11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2005 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 («prodotto in esame»), normalmente dichiarato sotto il codice NC 3907 60 20 e originario, tra l’altro, dell’India. La misura consiste nell’applicazione di un’aliquota di dazio specifica di 181,7 EUR/t, fatta eccezione per le importazioni provenienti da alcune società esplicitamente menzionate, a cui si applicano aliquote di dazio individuali.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (3), il Consiglio ha contemporaneamente istituito un dazio compensativo definitivo sotto forma di un importo specifico di 41,3 EUR/t sulle importazioni nella Comunità dello stesso prodotto originarie dell’India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da alcune società specificamente menzionate, a cui si applicano aliquote di dazio individuali.

B.   PROCEDURA IN CORSO

1.   Domanda di riesame

(3)

Successivamente all’istituzione di misure definitive, la Commissione ha ricevuto la richiesta di avviare un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione a un nuovo esportatore, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, da parte del produttore-esportatore indiano South Asian Petrochem Limited («la società»). La società ha affermato di non essere collegata a nessuno dei produttori-esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. Ha inoltre dichiarato di non avere esportato il prodotto in questione durante il periodo dell’inchiesta originaria (1o ottobre 1998-30 settembre 1999), ma di avere iniziato a farlo in seguito.

2.   Avvio del riesame relativo al nuovo esportatore

(4)

La Commissione ha esaminato le prove presentate dalla società e le ha ritenute sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 33/2005 (4), un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione alla società richiedente e ha cominciato l’inchiesta.

(5)

A norma del regolamento (CE) n. 33/2005, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 è stato abrogato con riguardo alle importazioni del prodotto in questione fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali sono state invitate ad adottare opportune misure per la registrazione di tali importazioni.

(6)

Simultaneamente e per gli stessi motivi, facendo seguito a una richiesta della società, la Commissione ha avviato un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000, a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri delle Comunità europee (5).

3.   Parti interessate

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente la società interessata e i rappresentanti dell’India («paese esportatore») in merito all’avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori. Ha inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. La Commissione non ha però ricevuto richieste in tal senso.

(8)

La Commissione ha inviato un questionario alla società e ne ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società.

4.   Periodo dell’inchiesta

(9)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2004 («periodo dell’inchiesta»).

C.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

1.   Qualifica di nuovo esportatore

(10)

L’inchiesta ha confermato che la società interessata non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell’inchiesta e che le sue esportazioni nella Comunità erano iniziate in un momento successivo a tale periodo.

(11)

Inoltre, la società ha potuto fornire ampia prova del fatto che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori-esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(12)

È quindi confermato che la società deve essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che per essa occorre di conseguenza determinare un margine di dumping individuale.

2.   Dumping

(13)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anzitutto se le vendite complessive di PET effettuate dalla società sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite per l’esportazione nella Comunità. Dato che corrispondevano ad oltre il 5 % del volume totale delle sue vendite per l’esportazione nella Comunità, tali vendite sono state considerate rappresentative.

(14)

La Commissione ha quindi identificato quei tipi di PET venduti dalla società interessata sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

(15)

L’inchiesta ha evidenziato che solo due tipi di prodotto esportati nella Comunità erano identici o direttamente comparabili ai prodotti venduti sul mercato interno. Per ciascuno di questi due prodotti si è quindi esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative rispetto alle corrispondenti vendite per l’esportazione. Essendo nettamente superiori alla soglia del 5 %, le vendite realizzate sul mercato interno sono state considerate rappresentative.

(16)

Si è infine esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale del volume delle vendite del prodotto simile effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato (vendite remunerative) ad acquirenti indipendenti del tipo in questione. Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto in esame rappresentava meno dell’80 % ma almeno il 10 % o più del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati alle sole vendite remunerative di ciascun tipo.

(17)

Dato che tutte le esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame sono state destinate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

(18)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(19)

Tutti gli adeguamenti richiesti dalla società per le vendite all’esportazione sono stati concessi. Tali adeguamenti riguardano in particolare i costi inerenti a commissioni, trasporto interno e marittimo, assicurazione, movimentazione, imballaggio e spese bancarie.

(20)

Per quanto riguarda le vendite sul mercato interno, gli adeguamenti richiesti per i costi inerenti a commissioni, trasporto interno, assicurazione, imballaggio e spese bancarie sono stati concessi. Tuttavia, gli adeguamenti richiesti dalla società per le imposte indirette e gli oneri all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, nonché per le spese di filiale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base sono stati respinti per le ragioni di seguito indicate.

