7033

49,44

27,25

8,88

7035

27,29

 

13,99

7036

37,35

10,06

13,99

7037

46,16

18,87

13,99

7040

49,90

 

 

7041

59,96

10,06

 

7042

68,76

18,87

 

7043

67,17

27,25

 

7044

78,91

38,99

 

7045

54,05

 

4,16

7046

64,12

10,06

4,16

7047

72,92

18,87

4,16

7048

71,33

27,25

4,16

7049

83,07

38,99

4,16

7050

58,78

 

8,88

7051

68,84

10,06

8,88

7052

77,65

18,87

8,88

7053

76,05

27,25

8,88

7055

53,90

 

13,99

7056

63,96

10,06

13,99

7057

72,77

18,87

13,99

7060

89,10

 

 

7061

99,16

10,06

 

7062

107,97

18,87

 

7063

93,53

27,25

 

7064

110,27

38,99

 

7065

93,26

 

4,16

7066

103,32

10,06

4,16

7067

112,13

18,87

4,16

7068

102,69

27,25

4,16

7069

114,43

38,99

4,16

7070

97,98

 

8,88

7071

108,05

10,06

8,88

7072

116,85

18,87

8,88

7073

107,42

27,25

8,88

7075

85,27

 

13,99

7076

95,33

10,06

13,99

7077

104,13

18,87

13,99

7080

173,45

 

 

7081

183,51

10,06

 

7082

192,32

18,87

 

7083

166,01

27,25

 

7084

177,75

38,99

 

7085

177,61

 

4,16

7086

187,67

10,06

4,16

7087

196,47

18,87

4,16

7088

170,17

27,25

4,16

7090

182,33

 

8,88

7091

192,39

10,06

8,88

7092

201,20

18,87

8,88

7095

152,74

 

13,99

7096

162,81

10,06

13,99

7100

5,69

 

 

7101

15,75

10,06

 

7102

24,55

18,87

 

7103

32,94

27,25

 

7104

44,68

38,99

 

7105

9,84

 

4,16

7106

19,91

10,06

4,16

7107

28,71

18,87

4,16

7108

37,10

27,25

4,16

7109

48,84

38,99

4,16

7110

14,57

 

8,88

7111

24,63

10,06

8,88

7112

33,44

18,87

8,88

7113

41,82

27,25

8,88

7115

19,67

 

13,99

7116

29,73

10,06

13,99

7117

38,54

18,87

13,99

7120

22,32

 

 

7121

32,38

10,06

 

7122

41,19

18,87

 

7123

46,25

27,25

 

7124

57,99

38,99

 

7125

26,48

 

4,16

7126

36,54

10,06

4,16

7127

45,34

18,87

4,16

7128

50,40

27,25

4,16

7129

62,14

38,99

4,16

7130

31,20

 

8,88

7131

41,26

10,06

8,88

7132

50,07

18,87

8,88

7133

55,13

27,25

8,88

7135

32,98

 

13,99

7136

43,04

10,06

13,99

7137

51,85

18,87

13,99

7140

55,58

 

 

7141

65,65

10,06

 

7142

74,45

18,87

 

7143

72,86

27,25

 

7144

84,60

38,99

 

7145

59,74

 

4,16

7146

69,80

10,06

4,16

7147

78,61

18,87

4,16

7148

77,01

27,25

4,16

7149

88,75

38,99

4,16

7150

64,47

 

8,88

7151

74,53

10,06

8,88

7152

88,33

18,87

8,88

7153

81,74

27,25

8,88

7155

59,59

 

13,99

7156

69,65

10,06

13,99

7157

78,46

18,87

13,99

7160

94,79

 

 

7161

104,85

10,06

 

7162

113,65

18,87

 

7163

104,22

27,25

 

7164

115,96

38,99

 

7165

98,94

 

4,16

7166

109,10

10,06

4,16

7167

117,81

18,87

4,16

7168

108,38

27,25

4,16

7169

120,12

38,99

4,16

7170

103,67

 

8,88

7171

113,73

10,06

8,88

7172

122,54

18,87

8,88

7173

113,10

27,25

8,88

7175

90,95

 

13,99

7176

101,01

10,06

13,99

7177

109,82

18,87

13,99

7180

179,13

 

 

7181

189,20

10,06

 

7182

198,00

18,87

 

7183

171,70

27,25

 

7185

183,29

 

4,16

7186

193,36

10,06

4,16

7187

202,16

18,87

4,16

7188

175,86

27,25

4,16

7190

188,02

 

8,88

7191

198,08

10,06

8,88

7192

206,89

18,87

8,88

7195

158,43

 

13,99

7196

168,49

10,06

13,99

7200

37,49

 

 

7201

47,55

10,06

 

7202

56,36

18,87

 

7203

64,74

27,25

 

7204

76,48

38,99

 

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8,88

7953

74,05

27,25

8,88

7955

51,90

 

13,99

7956

61,96

10,06

13,99

7957

70,77

27,25

13,99

7958

57,00

 

19,09

7959

67,06

10,06

19,09

7960

54,97

 

 

7961

65,04

10,06

 

7962

73,84

18,87

 

7963

82,23

27,25

 

7964

93,97

38,99

 

7965

59,13

 

4,16

7966

69,19

10,06

4,16

7967

78,00

18,87

4,16

7968

86,38

27,25

4,16

7969

98,12

38,99

4,16

7970

63,86

 

8,88

7971

73,92

10,06

8,88

7972

82,72

18,87

8,88

7973

91,11

27,25

8,88

7975

68,96

 

13,99

7976

79,02

10,06

13,99

7977

87,83

18,87

13,99

7978

74,06

 

19,09

7979

84,12

10,06

19,09

7980

85,30

 

 

7981

95,37

10,06

 

7982

104,17

18,87

 

7983

112,56

27,25

 

7984

124,30

38,99

 

7985

89,46

 

4,16

7986

99,52

10,06

4,16

7987

108,33

18,87

4,16

7988

116,71

27,25

4,16

7990

94,19

 

8,88

7991

104,25

10,06

8,88

7992

113,05

18,87

8,88

7995

99,29

 

13,99

7996

109,35

10,06

13,99

ALLEGATO 2

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA (165)

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

(1)

(2)

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

 

dal 1o gennaio al 31 marzo

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 84,6 €

 

uguale o superiore a 82,9 € ma inferiore a 84,6 €

 

uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 82,9 €

 

uguale o superiore a 79,5 € ma inferiore a 81,2 €

 

uguale o superiore a 77,8 € ma inferiore a 79,5 €

 

inferiore a 77,8 €

 

dal 1o aprile al 30 aprile

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 112,6 €

 

uguale o superiore a 110,3 € ma inferiore a 112,6 €

 

uguale o superiore a 108,1 € ma inferiore a 110,3 €

 

uguale o superiore a 105,8 € ma inferiore a 108,1 €

 

uguale o superiore a 103,6 € ma inferiore a 105,8 €

 

inferiore a 103,6 €

 

dal 1o maggio al 14 maggio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 72,6 €

 

uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €

 

uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €

 

uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €

 

uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

inferiore a 66,8 €

 

dal 15 maggio al 31 maggio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 72,6 €

 

uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €

 

uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €

 

uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €

 

uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

inferiore a 66,8 €

 

dal 1o giugno al 30 settembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 52,6 €

 

uguale o superiore a 51,5 € ma inferiore a 52,6 €

 

uguale o superiore a 50,5 € ma inferiore a 51,5 €

 

uguale o superiore a 49,4 € ma inferiore a 50,5 €

 

uguale o superiore a 48,4 € ma inferiore a 49,4 €

 

inferiore a 48,4 €

 

dal 1o ottobre al 31 ottobre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 62,6 €

 

uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €

 

uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €

 

uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €

 

uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

inferiore a 57,6 €

 

dal 1o novembre al 20 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 62,6 €

 

uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €

 

uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €

 

uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €

 

uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

inferiore a 57,6 €

 

dal 21 dicembre al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 67,6 €

 

uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,6 €

 

uguale o superiore a 64,9 € ma inferiore a 66,2 €

 

uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,9 €

 

uguale o superiore a 62,2 € ma inferiore a 63,5 €

 

inferiore a 62,2 €

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0707 00 05

Cetrioli

 

dal 1o gennaio alla fine di febbraio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 67,5 €

 

uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,5 €

 

uguale o superiore a 64,8 € ma inferiore a 66,2 €

 

uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,8 €

 

uguale o superiore a 62,1 € ma inferiore a 63,5 €

 

inferiore a 62,1 €

 

dal 1o marzo al 30 aprile

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 110,5 €

 

uguale o superiore a 108,3 € ma inferiore a 110,5 €

 

uguale o superiore a 106,1 € ma inferiore a 108,3 €

 

uguale o superiore a 103,9 € ma inferiore a 106,1 €

 

uguale o superiore a 101,7 € ma inferiore a 103,9 €

 

inferiore a 101,7 €

 

dal 1o maggio al 15 maggio

 

destinati alla trasformazione (167)

 

con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

uguale o superiore a 35 € (169) ma inferiore a 44,3 €

 

uguale o superiore a 34,3 € (169) ma inferiore a 35 € (169)

 

uguale o superiore a 33,6 € (169) ma inferiore a 34,3 € (169)

 

uguale o superiore a 32,9 € (169) ma inferiore a 33,6 € (169)

 

uguale o superiore a 32,2 € (169) ma inferiore a 32,9 € (169)

 

inferiore a 32,2 € (169)

 

altri

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

inferiore a 44,3 €

 

dal 16 maggio al 30 settembre

 

destinati alla trasformazione (167)

 

con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

uguale o superiore a 35 € (169) ma inferiore a 44,3 €

 

uguale o superiore a 34,3 € (169) ma inferiore a 35 € (169)

 

uguale o superiore a 33,6 € (169) ma inferiore a 34,3 € (169)

 

uguale o superiore a 32,9 € (169) ma inferiore a 33,6 € (169)

 

uguale o superiore a 32,2 € (169) ma inferiore a 32,9 € (169)

 

inferiore a 32,2 € (169)

 

altri

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

inferiore a 44,3 €

 

dal 1o ottobre al 31 ottobre

 

destinati alla trasformazione (167)

 

con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

 

uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

 

uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

 

uguale o superiore a 35 € (169) ma inferiore a 62,8 €

 

uguale o superiore a 34,3 € (169) ma inferiore a 35 € (169)

 

uguale o superiore a 33,6 € (169) ma inferiore a 34,3 € (169)

 

uguale o superiore a 32,9 € (169) ma inferiore a 33,6 € (169)

 

uguale o superiore a 32,2 € (169) ma inferiore a 32,9 € (169)

 

inferiore a 32,2 € (169)

 

altri

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

 

uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

 

uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

 

inferiore a 62,8 €

 

dal 1o novembre al 10 novembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

 

uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

 

uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

 

uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

 

inferiore a 62,8 €

 

dall'11 novembre al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 60,5 €

 

uguale o superiore a 59,3 € ma inferiore a 60,5 €

 

uguale o superiore a 58,1 € ma inferiore a 59,3 €

 

uguale o superiore a 56,9 € ma inferiore a 58,1 €

 

uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,9 €

 

inferiore a 55,7 €

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 10 00

Carciofi

 

dal 1o gennaio al 31 maggio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 82,6 €

 

uguale o superiore a 80,9 € ma inferiore a 82,6 €

 

uguale o superiore a 79,3 € ma inferiore a 80,9 €

 

uguale o superiore a 77,6 € ma inferiore a 79,3 €

 

uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

 

inferiore a 76 €

 

dal 1o giugno al 30 giugno

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 65,4 €

 

uguale o superiore a 64,1 € ma inferiore a 65,4 €

 

uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,1 €

 

uguale o superiore a 61,5 € ma inferiore a 62,8 €

 

uguale o superiore a 60,2 € ma inferiore a 61,5 €

 

inferiore a 60,2 €

 

dal 1o luglio al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 94,3 €

 

uguale o superiore a 92,4 € ma inferiore a 94,3 €

 

uguale o superiore a 90,5 € ma inferiore a 92,4 €

 

uguale o superiore a 88,6 € ma inferiore a 90,5 €

 

uguale o superiore a 86,8 € ma inferiore a 88,6 €

 

inferiore a 86,8 €

0709 90

altri

0709 90 70

Zucchine

 

dal 1o gennaio al 31 gennaio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 48,8 €

 

uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €

 

uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €

 

uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €

 

uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

 

inferiore a 44,9 €

 

dal 1o febbraio al 31 marzo

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 41,3 €

 

uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €

 

uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €

 

uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €

 

uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

 

inferiore a 38 €

 

dal 1o aprile al 31 maggio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 69,2 €

 

uguale o superiore a 67,8 € ma inferiore a 69,2 €

 

uguale o superiore a 66,4 € ma inferiore a 67,8 €

 

uguale o superiore a 65 € ma inferiore a 66,4 €

 

uguale o superiore a 63,7 € ma inferiore a 65 €

 

inferiore a 63,7 €

 

dal 1o giugno al 31 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 41,3 €

 

uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €

 

uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €

 

uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €

 

uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

 

inferiore a 38 €

 

dal 1o agosto al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 48,8 €

 

uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €

 

uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €

 

uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €

 

uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

 

inferiore a 44,9 €

0805

Agrumi, freschi o secchi

0805 10

Arance

0805 10 20

Arance dolci, fresche

 

dal 1o gennaio al 31 marzo

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

inferiore a 32,6 €

 

dal 1o aprile al 30 aprile

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

inferiore a 32,6 €

 

dal 1o maggio al 15 maggio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

inferiore a 32,6 €

 

dal 16 maggio al 31 maggio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

inferiore a 32,6 €

 

dal 1o giugno al 15 ottobre

 

dal 16 ottobre al 30 novembre

 

dal 1o dicembre al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

inferiore a 32,6 €

0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

0805 20 10

Clementine

 

dal 1o gennaio alla fine di febbraio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 64,9 €

 

uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €

 

uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €

 

uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €

 

uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €

 

inferiore a 59,7 €

 

dal 1o marzo al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 64,9 €

 

uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €

 

uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €

 

uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €

 

uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €

 

inferiore a 59,7 €

0805 20 30

Monreal e satsuma

 

dal 1o gennaio alle fine di febbraio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

 

dal 1o marzo al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

0805 20 50

Mandarini e wilkings

 

dal 1o gennaio alle fine di febbraio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

 

dal 1o marzo al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

0805 20 70

Tangerini

 

dal 1o gennaio alla fine di febbraio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

 

dal 1o marzo al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

0805 20 90

altri

 

dal 1o gennaio alle fine di febbraio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

 

dal 1o marzo al 31 ottobre

 

dal 1o novembre al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

inferiore a 26,3 €

0805 50

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

 

dal 1o gennaio al 30 aprile

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

 

uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

 

uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

 

inferiore a 42,5 €

 

dal 1o maggio al 31 maggio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

 

uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

 

uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

 

uguale o superiore a 41,6 € ma inferiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 40,7 € ma inferiore a 41,6 €

 

uguale o superiore a 39,7 € ma inferiore a 40,7 €

 

uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,7 €

 

inferiore a 38,8 €

 

dal 1o giugno al 31 luglio

 

con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

 

uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

 

uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

 

uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

 

uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €

 

uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €

 

uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 48 €

 

inferiore a 46,9 €

 

dal 1o agosto al 15 agosto

 

con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

 

uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

 

uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

 

uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

 

uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €

 

uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €

 

inferiore a 48 €

 

dal 16 agosto al 31 ottobre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

 

uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

 

uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

 

uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

 

inferiore a 51,3 €

 

dal 1o novembre al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

 

uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

 

uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

 

uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

 

inferiore a 42,5 €

0806

Uve, fresche o secche

0806 10

fresche

0806 10 10

da tavola

 

dal 1o gennaio al 14 luglio

 

della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o gennaio al 31 gennaio (179)

 

altre

 

dal 15 luglio al 20 luglio

 

dal 21 luglio al 31 ottobre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 54,6 €

 

uguale o superiore a 53,5 € ma inferiore a 54,6 €

 

uguale o superiore a 52,4 € ma inferiore a 53,5 €

 

uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,4 €

 

uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

 

inferiore a 50,2 €

 

dal 1o novembre al 20 novembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 47,6 €

 

uguale o superiore a 46,6 € ma inferiore a 47,6 €

 

uguale o superiore a 45,7 € ma inferiore a 46,6 €

 

uguale o superiore a 44,7 € ma inferiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 43,8 € ma inferiore a 44,7 €

 

inferiore a 43,8 €

 

dal 21 novembre al 31 dicembre

 

della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o dicembre al 31 dicembre (179)

 

altre

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0808 10

Mele

0808 10 10

Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

0808 10 80

altre

 

dal 1o gennaio al 14 febbraio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

 

uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

 

uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

 

inferiore a 52,3 €

 

dal 15 febbraio al 31 marzo

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

 

uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

 

uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

 

uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €

 

inferiore a 50 €

 

dal 1o aprile al 30 giugno

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

 

uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

 

uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

 

uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

 

uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €

 

uguale o superiore a 48,8 € ma inferiore a 50 €

 

inferiore a 48,8 €

 

dal 1o luglio al 15 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

 

uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

 

uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

 

uguale o superiore a 41,1 € ma inferiore a 42 €

 

uguale o superiore a 40,2 € ma inferiore a 41,1 €

 

uguale o superiore a 39,3 € ma inferiore a 40,2 €

 

inferiore a 39,3 €

 

dal 16 luglio al 31 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

 

uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

 

uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

 

inferiore a 42 €

 

dal 1o agosto al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

 

uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

 

uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

 

uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

 

inferiore a 42 €

0808 20

Pere e cotogne

 

Pere

0808 20 10

Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

0808 20 50

altre

 

dal 1o gennaio al 31 gennaio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 51 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

inferiore a 46,9 €

 

dal 1o febbraio al 31 marzo

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 51 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

inferiore a 46,9 €

 

dal 1o aprile al 30 aprile

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 51 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,9 €

 

uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

 

uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,9 €

 

inferiore a 43,9 €

 

dal 1o maggio al 30 giugno

 

dal 1o luglio al 15 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 46,5 €

 

uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €

 

uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €

 

uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €

 

uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €

 

uguale o superiore a 41,9 € ma inferiore a 42,8 €

 

uguale o superiore a 40,9 € ma inferiore a 41,9 €

 

uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,9 €

 

inferiore a 40 €

 

dal 16 luglio al 31 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 46,5 €

 

uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €

 

uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €

 

uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €

 

uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €

 

inferiore a 42,8 €

 

dal 1o agosto al 31 ottobre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 38,8 €

 

uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

 

uguale o superiore a 37,2 € ma inferiore a 38 €

 

uguale o superiore a 36,5 € ma inferiore a 37,2 €

 

uguale o superiore a 35,7 € ma inferiore a 36,5 €

 

inferiore a 35,7 €

 

dal 1o novembre al 31 dicembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 51 €

 

uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

inferiore a 46,9 €

0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0809 10 00

Albicocche

 

dal 1o gennaio al 31 maggio

 

dal 1o giugno al 20 giugno

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 107,1 €

 

uguale o superiore a 105 € ma inferiore a 107,1 €

 

uguale o superiore a 102,8 € ma inferiore a 105 €

 

uguale o superiore a 100,7 € ma inferiore a 102,8 €

 

uguale o superiore a 98,5 € ma inferiore a 100,7 €

 

inferiore a 98,5 €

 

dal 21 giugno al 30 giugno

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 87,3 €

 

uguale o superiore a 85,6 € ma inferiore a 87,3 €

 

uguale o superiore a 83,8 € ma inferiore a 85,6 €

 

uguale o superiore a 82,1 € ma inferiore a 83,8 €

 

uguale o superiore a 80,3 € ma inferiore a 82,1 €

 

inferiore a 80,3 €

 

dal 1o luglio al 31 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 77,1 €

 

uguale o superiore a 75,6 € ma inferiore a 77,1 €

 

uguale o superiore a 74 € ma inferiore a 75,6 €

 

uguale o superiore a 72,5 € ma inferiore a 74 €

 

uguale o superiore a 70,9 € ma inferiore a 72,5 €

 

inferiore a 70,9 €

 

dal 1o agosto al 31 dicembre

0809 20

Ciliegie

0809 20 05

Ciliegie acide (Prunus cerasus)

 

dal 1o gennaio al 30 aprile

 

dal 1o maggio al 20 maggio

 

dal 21 maggio al 31 maggio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 149,4 €

 

uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €

 

uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €

 

uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €

 

uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €

 

uguale o superiore a 50,7 € (169) ma inferiore a 137,4 €

 

uguale o superiore a 49,7 € (169) ma inferiore a 50,7 € (169)

 

uguale o superiore a 48,7 € (169) ma inferiore a 49,7 € (169)

 

uguale o superiore a 47,7 € (169) ma inferiore a 48,7 € (169)

 

uguale o superiore a 46,6 € (169) ma inferiore a 47,7 € (169)

 

inferiore a 46,6 € (169)

 

dal 1o giugno al 15 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

uguale o superiore a 50,7 € (169) ma inferiore a 115,4 €

 

uguale o superiore a 49,7 € (169) ma inferiore a 50,7 € (169)

 

uguale o superiore a 48,7 € (169) ma inferiore a 49,7 € (169)

 

uguale o superiore a 47,7 € (169) ma inferiore a 48,7 € (169)

 

uguale o superiore a 46,6 € (169) ma inferiore a 47,7 € (169)

 

inferiore a 46,6 € (169)

 

dal 16 luglio al 31 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

uguale o superiore a 45,9 € (169) ma inferiore a 115,4 €

 

uguale o superiore a 45 € (169) ma inferiore a 45,9 € (169)

 

uguale o superiore a 44,1 € (169) ma inferiore a 45 € (169)

 

uguale o superiore a 43,1 € (169) ma inferiore a 44,1 € (169)

 

uguale o superiore a 42,2 € (169) ma inferiore a 43,1 € (169)

 

inferiore a 42,2 € (169)

 

dal 1o agosto al 10 agosto

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 91,6 €

 

uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €

 

uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €

 

uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €

 

uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €

 

uguale o superiore a 45,9 € (169) ma inferiore a 84,1 €

 

uguale o superiore a 45 € (169) ma inferiore a 45,9 € (169)

 

uguale o superiore a 44,1 € (169) ma inferiore a 45 € (169)

 

uguale o superiore a 43,1 € (169) ma inferiore a 44,1 € (169)

 

uguale o superiore a 42,2 € (169) ma inferiore a 43,1 € (169)

 

inferiore a 42,2 € (169)

 

dall'11 agosto al 31 dicembre

0809 20 95

altre

 

dal 1o gennaio al 30 aprile

 

dal 1o maggio al 20 maggio

 

dal 21 maggio al 31 maggio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 149,4 €

 

uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €

 

uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €

 

uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €

 

uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €

 

inferiore a 137,4 €

 

dal 1o giugno al 15 guigno

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

inferiore a 115,4 €

 

dal 16 giugno al 15 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

inferiore a 115,4 €

 

dal 16 luglio al 31 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

inferiore a 115,4 €

 

dal 1o agosto al 10 agosto

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 91,6 €

 

uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €

 

uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €

 

uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €

 

uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €

 

inferiore a 84,1 €

 

dall'11 agosto al 31 dicembre

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

0809 30 10

Pesche noci

 

dal 1o gennaio al 10 giugno

 

dall'11 giugno al 20 giugno

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 88,3 €

 

uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €

 

uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €

 

uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €

 

uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €

 

inferiore a 81,2 €

 

dal 21 giugno al 31 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 77,6 €

 

uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

 

uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €

 

uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €

 

uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €

 

inferiore a 71,4 €

 

dal 1o agosto al 30 settembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 60 €

 

uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €

 

uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €

 

uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €

 

inferiore a 55,2 €

 

dal 1o ottobre al 31 dicembre

0809 30 90

altre

 

dal 1o gennaio al 10 giugno

 

dall'11 giugno al 20 giugno

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 88,3 €

 

uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €

 

uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €

 

uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €

 

uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €

 

inferiore a 81,2 €

 

dal 21 giugno al 31 luglio

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 77,6 €

 

uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

 

uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €

 

uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €

 

uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €

 

inferiore a 71,4 €

 

dal 1o agosto al 30 settembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 60 €

 

uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €

 

uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €

 

uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €

 

inferiore a 55,2 €

 

dal 1o ottobre al 31 dicembre

0809 40

Prugne e prugnole

0809 40 05

Prugne

 

dal 1o gennaio al 10 giugno

 

dall'11 giugno al 30 giugno

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 69,6 €

 

uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €

 

uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €

 

uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €

 

inferiore a 64 €

 

dal 1o luglio al 30 settembre

 

con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

uguale o superiore a 69,6 €

 

uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €

 

uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €

 

uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €

 

inferiore a 64 €

 

dal 1o ottobre al 31 dicembre

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

 

Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

2009 61

di un valore Brix uguale o inferiore a 30

2009 61 10

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

 

con un prezzo d'entrata, per hl

 

uguale o superiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

inferiore a 39,1 €

2009 69

altri

 

di un valore Brix superiore a 67

2009 69 19

altri

 

con un prezzo d'entrata, per hl

 

uguale o superiore a 212,4 €

 

uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €

 

uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €

 

uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €

 

uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €

 

inferiore a 195,4 €

 

di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67

 

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

2009 69 51

concentrati

 

con un prezzo d'entrata, per hl

 

uguale o superiore a 209,4 €

 

uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €

 

uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €

 

uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €

 

uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €

 

inferiore a 192,6 €

2009 69 59

altri

 

con un prezzo d'entrata, per hl

 

uguale o superiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

inferiore a 39,1 €

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

2204 30

altri mosti di uva

 

altri

 

con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol

2204 30 92

concentrati

 

con un prezzo d'entrata, per hl

 

uguale o superiore a 209,4 €

 

uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €

 

uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €

 

uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €

 

uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €

 

inferiore a 192,6 €

2204 30 94

altri

 

con un prezzo d'entrata, per hl

 

uguale o superiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

inferiore a 39,1 €

 

altri

2204 30 96

concentrati

 

con un prezzo d'entrata, per hl

 

uguale o superiore a 212,4 €

 

uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €

 

uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €

 

uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €

 

uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €

 

inferiore a 195,4 €

2204 30 98

altri

 

con un prezzo d'entrata, per hl

 

uguale o superiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

inferiore a 39,1 €

SEZIONE II

ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER LE QUALI È PREVISTA L'ESENZIONE DEL DAZIO

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

Codice NC

CAS RN

Denominazione

2818 30 00

1330-44-5

algeldrato

2833 22 00

61115-28-4

alusolfo

2842 10 00

12408-47-8

simaldrato

 

71205-22-6

almasilato

2842 90 90

0-00-0

almagodrato

 

12304-65-3

idrotalcite

 

41342-54-5

carbaldrato

 

60239-66-9

almadrato solfato

 

66827-12-1

almagato

 

74978-16-8

magaldrato

2843 30 00

10210-36-3

aurotiosolfato di sodio

 

12244-57-4

sodio aurotiomalato

 

16925-51-2

aurotioglicanide

 

34031-32-8

auranofin

2843 90 90

15663-27-1

cisplatino

 

41575-94-4

carboplatino

 

61825-94-3

oxaliplatino

 

62816-98-2

ormaplatino

 

62928-11-4

iproplatino

 

74790-08-2

spiroplatino

 

95734-82-0

nedaplatino

 

96392-96-0

desormaplatino

 

103775-75-3

miboplatino

 

110172-45-7

sebriplatino

 

111490-36-9

zeniplatino

 

111523-41-2

enloplatino

 

135558-11-1

lobaplatino

2844 40 20

14932-42-4

xeno (133 Xe)

2844 40 30

0-00-0

fibrinogeno (125 I)

 

881-17-4

iodoippurato sodico (131 I)

 

1187-56-0

selenometionina (75 Se)

 

5579-94-2

merisoprolo (197 Hg)

 

7790-26-3

ioduro sodico (131 I)

 

8016-07-7

olio etiodato (131 I)

 

8027-28-9

fosfato sodico (32 P)

 

9048-49-1

seroalbumina umana iodata (125 I)

 

9048-49-1

seroalbumina umana iodata (131 I)

 

10039-53-9

cromato sodico (51 Cr)

 

10375-56-1

clormerodrina (197 Hg)

 

13115-03-2

cianocobalamina (57 Co)

 

13422-53-2

cianocobalamina (60 Co)

 

15251-14-6

rosa bengala sodico (131 I)

 

15690-63-8

cesio (131 Cs) cloruro

 

15845-98-4

iotalamato sodico (131 I)

 

17033-82-8

iometina (125 I)

 

17033-83-9

iometina (131 I)

 

17692-74-9

iotalamato sodico (125 I)

 

18195-32-9

cianocobalamina (58 Co)

 

24359-64-6

ioduro sodico (125 I)

 

41183-64-6

gallio (67 Ga) citrato

 

42220-21-3

iodocolesterolo (131 I)

 

54063-42-2

iniettabile di citrato ferrico (59 Fe)

 

54182-60-4

tolpovidone (131 I)

 

54182-63-7

macrosalb (131 I)

 

54277-47-3

macrosalb (99m Tc)

 

54510-20-2

acido iodocetilico (123 I)

 

74855-17-7

acido iocanlidico (123 I)

 

75917-92-9

iofetamina (123 I)

 

77679-27-7

iobenguano (131 I)

 

92812-82-3

fluorodopa (18 F)

 

94153-50-1

mespiperone (11 C)

 

104716-22-5

tecnezio (99m Tc) teboroxima

 

105851-17-0

fludesossiglucosio (18 F)

 

106417-28-1

tecnezio (99m Tc) siboroxima

 

109581-73-9

tecnezio (99m Tc) sestamibi

 

113716-48-6

iolopride (123 I)

 

121281-41-2

tecnezio (99m Tc) bicisato

 

127396-36-5

iomazenil (123 I)

 

136794-86-0

iometopano (123 I)

 

142481-95-6

furifosmina tecnezio (99m Tc)

 

154427-83-5

samario (153 Sm) lexidronam

 

155798-07-5

ioflupano (123 I)

 

157476-76-1

tecnezio (99m Tc) pintumomab

 

165942-79-0

tecnezio (99m Tc) nofetumomab merpentano

 

178959-14-3

tecnetio (99m Tc) apcitide

2844 40 80

10043-49-9

oro (198 Au) colloidale

2845 90 10

35523-45-6

fludalanina

 

122431-96-3

zilascorb (2 H)

2845 90 90

103831-41-0

borocaptato (10 B) sodico

2846 90 00

72573-82-1

acido gadoterico

 

80529-93-7

acido gadopentetico

 

113662-23-0

acido gadobenico

 

117827-80-2

gadopenamide

 

120066-54-8

gadoteridolo

 

131069-91-5

gadoversetamide

 

131410-48-5

gadodiamide

 

135326-11-3

acido gadoxetico

 

138071-82-6

gadobutrolo

 

138721-73-0

sprodiamide

2902 19 80

75-19-4

ciclopropano

2902 90 90

75078-91-0

temarotene

2903 44 10

76-14-2

criofluorano

2903 47 00

423-55-2

perflubrone

2903 49 30

124-72-1

teflurano

2903 49 80

151-67-7

alotano

2903 59 90

306-94-5

perflunafene

 

1715-40-8

bromociclene

2903 62 00

50-29-3

clofenotano

2903 69 90

53-19-0

mitotano

 

479-68-5

broparestrolo

 

34106-48-4

feniodio cloruro

 

56917-29-4

fluretofene

2904 10 00

5560-69-0

etile dibunato

 

6223-35-4

gualenato sodico

 

14992-59-7

dibunato di sodio

 

99287-30-6

egualene

2904 90 20

124-88-9

dimetiodal sodico

 

126-31-8

metiodal sodico

2905 29 90

77-75-8

metilpentinolo

2905 39 85

55-98-1

busulfano

 

35449-36-6

gemcadiolo

 

64218-02-6

plaunotolo

2905 49 80

299-75-2

treosolfano

 

7518-35-6

mannosolfano

2905 51 00

113-18-8

etclorvinolo

2905 59 10

57-15-8

clorobutanolo

 

24403-04-1

debropolo

2905 59 99

52-51-7

bronopolo

 

488-41-5

mitobronitolo

 

2209-86-1

loprodiolo

 

10318-26-0

mitolattolo

2906 11 00

15356-70-4

racementolo

2906 19 00

67-96-9

diidrotachisterolo

 

19793-20-5

bolandiolo

 

23089-26-1

levomenolo

 

29474-12-2

cimepanolo

 

57333-96-7

tacalcitolo

 

112828-00-9

calcipotriolo

 

131918-61-1

paricalcitolo

 

134404-52-7

seocalcitolo

2906 29 00

79-93-6

fenaglicodolo

 

583-03-9

fenipentolo

 

13980-94-4

metaglicodolo

 

14088-71-2

proclonolo

 

15687-18-0

fenpentadiolo

 

56430-99-0

flumecinolo

 

104561-36-6

doretinel

2907 19 00

1300-94-3

amilmetacresolo

 

2078-54-8

propofol

 

5591-47-9

ciclomenolo

 

13741-18-9

xibornolo

2907 29 00

56-53-1

dietilstilbestrolo

 

84-17-3

dienestrolo

 

85-95-0

benzestrolo

 

130-73-4

metestrolo

 

5635-50-7

exestrolo

 

10457-66-6

gerochinolo

 

27686-84-6

masoprocolo

2908 10 00

59-50-7

clorocresolo

 

70-30-4

esaclorofene

 

88-04-0

clorossilenolo

 

97-23-4

diclorofene

 

120-32-1

clorofene

 

133-53-9

dicloroxilenolo

 

145-94-8

clorindanolo

 

6915-57-7

bibrocatolo

 

10572-34-6

cicliomenolo

 

15686-33-6

biclotimolo

 

34633-34-6

bifluranolo

 

37693-01-9

clofoctolo

 

64396-09-4

terfluranolo

 

65634-39-1

pentafluranolo

 

127035-60-3

enofelast

2908 20 00

4444-23-9

acido persilico

 

20123-80-2

dobesilato di calcio

 

57775-26-5

acido sultosilico

 

78480-14-5

dicresulene

2908 90 00

10331-57-4

niclofolano

 

39224-48-1

nitroclofene

2909 19 00

76-38-0

metossiflurano

 

333-36-8

flurotile

 

406-90-6

flurossene

 

679-90-3

roflurano

 

13838-16-9

enflurano

 

26675-46-7

isoflurano

 

28523-86-6

sevoflurano

 

57041-67-5

desflurano

2909 20 00

56689-41-9

aliflurano

2909 30 90

569-57-3

clorotrianisene

 

777-11-7

aloprogin

 

55837-16-6

entsufone

 

80844-07-1

etofenprox

2909 49 19

544-62-7

batilolo

 

2216-77-5

dibuprolo

 

13021-53-9

terbuprolo

2909 49 90

59-47-2

mefenesina

 

93-14-1

guaifenesina

 

104-29-0

clorfenesina

 

3102-00-9

febuprolo

 

3671-05-4

fenocinolo

 

26159-36-4

naproxolo

 

27318-86-1

floverina

 

63834-83-3

guaietolina

 

131875-08-6

lexacalcitolo

2909 50 10

1321-14-8

sulfoguaiacolo

2909 50 90

103-16-2

monobenzone

 

150-76-5

mechinolo

 

2174-64-3

flamenolo

 

3380-34-5

triclosano

2910 90 00

60-57-1

dieldrin

 

1954-28-5

etoglucide

2911 00 00

78-12-6

petricloral

 

3563-58-4

cloralodolo

 

6055-48-7

tolossiclorinolo

2912 19 00

111-30-8

glutaral

2914 19 90

6809-52-5

teprenone

2914 29 00

2226-11-1

bornelone

2914 39 00

82-66-6

difenadione

 

83-12-5

fenindione

 

55845-78-8

xenipentone

2914 40 90

128-20-1

eltanolone

 

465-53-2

ciclopregnolo

 

565-99-1

renanolone

 

2673-23-6

xeniglossal

 

14107-37-0

alfadolone

 

20098-14-0

idramantone

 

21208-26-4

dimepregnene

 

23930-19-0

alfaxalone

 

35100-44-8

endrisone

 

38398-32-2

ganaxolone

 

50673-97-7

colestolone

 

85969-07-9

budotitano

2914 50 00

70-70-2

parossipropione

 

114-43-2

desaspidina

 

117-37-3

anisindione

 

131-53-3

dioxibenzone

 

131-57-7

oxibenzone

 

480-22-8

ditranolo

 

579-23-7

ciclovalone

 

1641-17-4

mesenone

 

1843-05-6

octabenzone

 

2295-58-1

flopropione

 

7114-11-6

naftonone

 

18493-30-6

metocalcone

 

27762-78-3

chetossale

 

42924-53-8

nabumetone

 

52479-85-3

exifone

 

70356-09-1

avobenzone

 

75464-11-8

butantrone

 

112018-00-5

tebufelone

2914 69 90

117-10-2

dantrone

 

303-98-0

ubidecarenone

 

319-89-1

tetrochinone

 

863-61-6

menatetrenone

 

4042-30-2

parvaquone

 

14561-42-3

menottone

 

58186-27-9

idebenone

 

80809-81-0

docebenone

 

88426-33-9

buparvaquone

2914 70 00

130-37-0

menadione sodio bisolfito

 

957-56-2

fluindione

 

1146-98-1

bromindione

 

1146-99-2

clorindione

 

1470-35-5

isobromindione

 

1879-77-2

doxibetasolo

 

3030-53-3

clofenossido

 

4065-45-6

sulisobenzone

 

6723-40-6

fluindarol

 

15687-21-5

flumedrossone

 

16469-74-2

idromadinone

 

49561-92-4

nivimedone

 

56219-57-9

arildone

 

95233-18-4

atovaquone

 

116313-94-1

nitecapone

 

134308-13-7

tolcapone

2915 39 30

102-76-1

triacetina

2915 39 90

514-50-1

acebrocolo

 

2624-43-3

ciclofenil

 

5984-83-8

fenabutene

 

80595-73-9

acefluranolo

 

91431-42-4

lonapalene

 

99107-52-5

bunaprolast

2915 70 20

555-44-2

tripalmitina

2915 90 80

99-66-1

acido valproico

 

124-07-2

acido ottanoico

 

7008-02-8

iodetrile

 

76584-70-8

valproato semisodico

 

77372-61-3

valproato pivoxil

2916 15 00

26266-58-0

sorbitano trioleato

2916 19 80

51-77-4

gefarnato

 

506-26-3

acido gamolenico

 

6217-54-5

doconexent

 

10417-94-4

icosapent

 

83689-23-0

molfarnato

2916 20 00

25229-42-9

acido cicrotoico

 

26002-80-2

fenotrina

 

52645-53-1

permetrina

 

69915-62-4

loxanast

 

75867-00-4

fenflutrina

2916 39 00

99-79-6

iofendilato

 

959-10-4

xenbucina

 

964-82-9

acido xeniesenico

 

1085-91-2

acido nafcaproico

 

1553-60-2

ibufenac

 

5104-49-4

flurbiprofene

 

5728-52-9

felbinac

 

7698-97-7

fenestrel

 

15301-67-4

feneritrolo

 

17692-38-5

fluprofene

 

24645-20-3

esaprofene

 

28168-10-7

tetriprofene

 

33159-27-2

ecabet

 

34148-01-1

clidanac

 

36616-52-1

fenclorac

 

36950-96-6

cicloprofene

 

37529-08-1

mexoprofene

 

51146-56-6

desibuprofene

 

51543-39-6

esflurbiprofene

 

55837-18-8

butibufene

 

57144-56-6

isoprofene

 

71109-09-6

vedaprofene

 

84392-17-6

xenalipina

 

91587-01-8

pelretina

2917 13 90

123-99-9

acido azelaico

2917 19 90

53-10-1

idrossidione sodio succinato

 

577-11-7

docusato sodico

2917 34 00

131-67-9

ftalofina

2918 11 00

15145-14-9

ciclattato

2918 16 00

1317-30-2

glucaldrato potassico

2918 19 80

128-13-2

acido ursodesossicolico

 

456-59-7

ciclandelato

 

474-25-9

acido chenodesossicolico

 

503-49-1

meglutolo

 

512-16-3

ciclobutirrolo

 

5793-88-4

calcio saccarato

 

5977-10-6

fencibutirrolo

 

7007-81-0

acido tretocanico

 

7009-49-6

esaciclonato sodico

 

17140-60-2

calcio glucoeptonato

 

17692-20-5

acido ciclobutoico

 

26976-72-7

acido aceburico

 

31221-85-9

ibuverina

 

34150-62-4

ferriclato calcico sodico

 

57808-63-6

acido ciclossilico

 

68635-50-7

deloxolone

 

81093-37-0

pravastatina

 

93105-81-8

lodelabene

2918 22 00

55482-89-8

guacetisal

 

64496-66-8

salafibrato

2918 23 90

118-56-9

omosalato

 

552-94-3

salsalato

 

58703-77-8

sulprosal

2918 29 80

83-40-9

acido idrossitoluico

 

96-84-4

acido iofenoico

 

153-43-5

acido clorindanico

 

322-79-2

triflusal

 

486-79-3

dipirocetile

 

490-79-9

acido gentisico

 

1884-24-8

cinarina

 

4955-90-2

gentisato sodico

 

7009-60-1

feniodolo sodico

 

15534-92-6

terbuficina

 

22494-27-5

flufenisal

 

22494-42-4

diflunisal

2918 30 00

81-23-2

acido deidrocolico

 

145-41-5

deidrocolato di sodio

 

519-95-9

florantirone

 

892-01-3

esaciprone

 

2522-81-8

pibecarbo

 

3562-99-0

menbutone

 

22071-15-4

ketoprofene

 

22161-81-5

desketoprofene

 

32808-51-8

acido bucloxico

 

36330-85-5

fenbufene

 

41387-02-4

lexofenac

 

58182-63-1

itanoxone

 

63472-04-8

metbufene

 

68767-14-6

lossoprofene

 

69956-77-0

pelubiprofene

 

112665-43-7

seratrodast

2918 90 90

51-24-1

tiratricolo

 

51-26-3

acido tiropropico

 

58-54-8

acido etacrinico

 

104-28-9

cinoxato

 

471-53-4

enoxolone

 

517-18-0

metallenestrile

 

554-24-5

fenobutiodil

 

579-94-2

menglitato

 

637-07-0

clofibrato

 

882-09-7

acido clofibrico

 

2181-04-6

canrenoato di potassio

 

2217-44-9

iodoftaleina sodica

 

2260-08-4

acetiromato

 

3771-19-5

nafenopina

 

4138-96-9

acido canrenoico

 

5129-14-6

anisacrile

 

5697-56-3

carbenoxolone

 

5711-40-0

acido bromebrico

 

7706-67-4

acido dimecrotico

 

12214-50-5

glucaspaldrato sodico

 

13739-02-1

diacereina

 

14613-30-0

clofibrato magnesico

 

14929-11-4

simfibrato

 

17243-33-3

acido fepentolico

 

22131-79-9

alclofenac

 

22204-53-1

naproxene

 

22494-47-9

clobuzarit

 

24818-79-9

alluminio clofibrato

 

25812-30-0

gemfibrozil

 

26281-69-6

esiprobene

 

30299-08-2

clinofibrato

 

31581-02-9

cinoxolone

 

31879-05-7

fenoprofene

 

34645-84-6

fenclofenac

 

35703-32-3

acido cinametico

 

39087-48-4

clofibrato calcico

 

40596-69-8

metoprene

 

41791-49-5

lonaprofene

 

41826-92-0

trepibutone

 

49562-28-9

fenofibrato

 

52214-84-3

ciprofibrato

 

52247-86-6

cicloxolone

 

54350-48-0

etretinato

 

54419-31-7

fenirofibrato

 

55079-83-9

acitretina

 

55902-94-8

sitofibrato

 

55937-99-0

beclobrato

 

56488-59-6

terbufibrolo

 

57296-63-6

indacrinone

 

61887-16-9

dulofibrato

 

64506-49-6

sofalcone

 

66984-59-6

cinfenoac

 

68170-97-8

acido palmossirico

 

68548-99-2

oxindanac

 

74168-08-4

losmiprofene

 

76676-34-1

oxprenoato potassico

 

77858-21-0

velaresolo

 

84290-27-7

tucaresolo

 

84386-11-8

baxitozina

 

88431-47-4

clomossir

 

96609-16-4

lifibrolo

 

106685-40-9

adapaleno

 

117819-25-7

bacheprofene

 

124083-20-1

etomossir

2919 00 90

62-73-7

diclorvos

 

83-86-3

acido fitico

 

306-52-5

triclofos

 

470-90-6

clofenvinfos

 

522-40-7

fosfestrolo

 

6064-83-1

fosfosal

 

17196-88-2

vincofos

 

21466-07-9

bromofenofos

 

28841-62-5

atrinositolo

 

65708-37-4

flufosal

2920 10 00

299-84-3

fenclofos

 

2104-96-3

bromofos

2920 90 10

126-92-1

sodio etasolfato

 

139-88-8

tetradecil solfato sodico

 

1612-30-2

menadiolo sodio solfato

 

5634-37-7

cloretato

 

88426-32-8

acido ursulcolico

2920 90 85

78-11-5

pentaeritritile tetranitrato

 

1607-17-6

pentrinitrolo

 

2612-33-1

clonitrato

 

2921-92-8

propatilnitrato

 

7297-25-8

eritritile tetranitrato

 

15825-70-4

mannitolo esanitrato

2921 12 00

2624-44-4

etamsilato

2921 19 80

51-75-2

clormetina

 

107-35-7

taurina

 

123-82-0

tuaminoeptano

 

124-28-7

dimantina

 

338-83-0

perfluamina

 

502-59-0

octamilamina

 

503-01-5

isometeptene

 

543-82-8

ottodrina

 

555-77-1

triclormetina

 

3151-59-5

etaflur

 

3735-65-7

butinamina

 

13946-02-6

iproeptina

 

36505-83-6

dectaflur

 

61822-36-4

diprobutina

2921 29 00

112-24-3

trientina

 

9011-04-5

esadimetrina bromuro

2921 30 99

60-40-2

mecamilamina

 

102-45-4

ciclopentamina

 

768-94-5

amantadina

 

3570-07-8

dimecamina

 

3595-11-7

propilesedrina

 

6192-97-8

levopropilesedrina

 

13392-28-4

rimantadina

 

19982-08-2

memantina

 

79594-24-4

somantadina

2921 45 00

494-03-1

clornafazina

 

52795-02-5

tametralina

 

79617-96-2

sertralina

2921 46 00

51-64-9

desamfetamina

 

122-09-8

fentermina

 

156-08-1

benzfetamina

 

156-34-3

levamfetamina

 

300-62-9

amfetamina

 

457-87-4

etilamfetamina

 

1209-98-9

fencamfamina

 

7262-75-1

lefetamina

 

17243-57-1

mefenorex

2921 49 80

50-48-6

amitriptilina

 

72-69-5

nortriptilina

 

93-88-9

fenprometamina

 

100-92-5

mefentermina

 

102-05-6

dibemetina

 

150-59-4

alverina

 

155-09-9

tranilcipromina

 

303-53-7

ciclobenzaprina

 

341-00-4

etifelmina

 

390-64-7

prenilamina

 

434-43-5

pentorex

 

438-60-8

protriptilina

 

458-24-2

fenfluramina

 

461-78-9

clorfentermina

 

555-57-7

pargilina

 

2201-15-2

eticiclidina

 

3239-44-9

dexfenfluramina

 

4255-23-6

alfetamina

 

5118-29-6

melitracene

 

5118-30-9

litracene

 

5580-32-5

ortetamina

 

5581-40-8

dimefadano

 

5632-44-0

tolpropamina

 

5966-41-6

diisopromina

 

7273-99-6

gamfexina

 

7395-90-6

indrilina

 

10262-69-8

maprotilina

 

10389-73-8

clortermina

 

13042-18-7

fendilina

 

13364-32-4

clobenzorex

 

13977-33-8

demelverina

 

14334-40-8

pramiverina

 

14611-51-9

selegilina

 

15301-54-9

cipenamina

 

15686-27-8

amfepentorex

 

15793-40-5

terodilina

 

17243-39-9

benzoctamina

 

17279-39-9

dimetamfetamina

 

19992-80-4

butisirato

 

27466-27-9

intriptilina

 

35764-73-9

fluotracene

 

35941-65-2

butriptilina

 

37577-24-5

levofenfluramina

 

47166-67-6

octriptilina

 

54063-48-8

eptaverina

 

57653-27-7

droprenilamina

 

58757-61-2

trimexilina

 

65472-88-0

naftifina

 

78628-80-5

terbinafina

 

86939-10-8

indatralina

 

101828-21-1

butenafina

 

106650-56-0

sibutramina

 

119386-96-8

mofegilina

 

136236-51-6

rasagilina

 

140850-73-3

igmesina

2921 59 90

3572-43-8

bromexina

 

3590-16-7

feclemina

 

37640-71-4

aprindina

 

77518-07-1

amiflamina

2922 11 00

2272-11-9

monoetanolammina oleato

2922 14 00

469-62-5

destropropoxifene

2922 19 80

51-68-3

meclofenoxato

 

54-03-5

esobendina

 

54-32-0

moxisilite

 

54-80-8

pronetalolo

 

58-73-1

difenidramina

 

59-96-1

fenossibenzamina

 

64-95-9

adifenina

 

74-55-5

etambutolo

 

77-19-0

dicicloverina

 

77-22-5

caramifene

 

77-23-6

pentoxiverina

 

77-38-3

clorfenossamina

 

77-86-1

trometamolo

 

78-41-1

triparanolo

 

83-98-7

orfenadrina

 

90-54-0

etafenone

 

90-86-8

cinnamedrina

 

92-12-6

feniltoloxamina

 

94-23-5

paretossicaina

 

102-60-3

edetolo

 

118-23-0

bromazina

 

299-61-6

ganglefene

 

302-33-0

proadifene

 

302-40-9

benactizina

 

372-66-7

eptaminolo

 

