17.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e gli articoli 7 e 11,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto dell’esperienza maturata negli ultimi anni, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (2). Per chiarezza e razionalità è opportuno abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2702/1999 dà alle organizzazioni proponenti la facoltà di realizzare esse stesse certe parti dei programmi, di selezionare gli organismi di esecuzione in una fase successiva della procedure, di mantenere il contributo comunitario ad un livello costante e non superiore a 50 % del costo reale di ciascuna fase del programma. È opportuno prevedere le modalità di applicazione di tali disposizioni.

(3)

Ai fini di una sana gestione è opportuno stabilire la compilazione e l’aggiornamento periodico dell’elenco dei prodotti e dei mercati che possono beneficiare delle azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, la designazione delle autorità nazionali responsabili dell’applicazione del presente regolamento e la durata dei programmi.

(4)

Per evitare ogni rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire le regole da seguire per il riferimento all'origine particolare dei prodotti oggetto di campagne d’informazione e di promozione.

(5)

Occorre definire la procedura per la presentazione dei programmi e per la selezione dell’organismo incaricato della loro esecuzione, in modo da garantire la più ampia concorrenza e la libera circolazione dei servizi, tenendo conto, qualora i programmi vengano proposti da un organismo pubblico, delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (3).

(6)

Occorre stabilire i criteri per la selezione dei programmi da parte degli Stati membri e i criteri per la valutazione da parte della Commissione dei programmi selezionati, in modo da garantire il rispetto delle norme comunitarie e l’efficacia delle azioni da realizzare. Dopo aver esaminato i programmi, la Commissione deve decidere quali sono accettati e stabilire le relative dotazioni finanziarie.

(7)

Per garantire un’uniformità nelle modalità di selezione degli organismi di esecuzione e dei programmi, appare appropriato applicare le stesse regole alle azioni che saranno realizzate dalle organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2702/1999. Per la certezza del diritto è opportuno che i messaggi diffusi nel quadro dei programmi siano conformi alla normativa dei paesi terzi destinatari.

(8)

Per l'efficacia delle azioni comunitarie è necessario che gli Stati membri garantiscano la coerenza e la complementarità dei programmi approvati con i programmi nazionali e regionali.

(9)

Allo stesso scopo è necessario definire i criteri preferenziali di selezione dei programmi in modo da ottimizzarne l'impatto.

(10)

Per i programmi che interessano vari Stati membri è opportuno stabilire le misure volte a garantire che essi si concertino tra loro per la presentazione e la valutazione dei programmi.

(11)

Ai fini di una sana gestione finanziaria, occorre precisare nei programmi le modalità della partecipazione finanziaria degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti.

(12)

Le diverse modalità di esecuzione degli impegni devono essere oggetto di contratti conclusi entro termini ragionevoli fra gli interessati e le competenti autorità nazionali, sulla base di contratti tipo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

(13)

Per garantire la corretta esecuzione del contratto è opportuno che il contraente costituisca una cauzione a favore della competente autorità nazionale, pari al 15 % dei contributi della Comunità e degli Stati membri interessati. Allo stesso scopo, deve essere costituita una cauzione in caso di richiesta di anticipo per ogni fase annua.

(14)

È necessario definire i controlli che gli Stati membri debbono realizzare.

(15)

È opportuno precisare che l’esecuzione delle misure previste nei contratti costituisce esigenza principale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (4).

(16)

Per le esigenze di gestione di bilancio è indispensabile prevedere una sanzione pecuniaria da comminare in caso di mancata presentazione, o mancato rispetto del termine per la presentazione, delle domande di pagamento intermedio o di ritardo nei pagamenti degli Stati membri.

(17)

Per un sana gestione finanziaria e per evitare il rischio che i versamenti previsti esauriscano la partecipazione finanziaria della Comunità, per cui non resti più alcun saldo da pagare, è opportuno disporre che l’anticipo e i vari pagamenti intermedi non possano superare l’80 % dei contributi comunitari e degli Stati membri. Per gli stessi motivi, la domanda di saldo deve pervenire alla competente autorità nazionale entro un termine stabilito.

