19.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 749/2005 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2005
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento. |
(2) |
Negli Stati membri privi di porti marittimi, gli aggiudicatari dei cereali posti in vendita sono penalizzati da spese di trasporto più elevate. A causa di questi costi aggiuntivi, l’esportazione di cereali da tali Stati membri è più difficile e comporta, in particolare, periodi di magazzinaggio più lunghi in regime di intervento e spese supplementari a carico del bilancio comunitario. Per rendere più comparabili le offerte, l’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede pertanto la possibilità di finanziare le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita. |
(3) |
I porti croati di Rijeka e di Split erano porti tradizionali di uscita per i paesi dell’Europa centrale, prima della loro adesione all’Unione. Occorre pertanto includere Rijeka e Split fra i luoghi di uscita che possono essere presi in considerazione per il calcolo delle spese di trasporto rimborsabili in caso di esportazione. |
(4) |
Al fine di semplificare e armonizzare le procedure di messa in vendita dei cereali per l’esportazione, occorre chiarire la procedura di svincolo delle cauzioni prevista dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (3), in particolare per quanto riguarda le prove di espletamento delle formalità doganali di importazione nei paesi terzi. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2131/93. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
«2 bis. Se uno Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, una deroga al paragrafo 2 e concesso, nel caso di un’esportazione a partire da un porto marittimo, un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti dei massimali indicati nel bando di gara.
Ai fini del presente paragrafo, il porto rumeno di Constanta e i porti croati di Rijeka e di Split possono essere considerati luoghi di uscita.»
Articolo 2
All’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:
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è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale; |
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è stata fornita la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in uno dei paesi terzi previsti nell’ambito della gara. Le prove di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in un paese terzo sono apportate secondo le modalità indicate rispettivamente dall’articolo 7 e dall’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999. |
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il titolo non è stato rilasciato in conformità dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000; |
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il contratto è stato risolto in conformità dell’articolo 16, quarto comma.» |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17).
(3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 5.10.2004, pag. 5).