14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/63


REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), fissa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), le date delle campagne di commercializzazione dei fichi secchi.

(2)

I criteri che i prodotti devono soddisfare per beneficiare del pagamento del prezzo minimo e dell'aiuto figurano all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione (3).

(3)

Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006 secondo i criteri definiti rispettivamente all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 878,86 EUR per tonnellata netta, franco produttore, di fichi secchi non trasformati.

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 258,57 EUR per tonnellata netta di fichi secchi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7).

(3)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.