2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/9


REGOLAMENTO (CE) N. 523/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2005

che avvia un riesame concernente i «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDE DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernente i «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (il richiedente), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese (il paese interessato).

B.   PRODOTTO

(2)

Il prodotto in esame è polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, classificato nel codice NC 3907 60 20 e originario della Repubblica popolare cinese (il prodotto in questione).

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio (2), a norma del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dal richiedente sono soggette a dazi antidumping definitivi pari a 184 EUR/t, ad eccezione di talune società espressamente indicate che sono soggette ad aliquote individuali del dazio.

D.   MOTIVAZIONI DEL RIESAME

(4)

Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (il periodo dell'inchiesta iniziale) e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in questione nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E.   PROCEDURA

(6)

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

(7)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame concernente i «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare se il richiedente opera in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, se il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, in tal caso, il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

a)   Questionari

(8)

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà dei questionari al richiedente.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(9)

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le rispettive osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime. La Commissione può inoltre ascoltare le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c)   Status di economia di mercato

(10)

Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, occorre presentare una richiesta debitamente motivata entro il termine previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese moduli per la richiesta.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

(11)

Nel caso in cui il richiedente non ottenga lo statuto di impresa operante in un'economia di mercato, ma soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà utilizzato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un appropriato paese ad economia di mercato. A tale scopo, come per l'inchiesta che ha portato all'imposizione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d’America (USA). Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

(12)

Inoltre, nel caso in cui il richiedente ottenga lo statuto di impresa operante in un'economia di mercato, la Commissione può, se necessario, utilizzare anche conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio al fine di sostituire eventuali elementi di costi o di prezzi inattendibili nella Repubblica popolare cinese che sono necessari per fissare il valore normale, qualora i dati attendibili necessari non siano disponibili in tale paese. Anche a tal fine la Commissione intende utilizzare gli USA.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(13)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto dal richiedente per l'esportazione nella Comunità. Parallelamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping per quanto riguarda il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare degli eventuali dazi che il richiedente dovrà corrispondere in futuro.

G.   TERMINI

(14)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui al considerando 8 del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza degli USA, che, qualora al richiedente non venga riconosciuto lo statuto di impresa operante in un'economia di mercato, sono stati scelti come paese a economia di mercato allo scopo di determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese,

il richiedente deve presentare la richiesta, debitamente motivata, di impresa operante in un'economia di mercato.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(15)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(16)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo in parte, e vengono utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se tale parte avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1467/2004 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di polietilentereftalato (PET) di cui al codice NC 3907 60 20 originario della Repubblica popolare cinese, prodotto e venduto per l'esportazione nella Comunità dalla Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (codice addizionale TARIC A510).

Articolo 2

I dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1467/2004 sono abrogati con riguardo alle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono manifestarsi alla Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario ed eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento (CE) n. 384/96.

Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

2.   Le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza degli USA, proposti come paese a economia di mercato allo scopo di determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente circostanziate, di poter usufruire dello statuto di impresa operante in economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono riportare l'indicazione di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 271 del 19.8.2004, pag. 1.

(3)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).