15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2005 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2), contiene disposizioni relative agli obiettivi, ai compiti e all’organizzazione dell’Agenzia, in particolare del suo consiglio di amministrazione. Tali disposizioni sono state modificate in seguito all’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, che ha comportato l’ingresso di nuovi membri nel consiglio d’amministrazione.

(2)

La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, che costituiscono un elemento determinante per promuovere la qualità dell’occupazione, rappresentano uno degli ambiti più importanti della politica sociale dell’Unione europea. La comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2002, intitolata «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006», mette in evidenza il ruolo importante che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, di seguito denominata «Agenzia», deve svolgere nelle attività di promozione, sensibilizzazione e anticipazione dei rischi necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla citata strategia.

(3)

Secondo la risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 sulla comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» (3), l’Agenzia deve svolgere un ruolo trainante nelle azioni di raccolta e diffusione delle informazioni sulle buone prassi, nella sensibilizzazione e anticipazione dei rischi. Il Consiglio invita la Commissione a favorire attraverso l’Agenzia la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri e le parti sociali in previsione del futuro allargamento, e accoglie favorevolmente l’intenzione della Commissione di presentare una proposta volta a migliorare il funzionamento e i compiti dell’Agenzia in seguito alla relazione di valutazione esterna e al parere del comitato consultivo su detta relazione.

(4)

Anche la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 sulla comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» è favorevole al ruolo guida attribuito all’Agenzia in quanto protagonista fondamentale nell’ambito delle attività non legislative in materia di salute e di sicurezza a livello comunitario e auspica che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l’Agenzia continuino a migliorare la loro cooperazione, in linea con i ruoli rispettivi in questo settore.

(5)

Il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 giugno 2002 in merito alla comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» (4) sottolinea il ruolo dell’Agenzia ai fini della valutazione dei rischi e l’esigenza di contatti regolari tra l’Agenzia e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per evitare doppioni e promuovere una riflessione comune.

(6)

La comunicazione della Commissione sulla valutazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, redatta a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 2062/94 e fondata sulla valutazione esterna condotta nel 2001, nonché sui contributi del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo della Commissione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, sottolinea l’esigenza di modificare il regolamento (CE) n. 2062/94 per preservare e migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e delle sue strutture di gestione.

(7)

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli di amministrazione delle agenzie e a presentare proposte in tal senso.

(8)

Un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli di amministrazione dell’Agenzia, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli di amministrazione.

(9)

La gestione tripartita dell’Agenzia, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, alla quale concorrono i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori, costituisce un elemento fondamentale per il successo di tali organismi.

(10)

La partecipazione delle parti sociali alla direzione di questi tre organismi comunitari crea una specificità che impone loro di funzionare in base a norme comuni.

(11)

L’esistenza, all’interno del consiglio d’amministrazione tripartito, dei tre gruppi in rappresentanza dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la nomina di un coordinatore per i gruppi dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono dimostrate fondamentali. Tale organizzazione dovrebbe pertanto essere formalizzata ed estesa anche al gruppo dei governi. In linea con gli orientamenti relativi allo sviluppo di futuri organismi comunitari inseriti nella comunicazione della Commissione «Inquadramento delle agenzie europee di regolazione», in particolare con l’esigenza di riconoscere la rappresentanza delle parti interessate nei consigli di tali organismi e coerentemente con il principio concordato dai capi di Stato e di governo per un coinvolgimento più attivo delle parti sociali nello sviluppo dell’agenda per la politica sociale, a ciascun membro del consiglio di amministrazione (rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Commissione) deve essere uniformemente attribuito un voto.

(12)

Il mantenimento della rappresentanza tripartita di ciascuno Stato membro garantisce il coinvolgimento di tutte le principali parti interessate e assicura che si tenga conto dei diversi interessi e approcci che caratterizzano le questioni sociali.

(13)

Occorre prevedere le conseguenze pratiche che il prossimo allargamento dell’Unione comporterà per l’Agenzia e prepararvisi. La composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dell’adesione di nuovi Stati membri.

