27.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1199/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio (GU L 82 del 31.3.2005 , pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

1.

Pannello destinato al rivestimento di pavimenti, composto come segue:

la superficie è costituita da un’immagine fotografica di struttura lignea, su supporto cartaceo, simile ad un pannello per parquet, rivestita di resina di melanina;

l’anima, costituita da un pannello di fibre di legno con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3, presenta incastri semplici e scanalature («lock system»);

la base è costituita da carta impregnata.

[Cfr. foto A)] (1)

4411 19 90

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 (b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 4411, 4411 19 e 4411 19 90.

La superficie ha esclusivamente funzione decorativa e non conferisce al prodotto il carattere essenziale.

Il carattere essenziale è conferito dall’anima in pannello di fibre. Cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4411.

Il prodotto non è incluso nelle voci 4412 e 4418 poiché la superficie non è di legno.

2.

Pannello destinato al rivestimento di pavimenti composto da tre strati di legno (di uno spessore totale di 7 mm).

La superficie è costituita da due strati di liste di quercia di 0,6 mm di spessore.

Lo strato intermedio è costituito da un pannello di fibre con elevata massa volumica.

Lo strato inferiore è di legno di conifere (di 0,6 mm di spessore).

Lo strato intermedio presenta incastri semplici e scanalature («lock system»).

[Cfr. foto B)] (1)

4412 29 80

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 4412, 4412 29 e 4412 29 80.

Lo strato superiore del prodotto è costituito da un foglio di impiallacciatura fine, conformemente alle note esplicative del SA relative alla voce 4412 e alle note esplicative della NC relative alla voce 4412.

3.

Pannello destinato al rivestimento di pavimenti, composto da tre strati di legno massiccio (di uno spessore totale di 14 mm).

La superficie è costituita da tre strati di liste di quercia di uno spessore di 3 mm.

Lo strato intermedio e lo strato inferiore sono di legno di conifere.

Lo strato intermedio presenta incastri semplici e scanalature.

[Cfr. foto C)] (1)

4418 30 91

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 4418, 4418 30 e 4418 30 91.

Lo strato superiore del prodotto non è costituito da un foglio di impiallacciatura fine, conformemente alle note esplicative del SA relative alla voce 4412 e alle note esplicative della NC relative alla voce 4412.

A)

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B)

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C)

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(1)  Le foto hanno carattere puramente indicativo.