15.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/13


REGOLAMENTO (CE) N. 570/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 118/2005 per quanto riguarda la fissazione dei massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 118/2005, che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento, stabilisce, all’allegato IV, i massimali di bilancio per i pagamenti diretti da erogare ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’esercizio 2005.

(2)

La Francia ha riscontrato recentemente, in sede di calcolo dei diritti al pagamento unico, un divario non trascurabile tra il risultato finanziario ottenuto sulla base dei dati fisici individuali relativi ai vari pagamenti diretti durante il periodo di riferimento, che sono utilizzati per la determinazione degli importi di riferimento, e i dati che la Francia aveva comunicato e che sono serviti per la fissazione dei massimali di bilancio applicabili ai vari pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 118/2005.

(3)

È opportuno modificare i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti in Francia per il 2005, fissati dal regolamento (CE) n. 118/2005.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 118/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 118/2005 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Anno civile 2005

(migliaia di EUR)

 

Grecia

Finlandia

Francia (1)

Malta

Paesi Bassi

Slovenia

Spagna (1)

Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t

297 389

278 100

5 050 765

174

174 186

12 467

1 621 440

Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Aiuto regionale specifico per i seminativi 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Supplemento per il grano duro (291 EUR/ha) e aiuto speciale per le zone non tradizionali (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Aiuto per i legumi da granella

2 100

 

1 331

 

 

 

60 518

Aiuto per i legumi da granella, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Aiuto per la produzione di sementi

1 400

2 900

16 581

29

10 400

35

10 347

Premio per vacca nutrice

25 700

9 300

733 137

26

10 900

5 183

279 830

Supplemento al premio per vacca nutrice

3 100

600

1 279

3

 

626

28 937

Premio speciale per i bovini

29 900

40 700

389 619

201

20 400

5 813

147 721

Premio all’abbattimento, animali adulti

8 000

27 600

253 119

144

62 200

3 867

142 954

Premio all’abbattimento, vitelli

 

100

79 472

 

40 300

538

602

Premio per l’estensivizzazione degli allevamenti bovini

17 600

16 780

260 795

 

900

5 360

153 486

Pagamenti supplementari ai produttori di carni bovine

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Premio per pecora e per capra

180 300

1 200

136 021

53

13 800

520

366 997

Premio supplementare per pecora e per capra

63 200

400

40 391

18

300

178

111 589

Pagamenti supplementari ai produttori di carni ovine e caprine

8 800

100

7 026

3

700

26

18 655

Pagamenti ai produttori di patate da fecola (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 250

 

21 800

 

 

Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t)

15 400

 

10 827

 

 

 

67 991

Aiuto per superficie per il riso (102 EUR/t), dipartimenti francesi d’oltremare

 

 

3 053

 

 

 

 

Aiuti alla produzione di foraggi essiccati

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Premio supplementare per carni bovine e ovine nelle isole dell’Egeo

1 000

 

 

 

 

 

 

Aiuto per superficie per il luppolo

 

 

391

 

 

298

375


(1)  Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche.»