(18)

È opportuno che gli Stati membri verifichino tutto il materiale d’informazione e di promozione prodotto nell’ambito dei programmi. È necessario definire le condizioni per la sua utilizzazione dopo la scadenza dei programmi.

(19)

Alla luce dell’esperienza maturata e per sorvegliare la corretta esecuzione dei programmi, occorre precisare le modalità della sorveglianza assicurata dal gruppo istituito a tal fine dal regolamento (CE) n. 2702/1999.

(20)

È necessario che gli Stati membri controllino l’esecuzione delle azioni e che la Commissione sia informata dei risultati delle misure di verifica e di controllo previste dal presente regolamento. Per una sana gestione finanziaria è necessario disporre che gli Stati membri collaborino tra loro, quando le azioni sono realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la competente organizzazione contraente.

(21)

Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari della Comunità, occorre adottare misure adeguate per combattere le frodi e le negligenze gravi. A tal fine è necessario prevedere rimborsi e sanzioni.

(22)

Per i programmi pluriennali è opportuno precisare che, al compimento di ogni fase annua, è necessario presentare una relazione di valutazione interna anche se non sono presentate domande di pagamento.

(23)

Il tasso d’interesse che il beneficiario di un pagamento indebito è tenuto a versare deve corrispondere al tasso d’interesse dovuto per crediti non restituiti alla scadenza, di cui all’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).

(24)

Per agevolare la transizione tra il regolamento (CE) n. 2879/2000 e il presente regolamento, è opportuno adottare misure transitorie per i programmi d’informazione e di promozione il cui finanziamento è stato deciso dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(25)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto «Promozione dei prodotti agricoli»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e definizione

Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione, la selezione, l’attuazione, il finanziamento e il controllo dei programmi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento nonché le regole applicabili ai programmi realizzati per il tramite di un'organizzazione internazionale, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento.

Per «programma» si intende un insieme di azioni coerenti di portata tale da contribuire a promuovere l’informazione relativa ai prodotti e le vendite.

Articolo 2

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate dell’applicazione del presente regolamento (di seguito «autorità nazionali competenti»).

Essi comunicano alla Commissione i nomi e i dati completi delle autorità designate ed ogni eventuale modifica successiva.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni nei modi appropriati.

Articolo 3

Durata dei programmi

I programmi sono realizzati nell’arco di un periodo di almeno un anno e al massimo di tre anni a partire dalla data in cui acquista efficacia il relativo contratto, di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 4

Caratteristiche dei messaggi d’informazione e di promozione divulgati nel quadro dei programmi

1.   Ogni messaggio d’informazione e di promozione indirizzato ai consumatori e agli altri destinatari nel quadro dei programmi (di seguito «messaggio») è basato sulle qualità intrinseche o sulle caratteristiche del prodotto.

I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati.

2.   Qualsiasi riferimento all’origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna. L’indicazione dell’origine di un prodotto può tuttavia figurare nell’ambito di un’azione d’informazione o di promozione, qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un prodotto di riferimento necessario per illustrare le azioni d’informazione o di promozione.

Articolo 5

Elenco dei prodotti e dei mercati

L’elenco dei prodotti e dei mercati di cui rispettivamente all’articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2702/1999 figura nell’allegato del presente regolamento.

Tale elenco è aggiornato ogni due anni entro il 31 dicembre.

Articolo 6

Programmi realizzati in collaborazione con organizzazioni internazionali

In caso di applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2702/1999, le organizzazioni internazionali ivi indicate presentano, su richiesta della Commissione, le proposte di programmi che prevedono di realizzare nell'anno successivo.

Le condizioni di concessione e di versamento del contributo comunitario, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2702/1999, sono disciplinate da una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Comunità e l'organizzazione internazionale interessata.

CAPO 2

Selezione dei programmi di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2702/1999

Articolo 7

Presentazione dei programmi e selezione preliminare da parte degli Stati membri

1.   Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi, lo Stato membro interessato emana ogni anno un invito a presentare proposte.

