13.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2005 DEL CONSIGLIO

del 9 agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 428/2005 (2) («regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, ha modificato i dazi antidumping definitivi in vigore sulle importazioni dalla Corea del Sud e ha chiuso il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni da Taiwan.

(2)

La Saudi Basic Industries Corporation («Sabic»), per proprio conto e per conto di tutte le società collegate, incluso il produttore collegato del prodotto in esame, Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd), ha offerto un impegno accettabile prima della pubblicazione delle conclusioni definitive, ma in una fase in cui risultava impossibile, da un punto di vista amministrativo, inserire l’accettazione nel regolamento definitivo.

(3)

Con la decisione 2005/613/CE (3), la Commissione ha accettato l’impegno offerto dalla Sabic. La decisione illustra i motivi che l’hanno indotta ad accettare l’impegno. Il Consiglio riconosce che le modifiche apportate all’offerta d’impegno sono tali da eliminare l’effetto pregiudizievole del dumping e da limitare adeguatamente qualsiasi rischio di elusione attraverso la compensazione incrociata con altri prodotti.

(4)

In seguito all’accettazione dell’offerta d’impegno è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 428/2005 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dal dazio antidumping istituito dai paragrafi 1 e 2, purché le merci siano prodotte, spedite e fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi figurano nella decisione o nel regolamento pertinenti della Commissione, periodicamente modificati, e siano state importate ai sensi delle disposizioni previste dalla decisione o dal regolamento suddetti.

5.   Le importazioni di cui al paragrafo 4 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

a)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui al paragrafo 1;

b)

venga esibita alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato; e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.»

Articolo 2

Il testo di cui all’allegato è aggiunto al regolamento (CE) n. 428/2005.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 agosto 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO

La fattura commerciale che accompagna le fibre di poliesteri in fiocco soggette a un impegno e vendute nella Comunità deve recare le seguenti informazioni:

1)

l’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO”;

2)

la ragione sociale della società che emette la fattura commerciale, figurante all’articolo 1 della decisione 2005/613/CE con cui la Commissione accetta l’impegno;

3)

il numero della fattura commerciale;

4)

la data di rilascio della fattura commerciale;

5)

il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria;

6)

la descrizione esatta delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (ad esempio, NCP 1, NCP 2, ecc.),

una descrizione chiara delle merci corrispondente all’NCP in questione,

eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS),

il codice NC,

la quantità (in chilogrammi);

7)

la descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

il prezzo al chilogrammo,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi;

8)

il nome della società operante come importatore nella Comunità, nei confronti della quale la società emette direttamente la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all’impegno;

9)

il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci oggetto della presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2005/613/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.” »