4.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 647/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 aprile 2005
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (3) e (CEE) n. 574/72 (4) per tener conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza dellaCorte di giustizia delle Comunità europee, facilitare l'applicazione di detti regolamenti e riflettere i cambiamenti intervenuti nella legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. |
(2) |
Per tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza, occorrerebbe trarre le conseguenze dalle sentenze pronunciate in particolare nelle cause Johann Franz Duchon/Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) e Office national de l'emploi/Calogero Spataro (6). |
(3) |
Le sentenze Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter e Ghislain Leclere, Alina Deaconescu/Caisse nationale des prestations familiales (7), concernenti la qualifica delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo necessitano, per motivi di certezza del diritto, che i due criteri cumulativi da prendere in considerazione siano precisati affinché tali prestazioni possano validamente figurare nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Su questa base, è opportuno rivedere l'allegato tenendo conto delle modifiche legislative intervenute negli Stati membri e riguardanti questo tipo di prestazioni che formano oggetto di un coordinamento specifico data la loro natura mista. Inoltre, occorre precisare le disposizioni transitorie relative alla prestazione che ha formato oggetto della sentenza Jauch precitata, per tutelare i diritti dei beneficiari. |
(4) |
Sulla base della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni degli accordi bilaterali di sicurezza sociale è necessario rivedere l'allegato III di detto regolamento. Le iscrizioni nella parte A dell'allegato III si giustificano solo in due ipotesi: se siano più favorevoli per i lavoratori migranti (8) o se riguardino situazioni specifiche ed eccezionali, il più delle volte legate a circostanze storiche. Inoltre, non è appropriato inserire iscrizioni nella parte B tranne quando situazioni eccezionali e obiettive giustificano una deroga all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento e agli articoli 12, 39 e 42 del trattato (9). |
(5) |
Per facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 occorrerebbe prevedere talune disposizioni riguardanti, da un lato, i funzionari o membri del personale assimilato e dall'altro il personale viaggiante o navigante di imprese di trasporti internazionali di passeggeri o merci per via ferroviaria, stradale, aerea o di navigazione interna, nonché precisare le modalità di determinazione dell'importo medio da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 23 di detto regolamento. |
(6) |
La revisione dell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 comporterà la soppressione di alcune iscrizioni esistenti e, tenendo conto delle modifiche legislative in alcuni Stati membri, l'inserimento di nuove iscrizioni. In quest'ultimo caso spetta agli Stati membri vagliare l'esigenza di disposizioni transitorie o soluzioni bilaterali per trattare la situazione di persone i cui diritti acquisiti potrebbero risultare pregiudicati, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:
1. |
L'articolo 3 è modificato come segue:
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2. |
L'articolo 4, paragrafo 2 bis, è sostituito dal seguente: «2 bis. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell'ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d'applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell'assistenza sociale. Per “prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo” si intendono le prestazioni:
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3. |
L'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:
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4. |
L'articolo 9 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 9 bis Proroga del periodo di riferimento Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione dello Stato membro o i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio dello Stato membro prolungano il periodo di riferimento, i periodi nel corso dei quali pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione, di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono state erogate a norma della legislazione di un altro Stato membro e i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio di un altro Stato membro prolungano anche detto periodo di riferimento.» |
5. |
L'articolo 10 bis, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni dell'articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.» |
6. |
All'articolo 23, è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento definito e questo periodo corrisponda eventualmente, nella totalità o in parte, a periodi compiuti dall'interessato sotto la legislazione di uno o più Stati membri.» |
7. |
L'articolo 35, paragrafo 2, è abrogato; |
8. |
L'articolo 69, paragrafo 4, è abrogato; |
9. |
Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 95 septies Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA” 1. L'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA”, modificate dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (10), non fa sorgere alcun diritto per il periodo anteriore al 1o gennaio 2005. 2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, di attività subordinata o autonoma o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o gennaio 2005, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1o gennaio 2005. 4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata dal 1o gennaio 2005, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a un pagamento forfettario. 5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima del 1o gennaio 2005, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riveduti, su richiesta dell'interessato, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche alle altre prestazioni previste dall'articolo 78. 6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro due anni dal 1o gennaio 2005, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non potranno essere opposte disposizioni previste della legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti. 7. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni successivi al 1o gennaio 2005, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della richiesta, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro. Articolo 95 octies Disposizioni transitorie riguardanti la soppressione nell'allegato II bis dell'iscrizione sull'assegno di assistenza austriaco (Pflegegeld) Nel caso delle richieste di assegni di assistenza ai sensi della legge federale austriaca sull'assegno di assistenza (Bundespflegegeldgesetz) presentate entro l'8 marzo 2001 in virtù dell'articolo 10bis, paragrafo 3, del presente regolamento, questa disposizione continua ad applicarsi per tutto il tempo in cui il beneficiario dell'assegno di assistenza continua a risiedere in Austria dopo l'8 marzo 2001. |
10. |
gli allegati II, IIbis, III, IV e VI sono modificati ai sensi all'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:
1. |
L'articolo 4, paragrafo 11 è abrogato. |
2. |
È inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 quater Formalità previste in caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento per i funzionari e il personale assimilato. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione rilascia un certificato in cui si attesta che il funzionario o membro del personale assimilato è soggetto alla sua legislazione». |
3. |
l'articolo 12 bis è modificato come segue:
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4. |
L'articolo 32 bis è abrogato. |
5. |
Gli allegati sono modificati ai sensi dell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 9, nella misura in cui è interessato l'articolo 95 septies del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'allegato I, punto 1), lettere a) e b), e l'allegato II, punti 2 e 4, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. P. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) GU C 80 del 30.3.2004, pag. 118.
