14.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 738/2005 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1040/2002 recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, quinto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione (2) si riferisce alle spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione. |
(2) |
In conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento non è concessa alcuna partecipazione finanziaria qualora la spesa totale annua ammissibile sia inferiore a 50 000 EUR. |
(3) |
L’esperienza ha dimostrato che le domande presentate dagli Stati membri sono generalmente conformi alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1040/2002, ad eccezione di quella relativa all’importo minimo della spesa annua ammissibile. In alcuni casi infatti, soprattutto negli Stati membri in cui solo una parte ridotta del territorio nazionale è destinata a uso agricolo, e in cui pertanto il controllo degli organismi nocivi richiede spese minori, l’importo della spesa annua ammissibile è risultato inferiore a 50 000 EUR. |
(4) |
Occorre pertanto garantire un contributo finanziario anche alle domande in cui l’importo della spesa annua ammissibile sia sensibilmente al di sotto dei 50 000 EUR. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1040/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1040/2002 la terza frase è sostituita dal testo seguente:
“Non è concessa alcuna partecipazione finanziaria della Comunità qualora la spesa totale annua ammissibile, definita a norma della disposizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sia inferiore a 25 000 EUR”.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).
(2) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38.