468-61-1

oxeladina

 

493-76-5

propanocaina

 

495-70-5

meprilcaina

 

509-74-0

acetilmetadol

 

509-78-4

dimenoxadolo

 

511-46-6

clofenetamina

 

512-15-2

ciclopentolato

 

524-99-2

medrilamina

 

525-66-6

propranololo

 

532-77-4

esilcaina

 

545-90-4

dimefeptanolo

 

576-68-1

mannomustina

 

604-74-0

bufenadrina

 

791-35-5

clofedanolo

 

911-45-5

clomifene

 

1092-46-2

ketocaina

 

1157-87-5

etoloxamina

 

1234-71-5

namossirato

 

1477-39-0

noracimetadolo

 

1600-19-7

xilossemina

 

1679-75-0

cinnamaverina

 

1679-76-1

drofenina

 

2179-37-5

benciclano

 

2338-37-6

levopropossifene

 

2933-94-0

toliprololo

 

3563-01-7

aprofene

 

3565-72-8

embramina

 

3572-52-9

xenisalato

 

3572-74-5

mossastina

 

3579-62-2

denaverina

 

3686-78-0

dietifene

 

3811-25-4

clorprenalina

 

4148-16-7

ritrosolfano

 

5051-22-9

despropranolo

 

5632-52-0

clofenciclano

 

5633-20-5

oxibutinina

 

5634-42-4

tocamfil

 

5668-06-4

meclossamina

 

5741-22-0

moprololo

 

6284-40-8

meglumina

 

6452-71-7

oxprenololo

 

6535-03-1

stevaladile

 

6818-37-7

olaflur

 

7077-34-1

trolnitrato

 

7413-36-7

nifenalolo

 

7433-10-5

butidrina

 

7488-92-8

ketocainolo

 

7617-74-5

laurixamina

 

7712-50-7

mirtecaina

 

10540-29-1

tamoxifene

 

13425-98-4

improsolfano

 

13445-63-1

itramina tosilato

 

13479-13-5

pargeverina

 

13655-52-2

alprenololo

 

13877-99-1

minepentato

 

14007-64-8

butetamato

 

14089-84-0

prossibutene

 

14556-46-8

bupranololo

 

14587-50-9

difeterolo

 

14860-49-2

clobutinolo

 

15221-81-5

fludorex

 

15301-93-6

tofenacina

 

15301-96-9

tiromedano

 

15518-87-3

miralat

 

15585-86-1

ciprodenato

 

15599-37-8

esapradol

 

15639-50-6

safingolo

 

15687-08-8

destrofemina

 

15687-23-7

guaiactamina

 

15690-55-8

zuclomifene

 

15690-57-0

enclomifene

 

16112-96-2

indanorex

 

17199-54-1

alfametadolo

 

17199-55-2

betametadolo

 

17199-58-5

alfacetilmetadolo

 

17199-59-6

betacetilmetadolo

 

17780-72-2

clorgilina

 

18109-80-3

butamirato

 

18683-91-5

ambroxolo

 

18965-97-4

berlafenone

 

19179-78-3

xipranololo

 

20448-86-6

bornaprina

 

22232-57-1

racefemina

 

22487-42-9

benaprizina

 

22664-55-7

metipranololo

 

23573-66-2

detanosal

 

23602-78-0

benfluorex

 

23891-60-3

mepramidile

 

25314-87-8

elucaina

 

27325-36-6

procinololo

 

27581-02-8

idropranololo

 

27591-01-1

bunololo

 

27591-97-5

tilorone

 

31828-71-4

mexiletina

 

34433-66-4

levacetilmetadol

 

34616-39-2

fenalcomina

 

35607-20-6

avridina

 

36199-78-7

guafecainolo

 

37148-27-9

clenbuterolo

 

37350-58-6

metoprololo

 

38363-40-5

penbutololo

 

39099-98-4

cinamololo

 

39133-31-8

trimebutina

 

39563-28-5

cloranololo

 

41570-61-0

tulobuterolo

 

42050-23-7

nafetololo

 

42200-33-9

nadololo

 

47082-97-3

pargololo

 

47141-42-4

levobunololo

 

47419-52-3

desprossibutene

 

50366-32-0

flunamina

 

50583-06-7

alonamina

 

52403-19-7

iproxamina

 

52742-40-2

alimadol

 

53076-26-9

moxaprindina

 

53179-07-0

nisoxetina

 

53657-16-2

dimepranolo

 

53716-44-2

rociverina

 

53716-48-6

nexeridina

 

54063-24-0

amifloverina

 

54063-25-1

amiterolo

 

54063-36-4

etolorex

 

54063-53-5

propafenone

 

54141-87-6

cinfenina

 

54910-89-3

fluoxetina

 

55769-65-8

butobendina

 

55837-19-9

esaprololo

 

56341-08-3

mabuterolo

 

56433-44-4

oxaprotilina

 

56481-43-7

setazindolo

 

57526-81-5

prenalterolo

 

58313-74-9

treptilamina

 

58473-73-7

drobulina

 

60607-68-3

indenololo

 

60812-35-3

decominolo

 

63075-47-8

fepradinolo

 

63659-12-1

cicloprololo

 

63659-18-7

betaxololo

 

64552-16-5

ecipramidile

 

64552-17-6

butofilololo

 

65236-29-5

prenoverina

 

65429-87-0

spirendololo

 

66451-06-7

bornaprololo

 

66722-44-9

bisoprololo

 

68567-30-6

solpecainolo

 

68876-74-4

zocainone

 

69429-84-1

cilobamina

 

69756-53-2

alofantrina

 

71827-56-0

clemeprolo

 

76496-68-9

levoprotilina

 

77164-20-6

levomoprololo

 

77599-17-8

panomifene

 

80387-96-8

difemerina

 

81447-80-5

diprafenone

 

81584-06-7

xibenololo

 

82101-10-8

flerobuterolo

 

82168-26-1

adafenoxato

 

82186-77-4

lumefantrina

 

82413-20-5

drolossifene

 

83015-26-3

tomoxetina

 

83480-29-9

voglibosio

 

84057-96-5

flusoxololo

 

85320-67-8

ericololo

 

87129-71-3

arnololo

 

89778-26-7

toremifene

 

90293-01-9

bifemelano

 

90845-56-0

trecadrina

 

93221-48-8

levobetaxololo

 

96389-68-3

crisnatolo

 

96743-96-3

ramciclano

 

101479-70-3

adaprololo

 

103598-03-4

esmololo

 

112922-55-1

cericlamina

 

119356-77-3

dapoxetina

 

120444-71-5

deramciclano

 

123618-00-8

fedotozina

 

124316-02-5

alprafenone

 

125926-17-2

sarpogrelato

 

126924-38-7

seproxetina

 

129612-87-9

miprossifene

 

173324-94-2

temiverina

2922 29 00

51-61-6

dopamina

 

93-30-1

metoxifenamina

 

370-14-9

foledrina

 

493-75-4

bialamicolo

 

1199-18-4

oxidopamina

 

1518-86-1

idrossiamfetamina

 

3735-45-3

vetrabutina

 

5585-64-8

aminossitrifene

 

15599-45-8

simetina

 

15686-23-4

trimoxamina

 

17692-54-5

mitoclomina

 

18840-47-6

gepefrina

 

34368-04-2

dobutamina

 

39951-65-0

lometralina

 

53648-55-8

dezocina

 

61661-06-1

levdobutamina

 

64638-07-9

brolamfetamina

 

65415-42-1

oxabrexina

 

66195-31-1

ibopamina

 

86197-47-9

dopexamina

 

103878-96-2

fosopamina

 

112891-97-1

alentemolo

 

124937-51-5

tolterodina

2922 31 00

76-99-3

metadone

 

90-84-6

amfepramone

 

467-85-6

normetadone

2922 39 00

125-58-6

levometadone

 

466-40-0

isometadone

 

6740-88-1

ketamina

 

15351-09-4

metamfepramone

 

34662-67-4

cotriptilina

 

34911-55-2

amfebutamone

 

53394-92-6

drinidene

 

92615-20-8

nafenodone

 

92629-87-3

desnafenodone

2922 44 00

20380-58-9

tilidina

2922 49 95

54-30-8

camilofina

 

56-41-7

alanina

 

56-84-8

acido aspartico

 

59-46-1

procaina

 

60-00-4

acido edetico

 

60-32-2

acido aminocaproico

 

61-68-7

acido mefenamico

 

61-90-5

leucina

 

62-33-9

edetato sodico calcico

 

63-91-2

fenilalanina

 

67-43-6

acido pentetico

 

70-26-8

ornitina

 

72-18-4

valina

 

73-32-5

isoleucina

 

92-23-9

leucinocaina

 

94-09-7

benzocaina

 

94-12-2

risocaina

 

94-14-4

isobutambene

 

94-24-6

tetracaina

 

96-83-3

acido iopanoico

 

133-16-4

cloroprocaina

 

136-44-7

lisadimato

 

148-82-3

melfalan

 

149-16-6

butacaina

 

305-03-3

clorambucil

 

530-78-9

acido flufenamico

 

531-76-0

sarcolisina

 

553-65-1

amossecaina

 

644-62-2

acido meclofenamico

 

1088-80-8

metamelfalano

 

1134-47-0

baclofene

 

1197-18-8

acido tranexamico

 

4295-55-0

acido clofenamico

 

6582-31-6

dapabutano

 

7424-00-2

fenclonina

 

12111-24-9

pentetato calcico trisodico

 

13710-19-5

acido tolfenamico

 

13930-34-2

clormecaina

 

15250-13-2

araprofene

 

15307-86-5

diclofenac

 

15708-41-5

feredetato sodico

 

21245-01-2

padimato

 

23049-93-6

acido enfenamico

 

29098-15-5

terofenamato

 

30544-47-9

etofenamato

 

32447-90-8

destilidina

 

34675-84-8

cetraxato

 

36499-65-7

edetato dicobaltico

 

39718-89-3

alminoprofene

 

55986-43-1

cetabene

 

57574-09-1

amineptina

 

57775-28-7

prefenamato

 

59209-97-1

zafuleptina

 

60142-96-3

gabapentina

 

60643-86-9

vigabatrina

 

60719-82-6

alaproclato

 

63329-53-3

lobenzarit

 

67037-37-0

eflornitina

 

67330-25-0

ufenamato

 

75219-46-4

atrimustina

 

89796-99-6

aceclofenac

 

148553-50-8

pregabalina

2922 50 00

51-31-0

levisoprenalina

 

56-45-1

serina

 

59-42-7

fenilefrina

 

59-92-7

levodopa

 

60-18-4

tirosina

 

67-42-5

acido egtazico

 

86-43-1

propossicaina

 

89-57-6

mesalazina

 

99-43-4

oxibuprocaina

 

99-45-6

adrenalone

 

119-29-9

ambucaina

 

133-11-9

fenamisal

 

137-53-1

destrotiroxina sodica

 

390-28-3

metoxamina

 

395-28-8

isoxsuprina

 

407-41-0

dexfosfoserina

 

447-41-6

bufenina

 

487-53-6

idrossiprocaina

 

490-98-2

idrossitetracaina

 

497-75-6

diossetedrina

 

499-67-2

prossimetacaina

 

530-08-5

isoetarina

 

536-21-0

norfenefrina

 

555-30-6

metildopa

 

586-06-1

orciprenalina

 

620-30-4

racemetirosina

 

646-02-6

aminoetile nitrato

 

672-87-7

metirosina

 

709-55-7

etilefrina

 

829-74-3

corbadrina

 

1174-11-4

acido xenazoico

 

1212-03-9

metiprenalina

 

2922-20-5

butaxamina

 

3215-70-1

esoprenalina

 

3506-31-8

deterenolo

 

3571-71-9

metaterolo

 

3625-06-7

mebeverina

 

3703-79-5

bametano

 

3818-62-0

betoxicaina

 

5714-08-9

detrotironina

 

7683-59-2

isoprenalina

 

10329-60-9

dioxifedrina

 

13392-18-2

fenoterolo

 

15686-81-4

norbudrina

 

15687-41-9

oxifedrina

 

17365-01-4

etiroxato

 

18559-94-9

salbutamolo

 

18866-78-9

colterolo

 

18910-65-1

salmefamolo

 

22103-14-6

bufeniodo

 

22950-29-4

dimetofrina

 

23031-25-6

terbutalina

 

23651-95-8

drossidopa

 

27203-92-5

tramadolo

 

30392-40-6

bitolterolo

 

32359-34-5

medifoxamina

 

32462-30-9

osfenicina

 

34391-04-3

levosalbutamolo

 

50588-47-1

amafolone

 

51579-82-9

amfenac

 

52365-63-6

dipivefrina

 

53034-85-8

ibuterolo

 

54592-27-7

divabuterolo

 

57558-44-8

secoverina

 

58882-17-0

roxadimato

 

59170-23-9

bevantololo

 

60734-87-4

nisbuterolo

 

62571-87-3

minaxolone

 

63269-31-8

ciramadol

 

64862-96-0

ametantrone

 

65271-80-9

mitoxantrone

 

66734-12-1

butopamina

 

67577-23-5

pivenfrina

 

71771-90-9

denopamina

 

72973-11-6

forfenimexa

 

75626-99-2

tobuterolo

 

78756-61-3

alifedrina

 

83200-09-3

dembrexina

 

85750-39-6

etilefrina pivalato

 

89365-50-4

salmeterolo

 

90237-04-0

desecoverina

 

91714-94-2

bromfenac

 

92071-51-7

rotraxato

 

93047-39-3

etanterolo

 

93047-40-6

naminterolo

 

93413-69-5

venlafaxina

 

96346-61-1

onapristone

 

97747-88-1

lilopristone

 

97825-25-7

ractopamina

 

109525-44-2

cliropamina

 

124478-60-0

aglepristone

 

128470-16-6

arbutamina

 

134865-33-1

meluadrina

 

141993-70-6

eldacimibe

2923 10 00

507-30-2

colina gluconato

 

1336-80-7

ferrocolinato

 

2016-36-6

colina salicilato

 

28038-04-2

salcolex

 

28319-77-9

colina alfoscerato

2923 20 00

63-89-8

colfosceril palmitato

2923 90 00

50-10-2

oxifenonio bromuro

 

51-83-2

carbacolo

 

55-97-0

esametonio bromuro

 

57-09-0

cetrimonio bromuro

 

60-31-1

acetilcolina cloruro

 

61-75-6

bretilio tosilato

 

62-51-1

metacolina cloruro

 

65-29-2

gallamina trietioduro

 

71-27-2

suxametonio cloruro

 

71-91-0

tetrilammonio bromuro

 

79-90-3

triclobisonio cloruro

 

116-38-1

edrofonio cloruro

 

121-54-0

benzetonio cloruro

 

122-18-9

cetalconio cloruro

 

123-47-7

prolonio ioduro

 

125-99-5

tridiesetile ioduro

 

139-07-1

benzododecinio cloruro

 

139-08-2

miristalconio cloruro

 

306-53-6

azametonio bromuro

 

317-52-2

esafluronio bromuro

 

391-70-8

trossonio tosilato

 

461-06-3

carnitina

 

538-71-6

domifene bromuro

 

541-15-1

levocarnitina

 

541-20-8

pentametonio bromuro

 

541-22-0

decametonio bromuro

 

552-92-1

toloconio metilsolfato

 

1119-97-7

tetradonio bromuro

 

1794-75-8

laurcezio bromuro

 

2001-81-2

diponio bromuro

 

2218-68-0

cloral betaina

 

2401-56-1

deditonio bromuro

 

2424-71-7

metocinio ioduro

 

3006-10-8

mecetronio etilsolfato

 

3166-62-9

metilbenactizio bromuro

 

3614-30-0

emepronio bromuro

 

3690-61-7

prodeconio bromuro

 

3818-50-6

befenio idrossinaftoato

 

4304-01-2

truxicurio ioduro

 

4858-60-0

mefenidramio metilsolfato

 

7002-65-5

ossibetaina

 

7008-13-1

alopenio cloruro

 

7009-91-8

nitricolina perclorato

 

7168-18-5

clorfenoctio amsonato

 

7174-23-4

ossidipentonio cloruro

 

7681-78-9

mebezonio ioduro

 

13254-33-6

carpronio cloruro

 

15585-70-3

bibenzonio bromuro

 

15687-13-5

dodeclonio bromuro

 

15687-40-8

ottafonio cloruro

 

17088-72-1

penoctonio bromuro

 

19379-90-9

benzoxonio cloruro

 

19486-61-4

lauralconio cloruro

 

25155-18-4

metilbenzetonio cloruro

 

29546-59-6

ciclonio bromuro

 

30716-01-9

emilio tosilato

 

42879-47-0

pranolio cloruro

 

54063-57-9

suxetonio cloruro

 

55077-30-0

aclatonio napadisilato

 

58066-85-6

miltefosina

 

58158-77-3

amantanio bromuro

 

58703-78-9

cetexonio cloruro

 

68379-03-3

clofilio fosfato

 

70641-51-9

edelfosina

 

77257-42-2

stilonio ioduro

2924 11 00

57-53-4

meprobamato

2924 19 00

51-79-6

uretano

 

56-85-9

levoglutamide

 

57-08-9

acido acexamico

 

64-55-1

mebutamato

 

77-65-6

carbromal

 

77-66-7

acecarbromal

 

78-28-4

emilcamato

 

78-44-4

carisoprodol

 

95-04-5

ectilurea

 

99-15-0

acetilleucina

 

116-52-9

dicloralurea

 

131-48-6

acido aceneuramico

 

154-93-8

carmustina

 

306-41-2

excarbacolina bromuro

 

466-14-8

ibrotamide

 

496-67-3

bromisoval

 

512-48-1

valdetamide

 

541-79-7

carbocloral

 

544-31-0

palmidrolo

 

633-47-6

cropropamide

 

1675-66-7

adelmidrolo

 

1954-79-6

mecloralurea

 

2430-27-5

valpromide

 

2490-97-3

aceglutamide

 

3106-85-2

acido isospaglumico

 

3342-61-8

deanolo aceglumato

 

4171-13-5

valnoctamide

 

4213-51-8

bromacrilide

 

4268-36-4

tibamato

 

4910-46-7

acido spaglumico

 

5579-13-5

capuride

 

5667-70-9

pentabamato

 

6168-76-9

crotetamide

 

18679-90-8

acido opantenico

 

25269-04-9

nisobamato

 

26305-03-3

pepstatina

 

32838-26-9

butoctamide

 

32954-43-1

pendecamaina

 

35301-24-7

cedefingolo

 

39825-23-5

bisorcico

 

52061-73-1

valdipromide

 

56488-60-9

glutaurina

 

60784-46-5

elmustina

 

62304-98-7

timalfasina

 

69542-93-4

pivagabina

 

73105-03-0

neptamustina

 

76990-56-2

milacemide

 

77337-76-9

acamprosato

 

78088-46-7

tabilautide

 

78512-63-7

pimelautide

 

128326-81-8

caldiamide

 

129009-83-2

versetamide

 

132787-19-0

tradecamide

 

138531-07-4

sinapultide

 

146919-78-0

opratonio ioduro

2924 21 90

101-20-2

triclocarban

 

369-77-7

alocarbano

 

13010-47-4

lomustina

 

13909-09-6

semustina

 

34866-47-2

carbuterolo

 

51213-99-1

clanfenur

 

56980-93-9

celiprololo

 

57460-41-0

talinololo

 

71475-35-9

lozilurea

 

74738-24-2

recainam

 

75949-61-0

pafenololo

 

87721-62-8

flestololo

 

103055-07-8

lufenurone

 

159910-86-8

droxinavir

2924 24 00

126-52-3

etinamato

2924 29 10

137-58-6

lidocaina

2924 29 95

50-19-1

oxifenamato

 

50-65-7

niclosamide

 

51-06-9

procainamide

 

56-94-0

demecario bromuro

 

60-46-8

dimevamide

 

62-44-2

fenacetina

 

63-25-2

carbarile

 

63-98-9

fenacemide

 

65-45-2

salicilamide

 

71-81-8

isopropamide ioduro

 

87-10-5

tribromsalano

 

87-12-7

dibromsalano

 

90-49-3

feneturide

 

94-35-9

stiramato

 

97-27-8

clorbetamide

 

100-95-8

metalconio cloruro

 

101-71-3

difenano

 

114-80-7

neostigmina bromuro

 

115-79-7

ambenonio cloruro

 

118-57-0

acetaminosalolo

 

126-27-2

oxetacaina

 

126-93-2

oxanamide

 

129-46-4

suramina sodica

 

129-57-7

diprotrizoato sodico

 

129-63-5

acetrizoato di sodio

 

134-62-3

dietiltoluamide

 

138-56-7

trimetobenzamide

 

148-01-6

dinitolmide

 

148-07-2

benzmalecene

 

304-84-7

etamivano

 

306-20-7

fenaclone

 

332-69-4

bromamide

 

358-52-1

esapropimato

 

364-62-5

metoclopramide

 

440-58-4

iodamide

 

483-63-6

crotamitone

 

487-48-9

salacetamide

 

501-68-8

beclamide

 

519-88-0

ambucetamide

 

526-18-1

osalmide

 

528-96-1

calcio benzamidosalicilato

 

532-03-6

metocarbamolo

 

552-25-0

diampromide

 

556-08-1

acedobene

 

575-74-6

buclosamide

 

579-38-4

diloxanide

 

587-49-5

salfluverina

 

606-17-7

adipiodone

 

616-68-2

trimecaina

 

621-42-1

metacetamolo

 

673-31-4

fenprobamato

 

721-50-6

prilocaina

 

730-07-4

propetamide

 

735-52-4

cetofenicolo

 

737-31-5

amidotrizoato di sodio

 

787-93-9

ameltolide

 

847-20-1

flubanilato

 

891-60-1

declopramide

 

938-73-8

etenzamide

 

1042-42-8

carcainio cloruro

 

1083-57-4

bucetina

 

1223-36-5

clofexamide

 

1227-61-8

mefessamide

 

1233-53-0

bunamiodil

 

1421-14-3

propanidide

 

1456-52-6

acido ioprocemico

 

1505-95-9

naftipramide

 

1693-37-4

parapropamolo

 

2276-90-6

acido iotalamico

 

2277-92-1

oxiclozanide

 

2444-46-4

nonivamide

 

2521-01-9

enciprato

 

2577-72-2

metabromsalano

 

2618-25-9

acido ioglicamico

 

2623-33-8

diacetamato

 

2901-75-9

afalanina

 

3011-89-0

aklomide

 

3115-05-7

acido iobenzamico

 

3207-50-9

clinolamide

 

3440-28-6

betamiprone

 

3567-38-2

carfimato

 

3576-64-5

clefamide

 

3686-58-6

tolicaina

 

3734-33-6

denatonio benzoato

 

3785-21-5

butanilicaina

 

4093-35-0

bromopride

 

4551-59-1

fenalamide

 

4582-18-7

endomide

 

4663-83-6

buramato

 

4665-04-7

fenacetinolo

 

4776-06-1

flusalano

 

5003-48-5

benorilato

 

5107-49-3

flualamide

 

5486-77-1

alloclamide

 

5560-78-1

teclozano

 

5579-05-5

passamato

 

5579-06-6

pentalamide

 

5579-08-8

propile docetrizoato

 

5588-21-6

cintramide

 

5591-33-3

acido iosefamico

 

5591-49-1

anilamato

 

5626-25-5

clodacaina

 

5714-09-0

etile cartrizoato

 

5749-67-7

carbasalato calcico

 

5779-54-4

ciclarbamato

 

6170-69-0

acido clamidoxico

 

6340-87-0

triclacetamolo

 

6376-26-7

salverina

 

6620-60-6

proglumide

 

6673-35-4

practololo

 

6961-46-2

idrocilamide

 

7199-29-3

cieptamide

 

7225-61-8

sodio metrizoato

 

7246-21-1

sodio tiropanoato

 

10087-89-5

enpromato

 

10397-75-8

acido iocarmico

 

10423-37-7

citenamide

 

13311-84-7

flutamide

 

13912-77-1

ottacaina

 

13931-64-1

procimato

 

14008-60-7

cresotamide

 

14261-75-7

cloforex

 

14417-88-0

melinamide

 

14437-41-3

clioxanide

 

14817-09-5

decimemide

 

15301-50-5

cloponone

 

15302-15-5

etosalamide

 

15302-18-8

formetorex

 

15585-88-3

dicarfene

 

15686-76-7

bensalano

 

15687-05-5

cloracetadolo

 

15687-14-6

embutramide

 

15687-16-8

carbifene

 

16024-67-2

acido iotrizoico

 

16034-77-8

acido iocetamico

 

16231-75-7

atolide

 

17243-49-1

diclometide

 

17692-45-4

quatacaina

 

18699-02-0

actarit

 

18966-32-0

clocanfamide

 

19368-18-4

ftaxilide

 

19863-06-0

acido ioxotrizoico

 

20788-07-2

resorantel

 

21434-91-3

acido capobenico

 

22662-39-1

rafoxanide

 

22730-86-5

acido iolixanico

 

22839-47-0

aspartame

 

24353-45-5

dibusadol

 

24353-88-6

lorbamato

 

25287-60-9

etofamide

 

25451-15-4

felbamato

 

25827-76-3

acido iomeglamico

 

26095-59-0

otilonio bromuro

 

26717-47-5

clofibride

 

26718-25-2

alofenato

 

26750-81-2

alibendolo

 

26887-04-7

acido iotranico

 

27736-80-7

acido fenaftico

 

28179-44-4

acido ioxitalamico

 

28197-69-5

diacetololo

 

29122-68-7

atenololo

 

29541-85-3

ossitriptilina

 

29619-86-1

moctamide

 

30531-86-3

colfenamato

 

30533-89-2

flurantel

 

30544-61-7

clanobutina

 

30653-83-9

parsalmide

 

31127-82-9

acido iodoxamico

 

31598-07-9

acido iozomico

 

32421-46-8

bunaftina

 

32795-44-1

acecainide

 

34919-98-7

cetamololo

 

36093-47-7

salantel

 

36141-82-9

diamfenetide

 

36637-18-0

etidocaina

 

36894-69-6

labetalolo

 

37106-97-1

bentiromide

 

37517-30-9

acebutololo

 

37723-78-7

acido iopronico

 

37863-70-0

acido iosumetico

 

38103-61-6

tolamololo

 

38647-79-9

urefibrato

 

39907-68-1

dopamantina

 

40256-99-3

flucetorex

 

40912-73-0

brosotamide

 

41113-86-4

bromoxanide

 

41708-72-9

tocainide

 

41859-67-0

bezafibrato

 

42794-76-3

midodrina

 

46803-81-0

saletamide

 

49755-67-1

acido ioglicico

 

51012-32-9

tiapride

 

51022-74-3

acido iotroxico

 

51876-99-4

acido ioserico

 

53370-90-4

exalamide

 

53783-83-8

tromantadina

 

53902-12-8

tranilast

 

54063-35-3

dofamio cloruro

 

54063-40-0

fenossedil

 

54340-61-3

brovanexina

 

54785-02-3

adamexina

 

54870-28-9

meglitinide

 

55837-29-1

tiropramide

 

56281-36-8

motretinide

 

56562-79-9

ioglunide

 

57227-17-5

sevopramide

 

58338-59-3

dinalina

 

58473-74-8

cinromide

 

58493-49-5

olvanil

 

59017-64-0

acido ioxaglico

 

59110-35-9

pamatololo

 

59160-29-1

lidofenina

 

59179-95-2

lorzafone

 

60019-19-4

acido iotetrico

 

62666-20-0

progabide

 

62883-00-5

iopamidolo

 

62992-61-4

etersalato

 

63245-28-3

etifenina

 

63941-73-1

ioglucolo

 

63941-74-2

ioglucomide

 

64379-93-7

cinflumide

 

65569-29-1

clossacepride

 

65617-86-9

avizafone

 

65646-68-6

fenretinide

 

65717-97-7

disofenina

 

66108-95-0

ioexolo

 

66292-52-2

butilfenina

 

66532-85-2

propacetamolo

 

67579-24-2

bromadolina

 

70009-66-4

oxalinast

 

70541-17-2

oxazafone

 

70976-76-0

bifepramide

 

71027-13-9

eclanamina

 

71119-12-5

dinazafone

 

73334-07-3

iopromide

 

73573-87-2

formoterolo

 

74517-78-5

indecainide

 

75616-02-3

dulozafone

 

75616-03-4

ciprazafone

 

75659-07-3

dilevalolo

 

76812-98-1

trigevololo

 

78266-06-5

mebrofenina

 

78281-72-8

nepafenac

 

78649-41-9

iomeprolo

 

79211-10-2

iosimide

 

79211-34-0

iotriside

 

79770-24-4

iotrolan

 

81045-33-2

iodecimolo

 

81732-65-2

bambuterolo

 

82821-47-4

mabuprofene

 

83435-66-9

delapril

 

86216-41-3

acido brossitalamico

 

87071-16-7

arclofenina

 

87771-40-2

ioversolo

 

88321-09-9

alossistatina

 

89797-00-2

iopentolo

 

90895-85-5

ronactololo

 

92339-11-2

iodixanolo

 

92623-85-3

milnaciprano

 

94497-51-5

tamibarotene

 

96191-65-0

acido ioxabrolico

 

97702-82-4

iosarcolo

 

97964-54-0

tomoglumide

 

97964-56-2

lorglumide

 

98815-38-4

casokefamide

 

102670-46-2

batanopride

 

104775-36-2

ecabapide

 

105816-04-4

nateglinide

 

106719-74-8

galtifenina

 

107097-80-3

loxiglumide

 

107793-72-6

ioxilano

 

119817-90-2

deslossiglumide

 

122898-67-3

itopride

 

123122-54-3

candossatrilato

 

123122-55-4

candossatrile

 

123441-03-2

rivastigmina

 

128298-28-2

remacemide

 

136949-58-1

iobitridolo

 

138112-76-2

agomelatina

 

141660-63-1

iofratolo

 

147362-57-0

loviride

 

150812-12-7

retigabina

 

172820-23-4

pexiganano

 

175385-62-3

lasinavir

2925 12 00

77-21-4

glutetimide

2925 19 95

50-35-1

talidomide

 

60-45-7

fenimide

 

64-65-3

bemegride

 

77-41-8

metosuccimmide

 

77-67-8

etosuccimide

 

86-34-0

fensuccimide

 

125-84-8

aminoglutetimide

 

1156-05-4

fenglutarimide

 

1673-06-9

amfotalide

 

2897-83-8

alonimide

 

6319-06-8

noreximide

 

7696-12-0

tetrametrina

 

10403-51-7

mitindomide

 

14166-26-8

taglutimide

 

15518-76-0

ciproximide

 

21925-88-2

tesicam

 

22855-57-8

brosuccimide

 

35423-09-7

tesimide

 

51411-04-2

alrestatina

 

54824-17-8

mitonafide

 

69408-81-7

amonafide

 

129688-50-2

minalrestat

 

144849-63-8

bisnafide

 

162706-37-8

elinafide

2925 20 00

55-56-1

clorexidina

 

55-73-2

betanidina

 

74-79-3

arginina

 

100-33-4

pentamidina

 

101-93-9

fenacaina

 

104-32-5

propamidina

 

114-86-3

fenformina

 

135-43-3

lauroguadina

 

140-59-0

stilbamidina isetionato

 

459-86-9

mitoguazone

 

495-99-8

idrossistilbamidina

 

496-00-4

dibromopropamidina

 

500-92-5

proguanile

 

537-21-3

clorproguanile

 

657-24-9

metformina

 

692-13-7

buformina

 

886-08-8

norletimolo

 

1221-56-3

iopodato di sodio

 

1729-61-9

renitolina

 

3459-96-9

amicarbalide

 

3658-25-1

guanoctina

 

3748-77-4

bunamidina

 

3811-75-4

esamidina

 

4210-97-3

tiformina

 

5581-35-1

amfecloral

 

5879-67-4

oletimolo

 

6443-40-9

xilamidina tosilato

 

6903-79-3

creatinolfosfato

 

13050-83-4

guanossifene

 

15339-50-1

ferrotrenina

 

17035-90-4

targinina

 

22573-93-9

alexidina

 

22790-84-7

carbantel

 

29110-47-2

guanfacina

 

33089-61-1

amitraz

 

39492-01-8

gabexato

 

45086-03-1

etoformina

 

46464-11-3

meobentina

 

49745-00-8

amidantel

 

55926-23-3

guanclofina

 

59721-28-7

camostat

 

66871-56-5

lidamidina

 

76631-45-3

napactadina

 

78718-52-2

benexato

 

80018-06-0

fengabina

 

81525-10-2

nafamostat

 

81907-78-0

batebulast

 

85125-49-1

biclodil

 

85465-82-3

timotrinano

 

86914-11-6

tolgabide

 

104317-84-2

gusperimus

 

137159-92-3

aptiganel

 

146978-48-5

moxilubant

 

149820-74-6

xemilofibano

 

160677-67-8

tresperimus

2926 30 00

15686-61-0

fenproporex

2926 90 95

52-53-9

verapamil

 

77-51-0

isoaminile

 

137-05-3

mecrilato

 

1069-55-2

bucrilato

 

1113-10-6

guancidina

 

1689-89-0

nitroxinil

 

5232-99-5

etocrilene

 

6197-30-4

ottocrilene

 

6606-65-1

enbucrilato

 

6701-17-3

ocrilato

 

15599-27-6

etaminil

 

16662-47-8

gallopamil

 

17590-01-1

amfetaminil

 

21702-93-2

cloguanamil

 

23023-91-8

flucrilato

 

34915-68-9

bunitrololo

 

38321-02-7

desverapamil

 

53882-12-5

lodossamide

 

54239-37-1

cimaterolo

 

57808-65-8

closantel

 

58503-83-6

penirololo

 

65655-59-6

pacrinololo

 

65899-72-1

alozafone

 

78370-13-5

emopamil

 

83200-10-6

anipamil

 

85247-76-3

dagapamil

 

85247-77-4

ronipamil

 

86880-51-5

epanololo

 

92302-55-1

devapamil

 

101238-51-1

levemopamil

 

111753-73-2

satigrel

 

123548-56-1

acreozast

 

130929-57-6

entacapone

 

136033-49-3

nexopamil

 

137109-71-8

balazipone

 

147076-36-6

laflunimus

2927 00 00

94-10-0

etoxazene

 

502-98-7

clorazodina

 

536-71-0

diminazeno

 

80573-03-1

ipsalazide

 

80573-04-2

balsalazide

2928 00 90

51-71-8

fenelzina

 

55-52-7

feniprazina

 

65-64-5

mebanazina

 

70-51-9

deferoxamina

 

103-03-7

fenicarbazide

 

127-07-1

idroxicarbamide

 

140-87-4

ciacetacide

 

322-35-0

benserazide

 

511-41-1

difossazide

 

546-88-3

acido acetoidrossamico

 

555-65-7

brocresina

 

671-16-9

procarbazina

 

2438-72-4

bufexamac

 

3240-20-8

carbenzide

 

3362-45-6

nossiptilina

 

3544-35-2

iproclozide

 

3583-64-0

bumadizone

 

3788-16-7

cimemoxina

 

3818-37-9

fenossipropazina

 

4267-81-6

bolazina

 

4684-87-1

octamoxina

 

5001-32-1

guanocloro

 

5051-62-7

guanabenz

 

5579-27-1

simtrazene

 

5854-93-3

alanosina

 

7473-70-3

guanossabenzo

 

7654-03-7

benmoxina

 

14816-18-3

fossima

 

15256-58-3

belossamide

 

15687-37-3

naftazone

 

20228-27-7

ruvazone

 

24701-51-7

demexiptilina

 

25394-78-9

cetoxima

 

25875-51-8

robenidina

 

28860-95-9

carbidopa

 

34297-34-2

anidoxima

 

38274-54-3

benurestato

 

46263-35-8

nafomina

 

53078-44-7

caproxamina

 

53648-05-8

ibuproxam

 

54063-51-3

nadoxololo

 

54739-18-3

fluvoxamina

 

54739-19-4

clovoxamina

 

56187-89-4

ximoprofene

 

57925-64-1

naprodoxima

 

58832-68-1

cloximato

 

60070-14-6

mariptilina

 

78372-27-7

stirocainide

 

81424-67-1

caracemide

 

85750-38-5

erocainide

 

90581-63-8

falintololo

 

95268-62-5

upenazima

 

105613-48-7

exametazima

 

127420-24-0

idrapril

 

141184-34-1

filaminast

 

141579-54-6

fenleutone

2929 90 00

139-05-9

ciclamato di sodio

 

299-86-5

crufomato

 

1491-41-4

naftalofos

 

3733-81-1

defosfamide

 

4075-88-1

oxifentorex

 

4317-14-0

amitriptilinossido

 

15350-99-9

amossidramina camsilato

 

52658-53-4

benfosformina

 

52758-02-8

benzaprinosside

 

70788-28-2

flurofamide

 

70788-29-3

tolfamide

 

97642-74-5

clomifenossido

2930 20 00

148-18-5

ditiocarbo sodico

 

3735-90-8

fencarbamide

 

27877-51-6

tolindato

 

50838-36-3

tolciclato

2930 30 00

95-05-6

sulfiram

 

97-77-8

disulfiram

 

137-26-8

tiram

2930 40 10

63-68-3

metionina

2930 90 13

52-90-4

cisteina

2930 90 16

52-67-5

penicillamina

 

616-91-1

acetilcisteina

 

638-23-3

carbocisteina

 

2485-62-3

mecisteina

 

5287-46-7

prenisteina

 

13189-98-5

fudosteina

 

18725-37-6

dacisteina

 

42293-72-1

bencisteina

 

65002-17-7

bucillamina

 

82009-34-5

cilastatina

 

86042-50-4

cistinexina

 

87573-01-1

salnacedina

 

89163-44-0

cinaproxene

 

89767-59-9

salmisteina

2930 90 70

54-64-8

tiomersal

 

59-52-9

dimercaprolo

 

60-23-1

mercaptamina

 

67-68-5

dimetilsulfossido

 

77-46-3

acedapsone

 

80-08-0

dapsone

 

82-99-5

tifenamil

 

97-18-7

bitionolo

 

97-24-5

fenticloro

 

104-06-3

tioacetazone

 

108-02-1

captamina

 

109-57-9

alliltiourea

 

121-55-1

subatizone

 

127-60-6

acediasolfone sodico

 

133-65-3

solasolfone

 

144-75-2

aldesolfone sodico

 

304-55-2

succimero

 

305-97-5

antiolimina

 

473-32-5

caulmosulfone

 

486-17-9

captodiame

 

500-89-0

tiambutosina

 

502-55-6

dixantogeno

 

513-10-0

ecotiopato ioduro

 

539-21-9

ambazone

 

554-18-7

glucosolfone

 

584-69-0

ditofal

 

786-19-6

carbofenotion

 

790-69-2

loflucarbano

 

844-26-8

bitionolossido

 

910-86-1

tiocarlide

 

926-93-2

metallibura

 

1166-34-3

cinanserina

 

1234-30-6

etocarlide

 

1953-02-2

tiopronina

 

2398-96-1

tolnaftato

 

2507-91-7

glossazone

 

2924-67-6

fluoresone

 

3383-96-8

temefos

 

3569-58-2

ossisonio ioduro

 

3569-59-3

esasonio ioduro

 

3569-77-5

amidapsone

 

4044-65-9

bitoscanato

 

4938-00-5

danosteina

 

5835-72-3

diprofene

 

5934-14-5

succisolfone

 

5964-24-9

timerfonato sodico

 

5964-62-5

diatimosolfone

 

5965-40-2

allocupreide sodica

 

6385-58-6

bitionolato sodico

 

6964-20-1

tiadenolo

 

7009-79-2

xentiorato

 

10433-71-3

tiametonio ioduro

 

10489-23-3

tioctilato

 

13402-51-2

tibenzato

 

14433-82-0

tiacetarsamide sodica

 

15599-39-0

noxitiolina

 

15686-78-9

tiosalano

 

16208-51-8

dimesna

 

19767-45-4

mesna

 

19881-18-6

nitroscanato

 

20223-84-1

mercaptomerina

 

20537-88-6

amifostina

 

22012-72-2

zilantel

 

23205-04-1

iosulamide

 

23233-88-7

brotianide

 

23288-49-5

probucolo

 

25827-12-7

sulossifene

 

26328-53-0

amoscanato

 

26481-51-6

tiprenololo

 

27025-41-8

oxiglutatione

 

27450-21-1

osmadizone

 

34914-39-1

ritiometano

 

35727-72-1

ontianil

 

38194-50-2

sulindac

 

38452-29-8

tolmesossido

 

39516-21-7

tiopropamina

 

42461-79-0

sulfonterolo

 

53993-67-2

tiflorex

 

54063-56-8

suloctidil

 

54657-98-6

serfibrato

 

55837-28-0

tiafibrato

 

58306-30-2

febantel

 

63547-13-7

adrafinil

 

66264-77-5

sulfinalolo

 

66516-09-4

mertiatide

 

66608-32-0

imcarbofos

 

66960-34-7

metchefamide

 

68693-11-8

modafinil

 

69217-67-0

sumacetamolo

 

70895-45-3

tipropidile

 

71767-13-0

iotasul

 

74639-40-0

docarpamina

 

79467-22-4

bipenamolo

 

81045-50-3

pivopril

 

81110-73-8

racecadotrile

 

82599-22-2

ditiomustina

 

82964-04-3

tolrestat

 

83519-04-4

ilmofosina

 

85053-46-9

suricainide

 

85754-59-2

ambamustina

 

87556-66-9

cloticasone

 

87719-32-2

etarotene

 

88041-40-1

lemidosul

 

88255-01-0

netobimina

 

89987-06-4

acido tiludronico

 

90357-06-5

bicalutamide

 

90566-53-3

fluticasone

 

94055-76-2

suplatast tosilato

 

103725-47-9

betiatide

 

105687-93-2

sumarotene

 

106854-46-0

argimesna

 

107023-41-6

pobilukast

 

112573-72-5

desecadotrile

 

112573-73-6

ecadotrile

 

113593-34-3

flosatidile

 

114568-26-2

patamostat

 

122575-28-4

naglivano

 

123955-10-2

almokalant

 

127304-28-3

linarotene

 

129731-11-9

tibeglisene

 

137109-78-5

orazipone

 

159138-80-4

cariporide

2931 00 95

0-00-0

propagermanio

 

0-00-0

repagermanio

 

52-68-6

metrifonato

 

62-37-3

clormerodrina

 

97-44-9

acetarsolo

 

98-50-0

acido arsanilico

 

98-72-6

nitarsone

 

116-49-4

glicobiarsolo

 

121-19-7

rossarsone

 

121-59-5

carbarsone

 

126-22-7

butonato

 

306-12-7

oxofenarsina

 

455-83-4

diclorofenarsina

 

457-60-3

neoarsfenamina

 

492-18-2

mersalile

 

498-73-7

mercurobutolo

 

525-30-4

mercuderamide

 

535-51-3

femarsone sulfossilato

 

554-72-3

triparsamide

 

618-82-6

solfarsfenamina

 

1984-15-2

acido medronico

 

2398-95-0

acido foscolico

 

2430-46-8

tolboxano

 

2809-21-4

acido etidronico

 

3639-19-8

difetarsone

 

5959-10-4

stibosamina

 

8017-88-7

borato fenilmercurico

 

10596-23-3

acido clodronico

 

13237-70-2

acido fosmenico

 

14235-86-0

idrargafene

 

15468-10-7

acido ossidronico

 

16543-10-5

fosenazide

 

17316-67-5

butafosfano

 

19028-28-5

toliodio cloruro

 

33204-76-1

quadrosilano

 

40391-99-9

acido pamidronico

 

51321-79-0

acido sparfosico

 

51395-42-7

acido butedronico

 

54870-27-8

fosfoneto sodico

 

57808-64-7

toldimfos

 

60668-24-8

alafosfalina

 

63132-39-8

acido olpadronico

 

63585-09-1

foscarnet sodico

 

65606-61-3

diciferrone

 

66376-36-1

acido alendronico

 

68959-20-6

disiquonio cloruro

 

73514-87-1

fosarilato

 

75018-71-2

acido tauroselcolico

 

76541-72-5

mifobato

 

79778-41-9

acido neridronico

 

92118-27-9

fotemustina

 

103486-79-9

belfosdil

 

114084-78-5

acido ibandronico

 

124351-85-5

acido incadronico

 

127502-06-1

tetrofosmina

 

132236-18-1

zifrosilone

2932 19 00

59-87-0

nitrofural

 

67-28-7

niidrazone

 

405-22-1

nidrossizone

 

541-64-0

furtretonio ioduro

 

549-40-6

furostilbestrolo

 

735-64-8

fenamifurile

 

965-52-6

nifuroxazide

 

3270-71-1

nifuraldezone

 

3563-92-6

zilofuramina

 

3690-58-2

fubrogonio ioduro

 

3776-93-0

furfenorex

 

4662-17-3

furidarone

 

5579-89-5

nifursemizone

 

5579-95-3

nifurmerone

 

5580-25-6

nifuretazone

 

6236-05-1

nifuroxima

 

6673-97-8

spirossasone

 

15686-77-8

fursalano

 

16915-70-1

nifursolo

 

19561-70-7

nifuratrone

 

28434-01-7

bioresmetrina

 

31329-57-4

naftidrofurile

 

53684-49-4

bufetololo

 

60653-25-0

orpanossina

 

64743-08-4

diclofurima

 

64743-09-5

nitrafudam

 

66357-35-5

ranitidina

 

72420-38-3

acifrano

 

75748-50-4

ancarolol

 

84845-75-0

niperotidina

 

93064-63-2

venritidina

 

142996-66-5

furomina

2932 29 10

77-09-8

fenolftaleina

2932 29 85

52-01-7

spironolattone

 

56-72-4

cumafos

 

57-57-8

propiolattone

 

66-76-2

dicumarolo

 

76-65-3

amolanone

 

81-81-2

warfarina

 

90-33-5

imecromone

 

152-72-7

acenocumarolo

 

321-55-1

alosson

 

435-97-2

fenprocumone

 

465-39-4

bufogenina

 

476-66-4

acido ellagico

 

477-32-7

visnadina

 

548-00-5

etile biscumacetato

 

642-83-1

aceglatone

 

804-10-4

carbocromene

 

1233-70-1

diarbarone

 

2908-75-0

esculamina

 

3258-51-3

valofano

 

3447-95-8

benfurodil emisuccinato

 

3902-71-4

trioxisalene

 

4366-18-1

cumetarolo

 

15301-80-1

oxamarina

 

15301-97-0

xilocumarol

 

26538-44-3

zeranolo

 

29334-07-4

sulmarina

 

32449-92-6

glucurolattone

 

35838-63-2

clocumarol

 

42422-68-4

taleranolo

 

52814-39-8

metesculetolo

 

58409-59-9

bucumololo

 

60986-89-2

clofurac

 

65776-67-2

afurololo

 

66898-60-0

talosalato

 

67268-43-3

giparmene

 

67696-82-6

acriellina

 

68206-94-0

cloricromene

 

73573-88-3

mevastatina

 

75139-06-9

tetronasina

 

75330-75-5

lovastatina

 

75992-53-9

moxadolene

 

79902-63-9

simvastatina

 

81478-25-3

lomevactone

 

87810-56-8

fostriecina

 

91406-11-0

esuprone

 

96829-58-2

orlistat

 

112856-44-7

losigamone

 

113507-06-5

mossidectina

 

132100-55-1

dalvastatina

2932 99 50

33069-62-4

paclitaxel

 

114977-28-5

docetaxel

2932 99 70

136-70-9

protochilolo

 

451-77-4

omarilamina

 

470-43-9

promossolano

 

541-66-2

oxapropanio ioduro

 

1344-34-9

stibamina glucoside

 

1508-45-8

mitopodozide

 

3416-24-8

glucosamina

 

3567-40-6

diossamato

 

5684-90-2

pentricloral

 

12569-38-9

glubionato di calcio

 

18296-45-2

didrovaltrato

 

18467-77-1

acido diprogulico

 

22693-65-8

olmidina

 

25161-41-5

acevaltrato

 

29041-71-2

fruttosio ferrico

 

30910-27-1

trelossinato

 

31112-62-6

metrizamide

 

34753-46-3

cieptolano

 

40580-59-4

guanadrel

 

47254-05-7

spirossepina

 

49763-96-4

stiripentolo

 

51497-09-7

tenamfetamina

 

53341-49-4

ponfibrato

 

53983-00-9

nibroxano

 

55102-44-8

bofumustina

 

56180-94-0

acarbosio

 

56290-94-9

medrossalolo

 

58546-54-6

besigomsina

 

58994-96-0

ranimustina

 

61136-12-7

almurtide

 

61869-07-6

domiodolo

 

61914-43-0

glucuronamide

 

66112-59-2

temurtide

 

71963-77-4

artemetero

 

74817-61-1

murabutide

 

78113-36-7

romurtide

 

85443-48-7

bencianolo

 

88495-63-0

artesunato

 

90733-40-7

edifolone

 

97240-79-4

topiramato

 

98383-18-7

ecomustina

 

105618-02-8

galamustina

 

116818-99-6

isalsteina

 

122312-55-4

dosmalfato

 

123072-45-7

aprosulato sodico

 

135038-57-2

fasidotril

2932 99 85

50-34-0

propantelina bromuro

 

53-46-3

metantelinio bromuro

 

61-74-5

domoxina

 

68-90-6

benziodarone

 

78-34-2

diossation

 

82-02-0

kellina

 

85-90-5

metilcromone

 

87-33-2

isosorbide dinitrato

 

119-41-5

efloxato

 

129-16-8

merbromina

 

154-23-4

cianidanolo

 

474-58-8

sitogluside

 

480-17-1

leucocianidolo

 

521-35-7

cannabinolo

 

652-67-5

isosorbide

 

1165-48-6

dimeflina

 

1477-19-6

benzarone

 

1668-19-5

doxepina

 

1951-25-3

amiodarone

 

1972-08-3

dronabinolo

 

2165-19-7

guanoxano

 

2455-84-7

ambenoxano

 

