8.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1441/2005 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakstan e che abroga il regolamento (CE) n. 2265/2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall'altra (1), di seguito «APC», è entrato in vigore il 1o luglio 1999.

(2)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 11, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

(3)

Il 19 luglio 2005, la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo al commercio di taluni prodotti di acciaio (2), di seguito «accordo».

(4)

Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo.

(5)

È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3).

(6)

Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(7)

Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, è necessario imporre un'autorizzazione comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette autorizzazioni.

(8)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(9)

Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.

(10)

L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Repubblica del Kazakstan e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. Deve essere stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si possa concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. La Repubblica del Kazakstan ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità deve poter applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.

(11)

A decorrere dal 1o gennaio 2005, le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza in virtù del regolamento (CE) n. 2265/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan (4). A norma dell'accordo, le importazioni in questione vanno imputate sui limiti stabiliti per il 2005 dal presente regolamento.

(12)

Per maggiore chiarezza, quindi, il regolamento (CE) 2265/2004 deve essere sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari della Repubblica del Kazakstan.

2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.

3.   L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

4.   Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.

Articolo 2

1.   L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari della Repubblica del Kazakstan, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari della Repubblica del Kazakstan, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell'allegato II, e di un'autorizzazione d'importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.

Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità degli Stati membri competenti ai fini del presente regolamento sono elencate nell'allegato IV.

3.   Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1o gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) 2265/2004 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2005 indicati nell'allegato V.

4.   Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1.   I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.   Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti della Repubblica del Kazakstan nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1-4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.   Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capitolo II.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell'accordo.

Articolo 6

1.   Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari della Repubblica del Kazakstan, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo i limiti quantitativi di cui all'articolo 2, e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.

2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica del Kazakstan di prendere, a titolo precauzionale, le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazioni oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, sempreché l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.

3.   Se la Comunità e la Repubblica del Kazakstan non giungono a una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakstan.

Articolo 7

Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo, che prevalgono in caso di conflitto.

CAPITOLO II

MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI

SEZIONE 1

Classificazione

Articolo 8

La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 9

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata, onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.

Articolo 10

La Commissione informa la Repubblica del Kazakstan di qualsiasi modifica dei codici NC e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.

Articolo 11

La Commissione informa le autorità competenti della Repubblica del Kazakstan di qualsiasi decisione, presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

a)

una descrizione dei prodotti;

b)

il gruppo di prodotti corrispondente, il codice NC e il codice TARIC;

c)

i motivi della decisione.

Articolo 12

1.   Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.

2.   I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 13

Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all'articolo 12 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, all'occorrenza la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell'articolo 9, al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V.

Articolo 14

1.   Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:

a)

i quantitativi di prodotti;

b)

il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d'importazione e quello registrato dalle autorità competenti;

c)

il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d'importazione, per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato V in seguito alla riclassificazione, finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4.

4.   La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 15

Nei casi di cui all'articolo 14, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con la Repubblica del Kazakstan, onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 16

Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Repubblica del Kazakstan, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 15, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 17

Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 14 non possa essere risolto in conformità dell'articolo 15, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

SEZIONE 2

Sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi

Articolo 18

1.   Le autorità competenti della Repubblica del Kazakstan rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.   L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 21.

Articolo 19

1.   La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.   Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 20

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 21

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.   Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.   Le autorizzazioni d'importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   La dichiarazione dell'importatore o la sua richiesta di un'autorizzazione d'importazione deve contenere:

a)

il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

b)

il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;

c)

la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;

d)

il paese d'origine delle merci;

e)

il paese di spedizione;

f)

il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g)

il peso netto per ogni voce NC;

h)

il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC;

i)

se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

j)

la data e il numero della licenza di esportazione;

k)

qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

l)

la data e la firma dell'importatore.

5.   Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione d'importazione.

6.   L'autorizzazione d'importazione può essere rilasciata elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 22

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione.

Articolo 23

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 24

1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione, rilasciate dalla Repubblica del Kazakstan per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari della Repubblica del Kazakstan non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 25

1.   La licenza di esportazione di cui all'articolo 18 e il certificato di origine di cui all'articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese.

2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.   Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento.

5.   Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6.   Detto numero è composto dai seguenti elementi:

due lettere che indicano il paese esportatore:

KZ

=

Repubblica del Kazakstan,

due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

AT

=

Austria

BE

=

Belgio

CY

=

Cipro

CZ

=

Repubblica ceca

DE

=

Germania

DK

=

Danimarca

EE

=

Estonia

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FI

=

Finlandia

FR

=

Francia

GB

=

Regno Unito

HU

=

Ungheria

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

LV

=

Lettonia

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

SE

=

Svezia

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia,

un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 5 per il 2005,

un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,

un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 26

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 27

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

2.   I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

SEZIONE 4

Autorizzazione d'importazione comunitaria — Modulo comune

Articolo 28

1.   I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 21 devono essere conformi al modello di autorizzazione d'importazione che figura nell'allegato III.

2.   I moduli delle autorizzazioni d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il titolare» e recante il numero 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il numero 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 mm × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm; la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le autorizzazioni d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero dell'autorizzazione d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.

6.   Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8.   Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.

9.   Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle autorità competenti amministrative all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.   Le autorizzazioni d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.   In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

CAPITOLO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Repubblica del Kazakstan competenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze di esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 30

1.   Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le autorità competenti della Comunità rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3.   I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le autorità competenti della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

4.   Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.

5.   Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 31

1.   Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 30 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono alla Repubblica del Kazakstan di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.

2.   A seguito delle misure prese a norma del presente capitolo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti della Repubblica del Kazakstan tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.

3.   Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 32

La Commissione coordina le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure prese e dei risultati ottenuti.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Il regolamento (CE) n. 2265/2004 è abrogato.

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

(2)  Cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987 pag. 1 .Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(4)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA2. Lamiera pesante

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519110

 

7208519190

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529110

 

7208529190

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Altri prodotti laminati piatti

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208900010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209900010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211900011

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


ALLEGATO II

EXPORT LICENCE

Image

EXPORT LICENCE

Image

CERTIFICATE OF ORIGIN

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CERTIFICATE OF ORIGIN

Image


ALLEGATO III

Autorizzazione d'importazione della Comunità europea

Image

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Autorizzazione d'importazione della Comunità europea

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ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie

Administration du potentiel économique

Direction «Industries» (Textile, diamant et autres secteurs)

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Fax (32-2) 277 53 09

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (372-6) 31 36 60

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Directie Nijverheid (Textiel – Diamant en andere sectoren)

Vooruitgangsstraat 50

B-1210 Brussel

Fax (32-2) 277 53 09

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 328 60 94

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax: (420) 224212133

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E- 28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

FRANCE

Ministère de l'économie des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (+ 49) 6196 942 26

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/ Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (+ 43) 1 7 11 00/ 83 86

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: + 48-22-693 40 21/693 40 22

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das alfândegas e dos impostos

Especiais sobre o consumo

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 218814261

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas + 370 5 26 23974

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Faks (386-1) 478 36 11

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

MALTA

Diviżjoni għall -Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-25-69 02 99

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)

Prodotti

2005

2006

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

85 000

87 125

SA2. Lamiera pesante

0

0

SA3. Altri prodotti laminati piatti

115 000

117 875