6.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1630/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2005

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel quadro del sottocontingente tariffario III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuale di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato a 592 900 tonnellate l'entità del sottocontingente III per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005.

(3)

I quantitativi chiesti in data 3 ottobre 2005, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al sottocontingente III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, presentate e trasmesse alla Commissione in data 3 ottobre 2005 conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002, sono soddisfatte a concorrenza del 0,3 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).