3562-84-3

benzbromarone

 

3607-18-9

cidossepina

 

3611-72-1

cloridarol

 

4386-35-0

meraleina sodica

 

4439-67-2

amikellina

 

4442-60-8

butamoxano

 

4730-07-8

pentamoxano

 

4940-39-0

cromocarb

 

6538-22-3

dimeprozano

 

7182-51-6

talopram

 

13157-90-9

benzchercina

 

15686-60-9

flavamina

 

15686-63-2

etabenzarone

 

16051-77-7

isosorbide mononitrato

 

16110-51-3

acido cromoglicico

 

16509-23-2

etomoxano

 

18296-44-1

valtrato

 

19889-45-3

guabensano

 

22888-70-6

silibinina

 

23580-33-8

acido furacrinico

 

23915-73-3

trebenzomina

 

26020-55-3

oxetorone

 

26225-59-2

mecinarone

 

29782-68-1

silidianina

 

33459-27-7

acido xanoxico

 

33889-69-9

silicristina

 

34887-52-0

fenisorex

 

35212-22-7

ipriflavone

 

37456-21-6

terbucromil

 

37470-13-6

acido flavodico

 

37855-80-4

iprocrololo

 

38873-55-1

furobufene

 

39552-01-7

befunololo

 

40691-50-7

tixanox

 

42408-79-7

pirandamina

 

50465-39-9

tocofibrato

 

51022-71-0

nabilone

 

52934-83-5

nanafrocina

 

54340-62-4

bufuralolo

 

55165-22-5

butocrololo

 

55286-56-1

doxaminolo

 

55453-87-7

isossepac

 

55689-65-1

oxepinac

 

56689-43-1

canbisolo

 

56983-13-2

furofenac

 

57009-15-1

isocromil

 

58012-63-8

furcloprofene

 

58761-87-8

sudexanox

 

58805-38-2

ambicromil

 

59729-33-8

citalopram

 

60400-92-2

prossicromil

 

63968-64-9

artemisinina

 

65350-86-9

meciadanolo

 

66575-29-9

colforsina

 

67102-87-8

pentomone

 

67700-30-5

furaprofene

 

68298-00-0

pirnabina

 

71316-84-2

fluradolina

 

72492-12-7

spizofurone

 

72619-34-2

bermoprofene

 

74912-19-9

naboctato

 

76301-19-4

timefurone

 

77005-28-8

texacromil

 

77416-65-0

exepanolo

 

78371-66-1

bucromarone

 

79130-64-6

ansoxetina

 

79619-31-1

flavodilolo

 

80743-08-4

diossadilolo

 

81486-22-8

nipradilolo

 

81674-79-5

guaimesal

 

81703-42-6

bendacalolo

 

87549-36-8

parcetasal

 

87626-55-9

mitoflaxone

 

96566-25-5

ablukast

 

97483-17-5

tifurac

 

99200-09-6

nebivololo

 

110816-79-0

cromoglicato lisetil

 

113806-05-6

olopatadina

 

123407-36-3

arteflene

 

128232-14-4

raxofelast

 

132017-01-7

bervastatina

 

139110-80-8

zanamivir

 

149494-37-1

ebalzotano

 

151581-24-7

iralukast

 

169758-66-1

robalzotano

2933 11 10

479-92-5

propifenazone

2933 11 90

58-15-1

aminofenazone

 

60-80-0

fenazone

 

68-89-3

metamizolo sodico

 

747-30-8

aminofenazone ciclamato

 

1046-17-9

dibupirone

 

3615-24-5

ramifenazone

 

7077-30-7

butopirammonio ioduro

 

22881-35-2

famprofazone

 

55837-24-6

bisfenazone

2933 19 10

50-33-9

fenilbutazone

2933 19 90

57-96-5

sulfinpirazone

 

105-20-4

betazolo

 

129-20-4

oxifenbutazone

 

853-34-9

kebuzone

 

2210-63-1

mofebutazone

 

4023-00-1

praxadina

 

7125-67-9

metochizina

 

7554-65-6

fomepizolo

 

13221-27-7

tribuzone

 

20170-20-1

difenamizolo

 

23111-34-4

feclobuzone

 

27470-51-5

suxibuzone

 

30748-29-9

feprazone

 

32710-91-1

trifezolac

 

34427-79-7

prossifezone

 

50270-32-1

bufezolac

 

50270-33-2

isofezolac

 

53808-88-1

lonazolac

 

55294-15-0

muzolimina

 

59040-30-1

nafazatrom

 

60104-29-2

clofezone

 

70181-03-2

dazopride

 

71002-09-0

pirazolac

 

80410-36-2

fezolamina

 

81528-80-5

dalbraminolo

 

103475-41-8

tepossalina

 

115436-73-2

ipazilide

 

119322-27-9

meribendano

 

142155-43-9

cizolirtina

2933 21 00

50-12-4

mefenitoina

 

57-41-0

fenitoina

 

86-35-1

etotoina

 

1317-25-5

alclossa

 

5579-81-7

aldiossa

 

5588-20-5

clodantoina

 

40828-44-2

clazolimina

 

56605-16-4

spiromustina

 

63612-50-0

nilutamide

 

89391-50-4

imirestat

 

93390-81-9

fosfenitoina

2933 29 10

50-60-2

fentolamina

2933 29 90

53-73-6

angiotensinamide

 

56-28-0

triclodazolo

 

59-98-3

tolazolina

 

60-56-0

tiamazolo

 

71-00-1

istidina

 

84-22-0

tetrizolina

 

91-75-8

antazolina

 

443-48-1

metronidazolo

 

501-62-2

fenamazolina

 

526-36-3

xilometazolina

 

551-92-8

dimetridazolo

 

830-89-7

albutoina

 

835-31-4

nafazolina

 

1077-93-6

ternidazolo

 

1082-56-0

tefazolina

 

1082-57-1

tramazolina

 

1491-59-4

oximetazolina

 

3254-93-1

doxenitoina

 

3366-95-8

secnidazolo

 

4201-22-3

tolonidina

 

4205-90-7

clonidina

 

4342-03-4

dacarbazina

 

4474-91-3

angiotensina II

 

4548-15-6

flunidazolo

 

4846-91-7

fenossazolina

 

5377-20-8

metomidato

 

5696-06-0

metetoina

 

5786-71-0

fosfocreatinina

 

6043-01-2

domazolina

 

7036-58-0

propoxato

 

7303-78-8

imidolina

 

7681-76-7

ronidazolo

 

13551-87-6

misonidazolo

 

14058-90-3

metazamide

 

14885-29-1

ipronidazolo

 

15037-44-2

etonam

 

16773-42-5

ornidazolo

 

17230-89-6

nimazone

 

17692-28-3

clonazolina

 

19387-91-8

tinidazolo

 

20406-60-4

mipimazolo

 

21721-92-6

nitrefazolo

 

22232-54-8

carbimazolo

 

22668-01-5

etanidazolo

 

22916-47-8

miconazolo

 

22994-85-0

benznidazolo

 

23593-75-1

clotrimazolo

 

23757-42-8

midaflur

 

25859-76-1

glibutimina

 

27220-47-9

econazolo

 

27523-40-6

isoconazolo

 

27885-92-3

imidocarbo

 

28125-87-3

flutonidina

 

30529-16-9

stirimazolo

 

31036-80-3

lofexidina

 

31478-45-2

bamnidazolo

 

33125-97-2

etomidato

 

33178-86-8

alinidina

 

34839-70-8

metiamide

 

36364-49-5

imidazolo salicilato

 

36740-73-5

flumizolo

 

38083-17-9

climbazolo

 

38349-38-1

metrafazolina

 

40077-57-4

aviptadil

 

40507-78-6

indanazolina

 

40828-45-3

azolimina

 

41473-09-0

fenmetozolo

 

42116-76-7

carnidazolo

 

51022-76-5

sulnidazolo

 

51481-61-9

cimetidina

 

51940-78-4

zetidolina

 

53267-01-9

cibenzolina

 

53597-28-7

fludazonio cloruro

 

54143-54-3

sepazonio cloruro

 

54533-85-6

nizofenone

 

55273-05-7

impromidina

 

56097-80-4

valconazolo

 

57647-79-7

benclonidina

 

57653-26-6

fenobam

 

58261-91-9

mefenidile

 

59729-37-2

fexinidazolo

 

59803-98-4

brimonidina

 

59939-16-1

cirazolina

 

60173-73-1

arfalasina

 

60628-96-8

bifonazolo

 

60628-98-0

lombazolo

 

61318-90-9

sulconazolo

 

62087-96-1

triletide

 

62882-99-9

tinazolina

 

62894-89-7

tiflamizolo

 

63824-12-4

aliconazolo

 

63927-95-7

bentemazolo

 

64211-45-6

oxiconazolo

 

64212-22-2

nafimidone

 

64872-76-0

butoconazolo

 

65571-68-8

lofemizolo

 

65896-16-4

romifidina

 

66711-21-5

apraclonidina

 

66778-37-8

orconazolo

 

69539-53-3

etintidina

 

70161-09-0

democonazolo

 

71097-23-9

zoficonazolo

 

72479-26-6

fenticonazolo

 

73445-46-2

fenflumizolo

 

73790-28-0

enilconazolo

 

73931-96-1

denzimolo

 

74512-12-2

omoconazolo

 

76448-31-2

propenidazolo

 

76631-46-4

detomidina

 

76894-77-4

dazmegrel

 

77175-51-0

croconazolo

 

77671-31-9

enoximone

 

78186-34-2

bisantrene

 

78218-09-4

dazossibene

 

79313-75-0

sopromidina

 

80614-27-3

midazogrel

 

81447-78-1

levlofexidina

 

81447-79-2

deslofexidina

 

82571-53-7

ozagrel

 

83184-43-4

mifentidina

 

84203-09-8

trifenagrel

 

84243-58-3

imazodano

 

84962-75-4

flutomidato

 

85392-79-6

indanidina

 

86347-14-0

medetomidina

 

89371-37-9

imidapril

 

89371-44-8

imidaprilato

 

89781-55-5

rolafagrel

 

89838-96-0

octimibato

 

90697-56-6

zimidobene

 

91017-58-2

abunidazolo

 

91524-14-0

napamezolo

 

95668-38-5

idralfidina

 

96153-56-9

bisfentidina

 

97901-21-8

nafagrel

 

99500-54-6

efetozolo

 

103926-64-3

sepimostat

 

104054-27-5

atipamezolo

 

104902-08-1

cilutazolina

 

105920-77-2

camonagrel

 

107429-63-0

lintopride

 

108894-40-2

brolaconazolo

 

110605-64-6

isaglidolo

 

110883-46-0

giracodazolo

 

113082-98-7

enalchirene

 

113775-47-6

desmedetomidina

 

114798-26-4

losartano

 

115574-30-6

irtemazolo

 

116002-70-1

ondansetrone

 

116684-92-5

galdansetron

 

116795-97-2

ledazerolo

 

118072-93-8

acido zoledronico

 

119006-77-8

flutrimazolo

 

120635-74-7

cilansetron

 

122830-14-2

deriglidolo

 

125472-02-8

mivazerolo

 

126222-34-2

remikirene

 

128326-82-9

eberconazolo

 

130120-57-9

prezatide rame acetato

 

130726-68-0

neticonazolo

 

130759-56-7

nemazolina

 

137460-88-9

odalprofene

 

138402-11-6

irbesartano

 

145858-51-1

liarozolo

 

158682-68-9

elisartano

 

173997-05-2

nepicastat

 

177563-40-5

carafibano

2933 33 00

57-42-1

petidina

 

64-39-1

trimeperidina

 

77-10-1

fenciclidina

 

113-45-1

metilfenidato

 

144-14-9

anileridina

 

302-41-0

piritramide

 

359-83-1

pentazocina

 

437-38-7

fentanil

 

467-60-7

pipradrolo

 

467-83-4

dipipanone

 

469-79-4

chetobemidone

 

562-26-5

fenoperidina

 

915-30-0

difenoxilato

 

1812-30-2

bromazepam

 

15301-48-1

bezitramide

 

15686-91-6

propiram

 

28782-42-5

difenoxina

 

71195-58-9

alfentanil

2933 39 10

54-92-2

iproniazide

 

101-26-8

piridostigmina bromuro

2933 39 99

51-12-7

nialamide

 

52-86-8

aloperidolo

 

53-89-4

benzpiperilone

 

54-36-4

metirapone

 

54-85-3

isoniazide

 

56-97-3

trimedoxima bromuro

 

59-26-7

nicetamide

 

59-32-5

cloropiramina

 

62-97-5

difemanile metilsolfato

 

76-90-4

mepenzolato bromuro

 

77-01-0

fenpipramide

 

77-20-3

alfaprodina

 

77-39-4

cicrimina

 

79-55-0

pempidina

 

82-98-4

piperidolato

 

86-21-5

feniramina

 

86-22-6

bromfeniramina

 

87-21-8

piridocaina

 

91-81-6

tripelennamina

 

91-84-9

mepiramina

 

93-47-0

verazide

 

94-63-3

pralidossima ioduro

 

94-78-0

fenazopiridina

 

97-57-4

tolpronina

 

100-91-4

eucatropina

 

101-08-6

diperodone

 

114-90-9

obidoxima cloruro

 

114-91-0

metiridina

 

115-46-8

azaciclonolo

 

117-30-6

dipiproverina

 

123-03-5

cetilpiridinio cloruro

 

125-51-9

pipenzolato bromuro

 

125-60-0

fenpiverinio bromuro

 

127-35-5

fenazocina

 

129-03-3

ciproeptadina

 

129-83-9

fenampromide

 

132-21-8

desbromfeniramina

 

132-22-9

clorfenamina

 

136-82-3

piperocaina

 

139-62-8

ciclometicaina

 

144-11-6

triesifenidile

 

144-45-6

spirgetina

 

147-20-6

difenilpiralina

 

149-17-7

ftivazide

 

300-37-8

diodone

 

357-66-4

spirilene

 

382-82-1

dicolinio ioduro

 

468-50-8

betameprodina

 

468-51-9

alfameprodina

 

468-56-4

idroxipetidina

 

468-59-7

betaprodina

 

469-21-6

doxilamina

 

469-80-7

feneridina

 

469-82-9

etoxeridina

 

479-81-2

bietamiverina

 

486-12-4

triprolidina

 

486-16-8

carbinoxamina

 

495-84-1

salinazide

 

504-03-0

nanofina

 

510-74-7

spiramide

 

511-45-5

pridinolo

 

514-65-8

biperidene

 

534-84-9

pimeclone

 

536-33-4

etionamide

 

546-32-7

oxofeneridina

 

548-73-2

droperidolo

 

553-69-5

feniramidolo

 

555-90-8

nicotiazone

 

561-48-8

norpipanone

 

561-76-2

properidina

 

561-77-3

diesiverina

 

578-89-2

pimetremide

 

586-60-7

diclonina

 

586-98-1

piconolo

 

587-46-2

benzpirinio bromuro

 

587-61-1

propiliodone

 

603-50-9

bisacodil

 

728-88-1

tolperisone

 

749-02-0

spiperone

 

749-13-3

trifluperidolo

 

807-31-8

aceperone

 

827-61-2

aceclidina

 

852-42-6

guaiapato

 

972-02-1

difenidolo

 

1050-79-9

moperone

 

1096-72-6

epzidina

 

1098-97-1

piritinolo

 

1219-35-8

primaperone

 

1463-28-1

guanaclina

 

1508-75-4

tropicamide

 

1539-39-5

gapicomina

 

1580-71-8

amiperone

 

1707-15-9

metazide

 

1740-22-3

pirinolina

 

1841-19-6

fluspirilene

 

1882-26-4

piricarbato

 

1893-33-0

pipamperone

 

2062-78-4

pimozide

 

2062-84-2

benperidolo

 

2066-89-9

pasiniazide

 

2139-47-1

nifenazone

 

2156-27-6

benproperina

 

2180-92-9

bupivacaina

 

2398-81-4

acido ossiniacico

 

2531-04-6

piperilone

 

2748-88-1

miripirio cloruro

 

2779-55-7

opiniazide

 

2804-00-4

rossoperone

 

2856-74-8

modalina

 

2971-90-6

clopidolo

 

3099-52-3

nicametato

 

3425-97-6

dimecolonio ioduro

 

3485-62-9

clidinio bromuro

 

3540-95-2

fenpiprano

 

3562-55-8

piprocurario ioduro

 

3565-03-5

pimetina

 

3569-26-4

indopina

 

3572-80-3

ciclazocina

 

3575-80-2

melperone

 

3626-67-3

esadilina

 

3670-68-6

propipocaina

 

3691-78-9

benzetidina

 

3696-28-4

dipiritione

 

3703-76-2

cloperastina

 

3731-52-0

picolamina

 

3734-52-9

metazocina

 

3737-09-5

disopiramide

 

3781-28-0

propiperone

 

3784-99-4

stilbazio ioduro

 

3811-53-8

propinetidina

 

3964-81-6

azatadina

 

4354-45-4

oxiclipina

 

4394-00-7

acido niflumico

 

4394-04-1

metanixina

 

4394-05-2

acido nixilico

 

4546-39-8

pipetanato

 

4575-34-2

mifadol

 

4876-45-3

camfotamide

 

4904-00-1

ciprolidolo

 

4945-47-5

bamipina

 

4960-10-5

perastina

 

5005-72-1

leptaclina

 

5205-82-3

bevonio metilsolfato

 

5322-53-2

oxiperomide

 

5560-77-0

rotossamina

 

5579-92-0

iopidolo

 

5579-93-1

iopidone

 

5598-52-7

fospirato

 

5634-41-3

parapenzolato bromuro

 

5636-83-9

dimetindene

 

5638-76-6

betaistina

 

5657-61-4

nicossamato

 

5789-72-0

trimetamide

 

5868-05-3

niceritrolo

 

5942-95-0

carpipramina

 

6184-06-1

sorbinicato

 

6272-74-8

lapirio cloruro

 

6556-11-2

inositolo nicotinato

 

6621-47-2

peresilina

 

6968-72-5

mepiroxolo

 

7007-96-7

crotoniazide

 

7008-17-5

idrossipiridina tartrato

 

7009-54-3

pentapiperide

 

7009-82-7

trimetidinio metosolfato

 

7162-37-0

paridocaina

 

7237-81-2

epronicato

 

7528-13-4

carperidina

 

7681-80-3

pentapiperio metilsolfato

 

10040-45-6

picosulfato sodico

 

10447-39-9

chifenadina

 

10457-90-6

bromperidolo

 

10457-91-7

clofluperolo

 

10571-59-2

nicoclonato

 

13410-86-1

aconiazide

 

13422-16-7

triflocina

 

13447-95-5

metaniazide

 

13456-08-1

bitipazone

 

13463-41-7

piritione zincica

 

13495-09-5

piminodina

 

13752-33-5

panidazolo

 

13862-07-2

difemetorex

 

13912-80-6

nicoboxil

 

13958-40-2

oxiramide

 

14222-60-7

protionamide

 

14745-50-7

meletimide

 

14796-24-8

cinperene

 

15301-88-9

pitamina

 

15302-05-3

butossilato

 

15302-10-0

clibucaina

 

15378-99-1

anazocina

 

15387-10-7

niprofazone

 

15500-66-0

pancuronio bromuro

 

15599-26-5

drossipropina

 

15686-68-7

volazocina

 

15686-87-0

pifenato

 

15876-67-2

distigmina bromuro

 

16426-83-8

niometacina

 

16571-59-8

benzindopirina

 

16852-81-6

benzoclidina

 

17692-43-2

picodralazina

 

17737-65-4

clonixina

 

17737-68-7

diclonixina

 

18841-58-2

pipoctanone

 

20977-50-8

carperone

 

21221-18-1

flazalone

 

21228-13-7

dorastina

 

21686-10-2

flupranone

 

21755-66-8

picoperina

 

21829-22-1

clonixeril

 

21829-25-4

nifedipina

 

21888-98-2

dexetimide

 

22150-28-3

ipragratina

 

22204-91-7

lifibrato

 

22443-11-4

nepinalone

 

22609-73-0

niludipina

 

22632-06-0

bupicomide

 

22801-44-1

mepivacaina

 

23210-56-2

ifenprodil

 

24340-35-0

piridossilato

 

24358-84-7

desivacaina

 

24558-01-8

levofacetoperano

 

24671-26-9

benrixato

 

24678-13-5

lenperone

 

25384-17-2

allilprodina

 

25523-97-1

desclorfeniramina

 

26844-12-2

indoramina

 

26864-56-2

penfluridolo

 

27112-37-4

diamocaina

 

27115-86-2

dacuronio bromuro

 

27302-90-5

oxisurano

 

27959-26-8

nicomolo

 

28240-18-8

pinolcaina

 

29125-56-2

droclidinio bromuro

 

29342-02-7

metipirox

 

29876-14-0

nicotredolo

 

30652-11-0

deferiprone

 

30751-05-4

trossipide

 

30817-43-7

fenclexonio metilsolfato

 

31224-92-7

pifoxima

 

31232-26-5

danitracene

 

31314-38-2

prodipina

 

31637-97-5

etofibrato

 

31721-17-2

chinupramina

 

31932-09-9

ticarbodina

 

31980-29-7

nicofibrato

 

32953-89-2

rimiterolo

 

33144-79-5

broperamolo

 

33605-94-6

pirisudanolo

 

34703-49-6

dropempina

 

35515-77-6

truxipicurio ioduro

 

35620-67-8

pirdonio bromuro

 

36175-05-0

picofosfato sodico

 

36292-69-0

ketazocina

 

36504-64-0

nictindolo

 

37087-94-8

acido tibrico

 

37398-31-5

dilmefone

 

37612-13-8

encainide

 

38677-81-5

pirbuterolo

 

38677-85-9

flunissina

 

39123-11-0

pituxato

 

39537-99-0

micinicato

 

39562-70-4

nitrendipina

 

42597-57-9

ronifibrato

 

47029-84-5

dazadrolo

 

47128-12-1

cicliramina

 

47662-15-7

suxemeride

 

47739-98-0

clocapramina

 

47806-92-8

difenoximide

 

50432-78-5

pemeride

 

50650-76-5

piroctone

 

50679-08-8

terfenadina

 

50700-72-6

vecuronio bromuro

 

51832-87-2

picobenzide

 

52157-83-2

mindoperone

 

53179-10-5

fluperamide

 

53179-11-6

loperamide

 

53179-12-7

clopimozide

 

53415-46-6

fepitrizolo

 

53449-58-4

ciclonicato

 

54063-45-5

fetossilato

 

54063-47-7

gemazocina

 

54063-52-4

pitofenone

 

54110-25-7

pirozadil

 

54143-55-4

flecainide

 

54965-22-9

fluspiperone

 

55285-35-3

butanixina

 

55285-45-5

pirifibrato

 

55313-67-2

pipramadol

 

55432-15-0

pirinidazolo

 

55837-14-4

butaverina

 

55837-15-5

butopiprina

 

55837-21-3

pipossizina

 

55837-22-4

pribecaina

 

55837-26-8

fenperato

 

55905-53-8

clebopride

 

55985-32-5

nicardipina

 

56079-81-3

ropitoina

 

56383-05-2

zindotrina

 

56775-88-3

zimeldina

 

56995-20-1

flupirtina

 

57021-61-1

isonixina

 

57237-97-5

timoprazolo

 

57548-79-5

picafibrato

 

57648-21-2

timiperone

 

57653-28-8

ibazocina

 

57653-29-9

cogazocina

 

57734-69-7

sechifenadina

 

57808-66-9

domperidone

 

57982-78-2

budipina

 

58239-89-7

mossazocina

 

59429-50-4

tamitinolo

 

59708-52-0

carfentanil

 

59729-31-6

lorcainide

 

59831-64-0

milenperone

 

59831-65-1

alopemide

 

59859-58-4

femoxetina

 

60324-59-6

nomelidina

 

60560-33-0

pinacidile

 

60569-19-9

propiverina

 

60576-13-8

piketoprofene

 

60662-18-2

eniclobrato

 

61380-40-3

lofentanil

 

61764-61-2

cloroperone

 

62658-88-2

mesudipina

 

63388-37-4

declenperone

 

63675-72-9

nisoldipina

 

63758-79-2

indalpina

 

64063-57-6

picotrina

 

64755-06-2

chinuclio bromuro

 

64840-90-0

eperisone

 

65141-46-0

nicorandil

 

66085-59-4

nimodipina

 

66208-11-5

ifoxetina

 

66364-73-6

enpirolina

 

66529-17-7

midaglizolo

 

66564-14-5

cinitapride

 

66564-15-6

alepride

 

67765-04-2

enefexina

 

68252-19-7

pirmenolo

 

68284-69-5

disobutamide

 

68797-29-5

pipradimadol

 

68844-77-9

astemizolo

 

69047-39-8

binifibrato

 

69365-65-7

fenoctimina

 

70132-50-2

pimonidazolo

 

70260-53-6

mindodilolo

 

70724-25-3

carbazerano

 

71138-71-1

octapinolo

 

71195-56-7

broclepride

 

71251-02-0

octenidina

 

71276-43-2

quadazocina

 

71461-18-2

tonazocina

 

71653-63-9

riodipina

 

71990-00-6

bremazocina

 

72005-58-4

vadocaina

 

72432-03-2

miglitolo

 

72808-81-2

tepirindolo

 

73278-54-3

lamtidina

 

73590-58-6

omeprazolo

 

73590-85-9

ufiprazolo

 

74517-42-3

ditercalinio cloruro

 

75437-14-8

milverina

 

75444-64-3

flumeridone

 

75530-68-6

nilvadipina

 

75755-07-6

acido piridronico

 

75985-31-8

ciamexone

 

76956-02-0

lavoltidina

 

77342-26-8

tefenperato

 

77502-27-3

tolpadol

 

78090-11-6

picoprazolo

 

78092-65-6

ristianolo

 

78273-80-0

roxatidina

 

78421-12-2

drossicainide

 

78997-40-7

prisotinolo

 

79201-85-7

picenadol

 

79449-98-2

cabastina

 

79449-99-3

icospiramide

 

79455-30-4

nicaravene

 

79516-68-0

levocabastina

 

79794-75-5

loratadina

 

79992-71-5

pimetacina

 

80343-63-1

sufotidina

 

80349-58-2

panuramina

 

80614-21-7

nicogrelato

 

80879-63-6

emiglitato

 

81098-60-4

cisapride

 

81329-71-7

modecainide

 

82227-39-2

pibaxizina

 

83059-56-7

zabicipril

 

83799-24-0

fexofenadina

 

83991-25-7

ambasilide

 

84057-95-4

ropivacaina

 

84490-12-0

piroximone

 

85166-20-7

ciclotropio bromuro

 

85966-89-8

preclamolo

 

86189-69-7

felodipina

 

86365-92-6

trazolopride

 

86780-90-7

aranidipina

 

86811-09-8

litoxetina

 

86811-58-7

fluazurone

 

87784-12-1

ofornina

 

87848-99-5

acrivastina

 

88150-42-9

amlodipina

 

88296-62-2

transcainide

 

88678-31-3

liranaftato

 

89194-77-4

bisaramil

 

89419-40-9

mosapramina

 

89613-77-4

mezacopride

 

89667-40-3

isbogrel

 

90103-92-7

zabiciprilato

 

90182-92-6

zacopride

 

90729-42-3

carebastina

 

90729-43-4

ebastina

 

90961-53-8

tedisamil

 

92268-40-1

perfomedil

 

93181-81-8

lodaxaprina

 

93181-85-2

endixaprina

 

93277-96-4

altapizone

 

93821-75-1

butinazocina

 

95374-52-0

prideperone

 

96449-05-7

rispenzepina

 

96487-37-5

nuvenzepina

 

96513-83-6

pentisomide

 

96515-73-0

palonidipina

 

96922-80-4

pantenicato

 

98323-83-2

carmossirolo

 

98330-05-3

anpirtolina

 

99499-40-8

disuprazolo

 

99518-29-3

derpanicato

 

99522-79-9

pranidipina

 

100158-38-1

otenzepad

 

100427-26-7

lercanidipina

 

100927-13-7

idaverina

 

101343-69-5

ocfentanil

 

101345-71-5

brifentanil

 

102625-70-7

pantoprazolo

 

103336-05-6

ditechirene

 

103577-45-3

lansoprazolo

 

103878-84-8

lazabemide

 

103890-78-4

lacidipina

 

103922-33-4

pibutidina

 

103923-27-9

pirtenidina

 

104153-37-9

rilopirox

 

104713-75-9

barnidipina

 

105462-24-6

acido risedronico

 

105979-17-7

benidipina

 

106516-24-9

sertindolo

 

106669-71-0

arpromidina

 

106686-40-2

gapromidina

 

106900-12-3

loperamide ossido

 

107266-06-8

gevotrolina

 

107266-08-0

carvotrolina

 

108687-08-7

teludipina

 

110140-89-1

ridogrel

 

110347-85-8

selfotel

 

112192-04-8

roxindolo

 

112727-80-7

renzapride

 

113165-32-5

niguldipina

 

115911-28-9

sampirtina

 

115972-78-6

olradipina

 

116078-65-0

bidisomide

 

117976-89-3

rabeprazolo

 

118248-91-2

fodipir

 

119257-34-0

besipirdina

 

119391-55-8

benzetimide

 

119431-25-3

eliprodil

 

120014-06-4

donepezile

 

120054-86-6

desniguldipina

 

120656-74-8

trefentanil

 

120958-90-9

dalcotidina

 

121650-80-4

pancopride

 

121750-57-0

itamelina

 

121840-95-7

rogletimide

 

122955-18-4

sibopirdina

 

122957-06-6

modipafant

 

123524-52-7

azelnidipina

 

124436-59-5

pirodavir

 

124858-35-1

nadifloxacina

 

125602-71-3

bepotastina

 

125729-29-5

lemildipina

 

126825-36-3

bertosamil

 

128075-79-6

lufironile

 

130641-36-0

picumeterolo

 

132203-70-4

cilnidipina

 

132373-81-0

vamicamide

 

132553-86-7

glemanserina

 

132829-83-5

espatropato

 

132875-61-7

remifentanil

 

134377-69-8

safironile

 

135062-02-1

repaglinide

 

135354-02-8

xaliprodene

 

137795-35-8

spiroglumide

 

138708-32-4

ferpifosato sodico

 

139886-32-1

milamelina

 

140944-31-6

silperisone

 

141725-10-2

milacainide

 

142001-63-6

saredutant

 

143257-97-0

sameridina

 

144035-83-6

piclamilast

 

144412-49-7

lamifibano

 

145216-43-9

forasartano

 

145414-12-6

lirexapride

 

145599-86-6

cerivastatina

 

147025-53-4

talsaclidina

 

149488-17-5

trovirdina

 

149926-91-0

revatropato

 

149979-74-8

terbogrel

 

150443-71-3

nicanartina

 

154413-61-3

ticolubant

 

154541-72-7

alinastina

 

155319-91-8

mangafodipir

 

155415-08-0

inogatrano

 

155418-06-7

besilato di nolpitantio

 

156137-99-4

rapacuronio bromuro

 

157716-52-4

perifosina

 

158876-82-5

rupatadina

 

159776-68-8

linetastina

 

159912-53-5

sabcomelina

 

159997-94-1

biricodar

 

160492-56-8

osanetant

 

162401-32-3

roflumilast

 

166432-28-6

clevidipina

 

170566-84-4

lanepitant

 

171049-14-2

lotrafibano

 

171655-91-7

brasofensina

 

172927-65-0

sibrafibano

2933 41 00

77-07-6

levorfanolo

2933 49 10

85-79-0

cincocaina

 

132-60-5

cincofene

 

485-34-7

neocincofene

 

485-89-2

oxicincofeno

 

1698-95-9

prochinolato

 

5486-03-3

buchinolato

 

13997-19-8

nechinato

 

17230-85-2

amchinato

 

19485-08-6

ciprochinato

 

40034-42-2

rosoxacina

 

105956-97-6

clinafloxacina

 

110013-21-3

merafloxacina

 

127254-12-0

sitafloxacina

 

127294-70-6

balofloxacina

 

127779-20-8

sachinavir

 

141725-88-4

cetefloxacina

 

143224-34-4

telinavir

 

143383-65-7

premafloxacina

 

151096-09-2

moxifloxacina

 

154612-39-2

palinavir

2933 49 30

125-71-3

destrometorfano

2933 49 90

54-05-7

clorochina

 

72-80-0

clorchinaldolo

 

83-73-8

diiodoidrossichinolina

 

86-42-0

amodiachina

 

86-75-9

benzoxichina

 

86-78-2

pentachina

 

86-80-6

chinisocaina

 

90-34-6

primachina

 

118-42-3

idroxiclorochina

 

125-70-2

levometorfano

 

125-73-5

destrorfano

 

130-16-5

clossichina

 

130-26-7

cliochinolo

 

146-37-2

laurolinio acetato

 

147-27-3

dimossilina

 

152-02-3

levallorfano

 

154-73-4

guanisochina

 

297-90-5

racemorfano

 

468-07-5

fenomorfano

 

486-47-5

etaverina

 

510-53-2

racemetorfano

 

521-74-4

broxichinolina

 

522-51-0

dequalinio cloruro

 

525-61-1

chinocide

 

548-84-5

pirvinio cloruro

 

549-68-8

octaverina

 

550-81-2

amopirochina

 

574-77-6

papaverolina

 

635-05-2

pamachina

 

1131-64-2

debrisochina

 

1531-12-0

norlevorfanolo

 

1748-43-2

tretinio tosilato

 

1776-83-6

chintiofos

 

2154-02-1

metofolina

 

2545-24-6

niceverina

 

2545-39-3

clamossichina

 

2768-90-3

chinaldina cerulea

 

3176-03-2

drotebanolo

 

3253-60-9

laudexio metilsolfato

 

3684-46-6

brossaldina

 

3811-56-1

aminochinuride

 

3820-67-5

glafenina

 

4008-48-4

nitroxolina

 

4298-15-1

cletochina

 

4310-89-8

edachinio cloruro

 

5541-67-3

tilichinolo

 

5714-76-1

quinetalato

 

7175-09-9

tilbrochinolo

 

7270-12-4

clochinato

 

10023-54-8

aminochinolo

 

10061-32-2

levofenacilmorfano

 

10351-50-5

lenichinsina

 

10539-19-2

moxaverina

 

13007-93-7

cuproxolina

 

13425-92-8

amichinsina

 

13757-97-6

chinprenalina

 

14009-24-6

drotaverina

 

15301-40-3

actinochinolo

 

15599-52-7

brochinaldolo

 

15686-38-1

carbazocina

 

18429-69-1

memotina

 

18429-78-2

famotina

 

18507-89-6

decochinato

 

19056-26-9

chidecamina

 

21738-42-1

oxamnichina

 

22407-74-5

bisobrina

 

23779-99-9

floctafenina

 

23910-07-8

mebichina

 

24526-64-5

nomifensina

 

30418-38-3

tretochinolo

 

36309-01-0

dimemorfano

 

37517-33-2

esprochina

 

40692-37-3

tisoquone

 

42408-82-2

butorfanolo

 

42465-20-3

acechinolina

 

53230-10-7

meflochina

 

53400-67-2

tichinamide

 

54063-29-5

cicarperone

 

54340-63-5

clofeverina

 

55150-67-9

climiqualina

 

55299-11-1

ichindamina

 

56717-18-1

isotichimide

 

59889-36-0

ciprefadol

 

61563-18-6

sochinololo

 

64039-88-9

nicafenina

 

64228-81-5

atracurio besilato

 

67165-56-4

diclofensina

 

72714-74-0

viqualina

 

72714-75-1

ivoqualina

 

74129-03-6

tebuchina

 

76252-06-7

nicainoprolo

 

76568-02-0

flosechinano

 

77086-21-6

dizocilpina

 

77472-98-1

pipequalina

 

79201-80-2

veradolina

 

79798-39-3

ketorfanolo

 

83863-79-0

florifenina

 

85441-60-7

chinaprilato

 

85441-61-8

quinapril

 

86024-64-8

chinacainolo

 

90402-40-7

abanochile

 

90828-99-2

itrocainide

 

91524-15-1

irloxacina

 

96187-53-0

brechinar

 

96946-42-8

cisatracurio besilato

 

103775-10-6

moexipril

 

103775-14-0

moexiprilato

 

106819-53-8

dossacurio cloruro

 

106861-44-3

mivacurio cloruro

 

108437-28-1

binfloxacina

 

113079-82-6

terbechinil

 

120443-16-5

verlukast

 

136668-42-3

quiflapone

 

139314-01-5

chilostigmina

 

143664-11-3

elacridar

 

158966-92-8

montelukast

 

159989-64-7

nelfinavir

2933 53 10

50-06-6

fenobarbital

 

57-30-7

fenobarbital sodico

 

57-44-3

barbital

 

144-02-5

barbital sodico

2933 53 90

52-31-3

ciclobarbital

 

52-43-7

allobarbital

 

57-43-2

amobarbital

 

76-73-3

secobarbital

 

76-74-4

pentobarbital

 

77-26-9

butalbital

 

115-38-8

metilfenobarbital

 

125-40-6

secbutabarbital

 

2430-49-1

vinilbital

2933 54 00

50-11-3

metarbital

 

56-29-1

esobarbital

 

76-23-3

tetrabarbital

 

77-02-1

aprobarbital

 

115-44-6

talbutale

 

125-42-8

vinbarbital

 

143-82-8

probarbitale sodico

 

151-83-7

metoesital

 

357-67-5

fetarbitale

 

467-36-7

tialbarbitale

 

467-38-9

tiotetrabarbital

 

467-43-6

metiturale

 

509-86-4

eptabarb

 

561-83-1

nealbarbital

 

561-86-4

brallobarbital

 

744-80-9

benzobarbital

 

841-73-6

bucolomo

 

960-05-4

carbubarbo

 

2409-26-9

prazitone

 

2537-29-3

prossibarbal

 

4388-82-3

barbexaclone

 

13246-02-1

febarbamato

 

15687-09-9

difebarbamato

 

27511-99-5

eterobarbo

2933 55 00

72-44-6

metaqualone

 

340-57-8

mecloqualone

 

34758-83-3

zipeprolo

 

61197-73-7

loprazolam

2933 59 10

333-41-5

dimpilato

2933 59 95

50-44-2

mercaptopurina

 

51-21-8

fluorouracile

 

51-52-5

propiltiouracile

 

54-91-1

pipobromano

 

56-04-2

metiltiouracile

 

58-14-0

pirimetamina

 

58-32-2

dipiridamolo

 

59-05-2

metotrexato

 

65-86-1

acido orotico

 

66-75-1

uramustina

 

68-88-2

idroxizina

 

71-73-8

tiopental sodico

 

82-92-8

ciclizina

 

82-93-9

clorciclizina

 

82-95-1

buclizina

 

90-89-1

dietilcarbamazina

 

91-85-0

tonzilamina

 

115-63-9

exociclio metilsolfato

 

121-25-5

amprolio

 

125-53-1

oxifenciclimina

 

141-94-6

esetidina

 

153-87-7

oxipertina

 

154-42-7

tioguanina

 

154-82-5

simetride

 

298-55-5

clocinizina

 

298-57-7

cinnarizina

 

299-48-9

piperamide

 

299-88-7

bentiamina

 

299-89-8

acetiamina

 

315-30-0

allopurinolo

 

315-72-0

opipramolo

 

396-01-0

triamterene

 

442-03-5

anisopirolo

 

446-86-6

azatioprina

 

448-34-0

azaprocina

 

510-90-7

butalital sodico

 

522-18-9

clorbenzoxamina

 

550-28-7

amisometradina

 

553-08-2

tonzonio bromuro

 

569-65-3

meclozina

 

642-44-4

aminometradina

 

738-70-5

trimetoprim

 

1243-33-0

mefeclorazina

 

1480-19-9

fluanisone

 

1649-18-9

azaperone

 

1866-43-9

rolodina

 

1897-89-8

piriqualone

 

1977-11-3

perlapina

 

2022-85-7

flucitosina

 

2208-51-7

pelanserina

 

2465-59-0

ossipurinolo

 

2608-24-4

piposulfano

 

2667-89-2

bisbentiamina

 

2856-81-7

azabuperone

 

3286-46-2

sulbutiamina

 

3416-26-0

lidoflazina

 

3601-19-2

ropizina

 

3607-24-7

feniripolo

 

3733-63-9

declossizina

 

4004-94-8

zolertina

 

4015-32-1

quazodina

 

4052-13-5

cloperidone

 

4214-72-6

isaxonina

 

4774-24-7

chipazina

 

5011-34-7

trimetazidina

 

5061-22-3

nafiverina

 

5221-49-8

pirimitato

 

5234-86-6

azachinzolo

 

5334-23-6

tisopurina

 

5355-16-8

diaveridina

 

5522-39-4

difluanazina

 

5581-52-2

tiamiprina

 

5587-93-9

ampirimina

 

5626-36-8

nonapirimina

 

5636-92-0

piclossidina

 

5714-82-9

triclofenolo piperazina

 

5786-21-0

clozapina

 

5984-97-4

iodotiouracile

 

6981-18-6

ormetoprim

 

7008-00-6

dimetolizina

 

7008-18-6

iminofenimide

 

7077-33-0

febuverina

 

7432-25-9

etaqualone

 

8063-28-3

ribaminolo

 

10001-13-5

pesantel

 

10402-90-1

eprazinone

 

12002-30-1

piperazina calcio edetato

 

13665-88-8

mopidamolo

 

14222-46-9

piritidio bromuro

 

14728-33-7

terossalene

 

15421-84-8

trapidil

 

15534-05-1

pipratecolo

 

15793-38-1

chinazosina

 

17692-23-8

bentipimina

 

17692-31-8

dropropizina

 

17692-34-1

etodrossizina

 

18694-40-1

epirizolo

 

19562-30-2

acido piromidico

 

19794-93-5

trazodone

 

20326-12-9

mepiprazolo

 

20326-13-0

tolpiprazolo

 

21416-87-5

razoxano

 

21560-58-7

pichizile

 

21560-59-8

ochizile

 

22457-89-2

benfotiamina

 

22760-18-5

proquazone

 

23476-83-7

prospidio cloruro

 

23790-08-1

mossiprachina

 

23887-41-4

cinepazet

 

23887-46-9

cinepazide

 

23887-47-0

cinpropazide

 

24219-97-4

mianserina

 

24360-55-2

milipertina

 

24584-09-6

dexrazoxano

 

25509-07-3

cloroqualone

 

26070-23-5

trazitilina

 

26242-33-1

vintiamolo

 

27076-46-6

alpertina

 

27315-91-9

pipebuzone

 

27367-90-4

niaprazina

 

28610-84-6

rimazolio metilsolfato

 

28797-61-7

pirenzepina

 

31729-24-5

enpiprazolo

 

32665-36-4

eprozinolo

 

33453-23-5

ciproquazone

 

34661-75-1

urapidil

 

35265-50-0

perachinsina

 

35795-16-5

trimazosina

 

36505-84-7

buspirone

 

36518-02-2

diproqualone

 

36531-26-7

oxantel

 

36590-19-9

amocarzina

 

37554-40-8

fluquazone

 

37750-83-7

rimoprogin

 

37751-39-6

ciclazindolo

 

37762-06-4

zaprinast

 

38304-91-5

minoxidil

 

39186-49-7

pirolazamide

 

39640-15-8

piberalina

 

39809-25-1

penciclovir

 

40507-23-1

fluproquazone

 

41340-39-0

impacarzina

 

41510-23-0

biriperone

 

41964-07-2

tolimidone

 

42061-52-9

pumitepa

 

42471-28-3

nimustina

 

50335-55-2

mezilamina

 

50892-23-4

acido pirinixico

 

51481-62-0

bucainide

 

51493-19-7

cinprazolo

 

51940-44-4

acido pipemidico

 

52128-35-5

trimetrexato

 

52196-22-2

ketotrexato

 

52212-02-9

pipecuronio bromuro

 

52395-99-0

belarizina

 

52468-60-7

flunarizina

 

52618-67-4

tioperidone

 

52942-31-1

etoperidone

 

53131-74-1

ciapilomo

 

53808-87-0

tetroxoprim

 

54063-23-9

acido cinepazico

 

54063-30-8

ciltoprazina

 

54063-38-6

fenaperone

 

54063-39-7

fenetradil

 

54063-58-0

toprilidina

 

54188-38-4

metralindolo

 

54340-64-6

fluciprazina

 

55149-05-8

pirolato

 

55268-74-1

praziquantel

 

55300-29-3

antrafenina

 

55477-19-5

iprozilamina

 

55485-20-6

acaprazina

 

55779-18-5

arprinocide

 

55837-13-3

piclopastina

 

55837-17-7

brindoxima

 

55837-20-2

alofuginone

 

56066-19-4

aditerene

 

56066-63-8

aditoprim

 

56287-74-2

afloqualone

 

56518-41-3

brodimoprima

 

56693-13-1

mociprazina

 

56693-15-3

terciprazina

 

56739-21-0

nitraquazone

 

56741-95-8

bropirimina

 

57132-53-3

proglumetacina

 

57149-07-2

naftopidile

 

58602-66-7

aminopterina sodica

 

59184-78-0

buquinerano

 

59277-89-3

aciclovir

 

59752-23-7

benderizina

 

59989-18-3

eniluracil

 

60104-30-5

orazamide

 

60607-34-3

oxatomide

 

60662-19-3

nilprazolo

 

60762-57-4

pirlindolo

 

60763-49-7

cinnarizina clofibrato

 

61337-67-5

mirtazapina

 

61422-45-5

carmofur

 

62052-97-5

bumepidile

 

62973-76-6

azanidazolo

 

62989-33-7

sapropterina

 

64019-03-0

doqualast

 

64204-55-3

esaprazolo

 

65089-17-0

pirinixil

 

65329-79-5

mobenzoxamina

 

65950-99-4

pirchinozolo

 

66093-35-4

talmetoprim

 

66172-75-6

verofillina

 

67121-76-0

fluperlapina

 

67227-55-8

primidololo

 

67254-81-3

peradoxima

 

67469-69-6

vanosserina

 

68475-42-3

anagrelide

 

68576-86-3

enciprazina

 

68741-18-4

buterizina

 

68902-57-8

metioprim

 

69017-89-6

ipexidina

 

69372-19-6

pemirolast

 

69479-26-1

pirepololo

 

70018-51-8

quazinone

 

70312-00-4

tolnapersina

 

70458-92-3

pefloxacina

 

70458-96-7

norfloxacina

 

71576-40-4

aptazapina

 

72141-57-2

losulazina

 

72444-62-3

perafensina

 

72732-56-0

piritrexima

 

72822-12-9

dapiprazolo

 

73090-70-7

epiroprim

 

74011-58-8

enoxacina

 

74050-98-9

ketanserina

 

75184-94-0

fenprinast

 

75438-57-2

mossonidina

 

75444-65-4

pirenperone

 

75558-90-6

amperozide

 

75689-93-9

imanixil

 

75859-04-0

rimcazolo

 

76330-71-7

altanserina

 

76536-74-8

buquiterina

 

76600-30-1

nosantina

 

76696-97-4

rofelodina

 

76716-60-4

fluprazina

 

77197-48-9

quinezamide

 

78208-13-6

zolenzepina

 

78299-53-3

tiacrilast

 

79467-23-5

mioflazina

 

79644-90-9

vebufloxacina

 

79660-72-3

fleroxacina

 

79781-95-6

rilapina

 

79855-88-2

trechinsina

 

80109-27-9

ciladopa

 

80428-29-1

mafoprazina

 

80433-71-2

calcio levofolinato

 

80576-83-6

edatrexato

 

80680-06-4

tefludazina

 

80755-51-7

bunazosina

 

81043-56-3

metrenperone

 

81523-49-1

vaneprim

 

82117-51-9

cinuperone

 

82190-92-9

flotrenizina

 

82190-93-0

trenizina

 

82410-32-0

ganciclovir

 

83366-66-9

nefazodone

 

83881-51-0

cetirizina

 

83928-76-1

gepirone

 

84408-37-7

desciclovir

 

85418-85-5

sunagrel

 

85673-87-6

revenast

 

85721-33-1

ciprofloxacina

 

86181-42-2

temelastina

 

86304-28-1

buciclovir

 

86393-37-5

amifloxacina

 

86627-15-8

aronixile

 

86627-50-1

lodinixil

 

86641-76-1

dibrospidio cloruro

 

86662-54-6

binizolast

 

86696-88-0

frabuprofene

 

87051-46-5

butanserina

 

87611-28-7

melchinast

 

87729-89-3

seganserina

 

87760-53-0

tandospirone

 

88133-11-3

bemitradina

 

88579-39-9

tasuldina

 

89303-63-9

atiprosina

 

90808-12-1

divaplone

 

92210-43-0

bemarinone

 

93106-60-6

enrofloxacina

 

94192-59-3

lixazinone

 

94386-65-9

pelrinone

 

95520-81-3

elziverina

 

95634-82-5

batelapina

 

95635-55-5

ranolazina

 

96164-19-1

peraclopone

 

96478-43-2

irindalone

 

96604-21-6

ocinaplone

 

96914-39-5

actisomide

 

97466-90-5

quinelorano

 

98079-51-7

lomefloxacina

 

98105-99-8

sarafloxacina

 

98106-17-3

difloxacina

 

98123-83-2

epsiprantel

 

98207-12-6

lobuprofene

 

98631-95-9

sobuzoxano

 

99291-25-5

levodropropizina

 

100587-52-8

norfloxacina succinil

 

101197-99-3

acitemato

 

101477-55-8

lomerizina

 

102280-35-3

bachiloprim

 

104227-87-4

famciclovir

 

104719-71-3

lorcinadol

 

106400-81-1

lometrexolo

 

106941-25-7

adefovir

 

107361-33-1

enazadrem

 

107736-98-1

umespirone

 

108210-73-7

bifeprofene

 

108319-06-8

temafloxacina

 

108436-80-2

rociclovir

 

108612-45-9

mizolastina

 

108674-88-0

idenast

 

108785-69-9

lorpiprazolo

 

