1.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 83/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 504/2005 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio per quanto concerne l’adeguamento dei contingenti tariffari per tutta la frutta preparata e per tutta la frutta mista preparata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sud Africa (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2793/1999 riguarda talune procedure di applicazione dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sud Africa. |
(2) |
Con la decisione 2005/206/CE (2) il Consiglio ha approvato un protocollo addizionale all’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea. Il protocollo apporta adeguamenti a taluni contingenti tariffari che limitano le concessioni tariffarie. Per applicare tali contingenti occorre modificare il regolamento (CE) n. 2793/1999. |
(3) |
In base a detta decisione, i contingenti tariffari per tutta la frutta preparata (numero 09.1813) e per tutta la frutta mista preparata (numero 09.1815) sono aumentati rispettivamente di 1 225 t e 340 t. |
(4) |
In base alla decisione 2005/206/CE, per l’anno 2004 l’aumento dei volumi degli attuali contingenti tariffari è calcolato proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004. |
(5) |
Poiché il protocollo addizionale dispone che le nuove concessioni tariffarie comunitarie siano applicate a partire dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima possibile. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999, la quinta colonna, denominata «Volume dei contingenti tariffari annui e tasso di crescita annuo», è modificata come segue:
1) |
il testo corrispondente al numero 09.1813 è sostituito dal seguente: «40 000 t peso lordo (tca 3 %) con un volume addizionale (dall’1.5.2004) di 1 225 (3) t peso lordo (tca 3 %)»; |
2) |
il testo corrispondente al numero 09.1815 è sostituito dal seguente: «18 000 t peso lordo (tca 3 %) con un volume addizionale (dall’1.5.2004) di 340 (4) t peso lordo (tca 3 %)» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/2004 della Commissione (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 26).
(2) GU L 68 del 15.3.2005, pag. 32.
(3) Per l’anno 2004 il volume addizionale di tale contingente tariffario è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004.
(4) Per l’anno 2004 il volume addizionale di tale contingente tariffario è calcolato proporzionalmente al volume di base, tenendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004.