3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1439/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2005

che fissa l'importo supplementare da versare per le pesche in Ungheria a norma del regolamento (CE) n. 416/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto il regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi di pesche oggetto di domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), non superano il limite comunitario. Occorre pertanto versare un importo supplementare dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005 negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004.

(2)

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i produttori della Repubblica ceca, di Cipro e della Slovacchia non hanno presentato alcuna domanda di aiuto per le pesche destinate alla trasformazione. In tali Stati membri non occorre pertanto versare alcun importo supplementare per la campagna di commercializzazione 2004/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 416/2004, pari a 11,92 EUR per tonnellata di pesche destinate alla trasformazione, è versato in Ungheria dopo la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 (GU L 93 del 12.4.2005, pag. 3).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7).