(21)

La richiesta di un adeguamento per le imposte indirette si basava sul fatto che i clienti della società sul mercato interno pagavano un importo non recuperabile di accisa al momento dell’acquisto del prodotto su detto mercato, mentre gli acquirenti dei prodotti esportati della società non erano soggetti a tale imposta. Tale importo di accisa non recuperabile è stato chiesto come adeguamento del valore normale. Tuttavia, il valore normale con cui si è confrontato il prezzo di esportazione è stato determinato in base al prezzo di vendita netto sul mercato interno, escluse le tasse. Pertanto, il valore normale non includeva nessuna accisa in grado di avere un impatto sui prezzi o sulla comparabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Si è inoltre ritenuto che l’imposta dovuta dagli acquirenti del produttore-esportatore sul mercato interno non avesse i requisiti necessari per un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base dal momento che tale imposta non «grava […] sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati». L’accisa corrisposta dagli acquirenti dei prodotti della società sul mercato interno grava sul prezzo di vendita netto da essa applicato e non ha alcuna incidenza sui suoi costi di produzione e sulla fissazione dei prezzi. Poiché le eventuali differenze tra la tassazione indiretta sul mercato interno e su quello di esportazione sono già state prese pienamente in considerazione confrontando i prezzi di vendita netti applicati dalla società sul mercato interno con i prezzi di vendita netti da essa applicati all’esportazione, la richiesta di adeguamento da parte della società medesima è stata respinta.

(22)

Al momento della comunicazione delle informazioni, la società ha obiettato che il fatto che il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione fosse stato effettuato sulla base dei prezzi netti, ossia escludendo tutte le imposte indirette, era irrilevante. Essa ha sostenuto inoltre che l’accisa graverebbe sul prodotto simile e che inciderebbe sulla comparabilità dei prezzi, dato che gli acquirenti sul mercato interno non sarebbero pienamente rimborsati e dovrebbero in definitiva pagare una quota dell’imposta. I propri clienti sul mercato interno pagherebbero dunque un prezzo più elevato rispetto ai clienti sul mercato di esportazione. Tuttavia, come sopra indicato, il prezzo sul mercato interno utilizzato come valore normale già escludeva l’accisa e quest’ultima non poteva dunque incidere sulla comparabilità dei prezzi. Inoltre, la società non ha fornito alcuna informazione o elemento di prova a sostegno del fatto che la comparabilità del valore normale e del prezzo di esportazione venisse in altro modo compromessa. Tali argomentazioni hanno dovuto essere pertanto respinte.

(23)

La richiesta di un adeguamento per l’esenzione dal dazio all’importazione era basata sul fatto che ogniqualvolta la società effettua una vendita del prodotto in esame sul mercato interno, i dazi all’importazione sulle materie prime devono essere corrisposti sotto forma di un’accisa «maggiorata». Il termine «accisa maggiorata» si riferisce a un diverso regime fiscale applicabile alla società in quanto costituita come «unità orientata all’esportazione» (Export Oriented Unit, EOU), a differenza di altre società indiane (unità non orientate all’esportazione). Nell’ambito di questo regime, le società EOU sono esenti da ogni dazio all’importazione sulle materie prime, ma soggette ad un’aliquota di accisa più elevata nel caso in cui le merci prodotte dalle stesse società vengano vendute sul mercato interno. Poiché tale accisa speciale non si applica alle vendite all’esportazione, la società ha chiesto che il valore normale venisse adeguato di conseguenza. La domanda è stata respinta, dato che la società aveva acquistato le materie prime in franchigia di dazio, indipendentemente dal fatto che il prodotto finale fosse venduto sul mercato interno o destinato all’esportazione. Nessun dazio all’importazione gravava pertanto sul prodotto simile o sui materiali fisicamente incorporati nel prodotto destinato al consumo sul mercato interno, né tali dazi erano riscossi o rimborsati per il prodotto esportato nella Comunità secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Ciò non incideva dunque sulla comparabilità dei prezzi tra il mercato interno e quello di esportazione. Va inoltre osservato che la società non era in grado di dimostrare il pagamento di eventuali dazi aggiuntivi o imposte indirette diversi dall’accisa sulle vendite del prodotto finito descritta al considerando 21. Infine, non è stato in alcun caso possibile accertare chiaramente se e in che misura la materia prima importata o acquistata localmente venisse impiegata nella fabbricazione del prodotto finale.

