5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla stampigliatura delle uova

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A decorrere dal 1o luglio 2005, le uova vendute su un mercato pubblico locale devono essere stampigliate con un codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova (2). In alcuni Stati membri, tale obbligo potrebbe porre alcuni problemi per le aziende di piccole dimensioni e a basso reddito, la cui produzione di uova si limita spesso a un’attività complementare. Poiché per tali aziende la possibilità di vendere uova da tavola sul pubblico mercato locale riveste un’importanza economica e sociale considerevole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esonerare tali aziende dall’obbligo di stampigliatura. Occorre pertanto prevedere una deroga al riguardo per i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole.

(2)

Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1907/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il testo dell’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le uova vendute da un produttore su un mercato pubblico locale recano stampigliato il codice di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri possono esonerare da tale obbligo i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole, a condizione che le uova siano vendute su un mercato pubblico locale situato nell’area di produzione dello Stato membro interessato e che il nome e l’indirizzo dell’azienda siano indicati nel punto di vendita.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/2003 (GU L 305 del 22.11.2003, pag. 1).