19.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2005

recante adeguamento dei codici e della descrizione di taluni prodotti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore.

(2)

In esito ai negoziati con gli Stati Uniti d’America conclusi nel 1995, taluni miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di altri residui, in particolare quelli della vagliatura del granturco e quelli provenienti dall’acqua di ammollo del granturco, del processo per via umida utilizzato nella produzione di alcole o di altri prodotti dell’amido, importati nella Comunità, sono stati esonerati dai dazi doganali. Il regolamento (CE) n. 344/96 del Consiglio (3) ha quindi introdotto nella nomenclatura combinata una nuova sottovoce 2309 90 20 per classificare separatamente tali prodotti.

(3)

Per un’omissione, l’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), non è stato adeguato conseguentemente. Occorre pertanto procedere a tale adeguamento, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003, introducendo il codice NC 2309 90 20 nell’elenco dei prodotti che figurano all’allegato I di detto regolamento.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1784/2003.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(3)  GU L 49 del 28.2.1996, pag. 1.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Prodotti di cui all’articolo 1, lettera d)

Codice CN

Denominazione

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

ex11 02

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 20

– Farina di granturco

1102 90

– altra:

1102 90 10

– – di orzo

1102 90 30

– – di avena

1102 90 90

– – altre

ex11 03

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50

ex11 04

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1106 20

Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714

ex11 08

Amidi e fecole; inulina:

 

– Amidi e fecole:

1108 11 00

– – Amido di frumento (grano)

1108 12 00

– – Amido di granturco

1108 13 00

– – Patate da fecola

1108 14 00

– – Fecola di manioca

ex11 08 19

– – altri amidi e fecole:

1108 19 90

– – – altri

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

ex17 02 30

– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

 

– – altri:

 

– – – altri:

1702 30 91

– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 99

– – – – altri

ex17 02 40

– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

1702 40 90

– – altri

ex17 02 90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 50

– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

 

– – zuccheri e melassi caramellati:

 

– – – altri:

1702 90 75

– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 90 79

– – – – altri

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

ex21 06 90

– altri:

 

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

– – – altri:

2106 90 55

– – – – di glucosio o di maltodestrina

ex23 02

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali

ex23 03

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:

2303 10

– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

2303 30 00

– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

ex23 06

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

2306 70 00

– di germi di granturco

ex23 08

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

2308 00 40

– Ghiande di quercia e castagne d’India; residui della spremitura di frutta, diversa dall’uva

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

ex23 09 10

– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (1), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari

ex23 09 90

– altri:

2309 90 20

– – prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata

 

– – altri, comprese le premiscele:

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

– – – altri, contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari (1), esclusi gli alimenti e le preparazioni contenenti in peso 50 % o più di prodotti lattiero-caseari


(1)  Ai fini dell’applicazione della presente sottovoce, per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11, 1702 19 e 2106 90 51.»