19.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1358/2005 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2005
che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro. |
(2) |
È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all’inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (2). |
(3) |
Sulla base dei risultati dell’inchiesta del mese di dicembre 2004, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2005/2006 e abrogare il regolamento (CE) n. 1900/2004 della Commissione (3). |
(4) |
Poiché la campagna di commercializzazione 2005/2006 inizia il 1o luglio 2005, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I coefficienti di ponderazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1900/2004 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).
(2) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 328 del 30.10.2004, pag. 69.
ALLEGATO
Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2005/2006
Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75
Belgio |
4,2 |
Repubblica ceca |
1,9 |
Danimarca |
8,8 |
Germania |
17,3 |
Estonia |
0,2 |
Grecia |
0,7 |
Spagna |
16,7 |
Francia |
10,0 |
Irlanda |
1,2 |
Italia |
5,9 |
Cipro |
0,3 |
Lettonia |
0,3 |
Lituania |
0,7 |
Lussemburgo |
0,1 |
Ungheria |
2,7 |
Malta |
0,1 |
Paesi Bassi |
7,3 |
Austria |
2,1 |
Polonia |
11,4 |
Portogallo |
1,5 |
Slovenia |
0,4 |
Slovacchia |
0,8 |
Finlandia |
0,9 |
Svezia |
1,3 |
Regno Unito |
3,2 |