(14)

L’ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno del consiglio di amministrazione, dovrebbe essere rafforzato al fine di assicurare la continuità del funzionamento dell’Agenzia e l’efficienza del processo decisionale; la composizione dell’ufficio di presidenza dovrebbe continuare a riflettere la struttura tripartita del consiglio.

(15)

A norma dell’articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio d’amministrazione.

(16)

Il regolamento (CE) n. 2062/94 dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza.

(17)

Per l’adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d’azione diversi da quelli di cui all’articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2062/94 è così modificato:

1)

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivo

Al fine di migliorare l’ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e successivamente dalle strategie comunitarie e dai programmi d’azione relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, l’Agenzia si propone di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri, alle parti sociali e agli ambienti interessati le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.»

2)

L’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri per informare gli organi comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati; tale raccolta è intesa ad individuare i rischi e le buone pratiche nonché le priorità e i programmi nazionali esistenti e a fornire i dati necessari per le priorità e i programmi della Comunità;

b)

raccogliere e analizzare le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro nonché sulle altre attività di ricerca che comportano aspetti connessi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e diffondere i risultati della ricerca e delle attività di ricerca;»

ii)

le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«h)

fornire informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sui metodi e strumenti destinati a realizzare attività preventive, individuare buone pratiche e promuovere azioni preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle piccole e medie imprese. Per quanto attiene alle buone pratiche, l’Agenzia dovrebbe concentrarsi, in particolare, su quelle che rappresentano strumenti pratici da utilizzare nell’elaborazione di valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e nell’individuazione delle misure da adottare per farvi fronte;

i)

contribuire allo sviluppo di strategie comunitarie e programmi di azione relativi alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, fatte salve le competenze della Commissione;»

iii)

È aggiunta la seguente lettera j):

«j)

L’agenzia assicura che le informazioni diffuse risultino comprensibili agli utenti finali. Per conseguire questo obiettivo l’agenzia coopera strettamente con i punti nevralgici nazionali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2;»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’Agenzia collabora il più strettamente possibile con gli istituti, fondazioni, organismi specializzati e programmi esistenti a livello comunitario per evitare doppioni. In particolare, l’Agenzia garantisce una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, restando impregiudicate le sue finalità.»

3)

L’articolo 4 è così modificato:

a)

All’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Agenzia crea una rete comprendente:

i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali delle parti sociali, in conformità della legislazione e/o delle pratiche nazionali;

i punti nevralgici nazionali;

eventuali futuri centri tematici.»

b)

All’articolo 4, paragrafo 2, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri informano regolarmente l’Agenzia dei principali elementi delle loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, compresa ogni istituzione che, a loro avviso, potrebbe contribuire ai lavori dell’Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura più completa possibile del loro territorio.

Le autorità nazionali competenti o l’istituzione da esse designata quale punto nevralgico nazionale provvedono al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all’Agenzia, nel quadro di un’intesa tra ciascun punto nevralgico e l’Agenzia, sulla base del programma di lavoro adottato da quest’ultima.

Le autorità nazionali tengono conto del punto di vista delle parti sociali a livello nazionale, in conformità della legislazione e/o delle pratiche nazionali.»

4)

È aggiunto il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Strutture di direzione e di gestione

Le strutture di direzione e di gestione dell’Agenzia comprendono:

a)

un consiglio di direzione;

b)

un ufficio di presidenza;

c)

un direttore.»

5)

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione è composto da:

a)

un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

b)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

c)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

d)

tre membri in rappresentanza della Commissione.

2.   I membri di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 sono nominati dal Consiglio tra i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

I membri di cui al paragrafo 1, lettera a), sono nominati su proposta degli Stati membri.

I membri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono nominati su proposta dei portavoce dei rispettivi gruppi in seno al comitato.

Le proposte provenienti dai tre gruppi presenti nel comitato sono sottoposte al Consiglio e trasmesse per informazione alla Commissione.

Il Consiglio nomina, contemporaneamente e alle stesse condizioni del membro titolare, un supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di direzione solo in assenza del membro titolare.

I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima, tenendo conto di una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne.

