13.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 94/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 558/2005 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2005
che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, e il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (2) stabilisce, sulla base della nomenclatura combinata, la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione. |
(2) |
Secondo la nomenclatura per le restituzioni, i formaggi possono beneficiare di una restituzione all’esportazione se soddisfano i requisiti minimi quanto alla materia secca e alle materie grasse del latte. Un tipo di formaggio prodotto in alcuni dei nuovi Stati membri non può beneficiare della restituzione, anche quando soddisfi i suddetti requisiti obbligatori, poiché non rientra nell’attuale sistema di classificazione della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione. Data l’importanza di tale formaggio per i produttori di latte, l’industria casearia e il commercio dei paesi interessati, è opportuno aggiungere un nuovo codice per questo prodotto alla voce «altri» (formaggi), in modo che il formaggio in questione sia classificabile nella nomenclatura per le restituzioni all’esportazione. |
(3) |
I quantitativi di prodotti della categoria «formaggi» per i quali sono richiesti titoli di esportazione superano costantemente il profilo dei limiti imposti alle esportazioni comunitarie in virtù dell’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round. La richiesta di ulteriori titoli di esportazione per la nuova voce che verrà creata renderà questa categoria ancora più inflazionata. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (3), non è concessa alcuna restituzione per un’esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima dell’applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR/100 kg. Questa disposizione non si applica al formaggio di cui al codice 0406 90 33 9919 della nomenclatura delle restituzioni. In tali circostanze e vista l’elevata domanda di titoli di esportazione per i formaggi, è opportuno applicare la suddetta disposizione a tutti i formaggi senza eccezione. |
(5) |
Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, la nota 10 del settore 9, che si applica ai formaggi grattugiati, in polvere e fusi, precisa che le sostanze non lattiche aggiunte non sono prese in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione. È opportuno estendere questa disposizione a tutti i formaggi e descrivere in maniera più chiara le sostanze non lattiche in questione. La determinazione del peso di tali sostanze può risultare impossibile sia per l’esportatore che per le autorità competenti. È pertanto opportuno ridurre la restituzione di un importo forfetario. |
(6) |
La restituzione è concessa sulla base del peso netto dei formaggi. Possono prestarsi a confusione i formaggi avvolti da un rivestimento di paraffina, cenere o cera o da una pellicola di plastica. È opportuno specificare che tali rivestimenti non sono compresi nel peso netto del prodotto ai fini del calcolo della restituzione. La determinazione del peso della pellicola di plastica, della paraffina o della cenere può risultare impossibile sia per l’esportatore che per le autorità competenti. È pertanto opportuno ridurre la restituzione di un importo forfetario. |
(7) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 3846/87 e (CE) n. 174/1999. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 174/1999, il paragrafo 4 è soppresso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 27 maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2999/2004 (GU L 380 del 24.12.2004, pag. 1).
(3) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 9 è modificato come segue:
1) |
La designazione del codice NC «ex 0406» è sostituita dalla seguente: «Formaggi e latticini (7) (10):». |
2) |
La designazione del codice NC «ex 0406 20» è sostituita dalla seguente: «— Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:». |
3) |
La designazione del codice NC «ex 0406 30» è sostituita dalla seguente: «— Formaggi fusi, non grattugiati né in polvere:». |
4) |
I dati relativi al codice NC «ex 0406 90 88» sono sostituiti con i dati seguenti:
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5) |
Il testo della nota 7 è sostituito dal testo seguente:
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6) |
Il testo della nota 10 è sostituito dal testo seguente:
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