109713-79-3

neldazosina

 

110101-66-1

tirilazad

 

110629-41-9

elbanizina

 

110690-43-2

emitefur

 

110871-86-8

sparfloxacina

 

111786-07-3

prinossodano

 

112398-08-0

danofloxacina

 

112733-06-9

zenarestat

 

113617-63-3

orbifloxacina

 

113852-37-2

cidofovir

 

114298-18-9

zalospirone

 

115313-22-9

serazapina

 

115762-17-9

ruzadolano

 

116308-55-5

vatanidipina

 

117827-81-3

delfaprazina

 

118420-47-6

tagorizina

 

119514-66-8

lifarizina

 

119687-33-1

iganidipina

 

119914-60-2

grepafloxacina

 

120092-68-4

manidipina

 

120770-34-5

draflazina

 

123205-52-7

trelnarizina

 

124832-26-4

valaciclovir

 

125363-87-3

carsatrina

 

127266-56-2

adatanserina

 

127759-89-1

lobucavir

 

128229-52-7

tamolarizina

 

130018-77-8

levocetirizina

 

130636-43-0

nifekalant

 

130800-90-7

sipatrigina

 

131635-06-8

sifaprazina

 

132449-46-8

lesopitrone

 

132810-10-7

blonanserina

 

133432-71-0

peldesina

 

133718-29-3

revizinone

 

134208-17-6

mazapertina

 

135637-46-6

atizoram

 

136470-78-5

abacavir

 

136816-75-6

atevirdina

 

137234-62-9

voriconazolo

 

137281-23-3

pemetrexed

 

140945-32-0

mapinastina

 

141549-75-9

indisetrone

 

143257-98-1

lerisetron

 

147149-76-6

nolatrexed

 

148408-65-5

sunepitrone

 

148504-51-2

ripisartano

 

150378-17-9

indinavir

 

150756-35-7

efletirizina

 

151319-34-5

zaleplone

 

152939-42-9

opanixil

 

156862-51-0

belaperidone

 

160738-57-8

gatifloxacina

 

164150-99-6

fandofloxacina

 

167933-07-5

flibanserina

 

175865-60-8

valganciclovir

2933 69 20

100-97-0

metenamina

2933 69 80

51-18-3

tretamina

 

87-90-1

simclosene

 

500-42-5

clorazanil

 

537-17-7

amanozina

 

609-78-9

cicloguanile embonato

 

645-05-6

altretamina

 

2244-21-5

troclosene potassico

 

3378-93-6

clociguanile

 

5580-22-3

oxonazina

 

13957-36-3

meladrazina

 

15585-71-4

brometenamina

 

15599-44-7

spirazina

 

27469-53-0

almitrina

 

35319-70-1

tiazurile

 

57381-26-7

irsogladina

 

63119-27-7

anitrazafene

 

66215-27-8

ciromazina

 

68289-14-5

metrazifone

 

69004-03-1

toltrazuril

 

84057-84-1

lamotrigina

 

92257-40-4

dizatrifone

 

98410-36-7

palatrigina

 

101831-36-1

clazurile

 

101831-37-2

diclazurile

 

103337-74-2

letrazurile

 

108258-89-5

sulazurile

 

128470-15-5

melarsomina

2933 72 00

125-64-4

metiprilone

 

22316-47-8

clobazam

2933 79 00

69-25-0

eledoisina

 

77-04-3

piritildione

 

98-79-3

acido pidolico

 

125-13-3

oxifenisatina

 

125-33-7

primidone

 

134-37-2

amfenidone

 

467-90-3

etipicone

 

1910-68-5

metisazone

 

1980-49-0

felipirina

 

2261-94-1

flucarbrile

 

7491-74-9

piracetam

 

17650-98-5

ceruletide

 

17692-37-4

fantridone

 

18356-28-0

rolziracetam

 

21590-91-0

omidolina

 

21590-92-1

etomidolina

 

21766-53-0

acido iolidonico

 

22136-26-1

amedalina

 

22365-40-8

triflubazam

 

26070-78-0

ubisindina

 

29342-05-0

ciclopirox

 

31842-01-0

indoprofene

 

33996-58-6

etiracetam

 

35115-60-7

teprotide

 

41729-52-6

dezaguanina

 

43200-80-2

zopiclone

 

50516-43-3

nofecainide

 

51781-06-7

carteololo

 

53086-13-8

dexindoprofene

 

53179-13-8

pirfenidone

 

54063-34-2

cofisatina

 

54935-03-4

sulisatina

 

59227-89-3

laurocapram

 

59776-90-8

dupracetam

 

60719-84-8

amrinone

 

61413-54-5

rolipram

 

62613-82-5

oxiracetam

 

63610-08-2

indobufene

 

63958-90-7

nonatimulina

 

65008-93-7

bometololo

 

67199-66-0

danichidone

 

67542-41-0

imuracetam

 

67793-71-9

drachinololo

 

68497-62-1

pramiracetam

 

68550-75-4

cilostamide

 

72332-33-3

procaterolo

 

72432-10-1

aniracetam

 

73725-85-6

lidanserina

 

73963-72-1

cilostazolo

 

74436-00-3

geclosporina

 

77191-36-7

nefiracetam

 

77862-92-1

falipamil

 

78415-72-2

milrinone

 

78466-70-3

zomebazam

 

78466-98-5

razobazam

 

81377-02-8

seglitide

 

81840-15-5

vesnarinone

 

82209-39-0

piraxelato

 

84088-42-6

rochinimex

 

84629-61-8

darenzepina

 

84901-45-1

doliracetam

 

85136-71-6

tilisololo

 

85175-67-3

zatebradina

 

86541-75-5

benazepril

 

86541-78-8

benazeprilato

 

88124-26-9

adosopina

 

88124-27-0

etazepina

 

88296-61-1

medorinone

 

91374-21-9

ropinirolo

 

97878-35-8

libenzapril

 

100510-33-6

adibendano

 

100643-96-7

indolidano

 

101193-40-2

chinotolast

 

102669-89-6

saterinone

 

102767-28-2

levetiracetam

 

102791-47-9

nanterinone

 

103997-59-7

selprazina

 

104051-20-9

brefonalolo

 

105431-72-9

linopirdina

 

106730-54-5

olprinone

 

108310-20-9

pirodomast

 

109859-78-1

cilobradina

 

110958-19-5

fasoracetam

 

111911-87-6

rebamipide

 

113957-09-8

cebaracetam

 

114485-92-6

pidolacetamolo

 

116041-13-5

nebracetam

 

120551-59-9

crilvastatina

 

122852-42-0

alosetron

 

126100-97-8

dimiracetam

 

128326-80-7

nicoracetam

 

128486-54-4

lurosetron

 

129300-27-2

fabesetron

 

129722-12-9

aripiprazolo

 

133737-32-3

pagoclone

 

134143-28-5

glaspimod

 

135548-15-1

oxeclosporina

 

135729-56-5

palonosetron

 

138506-45-3

pidobenzone

 

143343-83-3

toborinone

 

143943-73-1

lirequinil

 

145733-36-4

tasosartano

 

148396-36-5

fradafibano

 

149503-79-7

lefradafibano

 

155974-00-8

ivabradina

 

156001-18-2

embusartano

 

163250-90-6

orbofibano

2933 91 10

58-25-3

clordiazepossido

2933 91 90

146-22-5

nitrazepam

 

439-14-5

diazepam

 

604-75-1

oxazepam

 

846-49-1

lorazepam

 

846-50-4

temazepam

 

848-75-9

lormetazepam

 

1088-11-5

nordazepam

 

1622-61-3

clonazepam

 

1622-62-4

flunitrazepam

 

2011-67-8

nimetazepam

 

2894-67-9

delorazepam

 

2898-12-6

medazepam

 

2955-38-6

prazepam

 

3563-49-3

pirovalerone

 

3900-31-0

fludiazepam

 

10379-14-3

tetrazepam

 

17617-23-1

flurazepam

 

22232-71-9

mazindolo

 

23092-17-3

alazepam

 

28911-01-5

triazolam

 

28981-97-7

alprazolam

 

29177-84-2

etile loflazepato

 

29975-16-4

estazolam

 

36104-80-0

camazepam

 

52463-83-9

pinazepam

 

59467-70-8

midazolam

2933 99 20

82-88-2

fenindamina

2933 99 30

73-07-4

prazepina

 

77-15-6

etoeptazina

 

298-46-4

carbamazepina

 

303-54-8

depramina

 

469-78-3

meteptazina

 

509-84-2

metetoeptazina

 

739-71-9

trimipramina

 

796-29-2

ketimipramina

 

1232-85-5

elantrina

 

3426-08-2

prozapina

 

6196-08-3

elanzepina

 

6829-98-7

imipraminossido

 

15351-05-0

buzepide metioduro

 

21730-16-5

metapramina

 

23047-25-8

lofepramina

 

27432-00-4

mezepina

 

28721-07-5

oscarbazepina

 

33545-56-1

ciclopramina

 

47206-15-5

enprazepina

 

53716-46-4

anilopam

 

54340-58-8

meptazinolo

 

56030-50-3

trepipam

 

58503-82-5

azipramina

 

58581-89-8

azelastina

 

60575-32-8

amezepima

 

64294-95-7

setastina

 

66834-24-0

cianopramina

 

67227-56-9

fenoldopam

 

68318-20-7

verilopam

 

69624-60-8

nelezaprina

 

72522-13-5

eptazocina

 

80012-43-7

epinastina

 

83275-56-3

tiracizina

 

83471-41-4

pincainide

 

96645-87-3

erizepina

 

117827-79-9

zilpaterolo

 

135381-77-0

flezelastina

2933 99 40

848-53-3

omoclorciclicina

 

963-39-3

demossepam

 

1159-93-9

clobenzepam

 

2898-13-7

sulazepam

 

4498-32-2

dibenzepina

 

5571-84-6

nitrazepato potassico

 

10171-69-4

clazolam

 

10321-12-7

propizepina

 

10379-11-0

nortetrazepam

 

15687-07-7

ciprazepam

 

22345-47-7

tofisopam

 

23980-14-5

etile dirazepato

 

25967-29-7

flutoprazepam

 

26304-61-0

azepindolo

 

26308-28-1

ripazepam

 

28546-58-9

uldazepam

 

28781-64-8

menitrazepam

 

29176-29-2

lofendazam

 

29442-58-8

motrazepam

 

31352-82-6

zolazepam

 

34482-99-0

fletazepam

 

35142-68-8

omopipramolo

 

35322-07-7

fosazepam

 

36735-22-5

quazepam

 

37115-32-5

adinazolam

 

37669-57-1

arfendazam

 

40762-15-0

doxefazepam

 

42863-81-0

lopirazepam

 

51037-88-8

tuclazepam

 

52042-01-0

elfazepam

 

52391-89-6

flutemazepam

 

52829-30-8

proflazepam

 

54663-47-7

tibezonio ioduro

 

55299-10-0

pivossazepam

 

57109-90-7

clorazepato dipotassico

 

57435-86-6

premazepam

 

57916-70-8

iclazepam

 

58662-84-3

meclonazepam

 

59009-93-7

carburazepam

 

59467-77-5

climazolam

 

64098-32-4

zapizolam

 

65400-85-3

etile carfluzepato

 

65517-27-3

metaclazepam

 

75696-02-5

cinolazepam

 

75991-50-3

dazepinil

 

78755-81-4

flumazenil

 

78771-13-8

sarmazenil

 

82230-53-3

girisopam

 

83166-17-0

tampramina

 

84379-13-5

bretazenil

 

86273-92-9

tolufazepam

 

87233-61-2

emedastina

 

87646-83-1

lodazecar

 

88768-40-5

cilazapril

 

90139-06-3

cilazaprilato

 

98374-54-0

siltenzepina

 

102771-12-0

nerisopam

 

103420-77-5

devazepide

 

129618-40-2

nevirapina

 

137332-54-8

tivirapina

 

141374-81-4

tarazepide

 

150408-73-4

pranazepide

2933 99 90

50-47-5

desipramina

 

50-49-7

imipramina

 

52-24-4

tiotepa

 

52-62-0

pentolonio tartrato

 

53-86-1

indometacina

 

54-95-5

pentetrazolo

 

55-65-2

guanetidina

 

58-46-8

tetrabenazina

 

63-12-7

benzchinamide

 

68-76-8

triaziquone

 

69-27-2

clorisondamina cloruro

 

69-81-8

carbazocromo

 

77-14-5

proeptazina

 

77-37-2

prociclidina

 

83-89-6

mepacrina

 

84-12-8

fanchinone

 

86-54-4

idralazina

 

90-45-9

aminoacridina

 

92-62-6

proflavina

 

98-96-4

pirazinamide

 

130-81-4

chindonio bromuro

 

147-85-3

prolina

 

300-22-1

medazomide

 

302-49-8

uredepa

 

303-49-1

clomipramina

 

316-15-4

bucricaina

 

321-64-2

tacrina

 

363-13-3

benepazone

 

389-08-2

acido nalidixico

 

428-37-5

profadol

 

436-40-8

inproquone

 

442-16-0

etacridina

 

442-52-4

clemizolo

 

484-23-1

diidralazina

 

487-79-6

acido kainico

 

493-80-1

istapirrodina

 

493-92-5

prolintano

 

496-38-8

midamalina

 

524-81-2

mebidrolina

 

545-80-2

poldina metilsolfato

 

561-43-3

ossipirronio bromuro

 

596-51-0

glicopirronio bromuro

 

621-72-7

bendazolo

 

642-72-8

benzidamina

 

911-65-9

etonitazene

 

968-63-8

butinolina

 

1018-34-4

trepirio ioduro

 

1050-48-2

benzilonio bromuro

 

1222-57-7

zolimidina

 

1239-45-8

omidio bromuro

 

1661-29-6

meturedepa

 

1830-32-6

azintamide

 

1845-11-0

nafossidina

 

1980-45-6

benzodepa

 

2030-63-9

clofazimina

 

2056-56-6

cinnopentazone

 

2201-39-0

roliciclidina

 

2210-77-7

pirrocaina

 

2235-90-7

etriptamina

 

2423-66-7

chindossina

 

2440-22-4

drometrizolo

 

2609-46-3

amiloride

 

2829-19-8

roliciprina

 

3147-75-9

octrizolo

 

3277-59-6

mimbano

 

3478-15-7

etipirio ioduro

 

3551-18-6

acetriptina

 

3612-98-4

trossipirrolio tosilato

 

3614-47-9

idracarbazina

 

3689-76-7

clormidazolo

 

3734-12-1

esopirronio bromuro

 

3734-17-6

prodilidina

 

3818-88-0

triciclamolo cloruro

 

3861-76-5

clonitazene

 

3896-11-5

bumetrizolo

 

4350-09-8

oxitriptano

 

4533-39-5

nitracrina

 

4630-95-9

prifinio bromuro

 

4755-59-3

clodazon

 

4757-49-7

monometacrina

 

4757-55-5

dimetacrina

 

4774-53-2

botiacrina

 

5034-76-4

indossolo

 

5214-29-9

ampizina

 

5220-68-8

clochinozina

 

5310-55-4

clomacrano

 

5370-41-2

pridefina

 

5467-78-7

fenamolo

 

5534-95-2

pentagastrina

 

5560-72-5

iprindolo

 

5633-16-9

leiopirrolo

 

5980-31-4

esedina

 

6187-50-4

tolchinzolo

 

6306-71-4

lobendazolo

 

6503-95-3

triampizina

 

6804-07-5

carbadox

 

7007-92-3

cetoesazina

 

7008-14-2

idrossindasato

 

7008-15-3

idrossindasolo

 

7009-68-9

piroxamina

 

7009-69-0

pirofendano

 

7009-76-9

triclazato

 

7248-21-7

iprazocromo

 

7527-91-5

acrisorcina

 

10078-46-3

roletamide

 

10355-14-3

bossidina

 

10448-84-7

nitromifene

 

13523-86-9

pindololo

 

13539-59-8

azapropazone

 

13696-15-6

benzopirronio bromuro

 

14255-87-9

parbendazolo

 

14368-24-2

trocimina

 

14679-73-3

todralazina

 

15180-02-6

acido amfonelico

 

15301-68-5

fenarmano

 

15301-89-0

chillifolina

 

15574-49-9

mecarbinato

 

15599-22-1

ciclopirronio bromuro

 

15686-51-8

clemastina

 

15686-97-2

pirrolifene

 

15687-33-9

metindizato

 

15992-13-9

intrazolo

 

15997-76-9

nonaperone

 

16188-61-7

talastina

 

16378-21-5

piroeptina

 

16401-80-2

delmetacina

 

16506-27-7

bendamustina

 

16870-37-4

amogastrina

 

16915-79-0

mechidox

 

17243-65-1

pirralconio bromuro

 

17243-68-4

talossimina

 

17259-75-5

osdralazina

 

17289-49-5

tetridamina

 

17411-19-7

dicarbina

 

17716-89-1

pranosal

 

19281-29-9

aptocaina

 

20168-99-4

cinmetacina

 

20187-55-7

bendazac

 

20559-55-1

oxibendazolo

 

21363-18-8

viminolo

 

21626-89-1

diftalone

 

22136-27-2

daledalina

 

23249-97-0

procodazolo

 

23271-63-8

amicibone

 

23465-76-1

caroverina

 

23694-81-7

mepindololo

 

23696-28-8

olachindox

 

24279-91-2

carboquone

 

24622-72-8

amixetrina

 

25126-32-3

sincalide

 

25771-23-7

duometacina

 

25803-14-9

clometacina

 

26171-23-3

tolmetina

 

26921-72-2

melizamo

 

27035-30-9

oxametacina

 

27050-41-5

clenpirina

 

27314-77-8

drazidox

 

27314-97-2

tirapazamina

 

27737-38-8

mixidina

 

28069-65-0

cuprimixina

 

28598-08-5

cinoctramide

 

30033-10-4

stercuronio ioduro

 

30103-44-7

bumecaina

 

30578-37-1

amezinio metilsolfato

 

31386-24-0

amindocato

 

31386-25-1

indocato

 

31430-15-6

flubendazolo

 

31431-39-7

mebendazolo

 

31431-43-3

ciclobendazolo

 

31793-07-4

pirprofene

 

32195-33-8

bisbendazolo

 

32211-97-5

ciclindolo

 

33369-31-2

zomepirac

 

33996-33-7

oxaceprolo

 

34024-41-4

deboxamet

 

34061-33-1

taclamina

 

34301-55-8

isometamidio cloruro

 

34499-96-2

temodox

 

34966-41-1

cartazolato

 

35135-01-4

benafentrina

 

35452-73-4

ciprafamide

 

35578-20-2

oxarbazolo

 

35710-57-7

trizoxima

 

35898-87-4

dilazep

 

36121-13-8

burodilina

 

36798-79-5

budralazina

 

38081-67-3

carmantadina

 

38821-80-6

rodocaina

 

39544-74-6

benzotript

 

39715-02-1

endralazina

 

39731-05-0

carpindololo

 

39862-58-3

strinolina

 

40173-75-9

tofetridina

 

40594-09-0

flucindolo

 

40759-33-9

nolinio bromuro

 

41094-88-6

tracazolato

 

42438-73-3

denpidazone

 

42779-82-8

clopirac

 

42835-25-6

flumequina

 

43210-67-9

fenbendazolo

 

47135-88-6

closiramina

 

47487-22-9

acridorex

 

49564-56-9

fazadinio bromuro

 

50264-69-2

lonidamina

 

50264-78-3

xinidamina

 

50454-68-7

tolnidamina

 

50528-97-7

xilobam

 

50847-11-5

ibudilast

 

51022-77-6

etazolato

 

51037-30-0

acipimox

 

51047-24-6

dimetipirio bromuro

 

51152-91-1

butaclamolo

 

51460-26-5

carbazocromo solfonato sodico

 

51987-65-6

desglugastrina

 

52304-85-5

lotucaina

 

52340-25-7

desclamolo

 

52443-21-7

glucametacina

 

53164-05-9

acemetacina

 

53583-79-2

sultopride

 

53597-27-6

fendosal

 

53716-49-7

carprofene

 

53716-50-0

osfendazolo

 

53808-86-9

ritropirronio bromuro

 

53862-80-9

roxolonio metilsolfato

 

53966-34-0

flossacrina

 

54029-12-8

albendazolo ossido

 

54063-27-3

biclofibrato

 

54063-28-4

camiverina

 

54063-37-5

etoprindolo

 

54063-41-1

fepromide

 

54063-46-6

fexicaina

 

54063-49-9

metamfazone

 

54278-85-2

candocuronio ioduro

 

54824-20-3

pinafide

 

54867-56-0

bufrolina

 

54965-21-8

albendazolo

 

55242-77-8

triafungina

 

55248-23-2

nebidrazina

 

55837-25-7

buflomedil

 

55843-86-2

miroprofene

 

55902-02-8

isamfazone

 

56463-68-4

isoprazone

 

56611-65-5

oxagrelato

 

57262-94-9

setiptilina

 

57645-05-3

sermetacina

 

57775-29-8

carazololo

 

57998-68-2

diaziquone

 

59010-44-5

prizidilolo

 

59252-59-4

guanazodina

 

59338-93-1

alizapride

 

59643-91-3

imessone

 

59767-12-3

octastina

 

60662-16-0

binedalina

 

60719-86-0

imafene

 

60719-87-1

desimafene

 

61484-38-6

pareptide

 

61864-30-0

benolizima

 

62087-72-3

pentigetide

 

62228-20-0

butoprozina

 

62510-56-9

picilorex

 

62568-57-4

emideltide

 

62571-86-2

captopril

 

62625-18-7

pirogliride

 

62658-63-3

bopindololo

 

62732-44-9

ipidacrina

 

62851-43-8

zidometacina

 

63619-84-1

trioxifene

 

63667-16-3

dribendazolo

 

64000-73-3

pildralazina

 

64057-48-3

oxifungina

 

64118-86-1

azimexone

 

64241-34-5

cadralazina

 

64557-97-7

cinochidox

 

64706-54-3

bepridile

 

64779-98-2

irolapride

 

65222-35-7

pazelliptina

 

65511-41-3

nantradol

 

65884-46-0

ciadox

 

66304-03-8

epicainide

 

66535-86-2

lotrifene

 

66608-04-6

rolgamidina

 

66635-85-6

anirolac

 

68786-66-3

triclabendazolo

 

68788-56-7

etacepride

 

69175-77-5

losindolo

 

69635-63-8

amipizone

 

69907-17-1

indopanololo

 

70696-66-1

napirimus

 

70704-03-9

vinconato

 

70801-02-4

flutrolina

 

70977-46-7

eflumast

 

71048-87-8

levonantradol

 

71119-11-4

bucindololo

 

71195-57-8

bicifadina

 

71675-85-9

amisulpride

 

71680-63-2

dametralast

 

72702-95-5

ponalrestat

 

72956-09-3

carvedilolo

 

73384-60-8

sulmazolo

 

73758-06-2

indorenato

 

73865-18-6

nardeterolo

 

74103-06-3

ketorolac

 

74150-27-9

pimobendano

 

74258-86-9

alacepril

 

75176-37-3

zofenoprilato

 

75522-73-5

dazidamina

 

75847-73-3

enalapril

 

76002-75-0

dazochinast

 

76145-76-1

tomoxiprolo

 

76263-13-3

fluzinamide

 

76420-72-9

enalaprilato

 

76530-44-4

azamulina

 

76547-98-3

lisinopril

 

76953-65-6

dramedilolo

 

77400-65-8

asocainolo

 

77639-66-8

prinomide

 

78459-19-5

adimololo

 

78541-97-6

pichindone

 

79152-85-5

acodazolo

 

79282-39-6

rilozarone

 

79286-77-4

esafloxacina

 

79700-61-1

dopropidile

 

79700-63-3

fronepidile

 

80125-14-0

remossipride

 

80876-01-3

indolapril

 

80883-55-2

enviradene

 

81872-10-8

zofenopril

 

82626-01-5

alpidem

 

82626-48-0

zolpidem

 

82834-16-0

perindopril

 

82924-03-6

pentopril

 

82989-25-1

tazanolast

 

83200-08-2

eprossindina

 

83395-21-5

ridazololo

 

84225-95-6

raclopride

 

84226-12-0

eticlopride

 

85622-93-1

temozolomide

 

85622-95-3

mitozolomide

 

85691-74-3

pirmagrel

 

85760-74-3

chinpirolo

 

85856-54-8

moveltipril

 

86111-26-4

zindossifene

 

86140-10-5

neraminolo

 

86315-52-8

isomazolo

 

86386-73-4

fluconazolo

 

86696-87-9

aganodina

 

87034-87-5

bamaluzolo

 

87056-78-8

chinagolide

 

87269-97-4

ramiprilato

 

87333-19-5

ramipril

 

87344-06-7

amtolmetina guacile

 

87679-37-6

trandolapril

 

87679-71-8

trandolaprilato

 

87936-75-2

tazadolene

 

88069-67-4

pilsicainide

 

88107-10-2

tomelukast

 

88303-60-0

losoxantrone

 

88578-07-8

imossiterolo

 

89622-90-2

brinazarone

 

90104-48-6

doreptide

 

90509-02-7

luxabendazolo

 

91077-32-6

dezinamide

 

91441-23-5

piroxantrone

 

91441-48-4

teloxantrone

 

91618-36-9

ibafloxacina

 

91753-07-0

mitochidone

 

93479-96-0

alteconazolo

 

93664-94-9

nemonapride

 

93957-54-1

fluvastatina

 

94948-59-1

tasonermina

 

95104-27-1

tetrazolast

 

95153-31-4

perindoprilato

 

95355-10-5

domipizone

 

95399-71-6

fosinoprilat

 

96258-13-8

tribendilolo

 

97110-59-3

trazio esilato

 

97546-74-2

trossolamide

 

98048-97-6

fosinopril

 

98116-53-1

sulukast

 

99011-02-6

imichimod

 

99258-56-7

oxamisolo

 

99323-21-4

inaperisone

 

99591-83-0

siguazodano

 

99593-25-6

rilmazafone

 

101246-68-8

eptastigmina

 

101975-10-4

zardaverina

 

102676-47-1

fadrozolo

 

103238-56-8

parodilolo

 

103844-77-5

necopidem

 

103844-86-6

saripidem

 

104340-86-5

leminoprazolo

 

104485-01-0

trapencaina

 

104675-35-6

suronacrina

 

105102-20-3

liroldina

 

105806-65-3

efegatrano

 

106308-44-5

rufinamide

 

106498-99-1

vintoperolo

 

107489-37-2

timoctonano

 

108138-46-1

tosufloxacina

 

108391-88-4

orbutopril

 

108894-41-3

famiraprinio cloruro

 

109623-97-4

gedocarnile

 

110623-33-1

suritozolo

 

111223-26-8

ceronapril

 

111841-85-1

abecarnile

 

112809-51-5

letrozolo

 

112964-98-4

velnacrina

 

114432-13-2

fantofarone

 

114517-02-1

foschidone

 

114607-46-4

acitazanolast

 

114856-44-9

oberadilolo

 

115308-98-0

talimustina

 

115956-12-2

dolasetron

 

116057-75-1

idossifene

 

116287-14-0

lanperisone

 

116644-53-2

mibefradil

 

116861-00-8

isamoltano

 

117857-45-1

loreclezolo

 

119610-26-3

aloracetam

 

120081-14-3

goralatide

 

120511-73-1

anastrozolo

 

121104-96-9

celgosivir

 

122332-18-7

mivobulina

 

123018-47-3

atiprimod

 

125974-72-3

intoplicina

 

127657-42-5

acido minodronico

 

128270-60-0

bivalirudina

 

129655-21-6

bizelesina

 

129731-10-8

vorozolo

 

130610-93-4

niravolina

 

130641-38-2

bindarit

 

131741-08-7

simendano

 

132036-88-5

ramosetron

 

132640-22-3

andolast

 

132722-73-7

calteridolo

 

134523-00-5

atorvastatina

 

135779-82-7

bamachimast

 

136122-46-8

mipitrobano

 

137862-53-4

valsartano

 

137882-98-5

abitesartano

 

139481-59-7

candesartano

 

140661-97-8

deltibant

 

141505-33-1

levosimendano

 

142880-36-2

ilomastat

 

143322-58-1

eletriptano

 

144034-80-0

rizatriptano

 

144701-48-4

telmisartano

 

144702-17-0

pomisartano

 

145375-43-5

mitiglinide

 

147059-72-1

trovafloxacina

 

153205-46-0

asimadolina

 

153436-22-7

gavestinel

 

153438-49-4

dapitant

 

153504-81-5

licostinel

 

156601-79-5

nepaprazolo

 

157182-32-6

alatrofloxacina

 

157476-77-2

lagatide

 

158364-59-1

pumaprazolo

 

158747-02-5

frovatriptano

 

159776-69-9

cemadotina

 

159776-70-2

melagatrano

 

162301-05-5

ecenofloxacina

 

169312-27-0

talviralina

2934 10 00

61-57-4

niridazolo

 

73-09-6

etozolina

 

96-50-4

aminotiazolo

 

140-40-9

aminitrozolo

 

148-79-8

tiabendazolo

 

444-27-9

timonacic

 

473-30-3

tiazosolfone

 

490-55-1

amifenazolo

 

500-08-3

forminitrazolo

 

533-45-9

clometiazolo

 

553-13-9

zolamina

 

962-02-7

nitrodano

 

3570-75-0

nifurtiazolo

 

3810-35-3

tenonitrozolo

 

6469-36-9

cloprotiazolo

 

13409-53-5

podilfene

 

13471-78-8

beclotiamina

 

15387-18-5

fezatione

 

17243-64-0

piprozolina

 

17969-20-9

acido fenclozico

 

17969-45-8

brofezile

 

18046-21-4

fentiazac

 

21817-73-2

bidimazio ioduro

 

24840-59-3

pretamazio ioduro

 

25422-75-7

antazonite

 

26097-80-3

cambendazolo

 

27826-45-5

libecillide

 

29952-13-4

peratizolo

 

30097-06-4

tidiacico

 

30709-69-4

acido tizoprolico

 

39832-48-9

tazololo

 

51287-57-1

denotivir

 

53943-88-7

letosteina

 

54147-28-3

tebatizolo

 

54657-96-4

nifuralide

 

55981-09-4

nitazoxanide

 

56355-17-0

zoliprofene

 

56784-39-5

ozolinone

 

60084-10-8

tiazofurina

 

61990-92-9

benpenolisina

 

64179-54-0

timofibrato

 

68377-92-4

arotinololo

 

69014-14-8

tiotidina

 

70529-35-0

itazigrel

 

71079-19-1

timegadina

 

71119-10-3

lotifazolo

 

71125-38-7

melossicam

 

74531-88-7

tiossamast

 

74604-76-5

enoxamast

 

74772-77-3

ciglitazone

 

76824-35-6

famotidina

 

76963-41-2

nizatidina

 

77519-25-6

desetozolina

 

79069-94-6

fanetizolo

 

80830-42-8

rentiapril

 

82114-19-0

amflutizolo

 

82159-09-9

epalrestat

 

84233-61-4

nesosteina

 

85604-00-8

zaltidina

 

91257-14-6

tuvatidina

 

93738-40-0

ralitolina

 

97322-87-7

troglitazone

 

100417-09-2

timirdina

 

101001-34-7

pamicogrel

 

103181-72-2

guaisteina

 

104777-03-9

asobamast

 

105292-70-4

alonacic

 

105523-37-3

tiprotimod

 

109229-58-5

englitazone

 

111025-46-8

pioglitazone

 

119637-67-1

moguisteina

 

121808-62-6

pidotimod

 

122320-73-4

rosiglitazone

 

122946-43-4

telmesteina

 

128312-51-6

cinalukast

 

136381-85-6

lintitript

 

136433-51-7

tazofelone

 

136468-36-5

foropafant

 

138511-81-6

icodulina

 

138742-43-5

zankirene

 

141200-24-0

darglitazone

 

149079-51-6

cartasteina

 

153242-02-5

aseripide

 

155213-67-5

ritonavir

2934 20 80

95-27-2

dimazolo

 

514-73-8

ditiazanina ioduro

 

1744-22-5

riluzolo

 

15599-36-7

aletazolo

 

26130-02-9

frentizolo

 

32527-55-2

tiaramide

 

49785-74-2

supidimide

 

61570-90-9

tioxidazolo

 

70590-58-8

etrabamina

 

75889-62-2

fostedil

 

77528-67-7

manozodil

 

79071-15-1

tazasubrato

 

85702-89-2

tazeprofene

 

95847-70-4

ipsapirone

 

95847-87-3

revospirone

 

100035-75-4

evandamina

 

104153-38-0

sabeluzolo

 

104632-26-0

pramipexolo

 

110703-94-1

zopolrestat

 

144665-07-6

lubeluzolo

 

146939-27-7

ziprasidone

 

150915-41-6

perospirone

2934 30 10

50-52-2

tioridazina

 

1420-55-9

tietilperazina

2934 30 90

50-53-3

clorpromazina

 

58-34-4

tiazinamio metilsolfato

 

58-37-7

aminopromazina

 

58-38-8

proclorperazina

 

58-39-9

perfenazina

 

58-40-2

promazina

 

60-87-7

prometazina

 

60-89-9

pecazina

 

60-91-3

dietazina

 

60-99-1

levomepromazina

 

61-00-7

acepromazina

 

61-01-8

metopromazina

 

61-73-4

metiltioninio cloruro

 

69-23-8

flufenazina

 

84-01-5

clorproetazina

 

84-04-8

pipamazina

 

84-06-0

tiopropazato

 

84-08-2

paratiazina

 

84-96-8

alimemazina

 

92-84-2

fenotiazina

 

117-89-5

trifluoperazina

 

145-54-0

propiromazina bromuro

 

146-54-3

triflupromazina

 

362-29-8

propiomazina

 

388-51-2

metofenazato

 

477-93-0

dimetoxanato

 

518-61-6

dacemazina

 

522-00-9

profenamina

 

522-24-7

fenetazina

 

523-54-6

etimemazina

 

653-03-2

butaperazina

 

800-22-6

cloracizina

 

1759-09-7

levometiomeprazina

 

1982-37-2

metdilazina

 

2622-26-6

periciazina

 

2622-30-2

carfenazina

 

2622-37-9

trifluomeprazina

 

2751-68-0

acetofenazina

 

3546-03-0

ciamemazina

 

3689-50-7

oxomemazina

 

3819-00-9

piperacetazina

 

3833-99-6

omofenazina

 

5588-33-0

mesoridazina

 

7009-43-0

metiomeprazina

 

7220-56-6

flutiazina

 

7224-08-0

imiclopazina

 

13093-88-4

perimetazina

 

13461-01-3

aceprometazina

 

13799-03-6

acido protizinico

 

13993-65-2

acido metiazinico

 

14008-44-7

metopimazina

 

14759-04-7

oxiridazina

 

14759-06-9

solforidazina

 

15302-12-2

dimelazina

 

16498-21-8

ossaflumazina

 

17692-26-1

ciclofenazina

 

23492-69-5

sopitazina

 

24527-27-3

spiclomazina

 

28532-90-3

furomazina

 

29216-28-2

mequitazina

 

30223-48-4

fluacizina

 

31883-05-3

moracizina

 

33414-30-1

ftormetazina

 

33414-36-7

ftorpropazina

 

37561-27-6

fenoverina

 

47682-41-7

flupimazina

 

49864-70-2

azaclorzina

 

54063-26-2

azaftozina

 

62030-88-0

duoperone

 

101396-42-3

mequitamio ioduro

 

135003-30-4

apadolina

2934 91 00

134-49-6

fenmetrazina

 

357-56-2

destromoramide

 

634-03-7

fendimetrazina

 

2152-34-3

pemolina

 

2207-50-3

aminorex

 

24143-17-7

oxazolam

 

24166-13-0

cloxazolam

 

27223-35-4

ketazolam

 

33671-46-4

clotiazepam

 

34262-84-5

mesocarbo

 

56030-54-7

sufentanil

 

57801-81-7

brotizolam

 

59128-97-1

alossazolam

2934 99 10

86-12-4

tenalidina

 

113-59-7

clorprotixene

2934 99 20

67-45-8

furazolidone

2934 99 90

0-00-0

erbulozolo

 

50-18-0

ciclofosfamide

 

50-91-9

flossuridina

 

53-31-6

medibazina

 

53-84-9

nadid

 

54-42-2

idoxuridina

 

58-63-9

inosina

 

59-14-3

broxuridina

 

59-39-2

piperoxano

 

59-63-2

isocarboxazide

 

61-19-8

adenosina fosfato

 

61-80-3

zossazolamina

 

67-20-9

nitrofurantoina

 

68-91-7

trimetafano camsilato

 

70-00-8

trifluridina

 

70-07-5

mefenossalone

 

70-10-0

ticlatone

 

77-12-3

pentacinio cloruro

 

80-77-3

clormezanone

 

86-14-6

dietiltiambutene

 

91-79-2

tenildiamina

 

91-80-5

metapirilene

 

95-25-0

clorzoxazone

 

113-53-1

dosulepina

 

115-55-9

fenitilone

 

115-67-3

parametadione

 

119-96-0

arstinolo

 

125-45-1

azatepa

 

127-48-0

trimetadione

 

132-89-8

clortenoxazina

 

135-58-0

mesulfen

 

139-91-3

furaltadone

 

140-65-8

pramocaina

 

144-12-7

tiemonio ioduro

 

147-94-4

citarabina

 

148-65-2

cloropirilene

 

303-69-5

protipendile

 

309-29-5

doxapram

 

314-03-4

pimetixene

 

318-23-0

imolamina

 

320-67-2

azacitidina

 

339-72-0

levcicloserina

 

350-12-9

sulbentina

 

362-74-3

bucladesina

 

364-98-7

diazossido

 

441-61-2

etilmetiltiambutene

 

467-84-5

fenadoxone

 

467-86-7

diossafetile butirrato

 

469-81-8

morferidina

 

477-80-5

cinnofuradione

 

479-50-5

lucantone

 

482-15-5

isotipendile

 

493-78-7

metafenilene

 

494-14-4

clordimorina

 

494-79-1

melarsoprolo

 

524-84-5

dimetiltiambutene

 

526-35-2

allometadione

 

545-59-5

racemoramide

 

555-84-0

nifuradene

 

556-12-7

furalazina

 

611-53-0

ibacitabina

 

633-90-9

cifostodina

 

635-41-6

trimetozina

 

655-05-0

tozalinone

 

695-53-4

dimetadione

 

702-54-5

dietadione

 

720-76-3

fluminorex

 

721-19-7

metastiridone

 

748-44-7

acossatrina

 

804-30-8

fursultiamina

 

893-01-6

tenilidone

 

952-54-5

morfazinamide

 

959-14-8

oxolamina

 

982-24-1

clopentixolo

 

987-78-0

citicolina

 

1008-65-7

fenadiazolo

 

1043-21-6

pirenoxina

 

1054-88-2

spirossatrina

 

1088-92-2

nifurtoinolo

 

1195-16-0

citiolone

 

1219-77-8

acido bensuldazico

 

1239-29-8

furazabolo

 

1469-07-4

damotepina

 

1614-20-6

nifurprazina

 

1665-48-1

metassalone

 

1767-88-0

desmetilmoramide

 

1856-34-4

clotioxone

 

1900-13-6

nifurvidina

 

1977-10-2

loxapina

 

2037-95-8

carsalam

 

2055-44-9

perisossal

 

2058-52-8

clotiapina

 

2167-85-3

pipazetato

 

2169-64-4

azaribina

 

2240-21-3

tiofuradene

 

2353-33-5

decitabina

 

2385-81-1

furetidina

 

2622-24-4

protixene

 

2627-69-2

acadesina

 

2709-56-0

flupentixolo

 

2949-95-3

tixadil

 

3056-17-5

estavudina

 

3064-61-7

stibocaptato sodico

 

3094-09-5

doxifluridina

 

3105-97-3

icantone

 

3363-58-4

nifurfolina

 

3605-01-4

piribedil

 

3615-74-5

promolato

 

3731-59-7

moroxidina

 

3778-73-2

ifosfamide

 

3780-72-1

morsuccimide

 

3795-88-8

levofuraltadone

 

3876-10-6

clominorex

 

4047-34-1

trantelinio bromuro

 

4177-58-6

clotixamide

 

4291-63-8

cladribina

 

4295-63-0

meprotixolo

 

4304-40-9

tenio closilato

 

4378-36-3

fenbutrazato

 

4397-91-5

nicofurato

 

4448-96-8

solipertina

 

4741-41-7

desossadrolo

 

4792-18-1

levoxadrolo

 

4936-47-4

nifuratel

 

4969-02-2

metixene

 

4991-65-5

tioxolone

 

5029-05-0

antienite

 

5036-02-2

tetramisolo

 

5036-03-3

nifurdazile

 

5053-06-5

fenspiride

 

5055-20-9

nifurchinazolo

 

5118-17-2

furazolio cloruro

 

5169-78-8

tipepidina

 

5536-17-4

vidarabina

 

5571-97-1

diclormezanone

 

5578-73-4

sanguinario cloruro

 

5579-85-1

bromclorenone

 

5581-46-4

molinazone

 

5585-93-3

oxipendile

 

5588-29-4

fenmetramide

 

5617-26-5

difencloxazina

 

5666-11-5

levomoramide

 

5696-09-3

proxazolo

 

5696-17-3

epipropidina

 

5800-19-1

metiapina

 

5845-26-1

tiazesima

 

6281-26-1

furmetoxadone

 

6363-02-6

nitramisolo

 

6495-46-1

diossadrolo

 

6506-37-2

nimorazolo

 

6536-18-1

morazone

 

6577-41-9

oxapio ioduro

 

7035-04-3

piridarone

 

7125-73-7

flumetramide

 

7219-91-2

tiesinolo metilbromuro

 

7247-57-6

eteronio bromuro

 

7261-97-4

dantrolene

 

7361-61-7

xilazina

 

7416-34-4

molindone

 

7481-89-2

zalcitabina

 

7489-66-9

tipindolo

 

7696-00-6

mitotenamina

 

7716-60-1

etisazolo

 

7724-76-7

riboprina

 

7761-75-3

furterene

 

9004-04-0

aprotinina

 

10072-48-7

acefurtiamina

 

10189-94-3

bepiastina

 

10202-40-1

flutizenolo

 

13355-00-5

melarsonilo potassico

 

13411-16-0

nifurpirinolo

 

13445-12-0

acido iobutoico

 

13448-22-1

clorotepina

 

13669-70-0

nefopam

 

14008-66-3

pinossepina

 

14008-71-0

xantiolo

 

14028-44-5

amoxapina

 

14176-10-4

cetiedil

 

14176-49-9

tiletamina

 

14461-91-7

ciclazodone

 

14504-73-5

tritoqualina

 

14698-29-4

acido oxolinico

 

14769-73-4

levamisolo

 

14769-74-5

dexamisolo

 

14785-50-3

tiapirinolo

 

14796-28-2

clodanolene

 

15176-29-1

edossudina

 

15179-96-1

nifurimide

 

15301-45-8

antafenite

 

15301-52-7

ciclesanone

 

15301-69-6

flavoxato

 

15302-16-6

fenozolone

 

15311-77-0

clossipendile

 

15351-04-9

becantone

 

15518-84-0

mobecarbo

 

15574-96-6

pizotifene

 

15686-72-3

tibrofano

 

15686-83-6

pirantel

 

15687-22-6

folescutolo

 

16485-05-5

ossadimedina

 

16509-11-8

otimerato sodico

 

16562-98-4

clantifene

 

16759-59-4

benossafos

 

16781-39-8

etasulina

 

16985-03-8

nonabina

 

17176-17-9

ademetionina

 

17692-22-7

metizolina

 

17692-24-9

bisossatina

 

17692-35-2

etofuradina

 

17692-39-6

fomocaina

 

17692-56-7

mossicoumone

 

17692-63-6

ossitefonio bromuro

 

17692-71-6

vanitiolide

 

17854-59-0

mepixanox

 

17902-23-7

tegafur

 

18053-31-1

fominobene

 

18464-39-6

carossazone

 

18471-20-0

ditazolo

 

18857-59-5

nifurmazolo

 

19216-56-9

prazosin

 

19388-87-5

taurolidina

 

19395-58-5

mochizone

 

19885-51-9

aranotina

 

20229-30-5

metitepina

 

20574-50-9

morantel

 

21256-18-8

oxaprozina

 

21440-97-1

brofossina

 

21489-20-3

talsupram

 

21500-98-1

tenociclidina

 

21512-15-2

citenazone

 

21679-14-1

fludarabina

 

21715-46-8

etifossina

 

21820-82-6

fenpipalone

 

22013-23-6

metossepina

 

22089-22-1

trofosfamide

 

22131-35-7

butalamina

 

22292-91-7

naranolo

 

22293-47-6

feprosidnina

 

22514-23-4

fopirtolina

 

22619-35-8

tioclomarol

 

22661-76-3

amoproxano

 

23256-30-6

nifurtimox

 

23271-74-1

fedrilato

 

23707-33-7

metrifudil

 

23744-24-3

pipossolano

 

23964-58-1

articaina

 

24237-54-5

tinoridina

 

24632-47-1

nifurpipone

 

24886-52-0

pipofezina

 

25392-50-1

oxazorone

 

25526-93-6

alovudina

 

25683-71-0

terizidone

 

25717-80-0

molsidomina

 

25905-77-5

minaprina

 

26058-50-4

dotefonio bromuro

 

26350-39-0

nifurizone

 

26513-79-1

paraxazone

 

26513-90-6

letimide

 

26615-21-4

zotepina

 

26629-87-8

oxaflozano

 

26839-75-8

timololo

 

27060-91-9

flutazolam

 

27199-40-2

pifexolo

 

27574-24-9

tropatepina

 

27591-42-0

oxazidione

 

28189-85-7

etoxadrolo

 

28657-80-9

cinoxacina

 

28810-23-3

zepastina

 

28820-28-2

naftoxato

 

29050-11-1

seclazone

 

29053-27-8

meseclazone

 

29218-27-7

toloxatone

 

29462-18-8

bentazepam

 

29936-79-6

mofoxima

 

30271-85-3

razinodil

 

30516-87-1

zidovudina

 

30840-27-8

pretiadil

 

30868-30-5

pirazofurina

 

30914-89-7

flumexadol

 

31428-61-2

tiamenidina

 

31430-18-9

nocodazolo

 

31698-14-3

ancitabina

 

31848-01-8

morclofone

 

31868-18-5

mexazolam

 

33005-95-7

acido tiaprofenico

 

33588-20-4

clidafidina

 

33665-90-6

acesulfame

 

33743-96-3

proroxano

 

33876-97-0

linsidomina

 

34042-85-8

sudossicam

 

34161-24-5

fipexide

 

34552-84-6

isoxicam

 

34580-13-7

ketotifene

 

34740-13-1

profexalone

 

34784-64-0

tertatololo

 

34959-30-3

azaspirio cloruro

 

34976-39-1

tioxacina

 

35035-05-3

timepidio bromuro

 

35067-47-1

droxacina

 

35423-51-9

tisocromide

 

35619-65-9

tritiozina

 

35843-07-3

morocromene

 

35846-53-8

maitansina

 

35943-35-2

triciribina

 

36067-73-9

azepexolo

 

36322-90-4

piroxicam

 

36471-39-3

nuclotixene

 

36505-82-5

acido prodolico

 

36791-04-5

ribavirina

 

37065-29-5

miloxacina

 

37132-72-2

fotretamina

 

37681-00-8

cumazolina

 

37753-10-9

sufosfamide

 

37855-92-8

azanator

 

37967-98-9

tienopramina

 

38070-41-6

tiodonio cloruro

 

38373-83-0

romifenone

 

38668-01-8

taurultam

 

38955-22-5

pinadolina

 

38957-41-4

emorfazone

 

39178-37-5

inicarone

 

39567-20-9

olpimedone

 

39577-19-0

picumast

 

39633-62-0

aclantato

 

39754-64-8

tifemoxone

 

39978-42-2

nifurzide

 

40054-69-1

etizolam

 

40180-04-9

acido tienilico

 

40198-53-6

tioxaprofene

 

40680-87-3

piprofurolo

 

40828-46-4

suprofene

 

41152-17-4

morforex

 

41340-25-4

etodolac

 

41717-30-0

befuralina

 

41992-23-8

spirogermanio

 

42024-98-6

mazaticolo

 

42110-58-7

metioxato

 

42228-92-2

acivicina

 

42239-60-1

tilozepina

 

42399-41-7

diltiazem

 

42408-80-0

tandamina

 

46817-91-8

viloxazina

 

47420-28-0

trixolano

 

47543-65-7

prenoxdiazina

 

50435-25-1

nimidano

 

50708-95-7

tinabinolo

 

50924-49-7

mizoribina

 

51022-75-4

cliprofene

 

51234-28-7

benoxaprofene

 

51322-75-9

tizanidina

 

51527-19-6

tianafac

 

51934-76-0

acido iomorinico

 

52042-24-7

diproxadol

 

52279-59-1

mosnidazolo

 

52549-17-4

pranoprofene

 

52832-91-4

xinomilina

 

52867-74-0

zoloperone

 

52867-77-3

fluzoperina

 

53003-81-9

ivarimod

 

53123-88-9

sirolimus

 

53251-94-8

pinaverio bromuro

 

53731-36-5

floredil

 

53736-51-9

cromitrile

 

53772-83-1

zuclopentixolo

 

53813-83-5

suriclone

 

53910-25-1

pentostatina

 

54063-50-2

mofloverina

 

54187-04-1

rilmenidina

 

54340-59-9

chincarbato

 

54340-66-8

subendazolo

 

54341-02-5

piflutixolo

 

54376-91-9

tipetropio bromuro

 

54400-59-8

butamisolo

 

55142-85-3

ticlopidina

 

55694-83-2

pentizidone

 

55694-98-9

ciclafrina

 

55726-47-1

enocitabina

 

55837-23-5

teflutixolo

 

56119-96-1

furodazolo

 

56208-01-6

pifarnina

 

56391-55-0

octazamide

 