Entro il 31 marzo le organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative dei settori interessati (di seguito «organizzazioni proponenti») presentano i loro programmi allo Stato membro.

I programmi sono presentati nel formato richiesto dalla Commissione e disponibile sul suo sito Internet. Tale formato è allegato agli inviti a presentare proposte di cui al paragrafo 1.

2.   I programmi presentati conformemente al paragrafo 1 rispettano:

a)

la normativa comunitaria applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione;

b)

il capitolato d’oneri contenente i criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione divulgati a tale scopo dagli Stati membri interessati.

I programmi devono essere abbastanza elaborati da permettere la valutazione della loro conformità alla normativa in vigore e della loro efficacia in termini di costi/benefici.

I programmi vengono esaminati dagli Stati membri in funzione, in particolare, dei seguenti criteri:

la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati,

la qualità delle azioni proposte,

l'impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti,

le garanzie di efficacia e di rappresentatività delle organizzazioni proponenti,

le capacità tecniche e le garanzie di efficacia dell'organismo di esecuzione proposto.

Gli Stati membri stabiliscono l’elenco provvisorio dei programmi che essi selezionano in base ai criteri fissati nel capitolato d’oneri di cui al primo comma, lettera b), e ai criteri di cui al terzo comma.

3.   In vista dell’attuazione dei suoi programmi, ciascuna organizzazione proponente seleziona uno o più organismi di esecuzione dopo averli messi in concorrenza secondo modalità idonee e verificate dallo Stato membro. Qualora tale selezione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del programma, l’organismo di esecuzione può partecipare alla sua elaborazione.

4.   Qualora sia previsto un programma che interessa vari Stati membri, questi ultimi si concertano per selezionare il programma e nominano uno Stato membro coordinatore. Essi si impegnano in particolare a partecipare al suo finanziamento, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e ad istituire una collaborazione amministrativa per agevolare la sorveglianza, l’esecuzione e il controllo del programma.

5.   Ogni Stato membro garantisce la coerenza tra le azioni previste a livello nazionale o regionale e quelle cofinanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 2702/1999, nonché la complementarità dei programmi presentati con le campagne nazionali o regionali.

Articolo 8

Priorità nella selezione dei programmi

1.   Tra i programmi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2702/1999 presentati da vari Stati membri sarà data la preferenza ai programmi che riguardano un insieme di prodotti e pongono l'accento, in particolare, sugli aspetti connessi alla qualità, al valore nutrizionale e alla sicurezza alimentare della produzione comunitaria.

2.   Tra i programmi che riguardano un solo Stato membro o un solo prodotto, sarà data la preferenza a quelli che mettono in evidenza l'interesse comunitario, in particolare in termini di qualità, di valore nutrizionale e di sicurezza e rappresentatività della produzione agricola e alimentare europea.

Articolo 9

Selezione dei programmi da parte della Commissione

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco di cui all’articolo 7, paragrafo 2, compreso eventualmente l’elenco degli organismi di esecuzione che hanno già selezionato conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, insieme ad una copia dei programmi.

Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è trasmessa di comune accordo dagli Stati membri interessati.

2.   Qualora constati che un programma presentato non è conforme in tutto o in parte alla normativa comunitaria o ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e quindi che esso è totalmente o parzialmente inammissibile, la Commissione ne dà comunicazione agli Stati membri interessati, entro sessanta giorni di calendario dalla ricezione dell’elenco di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

3.   Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2702/1999, gli Stati membri trasmettono i programmi rivisti alla Commissione entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Dopo aver verificato i programmi rivisti, la Commissione decide, entro il 30 novembre, quali programmi può cofinanziare, secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2702/1999.

4.   L’organizzazione proponente o le organizzazioni proponenti sono responsabili della corretta esecuzione e della gestione del programma prescelto.

Articolo 10

Approvazione degli organismi di esecuzione

1.   La selezione dell’organismo di esecuzione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, è approvata dallo Stato membro, che ne dà comunicazione alla Commissione prima della firma del contratto di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Lo Stato membro verifica che l’organismo di esecuzione selezionato disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l’esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2702/1999. Esso comunica alla Commissione la procedura seguita a tal fine.

