26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO (CE) N. 785/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2005

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Nel marzo 2004, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 398/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico («silicio») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). L’aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, era pari al 49 %.

2.   Apertura

(2)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure applicabili, tra l’altro, alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 22, lettera c), del regolamento di base.

(3)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’allargamento dell’Unione europea avvenuto il 1o maggio 2004 («allargamento»), e tenendo conto dell’interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo sulle parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

3.   Prodotto in esame

(4)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, vale a dire il silicio metallico originario della RPC, classificabile al codice NC 2804 69 00 (contenente, in peso, meno del 99,99 % di silicio). Vista l’attuale classificazione del prodotto nella nomenclatura doganale, si legga «silicio». Il silicio più puro, cioè quello contenente, in peso, almeno il 99,99 % di silicio, che è utilizzato principalmente dall’industria dei semiconduttori elettronici, corrisponde ad un altro codice NC e non rientra nel presente procedimento.

4.   Inchiesta

(5)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta gli importatori, gli utilizzatori, gli esportatori notoriamente interessati e le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(6)

Hanno presentato osservazioni scritte la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (CCCMC), l’associazione delle industrie comunitarie (Euroalliages), gli importatori/operatori commerciali, le autorità di alcuni dei nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10») e gli utilizzatori di silicio di questi paesi. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(7)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dell’adeguatezza delle misure in vigore.

B.   CONCLUSIONI DELL’INCHIESTA E CHIUSURA DEL RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

1.   Importazioni di silicio dalla RPC nell’UE10

(8)

L’inchiesta ha rivelato che l’aumento medio annuo del volume delle importazioni di silicio dalla RPC nell’UE10, indicato da Eurostat, è stato di circa il 13 % nel 2001 e 2002. Nel 2003, a causa del significativo aumento verificatosi tra ottobre e dicembre, il volume delle importazioni ha registrato un incremento di circa il 54 %.

(9)

Inoltre, subito prima dell’allargamento, ossia tra gennaio e aprile 2004, è stato riscontrato un aumento eccessivo del volume delle importazioni pari a circa il 120 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

(10)

L’inchiesta ha rivelato peraltro che le importazioni di silicio dalla RPC nell’UE10 sono diminuite a seguito dell’allargamento, il che potrebbe essere spiegato con l’aumento eccessivo del volume delle importazioni prima dell’allargamento.

(11)

Inoltre, le statistiche sulle importazioni verso l’UE10 nel periodo successivo all’allargamento mostrano che la contrazione del volume delle importazioni originarie della RPC coincide con un aumento progressivo delle importazioni originarie della Norvegia e del Brasile e delle vendite provenienti dai quindici Stati membri che componevano l’Unione europea prima dell’allargamento («UE15»).

2.   Domanda di silicio nell’UE10

(12)

La domanda di silicio nell’UE10 è stata determinata sottraendo il totale delle esportazioni al totale delle importazioni. Si fa osservare che nei 10 nuovi Stati membri non vi è una produzione dichiarata di silicio.

(13)

Considerato l’aumento eccessivo del volume delle importazioni dalla RPC prima dell’allargamento, si è ritenuto necessario adeguare il volume delle importazioni durante il 2003 e 2004 al fine di stabilire quello che sarebbe stato il normale livello di importazioni in assenza dell’allargamento per questi periodi.

(14)

L’incremento annuo medio del volume delle importazioni dalla RPC nel 2001 e 2002 è stato così stabilito al 13 %. Su questa base, il livello delle importazioni normali dalla RPC nel 2003 e 2004 è stato determinato applicando un aumento annuo del 13 % al volume delle importazioni degli anni precedenti che ci si sarebbe potuti normalmente aspettare in assenza dell’allargamento.

(15)

Seguendo la stessa metodologia, le esportazioni dall’UE10 nel 2004 sono state stimate aggiungendo alle esportazioni totali del 2003 un incremento normale dell’80 % che è risultato essere l’incremento annuo medio dei volumi di esportazione nel 2002 e 2003.