56969-22-3

oxapadol

 

57010-31-8

tiapamil

 

57067-46-6

isamoxolo

 

57083-89-3

peralopride

 

57474-29-0

nifurochina

 

57726-65-5

nufenoxolo

 

58001-44-8

acido clavulanico

 

58019-65-1

nabazenil

 

58095-31-1

sulbenox

 

58416-00-5

protiofato

 

58433-11-7

tilomisolo

 

58712-69-9

traxanox

 

58765-21-2

ciclotizolam

 

59653-74-6

terossirone

 

59755-82-7

enolicam

 

59798-73-1

enilospirone

 

59804-37-4

tenoxicam

 

59831-63-9

doconazolo

 

59840-71-0

pitenodil

 

59937-28-9

malotilato

 

60085-78-1

clopipazano

 

60136-25-6

epervudina

 

60175-95-3

omonasteina

 

60207-31-0

azaconazolo

 

60248-23-9

fuprazolo

 

60929-23-9

indeloxazina

 

60940-34-3

ebselene

 

61220-69-7

tiopinac

 

61325-80-2

flumezapina

 

61400-59-7

parconazolo

 

61477-97-2

dazolicina

 

61869-08-7

paroxetina

 

62265-68-3

chinfamide

 

62380-23-8

cinecromene

 

62435-42-1

perfosfamide

 

62473-79-4

teniloxazina

 

62904-71-6

dospicomina

 

63394-05-8

plafibride

 

63590-64-7

terazosina

 

63638-91-5

brofaromina

 

63996-84-9

tibalosina

 

64224-21-1

oltipraz

 

64420-40-2

etibendazolo

 

64603-91-4

gaboxadol

 

64748-79-4

azumolene

 

64860-67-9

valperinolo

 

65277-42-1

ketoconazolo

 

65509-24-2

marossepina

 

65509-66-2

citatepina

 

65847-85-0

morniflumato

 

65886-71-7

fazarabina

 

65899-73-2

tioconazolo

 

66203-00-7

carocainide

 

66203-94-9

murocainide

 

66556-74-9

nabitano

 

66564-16-7

ciclosidomina

 

66788-41-8

tinofedrina

 

66898-62-2

talniflumato

 

66934-18-7

flunoxaprofene

 

66969-81-1

tiodazosina

 

66981-73-5

tianeptina

 

67489-39-8

talmetacina

 

67915-31-5

terconazolo

 

68020-77-9

carprazidile

 

68134-81-6

gaciclidina

 

68302-57-8

amlexanoxo

 

68367-52-2

sorbinil

 

69049-73-6

nedocromil

 

69118-25-8

cinepaxadil

 

69123-90-6

fiacitabina

 

69123-98-4

fialuridina

 

69304-47-8

brivudina

 

69425-13-4

prifelone

 

69655-05-6

didanosina

 

69815-38-9

prossorfano

 

70374-39-9

lornossicam

 

70384-91-7

lortalamina

 

70833-07-7

prifurolina

 

71320-77-9

moclobemide

 

71620-89-8

reboxetina

 

71731-58-3

tichizio bromuro

 

71923-29-0

fludoxopone

 

71923-34-7

clodoxopone

 

72324-18-6

stepronina

 

72444-63-4

lodiperone

 

72467-44-8

piclonidina

 

72481-99-3

brocrinato

 

72803-02-2

darodipina

 

72822-56-1

azaloxano

 

72830-39-8

osmetidina

 

72895-88-6

eltenac

 

73080-51-0

repirinast

 

73815-11-9

cimoxatone

 

74191-85-8

doxazosin

 

75358-37-1

linogliride

 

75458-65-0

tienocarbina

 

75695-93-1

isradipina

 

75706-12-6

leflunomide

 

75841-82-6

mopidralazina

 

75949-60-9

isoxaprololo

 

75963-52-9

nuclomedone

 

76053-16-2

reclazepam

 

76596-57-1

brossaterolo

 

76732-75-7

picartamide

 

76743-10-7

lucartamide

 

77181-69-2

sorivudina

 

77590-92-2

suproclone

 

77590-96-6

flordipina

 

77658-97-0

anaxirone

 

77695-52-4

ecastololo

 

78168-92-0

filenadol

 

78410-57-8

ociltide

 

78613-35-1

amorolfina

 

78967-07-4

mofezolac

 

78994-23-7

levormelossifene

 

78994-24-8

ormelossifene

 

79253-92-2

taziprinone

 

79262-46-7

savossepina

 

79784-22-8

barucainide

 

79874-76-3

delmopinolo

 

79944-58-4

idazoxano

 

80263-73-6

eclazolast

 

80680-05-3

tivanidazolo

 

80763-86-6

glunicato

 

80880-90-6

telenzepina

 

81167-16-0

imiloxano

 

81382-51-6

pentiapina

 

81403-80-7

alfuzosina

 

81656-30-6

tifluadom

 

81801-12-9

xamoterolo

 

82140-22-5

etolotifene

 

82239-52-9

mossiraprina

 

82650-83-7

tenilapina

 

82857-82-7

ilepcimide

 

83153-39-3

tiprinast

 

83380-47-6

ofloxacina

 

83573-53-9

tizabrina

 

83602-05-5

spiraprilato

 

83647-97-6

spirapril

 

83656-38-6

ipramidile

 

83784-21-8

menabitano

 

83903-06-4

lupitidina

 

84071-15-8

ramixotidina

 

84145-89-1

almoxatone

 

84145-90-4

nafoxadol

 

84449-90-1

ralossifene

 

84558-93-0

netivudina

 

84611-23-4

erdosteina

 

84625-59-2

dotarizina

 

84625-61-6

itraconazolo

 

84697-21-2

zinoconazolo

 

84697-22-3

tubulozolo

 

85076-06-8

axamozide

 

85118-42-9

lufuradom

 

85118-44-1

minocromil

 

85666-24-6

furegrelato

 

86048-40-0

quazolast

 

86433-40-1

terflavoxato

 

86434-57-3

beperidio ioduro

 

86487-64-1

setoperone

 

86636-93-3

neflumozide

 

86696-86-8

tenilsetam

 

87051-43-2

ritanserina

 

87151-85-7

spiradolina

 

87495-31-6

disossarile

 

87691-91-6

tiospirone

 

87940-60-1

eprobemide

 

88053-05-8

cinossopazide

 

88058-88-2

naxagolide

 

88859-04-5

mafosfamide

 

89197-32-0

efaroxano

 

89213-87-6

carperitide

 

89482-00-8

zaltoprofene

 

89651-00-3

vossergolide

 

89875-86-5

tiflucarbina

 

89943-82-8

cicletanina

 

90055-97-3

tienoxololo

 

90101-16-9

droxicam

 

90243-97-3

spiclamina

 

90326-85-5

nesapidile

 

90697-57-7

motapizone

 

90729-41-2

oxodipina

 

90779-69-4

atosibano

 

91833-77-1

rocastina

 

92569-65-8

aprikalim

 

92623-83-1

pravadolina

 

94011-82-2

bazinaprina

 

94149-41-4

midesteina

 

94470-67-4

cromakalima

 

94535-50-9

levcromakalim

 

94746-78-8

molracetam

 

95058-70-1

nictiazem

 

95058-81-4

gemcitabina

 

95105-77-4

sornidipina

 

95232-68-1

tenosal

 

95588-08-2

tipentosina

 

95896-08-5

anaritide

 

96125-53-0

clentiazem

 

96306-34-2

timelotem

 

97852-72-7

tibenelast

 

98205-89-1

flesinoxano

 

98224-03-4

eltoprazina

 

99156-66-8

barmastina

 

99248-32-5

donetidina

 

99453-84-6

neltenexina

 

99464-64-9

ampiroxicam

 

99592-32-2

sertaconazolo

 

99803-72-2

nerbacadol

 

100927-14-8

befiperide

 

100986-85-4

levofloxacina

 

101335-99-3

eprovafene

 

101363-10-4

rufloxacina

 

101506-83-6

namirotene

 

101530-10-3

lanoconazolo

 

101626-70-4

talipexolo

 

102908-59-8

binospirone

 

103177-37-3

pranlukast

 

103222-11-3

vapreotide

 

103255-66-9

pazinaclone

 

103624-59-5

trabossopina

 

103946-15-2

elnadipina

 

103980-45-6

metostilenolo

 

104454-71-9

ipenoxazone

 

104456-79-3

cisconazolo

 

104987-11-3

tacrolimus

 

105118-13-6

iprotiazem

 

105182-45-4

fluparoxano

 

105219-56-5

apafant

 

105567-83-7

berefrina

 

105685-11-8

batoprazina

 

106073-01-2

taniplone

 

106100-65-6

fasiplone

 

106266-06-2

risperidone

 

106707-51-1

dobupride

 

106972-33-2

denipride

 

107233-08-9

cevimelina

 

107320-86-5

isomolpano

 

107452-89-1

ziconotide

 

108001-60-1

trochidazolo

 

108736-35-2

lanreotide

 

108912-17-0

atliprofene

 

109543-76-2

romazarite

 

109683-61-6

utibapril

 

109683-79-6

utibaprilat

 

109826-26-8

zaldaride

 

110143-10-7

lodenosina

 

110221-53-9

temocaprilato

 

110314-48-2

adozelesina

 

110588-56-2

noberastina

 

110588-57-3

saperconazolo

 

111011-63-3

efonidipina

 

111393-84-1

amitivir

 

111406-87-2

zileutone

 

111902-57-9

temocapril

 

111974-69-7

chetiapina

 

112018-01-6

bemoradano

 

112362-50-2

dalfopristina

 

112885-41-3

mosapride

 

112887-68-0

raltitrexed

 

112893-26-2

becliconazolo

 

113457-05-9

ledoxantrone

 

113665-84-2

clopidogrel

 

113759-50-5

cronidipina

 

114030-44-3

despemedolac

 

114686-12-3

imitrodast

 

114716-16-4

pemedolac

 

114776-28-2

bepafant

 

115103-54-3

tiagabina

 

115464-77-2

elopiprazolo

 

115550-35-1

marbofloxacina

 

116289-53-3

tulopafant

 

116476-13-2

semotiadil

 

116476-16-5

levosemotiadil

 

116539-59-4

duloxetina

 

117279-73-9

israpafant

 

117523-47-4

mirfentanil

 

117545-11-6

bimakalim

 

118288-08-7

lafutidina

 

118292-40-3

tazarotene

 

118812-69-4

ularitide

 

118976-38-8

dabelotina

 

119302-91-9

rocuronio bromuro

 

119413-55-7

elgodipina

 

119625-78-4

terlakirene

 

119719-11-8

ilatreotide

 

119813-10-4

carzelesina

 

120210-48-2

tenidap

 

120819-70-7

naroparcile

 

121029-11-6

altoqualina

 

121032-29-9

nelzarabina

 

121288-39-9

lossoribina

 

121617-11-6

saviprazolo

 

121929-20-2

zoniclezolo

 

122254-45-9

glenvastatina

 

122384-88-7

amlintide

 

123040-69-7

azasetron

 

123447-62-1

prulifloxacina

 

124012-42-6

galocitabina

 

124066-33-7

taurosteina

 

124378-77-4

enadolina

 

124423-84-3

panadiplone

 

125372-33-0

dacopafant

 

125533-88-2

mofarotene

 

126294-30-2

sagandipina

 

127045-41-4

pazufloxacina

 

127214-23-7

camiglibosio

 

127308-82-1

zamifenacina

 

127625-29-0

fananserina

 

128620-82-6

limazocico

 

129029-23-8

ocaperidone

 

129336-81-8

tenosiprolo

 

129729-66-4

emakalim

 

130308-48-4

icatibant

 

130370-60-4

batimastat

 

130403-08-6

soretolide

 

130782-54-6

beciparcile

 

131094-16-1

trafermina

 

131796-63-9

odapipam

 

131986-45-3

xanomelina

 

131987-54-7

tazomelina

 

132014-21-2

rilmakalim

 

132019-54-6

monatepile

 

132338-79-5

terikalant

 

132418-35-0

setipafant

 

132418-36-1

rocepafant

 

132539-06-1

olanzapina

 

132722-74-8

pirsidomina

 

133040-01-4

eprosartano

 

133099-04-4

darifenacina

 

133107-64-9

insulina lispro

 

133242-30-5

landiololo

 

133454-47-4

iloperidone

 

134564-82-2

befloxatone

 

134678-17-4

lamivudina

 

135202-79-8

ilonidap

 

135459-90-4

acido ranelico

 

135928-30-2

belossepina

 

136087-85-9

fidarestat

 

137214-72-3

iliparcile

 

137500-42-6

darsidomina

 

138068-37-8

lepirudina

 

138298-79-0

alnespirone

 

138661-02-6

pentetreotide

 

138661-03-7

furnidipina

 

138778-28-6

siratiazem

 

139225-22-2

panamesina

 

139264-17-8

zolmitriptano

 

141575-50-0

vedaclidina

 

141790-23-0

fozivudina tidoxil

 

143248-63-9

sinitrodil

 

143249-88-1

dexefaroxano

 

143393-27-5

azalanstat

 

143443-90-7

ifetrobano

 

143631-62-3

ciprokirene

 

144245-52-3

fomivirsene

 

145508-78-7

icopezil

 

145574-90-9

scopinast

 

145781-32-4

zolasartano

 

147432-77-7

ontazolast

 

147650-57-5

tererstigmina

 

148031-34-9

eptifibatide

 

148152-63-0

napitano

 

148564-47-0

milfasartano

 

148998-94-1

trecovirsene

 

149908-53-2

azimilide

 

150490-85-0

berupipam

 

151126-32-8

pramlintide

 

151356-08-0

afovirsene

 

152317-89-0

alniditano

 

153168-05-9

pleconaril

 

153420-96-3

atibeprone

 

153507-46-1

bibapcitide

 

154355-76-7

atreleutone

 

154361-50-9

capecitabina

 

154598-52-4

efavirenz

 

155773-59-4

ensaculina

 

159098-79-0

tilnoprofene arbamel

 

163252-36-6

clevudina

 

164178-54-5

mazokalim

 

165800-03-3

linezolide

 

165800-04-4

eperezolide

 

167305-00-2

omapatrilato

 

170902-47-3

roxifibano

 

176894-09-0

omiloxetina

 

179474-81-8

prucalopride

 

183747-35-5

nepadutant

2935 00 90

54-31-9

furosemide

 

57-66-9

probenecid

 

57-67-0

sulfaguanidina

 

57-68-1

solfadimidina

 

58-93-5

idroclorotiazide

 

58-94-6

clorotiazide

 

59-40-5

sulfachinossalina

 

59-66-5

acetazolamide

 

61-56-3

sultiame

 

63-74-1

sulfanilamide

 

64-77-7

tolbutamide

 

68-35-9

sulfadiazina

 

72-14-0

sulfatiazolo

 

73-48-3

bendroflumetiazide

 

73-49-4

quinetazone

 

77-36-1

clortalidone

 

80-13-7

alazone

 

80-32-0

sulfaclorpiridazina

 

80-34-2

gliprotiazolo

 

80-35-3

sulfametoxipiridazina

 

85-73-4

ftalilsulfatiazolo

 

91-33-8

benztiazide

 

94-19-9

solfetidolo

 

94-20-2

clorpropamide

 

96-62-8

dinsedo

 

98-75-9

propazolamide

 

102-65-8

sulfaclozina

 

104-22-3

benzilsolfamide

 

115-68-4

sulfadicramide

 

116-42-7

sulfaprossilina

 

116-43-8

succinilsulfatiazolo

 

119-85-7

vanildisolfamide

 

120-97-8

diclofenamide

 

121-64-2

sulocarbilato

 

122-11-2

sulfadimetoxina

 

122-16-7

sulfanitrano

 

122-89-4

mesolfamide

 

127-58-2

sulfamerazina sodica

 

127-65-1

tosilcloramide sodica

 

127-69-5

sulfafurazolo

 

127-71-9

sulfabenzamide

 

127-77-5

solfabenzo

 

127-79-7

sulfamerazina

 

128-12-1

solfadiasolfone sodico

 

133-67-5

triclormetiazide

 

135-07-9

meticlotiazide

 

135-09-1

idroflumetiazide

 

138-39-6

mafenide

 

138-41-0

carzenide

 

139-56-0

salazosolfamide

 

144-80-9

sulfacetamide

 

144-82-1

sulfametizolo

 

144-83-2

sulfapiridina

 

148-56-1

flumetiazide

 

152-47-6

sulfalene

 

316-81-4

tioproperazina

 

339-43-5

carbutamide

 

346-18-9

politiazide

 

451-71-8

gliesamide

 

473-42-7

nitrosulfatiazolo

 

485-24-5

ftalilsolfametiazolo

 

485-41-6

sulfacrisoidina

 

498-78-2

stearilsolfamide

 

515-49-1

solfatiourea

 

515-57-1

maleilsolfatiazolo

 

515-58-2

salazosulfatiazolo

 

515-64-0

solfisomidina

 

526-08-9

sulfafenazolo

 

535-65-9

glibutiazolo

 

547-32-0

solfadiazina sodica

 

547-44-4

solfacarbamide

 

554-57-4

metazolamide

 

565-33-3

metaesamide

 

599-79-1

sulfasalazina

 

599-88-2

sulfaperina

 

631-27-6

gliclopiramide

 

632-00-8

sulfasomizolo

 

636-54-4

clopamide

 

651-06-9

sulfametoxidiazina

 

664-95-9

gliciclamide

 

671-88-5

disulfamide

 

671-95-4

clofenamide

 

723-42-2

ditolamide

 

723-46-6

sulfametoxazolo

 

729-99-7

sulfamoxolo

 

742-20-1

ciclopentiazide

 

852-19-7

solfapirazolo

 

968-81-0

acetoesamide

 

1027-87-8

tolpentamide

 

1034-82-8

eptolamide

 

1038-59-1

gliottamide

 

1084-65-7

meticrano

 

1150-20-5

azabon

 

1156-19-0

tolazamide

 

1161-88-2

solfatolamide

 

1213-06-5

etebenecid

 

1220-83-3

sulfamonometoxina

 

1228-19-9

glipinamide

 

1421-68-7

amidefrina mesilato

 

1492-02-0

glibuzolo

 

1580-83-2

paraflutizide

 

1764-85-8

epitizide

 

1766-91-2

penflutizide

 

1824-52-8

bemetizide

 

1824-58-4

etiazide

 

1984-94-7

sulfasimazina

 

2043-38-1

butizide

 

2127-01-7

cloresolone

 

2259-96-3

ciclotiazide

 

2315-08-4

salazosolfadimidina

 

2447-57-6

sulfadoxina

 

2455-92-7

sulclamide

 

3074-35-9

glidazamide

 

3184-59-6

alipamide

 

3313-26-6

tiotixene

 

3436-11-1

delfantrina

 

3459-20-9

glimidina sodica

 

3563-14-2

sulfasuccinamide

 

3567-08-6

glisobuzolo

 

3568-00-1

mebutizide

 

3688-85-5

tiamizide

 

3692-44-2

tioesamide

 

3754-19-6

ambuside

 

3772-76-7

solfametomidina

 

3930-20-9

sotalolo

 

4015-18-3

solfaclomide

 

4267-05-4

teclotiazide

 

5588-16-9

altizide

 

5588-38-5

tolpirramide

 

7007-76-3

glucosolfamide

 

7007-88-7

butadiazamide

 

7195-27-9

mefruside

 

7456-24-8

dimetotiazina

 

7541-30-2

mesuprina

 

10238-21-8

glibenclamide

 

13369-07-8

sulfatrozolo

 

13642-52-9

soterenolo

 

13957-38-5

idrobentizide

 

14293-44-8

xipamide

 

14376-16-0

acido solfaloxico

 

15676-16-1

sulpiride

 

17560-51-9

metolazone

 

17784-12-2

solfacitina

 

20287-37-0

fenquizone

 

21132-59-2

pazossido

 

21187-98-4

gliclazide

 

21662-79-3

sulfacecolo

 

22736-85-2

diflumidone

 

22933-72-8

salazodina

 

23256-23-7

sulfatroxazolo

 

23672-07-3

levosulpiride

 

24243-89-8

triflumidato

 

24455-58-1

glicetanil

 

24477-37-0

glisolamide

 

25046-79-1

glisoxepide

 

26807-65-8

indapamide

 

26944-48-9

glibornuride

 

27031-08-9

sulfaguanolo

 

27589-33-9

azosemide

 

28395-03-1

bumetanide

 

29094-61-9

glipizide

 

30236-32-9

dexsotalolo

 

30279-49-3

suclofenide

 

32059-27-1

sumetizide

 

32295-18-4

tosifene

 

32797-92-5

glisentide

 

32909-92-5

sulfametrolo

 

33342-05-1

gliquidone

 

35273-88-2

gliflumide

 

36148-38-6

besunide

 

36980-34-4

glicaramide

 

37000-20-7

zinterolo

 

37598-94-0

glipalamide

 

39860-99-6

pipotiazina

 

42583-55-1

carmetizide

 

42792-26-7

isosulpride

 

51264-14-3

amsacrina

 

51803-78-2

nimesulide

 

51876-98-3

gliamilide

 

52157-91-2

galosemide

 

52406-01-6

uredofos

 

52430-65-6

glisamuride

 

52994-25-9

glicondamide

 

54063-55-7

sulfaclorazolo

 

55837-27-9

piretanide

 

56211-40-6

torasemide

 

56302-13-7

satranidazolo

 

56488-58-5

tizolemide

 

56488-61-0

flubepride

 

57479-88-6

sulmepride

 

60200-06-8

clorsulone

 

61477-95-0

monalazone disodico

 

63198-97-0

viroxima

 

64099-44-1

chisultazina

 

65761-24-2

sulfamazone

 

66644-81-3

veralipride

 

68291-97-4

zonisamide

 

68475-40-1

cipropride

 

68556-59-2

prosulpride

 

68677-06-5

lorapride

 

69387-87-7

tinisulpride

 

71010-45-2

glisindamide

 

72131-33-0

sulotrobano

 

72301-78-1

zinviroxima

 

72301-79-2

enviroxima

 

73747-20-3

sulverapride

 

73803-48-2

tripamide

 

74863-84-6

argatrobano

 

75820-08-5

zidapamide

 

77989-60-7

metibride

 

79094-20-5

daltrobano

 

80937-31-1

flosulide

 

81428-04-8

taltrimide

 

81982-32-3

alpiropride

 

82666-62-4

sulosemide

 

85320-68-9

amosulalolo

 

85977-49-7

tauromustina

 

87051-13-6

tosulur

 

90207-12-8

sulicrinat

 

90992-25-9

besulpamide

 

93479-97-1

glimepiride

 

100981-43-9

ebrotidina

 

101526-83-4

sematilide

 

103628-46-2

sumatriptan

 

103745-39-7

fasudil

 

106133-20-4

tamsulosina

 

107753-78-6

zafirlukast

 

108894-39-9

sitalidone

 

110311-27-8

sulofenur

 

111974-60-8

ritolukast

 

112966-96-8

domitrobano

 

115256-11-6

dofetilide

 

116649-85-5

ramatrobano

 

119905-05-4

delequamina

 

120279-96-1

dorzolamide

 

120688-08-6

risotilide

 

120824-08-0

linotrobano

 

121679-13-8

naratriptano

 

122647-31-8

ibutilide

 

123308-22-5

sezolamide

 

125279-79-0

ersentilide

 

127373-66-4

sivelestat

 

129981-36-8

sampatrilato

 

133267-19-3

artilide

 

133276-80-9

samixogrel

 

136817-59-9

delavirdina

 

138384-68-6

metesind

 

138890-62-7

brinzolamide

 

139133-26-9

lexipafant

 

139133-27-0

nupafant

 

139308-65-9

tolafentrina

 

139755-83-2

sildenafile

 

140695-21-2

osutidina

 

141626-36-0

dronedarone

 

144494-65-5

tirofibano

 

146623-69-0

saprisartano

 

147536-97-8

bosentano

 

149556-49-0

susalimod

 

151140-96-4

avitriptano

 

154323-57-6

almotriptano

 

154397-77-0

napsagatrano

 

159634-47-6

ibutamoren

2936 10 00

137-76-8

cetotiamina

 

137-86-0

octotiamina

 

6092-18-8

cicotiamina

 

41294-56-8

alfacalcidolo

2936 21 00

68-26-8

retinolo

 

302-79-4

tretinoina

 

4759-48-2

isotretinoina

2936 22 00

59-43-8

tiamina

 

59-58-5

prosultiamina

 

154-87-0

cocarbossilasi

 

532-40-1

tiamina monofosfato

2936 23 00

83-88-5

riboflavina

2936 24 00

81-13-0

dexpantenolo

 

137-08-6

calcio pantotenato

 

16485-10-2

pantenolo

2936 25 00

65-23-6

piridossina

2936 26 00

68-19-9

cianocobalamina

 

13422-51-0

idroxocobalamina

 

13422-55-4

mecobalamina

 

13870-90-1

cobamamide

2936 27 00

50-81-7

acido ascorbico

 

134-03-2

ascorbato di sodio

2936 28 00

9002-96-4

tocofersolano

 

40516-48-1

tretinoina tocoferile

 

61343-44-0

tocofenoxato

2936 29 10

59-30-3

acido folico

 

1492-18-8

folinato di calcio

2936 29 30

58-85-5

biotina

2936 29 90

50-14-6

ergocalciferolo

 

59-67-6

acido nicotinico

 

67-97-0

colecalciferolo

 

84-80-0

fitomenadione

 

98-92-0

nicotinamide

 

492-85-3

nicofolina

 

5988-22-7

fitonadiolo sodio difosfato

 

19356-17-3

calcifediolo

 

32222-06-3

calcitriolo

 

55721-11-4

secalciferolo

 

83805-11-2

falecalcitriolo

2937 11 00

12629-01-5

somatropina

 

82030-87-3

somatrem

 

89383-13-1

somidobovo

 

96353-48-9

somagrebovo

 

102733-72-2

sometripor

 

102744-97-8

sometribovo

 

106282-98-8

somalapor

 

119693-74-2

somenopor

 

123212-08-8

somatosalm

 

126752-39-4

somavubovo

 

129566-95-6

somfasepor

2937 12 00

11061-68-0

insulina, umana

2937 19 00

0-00-0

corticorelina

 

0-00-0

insulina defalano

 

50-56-6

oxitocina

 

50-57-7

lipressina

 

56-59-7

felipressina

 

113-78-0

demoxitocina

 

113-79-1

argipressina

 

113-80-4

argiprestocina

 

1393-25-5

secretina

 

3397-23-7

ornipressina

 

9002-60-2

corticotropina

 

9002-61-3

gonadotropina corionica

 

9002-68-0

follitropina alfa

 

9002-70-4

gonadotropina serica

 

9002-71-5

tirotropina

 

9002-79-3

intermedina

 

9004-12-0

insulina dalanato

 

9007-12-9

calcitonina

 

11000-17-2

vasopressina iniettabile

 

11118-25-5

calcitonina, ratto

 

12279-41-3

seractide

 

12321-44-7

calcitonina, suina

 

14636-12-5

terlipressina

 

16679-58-6

desmopressina

 

16941-32-5

glucagone

 

16960-16-0

tetracosactide

 

17692-62-5

norleusactide

 

20282-58-0

tricosactide

 

21215-62-3

calcitonina, umana

 

22572-04-9

codactide

 

24305-27-9

protirelina

 

24870-04-0

giractide

 

26112-29-8

calcitonina, bovina

 

33515-09-2

gonadorelina

 

33605-67-3

cargutocina

 

34273-10-4

saralasina

 

34765-96-3

alsactide

 

37025-55-1

carbetocina

 

38234-21-8

fertirelina

 

38916-34-6

somatostatina

 

47931-80-6

tosactide

 

47931-85-1

calcitonina, salmone

 

52232-67-4

teriparatide

 

53714-56-0

leuprorelina

 

54017-73-1

murodermin

 

57014-02-5

calcitonina, anguille

 

57773-63-4

triptorelina

 

57773-65-6

deslorelina

 

57982-77-1

buserelina

 

60731-46-6

elcatonina

 

62305-86-6

orotirelina

 

65807-02-5

goserelin

 

66866-63-5

lutrelina

 

68562-41-4

mecasermina

 

68859-20-1

insulina argina

 

69558-55-0

timopentina

 

76712-82-8

istrelina

 

76932-56-4

nafarelina

 

77727-10-7

nacartocina

 

78664-73-0

posatirelina

 

83150-76-9

octreotide

 

83930-13-6

somatorelina

 

85466-18-8

timocartina

 

86168-78-7

sermorelina

 

89662-30-6

detirelix

 

90243-66-6

montirelina

 

95729-65-0

azetirelina

 

97048-13-0

urofollitropina

 

100016-62-4

calcitonina, pollo

 

103300-74-9

taltirelina

 

103451-84-9

avicatonina

 

105250-86-0

ebiratide

 

105953-59-1

dumorelina

 

111212-85-2

ersofermina

 

116094-23-6

insulina asparta

 

120287-85-6

cetrorelix

 

124904-93-4

ganirelix

 

127932-90-5

ramorelix

 

140703-49-7

avorelina

 

140703-51-1

examorelina

 

144743-92-0

teverelix

 

144916-42-7

sonermina

 

146706-68-5

rismorelina

 

150490-84-9

folitropina beta

 

152923-57-4

lutropina alfa

 

157238-32-9

cetermina

 

158861-67-7

pralmorelina

 

160337-95-1

insulina glargina

 

165101-51-9

becaplermina

 

170851-70-4

ipamorelina

 

177073-44-8

coriogonadotropina alfa

 

182212-66-4

avotermina

 

183552-38-7

abarelix

 

308079-72-3

timostimulina

2937 21 00

50-23-7

idrocortisone

 

50-24-8

prednisolone

 

53-03-2

prednisone

 

53-06-5

cortisone

2937 22 00

50-02-2

desametasone

 

53-33-8

parametasone

 

53-34-9

fluprednisolone

 

67-73-2

fluocinolone acetonide

 

124-94-7

triamcinolone

 

127-31-1

fludrocortisone

 

152-97-6

fluocortolone

 

338-95-4

isoflupredone

 

356-12-7

fluocinonide

 

378-44-9

betametasone

 

382-67-2

desossimetasone

 

426-13-1

fluorometolone

 

595-52-8

descinolone

 

1524-88-5

fludroxicortide

 

2135-17-3

flumetasone

 

2193-87-5

fluprednidene

 

2355-59-1

drocinonide

 

2557-49-5

diflorasone

 

2607-06-9

diflucortolone

 

2825-60-7

formocortal

 

3093-35-4

alcinonide

 

3385-03-3

flunisolide

 

3693-39-8

fluclorolone acetonide

 

3841-11-0

fluperolone

 

3924-70-7

amcinafal

 

4419-39-0

beclometasone

 

4732-48-3

meclorisone

 

4828-27-7

clocortolone

 

4989-94-0

triamcinolone furetonide

 

5251-34-3

cloprednolo

 

5534-05-4

betametasone acibutato

 

5611-51-8

triamcinolone esacetonide

 

7008-26-6

diclorisone

 

7332-27-6

amcinafide

 

19705-61-4

cicortonide

 

21365-49-1

tralonide

 

23674-86-4

difluprednato

 

24320-27-2

alocortolone

 

25092-07-3

dimesone

 

25122-41-2

clobetasolo

 

26849-57-0

triclonide

 

28971-58-6

acrocinonide

 

31002-79-6

triamcinolone benetonide

 

33124-50-4

fluocortin

 

35135-68-3

cormetasone

 

50629-82-8

alometasone

 

51022-69-6

amcinonide

 

52080-57-6

cloroprednisone

 

54063-32-0

clobetasone

 

57781-15-4

alopredone

 

58497-00-0

procinonide

 

58524-83-7

ciprocinonide

 

59497-39-1

naflocort

 

60135-22-0

flumossonide

 

67452-97-5

alclometasone

 

74131-77-4

ticabesone

 

78467-68-2

locicortolone dicibato

 

83880-70-0

desametasone acefurato

 

85197-77-9

tipredano

 

87116-72-1

timobesone

 

98651-66-2

ulobetasolo

 

103466-73-5

icometasone enbutato

 

105102-22-5

mometasone

 

106033-96-9

itrocinonide

 

123013-22-9

amelometasone

2937 23 00

50-28-2

estradiolo

 

50-50-0

estradiolo benzoato

 

52-76-6

linestrenolo

 

53-16-7

estrone

 

57-63-6

etinilestradiolo

 

57-83-0

progesterone

 

67-95-8

quingestrone

 

68-22-4

noretisterone

 

68-23-5

noretinodrel

 

68-96-2

idrossiprogesterone

 

72-33-3

mestranolo

 

79-64-1

dimetisterone

 

152-43-2

quinestrolo

 

152-62-5

didrogesterone

 

313-05-3

azacosterolo

 

337-03-1

flugestone

 

432-60-0

allilestrenolo

 

434-03-7

etisterone

 

514-68-1

estriolo succinato

 

520-85-4

medrossiprogesterone

 

547-81-9

epiestriolo

 

566-48-3

formestano

 

630-56-8

idrossiprogesterone caproato

 

797-63-7

levonorgestrel

 

809-01-8

edogestrone

 

848-21-5

norgestrienone

 

850-52-2

altrenogest

 

896-71-9

tigestolo

 

965-90-2

etilestrenolo

 

977-79-7

medrogestone

 

979-32-8

estradiolo valerato

 

1169-79-5

quinestradolo

 

1231-93-2

etinodiolo

 

1253-28-7

gestonorone caproato

 

1961-77-9

clormadinone

 

2363-58-8

epitiostanolo

 

2740-52-5

anagestone

 

2998-57-4

estramustina

 

3124-93-4

etinerone

 

3538-57-6

aloprogesterone

 

3562-63-8

megestrolo

 

3571-53-7

estradiolo undecilato

 

3643-00-3

ossogestone

 

4140-20-9

estrapronicato

 

5192-84-7

trengestone

 

5367-84-0

clomegestone

 

5630-53-5

tibolone

 

5633-18-1

melengestrolo

 

5941-36-6

estrazinolo

 

6533-00-2

norgestrel

 

6795-60-4

norvinisterone

 

7001-56-1

pentagestrone

 

7004-98-0

epimestrolo

 

10116-22-0

demegestone

 

10322-73-3

estrofurato

 

10448-96-1

almestrone

 

10592-65-1

quingestanolo

 

13563-60-5

norgesterone

 

13885-31-9

orestrato

 

14340-01-3

gestadienolo

 

15262-77-8

delmadinone

 

16320-04-0

gestrinone

 

16915-71-2

cingestolo

 

19291-69-1

gestaclone

 

20047-75-0

clogestone

 

23163-42-0

metinodiolo

 

23873-85-0

proligestone

 

25092-41-5

norgestomet

 

28014-46-2

poliestradiolo fosfato

 

30781-27-2

amadinone

 

34184-77-5

promegestone

 

34816-55-2

mossestrolo

 

35189-28-7

norgestimato

 

39219-28-8

promestriene

 

39791-20-3

nilestriolo

 

52279-58-0

metogest

 

54024-22-5

desogestrel

 

54048-10-1

etonogestrel

 

54063-31-9

cismadinone

 

54063-33-1

clossestradiolo

 

58691-88-6

nomegestrolo

 

60282-87-3

gestodene

 

65928-58-7

dienogest

 

74513-62-5

trimegestone

 

80471-63-2

epostano

 

105149-04-0

osaterone

 

129453-61-8

fulvestrant

 

139402-18-9

alestramustina

2937 29 00

52-39-1

aldosterone

 

52-78-8

noretandrolone

 

53-39-4

oxandrolone

 

53-43-0

prasterone

 

58-18-4

metiltestosterone

 

58-19-5

drostanolone

 

58-22-0

testosterone

 

64-85-7

desossicortone

 

67-81-2

penmesterolo

 

72-63-9

metandienone

 

76-43-7

fluoximesterone

 

76-47-1

idrocortamato

 

83-43-2

metilprednisolone

 

145-12-0

ossimesterone

 

145-13-1

pregnenolone

 

152-58-9

cortodoxone

 

153-00-4

metenolone

 

434-07-1

ossimetolone

 

434-22-0

nandrolone

 

521-10-8

metandriolo

 

521-11-9

mestanolone

 

521-18-6

androstanolone

 

595-77-7

algestone

 

599-33-7

prednilidene

 

638-94-8

desonide

 

797-58-0

norboletone

 

846-48-0

boldenone

 

965-93-5

metribolone

 

968-93-4

testolattone

 

976-71-6

canrenone

 

1093-58-9

clostebol

 

1110-40-3

cortivasolo

 

1247-42-3

meprednisone

 

1254-35-9

oxabolone cipionato

 

1424-00-6

mesterolone

 

1491-81-2

bolmantalato

 

1605-89-6

bolasterone

 

2098-66-0

ciproterone

 

2205-73-4

tiomesterone

 

2320-86-7

enestebolo

 

2454-11-7

formebolone

 

2487-63-0

quinbolone

 

2668-66-8

medrisone

 

3570-10-3

benorterone

 

3625-07-8

mebolazina

 

3638-82-2

propetandrolo

 

3704-09-4

mibolerone

 

3764-87-2

trestolone

 

5055-42-5

silandrone

 

5060-55-9

prednisolone steaglato

 

5197-58-0

stenbolone

 

5591-27-5

clometerone

 

5626-34-6

prednisolamato

 

5714-75-0

prednazato

 

5874-98-6

testosterone chetolaurato

 

6693-90-9

prednazolina

 

7483-09-2

mesabolone

 

10161-33-8

trenbolone

 

10418-03-8

stanozololo

 

13085-08-0

mazipredone

 

13583-21-6

norclostebol

 

13647-35-3

trilostano

 

14484-47-0

deflazacort

 

16915-78-9

bolenolo

 

17021-26-0

calusterone

 

17230-88-5

danazolo

 

17332-61-5

isoprednidene

 

18118-80-4

oxisopred

 

19120-01-5

idrossistenozolo

 

19888-56-3

fluazacort

 

20423-99-8

deprodone

 

21362-69-6

mepitiostano

 

24358-76-7

nivacortolo

 

29069-24-7

prednimustina

 

33122-60-0

nordinone

 

33765-68-3

oxendolone

 

41020-79-5

dicirenone

 

43169-54-6

mesrenoato potassico

 

49697-38-3

rimexolone

 

49847-97-4

prorenoato potassico

 

50801-44-0

cortisuzolo

 

51333-22-3

budesonide

 

51354-32-6

nisterima

 

53608-96-1

clossotestosterone

 

60023-92-9

roxibolone

 

60607-35-4

topterone

 

61951-99-3

tixocortolo

 

63014-96-0

delanterone

 

65415-41-0

nicocortonide

 

66877-67-6

domoprednato

 

67392-87-4

drospirenone

 

73771-04-7

prednicarbato

 

74050-20-7

idrocortisone aceponato

 

74220-07-8

spirorenone

 

76675-97-3

resocortol

 

77016-85-4

plomestano

 

79243-67-7

rosterolone

 

83625-35-8

amebucort

 

84371-65-3

mifepristone

 

86401-95-8

metilprednisolone aceponato

 

87952-98-5

mespirenone

 

89672-11-7

cioteronel

 

90350-40-6

metilprednisolone suleptanato

 

91935-26-1

toripristone

 

96301-34-7

atamestano

 

98319-26-7

finasteride

 

105051-87-4

minamestano

 

107000-34-0

zanoterone

 

107724-20-9

eplerenone

 

107868-30-4

exemestano

 

119169-78-7

epristeride

 

120815-74-9

butixocort

 

129260-79-3

loteprednolo

 

137099-09-3

turosteride

 

141845-82-1

ciclesonide

 

144459-70-1

rofleponide

 

154229-19-3

abiraterone

 

164656-23-9

dutasteride

2937 31 00

51-43-4

epinefrina

2937 39 00

51-41-2

norepinefrina

 

329-65-7

racepinefrina

2937 40 00

55-03-8

levotiroxina sodica

 

3130-96-9

ratironina

 

6893-02-3

liotironina

 

9010-34-8

tiroglobulina

2937 50 00

363-24-6

dinoprostone

 

551-11-1

dinoprost

 

745-65-3

alprostadil

 

33813-84-2

deprostile

 

35121-78-9

epoprostenolo

 

35700-23-3

carboprost

 

40665-92-7

cloprostenolo

 

40666-16-8

fluprostenolo

 

51953-95-8

doxaprost

 

54120-61-5

prostalene

 

55028-70-1

arbaprostile

 

56695-65-9

rosaprostolo

 

59122-46-2

misoprostolo

 

59619-81-7

etiprostone

 

60325-46-4

sulprostone

 

61263-35-2

meteneprost

 

61557-12-8

penprostene

 

62524-99-6

delprostenato

 

62559-74-4

frossiprost

 

64318-79-2

gemeprost

 

67040-53-3

tiprostanide

 

67110-79-6

luprostiolo

 

69381-94-8

fenprostalene

 

69648-38-0

butaprost

 

69648-40-4

oxoprostolo

 

69900-72-7

trimoprostile

 

70667-26-4

ornoprostile

 

71097-83-1

nileprost

 

71116-82-0

tiaprost

 

73121-56-9

enprostile

 

73647-73-1

viprostolo

 

73873-87-7

iloprost

 

74176-31-1

alfaprostolo

 

77287-05-9

rioprostil

 

79360-43-3

nocloprost

 

79672-88-1

piriprost

 

80225-28-1

tilsuprost

 

81026-63-3

enisoprost

 

81845-44-5

ciprostene

 

83997-19-7

ataprost

 

85505-64-2

vapiprost

 

86348-98-3

flunoprost

 

87269-59-8

naxaprostene

 

88430-50-6

beraprost

 

88852-12-4

limaprost

 

88931-51-5

clinprost

 

88980-20-5

mexiprostil

 

90243-98-4

dimoxaprost

 

90693-76-8

eptaloprost

 

95722-07-9

cicaprost

 

105674-77-9

lanprostone

 

108945-35-3

taprostene

 

110845-89-1

remiprostolo

 

120373-36-6

unoprostone

 

122946-42-3

spiriprostile

 

130209-82-4

latanoprost

 

139403-31-9

pimilprost

2937 90 00

104-14-3

octopamina

 

13074-00-5

azastene

 

83646-97-3

inocoterone

2938 10 00

153-18-4

rutoside

 

520-27-4

diosmina

 

7085-55-4

troxerutina

 

23869-24-1

monosserutina

 

30851-76-4

etoxazorutoside

2938 90 10

71-63-6

digitossina

 

1111-39-3

acetildigitossina

 

1405-76-1

gitalina, amorfa

 

3261-53-8

gitalossina

 

7242-04-8

pengitossina

 

10176-39-3

gitoformato

 

17575-22-3

lanatoside C

 

17598-65-1

deslanoside

 

20830-75-5

digossina

 

30685-43-9

metildigossina

 

36983-69-4

actodigina

2938 90 90

466-06-8

proscillaridina

 

8063-80-7

polisaponina

 

14144-06-0

disogluside

 

17226-75-4

kelloside

 

18719-76-1

keracianina

 

29767-20-2

teniposide

 

33156-28-4

ramnodigina

 

33396-37-1

meproscillarina

 

33419-42-0

etoposide

 

99759-19-0

ticheside

 

100345-64-0

siagoside

 

131129-98-1

mipragoside

 

150332-35-7

pamacheside

2939 11 00

76-41-5

oximorfone

 

76-42-6

oxicodone

 

125-28-0

diidrocodeina

 

125-29-1

idrocodone

 

466-90-0

tebacone

 

466-99-9

idromorfone

 

509-67-1

folcodina

 

639-48-5

nicomorfina

 

14521-96-1

etorfina

 

52485-79-7

buprenorfina

2939 19 00

62-67-9

nalorfina

 

128-62-1

noscapina

 

143-52-2

metopone

 

427-00-9

desomorfina

 

465-65-6

naloxone

 

466-97-7

normorfina

 

467-15-2

norcodeina

 

467-18-5

mirofina

 

509-56-8

metildiidromorfina

 

808-24-2

nicodicodina

 

2183-56-4

idromorfinolo

 

3688-66-2

nicocodina

 

4406-22-8

ciprenorfina

 

7125-76-0

codoxima

 

14357-78-9

diprenorfina

 

16008-36-9

metildesorfina

 

16549-56-7

omprenorfina

 

16590-41-3

naltrexone

 

16676-26-9

nalmessone

 

20594-83-6

nalbufina

 

23758-80-7

alletorfina

 

25333-77-1

acetorfina

 

42281-59-4

oxilorfano

 

55096-26-9

nalmefene

 

68616-83-1

pentamorfone

 

69373-95-1

diproteverina

 

72060-05-0

conorfone

 

77287-89-9

xorfanolo

 

88939-40-6

semorfone

2939 29 00

84-55-9

viquidil

 

1301-42-4

euprocina

2939 41 00

90-81-3

racefedrina

2939 42 00

90-82-4

pseudoefedrina

2939 43 00

492-39-7

catina

2939 49 00

530-54-1

metoxifedrina

 

7681-79-0

etafedrina

 

14838-15-4

fenilpropanolamina

 

26652-09-5

ritodrina

2939 51 00

3736-08-1

fenetillina

2939 59 00

314-35-2

etamifillina

 

317-34-0

aminofillina

 

437-74-1

xantinolo nicotinato

 

479-18-5

diprofillina

 

519-30-2

dimetazano

 

519-37-9

etofillina

 

523-87-5

dimenidrinato

 

603-00-9

proxifillina

 

606-90-6

piprinidrinato

 

1703-48-6

dimabefillina

 

2016-63-9

bamifillina

 

4499-40-5

colina teofillinato

 

5634-38-8

guaifillina

 

6493-05-6

pentoxifillina

 

10001-43-1

pimefillina

 

10226-54-7

lomifillina

 

13460-98-5

teodrenalina

 

15518-82-8

metescufillina

 

15766-94-6

teofillina efedrina

 

17243-56-0

visnafillina

 

17243-70-8

triclofillina

 

17692-30-7

diniprofillina

 

17693-51-5

prometazina teoclato

 

18428-63-2

acefillina piperazina

 

30924-31-3

cafaminolo

 

36921-54-7

xantifibrato

 

41078-02-8

enprofillina

 

53403-97-7

piridofillina

 

54063-54-6

reproterolo

 

54504-70-0

etofillina clofibrato

 

55242-55-2

propentofillina

 

57076-71-8

denbufillina

 

58166-83-9

cafedrina

 

65184-10-3

teoprololo

 

69975-86-6

doxofillina

 

70788-27-1

acefillina clofibrolo

 

79712-55-3

tazifillina

 

80288-49-9

furafillina

 

80294-25-3

mexafillina

 

81792-35-0

teopranitolo

 

82190-91-8

flufillina

 

85118-43-0

fluprofillina

 

90162-60-0

isbufillina

 

90749-32-9

laprafillina

 

98204-48-9

spirofillina

 

98833-92-2

stacofillina

 

100324-81-0

lisofillina

 

102144-78-5

tameridone

 

105102-21-4

torbafillina

 

107767-55-5

albifillina

 

110390-84-6

perbufillina

 

116763-36-1

nestifillina

 

132210-43-6

cipamfillina

 

136145-07-8

arofilina

 

151581-23-6

apaxifillina

2939 61 00

60-79-7

ergometrina

2939 62 00

113-15-5

ergotamina

2939 69 00

50-37-3

lisergide

 

113-42-8

metilergometrina

 

361-37-5

metisergide

 

511-12-6

diidroergotamina

 

3031-48-9

acetergamina

 

5793-04-4

propisergide

 

7125-71-5

tochizina

 

17692-51-2

metergolina

 

18016-80-3

lisuride

 

22336-84-1

metergotamina

 

25614-03-3

bromocriptina

 

27848-84-6

nicergolina

 

36945-03-6

lergotrile

 

37686-84-3

terguride

 

57935-49-6

tiomergina

 

59032-40-5

disulergina

 

59091-65-5

delergotrile

 

60019-20-7

brazergolina

 

64795-23-9

etisulergina

 

64795-35-3

mesulergina

 

66104-22-1

pergolide

 

66759-48-6

desocriptina

 

74627-35-3

cianergolina

 

77650-95-4

proterguride

 

81409-90-7

cabergolina

 

81968-16-3

mergocriptina

 

83455-48-5

bromerguride

 

87178-42-5

dosergoside

 

88660-47-3

epicriptina

 

107052-56-2

romergolina

 

108674-86-8

sergolexolo

 

121588-75-8

amesergide

2939 91 90

537-46-2

metamfetamina

2939 99 00

50-39-5

proteobromina

 

50-55-5

reserpina

 

52-88-0

atropina metonitrato

 

53-18-9

bietaserpina

 

54-49-9

metaraminolo

 

57-22-7

vincristina

 

57-94-3

tubocurarina cloruro

 

80-49-9

omatropina metilbromuro

 

80-50-2

octatropina metilbromuro

 

84-36-6

sirosingopina

 

86-13-5

benzatropina

 

90-39-1

sparteina

 

90-69-7

lobelina

 

131-01-1

deserpidina

 

143-92-0

tropenzilina bromuro

 

357-70-0

galantamina

 

365-26-4

oxilofrina

 

428-07-9

atromepina

 

477-30-5

demecolcina

 

486-56-6

cotinina

 

495-83-0

tigloidina

 

511-55-7

xenitropio bromuro

 

520-52-5

psilocibina

 

522-87-2

acido yoimbico

 

524-83-4

etibenzatropina

 

533-08-4

tropiglina

 

546-06-5

conexina

 

585-14-8

poschina

 

602-40-4

cieptropina

 

602-41-5

tiocolchicoside

 

604-51-3

deptropina

 

865-04-3

metoserpidina

 

865-21-4

vinblastina

 

865-24-7

vinglicinato

 

1028-33-7

pentifillina

 

1178-28-5

metoserpato

 

1242-69-9

decitropina

 

1617-90-9

vincamina

 

2589-47-1

prajmalio bitartrato

 

3735-85-1

mefeserpina

 

3784-89-2

fenactropinio cloruro

 