Nel presentare l’elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per garantire una composizione del consiglio di direzione che rifletta equamente i vari settori economici interessati e una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne. Tali presentazioni hanno luogo entro tre mesi dal rinnovo dell’adesione al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (5).

L’elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dall’Agenzia sul suo sito Internet.

3.   La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

A titolo eccezionale, il mandato dei membri del consiglio di direzione che sono in carica il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento è prorogato fino alla nomina di un nuovo consiglio di direzione secondo le disposizioni del paragrafo 2.

Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino all’eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

4.   All’interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore, che parteciperà alle riunioni del consiglio di direzione. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Il consiglio di direzione designa, tra ciascuno dei tre gruppi indicati sopra e tra i rappresentanti della Commissione, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di un anno rinnovabile.

5.   Il presidente convoca il consiglio di direzione almeno una volta l’anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione.

6.   Tutti i membri del consiglio di direzione dispongono di un voto ciascuno e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta. Tuttavia, le decisioni attinenti al programma di lavoro annuale e con conseguenze di bilancio per i punti nevralgici nazionali richiedono altresì il consenso della maggioranza del gruppo dei governi.

Il consiglio di direzione elabora una procedura decisionale scritta, cui il primo comma si applica mutatis mutandis.

7.   Il consiglio di direzione, previo parere della Commissione, adotta il regolamento interno che stabilisce le modalità pratiche delle sue attività. Il regolamento interno è trasmesso per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi da quando gli viene trasmesso il regolamento interno e deliberando a maggioranza semplice, il Consiglio, può modificare tale regolamento.

8.   Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza composto da 11 membri. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, dai coordinatori di ciascuno dei gruppi di cui al primo comma del paragrafo 4 e da un ulteriore rappresentante di ciascun gruppo e della Commissione. Ciascun gruppo può designare fino a tre supplenti che partecipano alle riunioni dell’ufficio di presidenza in assenza dei membri titolari.

9.   Fatte salve le responsabilità del direttore di cui all’articolo 11, l’ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di sorvegliare l’attuazione delle decisioni del consiglio di direzione e di adottare tutti i provvedimenti necessari all’idonea direzione dell’Agenzia tra le riunioni del consiglio di direzione. Il consiglio di direzione non può delegare all’ufficio di presidenza le competenze di cui agli articoli 10, 13, 14 e 15.

10.   Il numero annuale delle riunioni dell’ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. La presidenza dell’ufficio convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri.

11.   Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate all’unanimità. Qualora non si raggiunga l’unanimità l’ufficio di presidenza demanda al consiglio di direzione l’adozione delle decisioni.

12.   Il consiglio di direzione è informato in modo esauriente e tempestivo delle attività e delle decisioni dell’ufficio di presidenza.

6)

All’articolo 9 è aggiunto il comma seguente:

«Il presidente del consiglio di direzione e il direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro possono assistere come osservatori alle riunioni del consiglio di direzione.»

7)

L’articolo 10 è così modificato:

a)

all’articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di direzione determina gli obiettivi strategici dell’Agenzia. In particolare adotta il bilancio, il programma aperto quadriennale e il programma annuale sulla base di un progetto preparato dal direttore, come specificato all’articolo 11, previa consultazione dei servizi della Commissione e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.»

b)

All’articolo 10, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

8)

All’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il direttore è il rappresentante legale dell’Agenzia ed è responsabile:

a)

dell’elaborazione e attuazione corretta delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di direzione e dall’ufficio di presidenza;

b)

della gestione e dell’amministrazione ordinaria dell’Agenzia;

c)

della preparazione e della pubblicazione della relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

d)

dell’esecuzione dei compiti previsti;

e)

di tutte le questioni riguardanti il personale;

f)

della preparazione delle riunioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza.»

9)

In tutti gli articoli in cui esso compare, i termini «consiglio di amministrazione» sono sostituiti da «consiglio di direzione».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


(1)  Parere del 28 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella GU).

(2)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1654/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38).

(3)  GU C 161 del 5.7.2002, pag. 1.

(4)  GU C 241 del 7.10.2002, pag. 100.

(5)  GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1