(2) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 21) e posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1) e abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(4) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004.
(5) Sentenza del 18 aprile 2002 nella causa C-290/00 (Racc. 2002, p. I-3567).
(6) Sentenza del 13 giugno 1996 nella causa C-170/95 (Racc. 1996, p. I-2921).
(7) Sentenze dell'8 marzo 2001 nella causa C-215/99 (Racc. 2001, p. I-1901) e del 31 maggio 2001 nella causa C-43/99 (Racc. 2001, p. I-4265).
(8) Il principio del trattamento più favorevole è stato rammentato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle sentenze del 7 febbraio 1991, causa C-227/89 (Racc. 1991, pag. I-323), del 9 novembre 1995, causa C- 475/93 (Racc. 1995, pag. I-3813), del 9 novembre 2000, causa C-75/99 (Racc. 2000, pag. I-9399) e del 5 febbraio 2002, causa C-277/99 (Racc. 2002, pag. I-1261).
(9) Sentenza del 30 aprile 1996, causa C-214/94 (Racc. 1996, pag. I-2253); sentenza del 30 aprile 1996, causa C-308/93 (Racc. 1996, pag. I-2097) e sentenza del 15 gennaio 2002, causa C-55/00 (Racc. 2002, pag. I-413).
(10) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1.»
ALLEGATO I
Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come segue:
1. |
L'allegato II è modificato come segue:
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2. |
L'allegato II bis è sostituito dal seguente testo comprendente, senza modificarle, le menzioni che figurano nell'atto di adesione del 2003: «ALLEGATO II bis Prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo Articolo 10 bis A. BELGIO
B. REPUBBLICA CECA Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale). C. DANIMARCA Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995). D. GERMANIA Reddito base di sussistenza per le persone anziane o per le persone con capacità ridotta di guadagno ai sensi del capitolo 4 del libro XII del codice sociale. E. ESTONIA
F. GRECIA Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82). G. SPAGNA
H. FRANCIA
I. IRLANDA
J. ITALIA
K. CIPRO
L. LETTONIA
M. LITUANIA
N. LUSSEMBURGO Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2, della legge del 12 settembre 2003) ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori con disabilità occupati nel mercato normale del lavoro o in un laboratorio protetto. O. UNGHERIA
P. MALTA
Q. PAESI BASSI
R. AUSTRIA Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale — ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale — GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori — BSVG). S. POLONIA Pensione sociale (legge del 29 novembre 1990 sull'assistenza sociale). T. PORTOGALLO
U. SLOVENIA
V. SLOVACCHIA Adeguamento delle pensioni come unica fonte di reddito (legge n. 100/1988 Zb). W. FINLANDIA
X. SVEZIA
Y. REGNO UNITO
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3. |
L'allegato III è modificato come segue:
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4. |
all'allegato IV, la sezione B è modificata come segue:
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5. |
l'allegato VI è modificato come segue:
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ALLEGATO II
Gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue:
1. |
all'allegato 2, alla rubrica «X.SVEZIA», il punto 2 è sostituito dal seguente:
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2. |
All'allegato 4, alla rubrica «D. GERMANIA», è aggiunto il punto seguente:
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3. |
All'allegato 10, alla rubrica «C. DANIMARCA», il primo trattino del punto 1 è sostituito dal seguente:
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4. |
All'allegato 10, alla rubrica «R.AUSTRIA», il punto 1 è sostituito dal seguente:
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5. |
L'allegato 11 è abrogato. |