4438-22-6

atropina ossido

 

4880-88-0

vinburnina

 

4880-92-6

apovincamina

 

4914-30-1

deidroemetina

 

5610-40-2

securinina

 

5627-46-3

clobenztropina

 

5868-06-4

fentonio bromuro

 

7008-24-4

cloroserpidina

 

7008-42-6

acronina

 

7009-65-6

prampina

 

10405-02-4

trospio cloruro

 

15130-91-3

sultroponio

 

15180-03-7

alcuronio cloruro

 

15228-71-4

vinrosidina

 

15790-02-0

tropodifene

 

17127-48-9

glaziovina

 

19410-02-7

tropirina

 

19877-89-5

vincanolo

 

22254-24-6

ipratropio bromuro

 

23360-92-1

vinleurosina

 

24815-24-5

rescinnamina

 

25573-43-7

eseridina

 

25775-90-0

zucapsaicina

 

29025-14-7

butropio bromuro

 

30286-75-0

ossitropio bromuro

 

33335-58-9

dimetiltubocurarinio cloruro

 

40796-97-2

bemesetron

 

42971-09-5

vinpocetina

 

47562-08-3

loraimina

 

51598-60-8

cimetropio bromuro

 

53643-48-4

vindesina

 

53862-81-0

detajmio bitartrato

 

54022-49-0

vinformide

 

57475-17-9

brovincamina

 

57694-27-6

vinpolina

 

58337-35-2

elliptinio acetato

 

63516-07-4

flutropio bromuro

 

64294-94-6

tropabazato

 

65285-58-7

vincantrile

 

67699-40-5

vinzolidina

 

68170-69-4

vinepidina

 

71031-15-7

catinone

 

71486-22-1

vinorelbina

 

72238-02-9

retelliptina

 

73573-42-9

rescimetolo

 

74709-54-9

vindeburnolo

 

76352-13-1

tropapride

 

79467-19-9

sintropio bromuro

 

81571-28-0

vinleucinolo

 

81600-06-8

vintriptolo

 

83482-77-3

vinmegallato

 

85181-40-4

tropanserina

 

88199-75-1

sevitropio mesilato

 

89565-68-4

tropisetron

 

97682-44-5

irinotecano

 

105118-14-7

datelliptio cloruro

 

109889-09-0

granisetron

 

113932-41-5

tematropio metilsolfato

 

117086-68-7

ricasetron

 

123258-84-4

itasetron

 

123286-00-0

vinfosiltina

 

123482-22-4

zatosetron

 

123948-87-8

topotecano

 

135905-89-4

mirisetron

 

139404-48-1

tiotropio bromuro

 

149882-10-0

lurtotecano

 

162652-95-1

vinflunina

2940 00 00

585-86-4

lattitolo

 

4618-18-2

lattulosio

 

7585-39-9

betadex

 

10016-20-3

alfadex

 

10310-32-4

tribenoside

 

15351-13-0

nicofuranoso

 

15879-93-3

cloralosio

 

29899-95-4

clobenoside

 

33779-37-2

salprotoside

 

54182-58-0

sucralfato

 

55902-93-7

mebenoside

 

56824-20-5

amiprilosio

 

57680-56-5

sucrosofato

 

96427-12-2

lattalfato

 

132682-98-5

glufosfamide

 

133692-55-4

seprilosio

2941 10 10

26787-78-0

amoxicillina

2941 10 20

69-53-4

ampicillina

 

6489-97-0

metampicillina

 

33817-20-8

pivampicillina

2941 10 90

61-32-5

meticillina

 

61-33-6

benzilpenicillina

 

61-72-3

cloxacillina

 

66-79-5

oxacillina

 

87-08-1

fenossimetilpenicillina

 

87-09-2

almecillina

 

147-52-4

nafcillina

 

147-55-7

feneticillina

 

525-94-0

adicillina

 

551-27-9

propicillina

 

751-84-8

benetamina penicillina

 

983-85-7

penamecillina

 

1538-09-6

benzilpenicillina benzatinica

 

1596-63-0

chinacillina

 

1926-48-3

fenbenicillina

 

1926-49-4

clometocillina

 

3116-76-5

dicloxacillina

 

3485-14-1

ciclacillina

 

3511-16-8

etacillina

 

3736-12-7

levopropicillina

 

4697-36-3

carbenicillina

 

4780-24-9

isopropicillina

 

5250-39-5

flucloxacillina

 

6011-39-8

clemizolo-penicillina

 

7009-88-3

feniracillina

 

10004-67-8

amantocillina

 

15949-72-1

prazocillina

 

17243-38-8

azidocillina

 

22164-94-9

suncillina

 

26552-51-2

tifencillina

 

26774-90-3

epicillina

 

27025-49-6

carfecillina

 

34787-01-4

ticarcillina

 

35531-88-5

carindacillina

 

37091-66-0

azlocillina

 

40966-79-8

sarpicillina

 

41744-40-5

sulbenicillina

 

47747-56-8

talampicillina

 

50972-17-3

bacampicillina

 

51154-48-4

fibracillina

 

51481-65-3

mezlocillina

 

53861-02-2

oxetacillina

 

54340-65-7

furbucillina

 

55530-41-1

rotamicillina

 

55975-92-3

pirbenicillina

 

56211-43-9

tameticillina

 

61477-96-1

piperacillina

 

63358-49-6

aspoxicillina

 

63469-19-2

apalcillina

 

66148-78-5

temocillina

 

66327-51-3

fuzlocillina

 

67337-44-4

sarmoxicillina

 

69414-41-1

piridicillina

 

76497-13-7

sultamicillina

 

78186-33-1

fumoxicillina

 

82509-56-6

piroxicillina

 

86273-18-9

lenampicillina

 

98048-07-8

fomidacillina

 

151287-22-8

tobicilina

2941 20 80

57-92-1

streptomicina

 

4480-58-4

streptoniazide

 

11011-72-6

bluensomicina

 

94554-99-1

paldimicina

2941 30 00

57-62-5

clortetraciclina

 

60-54-8

tetraciclina

 

79-57-2

oxitetraciclina

 

127-33-3

demeclociclina

 

564-25-0

doxiciclina

 

751-97-3

rolitetraciclina

 

808-26-4

sanciclina

 

914-00-1

metaciclina

 

987-02-0

demeciclina

 

992-21-2

limeciclina

 

1110-80-1

pipaciclina

 

1181-54-0

clomociclina

 

2013-58-3

meclociclina

 

4599-60-4

penimepiciclina

 

5585-59-1

nitrociclina

 

5874-95-3

amiciclina

 

10118-90-8

minociclina

 

15301-82-3

pecociclina

 

15590-00-8

etamociclina

 

15599-51-6

apiciclina

 

16259-34-0

penimociclina

 

16545-11-2

guameciclina

 

31770-79-3

megluciclina

 

58298-92-3

colimeciclina

2941 40 00

56-75-7

cloramfenicolo

 

847-25-6

racefenicolo

 

13838-08-9

azidamfenicolo

 

15318-45-3

tiamfenicolo

 

31342-36-6

pantotenato di cloramfenicolo composto

 

76639-94-6

florfenicolo

2941 50 00

114-07-8

eritromicina

 

527-75-3

beritromicina

 

53066-26-5

lexitromicina

 

62013-04-1

diritromicina

 

80214-83-1

roxitromicina

 

81103-11-9

claritromicina

 

82664-20-8

fluritromicina

 

84252-03-9

eritromicina stinoprato

 

96128-89-1

eritromicina acistrato

2941 90 00

0-00-0

actagardina

 

0-00-0

ardacina

 

50-07-7

mitomicina

 

50-59-9

cefaloridina

 

50-76-0

dactinomicina

 

53-79-2

puromicina

 

59-01-8

kanamicina

 

66-81-9

cicloesimide

 

68-41-7

cicloserina

 

113-73-5

gramicidina S

 

115-02-6

azaserina

 

119-04-0

framicetina

 

125-65-5

pleuromulina

 

126-07-8

griseofulvina

 

153-61-7

cefalotina

 

154-21-2

lincomicina

 

303-81-1

novobiocina

 

480-49-9

filipina

 

580-74-5

xantocillina

 

636-47-5

stallimicina

 

801-52-5

porfiromicina

 

859-07-4

cefaloram

 

1018-71-9

pirrolnitrina

 

1066-17-7

colistina

 

1391-41-9

endomicina

 

1392-21-8

chitasamicina

 

1393-87-9

fusafungina

 

1394-02-1

acimicina

 

1397-89-3

amfotericina B

 

1400-61-9

nistatina

 

1401-69-0

tilosina

 

1402-81-9

ambomicina

 

1402-82-0

amfomicina

 

1402-84-2

antelmicina

 

1403-17-4

candicidina

 

1403-47-0

duazomicina

 

1403-66-3

gentamicina

 

1403-71-0

amicina

 

1403-99-2

mitogillina

 

1404-04-2

neomicina

 

1404-08-6

neutramicina

 

1404-15-5

nogalamicina

 

1404-20-2

peliomicina

 

1404-26-8

polimixina B

 

1404-48-4

relomicina

 

1404-55-3

ristocetina

 

1404-59-7

rutamicina

 

1404-64-4

sparsomicina

 

1404-74-6

streptovaricina

 

1404-88-2

tirotricina

 

1404-90-6

vancomicina

 

1405-00-1

viridofulvina

 

1405-52-3

solfomixina

 

1405-87-4

bacitracina

 

1405-97-6

gramicidina

 

1407-05-2

metocidina

 

1695-77-8

spectinomicina

 

2750-76-7

rifamide

 

2751-09-9

troleandomicina

 

3577-01-3

cefaloglicina

 

3922-90-5

oleandomicina

 

3930-19-6

rufocromomicina

 

4117-65-1

aspartocina

 

4434-05-3

cumamicina

 

4564-87-8

carbomicina

 

4696-76-8

bekanamicina

 

4803-27-4

antramicina

 

5575-21-3

cefalonio

 

6990-06-3

acido fusidico

 

6998-60-3

rifamicina

 

7542-37-2

paromomicina

 

7644-67-9

azotomicina

 

7681-93-8

natamicina

 

8025-81-8

spiramicina

 

8052-16-2

cactinomicina

 

9014-02-2

zinostatina

 

10118-85-1

lidimicina

 

10206-21-0

cefacetrile

 

11003-38-6

capreomicina

 

11006-70-5

olivomicina

 

11006-76-1

ostreogricina

 

11006-76-1

pristinamicina

 

11006-76-1

virginiamicina

 

11006-76-1

micamicina

 

11014-70-3

levorina

 

11015-37-5

bambermicina

 

11029-70-2

eliomicina

 

11033-34-4

steffimicina

 

11043-99-5

mitomalcina

 

11048-13-8

nebramicina

 

11048-15-0

kalafungina

 

11051-71-1

avilamicina

 

11056-06-7

bleomicina

 

11056-09-0

ranimicina

 

11056-11-4

biniramicina

 

11056-12-5

cirolemicina

 

11056-14-7

mitocarcina

 

11056-15-8

mitospero

 

11056-16-9

nifungina

 

11096-49-4

partricina

 

11115-82-5

enramicina

 

11121-32-7

mepartricina

 

12650-69-0

mupirocina

 

12772-35-9

butirosina

 

13058-67-8

lucimicina

 

13292-46-1

rifampicina

 

14289-25-9

diproleandomicina

 

15686-71-2

cefalexina

 

16846-24-5

josamicina

 

17090-79-8

monensina

 

18323-44-9

clindamicina

 

18378-89-7

plicamicina

 

18883-66-4

streptozocina

 

19504-77-9

pecilocina

 

20830-81-3

daunorubicina

 

21593-23-7

cefapirina

 

22733-60-4

siccanina

 

23110-15-8

fumagillina

 

23155-02-4

fosfomicina

 

23214-92-8

doxorubicina

 

23477-98-7

sedecamicina

 

24280-93-1

acido micofenolico

 

25546-65-0

ribostamicina

 

25953-19-9

cefazolina

 

25999-31-9

lasalocide

 

26631-90-3

brobactam

 

26973-24-0

ceftezolo

 

27661-27-4

benassibina

 

28022-11-9

megalomicina

 

30387-39-4

colistimetato di sodio

 

31101-25-4

mirincamicina

 

32385-11-8

sisomicina

 

32886-97-8

pivmecillinam

 

32887-01-7

mecillinam

 

32986-56-4

tobramicina

 

32988-50-4

viomicina

 

33103-22-9

enviomicina

 

34444-01-4

cefamandolo

 

34493-98-6

dibekacina

 

35457-80-8

midecamicina

 

35607-66-0

cefoxitina

 

35775-82-7

maridomicina

 

35834-26-5

rosaramicina

 

36441-41-5

lividomicina

 

36889-15-3

betamicina

 

36920-48-6

cefoxazolo

 

37305-75-2

actaplanina

 

37321-09-8

apramicina

 

37332-99-3

avoparcina

 

37517-28-5

amikacina

 

37717-21-8

flurocitabina

 

38129-37-2

bicozamicina

 

38821-53-3

cefradina

 

39685-31-9

cefuracetima

 

41952-52-7

cefcanel

 

47917-41-9

primicina

 

50370-12-2

cefadroxil

 

50846-45-2

bacmecillinam

 

50935-04-1

carubicina

 

50935-71-2

mocimicina

 

51025-85-5

arbekacina

 

51627-14-6

cefatrizina

 

51627-20-4

cefaparolo

 

51762-05-1

cefroxadina

 

52093-21-7

micronomicina

 

52231-20-6

cefrotile

 

53003-10-4

salinomicina

 

53228-00-5

cetociclina

 

53994-73-3

cefacloro

 

54083-22-6

zorubicina

 

54182-61-5

vistatolone

 

54182-65-9

azalomicina

 

54818-11-0

cefsumide

 

55134-13-9

narasina

 

55268-75-2

cefuroxima

 

55297-95-5

tiamulina

 

55779-06-1

astromicina

 

55870-64-9

pentisomicina

 

56187-47-4

cefazedone

 

56283-74-0

laidlomicina

 

56377-79-8

nosieptide

 

56391-56-1

netilmicina

 

56420-45-2

epirubicina

 

56592-32-6

efrotomicina

 

56689-42-0

repromicina

 

56796-20-4

cefmetazolo

 

57576-44-0

aclarubicina

 

57847-69-5

cefedrolor

 

58152-03-7

isepamicina

 

58665-96-6

cefazaflur

 

58857-02-6

ambruticina

 

58944-73-3

sinefungina

 

58957-92-9

idarubicina

 

58970-76-6

ubenimex

 

59733-86-7

butikacina

 

59794-18-2

paulomicina

 

59865-13-3

ciclosporina

 

60925-61-3

ceforanide

 

61036-62-2

teicoplanina

 

61270-58-4

cefonicid

 

61379-65-5

rifapentina

 

61622-34-2

cefotiam

 

62107-94-2

plauracina

 

62587-73-9

cefsulodina

 

62893-19-0

cefoperazone

 

63521-85-7

esorubicina

 

63527-52-6

cefotaxima

 

64221-86-9

imipenem

 

64314-52-9

medorubicina

 

64952-97-2

latamoxef

 

65052-63-3

cefetamet

 

65057-90-1

talisomicina

 

65085-01-0

cefmenoxima

 

65195-55-3

abamectina

 

65307-12-2

cefetrizolo

 

66211-92-5

detorubicina

 

66474-36-0

cefivitril

 

66508-53-0

fosmidomicina

 

66887-96-5

propikacina

 

68247-85-8

peplomicina

 

68373-14-8

sulbactam

 

68401-81-0

ceftizoxima

 

69712-56-7

cefotetan

 

69739-16-8

cefodizima

 

70288-86-7

ivermectina

 

70639-48-4

etisomicina

 

70774-25-3

leurubicina

 

70797-11-4

cefpiramide

 

71048-88-9

ceftiossido

 

71628-96-1

menogarile

 

72496-41-4

pirarubicina

 

72558-82-8

ceftazidima

 

72559-06-9

rifabutina

 

73384-59-5

ceftriaxone

 

73684-69-2

mirosamicina

 

74014-51-0

rokitamicina

 

75481-73-1

cefminox

 

76168-82-6

ramoplanina

 

76470-66-1

loracarbef

 

76610-84-9

cefbuperazone

 

77360-52-2

ceftiolene

 

78110-38-0

aztreonam

 

79350-37-1

cefixima

 

79404-91-4

cilofungina

 

79548-73-5

pirlimicina

 

80195-36-4

cefdaloxima

 

80210-62-4

cefpodoxima

 

80370-57-6

ceftiofur

 

80621-81-4

rifaximina

 

82219-78-1

cefuzonam

 

82547-58-8

cefteram

 

83905-01-5

azitromicina

 

84845-57-8

ritipenem

 

84878-61-5

maduramicina

 

84880-03-5

cefpimizolo

 

84957-29-9

cefpiromo

 

84957-30-2

cefchinomo

 

87638-04-8

carumonam

 

87726-17-8

panipenem

 

88040-23-7

cefepima

 

88669-04-9

trospectomicina

 

89786-04-9

tazobactam

 

90850-05-8

gloximonam

 

90898-90-1

oximonam

 

91832-40-5

cefdinir

 

92665-29-7

cefprozile

 

94168-98-6

rifametano

 

96036-03-2

meropenem

 

96497-67-5

rodorubicina

 

97068-30-9

elsamitrucina

 

97275-40-6

cefcanel daloxato

 

97519-39-6

ceftibutene

 

99665-00-6

flomossefo

 

101312-92-9

valnemulina

 

102130-84-7

nemadectina

 

102507-71-1

tigemonam

 

103060-53-3

daptomicina

 

103238-57-9

cefempidone

 

104145-95-1

cefditorene

 

105239-91-6

cefclidina

 

106560-14-9

faropenem

 

107452-79-9

cefmepidio cloruro

 

108050-54-0

tilmicosina

 

108319-07-9

pirazmonam

 

108852-90-0

nemorubicina

 

110267-81-7

amrubicina

 

113102-19-5

rifamexile

 

113167-61-6

terdecamicina

 

113359-04-9

cefozoprano

 

113378-31-7

semduramicina

 

114451-30-8

ganefromicina

 

116853-25-9

cefluprenam

 

117211-03-7

cefetecolo

 

117704-25-3

doramectina

 

120138-50-3

chinupristina

 

120410-24-4

biapenem

 

120788-07-0

sulopenem

 

121584-18-7

valspodar

 

122173-74-4

mideplanina

 

122841-10-5

cefoselis

 

123997-26-2

eprinomectina

 

127785-64-2

basifungina

 

129639-79-8

abafungina

 

129791-92-0

rifalazil

 

135821-54-4

ceftizoxima alapivoxil

 

135889-00-8

cefcapene

 

149951-16-6

lenapenem

 

156131-91-8

dimadectina

 

156769-21-0

sanfetrinem

 

159445-62-2

orientiparcina

2942 00 00

16037-91-5

sodio stibogluconato

3001 20 10

123774-72-1

sargramostim

 

134088-74-7

nartograstim

 

135968-09-1

lenograstim

3001 20 90

83712-60-1

defibrotide

 

99283-10-0

molgramostim

 

121181-53-1

filgrastim

 

121547-04-4

mirimostim

 

127757-91-9

regramostim

3001 90 91

9005-49-6

eparina sodica

3001 90 99

54182-59-1

sulglicotide

 

120993-53-5

desirudina

3002 10

9008-11-1

interferone beta

 

9008-11-1

interferone gamma

 

9008-11-1

interferone alfa

 

118390-30-0

interferone alfacone-1

3002 10 10

137487-62-8

alvircept sudotox

3002 10 91

0-00-0

biciromab

 

0-00-0

dorlimomab aritox

 

0-00-0

muromonab-CD3

 

0-00-0

sevirumab

 

0-00-0

tuvirumab

 

9000-94-6

antitrombina III, umana

 

117305-33-6

telimomab aritox

 

126132-83-0

imciromab

 

127757-92-0

maslimomab

 

138661-01-5

nebacumab

 

141410-98-2

edobacomab

 

141483-72-9

zolimomab aritox

 

142864-19-5

enlimomab

 

143653-53-6

abciximab

 

144058-40-2

satumomab

 

145832-33-3

detumomab

 

147191-91-1

priliximab

 

148189-70-2

votumumab

 

150631-27-9

nacolomab tafenatox

 

151763-64-3

capromab

 

152923-56-3

daclizumab

 

152981-31-2

inolimomab

 

153101-26-9

regavirumab

 

154361-48-5

arcitumomab

 

156227-98-4

afelimomab

 

156586-89-9

edrecolomab

 

156586-90-2

cedelizumab

 

156586-92-4

altumomab

 

158318-63-9

bectumomab

 

159445-64-4

odulimomab

 

162774-06-3

nerelimomab

 

166089-32-3

lintuzumab

 

167747-19-5

sulesomab

 

167747-20-8

felvizumab

 

167816-91-3

faralimomab

 

169802-84-0

enlimomab pegolo

 

170277-31-3

infliximab

 

171656-50-1

igovomab

 

174722-30-6

keliximab

 

174722-31-7

rituximab

 

179045-86-4

basiliximab

 

180288-69-1

trastuzumab

 

182912-58-9

clenoliximab

3002 10 95

0-00-0

fibrina, umana

 

0-00-0

moroctocog alfa

 

102786-61-8

eptacog alfa (attivato)

 

112721-39-8

pifonakina

 

113478-33-4

nonacog alfa

 

124146-64-1

mobenakina

 

137463-76-4

milodistim

 

139076-62-3

octocog alfa

 

142261-03-8

emoglobina crosfumaril

 

142298-00-8

emoctakin

 

143090-92-0

anakinra

 

143631-61-2

atexakina alfa

 

145941-26-0

oprelvekina

 

148363-16-0

epoetina omega

 

148637-05-2

cilmostim

 

148641-02-5

muplestim

 

148883-56-1

tifacogina

 

154248-96-1

iroplact

 

154725-65-2

epoetina epsilon

 

156679-34-4

lenercept

 

161753-30-6

daniplestim

 

166089-33-4

nagrestipen

3002 10 99

0-00-0

fibrina, bovina

 

141752-91-2

pegaldesleukin

3002 90 90

0-00-0

tendamistat

3003 20 00

123760-07-6

zinostatina stimalamero

3003 31 00

8049-62-5

insulina-zinco sospensione (amorfa)

 

8049-62-5

insulina-zinco sospensione composta

 

8049-62-5

insulina-zinco sospensione (cristallina)

 

8052-74-2

isofano insulina

 

8063-29-4

insulina iniettabile bifasica

3003 39 00

0-00-0

plusonermina

 

8049-55-6

corticotropina-zinco idrossido

3003 40 00

8012-34-8

mercurofillina

 

8069-64-5

meralluride

 

60135-06-0

mercumatilina sodica

3003 90 10

8002-90-2

chiniofone

3003 90 90

0-00-0

fuladectina

 

5779-59-9

alazanina triclofenato

 

8026-10-6

soluzione di cloruro di sodio composto

 

8026-79-7

soluzione di lattato sodico composto

 

8031-09-2

morruato sodico

 

9014-67-9

alossiprina

 

12040-73-2

sucralox

 

12182-48-8

glucalox

 

13051-01-9

carbazocromo salicilato

 

66813-51-2

alexitolo sodico

3004 31

9004-10-8

insulina iniettabile neutra

 

9004-17-5

insulina-zinco protaminato iniettabile

 

9004-21-1

prep. iniettabile di insulina zinco globina

3203 00 10

547-17-1

xantofil palmitato

3204 12 00

3861-73-2

anazolene sodico

 

15722-48-2

olsalazina

3204 13 00

92-31-9

tolonio cloruro

 

548-62-9

metilrosanilinio cloruro

 

7232-51-1

pararosanilina embonato

3204 19 00

7235-40-7

betacarotene

3204 90 00

1461-15-0

oftasceina

3402 12 00

8001-54-5

benzalconio cloruro

3402 13 00

104-31-4

benzonatato

 

9002-92-0

lauromacrogolo 400

 

9002-93-1

octoxinolo

 

9003-11-6

polossalene

 

9003-11-6

polossamero

 

9004-95-9

cetomacrogolo 1000

 

9005-64-5

polisorbato 20

 

9005-64-5

polisorbato 21

 

9005-65-6

polisorbato 80

 

9005-65-6

polisorbato 81

 

9005-66-7

polisorbato 40

 

9005-67-8

polisorbato 60

 

9005-67-8

polisorbato 61

 

9005-70-3

polisorbato 85

 

9009-51-2

polisorbato 8

 

9016-45-9

nonoxinolo

 

9017-37-2

polisorbato 1

 

57821-32-6

menfegolo

 

154362-61-5

polisorbato 120

3507 90 90

9000-99-1

brinasi

 

9001-00-7

bromelaina

 

9001-01-8

kallidinogenasi

 

9001-09-6

chimopapaina

 

9001-54-1

ialuronidasi

 

9001-62-1

rizolipasi

 

9001-74-5

penicillinasi

 

9002-01-1

streptochinasi

 

9002-04-4

trombina, bovina

 

9004-07-3

chimotripsina

 

9004-09-5

fibrinolisina (umana)

 

9016-01-7

orgoteina

 

9031-11-2

tilattasi

 

9039-53-6

urochinasi

 

9039-61-6

batroxobina

 

9046-56-4

ancrodo

 

9074-07-1

promelasi

 

12211-28-8

sutilaina

 

37312-62-2

serrapeptasi

 

37326-33-3

ialosidasi

 

37340-82-2

streptodornasi

 

51899-01-5

ocrasi

 

63551-77-9

sfericasi

 

81669-57-0

anistreplasi

 

99149-95-8

saruplasi

 

99821-44-0

nasaruplasi

 

99821-47-3

urokinasi alfa

 

105857-23-6

alteplasi

 

110294-55-8

sudismasi

 

120608-46-0

duteplasi

 

130167-69-0

pegaspargasi

 

131081-40-8

silteplasi

 

133652-38-7

reteplasi

 

143003-46-7

alglucerasi

 

143831-71-4

dornasi alfa

 

149394-67-2

ledismasi

 

151912-42-4

pamiteplasi

 

154248-97-2

imiglucerasi

 

155773-57-2

pegorgoteina

 

156616-23-8

monteplasi

 

159445-63-3

nateplasi

3808 40 10

505-86-2

cetrimide

3824 90 64

8063-24-9

acriflavinio cloruro

 

87806-31-3

porfimer sodico

3824 90 99

1338-39-2

sorbitano laurato

 

1338-41-6

sorbitano stearato

 

1338-43-8

sorbitano oleato

 

8007-43-0

sorbitano seschioleato

 

26266-57-9

sorbitano palmitato

 

26658-19-5

sorbitano tristearato

 

107667-60-7

polaprezinc

3901 90 90

25053-27-4

apolato sodico

3902 90 90

71251-04-2

surfomero

3905 99 90

9003-39-8

povidone

 

9003-39-8

crospovidone

3906 90 90

9003-97-8

policarbofil

3907 10 00

54531-52-1

polibenzarsolo

3907 20

9005-71-4

polisorbato 65

3907 20 99

186638-10-8

pegmusirudina

3907 30 00

9003-23-0

polietadene

3907 99

26009-03-0

acido poliglicolico

3907 99 19

41706-81-4

poliglecaprone

3909 10 00

9011-05-6

polinossilina

3909 40 00

101418-00-2

policresulene

3911 90

75345-27-6

polidronio cloruro

3911 90 19

31512-74-0

polixetonio cloruro

 

95522-45-5

colestilano

3911 90 99

29535-27-1

maletamero

 

32289-58-0

poliesanide

 

41385-14-2

leuciglumero

 

52757-95-6

sevelamero

 

54063-44-4

ferropolimalero

 

56959-18-3

glusoferron

 

82230-03-3

carbetimero

 

90409-78-2

polifeprosano

 

182815-43-6

colesevelam

3912 31 00

9000-11-7

croscarmellosio

3912 39 80

0-00-0

celucloral

 

9004-67-5

metilcellulosa

3912 90 10

9004-36-8

cellaburato

 

9004-38-0

cellacefato

3913 90 00

0-00-0

certoparina sodica

 

0-00-0

minolteparina sodica

 

0-00-0

nadroparina calcica

 

0-00-0

parnaparina sodica

 

0-00-0

pentosano polisolfato sodico

 

0-00-0

reviparina sodica

 

0-00-0

tinzaparina sodica

 

8063-26-1

destriferrone

 

9004-54-0

destrano

 

9012-76-4

poliglusam

 

9015-56-9

poligelina

 

9015-73-0

colestrano

 

9041-08-1

enoxaparina sodica

 

9041-08-1

ardeparina sodica

 

9041-08-1

dalteparina sodica

 

9050-67-3

sizofirano

 

37209-31-7

detralfato

 

39464-87-4

betasizofirano

 

53973-98-1

poligeenano

 

56087-11-7

destranomero

 

57459-72-0

suleparoide sodico

 

57680-55-4

gleptoferrone

 

57821-29-1

sulodexide

 

64440-87-5

cideferrone

 

83513-48-8

danaparoide sodico

 

110042-95-0

acemannano

3914 00 00

11041-12-6

colestiramina

 

50925-79-6

colestipolo

 

54182-62-6

polacrina

 

56227-39-5

polidexide solfato

ALLEGATO 4

ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL'ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI

 

ACETATO

 

ACETATO DI t-BUTILE, ACETATO DI terz-BUTILE, ACETATO DI BUTILE terziario

 

N-ACETILGLICINATO

 

ACETILSALICILATO

 

ACETONIDE

 

1-ACETOSSIETIL

 

ACETURATO

 

ACISTRATO

 

ACOXIL

 

ADIPATO

 

ALLIL

 

ALLILBROMURO

 

ALLILIODURO

 

ALLUMINIO

 

AMMINOSALICILATO

 

AMMONIO

 

AMSONATO

 

ANTIPIRATO

 

ARGININA

 

ASCORBATO

 

AXETIL

 

BARBITURATO

 

BENZATINA

 

BENZENSOLFONATO

 

BENZIL

 

BENZILBROMURO

 

BENZILIODURO

 

BENZOACETATO

 

BENZOATO

 

BESILATO

 

BEZOMIL

 

BICHINATO

 

BIS(FOSFATO)

 

BIS(IDROGENOMALATO)

 

BIS(IDROGENOMALEATO)

 

BIS(IDROGENOMALONATO)

 

BISMUTO

 

BITARTRATO

 

BORATO

 

BROMIDRATO

 

BROMURO

 

BUCICLATO

 

BUNAPSILATO

 

BUTEPRATO

 

BUTIL

 

t-BUTILAMMINA, terz-BUTILAMMINA,

 

BUTILATO

 

BUTILBROMURO

 

t-BUTIL, terz-BUTIL, BUTILE TERZIARIO

 

BUTIRRATO

 

CALCIO

 

CALCIO, DIIDRATO

 

CAMSILATO

 

CANFORATO

 

CANFOSOLFONATO

 

CANFO-10-SOLFONATO

 

CAPROATO

 

CARBAMMATO

 

CARBESILATO

 

CARBONATO

 

CHlNATO

 

CICLOESANPROPIONATO

 

CICLOESILAMMONIO

 

CICLOESILPROPIONATO

 

N-CICLOESILSOLFAMMATO

 

CICLOPENTANPROPIONATO

 

CICLOTATO

 

CINNAMATO

 

CIPIONATO

 

CITRATO

 

CITRATO FERROSO

 

CLORIDRATO

 

CLORIDRATO, DIIDRATO

 

CLORIDRATO, EMIIDRATO

 

CLORIDRATO, MONOIDRATO

 

p-CLOROBENZENSOLFONATO

 

8-CLOROTEOFILLINATO

 

CLORURO

 

CLORURO CALCICO

 

CLORURO DI FERRO

 

CLOSILATO

 

COLINA

 

CROBEFATO

 

CROMACATO

 

CROMESILATO

 

DAPROPATO

 

DEANIL

 

DECANOATO

 

DECIL

 

DIACETATO

 

DIAMMONIO

 

DIBENZOATO

 

DIBROMIDRATO

 

DIBUDINATO

 

DIBUNATO

 

DIBUTIRRATO

 

DICICLOESILAMMONIO

 

DICLORIDRATO

 

DICOLINA

 

DIETANOLAMMINA

 

DIETILAMMINA

 

DIETILAMMONIO

 

DIFOSFATO

 

DIFUMARATO

 

DIFUROATO

 

DIGOLIL

 

DIIDRATO

 

DIIDROGENOCITRATO

 

DIIDROGENOFOSFATO

 

DIIDROSSIBENZOATO

 

DIMALATO

 

DIMALEATO

 

DIMALONATO

 

DIMESILATO

 

N, N-DIMETIL-beta-ALANINA

 

DINITRATO

 

DINITROBENZOATO

 

DIOLAMMINA

 

DIOSSIDO

 

DIPIVOXIL

 

DIPROPIONATO

 

DISODIO

 

DISOLFATO

 

DISOLFURO

 

DIUNDECANOATO

 

DOCOSIL

 

DOFOSFATO

 

EDAMMINA

 

EDISILATO

 

EMBONATO

 

EMIIDRATO

 

EMISOLFATO

 

ENANTATO

 

EPOLAMMINA

 

EPTANOATO

 

ERBUMINA

 

ESAACETATO

 

ESAIDRATO

 

ESANOATO

 

ESILATO

 

ESTERE BUTILICO

 

ESTERE t-BUTILICO, ESTERE terz-BUTILICO, ESTERE BUTILICO terziario

 

ESTERE ETILICO

 

ESTERE METILICO

 

ESTERE PROPILICO

 

ESTOLATO

 

ETABONATO

 

1,2-ETANDISOLFONATO

 

ETANOLAMMINA

 

ETANSOLFONATO

 

ETIL

 

ETILAMMINA

 

ETILAMMONIO

 

ETILENANTATO

 

ETILENDIAMMINA

 

ETILESANOATO

 

ETILIODURO

 

ETILSUCCINATO

 

ETOBROMURO

 

FARNESIL

 

FENDIZOATO

 

FENILPROPIONATO

 

FLUOROSOLFONATO

 

FLUORURO

 

FORMIATO

 

FORMIATO SODICO

 

FOSFATEX

 

FOSFATO

 

FOSFATO DEL CLORIDRATO

 

FOSFATO DI IDROCLORIDRATO

 

FOSFATO DISODICO

 

FOSFATO SODICO

 

FOSFITO

 

FOSTEDATO

 

FTALATO

 

FUMARATO

 

FUROATO

 

FUSIDATO DI AMMONIO

 

GLICOLATO

 

GLIOSSILATO

 

GLUCARATO

 

GLUCEPTATO

 

GLUCOEPTONATO

 

GLUCONATO

 

GLUCOSIDE

 

IBENZATO

 

ICLATO

 

IDRATO

 

IDROGENOEDISILATO

 

IDROGENOFOSFATO DI TETRADECILE

 

IDROGENOFOSFATO SODICO

 

IDROGENOFUMARATO

 

IDROGENOMALATO

 

IDROGENOMALEATO

 

IDROGENOMALONATO

 

IDROGENOOSSALATO

 

IDROGENOSOLFATO

 

IDROGENOSOLFITO

 

IDROGENOSUCCINATO

 

IDROGENOTARTRATO

 

IDROSSIBENZOATO

 

o-(4-IDROSSIBENZOIL)BENZOATO

 

IDROSSIDO

 

2-IDROSSIETANSOLFONATO

 

IDROSSINAFTOATO

 

IODURO

 

IPPURATO

 

ISETIONATO

 

ISOBUTIRRATO

 

ISOCAPROATO

 

ISOFTALATO

 

ISONICOTINATO

 

ISOPROPIL

 

ISOPROPIONATO

 

LATTATO

 

LATTOBIONATO

 

LAURATO

 

LAURIL

 

LAURILSOLFATO

 

LAURILSOLFATO, SALE DI SODIO

 

LEVULINATO

 

LISINATO

 

LITIO

 

MAGNESIO

 

MALATO

 

MALEATO

 

MALONATO

 

MANDELATO

 

MEGALLATO

 

MEGLUMINA

 

MESILATO

 

METANSOLFONATO

 

METANSOLFONATO SODICO

 

METEMBONATO

 

4-METILBICICLO[2.2.2]OTT-2-EN-1-CARBOSSILATO

 

METILBROMURO

 

4,4'-METILENBIS(3-IDROSSI-2-NAFTOATO)

 

METILENDISALICILATO

 

N-METILGLUCAMMINA

 

METILIODURO

 

METILSOLFATO

 

MOFETIL

 

MONOBENZOATO

 

MONOCLORIDRATO

 

MONOIDRATO

 

MONONITRATO

 

NAFATO

 

1,5-NAFTALENDISOLFONATO

 

2-NAFTALENSOLFONATO

 

NAPADISILATO

 

NAPSILATO

 

NICOTINATO

 

NITRATO

 

NITROBENZOATO

 

OLAMMINA

 

OLEATO

 

ORO

 

OROTATO

 

ORTOFOSFATO

 

OSSALATO

 

OSSIDO

 

N-OSSIDO, CLORIDRATO

 

OSSOGLURATO

 

4-OSSOPENTANOATO

 

OTTIL

 

PALMITATO

 

PALMITATO, CLORIDRATO

 

PAMOATO

 

PANTOTENATO

 

PANTOTENATO SOLFATO

 

PENDETIDE

 

PENTAIDRATO

 

PERCLORATO

 

PICRATO

 

PIRIDILACETATO

 

1-PIRROLIDINETANOLO

 

PIVALATO

 

(PIVALOILOSSI)METIL

 

PIVOXETIL

 

PIVOXIL

 

PIVOXIL, CLORIDRATO

 

POTASSIO

 

PROPIL

 

PROPIONATO

 

PROXETIL

 

RESINATO

 

SACCARATO

 

SALICILATO

 

SALICILOILACETATO

 

SODIO

 

SODIO, IDRATO

 

SODIO, MONOIDRATO

 

SOLFATO

 

SOLFATO DI PROPIONATO E DODECILE

 

SOLFATO DI PROPIONATO E LAURILE PROPIL

 

SOLFATO POTASSICO

 

SOLFATO SODICO

 

SOLFINATO

 

SOLFITO

 

SOLFOBENZOATO SODICO

 

3-SOLFOBENZOATO SODICO

 

SOLFOSALICILATO

 

STEAGLATO

 

STEARATO

 

SUCCINATO

 

SUCCINATO SODICO

 

SUCCINIL

 

TANNATO

 

TARTRATO

 

TEBUTATO

 

TENOATO

 

TEOCLATO

 

TEPROSILATO

 

TETRAIDRATO

 

TETRAIDROFTALATO

 

TETRAISOPROPIL

 

TETRASODIO

 

TIOCIANATO

 

TOFESILATO

 

p-TOLUENSOLFONATO

 

TOSILATO

 

TRICLOFENATO

 

TRIETANOLAMMINA

 

TRIFLUOROACETATO

 

TRIFLUTATO

 

TRIIDRATO

 

TRIIODURO

 

TRIMETILACETATO

 

TRINITRATO

 

TRIPALMITATO

 

TROLAMMINA

 

TROMETAMMINA

 

TROMETAMOLO

 

TROXUNDATO

 

UNDECANOATO

 

UNDEC-10-ENOATO

 

UNDECILENATO

 

VALERATO

 

XINAFOATO

 

ZINCO

ALLEGATO 5

SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO ESENTI DA DAZIO

Codice SA

DCI

Sale, estere o idrato della DCI

Codice SA

CAS RN

2925.20

arginina

 

 

 

2922.42

acido glutamico

L-glutammato di arginina

2925.20

4320-30-3

2918.90

carbenoxolone

carbenoxolone, sale di dicolina

2923.10

74203-92-2

2909.49

clorfenesina

carbammato di clorfenesina

2924.29

886-74-8

2907.29

dienestrolo

di(acetato) di dienestrolo

2915.39

84-19-5

2907.29

dietilstilbestrolo

dibutirrato di dietilstilbestrolo

2915.60

74664-03-2

 

 

dipropionato di dietilstilbestrolo

2915.50.00

130-80-3

2918.90

enoxolone

diidrogenofosfato di enoxolone

2919.00

18416-35-8

2905.51

etclorvinolo

carbammato di etclorvinolo

2924.19

74283-25-3

2907.29

exestrolo

dibutirrato di exestrolo

2915.60

36557-18-3

 

 

dipropionato di exestrolo

2915.50.00

59386-02-6

2934.91

fenmetrazina

teoclato di fenmetrazina

2939.59

13931-75-4

ALLEGATO 6

ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

Codice NC

CAS RN

Denominazione

2843 30 00

12192-57-3

(alfa-D-glucopiranosiltio)oro

2844 40 30

82407-94-1

1-[4-(2-dimetilamminoetossi)[14C]fenil)]-1,2-difenilbutan-1-olo

2903 59 90

7051-34-5

bromometilciclopropano

2903 69 90

620-20-2

alfa,3-diclorotoluene

 

3312-04-7

1-cloro-4,4-bis(4-fluorofenil)butano

 

42074-68-0

1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benzene

 

76283-09-5

alfa,4-dibromo-2-fluorotoluene

2904 90 85

121-17-5

4-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3-nitrotoluene

 

4714-32-3

1-nitro-4-(1,2,2,2-tetracloroetil)benzene

2905 22 90

505-32-8

3,7,11,15-tetrametilesadec-1-en-3-olo

 

1113-21-9

(6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametilesadeca-1,6,10,14-tetraen-3-olo

 

7212-44-4

3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo

2905 29 90

2914-69-4

(S)-but-3-in-2-olo

2905 49 10

1947-62-2

(2R,3R)-1,4-bis(mesilossi)butan-2,3-diolo

2905 59 10

75-89-8

2,2,2-trifluoroetanolo

 

920-66-1

1,1,1,3,3,3-esafluoropropan-2-olo

 

54322-20-2

4-cloro-1-idrossibutan-1-solfonato di sodio

 

148043-73-6

4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-olo

2905 59 99

57090-45-6

(R)-3-cloropropan-1,2-diolo

2906 29 00

1570-95-2

2-fenilpropan-1,3-diolo

 

104265-58-9

p-toluensolfonato di 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-idrossi-1-isopropil-1,2,3,4-tetraidro-2-naftil]etile

2907 19 00

27673-48-9

5,8-diidro-1-naftolo

2907 29 00

700-13-0

2,3,5-trimetilidrochinone

2909 30 38

5111-65-9

ossido di 6-bromo-2-naftile e metile

2909 30 90

3383-72-0

ossido di 2-cloroetile e 4-nitrofenile

 

31264-51-4

ossido di 3-cloropropile e 2,5-xilile

2909 50 90

63659-16-5

4-[2-(ciclopropilmetossi)etil]fenolo

 

83682-27-3

2-idrossi-1-(4-idrossi-3-metossifenil)propan-2-solfonato di sodio

2910 30 00

51594-55-9

(R)-1-cloro-2,3-epossipropano

2910 90 00

56718-70-8

ossido di 2,3-epossipropile e 4-(2-metossietil)fenile

 

129940-50-7

(S)-[(tritilossi)metil]ossirano

2911 00 00

1132-95-2

1,1-diisopropossicicloesano

 

20627-73-0

alfa,alfa-dimetossi-2-nitrotoluene

 

94158-44-8

1,1-dimetossi-2-(2-metossietossi)etano

2912 29 00

38849-09-1

3-(9,10-diidro-9,10-etanoantracen-9-il)acrilaldeide

2912 49 00

1620-98-0

3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzaldeide

 

2144-08-3

2,3,4-triidrossibenzaldeide

 

3453-33-6

6-metossi-2-naftaldeide

2914 39 00

645-13-6

4-metilvalerofenone

 

1210-35-1

10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one

 

2222-33-5

5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one

2914 40 90

80-75-1

11-alfa-idrossipregn-4-en-3,20-dione

 

85700-75-0

11-alfa,17,21-triidrossi-16-beta-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

2914 50 00

104-20-1

4-(4-metossifenil)butan-2-one

 

981-34-0

9-beta,11-beta-epossi-17-alfa,21-diidrossi-16-beta-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dione

 

1078-19-9

6-metossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone

 

2107-69-9

5,6-dimetossiindan-1-one

 

24916-90-3

9-beta,11-beta-epossi-17,21-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

 

28315-93-7

5-idrossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone

2914 70 00

534-07-6

1,3-dicloroacetone

 

3874-54-2

4-cloro-4'-fluorobutirrofenone

 

4252-78-2

2,2',4'-tricloroacetofenone

 

43076-61-5

4'-terz-butil-4-clorobutirrofenone

 

79836-44-5

4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one

 

83881-08-7

21-cloro-9-beta,11-beta-epossi-17-idrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

 

150587-07-8

21-benzilossi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

 

151265-34-8

21-cloro-16-alfa-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dione

 

153977-22-1

trans-2-cloro-3-[4-(4-clorofenil)cicloesil]-1,4-naftochinone

2915 39 90

910-99-6

acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile

 

979-02-2

acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-beta-ile

 

7753-60-8

acetato di 17-alfa-idrossi-3,20-diossopregna-4,9(11)-dien-21-ile

 

10106-41-9

acetato di 17-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile

 

24085-06-1

acetato di 2-acetossi-5-acetilbenzile

 

24510-54-1

acetato di 17-alfa-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile

 

24510-55-2

acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile

 

37413-91-5

acetato di 3,20-diossopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ile

 

127047-77-2

acetato di 2-(acetossimetil)-4-iodobutile

 

131266-10-9

acetato di 2-(acetossimetil)-4-(benzilossi)butile

2915 90 20

638-41-5

cloroformiato di pentile

2915 90 80

18997-19-8

pivalato di clorometile

2916 20 00

3721-95-7

acido ciclobutancarbossilico

2916 31 00

132294-16-7

(2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanone

 

132294-17-8

(1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanolo

2916 39 00

2417-72-3

4-(bromometil)benzoato di metile

 

4276-85-1

acido 2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetico

 

37742-98-6

acido 4-bromo-2,2-difenilbutirrico

 

49708-81-8

acido trans-4-(p-clorofenil)cicloesancarbossilico

 

55332-37-1

acido (S)-2-(4-fluorofenil)-3-metilbutirrico

 

110877-64-0

acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico

 

119916-27-7

acido 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluico

 

141109-25-3

acido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acetico

2917 19 10

0-00-0

bis(malonato di 4-nitrobenzile) di magnesio, diidrato

2917 19 90

6065-63-0

dipropilmalonato di dietile

 

28868-76-0

cloromalonato di dimetile

 

48059-97-8

acido (E)-ott-4-en-1,8-dioico

 

71170-82-6

3-bromopropan-1,1,1-tricarbossilato di trietile

2917 39 80

21601-78-5

idrogenofenilmalonato di fenile

 

27932-00-9

idrogenofenilmalonato di indan-5-ile

2918 13 00

2743-38-6

acido dibenzoil-L-tartarico

2918 16 00

11116-97-5

gluconato lattato di calcio

2918 19 80

611-71-2

acido D-mandelico

 

3976-69-0

(R)-3-idrossibutirrato di metile

 

4358-88-7

DL-mandelato di etile

 

29169-64-0

formiato di (R)-alfa-(clorocarbonil)benzile

 

36394-75-9

acetato di (S)-alfa-cloroformiletile

 

56188-04-6

acido {(1R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(E)-(3S)-3-idrossiott-1-enil]ciclopentil}acetico

 

77550-67-5

(3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-8-[(2S)-2-metilbutirrilossi]-1-naftil}-3,5-diidrossieptanoato di ammonio

 

90315-82-5

(R)-4-fenil-2-idrossibutirrato di etile

 

139893-43-9

(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutirrilossi)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio

 

157604-22-3

(2S,3R)-2-idrossi-3-isobutilsuccinato di disodio

2918 29 80

3943-89-3

3,4-diidrossibenzoato di etile

 

167678-46-8

acetato di 3-cloroformil-o-tolile

 

168899-58-9

acido 3-acetossi-o-toluico

2918 30 00

302-97-6

acido 3-ossoandrost-4-en-17-beta-carbossilico

 

1944-63-4

acido 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-metil-1,5-diossoottaidro-1H-inden-4-il]propionico

 

22161-86-0

acido (RS)-2-(3-benzoilfenil)propionico

 

39562-17-9

2-(3-nitrobenziliden)-3-ossobutirrato di metile

 

56105-81-8

acido (R)-2-(3-benzoilfenil)propionico

 

64920-29-2

2-osso-4-fenilbutirrato di etile

 

78834-75-0

7-cloro-2-ossoeptanoato di etile

 

121873-00-5

3-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-3-idrossiacrilato di etile

2918 90 90

87-13-8

etossimetilenmalonato di dietile

 

26159-31-9

acido (RS)-2-(6-metossi-2-naftil)propionico

 

28416-82-2

acido 6-alfa,9-difluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metil-3-ossoandrosta-1,4-dien-17-beta-carbossilico

 

29754-58-3

5-gliossiloilsalicilato di metile, idrato

 

30131-16-9

acido 4-(4-fenilbutossi)benzoico

 

33924-48-0

5-cloro-o-anisato di metile

 

40098-26-8

7-[(3RS)-3-idrossi-5-ossociclopent-1-enil]eptanoato di metile

 

70264-94-7

4-(bromometil)-m-anisato di metile

 

105560-93-8

(2R,3S)-2,3-epossi-3-(4-metossifenil)propionato di metile

 

111006-10-1

3,4-epossibutirrato di isobutile

 

157283-68-6

(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-{(E)-(3R)-3-idrossi-4-[3-(trifluorometil)fenossi]but-1-enil}ciclopentil]ept-5-enoato di isopropile

2920 90 10

16606-55-6

carbonato di (R)-propilene

 

35180-01-9

carbonato di clorometile e isopropile

 

208338-09-4

2,2-diossido di (4R,5R)-4,5-bis(mesilossimetil)-1,3,2-diossatiolano

2920 90 85

55-91-4

fluorofosfato di diisopropile

2921 19 80

4261-68-1

(2-cloroetil)diisopropilammina, cloridrato

 

