9.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1298/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 300 000 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

(3)

La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 130 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

(4)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1065/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1065/2005 è modificato come segue:

l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 430 000 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 48.

(4)  Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»