1.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/44


REGOLAMENTO (CE) N. 516/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (2), anteriormente al 1o aprile, per la campagna in corso, sono fissati gli importi unitari che il fabbricante di zucchero, il fabbricante di isoglucosio e il fabbricante di sciroppo di inulina devono pagare come acconti sul contributo alla produzione.

(2)

La stima dei contributi corrisponde ad importi superiori al 60 % degli importi massimi del contributo alla produzione di base e del contributo B previsti dall’articolo 15, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001. A norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 314/2002, gli acconti sul contributo alla produzione di base e sul contributo B per lo zucchero e lo sciroppo di inulina devono essere quindi fissati al 50 % dei relativi importi massimi. In conformità del paragrafo 3 del medesimo articolo, l’acconto sul contributo di base per l’isoglucosio deve essere fissato al 40 % dell’importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero.

(3)

Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi unitari di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2002 sono fissati a:

a)

6,32 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

b)

118,48 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo B per lo zucchero B;

c)

5,06 EUR per tonnellata di sostanza secca come acconto sul contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

d)

6,32 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

e)

118,48 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13).