29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 652/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India. |
(2) |
In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003 la Commissione ha stabilito gli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2005/2006 e per ciascun paese esportatore, tenendo conto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, del saldo tra i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna e i quantitativi effettivamente importati durante gli scorsi periodi di consegna. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in equivalente di zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).
ALLEGATO
Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006, espressi in equivalente zucchero bianco (in tonnellate)
Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India |
Obblighi di consegna 2005/2006 |
Barbados |
32 097,40 |
Belize |
40 348,80 |
Congo |
10 186,10 |
Figi |
165 348,30 |
Guyana |
159 410,10 |
India |
10 000,00 |
Costa d’Avorio |
10 186,10 |
Giamaica |
118 696,00 |
Kenya |
5 000,00 |
Madagascar |
13 324,40 |
Malawi |
20 824,40 |
Maurizio |
491 030,50 |
Mozambico |
6 000,00 |
Saint Christopher e Nevis |
15 590,90 |
Suriname |
0,00 |
Swaziland |
117 844,50 |
Tanzania |
10 186,10 |
Trinidad e Tobago |
43 751,00 |
Uganda |
0,00 |
Zambia |
7 215,00 |
Zimbabwe |
30 224,80 |
Totale |
1 307 264,40 |