30.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 680/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2005
recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 54/2005 CE
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, fra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento. |
(2) |
Conformemente all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all’esportazione a scopi industriali. L’alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. |
(3) |
Dal 1o gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell’euro (3), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro. |
(4) |
È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si procede alla vendita mediante gara di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 54/2005 CE. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese.
La vendita verte su un quantitativo di 130 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.
Articolo 2
La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.
Articolo 3
1. Le offerte sono presentate presso la sede dell’organismo d’intervento interessato, detentore dell’alcole oggetto dell’offerta, al seguente indirizzo:
Onivins-Libourne, Délégation nationale |
17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 |
F-33505 Libourne Cedex |
Tel. (33-5) 57 55 20 00 |
Telex 57 20 25 |
Fax (33-5) 57 55 20 59 |
oppure spedite all’indirizzo suddetto per raccomandata.
2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 54/2005 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento.
3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento interessato entro il 17 maggio 2005 alle ore 12 (ora di Bruxelles).
4. Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol.
Articolo 4
I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 10,30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 26 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all’esportazione, 32 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 7,5 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato ad altre utilizzazioni industriali.
Articolo 5
Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.
L’organismo d’intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.
Articolo 6
La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15).
(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO
GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 54/2005 CE
Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita
Stato membro |
Ubicazione |
Numero delle cisterne |
Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol |
Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 Articolo |
Tipo di alcole |
Titolo alcolometrico (in % vol) |
|||
FRANCIA |
|
5 |
22 465 |
27 |
greggio |
+ 92 |
|||
6 |
22 545 |
27 |
greggio |
+ 92 |
|||||
13 |
22 520 |
27 |
greggio |
+ 92 |
|||||
19 |
19 815 |
27 |
greggio |
+ 92 |
|||||
14 |
22 655 |
27 |
greggio |
+ 92 |
|||||
|
13 |
685 |
28 |
greggio |
+ 92 |
||||
13 |
6 840 |
30 |
greggio |
+ 92 |
|||||
12 |
7 795 |
28 |
greggio |
+ 92 |
|||||
12 |
190 |
30 |
greggio |
+ 92 |
|||||
12 |
4 330 |
30 |
greggio |
+ 92 |
|||||
12 |
160 |
27 |
greggio |
+ 92 |
|||||
Totale |
|
130 000 |
|
|
|