2.   Un’organizzazione proponente può attuare certe parti di un programma, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2702/1999, soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la proposta di attuazione è conforme alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2702/1999;

b)

l’organizzazione proponente possiede un’esperienza di almeno cinque anni nell’esecuzione dello stesso tipo di azione;

c)

la parte del programma realizzata dall’organizzazione proponente non rappresenta più del 50 % del suo costo complessivo, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati e previa autorizzazione scritta della Commissione;

d)

l’organizzazione proponente si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato.

Lo Stato membro verifica il rispetto delle suddette condizioni.

3.   Qualora l'organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, lettera b), secondo comma, della direttiva 92/50/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità aggiudicatrici facciano rispettare le disposizioni di tale direttiva.

Le disposizioni della direttiva 92/50/CEE si applicano anche alle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2702/1999.

CAPO 3

Modalità di finanziamento dei programmi

Articolo 11

Partecipazioni finanziarie

1.   La partecipazione finanziaria della Comunità è versata agli Stati membri interessati.

2.   Qualora più Stati membri partecipino al finanziamento di un programma, la loro quota completa la partecipazione finanziaria dell’organizzazione proponente stabilita sul loro territorio. In tal caso, fatto salvo l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2702/1999, il finanziamento della Comunità non supera il 50 % del costo complessivo del programma.

3.   Le partecipazioni finanziarie di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2702/1999 devono essere presentate nel programma trasmesso alla Commissione.

Articolo 12

Conclusione dei contratti e costituzione delle cauzioni

1.   Non appena è adottata la decisione della Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, ogni organizzazione proponente è informata dallo Stato membro del seguito riservato alla sua domanda.

Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni proponenti selezionate entro 90 giorni di calendario dalla notifica della decisione della Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 3. Scaduto tale termine, non possono più essere conclusi contratti senza la preventiva autorizzazione della Commissione.

2.   Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo messi loro a disposizione dalla Commissione.

Gli Stati membri possono eventualmente modificare alcune condizioni dei contratti tipo per tener conto delle norme nazionali, ma solo nella misura in cui non contravvengano alla normativa comunitaria.

3.   Il contratto può essere concluso dalle due parti solo dopo la costituzione, da parte dell’organizzazione proponente, alle condizioni stabilite dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, di una cauzione a favore dello Stato membro, pari al 15 % dell’importo massimo annuale del finanziamento della Comunità e degli Stati membri interessati, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Tuttavia, se l’organizzazione contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l’autorità nazionale competente può accettare una garanzia scritta dell’autorità di tutela, a copertura della percentuale indicata al primo comma, purché detta autorità di tutela si impegni:

a)

a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti;

b)

ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l’esecuzione degli obblighi sottoscritti.

La prova dell’avvenuta costituzione della cauzione deve pervenire allo Stato membro prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

4.   Per esigenza principale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 si intende l’esecuzione delle misure previste nel contratto.

5.   Lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione una copia del contratto e la prova della costituzione della cauzione.

Esso trasmette inoltre alla Commissione copia del contratto concluso dall’organizzazione proponente selezionata con l’organismo di esecuzione. Quest’ultimo contratto impone all’organismo di esecuzione di sottoporsi ai controlli di cui all’articolo 21.

Articolo 13

Regime degli anticipi

1.   Entro 30 giorni di calendario dalla firma del contratto di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e, nel caso dei programmi pluriennali, nei 30 giorni successivi all’inizio di ciascun periodo di dodici mesi, l’organizzazione contraente può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo corredata della cauzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Scaduto tale termine, l’anticipo non può più essere richiesto.

L’anticipo non può eccedere il 30 % dell’importo del finanziamento comunitario annuale e di quello dello Stato o degli Stati membri interessati, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2702/1999.

2.   Lo Stato membro provvede al pagamento di un anticipo entro i 30 giorni di calendario successivi alla presentazione della domanda. Salvo causa di forza maggiore, ogni ritardo nel versamento dà luogo ad una riduzione dell'importo dell'anticipo mensile versato dalla Commissione allo Stato membro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96 (6) della Commissione.

