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12.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’11 agosto 2005
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi di ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi acquistati, per l'effettiva durata dell'ammasso. |
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(2) |
Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2004/2005 a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati (2). |
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(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
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a) |
per le uve secche:
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b) |
per i fichi secchi, 0,0934 EUR al giorno per tonnellata netta. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5).