Tabella 1

Domanda di silicio nell’UE10

(in t)

Anno

2000

2001

2002

2003

2004 (stima)

Importazioni nell’UE10

18 815

19 802

22 661

23 855 (stima)

26 957

Esportazioni dall’UE10

37

6

84

153

275

Domanda totale nell’UE10

18 778

19 795

22 576

23 703

26 682

Fonte: Eurostat e dati stimati per il 2003 e 2004.

(16)

Alla luce di quanto indicato sopra, la domanda nell’UE10 è stata stimata al 6 % del livello di domanda nell’UE15 calcolato nell’ultimo riesame in previsione della scadenza relativo alle misure antidumping sulle importazioni di silicio originario della RPC.

3.   Fonti di approvvigionamento alternative per soddisfare la domanda nell’UE10

(17)

Dall’inchiesta è emerso che, anche qualora l’estensione del dazio antidumping dall’UE15 ai dieci nuovi Stati membri eliminasse completamente o riducesse le importazioni provenienti dalla RPC, vi sarebbero sufficienti fonti potenziali di approvvigionamento, alternative alla RPC, in grado di soddisfare la domanda nell’UE10.

(18)

Le fonti potenziali di approvvigionamento di silicio nell’UE15 ammontano a circa 18 000 t. Questo calcolo è stato effettuato sulla base dell’ultimo riesame in previsione della scadenza relativo alle misure antidumping sulle importazioni di silicio originario della RPC. La produzione di silicio nell’UE15 è stata stimata a circa 148 000 t nel 2001. Dallo stesso riesame è risultato che nell’UE15, la capacità di produzione ammontava a circa 166 000 t, il che corrisponde a circa 18 000 t di capacità inutilizzate.

(19)

Inoltre, tra le altre fonti potenziali di approvvigionamento di silicio (non soggette a dazi antidumping) vi sono la Norvegia (con una capacità inutilizzata di 18 000 t), il Brasile, il Canada e gli USA.

(20)

Come indicato al considerando 11, è stato riscontrato inoltre che nel periodo successivo all’allargamento, ossia tra maggio e novembre 2004, quando erano già disponibili dati Eurostat attendibili, le importazioni da altre fonti, in particolare dalla Norvegia e dal Brasile, nonché le vendite dall’UE15 sono gradualmente aumentate. Rispetto allo stesso periodo nel 2004, le vendite dall’UE15 sono quadruplicate, il volume di importazioni dalla Norvegia è quintuplicato e quello dal Brasile sestuplicato.

Tabella 2

Volume delle importazioni nell’UE10 dalla Norvegia e dal Brasile e vendite dall’UE15

(in t)

Periodo dell’anno

Vendite dall’UE15

Volume delle importazioni dalla Norvegia

Volume delle importazioni dal Brasile

Maggio/novembre 2003

2 070

238

152

Maggio/novembre 2004

7 772

1 144

975

(21)

Alla luce di quanto indicato sopra, non esistono motivi validi per prevedere una carenza di silicio sul mercato dell’UE10.

4.   Valutazione dell’impatto del costo

(22)

Come indicato dalle diverse parti interessate, il silicio è un prodotto intermedio utilizzato da un numero limitato di industrie di trasformazione nei nuovi Stati membri, in particolare per la produzione di leghe di alluminio secondario.

(23)

I produttori di alluminio nell’UE10 confermano che la percentuale media di silicio utilizzata nel processo di produzione delle leghe di alluminio secondario oscilla tra il 3 % e il 13,5 %.

(24)

Dall’inchiesta è emerso che l’aumento del prezzo del silicio nell’UE10 o il passaggio ad altre forme alternative di approvvigionamento avrebbe un effetto marginale sul costo di produzione degli utilizzatori nell’UE10.