(24)

La società ha chiesto inoltre un adeguamento per le spese inerenti alle filiali responsabili delle vendite sul mercato interno. La richiesta è stata respinta, dal momento che le spese di tali filiali includevano anche spese di vendita, generali e amministrative relative alla vendita di prodotti diversi da quello in esame e non potevano inoltre essere direttamente collegate alle vendite del prodotto in questione sul mercato interno. Di conseguenza, la società non ha indicato se le spese inerenti alle filiali avessero un’incidenza sui prezzi o sulla loro comparabilità. Al momento della comunicazione delle informazioni, la società ha obiettato che essa produce attualmente un solo prodotto, ossia quello in esame. Questa affermazione contraddiceva tuttavia le risultanze dell’inchiesta. Inoltre, e conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, ciò che conta ai fini della determinazione del valore normale è il prezzo di vendita dalle filiali al primo acquirente indipendente. Poiché le filiali fanno parte dello stesso soggetto giuridico e della stessa struttura societaria, le argomentazioni della società sono state respinte e la richiesta dell’adeguamento in causa non è stata accolta.

(25)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata dei valori normali di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame.

(26)

Dal confronto è emersa l’esistenza di pratiche di dumping. La media ponderata del margine di dumping calcolato per la società interessata, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è pari al 25,5 %.

D.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(27)

Considerate le risultanze dell’inchiesta, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato ma, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, non superiore al margine di pregiudizio nazionale stabilito per l’India durante l’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure vigenti.

(28)

Non è possibile determinare alcun margine di pregiudizio individuale in un riesame relativo ai nuovi esportatori, poiché la portata dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, si limita all’esame del margine di dumping individuale. Il margine di dumping è stato quindi confrontato con il margine di pregiudizio a livello nazionale stabilito per l’India con il regolamento definitivo. Poiché quest’ultimo era inferiore al margine di dumping, il livello delle misure dovrebbe basarsi sul margine di dumping.

(29)

In conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base nonché dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97, nessun prodotto può essere soggetto simultaneamente a dazi antidumping e a dazi compensativi, al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione.

(30)

Nella parallela revisione accelerata del regolamento (CE) n. 2603/2000 è stata fissata per la società un’aliquota di dazio compensativo individuale di 106,5 EUR/t, corrispondente a un’aliquota di dazio ad valorem del 13,9 %.

(31)

Poiché nell’ambito della parallela revisione accelerata tutte le sovvenzioni sono risultate essere sovvenzioni all’esportazione, occorre adeguare il dazio antidumping affinché corrisponda al margine di dumping effettivo rimanente dopo l’imposizione dei dazi compensativi volti a controbilanciare l’effetto di tali sovvenzioni.

(32)

Pertanto, il dazio antidumping applicabile al prezzo cif frontiera comunitaria, tenuto anche conto delle conclusioni del parallelo procedimento antisovvenzioni, è il seguente:

Società

Margine di pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio compensativo

Aliquota del dazio antidumping

Dazio antidumping proposto

(EUR/t)

South Asian Petrochem Limited

44,3 %

25,5 %

13,9 %

11,6 %

88,9

E.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(33)

Poiché nell’ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso anche retroattivamente in relazione alle importazioni del prodotto in questione che sono state registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 33/2005.

F.   IMPEGNO

(34)

La società ha offerto un impegno sui prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in questione nella Comunità, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(35)

Dopo aver esaminato l’offerta, la Commissione ha ritenuto che l’impegno è accettabile in quanto eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell’impegno.

(36)

Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo dell’impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica, nel quadro dell’impegno, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato di una fattura commerciale valida rilasciata dalla società e contenente le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 2604/2000. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato alle autorità doganali, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping onde garantire l’efficace applicazione dell’impegno.

(37)

In caso di violazione o di revoca dell’impegno, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all’articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

G.   INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

(38)

Alla società interessata sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle sue importazioni nella Comunità e le è stata data l’opportunità di presentare osservazioni.

(39)

Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 2604/2000, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nel regolamento (CE) n. 2604/2000, nella tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è inserita, tra le voci relative ai produttori dell’India, la seguente voce:

Stato

Società

Dazio definitivo

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

«India

South Asian Petrochem Limited

88,9

A585»

2.   Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 33/2005.

3.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’articolo 2.

4.   Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materie di dazi doganali.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 2604/2000, nella tabella di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è inserita la seguente voce:

Società

Stato

Codice addizionale TARIC

«South Asian Petrochem Limited

India

A585»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. DARLING


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 1).

(3)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 822/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 3).

(4)  GU L 8 del 12.1.2005, pag. 9.

(5)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.