17.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 e il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le mele.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 828/2005 (GU L 137 del 31.5.2005, pag. 21).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC sia del corrispondente periodo di applicazione.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomodori

— dal 1o ottobre al 31 maggio

603 687

78.0020

— dal 1o giugno al 30 settembre

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Cetrioli

— dal 1o maggio al 31 ottobre

10 626

78.0075

— dal 1o novembre al 30 aprile

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Carciofi

— dal 1o novembre al 30 giugno

2 071

78.0100

0709 90 70

Zucchine

— dal 1o gennaio al 31 dicembre

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Arance

— dal 1o dicembre al 31 maggio

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Clementine

— dal 1o novembre a fine febbraio

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

— dal 1o novembre a fine febbraio

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Limoni

— dal 1o giugno al 31 dicembre

291 598

78.0160

— dal 1o gennaio al 31 maggio

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Uve da tavola

— dal 21 luglio al 20 novembre

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Mele

— dal 1o gennaio al 31 agosto

804 433

78.0180

— dal 1o settembre al 31 dicembre

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Pere

— dal 1o gennaio al 30 aprile

239 335

78.0235

— dal 1o luglio al 31 dicembre

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Albicocche

— dal 1o giugno al 31 luglio

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

— dal 21 maggio al 10 agosto

54 213

78.0270

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

— dall’11 giugno al 30 settembre

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Prugne

— dall’11 giugno al 30 settembre

54 605»