5407-04-5

cloruro di 3-cloropropildimetilammonio

2921 29 00

100-36-7

2-amminoetildietilammina

 

156886-85-0

N,N'-bis[3-(etilammino)propil]propan-1,3-diammina, tetracloridrato

2921 30 10

167944-94-7

1-[(S)-2-(terz-butossicarbonil)-3-(2-metossietossi)propil]ciclopentancarbossilato di cicloesilammonio

2921 42 10

671-89-6

dicloruro di 4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonile

2921 43 00

393-11-3

alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-nitro-m-toluidina

2921 49 10

328-93-8

alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-esafluoro-2,5-xilidina

 

54396-44-0

alfa',alfa',alfa'-trifluoro-2,3-xilidina

2921 49 80

103-67-3

benzil(metil)ammina

 

1614-57-9

cloruro di 3-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-ilpropil)dimetilammonio

 

33881-72-0

trietilanilina

 

69385-30-4

2,6-difluorobenzilammina

 

79617-99-5

cloruro di trans-(+-)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil(metil)ammonio

 

81972-27-2

3-(triclorovinil)anilina, cloridrato

 

129140-12-1

1-etil-1,4-difenilbut-3-enilammina

 

132173-07-0

(Z)-N-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]-N-etilcicloesilammina, cloridrato

 

166943-39-1

metil(4'-nitrofenetil)ammina, cloridrato

2921 59 90

122-75-8

di(acetato) di N,N'-dibenziletilendiammonio

2922 19 80

534-03-2

2-amminopropan-1,3-diolo

 

1159-03-1

5-(3-dimetilamminopropil)-10,11-diidrodibenzo[a,d]cicloepten-5-olo

 

23323-37-7

1-desossi-1-(ottilammino)-D-glucitolo

 

38345-66-3

(2S,3R)-4-dimetilammino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo

 

54527-65-0

acetoacetato di 2-[benzil(metil)ammino]etile

 

68047-07-4

4'-[2-(dimetilammino)etossi]-2-fenilbutirrofenone

 

83647-29-4

3-{(Z)-1-[4-(2-dimetilamminoetossi)fenil]-2-fenilbut-1-enil}fenolo

 

126456-43-7

(1S,2R)-1-amminoindan-2-olo

 

151807-53-3

(1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutilammina

 

151851-75-1

(R)-2-ammino-2-etilesan-1-olo

 

154598-58-0

(S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-in-2-olo

2922 29 00

120-20-7

3,4-dimetossifenetilammina

 

55174-61-3

beta-metil-3,4-dimetossifenetilammina

2922 39 00

784-38-3

2-ammino-5-cloro-2'-fluorobenzofenone

 

2011-66-7

2-ammino-2'-cloro-5-nitrobenzofenone

 

2958-36-3

2-ammino-2',5-diclorobenzofenone

 

156732-13-7

(S)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difeniles-4-en-3-one

2922 41 00

113403-10-4

desibuprofene lisina (DCIM)

2922 49 95

56-12-2

acido 4-amminobutirrico

 

875-74-1

D-alfa-fenilglicina

 

949-99-5

3-(4-nitrofenil)-L-alanina

 

961-69-3

(R)-N-(3-etossi-1-metil-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicina di potassio

 

1118-89-4

L-glutammato di dietile, cloridrato

 

13291-96-8

(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di sodio

 

14205-39-1

3-amminocrotonato di metile

 

20763-30-8

2-cicloesa-1,4-dienilglicina

 

34582-65-5

(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di potassio

 

35453-19-1

acido 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftalico

 

37441-29-5

dicloruro di 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftaloile

 

39878-87-0

cloruro di (-)-alfa-(cloroformil)benzilammonio

 

42854-62-6

L-alaninato di benzile--acido p-toluensolfonico (1:1)

 

54527-73-0

3-amminobut-2-enoato di 2-(N-metilbenzilammino)etile

 

67299-45-0

tosilato di cis-4-(benzilossicarbonil)cicloesilammonio

 

81677-60-3

(4-nitrofenil)-L-alaninato di metile

 

82717-96-2

(S,S)-N-(1-etossicarbonil-3-fenilpropil)alanina

 

119916-05-1

3-ammino-4,6-dibromo-o-toluato di metile

 

128013-69-4

acido 3-(amminometil)-5-metilesanoico

 

154772-45-9

(S)-3-amminopent-4-inoato di etile, cloridrato

2922 50 00

0-00-0

2-(2-cloro-4,5-difluorobenzoil)-3-(2,4-difluoroanilino)acrilato di etile

 

7206-70-4

acido 4-ammino-5-cloro-2-metossibenzoico

 

16589-24-5

4-[1-idrossi-2-(metilammino)etil]fenolo--acido L-tartarico (2:1)

 

22818-40-2

D-2-(4-idrossifenil)glicina

 

24085-03-8

2-[benzil(terz-butil)ammino]-1-(alfa,4-diidrossi-m-tolil)etanolo

 

24085-08-3

cloruro di benzil(terz-butil)(4-idrossi-3-idrossimetil-4-ossofenetil)ammonio

 

26787-84-8

(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di sodio

 

35205-50-6

4'-benzilossi-2-[(1-metil-2-fenossietil)ammino]propiofenone, cloridrato

 

59338-84-0

4-ammino-5-nitro-o-anisato di metile

 

69416-61-1

(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di potassio

 

79814-47-4

(2S,3R)-3-ammino-2-[(S)-(1-idrossietil)]idrogenoglutarato di metile

 

90005-55-3

3'-ammino-2'-idrossiacetofenone, cloridrato

 

121524-09-2

((7S)-7-{[(2R)-2-(3-clorofenil)-2-idrossietil]ammino}-5,6,7,8-tetraidro-2-naftilossi)acetato di etile, cloridrato

2924 19 00

590-63-6

cloruro di 2-carbammoilossipropiltrimetilammonio

 

5422-34-4

N-(2-idrossietil)lactammide

 

5794-13-8

L-asparagina, idrato

 

90303-36-9

N-[N-(terz-butossicarbonil)-L-alanil]-L-alanina, idrato

 

116833-20-6

2-(etilmetilammino)acetammide

 

125496-24-4

acido (S)-3-formammido-2-formilossipropionico

 

153758-31-7

(2S)-2-ammino-3-idrossi-N-pentilpropionammide--acido ossalico (1:1)

2924 29 95

0-00-0

2-cloro-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide

 

121-60-8

cloruro di N-acetilsolfanilile

 

1149-26-4

N-(benzilossicarbonil)-L-valina

 

1584-62-9

2-bromo-4'-cloro-2'-(2-fluorobenzoil)acetanilide

 

1939-27-1

2-metil-N-(alfa,alfa,alfa-trifluoro-m-tolil)propionammide

 

3588-63-4

N-benzilossicarbonil-DL-valina

 

4093-29-2

4-acetammido-o-anisato di metile

 

4093-31-6

4-acetammido-5-cloro-o-anisato di metile

 

13255-50-0

4-formil-N-isopropilbenzammide

 

24201-13-6

acido 4-acetammido-5-cloro-o-anisico

 

27313-65-1

N-acetil-3-(3,4-dimetossifenil)-DL-alanina

 

30566-92-8

5-(N,N-dibenzilglicil)salicilammide

 

32981-85-4

(2R,3S)-3-benzammido-3-fenil-2-idrossipropionato di metile

 

40187-51-7

5-acetilsalicilammide

 

40188-45-2

3'-acetil-4'-idrossibutirranilide

 

41526-21-0

2'-benzoil-2-bromo-4'-cloroacetanilide

 

41844-71-7

N-(metossicarbonil)-L-fenilalaninato di metile

 

50978-11-5

acido 3,5-diacetammido-2,4,6-triiodobenzoico, diidrato

 

52806-53-8

2-idrossi-2-metil-4'-nitro-3'-(trifluorometil)propionanilide

 

75885-58-4

2,2-dimetilciclopropancarbossammide

 

76801-93-9

5-ammino-N,N'-bis(2,3-diidrossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalammide

 

91558-42-8

(1-carbammoil-2-idrossipropil)carbammato di benzile

 

98737-29-2

{(S)-alfa-[(S)-ossiranil]fenetil}carbammato di terz-butile

 

112522-64-2

4-acetammido-2'-amminobenzanilide

 

116661-86-0

acido (2S,3S)-3-(terz-butossicarbonilammino)-4-fenil-2-idrossibutirrico

 

125971-96-2

2-[alfa-(4-fluorobenzoil)benzil]-4-metil-3-ossovaleranilide

 

136450-06-1

3'-acetil-2'-idrossi-4-(4-fenilbutossi)benzanilide

 

137246-21-0

N-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciclopropancarbossammide

 

141862-47-7

5-gliossiloilsalicilammide, idrato

 

144163-85-9

[(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-5-fenil-3-idrossipentil]carbammato di terz-butile

 

148051-08-5

5-ammino-N,N'-bis[2-acetossi-1-(acetossimetil)etil]-2,4,6-triiodoisoftalammide

 

149451-80-9

[(1S,2S)-1-benzil-2,3-diidrossipropil]carbammato di terz-butile

 

153441-77-1

N-(fenossicarbonil)-L-valinato di metile

 

166518-60-1

N-[(2,6-diisopropilfenossi)solfonil]-2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetammide

 

168960-18-7

(1R,4S)-4-(idrossimetil)ciclopent-2-enilcarbammato di terz-butile

 

176972-62-6

(1S,2S)-1-benzil-3-cloro-2-idrossipropilcarbammato di metile

2925 19 95

1075-89-4

8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dione

 

84803-46-3

4-(4-clorofenil)piperidin-2,6-dione

 

88784-33-2

idrogeno-(S)-4-ftalimmidoglutarato di 1-benzile

 

94213-26-0

(S)-3-{4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenil}-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato

 

97338-03-9

(S)-3-(4-amminofenil)-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato

 

151860-15-0

meso-N-benzil-3-nitrociclopropan-1,2-dicarbossimmide

2925 20 00

149177-92-4

acido 4'-ammidinosuccinanilico, cloridrato

2926 90 95

94-05-3

2-ciano-3-etossiacrilato di etile

 

13338-63-1

3,4,5-trimetossifenilacetonitrile

 

14818-98-5

L-N-(1-ciano-1-vanilliletil)acetammide

 

15760-35-7

3-metilenciclobutancarbonitrile

 

20850-49-1

3-metil-2-(3,4-dimetossifenil)butirronitrile

 

32852-95-2

2-(3-fenossifenil)propiononitrile

 

36622-33-0

3-metil-2-(3,4,5-trimetossifenil)butirronitrile

 

39186-58-8

4-bromo-2,2-difenilbutannitrile

 

56326-98-8

1-(4-fluorofenil)-4-ossocicloesancarbonitrile

 

58311-73-2

p-toluensolfonato di (Z)-(2-cianovinil)trimetilammonio

 

114772-53-1

4'-metilbifenil-2-carbonitrile

 

123632-23-5

4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)cinnamonitrile

 

133481-10-4

(1-cianocicloesil)acetato di etile

 

151338-11-3

N-terz-butil 3-cianoandrosta-3,5-dien-17-carbossammide

 

186038-82-4

(1-ciano-3-metilbutil)malonato di dietile

2928 00 90

16390-07-1

4-cloro-1'-(4-metossifenil)benzoidrazide

 

53016-31-2

13-etil-17-alfa-idrossi-18,19-dinorpregn-4-en-20-in-3-oneossima

 

55819-71-1

(RS)-serinoidrazide, cloridrato

 

84080-70-6

acido 4-cloro-2-[(Z)-(metossicarbonil)metossiimmino]-3-ossobutirrico

 

89766-91-6

cloruro di 1-carbossi-1-metiletossiammonio

 

94213-23-7

(Z)-[ciano(2,3-diclorofenil)metilen]carbazammidina

 

130580-02-8

trans-2'-fluoro-4-idrossicalcone-O-[(Z)-2-(dimetilammino)etil]ossima--acido fumarico (2:1)

 

192802-28-1

(S)-O-benzillactaldeide-N-(terz-butossicarbonil)idrazone

2929 90 00

2188-18-3

N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N'-omega-nitro-L-arginina

 

92050-02-7

solfamato di 2,6-diisopropilfenile

 

139976-34-4

N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N-metil-N-metossi-N'-omega-nitro-L-argininammide

2930 90 16

105996-54-1

N,N'-bis(trifluoroacetil)-DL-omocistina

 

159453-24-4

N-(benzilossicarbonil)-S-fenil-L-cisteina

2930 90 30

583-91-5

acido 2-idrossi-4-(metiltio)butirrico

2930 90 70

1134-94-7

2-(feniltio)anilina

 

4274-38-8

cloruro di 2-mercapto-5-(trifluorometil)anilinio

 

6320-03-2

o-clorotiofenolo

 

10191-60-3

cianocarbonimmidoditioato di dimetile

 

10506-37-3

clorotioformiato di O-2-naftile

 

27366-72-9

2-(dimetilamminotio)acetammide, cloridrato

 

33174-74-2

2,2'-ditiodibenzonitrile

 

49627-27-2

acido (Z)-5-fluoro-2-metil-1-(4-metiltiobenziliden)-1H-inden-3-ilacetico

 

51458-28-7

(1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo

 

56724-21-1

(1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo, cloridrato

 

61832-41-5

metil(1-metiltio-2-nitrovinil)ammina

 

62140-67-4

5-(etilsolfonil)-o-anisato di metile

 

63484-12-8

2-metossi-5-metilsolfonilbenzoato di metile

 

67305-72-0

N-(2-mercaptoetil)propionammide

 

74345-73-6

cloruro di D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionile

 

76497-39-7

acido D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico

 

87483-29-2

4-fluorobenzil-4-(metiltio)fenilchetone

 

136511-43-8

N-{2-[(acetiltio)metil]-1-osso-3-(o-tolil)propil}-L-metionato di etile

 

148757-89-5

solfuro di 9-bromononile e 4,4,5,5,5-pentafluoropentile

 

157521-26-1

acido (S)-2-(acetiltio)-3-fenilpropionico--dicicloesilammina (1:1)

 

159878-02-1

(1R,2S)-3-cloro-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile

 

162515-68-6

acido 2-[1-(mercaptometil)ciclopropil]acetico

 

182149-25-3

N,N'-[ditiobis(o-fenilencarbonil)]bis-L-isoleucina

2931 00 95

1660-95-3

metilenedifosfonato di tetraisopropile

 

17814-85-6

bromuro di (4-carbossibutil)trifenilfosfonio

 

31618-90-3

(tosilossi)metilfosfonato di dietile

 

35000-38-5

trifenilfosforanilidenacetato di terz-butile

 

87460-09-1

idrossi(4-fenilbutil)fosfinoilacetato di benzile

 

123599-78-0

acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico

 

128948-01-6

acido {(S)-[(R)-2-metil-1-propionilossipropossi](4-fenilbutil)fosfinoil}acetico

2932 19 00

37743-18-3

bromuro di 3,3-difeniltetraidrofuran-2-iliden(dimetil)ammonio

 

66356-53-4

5-(2-amminoetiltiometil)furfurildimetilammina

 

86087-23-2

(S)-tetraidrofuran-3-olo

 

97148-39-5

(Z)-2-(2-furil)-2-metossiimminoacetato di ammonio

2932 29 85

79-50-5

DL-alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone

 

298-81-7

9-metossifuro[3,2-g]cromen-7-one

 

482-44-0

9-(3-metilbut-2-enilossi)-7H-furo[3,2-g]cromen-7-one

 

517-23-7

alfa-acetil-gamma-butirrolattone

 

599-04-2

alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone

 

976-70-5

3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone

 

6559-91-7

4'-desmetilepipodofillotossina

 

23363-33-9

4'-(benzilossicarbonil)-4'-desmetilepipodofillotossina

 

39521-49-8

(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetil-1,3-diossolan-2-il)esaidrociclopropa[3,4]ciclopenta[1,2-b]furan-2(3H)-one

 

39746-01-5

benzoato di (3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-ossoesaidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-ile

 

73726-56-4

11-alfa-idrossi-3-ossopregna-4,6-dien-21,17-alfa-carbolattone

 

104872-06-2

(3S,4S)-3-esil-4-[(R)-2-(idrossitridecil)]ossetan-2-one

 

192704-56-6

11-alfa-idrossi-7-alfa-(metossicarbonil)-3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone

2932 99 50

32981-86-5

10-desacetilbaccatina III

2932 99 70

96-82-2

acido 4-O-beta-D-galattopiranosil-D-gluconico

 

467-55-0

3-beta-idrossi-5-alfa-spirostan-12-one

 

533-31-3

3,4-(metilendiossi)fenolo

 

7512-17-6

2-acetammido-2-desossi-beta-D-glucopiranosio

 

33659-28-8

bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio--bromuro di calcio (1:1)

 

57999-49-2

2-(3-bromofenossi)tetraidropirano

 

79944-37-9

trans-6-ammino-2,2-dimetil-1,3-diossepan-5-olo

 

88128-61-4

(3aS,9aS,9bR)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-diossan-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-ottaidro-3aH-ciclopenta [a]naftalen-3,7-dione

 

110638-68-1

bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio, diidrato

 

114870-03-0

O-2-desossi-6-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-beta-D-glucopiranouronosil-(1,4)-O-2-desossi-3,6-di-O-solfo-2-(solfoammino)-alfa-D-glucopiranosil-(1,4)-O-2-O-solfo-alfa-L-idopiranuronosil-(1,4)-2-deossi-2-(sulfoamino)-6-(idrogenosolfato)-alfa-D-glucopyranoside di metile, sale di decasodio

 

125971-94-0

[(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-diossolan-4-il]acetato di terz-butile

 

157518-70-2

acido (2R)-2-[(S)-2,2-dimetil-5-osso-1,3-diossolan-4-il]-4-metilvalerico

 

170242-34-9

acido (S)-2-ammino-5-(1,3-diossolan-4-il)valerico

2932 99 85

40591-65-9

carbamimmidotioato di 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosile, bromidrato

 

69999-16-2

acido (2,3-diidrobenzofuran-5-il)acetico

 

107188-34-1

acetato di 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenossimetil)-4-ossocroman-6-ile

 

107188-37-4

acetato di 2-(4-amminofenossimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-ossocroman-6-ile

 

130525-62-1

acido(4S,5R,6R)-5-acetammido-4-ammino-6-[(1R,2R)-1,2,3-triidrossipropil]-5,6-diidropiran-2-carbossilico

2933 11 90

6150-97-6

bis[(2-fenil-2,3-diidro-1,5-dimetil-3-osso-1H-pirazol-4-il)metilammino]metansolfonato di magnesio

2933 19 90

3736-92-3

1,2-difenil-4-(2-feniltioetil)pirazolidin-3,5-dione

 

4023-02-3

pirazol-1-carbossammidina, cloridrato

 

27511-79-1

emisolfato di 3-amminopirazol-4-carbossammide

 

59194-35-3

N'1-metil-1H-pirazol-1-carbossammidina, cloridrato

 

139756-01-7

1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammide

2933 29 90

696-23-1

2-metil-4-nitroimidazolo

 

822-36-6

4-metilimidazolo

 

4897-25-0

5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo

 

24155-42-8

1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanolo

 

68282-49-5

2-butilimidazol-5-carbaldeide

 

83857-96-9

2-butil-5-cloro-1H-imidazol-4-carbaldeide

 

99614-02-5

1,2,3,4-tetraidro-9-metil-3-(2-metil-1H-imidazol-1-ilmetil)carbazol-4-one

 

130804-35-2

1-[5-(4,5-difenilimidazol-2-iltio)pentil]-1-eptil-3-(2,4-difluorofenil)urea

 

133909-99-6

2-butil-4-cloro-1-[2'-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)bifenil-4-ilmetil]-1H-imidazol-5-ilmetanolo

 

138401-24-8

4'-[(2-butil-4-osso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-carbonitrile

 

150097-92-0

5-pentafluoroetil-2-propilimidazol-4-carbossilato di metile

 

151012-31-6

3-(4-bromobenzil)-2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-ilmetanolo

 

151257-01-1

2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, cloridrato

 

152146-59-3

acido 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoico

2933 39 99

0-00-0

p-toluensolfonato di 4-(4-fluorobenzoil)piridinio

 

100-76-5

chinuclidina

 

875-35-4

2,6-dicloro-4-metilnicotinonitrile

 

1452-94-4

2-cloronicotinato di etile

 

1609-66-1

N-fenil-N-(4-piperidil)propionammide

 

1619-34-7

chinuclidin-3-olo

 

2008-75-5

cloruro di 1-(2-cloroetil)piperidinio

 

2147-83-3

1-(1,2,3,6-tetraidro-4-piridil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

 

2942-59-8

acido 2-cloronicotinico

 

4046-24-6

5-(1-metil-4-piperidil)-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-olo, cloridrato

 

4783-86-2

4-fenossipiridina

 

5005-36-7

2-fenil-2-piridilacetonitrile

 

5006-66-6

acido 6-idrossinicotinico

 

5223-06-3

2-(5-etil-2-piridil)etanolo

 

5326-23-8

acido 6-cloronicotinico

 

5382-23-0

4-cloro-1-metilpiperidina, cloridrato

 

5424-11-3

2,2-difenil-4-piperidinovaleronitrile

 

5435-54-1

3-nitro-4-piridone

 

6298-19-7

2-cloro-3-piridilammina

 

6622-91-9

acido 4-piridilacetico, cloridrato

 

6935-27-9

benzil(2-piridil)ammina

 

7379-35-3

4-cloropiridina, cloridrato

 

19395-41-6

acido 2-fenil-2-(2-piperidil)acetico

 

20662-53-7

1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

 

21472-89-9

(+-)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one

 

22065-85-6

1-benzilpiperidin-4-carbaldeide

 

29976-53-2

4-ossopiperidin-1-carbossilato di etile

 

31255-57-9

3-[2-(3-clorofenil)etil]piridin-2-carbonitrile

 

32998-95-1

N-(terz-butil)-3-metilpiridin-2-carbossammide

 

35794-11-7

3,5-dimetilpiperidina

 

38092-89-6

8-cloro-6,11-diidro-11-(1-metil-4-piperidiliden)-5H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina

 

39512-49-7

4-(4-clorofenil)piperidin-4-olo

 

40807-61-2

4-fenilpiperidin-4-olo

 

43076-30-8

1-(4-terz-butilfenil)-4-[4-(alfa-idrossibenzidril)piperidino]butan-1-one

 

49608-01-7

6-cloronicotinato di etile

 

53786-28-0

5-cloro-1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

 

53786-45-1

4-(2-ammino-4-cloroanilino)piperidin-1-carbossilato di etile

 

53786-46-2

4-(5-cloro-2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-2-il)piperidin-1-carbossilato di etile

 

56488-00-7

3-(cianoimmino)-3-piperidinopropiononitrile

 

57988-58-6

4-(4-bromofenil)piperidin-4-olo

 

61380-02-7

1-benzil-4-(metossimetil)-N-fenil-4-piperidilammina

 

65326-33-2

2-ammino-3-piridilmetilchetone

 

70708-28-0

1-(2-piridil)-3-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-olo

 

75970-99-9

[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-il](4-piperidil)ammina

 

77145-61-0

1-(6-cloro-2-piridil)-4-piperidilammina, cloridrato

 

82671-06-5

acido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico

 

83556-85-8

cloruro di 1-(3-cloropropil)-2,6-dimetilpiperidinio

 

83949-32-0

p-toluensolfonato di 4-carbossi-4-fenilpiperidinio

 

84196-16-7

N-[4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropionammide, cloridrato

 

84449-80-9

cloruro di 1-[2-(4-carbossifenossi)etil]piperidinio

 

84501-68-8

4-[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-ilammino]piperidin-1-carbossilato di etile

 

86604-78-6

4-metossi-3,5-dimetil-2-piridilmetanolo

 

87848-95-1

6-bromo-2-piridil-p-tolilchetone

 

100643-71-8

8-cloro-11-(4-piperidilidene)-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina

 

101904-56-7

4-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-il)piperidina

 

103094-30-0

(+-)-4-(2-clorofenil)-1,4-diidro-2-[2-(1,3-diossoisoindolin-2-il)etossimetil]piridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile

 

103577-66-8

3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridilmetanolo

 

104860-26-6

cis-1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidilammina

 

104860-73-3

4-ammino-5-cloro-N-{1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidil}-2-metossibenzammide

 

107256-31-5

3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilchetone, cloridrato

 

108555-25-5

1-[2-(4-metossifenil)etil]-4-piperidilammina, dicloridrato

 

118175-10-3

[3-metil-4-(3-metossipropossi)-2-piridil]metanolo

 

120014-07-5

2-[(1-benzil-4-piperidil)metilen]-5,6-dimetossiindan-1-one

 

139781-09-2

5,5-bis(4-piridilmetil)-5H-ciclopenta[2,1-b:3,4-b']dipiridina, idrato

 

139886-04-7

1-metil-1,2,5,6-tetraidropiridin-3-carbaldeide-(E)-O-metilossima, cloridrato

 

142034-92-2

(1S,3S,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-olo

 

142034-97-7

(1R,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one

 

142057-79-2

(RS)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one

 

153050-21-6

cloruro di (S)-1-{2-[3-(3,4-diclorofenil)-1-(3-isopropossifenacil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabiciclo[2.2.2] ottano

 

157688-46-5

acido 2-[1-(terz-butossicarbonil)-4-piperidil]acetico

 

160588-45-4

10,10-bis[(2-fluoro-4-piridil)metil]antrone

 

168273-06-1

5-(4-clorofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-metil-N-piperidino-1H-pirazol-3-carbossammide

 

171764-07-1

(S)-2-ammino-3,3-dimetil-N-2-piridilbutirrammide

 

173050-51-6

(R)-N-(1-{3-[1-benzoil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil}-4-fenil-4-piperidil)-N-metilacetammide, cloridrato

 

176381-97-8

(S)-N-[4-(4-acetammido-4-fenil-1-piperidil)-2-(3,4-diclorofenil)butil]-N-metilbenzammide--acido fumarico (1:1)

 

179024-48-7

N-[(R)-1-fenil-9-metil-4-osso-3,4,6,7-tetraidro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-3-il]isonicotinammide

 

180050-34-4

(1S,4R)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one-O-[(Z)-(3-metossifenil)etinil]ossima--acido maleico (1:1)

 

180250-77-5

(2S,3S)-3-ammino-2-etossi-N-nitropiperidin-1-carbossammidina, cloridrato

 

188591-61-9

1-(4-benzilossifenil)-2-(4-fenil-4-idrossi-1-piperidil)propan-1-one

 

189894-57-3

4-fenil-1-[(1S,2S)-2-idrossi-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]piperidin-4-olo, metansolfonato triidrato

 

192329-80-9

acido 4-(4-piridilossi)benzensolfonico

 

192330-49-7

cloruro di 4-(4-piridilossi)benzensolfonile, cloridrato

 

193275-84-2

4-{4-[(11R)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide

 

193275-85-3

4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide

2933 49 10

68077-26-9

acido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

 

86393-33-1

acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

 

93107-30-3

acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

 

98105-79-4

acido 7-cloro-6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

 

98349-25-8

1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile

 

100501-62-0

1-etil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilato di etile

 

103995-01-3

acido 1-(2,4-difluorofenil)-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

 

105956-96-5

acido 7-[3-(terz-butossicarbonilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-8-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

 

112811-72-0

acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metossi-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

 

119916-34-6

acido 7-bromo-1-ciclopropil-6-fluoro-5-metil-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

 

136465-98-0

N-(2-chinolilcarbonil)-L-asparagina

 

170143-39-2

idrogeno-7-cloro-1,4-diidro-4-ossochinolin-2,3-dicarbossilato di 3-metile

2933 49 90

1087-69-0

(9S,13S,14S)-3-metossimorfinano, cloridrato

 

4965-33-7

7-cloro-2-metilchinolina

 

22982-78-1

1,2,3,4-tetraidro-2-isopropilamminometil-6-metil-7-nitrochinolina, metansolfonato

 

64228-78-0

bis{3-[1-(3,4-dimetossibenzil)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidro-2-isochinolil]propionato} di pentametilene--acido ossalico (1:2)

 

74163-81-8

acido (S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossilico

 

77497-97-3

p-toluensolfonato di (S)-3-benzilossicarbonil-1,2,3,4-tetraidroisochinolinio

 

120578-03-2

3-[(E)-2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]benzaldeide

 

136465-81-1

(3S,4aS,8aS)-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide

 

136465-99-1

N-(2-chinolilcarbonilossi)succinimmide

 

136522-17-3

(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-ammino-4-fenil-2-idrossibutil]-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide

 

142522-81-4

(R)-1-[(1-{3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propil)tiometil]ciclopropilacetato di sodio

 

146362-70-1

acido 2-{[1-(7-cloro-4-chinolil)-5-(2,6-dimetossifenil)-1H-pirazol-3-il]carbonilammino}adamantan-2-carbossilico

 

149057-17-0

(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, cloridrato

 

149182-72-9

(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide

 

149968-11-6

2-(3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-ossopropil)benzoato di metile

 

159878-04-3

(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-terz-butilcarbammoilperidro-2-isochinolil]-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile

 

159989-65-8

(3S,4aS,8aS)-N-(terz-butil)-2-[(2S,3S)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammido) butil]peridroisochinolin-3-carbossammide--acido metansolfonico (1:1)

 

178680-13-2

{(1S,2R)-1-benzil-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(terz-butilcarbammoil)decaidro-2-isochinolil]-2-idrossipropil}carbammato di metile

 

181139-72-0

2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-idrossipropil]benzoato di metile

 

186537-30-4

(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, solfato

2933 59 95

56-06-4

2,6-diamminopirimidin-4-olo

 

65-71-4

5-metiluracile

 

66-22-8

uracile

 

68-94-0

purin-6(1H)-one

 

71-30-7

citosina

 

696-07-1

5-iodouracile

 

707-99-3

6-ammino-9H-purin-9-iletanolo

 

841-77-0

1-benzidrilpiperazina

 

2210-93-7

cloruro di 1-fenilpiperazinio

 

3056-33-5

N-(9-acetil-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-2-il)acetammide

 

5018-45-1

5,6-dimetossipirimidin-4-ilammina

 

5081-87-8

3-(2-cloroetil)chinazolin-2,4(1H,3H)-dione

 

5464-78-8

1-(2-metossifenil)piperazina, cloridrato

 

6928-85-4

4-metilpiperazin-1-ilammina

 

7280-37-7

estropipato

 

7597-60-6

6-ammino-5-formammido-1,3-dimetiluracile

 

10310-21-1

2-ammino-6-cloropurina

 

13078-15-4

1-(3-clorofenil)piperazina, cloridrato

 

13889-98-0

1-acetilpiperazina

 

14047-28-0

(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletanolo

 

19690-23-4

6-iodo-1H-purin-2-ilammina

 

20535-83-5

6-metossi-1H-purin-2-ilammina

 

20980-22-7

2-(piperazin-1-il)pirimidina

 

23680-84-4

4-ammino-2-cloro-6,7-dimetossichinazolina

 

27469-60-9

1-(4,4'-difluorobenzidril)piperazina

 

28888-44-0

6,7-dimetossichinazolin-2,4(1H,3H)-dione

 

35386-24-4

1-(2-metossifenil)piperazina

 

41078-70-0

3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one

 

41202-32-8

1-(2-clorofenil)piperazina, cloridrato

 

41202-77-1

1-(2,3-diclorofenil)piperazina, cloridrato

 

52605-52-4

1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina, cloridrato

 

56177-80-1

2-etossi-5-fluoropirimidin-4(1H)-one

 

59703-00-3

cloruro di 4-etil-2,3-diossopiperazin-1-carbonile

 

64090-19-3

1-(4-fluorofenil)piperazina, dicloridrato

 

67914-60-7

4-(4-acetilpiperazin-4-il)fenolo

 

67914-97-0

4-(4-isopropilpiperazin-1-il)fenolo

 

70849-60-4

1-(o-tolil)piperazina, cloridrato

 

75128-73-3

acetato di 2-[(2-acetammido-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-9-il)metossi]etile

 

93076-03-0

3-(2-cloroetil)-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one, cloridrato

 

94021-22-4

2-piperazin-1-ilpirimidina, dicloridrato

 

97845-60-8

acetato di 2-(acetossimetil)-4-(2-ammino-6-cloropurin-9-il)butile

 

106461-41-0

2-sec-butil-4-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one

 

111641-17-9

4-(piperazin-1-il)-2,6-bis(pirrolidin-1-il)pirimidina

 

112733-28-5

[3-(4-bromo-2-fluorobenzil)-7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il]acetato di etile

 

112733-45-6

(7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il)acetato di etile

 

124832-31-1

N-(benzilossicarbonil)-L-valinato di 2-[(2-ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]etile

 

125224-62-6

(1S)-2-metil-2,5-diazabiciclo[2.2.1]eptano, dibromidrato

 

132961-05-8

(Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alfa-idrossiimminobenzil)piperidino]etil}-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a] pirimidin-4-one

 

137234-87-8

6-etil-5-fluoropirimidin-4(1H)-one

 

145012-50-6

(7RS,9aRS)-peridropirido[1,2-a]pirazin-7-ilmetanolo

 

147127-20-6

acido (R)-[2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonico

 

147149-89-1

2-ammino-5-bromo-6-metilchinazolin-4(1H)-one

 

147539-21-7

isopropil[2-(piperazin-1-il)-3-piridil]ammina

 

149062-75-9

1,3-dicloro-6,7,8,9,10,12-esaidroazepino[2,1-b]chinazolina, cloridrato

 

149950-60-7

6-benzil-1-(etossimetil)-5-isopropilpirimidin-2,4(1H,3H)-dione

 

150323-35-6

(3S)-3-(terz-butilcarbammoil)-1-(terz-butossicarbonil)piperazina

 

150728-13-5

4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidinil

 

153537-73-6

acido (S)-2-(4-{[(2,7-dimetil-4-osso-1,4-diidrochinazolin-6-il)metil](prop-2-inil)ammino}-2-fluorobenzammido)-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrico

 

156126-48-6

(6-iodo-1H-purin-2-il)ammide di tetrabutilammonio

 

156126-53-3

(1R,2R,3S)-2-ammino-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-9H-purin-6-one

 

156126-83-9

(1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-6-iodo-9H-purin-2-ilammina

 

157810-81-6

solfato di (2R,4S)-2-benzil-5-[2-(terz-butilcarbammoil)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-N-[(1S,2R)-2-idrossiindan-1-il]valerammide

 

171887-03-9

N-(2-ammino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formammide

 

172015-79-1

[(1S,4R)-4-(2-ammino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanolo, cloridrato

 

179688-29-0

6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4(1H)-one

 

183319-69-9

(3-etinilfenil)[6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4-il]ammina, cloridrato

 

184177-81-9

{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}carbammato di fenile

 

188416-34-4

(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo--acido (1R,4S)-2-ossobornan-10-solfonico (1:1)

 

202138-50-9

[(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonato di bis[(isopropilossicarbonilossi)metile--acido fumarico (1:1)

2933 69 80

58909-39-0

tetraidro-2-metil-3-tiosso-1,2,4-triazin-5,6-dione

2933 79 00

15362-40-0

1-(2,6-diclorofenil)indolin-2-one

 

17630-75-0

5-cloroindolin-2-one

 

20096-03-1

3,3-dietil-5-(idrossimetil)piridin-2,4(1H,3H)-dione

 

56341-37-8

6-cloroindol-2(3H)-one

 

61516-73-2

2-ossopirrolidin-2-ilacetato di etile

 

61865-48-3

(+-)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one

 

71107-19-2

2-osso-5-vinilpirrolidin-3-carbossammide

 

75363-99-4

(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-idrossietil]-3,7-diosso-1-azabiciclo[3.2.0]eptan-2-carbossilato di p-nitrobenzile

 

76855-69-1

(3S,4R)-4-acetossi-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]azetidin-2-one

 

79200-56-9

(1R,4S)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one

 

90776-59-3

(4R,5R,6S)-3-(difenossifosforilossi)-6-[(R)-1-idrossietil]-4-metil-7-osso-1-azabiciclo[3.2.0]ept-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzile

 

103335-41-7

3-osso-4-aza-5-alfa-androst-1-en-17-beta-carbossilato di metile

 

103335-54-2

acido 3-osso-4-azaandrost-5-en-17-beta-carbossilico

 

103335-55-3

acido 3-osso-4-aza-5-alfa-androstan-17-beta-carbossilico

 

118289-55-7

6-cloro-5-(2-cloroetil)indol-2(3H)-one

 

122852-75-9

5-metil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one

 

132127-34-5

(3R,4S)-4-fenil-3-idrossiazetidin-2-one

 

135297-22-2

(3S,4R)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-4-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]azetidin-2-one

 

139122-76-2

4-(2-fenil-2-metilidrazino)-5,6-diidro-2-piridone

 

141316-45-2

1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di potassio

 

141646-08-4

1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di 1-{[(cicloesilossi)carbonil]ossi}etile

 

159593-17-6

2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-2-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]-4-ossoazetidin-1-il}-2-ossoacetato di 4-terz-butilbenzile

 

175873-08-2

4-[(S)-3-ammino-2-ossopirrolidin-1-il)benzonitrile, cloridrato

 

175873-10-6

3-(3-{(S)-1-[4-(N'2-idrossiammidino)fenil]-2-ossopirrolidin-3-il}ureido)propionato di etile

2933 99 30

256-96-2

5H-dibenzo[b,f]azepina

 

494-19-9

10,11-diidro-5H-dibenzo[b,f]azepina

 

139592-99-7

(Z)-1-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]esaidro-1H-azepina, cloridrato

 

179528-39-3

N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepin-6-il)carbonil]benzammide

2933 99 40

2886-65-9

7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one

 

59467-63-9

7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina

 

59467-64-0

[7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]metilammina

 

59467-69-5

8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-diidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina

 

59468-44-9

acido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carbossilico

 

59469-29-3

bis(maleato) di [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ilmetil]ammonio

 

59469-63-5

4-ossido di 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina

 

70890-50-5

3-ammino-5-fenil-7-metil-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one

 

106928-72-7

(1S,9S)-9-ftalimmido-6,10-diossoottaidropiridazo[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbossilato di terz-butile

 

177932-89-7

(4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-amminobenzil)-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one, dimetansolfonato

 

188978-02-1

(4R,5S,6S,7R)-1-[(3-ammino-1H-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butil-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one

2933 99 90

0-00-0

solfato dell'acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triacetico

 

1458-18-0

3-ammino-5,6-dicloropirazin-2-carbossilato di metile

 

2380-94-1

4-idrossiindolo

 

3641-08-5

1H-1,2,4-triazol-3-carbossammide

 

4928-87-4

acido 1H-1,2,4-triazol-3-carbossilico

 

4928-88-5

1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile

 

5521-55-1

acido 5-metilpirazin-2-carbossilico

 

6969-71-7

1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-one

 

7250-67-1

N-(2-cloroetil)pirrolidina, cloridrato

 

13183-79-4

1-metiltetrazol-5-tiolo

 

13485-59-1

L-alanil-L-prolina

 

21732-17-2

acido 1H-tetrazol-1-ilacetico

 

26116-12-1

1-etilpirrolidin-2-ilmetilammina

 

27387-31-1

1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one

 

31251-41-9

8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-one

 

36916-19-5

5-cloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone

 

37052-78-1

5-metossibenzimidazol-2-tiolo

 

38150-27-5

5-cloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone

 

41340-36-7

2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanolo

 

51856-79-2

1-metilpirrol-2-ilacetato di metile

 

52099-72-6

1-isopropenil-1H-benzimidazol-2(3H)-one

 

54196-61-1

2',5-dicloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone

 

54196-62-2

2',5-dicloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone

 

55408-10-1

tetrazol-5-carbossilato di etile

 

59032-27-8

1,2,3-triazol-5-tiolato di sodio

 

64137-52-6

[3-(1H-benzimidazol-2-il)propil]metilammina

 

64838-55-7

1-[(S)-3-(acetiltio)-2-metilpropionil]-L-prolina

 

65632-62-4

acido (S)-1-(benzilossicarbonil)esaidropiridazin-3-carbossilico

 

66242-82-8

2,5-diidro-5-tioosso-1H-tetrazol-1-ilmetansolfonato di disodio

 

66635-71-0

2,3-diidro-1H-pirrolizin-1-carbossilato di isopropile

 

69048-98-2

1-etil-1,2-diidro-5H-tetrazol-5-one

 

71208-55-4

(6-cloro-9H-carbazol-2-il)metilmalonato di dietile

 

83783-69-1

4-fluorobenzil-1H-benzimidazol-2-ilammina

 

85440-79-5

2-metil-1-nitrosoindolina

 

86386-75-6

2,4'-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenone, cloridrato

 

90657-55-9

trans-4-cicloesil-2-prolina, cloridrato

 

95885-13-5

5-etil-4-(2-fenossietil)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-one

 

96034-57-0

trans-4-idrossi-1-(4-nitrobenzilossicarbonil)-L-prolina

 

96107-94-7

1H-tetrazol-5-carbossilato di etile, sale di sodio

 

100361-18-0

acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico

 

100491-29-0

7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossonaftiridin-3-carbossilato di etile

 

103300-89-6

N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina

 

103300-91-0

1-{N'2-[(S)-1-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N'6-trifluoroacetillisil}prolina

 

103831-11-4

pirrolidin-3-ilammina, dicloridrato

 

105641-23-4

N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina, p-toluensolfonato

 

112193-77-8

bis(solfato) di 1,4,7,10-tetraazoniaciclododecano

 

114873-37-9

acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triiltriacetico

 

120851-71-0

trans-1-benzoil-4-fenil-L-prolina

 

122536-48-5

acido 3-[(S)-3-(L-alanilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico, cloridrato

 

122536-66-7

{(S)-1-metil-2-osso-2-[(S)-pirrolidin-3-ilammino]etil}carbammato di terz-butile

 

122536-91-8

acido 7-{(S)-3-[(S)-2-(terz-butossicarbonilammino)-1-ossopropilammino]pirrolidin-1-il}-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico

 

122665-86-5

[3-(cianometil)-4-osso-3,4-diidroftalazin-1-il]acetato di etile

 

123631-92-5

2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo

 

124750-53-4

5-(4'-metilbifenil-2-il)-1-tritil-1H-tetrazolo

 

127105-49-1

(S)-2-ammino-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrato di metile

 

130404-91-0

acido N-[(R)-2-({(R)-2-[(2-adamantilossicarbonil)ammino]-3-(1H-indol-3-il)-2-metil-1-ossopropil}ammino)-1-feniletil]succinammico--1-desossi-1-metilammino-D-glucitolo (1:1)

 

132026-12-1

acido 4-(2-metil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)benzoico

 

132659-89-3

3-dimetilamminometil-1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one

 

134575-17-0

meso-3-azabiciclo[3.1.0]es-6-ilcarbammato di terz-butile

 

137733-33-6

N',N'-dietil-N-(6-fenil-5-propilpiridazin-3-il)-2-metilpropan-1,2-diammina--acido fumarico (2:3)

 

140629-77-2

[(RS)-pirrolidin-3-il]carbammato di terz-butile

 

141113-28-2

(E)-(+)-2-(2,4-difluorofenil)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)stiril]-1H-1,2,4-triazol-1-il}-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo

 

141113-41-9

(R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1,2-diolo

 

143322-57-0

5-bromo-3-[(R)-1-metilpirrolidin-2-ilmetil]indolo

 

143722-25-2

acido 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilboronico

 

151860-16-1

meso-3-benzil-6-nitro-3-azabiciclo[3.1.0]esano

 

153435-96-2

4,6-dicloro-3-formilindol-2-carbossilato di etile

 

155322-92-2

(3R)-3-[(S)-1-(metilammino)etil]pirrolidina

 

160194-26-3

2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina

 

170142-29-7

7-cloro-2-(2-metil-4-metossifenil)-2,3-diidro-5H-piridazino[4,5-b]chinolin-1,4,10-trione, sale di sodio

 

176161-55-0

(5,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-il)isopropilammina

 

178619-89-1

6,7-dicloro-2,3-dimetossichinossalin-5-ilammina

 

182073-77-4

N'-[N-metossicarbonil-L-valil]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-ossopropil]-L-prolinammide

 

185453-89-8

7-etil-3-[2-(trimetilsililossi)etil]indolo

 

190791-29-8

(5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidinoetossi)fenil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftolo--acido (-)-tartarico (1:1)

 

194602-25-0

fosfato di dibenzile e 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etile

 

194602-27-2

difenil[(S)-pirrolidin-3-il]acetonitrile, bromidrato

2934 10 00

556-90-1

2-immino-1,3-tiazol-4-one

 

2295-31-0

tiazolidin-2,4-dione

 

38585-74-9

tiazol-5-ilmetanolo

 

64485-82-1

2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-idrossiimminoacetato di etile

 

64485-88-7

(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(metossiimmino)acetato di etile

 

64486-18-6

acido (Z)-2-[2-(cloroacetammido)tiazol-4-il]-2-(metossiimmino)acetico

 

64987-03-7

(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilato di etile

 

64987-06-0

acido (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilico

 

65872-41-5

acido (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico

 

65872-43-7

acido 2-(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico

 

66215-71-2

acido (Z)-2-metossiimmino-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetico

 

66339-00-2

2-(idrossiimmino)-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetato di etile, cloridrato

 

76823-93-3

1-{4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il}guanidina

 

88046-01-9

carbamimmidotioato di 2-guanidinotiazol-4-ilmetile, dicloridrato

 

105889-80-3

7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]pent-2-enammido}-3-(carbammoilossimetil)-3-cefem-4-carbossilato di pivaloilossimetile

 

119154-86-8

cloruro di (Z)-2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetile, cloridrato

 

139340-56-0

metansolfonato di {5-[(Z)-3,5-di(terz-butil)-4-idrossibenziliden]-4-osso-4,5-diidrotiazol-2-il}ammonio

 

154212-59-6

carbonato di 4-nitrofenile e tiazol-5-ilmetile, cloridrato

 

154212-61-0

N-[2-isopropiltiazol-4-ilmetil(metil)carbammoil]-L-valina

 

171485-87-3

acetato di 2-[4-(2-ammino-4-osso-4,5-diidrotiazol-5-ilmetil)fenossimetil]-2,5,7,8-tetrametilcroman-6-ile

 

174761-17-2

7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-enilossicarbonil)but-2-enammido}-3-cefem-4-carbossilato di benzidrile

 

180144-61-0

acido 3-{[4-(4-ammidinofenil)tiazol-2-il][1-(carbossimetil)-4-piperidil]ammino}propionico

 

190841-79-3

3-({4-[4-(N-etossicarbonilammidino)fenil]tiazol-2-il}[1-(etossicarbonilmetil)-4-piperidil]ammino)propionato di etile

2934 20 80

80756-85-0

(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminotioacetato di S-(benzotiazol-2-ile)

 

87691-88-1

1-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, cloridrato

 

89604-92-2

2-{[1-(2-amminotiazol-4-il)-2-(benzisotiazol-2-iltio)-2-ossoetiliden]amminoossi}-2-metilpropionato di terz-butile

 

177785-47-6

acido (2S,3S)-3-metil-2-(3-osso-2,3-diidro-1,2-benzisotiazol-2-il)valerico

2934 30 90

92-39-7

2-clorofenotiazina

 

6631-94-3

2-acetilfenotiazina

 

32338-15-1

fenotiazin-2-ilammina

2934 99 30

957-68-6

acido 7-amminocefalosporanico

2934 99 90

0-00-0

4-nitrobenzensolfonato di (4S,5S)-5-benzil-2-osso-1,3-ossazolidin-4-ilmetile

 

0-00-0

(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-feniletil]-3,6-epossitetraidroftalimmide

 

50-89-5

timidina

 

58-61-7

adenosina

 

63-37-6

5'-diidrogenofosfato di citidina

 

551-16-6

acido 6-amminopenicillanico

 

1463-10-1

5-metiluridina

 

3083-77-0

1-(beta-D-arabinofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-dione

 

3158-91-6

2-clorodibenzo[b,f][1,4]ossazepin-11(10H)-one

 

3206-73-3

DL-5-(1,2-ditiolan-3-il)valerammide

 

4097-22-7

2',3'-didesossiadenosina

 

4295-65-2

2-cloro-9-(3-dimetilamminopropil)-9H-tioxanten-9-olo

 

4462-55-9

cloruro di 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

 

4691-65-0

inosina 5'-fosfato di disodio

 

5271-67-0

cloruro di tiofen-2-carbonile

 

13062-59-4

4-morfolin-2-ilpirocatecolo, cloridrato

 

14282-76-9

2-bromo-3-metiltiofene

 

16883-16-2

cloruro di 3-fenil-5-metilisossazol-4-carbonile

 

21080-92-2

acido 3-tienilmalonico

 

22252-43-3

acido 7-ammino-3-metil-3-cefem-4-carbossilico

 

22720-75-8

2-acetilbenzo[b]tiofene

 

24209-38-9

acido 7-ammino-3-(1-metiltetrazol-5-iltiometil)-3-cefem-4-carbossilico

 

24683-26-9

1,1-diossido di 4-idrossi-2-metil-2H-1,2-benzotiazin-3-carbossilato di etile

 

24701-69-7

acido 7-ammino-3-metossimetil-3-cefem-4-carbossilico

 

25229-97-4

2-ciano-3-morfolinoacrilammide

 

25629-50-9

cloruro di 3-(2-clorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

 

25954-21-6

5-metiluridina, emiidrato

 

27255-72-7

acido 7-(fenilacetammido)-3-metil-3-cefem-4-carbossilico

 

28092-62-8

(3aS,6aR)-1,3-dibenzil-2,3,3a,4,6,6a-esaidro-1H-furo[3,4-d]imidazol-2,4-dione

 

28657-79-6

1-etil-1,4-diidro-4-osso-1,3-diossolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile

 

28783-41-7

4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridina, cloridrato

 

29490-19-5

5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiolo

 

29706-84-1

3'-azido-3'-desossi-5'-O-tritiltimidina

 

