20.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1167/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

(2)

A causa delle difficili condizioni climatiche della Penisola iberica, i prezzi del granturco sul mercato comunitario sono relativamente elevati, con conseguenti difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi per gli allevatori e l'industria dei mangimi.

(3)

La Germania dispone di scorte d'intervento di granturco che è opportuno riassorbire.

(4)

È pertanto opportuno rendere disponibili sul mercato interno dei cereali le scorte di granturco detenute dall'organismo d'intervento tedesco.

(5)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(6)

Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione è inoltre importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

(7)

Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 10 044 tonnellate di granturco da esso detenute.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

a)

le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;

b)

il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d'intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.

Articolo 4

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 luglio 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005 e il 31 agosto 2005, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

2.   Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco al seguente indirizzo:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76

Articolo 5

Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute. Tale comunicazione avviene per via elettronica utilizzando il modulo figurante nell'allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita di 10 044 tonnellate di granturco detenute dall'organismo d'intervento tedesco

Modulo (1)

[Regolamento (CE) n. 1167/2005]

1

2

3

4

Numero dell'offerente

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo di offerta

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).