(25)

Considerate le percentuali summenzionate relative al consumo di silicio per la produzione di leghe di alluminio secondario e visto che il dazio antidumping sulle importazioni di silicio proveniente dalla RPC ammonta al 49 %, si è calcolato che l’impatto in termini di costo sui produttori di leghe di alluminio secondario equivarrebbe solo ad una percentuale compresa tra l’1,47 % e il 6,6 % del costo di produzione totale delle leghe di alluminio secondario.

(26)

Alcune parti interessate hanno indicato che, con l’estensione delle misure antidumping alle importazioni nell’UE10, sono state cercate fonti alternative di approvvigionamento di silicio, ma che ciò ha comportato un aumento dei prezzi del silicio di circa il 34 %. A questo proposito, è stato riscontrato che l’impatto in termini di costo per i produttori di leghe di alluminio secondario sarebbe persino inferiore (una percentuale compresa tra l’1 % e il 4,6 % del costo totale della produzione di leghe di alluminio secondario).

5.   Osservazioni comunicate dalle parti interessate

(27)

Alcuni importatori ed utilizzatori hanno messo in evidenza il rischio di una penuria di silicio sul mercato dell’UE10. Tuttavia, come indicato nei considerando 11, 19 e 20, dopo l’allargamento il volume delle importazioni dalla RPC nell’UE10 è stato gradualmente sostituito dalle importazioni provenienti dall’UE15, dalla Norvegia e dal Brasile. Non vi è pertanto alcun motivo di ritenere che si potrebbe verificare una penuria di silicio sul mercato dell’UE10.

(28)

Uno degli utilizzatori dell’UE10, così come le autorità slovene e slovacche, hanno sostenuto che il silicio proveniente da altre fonti è diverso dal punto di vista qualitativo da quello proveniente dalla RPC. A questo proposito, si osserva che il regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio, che ha concluso l’esame in previsione della scadenza delle misure antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della RPC, ha stabilito che il silicio prodotto nella RPC ed esportato nella Comunità, quello prodotto in Norvegia e quello fabbricato nella Comunità dai produttori comunitari presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni di base. Di conseguenza, sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Non è stato quindi necessario procedere ad alcun adeguamento in materia di qualità. Pertanto, non vi è alcun motivo di ritenere che le importazioni cinesi nell’UE10 sostituite dai paesi indicati sopra presentino differenze dal punto di vista qualitativo. Inoltre, l’aumento delle importazioni provenienti da altri paesi, come indicato nei considerando 11, 19 e 20, dimostra che i prodotti sono interscambiabili.

(29)

Lo stesso utilizzatore ha indicato che l’impatto in termini di costo per i produttori di leghe di alluminio secondario non è trascurabile, considerati gli esigui margini di profitto dell’industria in questione. Va osservato, a questo riguardo, che nei considerando 25 e 26 si è giunti alla conclusione che l’impatto dell’estensione delle misure antidumping sugli utilizzatori di silicio metallico nell’UE10 sarà limitato, comportando un aumento massimo del 6,6 % del costo totale della produzione di leghe di alluminio secondario. Non si è ritenuto che questo fosse un motivo valido per modificare le misure in vigore ed introdurre disposizioni transitorie. Infatti, l’impatto non è risultato sostanzialmente diverso da quello stimato per l’UE15 nel corso dell’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure definitive nel 2004, la quale aveva concluso che le misure in vigore non avrebbero avuto un effetto significativo sugli utilizzatori.

6.   Conclusioni

(30)

Considerato l’impatto limitato del dazio sul costo di produzione delle leghe di alluminio nell’UE10 e tenuto conto dell’esistenza di fonti di approvvigionamento alternative per l’UE10, si è concluso che l’estensione delle misure in vigore dall’UE15 ai 10 nuovi Stati membri non dovrebbe provocare un effetto repentino ed eccessivamente negativo sulle parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori. Pertanto, non si ritiene opportuno concedere disposizioni transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiuso il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 22, lettera c), del regolamento (CE) n. 384/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-L. SCHILTZ


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15.

(3)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.