21.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/10


REGOLAMENTO (CE) N. 611/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 823/2000 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (1), in particolare l’articolo 1,

previa pubblicazione di un progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione (3) concede un'esenzione generale ai consorzi di trasporti marittimi di linea dal divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, a determinate condizioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 823/2000 giungerà a scadenza il 25 aprile 2005. In base all’esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione di detto regolamento, risultano ancora valide le giustificazioni per un’esenzione per categoria a favore dei consorzi. La validità del regolamento (CE) 823/2000 deve pertanto essere prorogata di altri cinque anni.

(3)

Tuttavia, per certi aspetti le norme del regolamento (CE) n. 823/2000 non sono sufficientemente in sintonia con le attuali pratiche in vigore nell'industria. Sarebbe pertanto opportuno apportare alcune lievi modifiche al regolamento (CE) n. 823/2000, affinché possa risultare più idoneo a conseguire gli obiettivi perseguiti, in pendenza della revisione del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (4), a seguito della quale potrebbero risultare necessarie più sostanziali modifiche.

(4)

In particolare, il regolamento (CE) n. 823/2000 dispone che gli accordi di consorzio debbano dare alle compagnie marittime che vi aderiscono il diritto di recedere dal consorzio stesso senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura, rispettando talune condizioni inerenti al preavviso. L'esperienza ha però mostrato l'esistenza di un'incertezza circa il modo di interpretare tale disposizione, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio preceda la data di inizio effettivo del servizio, ad esempio in caso di non disponibilità di navi o nel caso in cui siano ancora in costruzione. Per tale situazione occorre pertanto prevedere disposizioni specifiche.

(5)

È comprensibile che i consorzi cerchino di garantire la sicurezza dei nuovi investimenti effettuati per un servizio esistente. Pertanto, in un accordo di consorzio, la possibilità concessa alle parti di stipulare una clausola di «non recesso» dovrebbe applicarsi altresì nei casi in cui le parti che sottoscrivono un accordo di consorzio esistente abbiano deciso di effettuare nuovi investimenti sostanziali e i costi di tali investimenti giustifichino una nuova clausola di «non recesso».

(6)

Il regolamento (CE) n. 823/2000 prevede che l’esenzione sia soggetta all'adempimento di talune condizioni, fra le quali l'esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza al cui interno il consorzio opera, per la facoltà espressamente conferita dall'accordo di conferenza ai propri membri di praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza. È stato peraltro fatto rilevare alla Commissione che l'iniziativa tariffaria indipendente non può più ritenersi una pratica generale comune del mercato. Attualmente per vari traffici prevalgono singoli contratti confidenziali, i quali, a loro volta, possono dar luogo a un'effettiva concorrenza fra le compagnie marittime di linea che aderiscono alla conferenza. L'esistenza di singoli contratti confidenziali pertanto andrebbe anch’essa considerata come un indicatore di effettiva concorrenza in materia di prezzi fra i membri della conferenza.

(7)

Il regolamento (CE) n. 823/2000 va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 823/2000 viene modificato come segue.

1)

All’articolo 2 vengono aggiunti i punti 6 e 7 seguenti:

«6)

“inizio del servizio”, la data alla quale la prima nave effettua il servizio o, in caso di nuovo investimento sostanziale, la data alla quale la prima nave viaggia in condizioni riconducibili direttamente a tale investimento;

7)

“nuovo investimento sostanziale”, un investimento che si traduca nella costruzione, nell'acquisto, o ancora nel nolo a lungo termine di navi specificamente progettate, richieste e necessarie per fornire il servizio, e pari almeno a metà degli investimenti complessivi effettuati dal membro del consorzio nel quadro del servizio di trasporto marittimo che il consorzio stesso offre.»

2)

All’articolo 5, la lettera a) viene sostituita dalla seguente:

«a)

esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza all'interno della quale opera il consorzio, in quanto i suoi membri sono autorizzati espressamente dall'accordo di conferenza, in forza di un obbligo legale o di altra natura, a praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza e/o a stipulare singoli contratti confidenziali; oppure».

3)

All’articolo 8, la lettera b) viene sostituita dalla seguente:

«b)

l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico o sui traffici in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività solo alla scadenza di un certo periodo di tempo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un preavviso massimo di sei mesi, che può essere dato dopo un periodo iniziale di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell’accordo di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune. Qualora tale data preceda quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non deve superare ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo che prevede di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune.

Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato che preveda un “pool” di compartecipazione agli utili o alle perdite, oppure che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo di navi da parte dei suoi membri, appositamente per la costituzione del consorzio medesimo, il preavviso massimo di sei mesi può essere dato solo dopo un periodo iniziale di trenta mesi dall'entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo che prevede di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune. Qualora tale data preceda quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non deve superare trentasei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo che prevede di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune.»

4)

All’articolo 14, secondo comma, la data «25 aprile 2005» viene sostituita da «25 aprile 2010».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2005.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(2)  GU C 319 del 23.12.2004, pag. 2.

(3)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 463/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 23).

(4)  GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003.