17.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/1


REGOLAMENTO (CE) N. 428/2005 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base) (1), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Nel luglio 1999, con il regolamento (CE) n. 1728/1999 (2), quest’ultimo ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie di Taiwan.

(2)

Nel dicembre 2000, con il regolamento (CE) n. 2852/2000 (3), quest’ultimo ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, tra gli altri paesi, della Repubblica di Corea.

(3)

I livelli dei dazi antidumping definitivi fissati per i produttori esportatori della Repubblica di Corea e di Taiwan oggetto delle inchieste di cui sopra, espressi come percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, sono stati:

 

Taiwan

Far Eastern Textile Ltd.

6,8 %

Nan Ya Plastics Corporation

5,9 %

Shingkong Synthetic Fibres Co.

13,0 %

Tutte le altre società

13,0 %

 

Repubblica di Corea

Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd.

0 %

Huvis Corporation

4,8 %

SK Global Co. Ltd.

4,8 %

Sung Lim Co. Ltd.

0 %

Tutte le altre società

20,2 %

2.   INCHIESTE IN CORSO

(4)

Il 19 dicembre 2003, con un avviso (avviso di apertura), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita.

(5)

Lo stesso giorno, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (il regolamento di base) (5), la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l’apertura di un riesame intermedio dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1728/1999 e dal regolamento (CE) n. 2852/2000 sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea del Sud e di Taiwan.

(6)

Le inchieste antidumping sono state avviate in seguito ad una denuncia e ad una richiesta presentate il 10 novembre 2003 dal Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques (il denunziante) a nome dei produttori rappresentanti una proporzione maggioritaria, nella fattispecie pari a più del 40 %, della produzione comunitaria di fibre di poliesteri in fiocco. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

3.   INCHIESTE RELATIVE AD ALTRI PAESI E MISURE IN VIGORE

(7)

Attualmente sono in vigore misure antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie di (i) Australia, Indonesia e Thailandia, istituite con il regolamento (CE) n. 1522/2000 (6); (ii) India, istituite con il regolamento (CE) n. 2852/2000 e (iii) Bielorussia, istituite con il regolamento (CE) n. 1799/2002 (7).

4.   PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita, della Corea e di Taiwan, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i produttori comunitari denunzianti ed altri produttori comunitari noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

(9)

In considerazione del numero elevato di produttori esportatori cinesi, taiwanesi e coreani elencati nella denuncia e nella richiesta, e del numero elevato di produttori comunitari del prodotto in esame, in entrambi gli avvisi di apertura è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.

(10)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori dei paesi di cui al considerando (9) e i produttori comunitari sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 novembre 2003 (periodo del campionamento).

(11)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate dai produttori esportatori cinesi, e considerata la scarsità di risposte alle domande utili a valutare l'opportunità del campionamento, la Commissione ha deciso che nel caso dei produttori esportatori cinesi il ricorso al campionamento non era necessario.

(12)

Nel caso della Corea, nove produttori esportatori hanno risposto al questionario relativo al campionamento. Nel campione sono stati inseriti i tre principali produttori esportatori in termini di volume delle esportazioni. Una delle società selezionate ha però successivamente smesso di collaborare ed è stata sostituita dalla quarta più importante società in termini di volume delle esportazioni. Il campione finale rappresentava più dell’80 % delle esportazioni dichiarate verso la Comunità durante il periodo del campionamento e comprendeva le seguenti società:

Huvis Corporation

Sung Lim Co. Ltd.

Saehan Industries Inc.

(13)

Per quanto concerne Taiwan, cinque società hanno risposto alle domande ai fini del campionamento, dichiarando vendite all'esportazione del prodotto in esame verso la Comunità durante il periodo del campionamento. Nel campione sono state inserite le tre principali società in termini di volume delle esportazioni. Successivamente, è però emerso che una delle società selezionate non ha esportato, durante il periodo del campionamento, il prodotto in esame per essere consumato nella Comunità ed ha dovuto quindi essere eliminata dal campione. La quarta più importante società, a cui è stato chiesto di rispondere al questionario, si è rivelata essere nella stessa situazione. La ricerca di un’altra società da inserire nel campione avrebbe implicato la proroga del termine previsto per la compilazione del questionario e compromesso la conclusione dell’inchiesta entro i tempi previsti per quella fase dell’inchiesta. In ogni caso, le due società rimaste nel campione, che hanno rappresentato, durante il periodo del campionamento, oltre il 95 % delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità sono state considerate rappresentative. Il campione è quindi risultato composto dalle seguenti società:

Far Eastern Textile Ltd.

Nan Ya Plastics Corporation

(14)

Per quanto concerne gli importatori nella Comunità europea, all’inizio sono state scelte, sulla base del volume delle importazioni dai paesi interessati, cinque società non collegate ai produttori esportatori. Una di queste non ha collaborato ed è stata quindi eliminata dal campione. Le quattro società restanti sono state responsabili del 14,6 % del totale delle importazioni in esame. Il campione finale è quindi risultato composto dalle seguenti società:

S.I.M.P., SpA, Italia

Highams Group Ltd., Regno Unito

Tob Herman Industries, N.V., Belgio

Marubeni Europe plc Hamburg Branch, Germania

(15)

La Commissione ha inviato ai produttori esportatori cinesi il modulo per la richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e del trattamento individuale. Le richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale, nel caso l’inchiesta determini che il produttore esportatore non soddisfa i criteri relativi allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, sono state inviate da cinque produttori esportatori e due società collegate.

(16)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Cinque produttori esportatori cinesi, due produttori esportatori sauditi, tre produttori esportatori coreani compresi nel campione, due produttori esportatori taiwanesi compresi nel campione, cinque importatori comunitari collegati ad un esportatore saudita, un importatore comunitario che importa il prodotto in esame dalla Corea, due importatori indipendenti compresi nel campione, sei produttori esportatori comunitari, due produttori che non hanno sostenuto la denuncia, due fornitori di materie prime, dieci utilizzatori e un produttore nel paese di riferimento, gli Stati Uniti, hanno risposto al questionario.

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio da esso derivante e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori dell’industria comunitaria

Catalana de Polimers, S.A, Spagna

Dupont Sabanci Polyester GmbH, Germania

Industrias Químicas Textiles, S.A, Spagna

Tergal Fibres, S.A., Francia

Trevira GmbH, Germania

Wellman International Limited, Irlanda

b)

Produttori non denunzianti

Freudenberg Politex, S.r.l., Italia

Realplastic, S.r.l., Italia

c)

Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

AnShun Pettechs Group:

Hangzhou AnShun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

Deqing AnShun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

Kunshan AnShun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd.

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.

Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd.

Xiake Color Spinning Co. Ltd.

d)

Produttori esportatori in Arabia Saudita

National Polyester Fibers Factory

Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), e il produttore collegato Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd)

e)

Produttori esportatori in Corea

Huvis Corporation, Seul

Saehan Industries Inc., Seul

Sung Lim Co. Ltd., Kumi-si

f)

Produttori esportatori a Taiwan

Nan Ya Plastics Corporation, Taipei

Far Eastern Textile Ltd., Taipei

g)

Importatori collegati

Sabic Global Ltd., Paesi Bassi

h)

Importatore che importa il prodotto in esame dalla Corea

Saehan Industries Deutschland (Eschborn, Germania)

i)

Importatori indipendenti

S.I.M.P. SpA, Italia

Highams Group Ltd., Regno Unito

Tob Herman Industries, N.V., Belgio

Marubeni Europe plc Hamburg Branch, Germania

(18)

Vista l'esigenza di determinare il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che non hanno ottenuto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, per determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, gli Stati Uniti, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

Wellman Inc., Stati Uniti d'America

5.   PERIODO DELL'INCHIESTA

(19)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti nel quadro della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta (il periodo in esame).

6.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(20)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare:

i)

l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita;

ii)

la chiusura del procedimento relativo alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie di Taiwan, e

iii)

la modifica del regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio, che istituisce misure antidumping definitive sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, tra gli altri paesi, della Repubblica di Corea.

Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni dopo la comunicazione delle suddette informazioni.

(21)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le risultanze definitive sono state debitamente modificate.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   IL PRODOTTO IN ESAME

(22)

La definizione del prodotto in esame corrisponde a quella usata nelle inchieste di cui ai considerando (1) e (2).

(23)

Il prodotto in esame sono le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00 . Solitamente, ci si riferisce a tale prodotto con il nome di fibre di poliesteri in fiocco (FPF).

(24)

Si tratta di un materiale di base utilizzato in diverse fasi del processo di fabbricazione dei tessili. Il consumo comunitario di fibre di poliesteri in fiocco riguarda la filatura, ovvero la fabbricazione di filamenti per la produzione di tessili, previa mescolatura con altre fibre quali cotone o lana, e le lavorazioni di riempimento, quali l'imbottitura di alcuni prodotti tessili, per esempio cuscini, sedili per automobili e giacche.

(25)

Il prodotto viene venduto in diversi tipi, distinguibili per caratteristiche quali il peso, la compattezza, la lucentezza e il trattamento al silicone, per l'appartenenza a diverse famiglie di prodotto, classificate in base alla presenza di fibre a sezione rotonda, cave, a due componenti o alla natura speciale della fibra, come nei casi delle fibre colorate o delle fibre a sezione trilobale. Dal punto di vista della produzione, si può distinguere tra fibre di poliesteri in fiocco vergini, prodotte direttamente da materie prime e fibre di poliesteri in fiocco rigenerate, prodotte da poliesteri riciclati. Infine, dal punto di vista della qualità, si può distinguere tra qualità inferiore e qualità superiore.

(26)

L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi del prodotto in esame definito al considerando (23), presentano, nonostante le differenze a livello dei parametri descritti al considerando precedente, le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Pertanto, ai fini del presente procedimento antidumping, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati come un unico prodotto.

2.   PRODOTTO SIMILE

(27)

La Commissione ha accertato che le fibre di poliesteri in fiocco importate dai paesi interessati e vendute sul mercato interno di tali paesi, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese di riferimento (gli Stati Uniti), nonché quello fabbricato e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria, presentano sostanzialmente le medesime caratteristiche fisiche e tecniche e le stesse applicazioni. Essi sono pertanto considerati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, prodotti simili.

C.   DUMPING

1.   METODO GENERALE

(28)

Il metodo generale descritto di seguito è stato applicato a tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea, di Taiwan, dell'Arabia Saudita e, nei limiti del possibile, della Repubblica popolare cinese. La seguente presentazione delle conclusioni sul dumping per i paesi interessati contiene pertanto solamente questioni specifiche relative a ciascun paese esportatore.

2.   VALORE NORMALE

(29)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di fibre di poliesteri in fiocco realizzate sul mercato interno da ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta fossero rappresentative, vale a dire se il loro volume totale fosse pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite per l'esportazione del produttore esportatore in questione nella Comunità.

(30)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di fibre di poliesteri in fiocco venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per quanto riguarda l’esame basato sul tipo di prodotto, come indicato al considerando (27), la Commissione ha considerato come direttamente comparabili i tipi di prodotto venduti sul mercato interno ed esportati che fossero simili per origine, denaro, lucentezza, trattamento al silicone, qualità e applicazioni.

(31)

Per ciascuno dei tipi di fibre di poliesteri in fiocco venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di fibre di poliesteri in fiocco sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo è stato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite di fibre di poliesteri in fiocco di tipo comparabile esportate nella Comunità.

(32)

La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di fibre di poliesteri in fiocco, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere ritenute realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, misurando la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti del tipo in questione di fibre di poliesteri in fiocco. Se il volume delle vendite di un tipo di fibre di poliesteri in fiocco a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il periodo dell'inchiesta, remunerative o meno. Se il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di fibre di poliesteri in fiocco rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.

(33)

Se il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, si è ritenuto che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto fosse insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale. Ogni volta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto in esame venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso.

(34)

La Commissione ha esaminato se fosse possibile stabilire il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno da altri produttori, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Poiché i prezzi praticati sul mercato interno da altri produttori non erano attendibili, il valore normale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato costruito.

(35)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti da ciascun produttore esportatore, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto.

(36)

A tal fine, la Commissione ha esaminato se le spese generali, amministrative e di vendita sostenute da ciascuno dei produttori esportatori interessati e i profitti da essi realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.

(37)

Le spese generali, amministrative e di vendita sostenute sul mercato interno sono state ritenute attendibili se i volumi delle vendite interne della società in esame sono risultati rappresentativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Il margine di profitto per il mercato nazionale è stato determinato in base alle vendite nazionali effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(38)

Nei casi in cui tali condizioni non sono state soddisfatte, la Commissione ha esaminato l’opportunità di utilizzare dati relativi ad altri esportatori o produttori attivi sul mercato interno del paese di origine, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base. Nel caso dell'esistenza di dati attendibili relativi ad un solo produttore esportatore, è stato impossibile calcolare la media, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, e la Commissione ha valutato se potevano essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), relative all'utilizzo, per il produttore o l’esportatore in questione, di dati sulla produzione e sulla vendita della stessa categoria generale di prodotto. Nel caso in cui tali dati non fossero disponibili e non fossero forniti dal produttore esportatore, le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati calcolati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, ovverossia in base a qualsiasi altro metodo appropriato.

3.   PREZZI ALL'ESPORTAZIONE

(39)

Nei casi in cui le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(40)

Se la vendita per l’esportazione è stata effettuata tramite un importatore collegato e i prezzi non sono stati considerati attendibili, il prezzo all’esportazione è stato costruito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo a cui il prodotto importato è stato venduto al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e di un congruo margine relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto. A tale scopo, sono stati usati i costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita dell'importatore collegato. I servizi della Commissione calcolano il margine di profitto sulla base delle informazioni fornite dagli importatori indipendenti che hanno collaborato.

