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7.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1450/2005 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2005
che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq (1), in particolare l’articolo 11, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l’elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all’attuazione del regolamento stesso. |
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(2) |
Il Belgio, la Germania, la Lituania e i Paesi Bassi hanno chiesto che sia modificato l’indirizzo delle loro autorità competenti. |
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(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1286/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 17).
ALLEGATO
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come segue:
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1) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Belgio» è sostituito dal testo seguente:
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2) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente: «Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
Per quanto riguarda i beni culturali iracheni:
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3) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Lituania» è sostituito dal testo seguente:
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4) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:
Per quanto riguarda le sanzioni finanziarie:
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