15.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/1


REGOLAMENTO (CE) N. 564/2005 DEL CONSIGLIO

dell’8 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

(1)

Il 5 maggio 2000 la Commissione ha avviato un procedimento antidumping (2) nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Turchia.

(2)

A seguito di tale procedimento, con regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio (3), è stato istituito un dazio antidumping definitivo volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

B.   RICHIESTA DI RIESAME INTERMEDIO

(3)

Una richiesta di riesame intermedio del regolamento (CE) n. 1601/2001 è stata presentata dalla Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. («Has Çelik» o «il richiedente»), un produttore esportatore turco di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio soggetti alle misure antidumping in vigore.

(4)

Nella richiesta, presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è sostenuto che le circostanze relative al dumping che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti sono duraturi.

(5)

Nella richiesta si sostiene che nella società sono avvenuti cambiamenti strutturali i quali hanno avuto ripercussioni significative sul valore normale. Il richiedente sostiene inoltre che il confronto tra il valore normale basato sui costi o sui prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all’esportazione sul mercato comunitario porterebbe a un margine di dumping significativamente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore sulle sue importazioni, ossia il 17,8 %. Pertanto, per controbilanciare il dumping non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul livello del dumping determinato in precedenza.

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha pubblicato un avviso («avviso di apertura») (4) ed avviato un riesame, limitandone la portata all’analisi del dumping praticato dal richiedente.

C.   PROCEDURA

(7)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del riesame intermedio parziale i rappresentanti del paese esportatore e il richiedente e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un’audizione. La Commissione ha ricevuto osservazioni dall’EWRIS, il Comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio, che era il denunziante nella causa originaria.

(8)

La Commissione ha inviato anche un questionario al richiedente, il quale ha risposto entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di accertamento presso la sede del richiedente.

(10)

L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1o luglio 2003 al 29 febbraio 2004 («periodo dell’inchiesta»).

D.   PRODOTTO

Prodotto in questione

(11)

Il prodotto in questione è lo stesso di quello di cui nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore («inchiesta precedente»), ossia i cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, anche non muniti di accessori («cavi di fili d’acciaio» o «CFA»), originari della Turchia, attualmente classificabili ai codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99.

Prodotto simile

(12)

Anche la presente inchiesta, come la precedente, ha messo in evidenza che i CFA prodotti in Turchia dal richiedente e venduti sul mercato interno e quelli esportati nella Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e sono destinati agli stessi usi e devono pertanto essere considerati un prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

E.   DUMPING

Valore normale

(13)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è prima stabilito se le vendite totali del prodotto simile da parte del richiedente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. Si è constatato che il volume delle sue vendite sul mercato interno ammontava almeno al 5 % delle sue esportazioni totali nella Comunità e poteva quindi essere considerato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(14)

Per ciascun tipo venduto dal richiedente sul mercato interno e considerato direttamente paragonabile ai tipi esportati nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Il risultato è stato giudicato positivo nei casi in cui il volume globale delle vendite di un certo tipo effettuate sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni dello stesso tipo di prodotto nella Comunità. Per la maggior parte dei tipi di prodotto esportati nella Comunità nel periodo dell’inchiesta è stato riscontrato un tipo rappresentativo paragonabile venduto sul mercato interno.

(15)

Per i tipi di prodotto che superavano la soglia del 5 %, si è poi esaminato se le vendite interne di ciascun tipo paragonabile fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative di ciascun tipo a clienti indipendenti. In tutti i casi, le vendite remunerative per ogni tipo rappresentavano oltre l’80 % del volume complessivo delle vendite dello stesso tipo sul mercato interno e, pertanto, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta.

(16)

Il valore normale per i tipi di prodotto esportati nella Comunità per i quali non è stato riscontrato un tipo paragonabile venduto sul mercato interno è stato determinato, a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, in base al costo di produzione sostenuto dal richiedente per il tipo di prodotto esportato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Le spese generali, amministrative e di vendita sono state determinate in funzione delle vendite del prodotto simile realizzate dal richiedente sul mercato interno, mentre il margine di profitto è stato stabilito in funzione delle vendite del prodotto simile realizzate dal richiedente sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

Prezzo all’esportazione

(17)

Visto che tutte le vendite all’esportazione del prodotto in questione sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in funzione del prezzo pagato o pagabile.

Confronto

(18)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto sono stati applicati, per le differenze di cui si è asserita e dimostrata l’incidenza sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi, adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e accessorie, per i crediti e le commissioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

Margine di dumping

(19)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è fatto un confronto tra la media ponderata adeguata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all’esportazione netto franco fabbrica per il tipo paragonabile.

(20)

Il confronto descritto in precedenza ha messo in evidenza l’assenza di pratiche di dumping.

F.   CAMBIAMENTO DURATURO DI CIRCOSTANZE

(21)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è cercato di accertare se il cambiamento di circostanze possa ragionevolmente essere considerato duraturo.

(22)

A questo proposito, dall’inchiesta è emerso che il richiedente ha registrato cambiamenti strutturali che hanno avuto un impatto notevole sulla struttura e sull’organizzazione della produzione, il che ha notevolmente accresciuto l’efficienza produttiva portando a una riduzione dei costi di produzione e a una conseguente diminuzione del valore normale rispetto a quello utilizzato nell’inchiesta precedente (1o aprile 1999-31 marzo 2000). Nello stesso periodo, i prezzi all’esportazione sono aumentati e non vi sono motivi per ritenere che si tratti di un aumento temporaneo.

(23)

Si conclude quindi che il mutamento delle circostanze, in particolare l’aumento dei prezzi all’esportazione nella Comunità unito a una sostanziale riduzione dei costi di produzione, sia di carattere duraturo.

G.   MISURE ANTIDUMPING

(24)

In considerazione dell’assenza di dumping, si ritiene quindi opportuno abrogare le misure nei riguardi del richiedente.

(25)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 1601/2001 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

(26)

Successivamente, l’EWRIS ha presentato alcune osservazioni generali, in particolare relative all’aumento dei prezzi delle materie prime dopo il periodo dell’inchiesta. L’EWRIS non ha contestato le risultanze relative al dumping indicate sopra ma ha tuttavia espresso perplessità in merito alla possibilità che il richiedente possa ricorrere nuovamente a pratiche di dumping in futuro.

(27)

Riguardo ai prezzi delle materie prime, bisogna precisare che anche se questi fossero aumentati dopo il periodo di inchiesta, non si sarebbe potuto tenere conto di questo aumento nel calcolo del dumping relativo al richiedente. Nel caso specifico, la principale materia prima è la vergella, un prodotto di base in acciaio il cui prezzo è normalmente soggetto a fluttuazioni a brevi intervalli. Pertanto, l’aumento del prezzo di questa materia prima non può essere considerato un cambiamento duraturo, tale da mettere in discussione i risultati di cui sopra.

(28)

Infine, visto che l’abrogazione delle misure riguarda unicamente il richiedente e non globalmente la Turchia, il procedimento continuerà ad applicarsi al richiedente, che potrà essere oggetto di ulteriori inchieste nell’ambito di eventuali riesami successivi svolti nei confronti della Turchia a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1601/2001 è modificato come segue:

 

Nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 3, l’aliquota del dazio (%) applicabile alla società Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. (codice addizionale TARIC A220) è sostituita dalla seguente:

«0».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU C 127 del 5.5.2000, pag. 12.

(3)  GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1268/2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 23).

(4)  GU C 67 del 17.3.2004, pag. 5.