26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione (2), le schede aziendali vengono trasmesse dall’organo di collegamento alla Commissione al più tardi nove mesi dopo la fine dell’esercizio contabile cui si riferiscono. Alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno estendere tale periodo di nove mesi.

(2)

È opportuno, quale misura transitoria per l’esercizio contabile 2004, assegnare a Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia un periodo più lungo per la trasmissione delle informazioni, in modo da consentire un graduale adeguamento dei suddetti Stati membri al nuovo sistema di tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1915/83.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è sostituito dal seguente:

«Le schede aziendali vengono trasmesse alla Commissione da parte dell’organo di collegamento secondo la forma richiesta dall’allegato III del regolamento (CEE) n. 2237/77.

Per l’esercizio contabile 2004, le schede aziendali sono trasmesse al più tardi tredici mesi dopo la fine dello stesso esercizio contabile. Tuttavia, l’organo di collegamento della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia trasmette le schede aziendali al più tardi diciotto mesi dopo la fine dell’esercizio contabile di riferimento.

A partire dall’esercizio contabile 2005, le schede aziendali vengono trasmesse al più tardi 12 mesi dopo la fine dell’esercizio contabile in questione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 40).