(41)

L’inchiesta ha rivelato che un importatore indipendente tratta il prodotto in esame in modo solo marginale; pertanto, il relativo margine di profitto non è stato preso in considerazione.

4.   CONFRONTO

(42)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione dei tipi confrontabili sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi fossero ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

5.   MARGINE DI DUMPING PER LE SOCIETÀ OGGETTO DELL'INCHIESTA

(43)

Fatta eccezione per i casi di cui al considerando (45), in conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping per ciascun produttore esportatore è stato calcolato, per tipo di prodotto, mettendo a confronto la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione.

(44)

In un caso, è stato necessario valutare se fosse possibile procedere ad un confronto a livello di singola transazione, in quanto dal confronto tra medie non emergeva la reale portata delle pratiche di dumping [considerando da (133) a (135)]. A causa della notevole diversità tra il numero di operazioni sul mercato interno e il numero delle operazioni di esportazione, non è stato tuttavia possibile procedere ad un confronto a livello di singola transazione. Inoltre, non è stato possibile individuare operazioni sul mercato interno effettuate contemporaneamente a operazioni di esportazione.

(45)

Nei casi in cui l'andamento dei prezzi all'esportazione ha subito variazioni significative nel corso del tempo e in cui il metodo di cui al considerando (43) non si è rivelato sufficiente per individuare l’intera portata delle pratiche di dumping, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con i prezzi di tutte le singole operazioni di esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(46)

Per i produttori esportatori collegati, è stato calcolato, secondo la prassi standard della Commissione per i produttori esportatori collegati, un margine di dumping medio.

6.   MARGINE DI DUMPING RESIDUO

(47)

Per le società che non hanno collaborato all'inchiesta, è stato determinato un margine di dumping «residuo» sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(48)

Per determinare il margine di dumping residuo, è stato prima determinato il livello di collaborazione. Tale livello è stato ritenuto elevato se il volume delle esportazioni da parte dei produttori esportatori che hanno collaborato è risultato simile a quello fornito da Eurostat per il paese in questione e non sono emersi motivi per ritenere che i produttori esportatori non abbiano collaborato. In tal caso, è stato deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello della società che ha cooperato con il più alto margine di dumping, al fine di garantire l’efficacia delle misure.

(49)

Nei casi di basso livello di collaborazione, il margine di dumping residuo è stato determinato sulla base del modello relativo ad un altro produttore esportatore rappresentativo, caratterizzato dal più elevato margine di dumping. La Commissione ha ritenuto necessario adottare questo metodo anche per evitare di premiare l'omessa collaborazione, nonché in considerazione del fatto che nessun elemento permetteva di stabilire che una parte che non aveva collaborato all'inchiesta avesse praticato il dumping ad un livello inferiore.

7.   REPUBBLICA POPOLARE CINESE

7.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

(50)

Nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, il valore normale deve essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 2 del regolamento di base per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento.

(51)

Brevemente, e solo per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, che le imprese richiedenti devono dimostrare di rispettare:

1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;

2)

i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(52)

Cinque produttori esportatori della Repubblica popolare cinese hanno chiesto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito il relativo modulo di richiesta destinato ai produttori esportatori. La Commissione ha raccolto e cercato riscontro presso le rispettive sedi a tutte le informazioni riportate nel formulario di richiesta e ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta.

(53)

Dall'inchiesta è emerso che solamente una delle cinque società summenzionate soddisfaceva tutti i criteri previsti. Lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato è stato accordato al seguente produttore esportatore della Repubblica popolare cinese:

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.

(54)

Le altre quattro richieste sono state respinte. La seguente tabella presenta un quadro riassuntivo delle decisioni adottate in merito a ognuno dei cinque criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per le quattro società cui non è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

Società

Criteri

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c) comma 1

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c) comma 2

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c) comma 3

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c) comma 4

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c) comma 5

1

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

2

Soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

3

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

4

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Fonte: Risposte al questionario, verificate, degli esportatori cinesi che hanno collaborato.

(55)

Alle società interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni. Le quattro imprese a cui non è stato riconosciuto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato hanno contestato le conclusioni, sostenendo di avere diritto a tale riconoscimento.

(56)

Per quanto concerne il primo criterio, che prevede che le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale siano prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato e che i costi riflettano direttamente le tendenze del mercato, una società ha contestato la conclusione della Commissione, sostenendo di avere ricevuto una sovvenzione statale e che era questa la ragione per cui i costi non riflettevano completamente le tendenze del mercato. Nella fattispecie, l’azionista pubblico ha fornito attività al momento della creazione della società e non ha beneficiato dell’aumento del valore della società quando ne sono state vendute le azioni. Nel corso della verifica in loco, sono stati raccolti elementi di prova che hanno confermato che l’azionista pubblico non è stato compensato per l’aumento di valore. Grazie a questo beneficio finanziario, la società non ha dovuto pagare il valore di mercato relativo alle attività necessarie per la produzione del prodotto in esame. Pertanto, le decisioni relative a costi e fattori produttivi non sono risultate effettuate in risposta a tendenze del mercato.

(57)

Inoltre, la società ha cercato di nascondere le prove delle possibili ingerenze da parte dello Stato. Durante la revisione della traduzione della versione cinese della licenza della società è infatti emerso che le informazioni relative alle competenze dell’azionista, in particolare quelle relative alla gestione e al funzionamento delle attività di proprietà del comune, erano state palesemente omesse. La Commissione ha pertanto concluso che il produttore esportatore non ha fornito sufficienti informazioni che indicassero che egli operasse in condizioni di economia di mercato. Nessuna delle argomentazioni presentate dalla società in esame dopo la pubblicazione delle conclusioni ha potuto modificare le conclusioni e la richiesta è stata respinta.

(58)

Per quanto riguarda il secondo criterio, secondo il quale le società devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base, soggetti ad una revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, quattro società hanno sostenuto di soddisfare tale criterio, in quanto i loro documenti contabili sono soggetti a revisione contabile indipendente. È però emerso che la relazione del revisore di tre società non menzionava i numerosi e gravi problemi (tra cui la mancata osservanza delle più elementari norme internazionali in materia di contabilità) riscontrati nelle visite di verifica, né giustificava le modifiche effettuate dalle società a livello di metodologia contabile. Un’altra società non ha invece tenuto conto, a livello della propria contabilità, delle raccomandazioni del revisore. Pertanto, la Commissione ha concluso che i documenti contabili delle quattro società in questione non sono stati soggetti ad una revisione che fosse in linea con le norme internazionali, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base e le richieste sono state respinte.

(59)

Per quanto riguarda il terzo criterio, tre società hanno affermato che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. In un caso, la richiesta ha dovuto essere respinta perché è emerso che la società in questione aveva ricevuto un prestito senza interessi dal governo e molte altre sovvenzioni. Ciò significa che in realtà esistono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato che hanno un impatto sui costi di produzione. Per quanto riguarda la seconda società, è emerso che gli importi dovuti e quelli effettivamente versati dalla società per i diritti di utilizzo dei terreni non coincidevano. Inoltre, e ciò riguarda anche il secondo criterio, l’ammortamento delle attività immateriali non è stato effettuato secondo le norme in materia di contabilità. Una terza società ha affermato che il fatto di non presentare elementi di prova che il capitale versato fosse stato raccolto conformemente al proprio statuto non aveva alcun rapporto con eventuali distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, in quanto gli interessi coinvolti erano privati. L’inchiesta ha però rivelato che le norme relative al versamento del capitale della società non erano state applicate. La Commissione ha pertanto concluso che tale società era soggetta a distorsioni significative derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato e che i costi sostenuti, in particolare per quanto riguarda l'ammortamento delle attività, risultavano notevolmente distorti. La Commissione ha quindi concluso che le società in questione non rispettavano le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo comma, del regolamento di base e le loro richieste sono state respinte.

(60)

Una società ha sostenuto che la Commissione aveva formulato le proprie conclusioni in merito alla richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato senza rispettare il termine di tre mesi previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e che tali conclusioni non erano perciò valide.

(61)

A tale proposito, va osservato che la Commissione ha concesso numerose proroghe ai produttori esportatori cinesi in questione — in particolare alla società sopracitata — che avevano incontrato grosse difficoltà nella compilazione, entro i termini previsti nell’avviso di apertura, del modulo di richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

(62)

Va inoltre osservato che le richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ricevute non erano complete ed hanno richiesto un certo numero di sostanziali chiarimenti e complementi di informazione, che hanno ritardato l'inchiesta. Infine, la complessità di alcuni aspetti dell’inchiesta, quali ad esempio la struttura delle società e dei canali di vendita, nonché i gravi problemi, emersi durante le verifiche in loco, relativamente alla contabilità hanno esteso il periodo dell’inchiesta, rendendo impossibile formulare una conclusione in merito alle richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato entro tre mesi dall'apertura dell'inchiesta.

(63)

A tale proposito, va osservato che il mancato rispetto del termine non implica alcuna conseguenza giuridica, poiché le società hanno avuto la possibilità di presentare delle osservazioni. Va inoltre notato che la società in oggetto non ha mai sostenuto di essere stata danneggiata dall’estensione del periodo necessario per decidere in merito allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. In effetti, nemmeno le altre società interessate hanno sostenuto di avere subito un pregiudizio in tal senso.

(64)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che una decisione valida in merito allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato può essere adottata anche dopo il periodo di tre mesi e la richiesta della società è stata pertanto respinta.

(65)

Il comitato consultivo è stato sentito e le parti direttamente interessate sono state informate di tale decisione. Pur avendone la possibilità, l'industria comunitaria non ha presentato osservazioni in merito alle decisioni in materia di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

7.2.   Trattamento individuale

(66)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, del medesimo regolamento, viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, tranne nei casi in cui le imprese possono dimostrare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, (a) di essere libere di rimpatriare i capitali e i profitti, (b) di essere libere di determinare i propri prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, (c) che la maggior parte delle azioni appartiene a privati, (d) di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato ed (e) di non subire interferenze statali tali da permettere l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori aliquote del dazio differenti.

(67)

I cinque produttori esportatori, oltre a richiedere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, hanno chiesto, nell'eventualità che questo non fosse riconosciuto, il trattamento individuale. Come specificato, le società devono dimostrare di rispettare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Come indicato al considerando (57), per occultare le prove di eventuali ingerenze statali, una società ha presentato informazioni fuorvianti relative alle competenze commerciali di uno dei suoi azionisti. Tale compagnia non è quindi riuscita a dimostrare di essere totalmente libera di determinare i propri prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita. Inoltre, essa non è riuscita a dimostrare che l'interferenza statale non fosse tale da permettere l'elusione delle misure nel caso di concessione di aliquote di dazio individuali. A tale società, che non ha soddisfatto tutti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, non è stato concesso il trattamento individuale.

(68)

Una delle altre tre società a cui non è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato era parzialmente controllata da capitali stranieri ed era libera di rimpatriare i profitti. Le altre due società sono di proprietà di privati cinesi attivi nella Repubblica popolare cinese che non rientrano quindi nella categoria a cui si applica tale criterio. In base alle informazioni verificate presentate dalle tre società, è emerso che lo Stato non esercitava alcuna influenza sulla facoltà di determinare liberamente i propri prezzi all'esportazione ed i quantitativi da esportare, né sulle condizioni ed i termini di vendita. Anche il livello di ingerenza statale non è stato considerato tale da rendere possibile l’elusione delle misure, in quanto la maggioranza delle azioni di queste società appartengono ad imprese effettivamente private. Poiché tutte le società sono concorrenti sul mercato interno e sul mercato delle esportazioni, ciascuna di esse approfitterà del proprio margine individuale piuttosto che permettere forme di elusione. Come già ricordato al considerando (54), tutte le società hanno soddisfatto il quinto criterio, di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, che prevede che le conversioni del tasso di cambio vengano effettuate ai tassi di mercato. Si è pertanto concluso che tre delle società a cui non è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato soddisfano le condizioni relative al trattamento individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(69)

La Commissione ha pertanto deciso di concedere il trattamento individuale ai tre produttori esportatori seguenti, con sede nella Repubblica popolare cinese:

AnShun Pettechs Group, compresi i seguenti esportatori collegati:

Hangzhou AnShun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

Deqing AnShun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

Kunshan AnShun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd.

Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd.

7.3.   Valore normale

7.3.1.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato accordato lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato

(70)

Al produttore esportatore cinese a cui è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato è stato chiesto di rispondere ad un questionario sulle vendite sul mercato interno e sui costi di produzione del prodotto in esame. La risposta è stata verificata presso la sede della società.

(71)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha seguito il metodo illustrato nei considerando da (29) a (38).

7.3.2.   Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori ai quali non è stato accordato lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato

i)   Paese di riferimento

(72)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, il valore normale deve essere stabilito in base ai prezzi o al valore costruito di un paese terzo ad economia di mercato (paese di riferimento).

(73)

Nell'avviso di apertura del presente procedimento, la Commissione aveva espresso l'intenzione di scegliere gli Stati Uniti quale paese terzo ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese, ed aveva invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito. Tre produttori esportatori hanno contestato la scelta entro i termini previsti e uno ha proposto di utilizzare come paese di riferimento il paese esportatore coinvolto nell'inchiesta in corso caratterizzato dal valore normale più basso. Le argomentazioni utilizzate erano che il livello di sviluppo economico degli Stati Uniti è diverso da quello della Repubblica popolare cinese e che i costi, compresi i prezzi delle materie prime, sono relativamente più alti.