3.   Il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell’organizzazione contraente, di una cauzione a favore dello Stato membro pari al 110 % dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione una copia di ogni domanda di anticipo e una prova della costituzione della corrispondente cauzione.

Tuttavia, se l’organizzazione contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l’autorità nazionale competente può accettare una garanzia scritta dell’autorità di tutela, a copertura della percentuale indicata al primo comma, purché detta autorità si impegni a versare l’importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all’importo anticipato non sia stato accertato.

Articolo 14

Pagamenti intermedi

1.   Le domande di pagamento intermedio del contributo comunitario e del contributo degli Stati membri sono presentate dalle organizzazioni proponenti agli Stati membri entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi calcolato a partire dalla data della firma del contratto di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Le domande riguardano i pagamenti effettuati nel trimestre considerato e sono corredate di un riepilogo finanziario, delle copie delle fatture e dei relativi documenti giustificativi, nonché di una relazione intermedia di esecuzione del contratto per il trimestre considerato (di seguito «relazione trimestrale») e di un riepilogo finanziario. Qualora nel trimestre considerato non sia stato effettuato alcun pagamento o non abbia avuto luogo alcuna attività, tali documenti sono trasmessi all’autorità nazionale competente entro il termine di cui al primo comma.

Salvo causa di forza maggiore, la presentazione tardiva di una domanda di pagamento intermedio e dei documenti di cui al secondo comma comporta una riduzione del pagamento pari al 3 % per ogni mese intero di ritardo.

2.   Il versamento dei pagamenti intermedi è subordinato alla verifica da parte dello Stato membro dei documenti di cui al paragrafo 1, secondo comma.

3.   Tali pagamenti intermedi e gli anticipi di cui all’articolo 13 non possono superare complessivamente l’80 % del totale del contributo finanziario annuale della Comunità e degli Stati membri interessati, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2702/1999. Non appena è stato raggiunto tale livello, non possono più essere presentate domande di pagamento intermedio.

Articolo 15

Pagamento del saldo

1.   La domanda di pagamento del saldo è presentata dall’organizzazione proponente allo Stato membro entro quattro mesi dalla data di conclusione delle azioni annuali previste dal contratto di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Per essere considerata ricevibile, la domanda dev’essere corredata di una relazione (di seguito «relazione annuale») costituita da:

a)

un riepilogo delle realizzazioni e una valutazione dei risultati conseguiti rilevabili alla data della relazione;

b)

un riepilogo finanziario annuale, in cui figurano le spese programmate e realizzate.

La relazione annuale è corredata delle copie delle fatture e dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati.

Salvo causa di forza maggiore, la presentazione tardiva di una domanda di pagamento del saldo comporta una riduzione del saldo pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

2.   Il versamento del saldo è subordinato alla verifica da parte dello Stato membro delle fatture e dei documenti di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Il saldo è ridotto in funzione della gravità dell’inadempimento dell’esigenza principale di cui all’articolo 12, paragrafo 4.

Articolo 16

Versamenti da parte dello Stato membro

Lo Stato membro effettua i versamenti previsti agli articoli 14 e 15 entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della domanda di pagamento.

Tale termine può tuttavia essere sospeso in qualunque momento del periodo di 60 giorni successivo alla prima registrazione della domanda di pagamento, mediante notifica all’organizzazione contraente creditrice che la domanda non è ricevibile, in quanto il credito non è esigibile oppure la domanda non è corredata dei documenti giustificativi necessari per le domande successive o lo Stato membro ritiene necessario richiedere informazioni supplementari o procedere a verifiche. Il termine decorre nuovamente a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o dalla data delle verifiche effettuate dallo Stato membro, che devono essere trasmesse o rispettivamente effettuate entro un termine di trenta giorni di calendario a decorrere dalla notifica.

Salvo causa di forza maggiore, ogni ritardo nei versamenti comporta una riduzione dell’importo dell’anticipo mensile versato dalla Commissione allo Stato membro, conformemente alle norme previste dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96.