29707-62-8

1-ossido di 6-(2-fenossiacetammido)penicillanato di 4-nitrobenzile

 

30246-33-4

acido 7-ammino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiometil]-3-cefem-4-carbossilico

 

32231-06-4

1-piperonilpiperazina

 

38313-48-3

3',5'-anidrotimidina

 

39098-97-0

cloruro di 2-tienilacetile

 

39754-02-4

acido 7-[(R)-ammino(fenil)acetammido]-3-metil-3-cefem-4-carbossilico--dimetilformammide (2:1)

 

39925-10-5

1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile

 

40172-95-0

1-(2-furoil)piperazina

 

42399-49-5

(2S,3S)-3-idrossi-2-(4-metossifenil)-2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4(5H)-one

 

51762-51-7

7-(fenilacetammido)-3-idrossicefam-4-carbossilato di benzidrile

 

51818-85-0

acido 7-[(D)-mandelammido]cefalosporanico

 

53994-83-5

7-ammino-3-cloro-3-cefem-4-carbossilato di 4-nitrobenzile

 

55612-11-8

5'-O-tritiltimidina

 

59804-25-0

1,1-diossido de 4-idrossi-2-metil-2H-tieno[2,3-e][1,2]tiazin-3-carbossilato di metile

 

63074-07-7

1-(tetraidro-2-furoil)piperazina

 

63427-57-6

5-ossido di 3-metilen-7-(fenossiacetammido)cefam-4-carbossilato di 4-nitrobenzile

 

63675-74-1

6-metossi-2-(4-metossifenil)benzo[b]tiofene

 

63877-96-3

2-(4-fluorobenzil)tiofene

 

67914-85-6

cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo

 

69399-79-7

cloruro di 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

 

70918-74-0

1-(2,3-diidro-1,4-benzodiossin-2-ilcarbonil)piperazina, cloridrato

 

71420-85-4

acido 7-ammino-3-[1-(solfometil)-1H-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefem-4-carbossilico, sale di sodio

 

76247-39-7

1,1-diossido di penicillanato di iodometile

 

77887-68-4

4-ossido de 6-(4-metilbenzammido)penicillanato di benzidrile

 

78850-37-0

(3aR,4R,7aR)-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetossipropil]-3a,7a-diidro-4H-pirano[3,4-d]ossazol-6-carbossilato di metile

 

80370-59-8

acido 7-ammino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefem-4-carbossilico

 

84682-23-5

2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo

 

84793-24-8

(S)-2-[(S)-4-metil-2,5-diosso-1,3-ossazolidin-3-il]-4-fenilbutirrato di etile

 

84915-43-5

acido (3S)-2,2-dimetil-1,4-tiazinan-3-carbossilico

 

87932-78-3

acido 3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetammido]-3-cefem-4-carbossilico

 

94732-98-6

1-(1-{3-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]propil}-4-piperidil)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-2-tione

 

104146-10-3

3-clorometil-7-(2-fenilacetammido)-3-cefem-4-carbossilato di 4-metossibenzile

 

104218-44-2

3'-O-mesil-5'-O-tritiltimidina

 

104795-66-6

3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide

 

104795-67-7

3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide--1H-imidazolo (1:1)

 

104795-68-8

3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide, sale di sodio

 

106447-44-3

acido 7-ammino-3-[(Z)-prop-1-enil]-3-cefem-4-carbossilico

 

108895-45-0

3'-azido-2',3'-didesossi-5-metilcitidina, cloridrato

 

110314-42-6

acido 5-[(benzofuran-2-ilcarbonil)ammino]indol-2-carbossilico

 

110351-94-5

(S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trione

 

112984-60-8

acido (+-)-6-fluoro-1-metil-4-osso-7-(piperazin-1-il)-4H-[1,3]tiazeto[3,2-a]chinolin-3-carbossilico

 

115787-67-2

2-(2-ammino-5-nitro-6-osso-1,6-diidropirimidin-4-il)-3-(3-tienil)propiononitrile

 

116833-10-4

acido (Z)-2-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[(fluorometossi)immino]acetico

 

117829-20-6

2-ammino-7-tenil-1,7-diidro-4H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-one, cloridrato

 

119221-49-7

5-[(2-amminoetil)ammino]-2-(2-dietilamminoetil)-2H-[1]benzotiopirano[4,3,2-cd]indazol-8-olo

 

122567-97-9

5'-benzoil-2',3'-dideidro-3'-desossitimidina

 

124492-04-2

acido (S)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbossilico

 

125995-03-1

(4R,6R)-6-{2-[3-fenil-4-(fenilcarbammoil)-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]etil}-4-idrossitetraidro-2H-piran-2-one

 

126429-09-2

2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo

 

126813-11-4

(4R,5R)-2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo

 

130209-90-4

2-(2-clorofenil)-2-(4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato di metile, cloridrato

 

131986-28-2

3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina

 

131988-19-7

ioduro di 3-(4-esilossi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridinio

 

138564-59-7

5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofen-3-carbonitrile

 

140841-32-3

6-[3-fluoro-5-(4-metossitetraidropiran-4-il)fenossimetil]-1-metil-2-chinolone

 

143468-96-6

idrogeno(2-tienilmetil)malonato di etile

 

143491-57-0

(2R,5S)-4-ammino-5-fluoro-1-[2-(idrossimetil)-1,3-ossatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-one

 

145514-04-1

(2R,4R)-4-(2,6-diammino-9H-purin-9-il)-1,3-diossolan-2-ilmetanolo

 

147027-10-9

(2R,5S)-5-(4-ammino-2-osso-1,2-diidropirimidin-1-il)-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile

 

147086-81-5

7,7-diossido di (4S,6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo

 

147086-83-7

N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide

 

147126-62-3

(2R,5R)-5-idrossi-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile

 

152305-23-2

(S)-4-(4-amminobenzil)ossazolidin-2-one

 

157341-41-8

(2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)butil]-3,3-dietil-2-{4-[(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]fenossi}-4-ossoazetidin-1-carbossammide

 

158512-24-4

(3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzil-4,5-epossivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8,8a-tetraidro-2H-indeno[1,2-d]ossazolo

 

160115-08-2

{(E)-3-[(6R,7R)-7-ammino-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]allil}(carbammoilmetil) (etil) metilammonio

 

161005-84-1

(S)-N,N-dimetil-[3-(1-naftilossi)-3-(2-tienil)propil]ammina--acido fosforico (1:1)

 

167304-98-5

(4S,7S,10aS)-4-ammino-5-ossoottaidro-7H-pirido[2,1-b][1,3]tiazepin-7-carbossilato di metile

 

168828-81-7

(3-fluoro-4-morfolinofenil)carbammato di benzile

 

171228-49-2

4-[4-(4-{4-[(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-ilmetilossi]fenil}-1-il)fenil]-1-[(1S,2S)-1-etil-2-idrossipropil]-1,2,4-triazol-5(4H)-one

 

175712-02-4

4-clorobenzensolfonato di [(3S,5S)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-il]metile

 

177575-17-6

acido (S)-N-{5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-1H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil}-2-tenoil]-L-glutammico

 

177575-19-8

N-{5-[2-((6S)-2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammato di dietile

 

178357-37-4

(5aR,11bS)-9,10-dimetossi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-esaidrobenzo[f]tieno[2,3-c]chinolina, cloridrato

 

181696-73-1

3,4-difenil-5-metil-4,5-diidroisossazol-5-olo

 

184475-35-2

(3-cloro-4-fluorofenil)[7-metossi-6-(3-morfolinopropossi)chinazolin-4-il]ammina

 

186521-38-0

5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

 

186521-39-1

5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-(mesilossi)butil]tiofen-2-carbossilato di etile

 

186521-40-4

5-[(3S)-3-(acetiltio)-4-(terz-butossicarbonilammino)butil]tiofen-2-carbossilato di etile

 

186521-41-5

2-[(S)-1-(terz-butossicarbonilamminometil)-2-(5-etossicarbonil-2-tienil)propiltio]malonato di dimetile

 

186521-42-6

(S)-6-{2-[5-etossicarbonil)-2-tienil]etil}-3-osso-1,4-tiazinan-2-carbossilato di metile

 

186521-44-8

(6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilato di etile

 

186521-45-9

acido (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilico

 

208337-82-0

5-(but-3-enil)tiofen-2-carbossilato di etile

 

208337-83-1

5-[(3R)-3,4-diidrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

 

208337-84-2

5-[(3R)-4-ammino-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

2935 00 90

121-30-2

4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonammide

 

6292-59-7

4-terz-butilbenzensolfonammide

 

16673-34-0

N-(2-(4-solfammoil)fenil)etil-5-cloro-2-metossibenzammide

 

17852-52-7

4-idrazonobenzensolfonammide, cloridrato

 

22663-37-2

1-(4-clorobenzensolfonil)urea

 

33045-52-2

5-solfammoil-o-anisato di metile

 

33288-71-0

5-metil-N-[4-(solfammoil)fenetil]pirazin-2-carbossammide

 

66644-80-2

acido 3-metossi-5-solfammoil-o-anisico

 

81880-96-8

N-(4-idrazinobenzil)metansolfonammide, cloridrato

 

84522-34-9

4-[2-(5-metilpirazin-2-carbossammido)etil]benzensolfonammide di sodio

 

88918-84-7

4-amminobenzil-N-metilmetansolfonammide, cloridrato

 

88919-22-6

3-(2-amminoetil)-N-metilindol-5-ilmetansolfonammide

 

100632-57-3

acido 4-[(4-mesilammino)fenil]-4-ossobutirrico

 

105951-31-3

5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide

 

105951-35-7

7,7-diossido di 5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide

 

106820-63-7

3-[(metossicarbonilmetil)solfammoil]tiofen-2-carbossilato di metile

 

112101-81-2

5-[(R)-(2-amminopropil)]-2-metossibenzensolfonammide

 

120298-38-6

7,7-diossido di N-(5,6-diidro-6-metil-2-solfammoil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il)acetammide

 

147200-03-1

N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-2-solfammoil-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide

 

150375-75-0

N'-{(2R,3S)-5-cloro-3-(2-clorofenil)-1-[(3,4-dimetossifenil)solfonil]-3-idrossi-2,3-diidro-1H-indol-2-ilcarbonil}-L-prolinammide

 

150975-95-4

acido 5-metansolfonammidoindol-2-carbossilico

 

151140-66-8

(4-ammino-3-iodofenil)-N-metilmetansolfonammide

 

161814-49-9

(1S,2R)-3-[(4-amminofenilsolfonil)(isobutil)ammino]-1-benzil-2-idrossipropilcarbammato di (3S)-tetraidrofuran-3-ile

 

169590-42-5

4-[5-(p-tolil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benzensolfonammide

 

179524-67-5

(S)-2-{3-[(2-fluorobenzil)solfonilammino]-2-osso-2,3-diidro-1-piridil}-N-(1-formil-4-guanidinobutil)acetammide

 

180200-68-4

4-(4-cicloesil-2-metilossazol-5-il)-2-fluorobenzensolfonammide

 

181695-72-7

4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)benzensolfonammide

 

183556-68-5

(S)-N-{(1S,2R)-1-benzil-3-[(1,3-benzodiossol-5-ilsolfonil)(isobutil)ammino]-2-idrossipropil}-3,3-dimetil-2-(sarcosilammino)butirrammide

 

192329-42-3

(S)-N-idrossi-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossammide

 

192329-83-2

acido (3S)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossilico

 

194602-23-8

acido 2-etossi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)solfonil]benzoico

 

198470-85-8

N-[4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)fenilsolfonil]propionammide, sale di sodio

2938 90 10

5511-98-8

acetildigossina

2938 90 90

81-27-6

sennoside A

 

128-57-4

sennoside B

 

8024-48-4

casantranolo

 

52730-36-6

sennoside A, sale di calcio

 

52730-37-7

sennoside B, sale di calcio

 

104443-57-4

1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide

 

104443-62-1

1-O-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-[O-beta-D-galattopiranosil-(1,3)-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)]-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide

 

196085-62-8

N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosilossimetil]-2-idrossi-3-formilpropil}stearammide

2939 11 00

41444-62-6

fosfato di codeina, emiidrato

2939 19 00

54417-53-7

(R)-1,2,3,4-tetraidropapaverina, cloridrato

 

66820-84-6

(RS)-tetraidropapaverina, cloridrato

2939 29 00

123599-79-1

acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico--cinconidina (1:1)

2939 99 00

51-55-8

atropina

 

92-13-7

pilocarpina

2940 00 00

50-69-1

D-ribosio

 

533-67-5

2-desossi-D-eritropentosio

 

4132-28-9

2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucosio

 

13035-61-5

1,2,3,5-tetraacetil-beta-D-ribofuranosio

 

24259-59-4

L-ribosio

 

80312-55-6

2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O-(trimetilsilil)-beta-D-glucosio

 

182410-00-0

eteri solfobutilici del beta-ciclodextrina, sali di sodio

2941 90 00

13292-22-3

3-formilrifamicina

 

14487-05-9

rifamicina O

3002 10 95

116638-33-6

SC-59735

 

193700-51-5

SC-70935

3003 90

141256-04-4

acido 1-(28-{O-D-apio-beta-D-furanosil-(1,3)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,4)-O-6-deoxi-alfa-L-mannopiranosil)-(1,2)-4-O-[5-(5-alfa-L-arabinofuranosiloxi-3-idrossi-6-metilottanoiloxi)-3-idrossi-6-metilottanoil]-6-deoxi-beta-D-galattopiranosiloxi}-16-alfa-idrossi-23-beta,28-diossoolean-12-en-3-beta-il)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,2)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,3)-beta-D-glucopiranosiduronico

 

195993-11-4

emocyanine, megathura crenulata, prodotti di reazione con 1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosio

3006 30 00

155773-56-1

ferristene

3507 90 90

0-00-0

fibrinucleasi, polvere

 

9001-63-2

lisozima

 

9002-12-4

urato-ossidasi

 

9003-98-9

desossiribonucleasi

3824 90

0-00-0

4-(2-amminoetiltiometil)-1,3-tiazol-2-ilmetil(dimetil)ammina, sotto forma di soluzione in toluene

 

0-00-0

solfuro di alfa-(6-fluoro-2-metilinden-3-il)-p-tolile e metile, sotta forma di soluzione in toluene

3824 90 64

0-00-0

Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente fattore stimulatore di colonie di macrofagi granulociti umani; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002

 

0-00-0

Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente interferone umano alfa-2b; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002

 

0-00-0

Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora inyoensis usato nella produzione degli antibiotici sisomicina (DCI) e netilmicina (DCI)

 

0-00-0

Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora purpurea usato per la produzione degli antibiotici solfato di gentamicina (DCIM) e isepamicina (DCI)

 

0-00-0

clavulanato di potassio--cellulosa microcristallina (1:1)

 

0-00-0

clavulanato di potassio--diossido di silicio (1:1)

 

0-00-0

clavulanato di potassio--saccarosio (1:1)

 

330-95-0

1,3-bis(4-nitrofenil)urea--4,6-dimetilpirimidin-2-olo (1:1)

 

104832-01-1

(R)-2-metil-6,7-dimetossi-1-(3,4,5-trimetossibenzil)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina--acido dibenzoil-L-tartarico (1:1)

3824 90 99

0-00-0

7-cloro-2-ossoeptanoato di etile, sotto forma di soluzione in toluene

3911 90

162430-94-6

1,6-esandiammina, polimero con 1,10-dibromodecano

SEZIONE III

CONTINGENTI

ALLEGATO 7

CONTINGENTI TARIFFARI OMC CHE LE COMPETENTI AUTORITÀ COMUNITARIE DEVONO APRIRE

(L'ammissione al beneficio di tali contingenti è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia)

N. d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti (quantità)

Aliquota dei dazi (%)

Altre condizioni

1

2

3

4

5

6

1

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

 

0102 90 59

 

0102 90 69

Giovenche e vacche (escluse quelle da macello) delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza chiazzata del Pinzgau

5 000 capi

6

 

2

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

 

0102 90 59

 

0102 90 69

 

0102 90 79

Tori, vacche e giovenche (esclusi quelli da macello) della razza chiazzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo

5 000 capi

4

Gli animali devono essere accompagna dai seguenti certificati:

i tori, dal certificato di ascendenza,

le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico («herdbook») attestante la purezza della razza

3

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso è inferiore o uguale a 300 kg

169 000 capi

16 + 582 €/1 000 kg net

 

4

 

0104 10 30

 

0104 10 80

 

0104 20 90

Animali vivi delle specie ovina o caprina

39 310 t

10

Ripartizione tra i paesi fornitori:

—Polonia

12 340 t

—Romania

1 010 t

—Ungheria

21 385 t

—Bulgaria

4 255 t

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

215 t

—Altri

105 t

5

 

0104 10 30

 

0104 10 80

 

0104 20 90

Animali vivi delle specie ovina o caprina

800 t

(peso della carcassa)

10

Paesi fornitori: Repubblica ceca e Repubblica slovacca

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

6

 

0201 10 00

fino a

 

0201 30 00

 

0202 10 00

fino a

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

37 800 t

(peso del prodotto)

20

Ripartizione tra i paesi fornitori:

—Argentina

17 000 t

—USA/Canada

11 500 t

—Australia

7 000 t

—Uruguay

2 300 t

7

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli selezionati di carne refrigerata o congelata ottenute da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato, ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura «high-quality beef».

300 t

20

 

8

 

0201 30 00

 

0206 10 95

Carni disossate di «alta qualità», fresche o refrigerate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone «Special boxed beef»; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts)

11 000 t

20

 

9

 

0201 30 00

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o da giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato di ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta «s.c.» (special cuts), che sono di alta qualità sono imballati in scatole recante la dicitura: «carni di alta qualità»

5 000 t

20

 

10

 

0201 30 00

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Carni disossate di «alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati «tagli speciali di bovini». Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo «s.c.» (special cuts)

4 000 t

20

 

11

 

0202 10 00

fino a

 

0202 30 90

Carni di animali della specie bovina, congelate

53 000 t

(peso senza ossa)

20

 

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

 

12

0202 30 90

Carni di bufalo disossate, congelate

2 250 t

20

Paese fornitore: Australia

13

0202 20 30

Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, congelati

50 700 t

(peso con ossa)

20 (*)

20 + 994,5 €/1 000 kg/net

(**)

Le carni importate devono essere destinate alla trasformazione

(*) Per carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina

(**) Per carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al punto precedente

La quantità in oggetto può, in conformità delle disposizioni comunitarie, essere convertita in una quantità equivalente di carni di alta qualità

0202 30 10

Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

20 (*)

20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

(**)

0202 30 50

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»

20 (*)

20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

(**)

0202 30 90

Altre

20 (*)

20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

(**)

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes», congelati

20 (*)

20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

(**)

14

 

0203 11 10

 

0203 21 10

Carcasse e mezzene di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

15 000 t

268 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

15

 

Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo

5 500 t

 

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0203 12 11

389 €/1 000 kg/net

0203 12 19

300 €/1 000 kg/net

0203 19 11

300 €/1 000 kg/net

0203 19 13

434 €/1 000 kg/net

0203 19 15

233 €/1 000 kg/net

0203 19 55

434 €/1 000 kg/net

0203 19 59

434 €/1 000 kg/net

0203 22 11

389 €/1 000 kg/net

0203 22 19

300 €/1 000 kg/net

0203 29 11

300 €/1 000 kg/net

0203 29 13

434 €/1 000 kg/net

0203 29 15

233 €/1 000 kg/net

0203 29 55

434 €/1 000 kg/net

0203 29 59

434 €/1 000 kg/net

16

0203 19 13

Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

7 000 t

0

 

0203 29 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelati

 

17

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

34 000 t

250 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

18

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

5 000 t

300 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

19 (205)

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

283 825 t

(peso della carcassa)

0

Ripartizione tra i paesi fornitori:

—Argentina

23 000 t

—Australia

18 650 t

—Cile

3 000 t

—Nuova Zelanda

226 700 t

—Uruguay

5 800 t

—Islanda

600 t

—Polonia

200 t

—Romania

75 t

—Ungheria

1 150 t

—Bulgaria

1 250 t

—Bosnia-Erzegovina

850 t

—Croazia

450 t

—Slovenia

50 t

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

1 750 t

—Groenlandia

100 t

—Altri

200 t

20 (206)

 

0206 29 91

Pezzi detti «hampes», interi, congelati

1 500 t

4

Ripartizione tra i paesi fornitori:

—Argentina

700 t

—Altri

800 t

21

 

Carcasse di galli e galline, fresche, refrigerate o congelate

6 200 t

 

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0207 11 10

131 €/1 000 kg/net

0207 11 30

149 €/1 000 kg/net

0207 11 90

162 €/1 000 kg/net

0207 12 10

149 €/1 000 kg/net

0207 12 90

162 €/1 000 kg/net

22

 

Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati

4 000 t

 

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0207 13 10

512 €/1 000 kg/net

0207 13 20

179 €/1 000 kg/net

0207 13 30

134 €/1 000 kg/net

0207 13 40

93 €/1 000 kg/net

0207 13 50

301 €/1 000 kg/net

0207 13 60

231 €/1 000 kg/net

0207 13 70

504 €/1 000 kg/net

0207 14 20

179 €/1 000 kg/net

0207 14 30

134 €/1 000 kg/net

0207 14 40

93 €/1 000 kg/net

0207 14 60

231 €/1 000 kg/net

23

0207 14 10

Pezzi di galli o di galline congelati, disossati

700 t

795 €/1 000 kg/net

 

24

 

Pezzi di galli o di galline congelati:

15 500 t

0

 

0207 14 10

Disossati

 

0207 14 50

Petti e loro pezzi

 

0207 14 70

Altri

 

25

 

Carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerato o congelate

1 000 t

 

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0207 24 10

170 €/1 000 kg/net

0207 24 90

186 €/1 000 kg/net

0207 25 10

170 €/1 000 kg/net

0207 25 90

186 €/1 000 kg/net

0207 26 10

425 €/1 000 kg/net

0207 26 20

205 €/1 000 kg/net

0207 26 30

134 €/1 000 kg/net

0207 26 40

93 €/1 000 kg/net

0207 26 50

339 €/1 000 kg/net

0207 26 60

127 €/1 000 kg/net

0207 26 70

230 €/1 000 kg/net

0207 26 80

415 €/1 000 kg/net

0207 27 30

134 €/1 000 kg/net

0207 27 40

93 €/1 000 kg/net

0207 27 50

339 €/1 000 kg/net

0207 27 60

127 €/1 000 kg/net

0207 27 70

230 €/1 000 kg/net

26

 

Pezzi di tacchini o di tacchine, congelati:

2 500 t

0

 

0207 27 10

Disossati

 

0207 27 20

Metà o quarti

 

0207 27 80

Altri

 

27

 

0302 31 10

fino a

 

0302 39 90

 

0302 69 21

 

0302 69 25

 

0303 41 11

fino a

 

0303 49 80

 

0303 79 21

fino a

 

0303 79 31

Tonni (del genere Thunnus) e pesci del genere Euthynnus

17 250 t

0

I pesci devono essere destinati all'industria conserviera

Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento

28

 

0302 40 00

 

0303 50 00

 

0304 10 97

 

0304 10 98

 

0304 90 22

Aringhe

34 000 t

0

Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento

29

 

0302 69 68

 

0303 78 19

Naselli argentati (Merluccius bilinearis)

2 000 t

8

 

30

0303 29 00

Pesci del genere Coregonus

1 000 t

5,5

 

31

0304 20 94

Pesci del genere Allocyttus e delle specie Pseudocyttus maculatus

200 t

0

 

32

 

0305 51 10

 

0305 51 90

 

0305 62 00

Merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac

25 000 t

0

 

 

0305 59 11

 

0305 59 19

 

0305 69 10

Pesci della specie Boreogadus saida

 

33

0402 10 19

Latte scremato in polvere

68 000 t

475 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

34

 

0405 10 11

 

0405 10 19

 

0405 10 30

 

0405 10 50

 

0405 10 90

 

0405 90 10

 

0405 90 90

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

10 000 t

(equivalente in burro)

948 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

35

 

0405 10 11

 

0405 10 19

Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

76 667 t

86,88 €/100 kg/net

Burro di origine neozelandese

0405 10 30

Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)

 

 

 

36

 

0406 10 20

 

0406 10 80

Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

5 300 t

130 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

37

0406 30 10

Emmental fuso

18 400 t

719 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0406 90 13

Emmental

858 €/1 000 kg/net

38

0406 30 10

Gruyère fuso

5 200 t

719 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

858 €/1 000 kg/net

39

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione

20 000 t

835 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

40

 

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione

4 500 t

17,06 €/100 kg/net

Ripartizione tra i paesi fornitori:

—Nuova Zelanda

4 000 t

—Australia

500 t

41

0406 90 21

Cheddar

15 000 t

210 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

42

0406 90 21

Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

10 250 t

17,06 €/100 kg/net

Ripartizione tra i paesi fornitori:

—Nuova Zelanda

7 000 t

—Australia

3 250 t

43

 

0406 90 21

Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera uguale o superiore per 100 kg di peso netto a:

334,20 € in forme intere standard

354,83 € per i formaggi di un peso netto uguale o superiore a 500 g

368,58 € per i formaggi di un peso netto inferiore a 500 g

Sono considerate «forme intere standard» le forme seguenti:

blocchi di forma cubica di peso netto compreso tra 33 e 44 kg

blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg

4 000 t

13,75 €/100 kg/net

Assegnate al Canada quale paese fornitore

44

0406 10 20

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al n. d'ordine 36

19 500 t

926 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

0406 10 80

 

1 064 €/1 000 kg/net

0406 20 90

Altri formaggi grattugiati o in polvere

941 €/1 000 kg/net

0406 30 31

Altri formaggi fusi

690 €/1 000 kg/net

0406 30 39

 

719 €/1 000 kg/net

0406 30 90

 

1 029 €/1 000 kg/net

 

0406 40 10

 

0406 40 50

 

0406 40 90

Formaggi a pasta erborinata

704 €/1 000 kg/net

0406 90 17

Bergkäse e appenzell

858 €/1 000 kg/net

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin Mont d'Or et Tête de Moine

755 €/1 000 kg/net

0406 90 23

Edam (Geheimratskäse)

755 €/1 000 kg/net

0406 90 25

Tilsit

 

0406 90 27

Butterkäse

 

0406 90 29

Kashkaval

 

 

0406 90 31

 

0406 90 33

Feta

 

0406 90 35

Kefalo-Tyri

 

0406 90 37

Finlandia

 

0406 90 39

Jarlsberg

 

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala

 

0406 90 63

Pecorino

941 €/1 000 kg/net

0406 90 69

Altri

 

0406 90 73

Provolone

755 €/1 000 kg/net

0406 90 75

Caciocavallo

 

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

 

0406 90 78

Gouda

 

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

 

0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

755 €/1 000 kg/net

0406 90 82

Camembert

 

0406 90 84

Brie

 

0406 90 86

Superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

 

0406 90 87

Superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

 

0406 90 88

Superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

 

0406 90 93

Superiore a 72 %

926 €/1 000 kg/net

0406 90 99

Altri

1 064 €/1 000 kg/net

45

0407 00 30

Uova di altri volatili da cortile

135 000 t

152 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

46

0408 11 80

Tuorli

7 000 t

(equivalente uova in guscio)

711 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

0408 19 81

 

310 €/1 000 kg/net

0408 19 89

 

331 €/1 000 kg/net

0408 91 80

Uova di volatili sgusciate

687 €/1 000 kg/net

0408 99 80

 

176 €/1 000 kg/net

47

0701 90 50

Patate, dal 1o gennaio al 15 maggio

4 000 t

3

 

48

0703 20 00

Aglio

38 370 t

9,6

Ripartizione tra i paesi fornitori:

—Argentina

19 147 t

—Cina

13 200 t

—Altri paesi

6 023 t

49

0706 10 00

Carote e navoni

1 200 t

7

 

50

0707 00 05

Cetrioli, dal 1o novembre al 15 maggio

1 100 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 2,5

 

51

0709 60 10

Peperoni

500 t

1,5

 

0711

Cfr. n. d'ordine 84

 

52

0712 20 00

Cipolle secche

12 000 t

10

 

53

 

0714 10 10

 

0714 10 91

 

0714 10 99

Manioca

5 500 000 t

6

Nel rispetto di un contingente massimo pari a 21 milioni di t per ciascun periodo di 4 anni

Assegnate alla Tailandia quale paese fornitore

54

 

0714 10 91

 

0714 10 99

Manioca

1 352 590 t

6

Ripartizione tra i paesi fornitori:

—Indonesia

825 000 t

Altri paesi GATT esclusa la Tailandia

145 590 t

—Cina

350 000 t

—Altri paesi GATT

32 000 t

2 000 delle quali devono essere dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

 

0714 90 11

 

0714 90 19

Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

55

0714 20 90

Patate dolci, non destinate al consumo umano

600 000 t

0

Assegnate alla Cina

56

0714 20 90

Patate dolci, non destinate al consumo umano

5 000 t

0

Assegnate a paesi diversi dalla Cina

57

 

0802 11 90

 

0802 12 90

Mandorle

90 000 t

2

 

58

0803 00 19

Banane

2 200 000 t

75 €/1 000 kg/net

 

59

0805 10 20

Arance di alta qualità

20 000 t

10

Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile

60

0805 20 90

Minneolas

15 000 t

2

Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile

61

0805 50 10

Limoni

10 000 t

6

Durante il periodo dal 15 gennaio al 14 giugno

62

0806 10 10

Uve, da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre

1 500 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 9

 

63

0808 10 80

Mele, fresche, dal 1 aprile al 31 luglio

600 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 0

 

64

0808 20 50

Pere, fresche, dal 1o agosto al 31 dicembre

1 000 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 5

 

65

0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o agosto al 31 maggio

500 t

10

 

66

0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o giugno al 31 luglio

2 500 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 10

 

67

0809 20 95

Ciliege fresche (dolci), dal 21 maggio al 15 luglio

800 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 4

 

68

1001 10 00

Frumento duro (con un contenuto minimo del 73 % di grano vetroso)

50 000 t

0

 

69

 

1001 10 00

 

1001 90 99

Frumento di qualità

300 000 t

0

 

70

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

500 000 t

MAX

50 €/1 000 kg/net (207)

Destinato all'importazione in Portogallo

71

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

2 000 000 t

(33)

Destinato all'importazione in Spagna.

Inoltre, il contingente fissato è ridotto in proporzione ai quantitativi di alimenti di glutine di granturco, di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna da paesi terzi

1007 00 90

Sorgo da granella non destinato alla semina

300 000 t

(33)

72

 

1006 20 11

a

 

1006 20 98

Riso semigreggio (riso «bruno»)

20 000 t

88 €/t

 

73

 

1006 30 21

a

 

1006 30 98

Riso semilavorato o lavorato

63 000 t

esenzione

 

74

1006 40 00

Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della voce 1901 10 00

1 000 t

0

 

75

1008 20 00

Miglio

1 300 t

7 €/1 000 kg/net

 

76

1104 22 98

Altre avene trattate

10 000 t

0

 

77

1601 00 91

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

3 000 t

747 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

1601 00 99

altri

 

502 €/1 000 kg/net

78

 

Conserve di carni della specie suina

6 100 t

 

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

1602 41 10

784 €/1 000 kg/net

1602 42 10

646 €/1 000 kg/net

1602 49 11

784 €/1 000 kg/net

1602 49 13

646 €/1 000 kg/net

1602 49 15

646 €/1 000 kg/net

1602 49 19

428 €/1 000 kg/net

1602 49 30

375 €/1 000 kg/net

1602 49 50

271 €/1 000 kg/net

79

 

1605 20 10

 

1605 20 91

 

1605 20 99

Gamberetti della specie Pandalus borealis, sgusciati, bolliti, surgelati, ma non ulteriormente preparati

500 t

0

 

80

1605 40 00

Gamberi, cotti nell'aneto, surgelati

3 000 t

0

 

81

1701 11 10

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

85 463 t

9,8 €/100 kg/net (*)

(*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %

Vedasi anche la nota complementare 2 del capitolo 17

82

 

1701 11 10

fino a

 

1701 99 90

Zuccheri di canna o di barbabietola

1 304 700 t

(equivalente in zuccheri bianchi)

0

Ripartizione tra i paesi fornitori:

—India

10 000 t

—Paesi ACP

1 294 700 t

in conformità delle disposizioni della convenzione di Lomé

83

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

4 504 t

16

 

84

 

Funghi del genere Agaricus:

62 660 t

 

Quantità espresse in peso sgocciolato

Ripartite tra i paesi fornitori:

—Polonia

33 880 t

—Altri paesi

28 780 t

 

2003 10 20

 

2003 10 30

preparati o conservati

23

0711 51 00

conservati temporaneamente

12

85

2009 11 99

Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne

1 500 t

13

 

86

 

– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):

14 000 t

 

I prodotti importati devono essere utilizzati per la produzione di succhi di uva o di altri prodotti del settore vinicolo, quali l'aceto e le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse.

2009 61

– – di un valore Brix uguale o inferiore a 30:

 

2009 61 90

– – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto

22,4

2009 69

– – altri:

– – – di un valore Brix superiore a 67:

 

2009 69 11

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

40 + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 19

– – – – altri

40

 

– – – di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67:

– – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

 

2009 69 51

– – – – – concentrati

22,4

 

– – – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

 

2009 69 90

– – – – – altri

22,4

87

 

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:

475 000 t

 

 

2302 30 10

— di frumento

30,6 €/1 000 kg/net

2302 30 90

 

62,25 €/1 000 kg/net

2302 40 10

— di altri cereali

30,6 €/1 000 kg/net

2302 40 90

 

62,25 €/1 000 kg/net

88

2309 90 31

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %

20 000 t

0

 

2309 90 41

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %

 

89

2309 90 31

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %

100 000 t

0

 

2309 90 41

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %

 

90

 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

– altri:

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

2 800 t

7

 

2309 90 31

– – – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %

 

2309 90 41

– – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

 

2309 90 51

– – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

 

91

3502 11 90

Altra ovoalbumina

15 500 t

(equivalente uova in guscio)

617 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

3502 19 90

83 €/1 000 kg/net

92

3201 90 90

Estratti tannici di eucalipto

250 t

3,2

 

93

 

4412 19 00

 

4412 92 99

 

4412 99 80

Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie:

le cui superfici sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o

levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm

650 000 m3

0

 

94

 

5306 10 10

 

5306 10 30

Filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), aventi un titolo uguale o superiore a 333,3 decitex (inferiore o uguale a 30 numeri metrici)

400 t

1,8

I prodotti devono essere destinati alla fabbricazione di filati ritorti su ritorto per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi

95

7018 10 90

Perle di vetro, imitazioni di pietre preziose e semipreziose (fini), conterie simili

52 t

0

 

96

 

7202 21 00

 

7202 29 10

 

7202 29 90

Ferro-silicio

12 600 t

0

 

97

7202 30 00

Ferro-silico-manganese

18 550 t

0

 

98

 

7202 49 10

 

7202 49 50

Ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio o oltre 30 % fino a 90 % incluso di cromo

2 950 t

0

 

SEZIONE IV

TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI

ALLEGATO 8

MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

ALLEGATO 8

MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

(Elenco dei denaturanti)

La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.

N. d'ordine

Codice NC ex

Designazione delle merci

Denaturante

Nome

Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

Essenza di trementina

500

Essenza di lavanda

100

Olio di rosmarino

150

Olio di betulla

100

– Tuorli d'uova:

 

 

0408 11

– – essiccati:

Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:

il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)

il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)

5 000

0408 11 20

– – – inadatti al consumo umano

 

 

0408 19

– – altri:

 

 

0408 19 20

– – – inadatti al consumo umano

 

 

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

0408 91 20

– – – inadatti al consumo umano

 

 

0408 99

– – altri:

 

 

0408 99 20

– – – inadatti al consumo umano

 

 

2

1106

Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714, o dei prodotti del capitolo 8:

Olio di pesce o di fegato di pesce, non deodorato, non decolorato, senza aggiunta di additivi

1 000

1106 20

– di sago o di radici o tuberi della voce 0714:

Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:

5 000

1106 20 10

– – denaturati

il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)

il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)

 


N. d'ordine

Codice NC ex

Designazione delle merci

Denaturante

Denominazione

Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

Denominazione chimica o descrizione

Denominazione usuale

C 1 (208)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

(4)

(5)

3

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

Sale sodico del 4-solfobenzenazores orcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4-solfonico (colore: giallo)

Crisoina S

14270

6

– Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

Sale disodico dell'acido 1-(4-solfo-1-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico (colore: giallo)

Giallo solido AB

13015

6

– – altri:

 

 

 

 

2501 00 51

– – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione e la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale

Sale tetrasodico dell'acido 1-(4-solfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)

Ponceau 6 R

16290

1

Tetrabromofluore sceina (colore: giallo fluorescente)

Eosina

45380

0,5

Naftalina

Naftalina

250

Sapone in polvere

Sapone in polvere

1 000

Dicromato di sodio o di potassio

Dicromato di sodio o di potassio

30

Ossido di ferro, contenente almeno il 50 % di Fe2O3 in peso, avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm

Ossido di ferro

250

Ipoclorito di sodio

Ipoclorito di sodio

 

3 000


N. d'ordine

Codice NC ex

Designazione delle merci

Denaturante

Denominazione

Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4

3502

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)

150

Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)

2 000

Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)

2 000

Nitruro di sodio (per albumine liquide e solide)

100

Dietanolammina (unicamente per albumine solide)

6 000

– Ovoalbumina:

 

 

3502 11

– – essiccata

 

 

3502 11 10

– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

 

 

3502 19

– – altra:

 

 

3502 19 10

– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

 

 

3502 20

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

 

 

3502 20 10

– – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

 

 

3502 90

– altre:

 

 

– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:

 

 

3502 90 20

– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana

 

 

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

1. Disposizioni generali

Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti:

uva fresca da tavola del codice NC ex 0806

fondute del codice NC ex 2106

tabacchi del codice NC ex 2401

nitrati del codice NC ex 3102 o 3105

2. Disposizioni relative ai certificati

Presentazione dei certificati

I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.

Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

I certificati misurano circa 210 × 297 millimetri.

Per le fondute (certificato 2), il certificato comprende un originale e due copie. Esso è di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità di detto organismo. Le copie devono recare lo stesso numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità competenti, la seconda copia del certificato deve essere inviata direttamente dall'organismo emittente alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione.

Nel caso delle altre merci, deve essere utilizzata una carta di colore bianco, del peso di almeno 40 g per metro quadrato.

Visto e rilascio dei certificati

I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:

sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori;

si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.

La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Validità dei certificati

Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.

Frazionamento di una spedizione

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale competente. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per… chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

Elenco degli organismi che possono avallare i certificati (209)

Codice NC

Paese di esportazione

Organismo emittente

Sede

0806

Stati Uniti d'America

United States Department of Agriculture o i suoi uffici autorizzati

Washington DC

2106

Svizzera

Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie/Association de l'Industrie Suisse de Fromage Fondu/SESK

Berna

2401

Stati Uniti d'America

Tobacco Association of the United States o i suoi uffici autorizzati

Raleigh, North Carolina

 

Canada

Canadian Food Inspection Agency o i suoi uffici autorizzati

Ottawa

 

Argentina

Cámara del Tabaco de Salta o i suoi uffici autorizzati

Salta

 

Cámara del Tabaco de Jujuy o i suoi uffici autorizzati

San Salvador de Jujuy

 

Cámara de Comercio Exterior de Misiones o i suoi uffici autorizzati

Posadas

 

Bangladesch

Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o i suoi uffici autorizzati

Dacca

 

Brasile

Secretariat do commercio exterior

Rio de Janeiro

 

Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

Porto Alegre

 

Federação das indústrias do Estado do Paraná

Curitiba

 

Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina o i loro uffici autorizzati

Florianópolis

 

Banco do Brasil SA e i suoi uffici autorizzati:

 

 

1690 — Agência Negócios Internacionais

Porto Alegre (RS)

 

2682 — Agência Negócios Internacionais

Caxias do Sul (RS)

 

0180 — Agência Negócios Internacionais

Santa Cruz do Sul (RS)

 

2309 — Agência Negócios Internacionais

Blumenau (SC)

 

2978-5 — Agência Negócios Internacionais

Salvador (BA)

 

Cina

Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Shanghai

 

Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Qingdao

 

Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Hankou

 

Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Guangzhou

 

Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Dalian

 

Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Kunming

 

Shenzhan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Shenzhan

 

Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Hainan

 

Columbia

Superintendencia de Industria y Comercio-División de Control de Normas y Calidades o i suoi uffici autorizzati

Bogotà

 

Cuba

Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» o i suoi uffici autorizzati

L'Avana

 

Guatemala

Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o i suoi uffici autorizzati

Città di Guatemala

 

India

Tobacco Board o i suoi uffici autorizzati

Guntur

 

Indonesia

Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya

Surabaya

 

Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember

Jember

 

Lembaga Tembakau Cabang Surakarta

Surakarta

 

Lembaga Tembakau Cabang Medan

Medan

 

Messico

Secretaría de Economia (Dirección General de Comercio Exterior) o i suoi uffici autorizzati

Città del Messico

 

Filippine

Republic of Philippines

Department of Agriculture

National Tobacco Administration

Quezon City

 

Corea del Sud

Korea Tobacco and Ginseng Corporation o i suoi uffici autorizzati

Taejon

 

Sri Lanka

Department of Commerce o i suoi uffici autorizzati

Colombo

 

Svizzera

Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung

Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière

Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra

Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section

Berna

 

Thailandia

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, o i suoi uffici autorizzati

Bangkok

ex 3102

3105

Cile

Servicio Nacional de Geología y Minería

Santiago


Elenco dei certificati

Certificato 1:

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR»)

Certificato 2:

CERTIFICATO PER PREPARAZIONI DETTE «FONDUTE»

Certificato 3:

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI)

Certificato 4:

CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE)

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(1)  Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

(2)  GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 17 dell 21.1.1997, pag. 1).

(4)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1671/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 11).

(5)  Le sottovoci in questione sono le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

(6)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(7)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 dell'03.07.2003, pag. 23).

(8)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(9)  Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

(10)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)].

(11)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(12)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 77/504/CEE del Consiglio (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8); regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione (GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 12); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(13)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(14)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(15)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 89/361/CEE del Consiglio (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 del 15.5.1996, pag. 12); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(16)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(17)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 (GU L 95 del 4.4.2003, pag. 13).

(18)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(19)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(20)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(21)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(22)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(23)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(24)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(25)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 10.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: Esenzione.

(26)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(27)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a)

l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b)

l'altro importo indicato.

(28)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.

(29)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a)

l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto;

b)

l'altro importo indicato.

(30)  Vedi allegato 1.

(31)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 dell'22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche].

(32)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 dell'22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche; articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 e successive modifiche].

(33)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100), e successive modifiche].

(34)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F. delle disposizioni preliminari.

(35)  Paillette (corrisponde alla quantità necessaria per un'inseminazione).

(36)  

Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8,5.

Dal 1o giugno al 31 ottobre: 12.

Dal 1o novembre al 31 dicembre: 8,5.

(37)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(38)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(39)  

Dal 1o gennaio al 15 maggio: 9,6. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4.

(40)  Vedi allegato 2.

(41)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(42)  

Dal 1o gennaio al 14 aprile: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

Dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Dal 1o al 31 dicembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

(43)  

Dal 1o gennaio al 31 marzo: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

Dal 1o aprile al 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.

Dal 1o al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

(44)  

Dal 1o gennaio al 30 aprile: 13,6.

Dal 1o maggio al 30 settembre: 10,4.

Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 13,6.

(45)  

Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8.

Dal 1o giugno al 31 agosto: 13,6.

Dal 1o settembre al 31 dicembre: 8.

(46)  

Dal 1o gennaio al 31 giugno: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Dal 1o luglio al 30 settembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

(47)  L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

(48)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14)].

(49)  Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(50)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(51)  Aliquota del dazio autonomo: 2.

(52)  

Dal 1o gennaio al 31 maggio: 4.

Dal 1o giugno al 30 novembre: 5,1.

Dal 1o al 31 dicembre: 4.

(53)  Vedi allegato 2.

(54)  

Dal 1o gennaio al 31 marzo: 16.

Dal 1o aprile al 15 ottobre: 12.

Dal 16 ottobre al 31 dicembre: 16.

(55)  

Dal 1o gennaio al 30 aprile: 1,5.

Dal 1o maggio al 31 ottobre: 2,4.

Dal 1o novembre al 31 dicembre: 1,5.

(56)  

Dal 1o gennaio al 14 luglio: 14,4.

Dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6.

Dal 1o novembre al 31 dicembre: 14,4.

(57)  

Dal 1o gennaio al 30 aprile: 11,2.

Dal 1o maggio al 31 luglio: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.

Dal 1o agosto al 31 dicembre: 11,2.

(58)  

Dal 1o gennaio al 14 maggio: 8,8.

Dal 15 maggio al 15 novembre: 8.

Dal 16 novembre al 31 dicembre: 8,8.

(59)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(60)  Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:

ex 1001 frumento,

1002 segala,

ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,

ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,

la Comunità si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

(61)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(62)  Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, la Comunità si impegna ad applicare il dazio con un'aliquota e in modo tale che il prezzo all'importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, il prezzo effettivo di sostegno) aumentato:

dell'88 % per il riso Japonica,

dell'80 % per il riso Indica.

Per quanto riguarda il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno aumentate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

(63)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(64)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(65)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(66)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1509.

(67)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1510.

(68)  Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti (sottovoce 1509 10 10) e per gli oli di sansa d'oliva greggi (sottovoce 1510 00 10).

(69)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

(70)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasistosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

(71)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(72)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

(73)  Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(74)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(75)  Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(76)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(77)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(78)  Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %.

(79)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(80)  Per 1 % in peso di saccarosio.

(81)  Vedi allegato 1.

(82)  Vedi allegato 1.

(83)  Vedi allegato 1.

(84)  L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

(85)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(86)  Vedi allegato 1.

(87)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(88)  Aliquota del dazio autonomo: 17.

(89)  Vedi allegato 2.

(90)  Vedi allegato 1.

(91)  La riscossione del dazio specifico è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(92)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(93)  Aliquota del dazio autonomo: 13 + 122,3 €/100 kg/net MAX 35 €/100 kg/net.

(94)  Per 1 % in peso di saccarosio.

(95)  Vedi allegato 2.

(96)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(97)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(98)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(99)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(100)  Salvo indicazione contratria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

(101)  Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51 755 — März 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

(102)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(103)  Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(104)  Vedi nota complementare 5 (NC).

(105)  Misurati alla temperatura di 15 °C.

(106)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(107)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

(108)  Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.

(109)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

(110)  Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(111)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(112)  Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(113)  L'amissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(114)  Il dazio ad valorem è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(115)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(116)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

(117)  Aliquota del dazio autonomo: 2,3.

(118)  Cfr. allegato 1.

(119)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(120)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(121)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(122)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(123)  Aliquota del dazio autonomo: 5 €/100 m.

(124)  Aliquota del dazio autonomo: 3,5 €/100 m.

(125)  Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(126)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(127)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(128)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

(129)  Il dazio doganale è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata, per i preservativi in poliuretano (sottovoce TARIC 3926909860).

(130)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5.

(131)  Aliquota del dazio autonomo: 2.

(132)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(133)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(134)  Una finestra o una porta-finestra con o senza la sua intelaiatura o stipite va considerata come un pezzo.

(135)  Aliquota del dazio autonomo: 3.

(136)  Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

(137)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

(138)  Aliquota del dazio autonomo: 3,8.

(139)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(140)  L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(141)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(142)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(143)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

(144)  Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

(145)  Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

(146)  Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %.

(147)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

(148)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)» (codice TARIC 7801910010). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(149)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(150)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(151)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(152)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(153)  Dazi doganali sospesi, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2006, per i videomonitor con uno schermo la cui diagonale è uguale o inferiori a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4 (codice TARIC 8528219030)

(154)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(155)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(156)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(157)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(158)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «simulatori di manutenzione di aeromobili a terra, per uso civile» (codice TARIC 9023008010).

L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [Cfr. articoli dal 291 al 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(159)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(160)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 6).

(161)  GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.

(162)  Proteine del latte

Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.

Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.

(163)  Amido-Fecola/Glucosio

Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

(164)  Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio

Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

N.B.: In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

(165)  Le regole per l'applicazione del prezzo d'entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 3223/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 dell'9.3.2005, pag. 3).

(166)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(167)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(168)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8.

(169)  Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

(170)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.

(171)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.

(172)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.

(173)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.

(174)  Aliquota del dazio autonomo: 16.

(175)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.

(176)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.

(177)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.

(178)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

(179)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

(180)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 1,1 €/100 kg/net.

(181)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 2,3 €/100 kg/net.

(182)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 3,4 €/100 kg/net.

(183)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 4,5 €/100 kg/net.

(184)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 5,7 €/100 kg/net.

(185)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 6,8 €/100 kg/net.

(186)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 8 €/100 kg/net.

(187)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

(188)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 1 €/100 kg/net.

(189)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 2 €/100 kg/net.

(190)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.

(191)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.

(192)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.

(193)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.

(194)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.

(195)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.

(196)  Aliquota del dazio autonomo: 12.

(197)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net.

(198)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net.

(199)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net.

(200)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

(201)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net.

(202)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1,8 €/100 kg/net.

(203)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2,8 €/100 kg/net.

(204)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

(205)  Per un diverso contingente nell'ambito della voce 0204, cfr. numero d'ordine 5.

(206)  Per contingenti diversi nell'ambito della voce 0206, cfr. numeri d'ordine da 6 a 11 e 13.

(207)  L'aliquota sarà fissata dalle autorità comunitarie competenti, al fine di assicurare che il contingente sia completamente utilizzato.

(208)  Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3a edizione 1971, Bradford, Inghilterra.

(209)  Le modifiche apportate all'elenco nel corso dell'anno saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

(210)  Da completare da parte dell'esportatore.

(211)  Cancellare la menzione inutile.

(212)  Cancellare la mezione inutile.