(74)

Per stabilire se la scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento fosse appropriata, la Commissione ha chiesto a produttori di fibre di poliesteri in fiocco di altri paesi ad economia di mercato, ovverossia a Stati Uniti, India, Indonesia e Thailandia, informazioni relative alle vendite e alle condizioni di mercato. Hanno risposto alla richiesta un produttore statunitense, un produttore indiano e due produttori indonesiani. Parallelamente, la Commissione ha esaminato se Taiwan o la Repubblica di Corea, oggetto del riesame intermedio parallelo relativo allo stesso prodotto di cui al considerando (5), potessero essere considerati paesi di riferimento adeguati.

(75)

Per quanto riguarda Taiwan, le informazioni raccolte nell’inchiesta per il riesame intermedio parallelo indicano che sul mercato interno sono state vendute esclusivamente fibre di poliesteri in fiocco vergini, mentre gli esportatori cinesi a cui non è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato hanno venduto solamente fibre di poliesteri in fiocco riciclate. Tale differenza obbligherebbe ad effettuare notevoli adeguamenti al momento del confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione. Per quanto concerne la Corea, è emerso che i produttori esportatori hanno esportato nella Comunità a prezzi di dumping [considerando da (112) a (137)], fatto che indica che con ogni probabilità sul mercato interno coreano si sono verificate distorsioni. Inoltre, la maggior parte delle vendite sul mercato coreano è consistita di fibre di poliesteri in fiocco vergini e solo una delle tre società ha prodotto fibre riciclate. Al contrario, negli Stati Uniti sono state vendute in quantità significative fibre di poliesteri in fiocco sia vergini che riciclate. La Commissione ha pertanto concluso che non ci sono motivi apparenti che rendano la Corea e Taiwan più adatti degli Stati Uniti come paese di riferimento. Sugli altri eventuali paesi di riferimento gravano dazi antidumping e/o dazi compensativi, segno della possibile presenza di distorsioni, nei rispettivi mercati interni, per quanto riguarda il prodotto in esame.

(76)

L’analisi di tutte le informazioni disponibili alla Commissione ha dimostrato che negli Stati Uniti il mercato del prodotto in esame è esteso e altamente competitivo, con più di dieci produttori e importazioni significative da paesi terzi. Anche se sulle importazioni del prodotto in esame originarie di Repubblica di Corea e Taiwan gravavano dazi antidumping, la presenza di importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie di altri paesi terzi è risultata sostanziale.

(77)

Come indicato al considerando (27), il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno degli Stati Uniti era un prodotto simile a quello esportato dalla Cina nella Comunità. Per il confronto, sono stati presi in considerazione solamente quei tipi di prodotto fabbricati negli Stati Uniti con lo stesso processo produttivo, ovverossia le fibre di poliesteri in fiocco riciclate.

(78)

In Cina, la principale materia prima, i rifiuti riciclati, proveniva soprattutto dal mercato interno e solo una parte veniva importata dagli Stati Uniti e dall’Europa. Il produttore del paese di riferimento ha acquistato la materia prima solamente da fornitori interni. La Commissione ha pertanto concluso che l’accesso alla materie prime negli Stati Uniti non è più problematico che in Cina.

(79)

La scelta del paese di riferimento sulla base del più basso valore normale riscontrato è stata considerata irragionevole in quanto basata non tanto su criteri chiari quanto sul risultato finale. Analogamente, il fatto che i costi siano assertivamente superiori in un paese terzo ad economia di mercato non può essere considerato un motivo sufficiente per non considerare tale paese un paese di riferimento adeguato. Un possibile obiettivo dell’ingerenza statale è proprio quello di mantenere basso il livello dei costi per sostenere le industrie locali e renderle competitive. In questi casi, i costi più bassi sono il semplice risultato dell’ingerenza statale e non il risultato delle tendenze del mercato. L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prevede precisamente che il paese di riferimento sia scelto in modo tale che il valore normale si basi su prezzi e costi non distorti da istanze di economie non di mercato.

(80)

Il diverso livello di sviluppo economico negli Stati Uniti e nella Repubblica popolare cinese non rappresenta un fattore rilevante nella scelta del paese di riferimento. In effetti, la scelta di un mercato moderno, con un buon rapporto costi efficacia e caratterizzato da intensa concorrenza, dovrebbe comportare un valore normale più basso rispetto al caso in cui il paese di riferimento ha uno sviluppo economico più simile a quello del paese ad economia non di mercato.

(81)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che gli Stati Uniti sono il paese di riferimento più appropriato e che pertanto la scelta degli Stati Uniti risulta ragionevole e giustificata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(82)

La Commissione ha quindi inviato un questionario più dettagliato al produttore statunitense chiedendo informazioni sui prezzi di vendita interni e sui costi di produzione del prodotto in esame. La risposta del produttore è stata verificata in loco.

(83)

Dopo il termine previsto per la presentazione di commenti sulle conclusioni, due produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che gli Stati Uniti non potevano rappresentare un paese di riferimento adeguato in quanto è in corso, dal gennaio 2001, un’inchiesta relativa a comportamenti anticoncorrenziali e fissazione dei prezzi sul mercato statunitense delle fibre di poliesteri in fiocco, che ha coinvolto la società che ha collaborato ed altre otto società statunitensi. Nel quadro dell’inchiesta, due società convenute si sono dichiarate colpevoli ed una è stata multata. I produttori esportatori hanno proposto di utilizzare la Corea del Sud o Taiwan.

(84)

L'inchiesta in oggetto è relativa a pratiche avvenute più di un anno prima dell'inizio del periodo dell'inchiesta e nessuna informazione disponibile indicava che tali pratiche, seguite dai due operatori che si sono dichiarati colpevoli, avrebbero potuto incidere, durante il periodo dell'inchiesta, sui prezzi che sono stati utilizzati per il calcolo del valore normale. In realtà, il margine di profitto realizzato dal produttore del paese di riferimento sulle vendite sul mercato interno del prodotto in esame risulta simile o inferiore al margine di profitto realizzato dai produttori coreani e taiwanesi. Inoltre, l’inchiesta non si è conclusa con alcun provvedimento a carico del produttore statunitense che ha collaborato (Wellman Inc), il quale, nel settembre 2004 è stato informato dalle autorità statunitensi che né sulla società né sui suoi impiegati gravavano capi d’accusa. La Commissione ha pertanto concluso che le informazioni fornite dal produttore statunitense, utilizzate per il calcolo del valore normale, non erano viziate da comportamenti anticoncorrenziali che potrebbero essersi verificati in passato sul mercato statunitense. La scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento si è quindi confermata una scelta adeguata. Va tuttavia osservato che se un’inchiesta rivelasse che tali comportamenti anticoncorrenziali hanno effettivamente avuto luogo nel periodo dell'inchiesta o che essi possono avere distorto le conclusioni della presente inchiesta, tali conclusioni potrebbero essere sottoposte ad un riesame.

ii)   Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

(85)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento, ossia sulla base di tutti i prezzi pagati o pagabili sul mercato interno degli Stati Uniti per i tipi di prodotto comparabili, in quanto tali vendite sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ed in quantità rappresentative.

(86)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha seguito il metodo illustrato nei considerando da (29) a (38).

7.4.   Prezzo all’esportazione

(87)

Poiché tutte le vendite del prodotto in esame destinate alla Comunità effettuate dai produttori esportatori a cui è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato o il trattamento individuale sono risultate effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

7.5.   Confronto

(88)

Ove opportuno e giustificato, sono state accolte le richieste di adeguamento relative alle differenze inerenti a restituzioni del dazio, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, credito, spese bancarie e commissioni.

(89)

Alcuni tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori cinesi che hanno beneficiato del trattamento individuale presentavano, rispetto ai tipi confrontabili venduti nel paese di riferimento, alcune differenze a livello di caratteristiche fisiche quali lucentezza, colore, sezione o trattamento al silicone. Per questo motivo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, è stato effettuato un adeguamento. In mancanza di informazioni più attendibili, l’adeguamento è stato determinato sulla base della differenza di prezzo relativa a tali caratteristiche specifiche praticata nel paese di riferimento.

(90)

L’inchiesta ha rivelato che le vendite nel paese di riferimento sono state effettuate esclusivamente ad utilizzatori finali, mentre i produttori esportatori cinesi hanno venduto il prodotto anche attraverso altri canali. Mancando, nel paese di riferimento, gli stessi canali di vendita, è stato accordato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base, un adeguamento speciale sottraendo al valore normale relativo agli utilizzatori finali un importo corrispondente al 10 % del margine di profitto lordo.

(91)

Pertanto, il valore normale è stato stabilito per una percentuale compresa tra il 70 % circa e il 90 % circa dei quantitativi del prodotto in esame esportati nella Comunità dalle società che hanno beneficato del trattamento individuale. Tale livello è stato considerato rappresentativo del livello di dumping praticato.

(92)

Inoltre, la Commissione ha accordato al produttore esportatore cinese un adeguamento relativo al rimborso dell’IVA.

7.6.   Margine di dumping

(93)

Per la società a cui è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, il margine di dumping è stato calcolato confrontando la media ponderata del valore normale della società e la media ponderata dei prezzi all’esportazione per tipo di prodotto, determinate come indicato precedentemente.

(94)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le tre società cui è stato concesso il trattamento individuale, si è proceduto al confronto tra la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità, calcolata per il paese di riferimento, e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente esportato nella Comunità.

(95)

Per la società che ha collaborato a cui non sono stati concessi né lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato né il trattamento individuale, e per tutti gli esportatori che non hanno collaborato, il margine di dumping nazionale è stato calcolato come la media ponderata del margine di dumping riscontrato per il produttore che opera in condizioni di economia non di mercato a cui non è stato riconosciuto il trattamento individuale e il più alto e rappresentativo margine di dumping riscontrato tra i produttori esportatori che hanno collaborato e che operano in condizioni di economia non di mercato, come indicato al considerando (49).

(96)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margini di dumping

Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd.

26,3  %

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.

4,9  %

Hangzhou AnShun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

49,0  %

Deqing AnShun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

Kunshan AnShun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd.

63,2  %

Tutte le altre società

85,8  %

8.   ARABIA SAUDITA

(97)

Hanno risposto al questionario due produttori esportatori e cinque importatori collegati ad uno degli esportatori.

8.1.   Saudi Basic Industries Corporation («Sabic»)

8.1.1.   Valore normale

(98)

Il produttore esportatore in oggetto ha venduto il prodotto simile sul mercato interno in quantità rappresentative. Tali vendite, però, non possono essere considerate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e quindi, in assenza di dati attendibili relativi ad altri produttori del paese esportatore, il valore normale ha dovuto essere costruito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(99)

Per costruire il valore normale, sono state aggiunte al costo medio di produzione di ciascun tipo di prodotto registrato nel periodo dell'inchiesta, le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato per le vendite sul mercato interno del prodotto simile effettuate, durante il periodo dell'inchiesta, nel corso di normali operazioni commerciali.

(100)

In assenza di dati attendibili relativi ad altri produttori esportatori dell’Arabia Saudita [considerando da (104) a (106)] e poiché le informazioni relative alla produzione e alla vendita della stessa categoria generale di prodotto provengono dal produttore esportatore in questione, il margine di profitto ha dovuto essere determinato sulla base di un altro metodo appropriato. A tale proposito, è stato ritenuto ragionevole un margine di profitto del 5 %. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, nessuna delle informazioni disponibili indicherebbe che il profitto così determinato superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno dell’Arabia Saudita, per i prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

8.1.2.   Prezzi all'esportazione

(101)

Tutte le vendite destinate alla Comunità sono state effettuate attraverso un importatore collegato, che ha rivenduto il prodotto ad acquirenti sia collegati che indipendenti. A loro volta, gli acquirenti collegati hanno venduto il prodotto in esame ad altri acquirenti indipendenti. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

8.1.3.   Confronto

(102)

Sono stati effettuati adeguamenti relativi alle differenze a livello di trasporti, assicurazione, imballaggio e credito.

(103)

Il produttore esportatore in questione ha chiesto un adeguamento del valore normale per tenere conto dell’assistenza post-vendita sul mercato interno. Indipendentemente dal fatto che non sono stati forniti elementi di prova che giustificassero l’importo richiesto, si è concluso, sulla base delle informazioni disponibili, che tale fattore non ha inciso sulla confrontabilità dei prezzi. In particolare, non è stato dimostrato che gli acquirenti sul mercato interno abbiano sistematicamente pagato prezzi diversi per questa ragione. Inoltre, è emerso che tali spese non si riferivano solamente alle vendite del prodotto simile sul mercato interno, ma anche su altri mercati, e che riguardavano anche le vendite del prodotto in esame nella Comunità. Pertanto, la richiesta di adeguamenti ha dovuto essere respinta, poiché non risultavano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 10.

8.2.   National Polyester Fibers Factory («NPF»)

(104)

Le risposte al questionario inviate dal produttore esportatore in questione erano carenti da molti punti di vista e contenevano informazioni contraddittorie. Pur sollecitata a correggere, completare e chiarire le risposte, essa non ha fornito le informazioni mancanti e non ha apportato le correzioni opportune. La verifica in loco ha poi rivelato che la NPF non aveva denunciato oltre la metà delle proprie vendite di fibre di poliesteri in fiocco sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, è emerso che le vendite totali denunciate dalla società, comprese le vendite all’esportazione destinate alla Comunità, non erano compatibili con i documenti contabili. Si è pertanto ritenuto che i dati relativi alle vendite presentati nel questionario non potessero essere considerati una base attendibile per il calcolo del margine di dumping.

(105)

Inoltre, i dati relativi ai costi di produzione sono risultati incompatibili con i documenti contabili interni della società e non sono stati presentati elementi di prova convincenti che indicassero che i dati inseriti fossero completi e corretti. La Commissione ha pertanto concluso che le informazioni relative al costo di produzione del prodotto simile non fossero attendibili e non potessero essere utilizzabili come base per il calcolo del valore normale.

