24.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 219/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1374/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 agosto 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento slovacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento. |
(3) |
Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l’esportazione di 64 016 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo d’intervento slovacco. |
(4) |
Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l’opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93. |
(5) |
Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento. |
(6) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, possono essere rimborsate all’aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica della Slovacchia, è opportuno applicare tale disposizione. |
(7) |
Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo d’intervento slovacco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l’esportazione di orzo da esso detenuto.
Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 64 016 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) gli Stati Uniti e la Svizzera.
Articolo 3
1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.
2. Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
3. In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.
4. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, all’aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.
Articolo 4
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
Articolo 5
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l’8 settembre 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.
2. Le offerte devono essere presentate presso l’organismo di intervento slovacco al seguente indirizzo:
Pôdohospodárska platobná agentúra |
Oddelenie obilnín a škrobu |
Dobrovičova 12 |
SK-815 26 Bratislava |
Tel. (421-2) 58 24 32 71 |
Fax (421-2) 58 24 33 62. |
Articolo 6
L’organismo d’intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, su richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.
Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal deposito.
In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.
Articolo 7
1. L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:
a) |
è superiore a quella descritta nel bando di gara; |
b) |
è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
|
2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:
a) |
accettare la partita senza riserve; oppure |
b) |
rifiutare di prendere in consegna la partita. |
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.
3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.
Articolo 8
Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo d’intervento di fornirgli un’altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all’allegato I.
L’aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.
Articolo 9
1. Se l’uscita dell’orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.
2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a suo carico.
Articolo 10
In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell’allegato II.
Articolo 11
1. La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.
2. In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.
Articolo 12
L’organismo d’intervento slovacco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato III.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).
(4) Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).
(6) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).
ALLEGATO I
Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento slovacco
[Regolamento (CE) n. 1374/2005]
— |
Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario: |
— |
Data dell'aggiudicazione: |
— |
Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario: |
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Indirizzo del silo |
Giustificazione del rifiuto della partita |
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ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 10
— |
: |
in spagnolo |
: |
Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1374/2005 |
— |
: |
in ceco |
: |
Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1374/2005 |
— |
: |
in danese |
: |
Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1374/2005 |
— |
: |
in tedesco |
: |
Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1374/2005 |
— |
: |
in estone |
: |
Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1374/2005 |
— |
: |
in greco |
: |
Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1374/2005 |
— |
: |
in inglese |
: |
Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1374/2005 |
— |
: |
in francese |
: |
Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1374/2005 |
— |
: |
in italiano |
: |
Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1374/2005 |
— |
: |
in lettone |
: |
Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1374/2005 |
— |
: |
in lituano |
: |
Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1374/2005 |
— |
: |
in ungherese |
: |
Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1374/2005/EK rendelet |
— |
: |
in olandese |
: |
Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1374/2005 |
— |
: |
in polacco |
: |
Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1374/2005 |
— |
: |
in portoghese |
: |
Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1374/2005 |
— |
: |
in slovacco |
: |
Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1374/2005 |
— |
: |
in sloveno |
: |
Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1374/2005 |
— |
: |
in finlandese |
: |
Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1374/2005 |
— |
: |
in svedese |
: |
Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1374/2005. |
ALLEGATO III
Gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento slovacco
Modulo (1)
[Regolamento (CE) n. 1374/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Numero degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Prezzo di offerta (in EUR/t) (2) |
Maggiorazioni (+) detrazioni (–) (in EUR/t) (a titolo informativo) |
Spese commerciali (3) (in EUR/t) |
Destinazione |
1 |
|
|
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|
|
|
2 |
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|
|
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|
3 |
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|
|
|
|
|
ecc. |
|
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(1) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).
(2) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.
(3) Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.