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11.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1649/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero bianco detenuto dall’organismo di intervento polacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Polonia dispone di scorte di intervento di zucchero bianco. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero bianco ammesse all'intervento tra il 1o aprile 2005 e il 30 giugno 2005 dall’organismo di intervento polacco. |
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(2) |
Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento (2). Ove necessario, è opportuno derogare alle disposizioni del regolamento sopra citato e stabilire norme di procedura specifiche. |
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(3) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale. |
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(4) |
L’organismo di intervento polacco deve comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l'anonimato degli offerenti. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’organismo di intervento polacco mette in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 17 000 tonnellate di zucchero bianco da esso detenuto e ammesso all'intervento tra il 1o aprile e il 30 giugno 2005.
Articolo 2
1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, la gara e la vendita di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.
2. In deroga all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, l’organismo di intervento polacco redige un bando di gara che pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte.
Il bando indica in particolare le condizioni della gara.
Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.
Articolo 3
L'offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.
Articolo 4
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 20 ottobre 2005 e termina il 26 ottobre 2005 alle 15.00, ora di Bruxelles.
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:
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9 e 23 novembre 2005, |
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7 e 21 dicembre 2005. |
2. Le offerte debbono essere presentate all’organismo di intervento polacco :
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Agencja Rynku Rolnego |
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Biuro Cukru |
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Dział Dopłat i Interwencji |
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Nowy Świat 6/12 |
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PL-00-400 Warszawa |
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Tel. (48 22) 661 71 30 |
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Fax (48 22) 661 72 77. |
Articolo 5
In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero bianco.
Articolo 6
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l’organismo di intervento polacco comunica alla Commissione le offerte presentate.
L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura in allegato.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 7
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
In caso di offerte con lo stesso prezzo, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile si procede all’aggiudicazione:
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a) |
suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure |
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b) |
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure |
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c) |
per estrazione a sorte. |
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39).
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita di 17 000 tonnellate di zucchero bianco detenute dall’organismo di intervento polacco
Modulo (1)
(modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all'articolo 6)
[Regolamento (CE) n. 1649/2005]
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Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantitativo (t) |
Prezzo dell'offerta EUR/100 kg |
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3 |
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ecc. |
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(1) Da trasmettere via fax al seguente numero: (32 2) 292 10 34.