24.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/13


REGOLAMENTO (CE) N. 958/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2005

recante decisione di non dare seguito alla 30a gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero. Secondo l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento succitato, può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non viene dato seguito alla 30a gara parziale per lo zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1327/2004 il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 giugno 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).