Articolo 17

Cauzioni

1.   La cauzione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, è svincolata nella misura in cui il diritto all’importo anticipato sia stato definitivamente accertato dallo Stato membro interessato.

2.   La cauzione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, deve essere valida fino al pagamento del saldo e viene svincolata con quietanza liberatoria dell’autorità nazionale competente.

Lo svincolo della cauzione ha luogo nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 16 per quanto riguarda il versamento del saldo.

3.   Le cauzioni incamerate e le sanzioni applicate vengono detratte dalle spese dichiarate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per la parte corrispondente al finanziamento comunitario.

Articolo 18

Documenti da trasmettere alla Commissione

1.   La relazione annuale è presentata dopo la conclusione di ciascuna fase annua, anche qualora non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento del saldo.

2.   Lo Stato membro trasmette alla Commissione, entro trenta giorni di calendario dal versamento del saldo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, i riepiloghi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b).

3.   Lo Stato membro trasmette alla Commissione, con cadenza semestrale, le relazioni trimestrali richieste per i pagamenti intermedi conformemente all’articolo 14.

La prima e la seconda relazione trimestrale sono inviate entro sessanta giorni di calendario a decorrere dal ricevimento della seconda relazione trimestrale da parte dello Stato membro; la terza e la quarta relazione trimestrale accompagnano i riepiloghi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

La relazione annuale sull’anno conclusosi può comprendere la relazione trimestrale relativa al quarto trimestre.

4.   Nei 30 giorni di calendario successivi al pagamento del saldo, lo Stato membro trasmette alla Commissione un bilancio finanziario delle spese realizzate nell’ambito del contratto, nel formato stabilito dalla Commissione e comunicato agli Stati membri. Il bilancio è accompagnato da un parere motivato dello Stato membro in merito all’esecuzione dei compiti previsti per la fase conclusasi.

Il bilancio certifica inoltre che, in esito ai controlli svolti conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, tutte le spese sono da considerarsi ammissibili secondo i termini del contratto.

CAPO 4

Sorveglianza e controlli

Articolo 19

Utilizzazione del materiale

1.   Gli Stati membri verificano la conformità alla normativa comunitaria del materiale informativo e promozionale prodotto o utilizzato nel quadro dei programmi che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento.

Essi trasmettono alla Commissione il materiale approvato.

2.   Il materiale prodotto e finanziato nel quadro del programma di cui al paragrafo 1, comprese le creazioni grafiche, visive e audiovisive nonché i siti Internet, può essere riutilizzato successivamente previa autorizzazione scritta della Commissione, dalle organizzazioni proponenti interessate e dagli Stati membri che forniscono un contributo al finanziamento del programma, tenendo conto dei diritti dei contraenti in virtù del diritto nazionale che disciplina il contratto.

Articolo 20

Sorveglianza dei programmi

1.   Il gruppo di sorveglianza di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2702/1999 si riunisce periodicamente per seguire lo stato di avanzamento dei vari programmi che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento.

A tal fine, al gruppo di sorveglianza sono comunicati, per ciascun programma, il calendario delle azioni previste, le relazioni trimestrali e annuali nonché i risultati dei controlli eseguiti in applicazione degli articoli 14, 15 e 21 del presente regolamento.

Il gruppo è presieduto da un rappresentante dello Stato membro interessato; se il programma coinvolge più Stati membri, il gruppo è presieduto da un rappresentante designato da tali Stati membri.

2.   I funzionari e agenti della Commissione possono partecipare alle attività organizzate nel quadro di un programma che beneficia di un finanziamento in virtù del presente regolamento.

Articolo 21

Controlli eseguiti dagli Stati membri

1.   Lo Stato membro interessato stabilisce i mezzi più opportuni per garantire il controllo dei programmi e delle azioni che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento e ne informa la Commissione.

