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16.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 153/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 902/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2005
che fissa il coefficiente di riduzione da applicare nell'ambito del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo, previsto dal regolamento (CE) n. 2305/2003
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2305/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 300 000 t per l'importazione di orzo di cui al codice NC 1003 00 . |
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(2) |
I quantitativi chiesti in data 13 giugno 2005, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2305/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ciascuna domanda di titolo d'importazione nell'ambito del contingente tariffario di orzo presentata e trasmessa alla Commissione il 13 giugno 2005 conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2305/2003 è soddisfatta nei limiti dello 0 % dei quantitativi chiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale