29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/5


REGOLAMENTO (CE) N. 652/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India.

(2)

In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003 la Commissione ha stabilito gli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2005/2006 e per ciascun paese esportatore, tenendo conto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, del saldo tra i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna e i quantitativi effettivamente importati durante gli scorsi periodi di consegna.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in equivalente di zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).


ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006, espressi in equivalente zucchero bianco (in tonnellate)

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India

Obblighi di consegna 2005/2006

Barbados

32 097,40

Belize

40 348,80

Congo

10 186,10

Figi

165 348,30

Guyana

159 410,10

India

10 000,00

Costa d’Avorio

10 186,10

Giamaica

118 696,00

Kenya

5 000,00

Madagascar

13 324,40

Malawi

20 824,40

Maurizio

491 030,50

Mozambico

6 000,00

Saint Christopher e Nevis

15 590,90

Suriname

0,00

Swaziland

117 844,50

Tanzania

10 186,10

Trinidad e Tobago

43 751,00

Uganda

0,00

Zambia

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Totale

1 307 264,40