(106)

Alla luce di quanto riferito, si è ritenuto che il margine di dumping relativo al produttore esportatore in questione non potesse essere determinato utilizzando i dati forniti da quest'ultimo. Il margine di dumping è stato quindi determinato sulla base dei dati disponibili, come previsto dall'articolo 18 del regolamento di base. A questo proposito, e considerate le informazioni insufficienti fornite dalla NPF, non sono emersi motivi che inducessero a concludere che la NPF praticasse il dumping ad un livello diverso da quello dell'altro produttore esportatore dell’Arabia Saudita. Si è pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping della NPF allo stesso livello di quello fissato per l'altro produttore esportatore dell'Arabia Saudita.

(107)

La società ha contestato tale approccio, sostenendo di avere agito all’insegna della massima trasparenza e che le informazioni sbagliate fornite non erano intenzionali ed erano di natura puramente materiale. Non sono però pervenute altre informazioni verificabili che potessero permettere alla Commissione di riesaminare le proprie conclusioni.

(108)

Anche l’altro produttore saudita ha contestato tale approccio, sostenendo che, applicandolo, si premia l’omessa collaborazione e che la NPF aveva esportato altri tipi di prodotto che non sono confrontabili con i tipi esportati dalla Sabic. A tale proposito, va osservato che la determinazione del margine di dumping per la NPF è stata effettuata sulla base delle migliori informazioni disponibili. La stragrande maggioranza (81 %) delle esportazioni del prodotto in esame dall’Arabia Saudita alla Comunità era stata effettuata dalla Sabic e pertanto, in mancanza di altri metodi adeguati, i dati relativi a tali esportazioni sono stati ritenuti una base appropriata per il calcolo del margine di dumping della NPF. Inoltre, come già indicato, non sono emersi motivi per ritenere che la NPF avesse praticato il dumping ad un livello diverso rispetto all’altro produttore saudita. Per quanto concerne i diversi tipi di prodotto esportati dalle due società, va osservato che tutti rientrano nella definizione del prodotto in esame. Pertanto, l’approccio utilizzato dalla Commissione è ritenuto adeguato.

8.2.1.   Margine di dumping

(109)

Il margine di dumping è stato calcolato confrontando la media ponderata del valore normale della società e la media ponderata dei prezzi all’esportazione per tipo di prodotto, determinate come indicato precedentemente. Come spiegato al considerando (106), il margine di dumping dell'altro produttore esportatore dell'Arabia Saudita, la NPF, è stato fissato allo stesso livello del margine riscontrato per il produttore dell'Arabia Saudita che ha collaborato (Sabic).

(110)

Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è emersa l'esistenza di pratiche di dumping. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

 

National Polyester Fibers Factory 31,7 %

 

Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) 31,7 %

(111)

Poiché queste due società hanno rappresentato tutte le vendite all'esportazione dall'Arabia Saudita alla Comunità, come indicato al considerando (48), il dazio residuo è stato fissato al livello della società che ha collaborato con il più alto margine di dumping. Il dazio residuo, espresso in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 31,7 %.

9.   REPUBBLICA DI COREA

(112)

I tre produttori esportatori inseriti nel campione hanno risposto al questionario.

(113)

Un produttore esportatore ha presentato i dati relativi a tutti i prodotti a base di poliesteri. Tuttavia poiché il presente riesame riguarda solamente le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00 (ossia con una percentuale di poliesteri non inferiore al 50 %), non si è tenuto conto dei prodotti dichiarati dal produttore esportatore con una percentuale di poliesteri inferiore al 50 %.

9.1.   Valore normale

(114)

Le vendite del prodotto simile realizzate da tutti e tre i produttori esportatori inseriti nel campione sono risultate rappresentative secondo la definizione di cui ai considerando da (29) a (31). Nella maggior parte dei casi, il valore normale è stato calcolato sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nella Repubblica di Corea, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, per i tipi di prodotto che non sono stati venduti sul mercato interno in quantità tali da essere considerate rappresentative o nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, come indicato al considerando (34).

(115)

Un produttore esportatore della Repubblica di Corea ha dichiarato come vendite sul mercato interno le vendite effettuate a società di produzione coreane anche se, in effetti, il prodotto era destinato all'esportazione. Il produttore esportatore ha sostenuto che tali vendite erano destinate al consumo interno, anche se esse sono risultate soggette al regime amministrativo riservato alle vendite all’esportazione; infatti, esse non erano soggette all’imposta sulle vendite nazionali, erano fatturate in USD e pagate con lettere di credito ed erano soggette alle disposizioni relative alla restituzione del dazio e tipicamente classificate nei documenti contabili della società come vendite locali destinate all’esportazione. Alla luce di questi fatti e in linea con l'approccio dell'inchiesta di cui al considerando (2) (l'inchiesta iniziale), nel calcolo del valore normale relativo alla società non si è tenuto conto di tali vendite.

(116)

Lo stesso produttore esportatore della Repubblica di Corea ha beneficiato di un programma nazionale volto ad aiutare le società coreane in difficoltà finanziarie, il cosiddetto «work out programme» . Nel quadro di tale programma, la società è riuscita a trasformare i debiti in azioni, corrispondenti ad un importo significativo, contabilizzato come entrate, che ha artificialmente compensato in larga misura le spese generali, amministrative e di vendita. Tale importo non ha potuto essere considerato un reddito normale di cui tenere conto per il calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita. Queste ultime, infatti, e il reddito artificiale non corrispondevano in modo lineare ai costi sostenuti per la produzione e le vendite del prodotto simile. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, tale importo non è stato preso in considerazione per il calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita.

(117)

La società ha anche chiesto che, per il calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita, le venisse riconosciuto il vantaggio causato dallo storno di crediti inesigibili. Poiché tali crediti non si riferivano però al prodotto in esame, ma si riferivano a benefici accordati nel quadro del work out programme, essi non costituiscono entrate normali di cui tenere conto per il calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita. La società ha affermato che lo storno dei crediti inesigibili avviene ogni anno e che non va perciò escluso dal calcolo. Tale affermazione non corrisponde tuttavia alle relazioni contabili della società, che indicano che nessuno storno è avvenuto negli ultimi due esercizi finanziari e che tale operazione viene invece eseguita nel quadro del work out programme. Si conferma pertanto l’esclusione di tale vantaggio dal calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita.

(118)

La società ha sostenuto che gli adeguamenti delle spese generali, amministrative e di vendita erano relativi a normali operazioni commerciali e che non dovevano pertanto essere ignorati e, dopo la pubblicazione delle conclusioni, ha presentato nuove informazioni, che indicavano però che i due vantaggi di cui ai considerando precedenti non erano relativi al prodotto in esame. Inoltre, le nuove informazioni, non verificate, non corrispondevano ai dati raccolti durante le verifiche in loco e non sono quindi state accettate. Pertanto, le richieste relative al work out programme sono respinte.

(119)

Lo stesso produttore esportatore ha dichiarato un’elevata entrata di natura assicurativa occorsa nel periodo dell'inchiesta in seguito ad un incendio sviluppatosi in una linea di produzione del prodotto in esame prima del periodo dell'inchiesta. La società ha dedotto tale importo dalle spese generali, amministrative e di vendita relative alle vendite interne del prodotto in esame. D’altra parte, essa non ha tenuto conto dei costi sostenuti durante il periodo dell'inchiesta a causa di tale incendio. Le spese generali, amministrative e di vendita dichiarate sono pertanto risultate ampiamente inferiori a quelle sostenute. L’indennizzo assicurativo è stato utilizzato per creare una linea di produzione che non produce più il prodotto in esame. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che i costi e le entrate relativi all’incendio siano o avvenuti fuori dal periodo dell'inchiesta o non siano stati collegati al prodotto in esame e che non debbano pertanto essere tenuti in considerazione nel calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita al fine della determinazione del valore normale.

(120)

Dopo la pubblicazione delle conclusioni, la società ha obiettato, sostenendo di avere sostenuto dei costi a causa di una diminuzione di attività. Tuttavia, tale richiesta era già stata esaminata nel corso della verifica in loco, durante la quale la società non aveva presentato alcun elemento di prova che indicasse la porzione della quota versata dall’assicurazione assertivamente destinata a compensare la diminuzione dell'attività. La richiesta è stata quindi respinta.

9.2.   Prezzo all’esportazione

(121)

Un produttore esportatore ha affermato che nell’inchiesta iniziale esso aveva un importatore collegato nella Comunità e che nel frattempo tale situazione era cambiata, nel senso che l’importatore comunitario, tuttora attivo, non era però più collegato. A tale importatore era destinata una percentuale importante delle vendite del prodotto in esame per la Comunità effettuate dal produttore esportatore coreano. La questione è stata esaminata attentamente per verificare se non fosse giustificata l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(122)

Si è proceduto ad analizzare i prezzi praticati dal produttore esportatore coreano all’importatore collegato. Tali prezzi si sono rivelati dello stesso livello di quelli praticati, durante il periodo dell'inchiesta, agli importatori indipendenti. Viste le circostanze, si è considerato che i prezzi praticati tra le parti collegate fossero normali ed attendibili. Pertanto, poiché i prezzi all’esportazione erano attendibili, non è stato necessario ricorrere alle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, e esaminare ulteriormente il rapporto di associazione tra le due società.

(123)

Quindi, nel caso del produttore esportatore in questione, il prezzo all’esportazione si è basato sui prezzi pagati o pagabili da tutti gli acquirenti della Comunità.

(124)

Per gli altri due produttori esportatori, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nella Comunità.

9.3.   Confronto

(125)

Per garantire l’equità del confronto, sono stati apportati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti relativi alle differenze a livello di oneri all’importazione, imposte indirette, dazi, trasporti, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, spese bancarie, credito e commissioni.

(126)

Tutti e tre i produttori esportatori hanno chiesto che si tenesse conto della restituzione del dazio in quanto gli oneri all’importazione gravavano sul prodotto simile destinato al consumo interno, mentre venivano rimborsati se il prodotto veniva venduto per essere esportato nella Comunità. In tutti i casi, l’importo richiesto si è rivelato superiore all’importo del dazio che gravava sul prodotto simile; gli adeguamenti richiesti sono quindi stati opportunamente corretti.

(127)

Dopo la pubblicazione delle conclusioni, due società hanno contestato il metodo utilizzato per l’adeguamento relativo alla restituzione del dazio, in quanto, tra gli altri motivi, era diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale ed hanno chiesto che venisse impiegato il metodo da loro utilizzato nelle risposte al questionario.

(128)

Il metodo di calcolo utilizzato dalle società, simile a quello utilizzato nell’inchiesta iniziale, non permetteva però di individuare l’effettivo livello del dazio pagato sul prodotto simile e non era quindi conforme alle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Il metodo usato in questa inchiesta era invece conforme alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base ed è stato quindi considerato il metodo più adatto e confermato.

(129)

Inoltre, i tre produttori esportatori hanno chiesto adeguamenti per il credito a causa del periodo di rimborso del credito utilizzato dagli acquirenti nel quadro della formula di pagamento «conto aperto» utilizzata sul mercato interno coreano. In realtà, è emerso che nel quadro di tale sistema di pagamento, i produttori esportatori non accordavano in genere periodi specifici di rimborso del credito e non è stato inoltre possibile determinare accuratamente tali periodi, poiché è stato impossibile mettere in relazione le ricevute con fatture specifiche. Alla luce di tali fatti, gli adeguamenti richiesti non sono stati concessi.

(130)

Dopo la pubblicazione delle conclusioni, due società hanno affermato che il fatto di utilizzare un sistema a conto aperto non costituisce un buon motivo per rifiutare l’adeguamento relativo al credito. L’inchiesta ha tuttavia indicato che non vi è mai stata una corrispondenza lineare tra i prezzi e le condizioni di credito descritte. Le società non hanno dimostrato l’esistenza di accordi con i clienti relativi a condizioni particolari di credito effettuati prima della vendita e quindi con un'incidenza sui prezzi e sulla confrontabilità dei prezzi. La richiesta dei produttori esportatori è stata quindi respinta.

(131)

Un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento per differenze nel livello di scambi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k (altri fattori) o dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base. Egli ha infatti affermato di avere venduto il prodotto sul mercato interno essenzialmente ad utilizzatori finali e di averlo esportato nella Comunità soprattutto per i distributori. Sebbene vi fossero vendite a stadi commerciali differenti per il mercato interno (utilizzatori finali, esportatori) la società non è stata in grado di quantificare l'adeguamento opportuno. In un secondo momento, la società ha chiesto che l’adeguamento dovesse basarsi sulla differenza tra i prezzi praticati sul mercato interno agli utilizzatori finali e quelli praticati ai distributori. La società non è però riuscita a dimostrare l’esistenza di differenze di prezzo sistematiche e significative. Non è stato perciò possibile concludere che la differenza di stadio commerciale abbia avuto ripercussioni sulla comparabilità dei prezzi; la richiesta è stata quindi respinta.

(132)

Un produttore esportatore ha sostenuto la necessità di un adeguamento relativo alle caratteristiche fisiche giustificato dalla differenza tra tipi di prodotto a livello di denaro e di lucentezza. La società non è però stata in grado di dimostrare che la differenza di denaro e lucentezza incideva sul prezzo o sulla comparabilità dei prezzi e la richiesta ha dovuto essere respinta.

9.4.   Margine di dumping

(133)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica per tipo di prodotto ha rivelato l'esistenza di dumping da parte di due produttori esportatori. Inoltre, per quanto concerne un produttore esportatore, va osservato che i prezzi all’esportazione praticati nell'ultimo mese del periodo dell'inchiesta (seconda parte del periodo) sono stati in generale e in media più alti di quelli registrati prima di quel mese (prima parte del periodo). Nel corso della seconda parte del periodo, i prezzi all’esportazione sono stati più alti e quasi sempre a livelli non di dumping, mentre nella prima parte del periodo i prezzi all’esportazione sono stati più bassi e il margine di dumping significativo. I prezzi all’esportazione sono pertanto stati significativamente diversi tra la prima e la seconda parte del periodo dell'inchiesta. È inoltre emerso che il confronto tra le medie non evidenzia il dumping significativo praticato nella prima parte del periodo dell'inchiesta, in quanto tale metodo non permette di valutare adeguatamente le differenze significative tra l’andamento dei prezzi della prima e della seconda parte del periodo dell'inchiesta. Pertanto, alla luce delle conclusioni di cui al considerando (134), si è concluso che, per avere un’idea precisa dell’entità del dumping praticato, la media ponderata del valore normale dovesse essere messa a confronto con i prezzi di tutte le singole operazioni di esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(134)

Per le ragioni di cui al considerando (44), non è stato possibile procedere ad un confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all’esportazione per tutte le transazioni. Infatti, poiché un produttore esportatore ha rilasciato una sola fattura al mese per acquirente, non è stato possibile trovare una corrispondenza logica tra le singole operazioni di esportazione e le singole operazioni di vendita sul mercato interno, tale tipo di confronto avrebbe obbligato a calcolare le medie dei prezzi dello stesso mese (e ciò non avrebbe rappresentato un confronto a livello di singole operazioni) o a procedere ad una scelta arbitraria del prezzo all'esportazione da utilizzare per il confronto.

(135)

Il produttore esportatore per il quale la media ponderata del valore normale è stata messa a confronto con i prezzi di tutte le singole transazioni ha criticato tale metodo, sostenendo che esiste una giustificazione economica del fatto che solo poche transazioni sono state effettuate a prezzi non di dumping nell'ultimo mese del periodo dell'inchiesta e che pertanto non c'è motivo di ritenere che esistesse una correlazione tra prezzi e periodo di tempo. Va tuttavia osservato che non è stato possibile verificare, presso il cliente finale, la giustificazione economica di tali fatture – indipendentemente dal fatto che tale giustificazione fosse pertinente in questo contesto. Inoltre, l'affermazione del produttore esportatore relativa alla giustificazione economica del numero esiguo di transazioni contraddice le informazioni fornite dalla stessa società, che ha sostenuto durante l’inchiesta che la compensazione dei prezzi era avvenuta dopo il periodo dell'inchiesta. Inoltre, il margine di dumping della società, calcolato, per gli 11 mesi del periodo dell'inchiesta (dicembre escluso), sulla base del confronto tra medie ponderate, è risultato simile al livello rilevato per tutto il periodo dell'inchiesta utilizzando il metodo di confronto tra media ponderata e singole transazioni. Alla luce di quanto precede, il metodo del confronto della media ponderata del valore normale con i prezzi di tutte le singole operazioni di esportazione si è rivelato adeguato.

(136)

Per le società che hanno collaborato non comprese nel campione, è stata calcolata la media ponderata del margine di dumping delle società del campione. La Sung Lim Co., Ltd., il cui margine di dumping si è rivelato irrilevante, non è stata considerata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(137)

I margini di dumping così determinati, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Huvis Corporation, Seoul 5,7 %,

Saehan Industries Inc., Seoul 10,6 %,

Sung Lim Co., Ltd., Kumi-si 0,9 % (irrilevante),

Società che hanno collaborato non inserite nel campione 6,0 %

Tutte le altre società 10,6 %.

10.   TAIWAN

(138)

I due produttori esportatori inseriti nel campione hanno risposto al questionario.

(139)

Entrambi hanno presentato i dati relativi a tutti i prodotti a base di poliestere. Tuttavia, poiché il presente riesame riguarda solamente le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00 (ossia con una percentuale di poliesteri non inferiore al 50 %), non si è tenuto conto dei prodotti dichiarati dai produttori esportatori con una percentuale di poliesteri inferiore al 50 %.

10.1.   Valore normale

(140)

Entrambi i produttori esportatori hanno effettuato vendite rappresentative del prodotto simile. Nella maggior parte dei casi, il valore normale è stato calcolato sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti a Taiwan, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, per i tipi di prodotto che non sono stati venduti sul mercato interno in quantità sufficienti o nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, come indicato al considerando (34). Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati calcolati utilizzando i dati relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile, effettuata dal produttore esportatore in questione nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi del paragrafo introduttivo dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

10.2.   Prezzo all’esportazione

(141)

Per entrambi i produttori esportatori, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati da acquirenti indipendenti della Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

10.3.   Confronto

(142)

Per garantire l’equità del confronto, sono stati apportati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze a livello di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, spese bancarie, sconti, riduzioni, credito e commissioni.

10.4.   Margine di dumping

(143)

La media ponderata del valore normale per tipo di fibre di poliesteri in fiocco è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione dei tipi corrispondenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

(144)

Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per i due produttori esportatori di Taiwan oggetto dell’inchiesta, con un margine di dumping pari all'importo del quale il valore normale, così stabilito, ha superato il prezzo all'esportazione verso la Comunità.

(145)

I margini di dumping così determinati, espressi come percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Nan Ya Plastics Corporation, Taipei 1,7 %,

Far Eastern Textile Ltd., Taipei 1,8 %,

(146)

Poiché entrambi i margini di dumping sono irrilevanti, ossia inferiori al 2 %, conformemente alla prassi consolidata della Commissione, qualora le circostanze che hanno prodotto tali effetti dovessero rivelarsi di natura duratura, l’inchiesta relativa a Taiwan deve essere chiusa senza l’istituzione di misure.

D.   NATURA DURATURA DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE E PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA E DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1.   NORMA GENERALE

(147)

Nel quadro del riesame intermedio relativo a Taiwan e Repubblica di Corea, la Commissione ha esaminato se il mutamento, rispetto all'inchiesta iniziale, delle circostanze relative a dumping e pregiudizio, potesse essere ragionevolmente considerato di natura duratura, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(148)

Inoltre, per quanto concerne Taiwan e ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento di base, si è proceduto ad esaminare se, nel caso di abrogazione delle misure, sarebbe probabile la persistenza o la reiterazione del dumping.

2.   REPUBBLICA DI COREA

(149)

Come indicato sopra, l’inchiesta attuale ha rivelato l’esistenza di pratiche di dumping per due dei tre produttori esportatori del campione, anche se ad un livello inferiore rispetto all’inchiesta iniziale. Per quanto concerne un terzo produttore esportatore, come nell’inchiesta iniziale, il livello di dumping riscontrato è stato irrilevante.

(150)

Per analizzare la naturale duratura del mutamento delle circostanze relative al dumping sono state prese in considerazione la capacità produttiva, l’andamento del volume delle vendite sul mercato interno e sul mercato comunitario e delle esportazioni verso mercati terzi, i prezzi del prodotto in esame praticati su tali mercati dai tre produttori esportatori coreani inseriti nel campione, che hanno rappresentato, durante il periodo dell'inchiesta, l’80 % delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame.

2.1.   Capacità produttiva

(151)

Il volume della produzione del prodotto in esame è aumentato del 3,5 % dal 2001 (le misure sono state istituite nel dicembre 2000), mentre la capacità produttiva è diminuita di circa il 4 %. L’utilizzazione degli impianti ha pertanto raggiunto alti livelli (89 % nel 2001 e 95 % durante il periodo dell'inchiesta) e le capacità inutilizzate sono basse. I produttori esportatori non hanno previsto alcun aumento della produzione per i prossimi anni e uno dei più importanti esportatori nella Comunità del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta ha addirittura smesso di fabbricare il prodotto in esame dopo tale periodo.

2.2.   Volume delle vendite

(152)

Negli ultimi anni il mercato interno è rimasto relativamente stabile. Anche se il consumo interno potrà diminuire in seguito ad un probabile trasferimento fuori dalla Corea degli impianti di alcuni utilizzatori, non si prevede un mutamento significativo ed immediato del mercato interno. Anche se il consumo di fibre di poliesteri in fiocco nel mercato interno dovesse diminuire, la produzione potrebbe essere trasferita ad altri filati di poliesteri, un’operazione tecnicamente non difficile, oppure il prodotto in esame potrebbe essere esportato verso altri paesi terzi senza dazi antidumping o con dazi inferiori rispetto alla Comunità. Inoltre, i produttori coreani sono orientati all’esportazione, esportando oltre il 70 % della produzione di fibre di poliesteri in fiocco verso mercati di paesi terzi. Considerato il basso livello di dipendenza dal mercato interno, la diminuzione del consumo interno non dovrebbe incidere in modo significativo sulla redditività delle società. Potrebbe pertanto non esserci la necessità urgente di espandere le vendite ad altri acquirenti non coreani offrendo le fibre di poliesteri in fiocco a prezzi inferiori. In base alle informazioni disponibili, non si può pertanto concludere che il mutamento delle dimensioni del mercato interno produrrebbe automaticamente l'aumento delle esportazioni di fibre di poliesteri in fiocco verso la Comunità a prezzi corrispondenti a pratiche di dumping sempre maggiori.

(153)

Le vendite per esportazione verso altri paesi terzi sono rimaste stabili negli ultimi tre anni finanziari, corrispondendo a circa il 68 % delle vendite totali del prodotto in esame. Non c’è motivo di credere che i mercati dei paesi terzi non possano assorbire in futuro un aumento delle esportazioni, considerando in particolare che la domanda di fibre di poliesteri in fiocco aumenta in tutto il mondo a causa di un impiego più ampio del prodotto in esame, non più limitato alla filatura o alla tessitura, ma esteso, in misura crescente, ad altre applicazioni.

(154)

Visto l’alto tasso di utilizzazione degli impianti che contraddistingue i produttori coreani, le esigue capacità inutilizzate e la situazione relativamente stabile sul mercato interno e su altri mercati di esportazione, è improbabile che la diminuzione del livello delle misure antidumping produca l'aumento significativo delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame.

2.3.   Prezzi di vendita

(155)

La Commissione ha esaminato se la diminuzione del margine di dumping potrebbe produrre una diminuzione dei prezzo all'esportazione e quindi l’aumento delle pratiche di dumping. A tale proposito, poiché le misure erano in vigore e le esportazioni verso la Comunità sono avvenute ad un livello stabile e sostanziale nonostante tali misure, non ci sono indicazioni che margini di dumping inferiori possano comportare prezzi all’esportazione più bassi. Al contrario, si potrebbe ipotizzare che la diminuzione dei dazi antidumping a carico degli importatori potrebbe permettere alle società in Corea di aumentare i prezzi senza che cambi il prezzo finale pagato dall'acquirente indipendente.

2.4.   Probabile andamento del valore normale

(156)

Nel presente riesame non sono emersi elementi che indicassero che il valore normale determinato non potesse essere considerato di natura duratura.

(157)

Si potrebbe argomentare che l’andamento dei prezzi delle materie prime, strettamente correlati al prezzo del petrolio, potrebbe incidere in misura significativa sul valore normale. La Commissione ha tuttavia ritenuto che, poiché le materie prime sono prodotti primari il cui prezzo è fissato a livello internazionale, l’aumento del prezzo delle materie prime avrebbe lo stesso effetto tanto sul prezzo all'esportazione che sul valore normale, poiché tutti gli operatori del mercato ne risentirebbero in uguale misura.

2.5.   Conclusioni relative alla Repubblica di Corea

(158)

In considerazione di quanto precede e ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che il mutamento delle circostanze che hanno prodotto la diminuzione del margine di dumping si può ragionevolmente considerare di natura duratura.

(159)

Per quanto riguarda la società per la quale è stato riscontrato un margine di dumping irrilevante, va osservato che essa era soggetta ad un dazio antidumping dello 0 % anche nell’ambito delle misure definitive istituite nel 2000. Tuttavia, nonostante le importazioni a basso prezzo originarie in particolare della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, concorrenti dirette delle importazioni coreane, nell’attuale riesame intermedio non è stato riscontrato alcun margine di dumping praticato da tale società. Non ci sono pertanto motivi per credere che la società cambierà la propria politica di esportazione in misura significativa.

(160)

Considerato che per tutte le società coreane in esame è stata riscontrata la riduzione dei margini di dumping e che tale situazione non si può ritenere di natura provvisoria, le misure istituite con il regolamento (CE) n. 2585/2000 dovrebbero essere modificate.

(161)

Per le stesse ragioni, il margine di dumping irrilevante riscontrato per la Sung Lim Co., Ltd. deve essere confermato.

3.   TAIWAN

(162)

L’analisi ha riguardato la capacità produttiva, l'andamento del volume delle vendite sul mercato interno, sul mercato comunitario e il mercato delle esportazioni verso paesi terzi (esclusa la Comunità), nonché i prezzi del prodotto in esame praticati su tali mercati dai due produttori esportatori taiwanesi inseriti nel campione, che, durante il periodo dell'inchiesta, hanno rappresentato più del 90 % delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità.

3.1.   Capacità produttiva

(163)

Negli ultimi quattro esercizi finanziari, la capacità produttiva dei due produttori esportatori di Taiwan è diminuita del 6,5 % circa. Nonostante sia pari a solo il 73 %, il tasso di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile. Sulla base delle informazioni disponibili, risulta che la produzione sia in corso di trasferimento verso altri paesi (Vietnam e Cina), caratterizzati da una migliore produttività. Pertanto, pur in presenza di capacità inutilizzate, non è molto probabile che, in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni verso la Comunità aumentino, poiché tali capacità sarebbero più probabilmente trasferite verso gli altri paesi terzi.

3.2.   Volume delle vendite

(164)

Negli ultimi tre anni finanziari, il principale mercato di esportazione del prodotto in esame per i produttori esportatori non è stato quello comunitario, bensì quello di altri paesi terzi. Durante il periodo dell'inchiesta, i volumi di vendita sul mercato comunitario sono comunque rimasti notevoli, rappresentando il 24 % della quantità totale delle vendite del prodotto in esame. Tale valore, tuttavia, è in fase di diminuzione (29 % nel 2001). Nonostante le misure istituite da altri paesi terzi (Cina e Giappone), le esportazioni verso i paesi terzi sono aumentate del 14 % negli ultimi tre anni, rappresentando, nel periodo dell'inchiesta, il 62 % della quantità totale delle vendite del prodotto in esame.

(165)

Negli ultimi tre esercizi finanziari, le vendite sul mercato interno sono rimaste costanti, rappresentando, nel periodo dell'inchiesta, il 13,4 % delle vendite totali del prodotto in esame.

(166)

Considerando che i produttori esportatori, pur soggetti a misure antidumping in numerosi paesi terzi, hanno continuato ad aumentare le esportazioni verso i paesi terzi diversi dalla Comunità, conservando una presenza sostanziale sul mercato comunitario, non sembrano emergere indicazioni che le capacità inutilizzate possano, nel caso di chiusura del procedimento relativo a Taiwan, essere utilizzate per il mercato comunitario. In tale contesto, si può concludere che anche il trasferimento di capacità produttive verso paesi terzi non dipende dall'esistenza di misure di difesa commerciale contro le importazioni originarie di Taiwan.

3.3.   Prezzi di vendita sui mercati di esportazione

(167)

La Commissione ha confrontato i prezzi del prodotto in esame venduto per l'esportazione verso la Comunità e i prezzi di vendita per i paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta.

(168)

Per quanto riguarda le cifre complessive (relative cioè a tutti i tipi del prodotto in esame), è emerso che i prezzi di vendita del prodotto in esame sono risultati significativamente più alti (di oltre il 10 % negli ultimi tre esercizi finanziari) nella Comunità che nei paesi terzi. Tuttavia, tale differenza di prezzo riscontrata tra il mercato comunitario e di altri mercati di esportazione può dipendere in larga misura dall'esistenza dall’ampio spettro dei prezzi dei tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori. Tuttavia, poiché le quantità esportate nella Comunità nonostante l'esistenza di misure antidumping rimangono significative, l'abrogazione delle misure potrebbe addirittura offrire agli esportatori una possibilità di aumento dei prezzi all'esportazione.

(169)

I prezzi praticati sugli altri mercati di esportazione non sembrano pertanto indicare che la società diminuirà i prezzi di vendita sul mercato comunitario.

3.4.   Probabile andamento del valore normale

(170)

Non sono emerse indicazioni di cambiamento del valore normale. Il mercato interno è rimasto stabile, così come la situazione dei costi relativi a tale mercato.

(171)

Per quanto concerne l’incidenza dei prezzi delle materie prime sul valore normale, le conclusioni del considerando (157) valgono anche per Taiwan.

3.5.   Conclusioni relative a Taiwan

(172)

L’analisi non ha rivelato rischi di reiterazione del dumping nel caso di abrogazione delle misure.

4.   CONCLUSIONE SULLA PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA E DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING (CAUSA DEL PREGIUDIZIO)

(173)

Le attuali misure in vigore relative alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea sono superiori al livello necessario per eliminare l’effetto pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping. Considerata la probabilità della persistenza o della reiterazione del dumping nel caso di abrogazione delle misure e facendo riferimento alle conclusioni sul dumping indipendentemente dalle misure attualmente in vigore relative alla Repubblica di Corea, la Commissione conclude che le misure devono essere modificate e portate ai livelli riscontrati nel presente riesame.

(174)

Le misure attualmente in vigore relative alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie di Taiwan non sono più giustificate. Considerato che non sono emersi elementi indicanti la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure e considerate le conclusioni sul dumping (irrilevante) del presente riesame, si conclude che il procedimento contro Taiwan debba essere chiuso senza l’istituzione di misure.

(175)

L’industria comunitaria denunziante ha contestato la proposta di chiusura del procedimento antidumping relativo a Taiwan, sostenendo che tutto il mercato taiwanese dovrebbe essere sottoposto ad analisi e non solamente la situazione dei produttori esportatori inseriti nel campione, poiché sono le società non inserite nel campione che con maggiore probabilità potrebbero, nel caso di abrogazione delle misure, riprendere ad esportare a prezzi di dumping. L’industria ha inoltre affermato che le società non inserite nel campione, a causa della situazione finanziaria negativa, cercherebbero con ogni probabilità di aumentare al massimo il flusso di cassa esportando di più (a prezzi di dumping), rischio che sarebbe confermato dalla loro politica dei prezzi relativa alle esportazioni verso gli Stati Uniti. Infine, è stato affermato che, poiché la capacità produttiva di tali società rappresenterebbe il 66 % circa del consumo comunitario, l’incidenza delle esportazioni sarebbe significativa.

(176)

Va osservato che, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, il campione selezionato era ampiamente rappresentativo, rappresentando infatti non solo il 95 % delle esportazioni taiwanesi verso l’Unione europea, ma anche il 43 % delle esportazioni taiwanesi verso altri paesi, il 71 % delle vendite sul mercato interno e il 57 % della produzione di fibre di poliesteri in fiocco. Inoltre, nelle fasi precedenti del procedimento, l’industria comunitaria denunziante non ha sollevato obiezioni circa la composizione del campione.

(177)

Per quanto concerne la possibile reiterazione del dumping pregiudizievole, l’industria comunitaria denunziante ha fondato le proprie argomentazioni su semplici affermazioni, non confermate da sufficienti elementi di prova. Per quanto riguarda l’affermazione che le società non inserite nel campione, a causa della situazione finanziaria negativa, cercherebbero di aumentare al massimo il flusso di cassa esportando di più e a prezzi di dumping verso l’Unione europea, va osservato che è possibile reperire liquidità anche senza aumentare i volumi delle vendite, per esempio attraverso prestiti, la vendita di settori non redditizi o l’aumento di capitale tramite l’emissione di azioni. Analogamente, non sono state fornite prove convincenti delle presunte pratiche di dumping relative alle esportazioni verso gli Stati Uniti. Infine, l’analisi dell’industria comunitaria denunziante relativa alla capacità produttiva di Taiwan non tiene conto della possibilità di riduzione a causa del trasferimento delle linee di produzione all'estero e del fallimento di un produttore taiwanese.

(178)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conferma le proprie conclusioni relative alla probabilità di reiterazione del dumping.

E.   PREGIUDIZIO

1.   DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

(179)

La denuncia è stata sostenuta dalle seguenti società comunitarie:

Catalana de Polimers, S.A, Spagna

Dupont Sabanci Polyester GmbH, Germania

Industrias Químicas Textiles, S.A, Spagna

Tergal Fibres, S.A., Francia

Trevira GmbH, Germania

Wellman International Limited, Irlanda

(180)

Poiché questi sei produttori esportatori denunzianti rappresentano il 49 % della produzione comunitaria del prodotto in esame e poiché nessun produttore esportatore comunitario ha manifestato espressamente la propria opposizione all’apertura del presente procedimento, si ritiene che i produttori denunzianti costituiscano l’industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Due produttori non denunzianti hanno fornito alla Commissione informazioni di carattere generale, anche se non hanno sostenuto la denuncia.

2.   CONSUMO NELLA COMUNITÀ

(181)

Il consumo comunitario è stato calcolato sommando il volume delle importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati e da tutti gli altri paesi terzi noti che producono ed esportano il prodotto in esame nella Comunità e il volume delle vendite nel mercato comunitario dell'industria comunitaria e di altri produttori comunitari. Poiché solo due su dieci dei produttori comunitari che non hanno sporto denuncia hanno presentato informazioni relative alle vendite, le vendite dei rimanenti otto produttori sono state calcolate sulla base dei dati di che figurano nella denuncia presentata dall'industria comunitaria. Tali dati sono stati confermati dalle pubblicazioni di uno studio di consulenza indipendente specializzato nel settore delle fibre.

(182)

Per ragioni di coerenza, nell'inchiesta presente sono stati usati i dati Eurostat per determinare il volume delle importazioni di cui ai corrispondenti codici NC. Va osservato che il volume delle importazioni dichiarato dai produttori dei paesi esportatori in questione corrisponde ai dati Eurostat.

(183)

In base a tali dati, il consumo comunitario è risultato stagnante, passando dalle 712 773 t del 2000 alle 709 828 t del periodo dell'inchiesta.

Tabella 1

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Consumo comunitario (t)

712 773

661 227

729 916

709 828

Indice

100

94

102

99

3.   IMPORTAZIONI DI FIBRE DI POLIESTERI IN FIOCCO DAI PAESI INTERESSATI

3.1.   Cumulo

(184)

Per quanto concerne Taiwan, il margine di dumping riscontrato è risultato inferiore al 2 % [considerando da (138) a (146)]. Pertanto, le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, relative alla valutazione cumulativa delle importazioni del prodotto in esame da tale paese e le importazioni del prodotto in esame originarie degli altri paesi interessati, non sono risultate soddisfatte.

(185)

La Commissione ha quindi valutato se gli effetti delle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea del Sud (i paesi interessati) dovessero essere valutate cumulativamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(186)

Tale articolo prevede che gli effetti delle importazioni originarie di due o più paesi contemporaneamente oggetto della stessa inchiesta vengano valutate cumulativamente se (i) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, se (ii) il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e se (iii) le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e le condizioni di concorrenza tra questi e il prodotto comunitario simile rendono opportuna la valutazione cumulativa.

3.1.1.   Margine di dumping e volume delle importazioni

(187)

Come indicato precedentemente, l'inchiesta ha rivelato che i margini di dumping riscontrati per la Repubblica popolare cinese, l'Arabia Saudita e la Corea del Sud sono decisamente superiori al livello minimo e che il volume delle importazioni originarie di tali paesi non è trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base (poiché le quote di mercato sono rispettivamente state pari, nel periodo dell'inchiesta, al 4,7 %, al 3,1 % e al 10 %).

3.1.2.   Condizioni di concorrenza

(188)

Per valutare l'opportunità di una valutazione cumulativa rispetto alle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e il prodotto simile di origine comunitaria, la Commissione ha innanzitutto esaminato le politiche commerciali degli esportatori in termini di prezzi e volumi delle esportazioni.

(189)

Dal punto di vista dei prezzi all'esportazione, i produttori della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e della Corea del Sud hanno adottato politiche commerciali analoghe. Tali paesi hanno infatti diminuito i rispettivi prezzi medi unitari di vendita delle fibre di poliesteri in fiocco del 27 %, del 23 % e del 15 % durante tutto il periodo in esame. Inoltre, è stato riscontrato un livello simile di sottoquotazione per le importazioni di tutti i tre paesi [considerando (200)].

(190)

Analogamente, i tre paesi detengono quote di mercato significative nel mercato comunitario, anche se la Corea del Sud è di gran lunga il paese esportatore più importante tra i tre (nel periodo dell'inchiesta, la quota di mercato della Repubblica popolare cinese è stata del 4,7 %, quella dell'Arabia Saudita del 3,1 % e quella della Corea del Sud del 10 %).

(191)

L’inchiesta ha inoltre rivelato che le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea del Sud nella Comunità sono passate attraverso gli stessi canali di vendita in quanto, nella maggior parte dei casi, tali importazioni non sono state vendute agli utilizzatori finali ma a distributori.

(192)

Come indicato sopra [considerando (22) e successivi] è poi emerso che il prodotto in esame importato dalla Repubblica popolare cinese, dall’Arabia Saudita e dalla Corea del Sud e quello prodotto dall'industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche essenziali e che devono pertanto essere considerati simili in termini di intercambiabilità e sostituibilità, entrando così in concorrenza tra di loro a livello di ciascun tipo.

(193)

Un produttore esportatore dell’Arabia Saudita ha affermato che le fibre di poliesteri in fiocco importati da tale paese non entra in concorrenza con le fibre di poliesteri in fiocco prodotte dagli altri paesi interessati, in particolare con la Repubblica popolare cinese e l’industria comunitaria. Secondo le affermazioni di tale produttore, la produzione dell'Arabia Saudita di fibre di poliesteri in fiocco si limita alle fibre di poliesteri in fiocco di base o normali, ossia a quei tipi di prodotto che non sono adatti ad applicazioni specifiche, ma piuttosto ad un impiego generico, mentre i produttori cinesi e comunitari hanno la possibilità di produrre, e spesso producono, prodotti ritenuti «speciali». Tali tipi speciali di fibre di poliesteri in fiocco, per esempio le fibre ignifughe, le fibre antibatteriche e le fibre che non si sfilacciano (non-pilling) hanno solitamente un marchio e sono prodotte su misura per applicazioni o utilizzi finali particolari e solitamente richiedono alti livelli di investimento nel settore ricerca e sviluppo. Alcuni utilizzatori hanno inoltre affermato che le fibre cave coniugate (hollow conjugate), che essi considerano un prodotto speciale, sono presenti sul mercato comunitario solamente in quanto importate dalla Corea del Sud.

(194)

L’inchiesta non ha però confermato tali affermazioni. Innanzitutto, è emerso che le esportazioni originarie della Repubblica popolare cinese consistono solamente di fibre di poliesteri in fiocco di base o normali. In secondo luogo, le esportazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea del Sud non consistono principalmente di fibre hollow conjugate, che, nel periodo dell'inchiesta, hanno rappresentato solamente il 24 % delle esportazioni totali verso la Comunità europea. Inoltre, in base alla definizione di cui sopra, le fibre di poliesteri in fiocco hollow conjugate non possono essere considerate un prodotto speciale. Le informazioni tecniche raccolte hanno infatti dimostrato che tutti i produttori di fibre di poliesteri in fiocco sono solitamente in grado di produrre fibre di poliesteri in fiocco del tipo hollow conjugate, anche se, a causa dell’attuale livello dei prezzi, che ne rende la produzione non remunerativa, la maggior parte di essi ne ha sospeso la produzione. Infine, anche se l’industria comunitaria ha prodotto e venduto prodotti speciali, la produzione riguarda essenzialmente il segmento delle fibre di poliesteri in fiocco di base e normali.

(195)

È così emerso che le esportazioni del prodotto in esame originarie dei paesi interessati sono in concorrenza tra di loro e con le fibre di poliesteri in fiocco che sono state prodotte o che potranno essere prodotte dall’industria comunitaria.

(196)

La Commissione ha pertanto concluso che sono state soddisfatte tutte le condizioni che giustificano la valutazione cumulativa delle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea del Sud.

3.2.   Volume e quota di mercato complessivi

(197)

Cumulativamente, le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea del Sud sono aumentate del 12 %, passando dalle 111 905 t del 2000 alle 125 633 t del periodo dell'inchiesta.

(198)

Anche la quota di mercato di tali importazioni è aumentata, passando dal 15,6 % del 2000 al 17,6 % del periodo dell'inchiesta.

Tabella 2

Repubblica popolare cinese, Arabia Saudita e Corea del Sud

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Importazioni (t)

111 905

89 457

120 847

125 633

Indice

100

79

107

112

Quota di mercato

15,6  %

13,5  %

16,5  %

17,6  %

3.3.   Prezzi e sottoquotazione

(199)

Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, la media ponderata del prezzo delle importazioni oggetto di dumping originarie di Repubblica popolare cinese, Arabia Saudita e Corea del Sud è diminuita del 18 %.

Tabella 3

Repubblica popolare cinese, Arabia Saudita e Corea del Sud

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Media ponderata del prezzo (EUR/kg)

1,08

1,07

0,9689

0,89

Indice

100

99

88

82

(200)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato dati relativi al PI. Per l’industria comunitaria, i prezzi di vendita sono stati quelli praticati ad acquirenti indipendenti, adeguati, se necessario, a livello franco fabbrica, ossia escludendo le spese di trasporto all’interno della Comunità ed eventuali sconti e riduzioni. I prezzi dei diversi tipi di fibre di poliesteri in fiocco descritti nel questionario sono stati messi a confronto con i prezzi di vendita praticati dagli esportatori al netto di sconti e applicando gli adeguamenti necessari e giustificati per portarli al livello CIF, frontiera comunitaria.

(201)

Nel periodo dell'inchiesta, la media ponderata del margine di sottoquotazione è risultato essere del 16 % per la Repubblica popolare cinese, del 16,8 % per l’Arabia Saudita e del 24 % per la Corea del Sud.

4.   SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

4.1.   Produzione

(202)

Nel periodo in esame, il volume della produzione dell’industria comunitaria è diminuito del 5 %.

Tabella 4

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Produzione (t)

236 902

229 598

225 290

224 649

Indice

100

97

95

95

4.2.   Capacità produttiva e tasso di utilizzo degli impianti

(203)

Nel periodo in esame, la capacità di produzione di fibre di poliesteri in fiocco è rimasta stabile, passando dalle 271 466 t del 2000 alle 277 561 t. Nel periodo dell'inchiesta, la capacità produttiva dell’industria comunitaria è risultata pari al 36 % del consumo comunitario complessivo.

(204)

Il tasso di utilizzo d'egli impianti è diminuito di 6 punti percentuali, passando dall’87 % all’81 %. A parità di capacità produttiva, la diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti è dovuta alla diminuzione del volume della produzione dell'industria comunitaria.

Tabella 5

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Capacità produttiva (t)

271 466

272 561

277 561

277 561

Indice

100

100

102

102

Utilizzazione degli impianti

87  %

84  %

81  %

81  %

4.3.   Scorte

(205)

Nel periodo in esame, le scorte sono aumentate del 13 %. Tale dato non indica tuttavia un pregiudizio subito, in quanto riflette la politica dell’industria comunitaria di mantenere il livello delle scorte pari alla produzione mensile.

Tabella 6

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Scorte (t)

20 560

22 301

21 592

23 317

Indice

100

108

105

113

4.4.   Investimenti

(206)

L’analisi degli investimenti è stata condotta sulle informazioni fornite da cinque società. La sesta società non ha invece fornito informazioni attendibili. Nel periodo in esame, le cinque società che hanno fornito informazioni attendibili hanno realizzato investimenti per un valore pari a 34,5 mio EUR. Come risulta dalla tabella 7, gli investimenti hanno manifestato un andamento positivo, ad eccezione del 2002, anno in cui sono diminuiti rispetto all’anno precedente. Tali investimenti sono essenzialmente consistiti in sostituzioni. La maggior parte degli investimenti è risultata collegata alla produzione del prodotto in esame. Solo un produttore esportatore comunitario ha realizzato investimenti significativi in un impianto di riciclaggio che fornisce la materia prima (il polietilentereftalato in fiocchi) del processo produttivo delle fibre di poliesteri in fiocco.

(207)

Il livello e la natura degli investimenti sono bassi per un’industria ad uso intensivo di capitale.

Tabella 7

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Investimenti (in EUR) (5 società su 6)

4 325 661

12 850 473

5 833 264

11 522 994

Indice

100

297

132

238

4.5.   Vendite e quota di mercato

(208)

Tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, le vendite di fibre di poliesteri in fiocco realizzate dall'industria comunitaria sono diminuite del 6 %. A fronte di un aumento del consumo dell’11 % nel periodo in esame, il calo delle vendite si è tradotto in una perdita di quota di mercato. In particolare, nel periodo dell'inchiesta, la quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è passata dal 31 % al 29 %.

Tabella 8

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Vendite nella Comunità europea (t)

220 695

213 322

211 609

206 926

Indice

100

97

96

94

Quota di mercato

31  %

32  %

29  %

29  %

4.6.   Prezzi

(209)

Nel periodo in esame, il prezzo di vendita unitario praticato dall'industria comunitaria è diminuito dell’8 %. Come risulta dalla tabella 9, la diminuzione è avvenuta dopo il 2001, in corrispondenza dell’aumento delle importazioni dai paesi interessati e la notevole diminuzione dei prezzi di tali importazioni.

Tabella 9

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Media ponderata del prezzo (EUR/kg)

1,48

1,49

1,38

1,36

Indice

100

101

93

92

4.7.   Redditività

(210)

La media ponderata della redditività dell’industria comunitaria rispetto al fatturato netto è passata dal 4,4 % del 2000 al – 3,2 % del periodo dell'inchiesta.

Tabella 10

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Media ponderata della redditività rispetto al fatturato netto

4,4  %

1,2  %

– 2,9  %

– 3,2  %

4.8.   Flusso di cassa e rendimento delle attività nette

(211)

Nel periodo in esame, il flusso di cassa è diminuito, passando dai 25 687 824 EUR del 2000 ai 12 178 328 EUR del periodo dell'inchiesta.

(212)

Il rendimento delle attività nette si è basato sulle informazioni fornite da 5 società. La sesta società non ha invece fornito informazioni attendibili. Tuttavia, il rendimento generale sulle attività nette di quest’ultima ha seguito lo stesso andamento delle altre cinque società. Le informazioni indicano che nel periodo in esame è avvenuta una diminuzione drastica del rendimento delle attività nette, che è infatti passato dal 51,1 % del 2000 al – 8,5 % del periodo dell'inchiesta.

Tabella 11

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Flusso di cassa (EUR)

25 687 824

17 843 711

14 511 142

12 178 328

Indice

100

70

56

47

Media ponderata del rendimento delle attività nette (5 società su 6)

51,1  %

19,9  %

47,4  %

– 8,5  %

4.9.   Capacità di reperire capitali

(213)

Alcune società finanziano le proprie attività all’interno del gruppo finanziario al quale appartengono, attraverso il cash pooling o prestiti interni garantiti dalla società madre. In altri casi, il flusso di cassa generato dalla società viene utilizzato come fonte di finanziamento. Altre società hanno aumentato il proprio capitale netto stipulando accordi relativi ai capitali di rischio con alcune società finanziarie, le quali hanno, in alcuni casi, ulteriormente finanziato le società partecipanti attraverso prestiti di azionisti.

(214)

La maggior parte delle società dell’industria comunitaria non ha pertanto incontrato particolari difficoltà nel reperimento di capitali. Tuttavia, una delle società soggette a verifica ha affrontato gravi problemi di finanziamento delle proprie attività, sia in termini di indebitamento che di capitale netto.

4.10.   Occupazione e salari

(215)

L'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 7 % nel periodo in esame, con la riduzione di 84 posti di lavoro. Per quanto concerne i salari, una società non ha fornito dati attendibili relativi al 2000. Per gli altri anni del periodo in esame, i salari sono aumentati del 5 %, ovverossia di una percentuale molto inferiore all’aumento medio, nello stesso periodo, dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo relativo ai quattro paesi in cui è presente l’industria comunitaria, che è stato del 9,1 %.

Tabella 12

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Dipendenti

1 270

1 223

1 227

1 186

Indice

100

96

97

93

Media ponderata dei salari (EUR/anno) (per il 2000, 5 società su 6)

31 993

40 340

41 054

42 430

Indice

 

100

102

105

4.11.   Produttività

(216)

Nel periodo in esame, la produttività complessiva del mercato è rimasta stabile, diminuendo solo del 2 % tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta. La stagnazione della produttività rispecchia il basso livello, qualitativo e quantitativo, degli investimenti dell'industria comunitaria [considerando (206) e seguenti].

Tabella 13

 

2000

2001

2002

Periodo dell'inchiesta

Produttività (t/addetto)

195

195

190

192

Indice

100

100

97

98

4.12.   Crescita

(217)

In generale, va osservato che la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria ha perso il 2 %, una percentuale che dimostra che la crescita ha avuto un andamento simile, ma peggiore, al consumo complessivo del mercato (che è diminuito dell'1 %).

4.13.   Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(218)

In considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea del Sud, l'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

(219)

La Commissione ritiene che l'aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita nella Comunità, associato all'andamento insoddisfacente dei prezzi delle importazioni dalla Corea del Sud abbia impedito la ripresa dell’industria comunitaria dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.   CONCLUSIONI IN MATERIA DI PREGIUDIZIO

(220)

I volumi delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea del Sud sono aumentati considerevolmente, sia in termini assoluti che di quota di mercato. Nel periodo in esame, infatti, la quota di mercato relativa a tali importazioni è aumentata del 2 %. Nel periodo in esame, inoltre, la media ponderata dei prezzi delle importazioni da tali paesi è diminuita del 18 %, una diminuzione che trova un riscontro negli ampi margini di sottoquotazione registrati.

(221)

Nel periodo in esame, la maggior parte degli indici di pregiudizio dell'industria comunitaria ha evidenziato una tendenza negativa e la situazione che ne emerge è caratterizzata da un notevole pregiudizio. A fronte di una stagnazione del consumo comunitario complessivo delle fibre di poliesteri in fiocco, il volume delle vendite è diminuito del 6 % e la quota di mercato ha perso il 2 %; il volume della produzione è diminuito; la capacità produttiva è rimasta costante, mentre il tasso di utilizzazione degli impianti è sceso del 6 %; il prezzo di vendita unitario medio è diminuito dell’8 %; la redditività rispetto al fatturato netto è risultata negativa, perdendo 7,6 punti percentuali nel periodo in esame; anche gli altri indicatori relativi alla redditività, quali il flusso di cassa e il rendimento delle attività nette, sono diminuiti nel periodo in esame; l’occupazione e la produttività hanno perduto rispettivamente il 7 % e il 2 %. Le tendenze positive degli investimenti e dei salari non contraddicono la situazione generale di pregiudizio subito dalla Comunità, in quanto, nel periodo in esame, i livelli degli investimenti sono risultati bassi per un’industria ad uso intensivo di capitale e l'aumento salariale è stato essenzialmente assorbito dall'inflazione.

(222)

Quanto precede indica che l'industria comunitaria si trova in una situazione economica e finanziaria difficile e che, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base, ha subito un pregiudizio notevole.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   INTRODUZIONE

(223)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto alle importazioni in dumping originarie dei paesi interessati. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni in dumping.

2.   EFFETTO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

(224)

Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate, nel periodo in esame, del 12 % in termini di volume e del 2 % in termini di quota di mercato. I prezzi delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Arabia Saudita e della Corea del Sud sono diminuiti del 18 % e sono risultati inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria del 16 %, del 16,8 % e del 24 %, rispettivamente.

(225)

L’aumento del volume delle importazioni originarie di Repubblica popolare cinese, Arabia Saudita e Corea del Sud e l’aumento di quota di mercato, a prezzi che sono rimasti molto inferiori a quelli dell’industria comunitaria, hanno coinciso con il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria.

(226)

Le vendite dell’industria comunitaria sono diminuite sia in termini di volume che di quota di mercato. Il volume è diminuito di 6 punti percentuali e la quota di mercato di 2. La quota di mercato perduta dall’industria comunitaria è stata occupata dalle importazioni oggetto di dumping originarie di Repubblica popolare cinese, Arabia Saudita e Corea del Sud.

