21.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/9


REGOLAMENTO (CE) N. 610/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 462/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento tedesco.

(2)

L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 462/2005 precisa l’indirizzo dell’organismo d’intervento tedesco al quale devono essere presentate le offerte. A seguito di una ristrutturazione interna dei servizi amministrativi tedeschi, è necessario modificare tale indirizzo.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 462/2005, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le offerte debbono essere presentate all’organismo d’intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalle ore 9 del 28 aprile 2005 (ora di Bruxelles).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 27.