20.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1518/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2005

recante modifica degli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, per quanto riguarda l’acetilisovaleriltilosina e il fluazuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 3,

visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

L’acetilisovaleriltilosina è stata inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i suini, per il muscolo, la pelle, il grasso, il fegato e il rene. Detta sostanza è stata inoltre inserita nell’allegato III di tale regolamento per i pollami, per la pelle, il grasso e il fegato, escludendo gli animali che producono uova destinate al consumo umano, in attesa del completamento degli studi scientifici. Poiché tali studi sono ora terminati la sostanza acetilisovaleriltilosina va inserita nell’allegato I di tale regolamento per i pollami.

(3)

È stata presentata una richiesta di fissazione dei limiti massimi di residui per il «fluazuron». In attesa del completamento degli studi scientifici per le specie bovine, il fluazuron dovrebbe pertanto essere inserito nell’allegato III di tale regolamento.

(4)

Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(5)

Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento va concesso un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di apportare le modifiche necessarie in virtù del presente regolamento alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2).

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 19 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2005 della Commissione (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 3).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

A.   La seguente sostanza è inserita nell'allegato I (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui)

«1.   Agenti antinfettivi

1.2.   Antibiotici

1.2.4.   Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Acetilisovaleriltilosina

Somma di acetil-isovaleriltilosina e 3-O-acetiltilosina

Pollame (1)

50 μg/kg

Pelle + grasso

50 μg/kg

Fegato

B.   La seguente sostanza è inserita nell'allegato III (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori)

«2.   Agenti antiparassitari

2.2.   Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.5.   Derivati dell’acilurea

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Fluazuron  (2)

Fluazuron

Bovini (3)

200 μg/kg

Muscolo

7 000 μg/kg

Grasso

500 μg/kg

Fegato

500 μg/kg

Reni


(1)  Da non utilizzarsi in animali che producono uova destinate al consumo umano.»

(2)  I limiti massimi di residui provvisori scadono il 1o gennaio 2007.

(3)  Da non utilizzarsi in animali che producono latte destinato al consumo umano.»