I controlli sono svolti ogni anno su almeno il 20 % dei programmi terminati durante l’anno conclusosi, con un minimo di due programmi, e vertono su almeno il 20 % dei bilanci complessivi di tali programmi terminati durante l’anno conclusosi. I campioni dei programmi da controllare sono selezionati in base ad un’analisi del rischio.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione per ogni programma controllato, con una descrizione dei risultati dei controlli svolti e delle anomalie accertate. Tale relazione è trasmessa immediatamente dopo la sua stesura definitiva.

2.   Lo Stato membro prende i provvedimenti necessari per verificare, in particolare mediante controlli tecnici e contabili presso l’organizzazione contraente e l’organismo di esecuzione:

a)

l’esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti;

b)

l’adempimento di tutte obbligazioni previste dal contratto di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (7), lo Stato membro informa al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati.

3.   In caso di programmi che coinvolgono più Stati membri, questi ultimi adottano i provvedimenti necessari per coordinare le loro attività di controllo e ne informano la Commissione.

4.   La Commissione può partecipare in qualsiasi momento ai controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. A tal fine le autorità nazionali competenti trasmettono alla Commissione, almeno trenta giorni prima dei controlli, un calendario provvisorio dei controlli che lo Stato membro effettuerà.

La Commissione può procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari.

Articolo 22

Recupero dei pagamenti indebiti

1.   In caso di pagamento indebito, il beneficiario rimborsa gli importi in questione maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso.

Il tasso d’interesse da applicare è fissato conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

2.   Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o ai servizi pagatori degli Stati membri, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG, in proporzione alla partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 23

Sanzioni

1.   In caso di frode o negligenza grave, l’organizzazione proponente rimborsa il doppio della differenza tra l’importo inizialmente pagato e l’importo effettivamente dovuto.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio (8), le riduzioni ed esclusioni previste dal presente regolamento si applicano indipendentemente dalle eventuali sanzioni supplementari applicabili in virtù di altre disposizioni della normativa comunitaria o nazionale.

CAPO 5

Abrogazione, disposizioni transitorie e finali

Articolo 24

Abrogazione del regolamento (CE) n. 2879/2000

Il regolamento (CE) n. 2879/2000 è abrogato. Le sue disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi ai programmi d’informazione e di promozione il cui finanziamento è stato deciso dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.   Per l’anno 2005, oltre al termine stabilito all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, è fissato un secondo termine per la presentazione dei programmi al 31 ottobre 2005.

2.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, per l’anno 2005, per i programmi presentati entro il 31 ottobre il termine di comunicazione alla Commissione dell’elenco provvisorio dei programmi scade il 15 dicembre 2005.

3.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 3, per l’anno 2005 la decisione della Commissione di cui a tale paragrafo è adottata entro il 28 febbraio 2006.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

(2)  GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 67/2005 (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 5).

(3)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva abrogata a decorrere dal 31 gennaio 2006 dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(4)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(6)  GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2005 (GU L 100 del 20.4.2005, pag. 11).

(7)  GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

(8)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


ALLEGATO

1.   Elenco dei mercati di paesi terzi nei quali possono essere realizzate le azioni promozionali

A.   PAESI

 

Australia

 

Bosnia-Erzegovina

 

Bulgaria

 

Cina

 

Corea del Sud

 

Croazia

 

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

Giappone

 

India

 

Norvegia

 

Nuova Zelanda

 

Romania

 

Russia

 

Serbia e Montenegro (1)

 

Sudafrica

 

Svizzera

 

Turchia

 

Ucraina

B.   ZONE GEOGRAFICHE

 

Africa settentrionale

 

America latina

 

America settentrionale

 

Sud-est asiatico

 

Vicino e Medio Oriente

2.   Elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi

Carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Carni di pollame di qualità

Prodotti lattiero-caseari

Olio d'oliva e olive da tavola

Vini da tavola a indicazione geografica. Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

Bevande spiritose a indicazione geografica o tradizionale riservata

Prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati

Prodotti trasformati a base di cereali e riso

Lino tessile

Piante vive e prodotti dell'orticoltura ornamentale

Prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) o specialità tradizionale garantita (STG) a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2) o del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio (3)

Prodotti ottenuti dall'agricoltura biologica a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (4).


(1)  Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(3)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

(4)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.