16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/25


REGOLAMENTO (CE) N. 596/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2005

relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o giugno al 31 agosto 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori l'11 e 12 aprile 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

(2)

È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 14 aprile 2005 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, l'11 e 12 aprile 2005 e trasmesse alla Commissione il 14 aprile 2005, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o giugno al 31 agosto 2005 e presentate dopo il 12 aprile 2005 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).


ALLEGATO I

Origine dei prodotti

Percentuale di attribuzione

Cina

Paesi terzi diversi da Cina e Argentina

Argentina

importatori tradizionali

[articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]

9,959 %

100 %

X

nuovi importatori

[articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]

0,664 %

37,541 %

X

«X»

:

Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


ALLEGATO II

Origine dei prodotti

Date

Cina

Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina

Argentina

importatori tradizionali

[articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]

31.8.2005

nuovi importatori

[articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]

31.8.2005

4.7.2005