(227)

La diminuzione dei prezzi dell’industria comunitaria ha seguito la tendenza al continuo ribasso dei prezzi del prodotto in esame importato da Repubblica popolare cinese, Arabia Saudita e Corea del Sud. In particolare, i prezzi dell’industria comunitaria sono cominciati a diminuire dopo il 2001, parallelamente al calo dei prezzi medi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, Arabia Saudita e Corea del Sud [considerando (199) e (209) e tabelle 3 e 9]. È stato quindi chiaramente riscontrato un effetto di pressione sui prezzi esercitato dalle importazioni oggetto di dumping.

(228)

La redditività dell’industria comunitaria è diminuita drammaticamente a partire dall’inizio del periodo in esame, per diventare negativa nel 2002 e durante il periodo dell'inchiesta. Le perdite registrate dall'industria comunitaria a partire dal 2002 sono coincise con l’aumento delle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, a prezzi particolarmente bassi, provenienti dai paesi interessati. Va inoltre osservato che un produttore dell’industria comunitaria ha dimostrato che la sua redditività rispetto al fatturato netto relativa ai prodotti di base e normali, settore in cui l’industria comunitaria è maggiormente esposta alla concorrenza dei paesi interessati, ha avuto un andamento più negativo della redditività relativa a tutti i tipi di fibre di poliesteri in fiocco prodotti.

(229)

L’aumento progressivo del volume delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati è inoltre coinciso con l’andamento negativo di altri indicatori, quali l’occupazione, la capacità produttiva e l’utilizzazione degli impianti, un’evoluzione che dimostra la situazione pregiudizievole in cui si è venuta a trovare l’industria comunitaria.

(230)

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati hanno avuto un ruolo determinante nel peggioramento della situazione dell’industria comunitaria.

3.   EFFETTO DI ALTRI FATTORI

3.1.   Andamento del consumo

(231)

Come indicato al considerando (183), dal 2000 al periodo dell'inchiesta, il consumo della Comunità è rimasto stabile. Il consumo non è quindi stato una fonte di pregiudizio.

3.2.   Mancanza di investimenti da parte dell’industria comunitaria

(232)

L’industria a valle ha più volte ribadito che l’industria comunitaria non ha investito nella modernizzazione del processo produttivo ed è quindi, almeno parzialmente, responsabile della situazione pregiudizievole. Come indicato al considerando (207) il livello e la natura (essenzialmente sostituzioni e manutenzione) degli investimenti sono stati bassi per un’industria ad uso intensivo di capitale.

(233)

Tuttavia, considerate le circostanze descritte ai considerando (202) e seguenti, l’industria comunitaria non era in grado di effettuare investimenti significativi. Come illustra l’analisi di questo capitolo, non sono state individuate altre circostanze diverse dalle importazioni oggetto di dumping che abbiano avuto un impatto negativo sull’industria comunitaria. Pertanto, l’insufficienza degli investimenti non può essere considerata una causa di pregiudizio, ma piuttosto un ulteriore effetto delle importazioni oggetto di dumping.

3.3.   Importazioni da altri paesi terzi

(234)

Nel periodo dell'inchiesta, le fibre di poliesteri in fiocco sono state importate anche da Stati Uniti, Turchia, Giappone, Repubblica ceca, Polonia, Nigeria e Sudafrica. Nell'analisi della possibilità che le importazioni da altri paesi possano avere arrecato pregiudizio all’industria comunitaria sono state inserite anche le importazioni da Taiwan. Come indicato al considerando (145), durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni da Taiwan sono state effettuate ad un livello di dumping irrilevante.

(235)

I volumi delle importazioni originarie degli altri paesi terzi, sono leggermente aumentati, passando dalle 133 798 t del 2000 alle 137 123 t del periodo dell'inchiesta. Tale aumento si è tradotto, in un contesto di stabilità del consumo di fibre di poliesteri in fiocco, nella stagnazione delle quota di mercato detenute dalle importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati (19 % nel 2000 e nel periodo dell'inchiesta).

(236)

Inoltre, secondo i dati Eurostat e le informazioni verificate in loco, per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta, la media ponderata dei prezzi del prodotto in esame originario degli altri principali paesi di esportazione (1,25 EUR/kg) è stata simile alla media ponderata dei prezzi praticati dall’industria comunitaria. Si può pertanto concludere che le importazioni da altri paesi terzi non possono avere causato un pregiudizio all'industria comunitaria.

(237)

Alcuni produttori esportatori hanno affermato che le esportazioni turche verso la Comunità sono state oggetto di dumping e che hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria.

(238)

La stragrande maggioranza delle importazioni turche di fibre di poliesteri in fiocco nella Comunità sono distribuite da una delle società denunzianti, che è collegata al produttore esportatore turco. Tuttavia, sono state raccolte prove che dimostrano che gli acquisti di fibre di poliesteri in fiocco da parte della società denunziante sono stati effettuati a prezzo di mercato e che tali acquisti erano finalizzati a ampliare la gamma dei prodotti offerti dal produttore comunitario in periodi di intensa domanda. Inoltre, tali importazioni non sono state causate dall'abbandono o dalla sospensione di progetti di investimento che avrebbero potuto provocare la riduzione della capacità produttiva della società comunitaria collegata. È stato poi verificato che la rivendita di fibre di poliesteri in fiocco di origine turca da parte dell’importatore comunitario collegato è stata effettuata allo stesso livello di prezzo dei prodotti fabbricati e venduti da tale società collegata, non dando quindi luogo ad una sottoquotazione dei prezzi rispetto alle altre società dell’industria comunitaria.

3.4.   Produttori comunitari non denunzianti

(239)

I produttori comunitari del prodotto in esame non denunzianti hanno detenuto, nel periodo dell'inchiesta, una quota di mercato del 31,5 %. Nel periodo in esame, il loro volume di vendite si è ridotto del 7 % e la rispettiva quota di mercato del 2 %.

(240)

Inoltre, le informazioni disponibili indicano che i prezzi medi dei produttori non denunzianti si situano allo stesso livello dei prezzi medi dei produttori denunzianti. Ciò fa ritenere che essi siano in una situazione simile a quella dell'industria comunitaria, ossia che abbiano subito un pregiudizio a causa delle importazioni in dumping. Non si può pertanto concludere che altri produttori comunitari abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

3.5.   Fluttuazione dei prezzi delle materie prime

(241)

Il costo delle materie prime costituisce una parte sostanziale (circa il 60 %) del costo di produzione delle fibre di poliesteri in fiocco. I prezzi delle fibre di poliesteri in fiocco dipendo quindi strettamente dai costi delle materie prime.

(242)

Le fibre di poliesteri in fiocco cosiddette vergini vengono prodotte a partire da derivati del petrolio (soprattutto glicole monoetilenico e acido tereftalico puro). In misura minore, ma crescente, l’industria comunitaria produce le cosiddette fibre di poliesteri in fiocco rigenerate a partire da materiali riciclati (bottiglie e altri rifiuti di polietilentereftalato). Infine, le fibre di poliesteri in fiocco possono essere prodotte dalla combinazione delle materie prime, i derivati del petrolio e i rifiuti di polietilentereftalato.

(243)

I prezzi del glicole monoetilenico e dell’acido tereftalico puro, in quanto derivati del petrolio, dipendono dalla fluttuazione del prezzo del petrolio. Le visite di verifica hanno permesso di appurare che l’andamento del prezzo dei materiali riciclati dipende solitamente dalle fluttuazioni del glicole monoetilenico e dell’acido tereftalico puro.

(244)

Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che il pregiudizio assertivamente subito dall’industria comunitaria è stato causato dalle fluttuazioni del costo delle materie prime, in particolare dall’aumento, registrato a livello mondiale, del prezzo del petrolio.

(245)

Le informazioni fornite da produttori di materie prime hanno permesso di stabilire che, dal 2002 al periodo dell'inchiesta, i prezzi del glicole monoetilenico e dell’acido tereftalico puro sono aumentati rispettivamente del 14 % e del 13 %. Tale aumento del prezzo delle materie prime, però, non si è tradotto in un aumento dei prezzi medi delle fibre di poliesteri in fiocco vendute dall’industria comunitaria [considerando (209)], anche se le fibre sono prodotti sensibili ai prezzi. Al contrario, in quel periodo, i prezzi praticati dai produttori UE sono sensibilmente diminuiti. Anche i produttori del prodotto in esame attivi nei paesi terzi avranno presumibilmente osservato aumenti di prezzo analoghi per i principali fattori produttivi derivati dal petrolio, quali il glicole monoetilenico e l’acido tereftalico puro; tuttavia, nello stesso periodo, i prezzi delle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco dai paesi interessati sono diminuiti significativamente. A causa della concorrenza esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, i produttori comunitari non sono stati in grado di trasferire sugli acquirenti l’aumento del prezzo delle materie prime.

(246)

Inoltre, gli eventuali impatti delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime sui prezzi delle fibre di poliesteri in fiocco riguardano tanto l’industria comunitaria che gli esportatori dei paesi interessati, poiché il petrolio è un bene il cui prezzo è omogeneo a livello mondiale. La richiesta di cui sopra è stata quindi respinta.

3.6.   Fluttuazioni valutarie

(247)

Sono state esaminate le fluttuazioni valutarie tra EUR e USD. La stragrande maggioranza delle operazioni di importazione nella Comunità europea dai paesi interessati è stata negoziata in dollari USA. A partire dalla metà del 2002, e in particolar modo durante il periodo dell'inchiesta, l’euro si è apprezzato rispetto al dollaro USA, favorendo le esportazioni nella zona euro. Alcune parti interessate hanno sostenuto che in un ambito commerciale controllato dal dollaro, il deprezzamento di tale valuta rispetto all'euro ha inevitabilmente favorito le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco nella Comunità europea.

(248)

Nel caso specifico delle fibre di poliesteri in fiocco, anche le importazioni dai paesi diversi da quelli che hanno praticato il dumping hanno beneficiato dell’apprezzamento dell’euro, ma il loro volume è rimasto costante nel periodo in esame, diminuendo addirittura leggermente tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni dai paesi che hanno praticato il dumping sono aumentate, nello stesso periodo, del 12 %. Anche se non si può escludere a priori che l’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro USA possa avere favorito le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco dai paesi interessati, il fatto che le fluttuazioni valutarie non abbiano avuto effetti sulle importazioni da altri paesi indica che esso non può essere ritenuto la causa dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

(249)

Inoltre, l’interpretazione dell’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro USA come causa del pregiudizio all’industria comunitaria dovrebbe valere solamente per il periodo dell'apprezzamento, ossia tra la metà del 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta, e in particolare durante quest’ultimo, quando le differenze tra le due valute si sono accentuate.

(250)

La Commissione conclude pertanto che, sebbene l’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro USA possa aver favorito le esportazioni di fibre di poliesteri in fiocco nella Comunità europea, esso non spiega il significativo aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati rispetto agli altri importatori mondiali.

4.   CONCLUSIONI RELATIVE AL NESSO DI CAUSALITÀ

(251)

La contemporaneità tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, l’aumento delle quote di mercato e le pratiche si sottoquotazione, da una parte, e il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria inducono a concludere che le importazioni oggetto di dumping sono una causa del notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria. In particolare, è stata riscontrata una coincidenza cronologica tra la diminuzione dei prezzi medi delle importazioni e la compressione dei prezzi medi praticati dall'industria comunitaria, che ha prodotto una contrazione della redditività, che nel 2002 e nel periodo dell'inchiesta, nel periodo cioè in cui le importazioni dai paesi interessati sono cresciute maggiormente e i cui prezzi sono diminuiti in modo più consistente, è diventata negativa.

(252)

Dopo un’adeguata analisi, si è concluso che fattori quali l’andamento del consumo, le importazioni da paesi diversi dai paesi interessati, le politiche commerciali dei produttori non denunzianti e il basso livello di investimenti effettuati dall’industria comunitaria non possono avere causato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria. D’altra parte, anche se non si può escludere che altri fattori, quali le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e le fluttuazioni valutarie possano avere contribuito alla situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria, l'effetto di tali fattori non è tale da modificare la conclusione che esiste un effettivo e sostanziale nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   OSSERVAZIONE PRELIMINARE

(253)

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping potesse essere contraria agli interessi della Comunità nel suo insieme. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(254)

Al fine di valutare la probabile incidenza dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate: a quelle notoriamente interessate e a quelle che si erano manifestate. La Commissione ha quindi inviato questionari all'industria comunitaria, ad altri dieci produttori comunitari, a 23 utilizzatori e a tre fornitori di materia prima. Al questionario hanno risposto i sei produttori comunitari denunzianti, due produttori denunzianti, cinque importatori collegati, 15 utilizzatori e due fornitori di materia prima (8).

(255)

All’inizio del procedimento, gli importatori indipendenti noti erano 31. Considerato il numero elevato di importatori indipendenti e conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha deciso di condurre l’inchiesta su un campione. La selezione del campione si è basata sul massimo volume rappresentativo di importazioni del prodotto in esame che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(256)

A tale proposito, sono state inizialmente selezionate cinque società in base al volume delle importazioni dai paesi interessati. Una delle cinque società selezionate non ha collaborato, rifiutando di compilare integralmente il questionario, ed è stata quindi eliminata dal campione. Le quattro società restanti sono state responsabili del 14,6 % del totale delle importazioni in esame. Il campione finale è quindi risultato composto dalle seguenti società:

S.I.M.P., SpA, Italia

Highams Group Ltd., Regno Unito

Tob Herman Industries, N.V., Belgio

Marubeni Europe plc, Hamburg Branch, Germania

(257)

Si è quindi proceduto ad esaminare se, nonostante le conclusioni relative al dumping, alla situazione dell'industria comunitaria e al nesso di causalità, esistessero validi motivi per concludere che, in questo caso particolare, l'imposizione delle misure non fosse nell'interesse della Comunità.

2.   INDUSTRIA COMUNITARIA

(258)

L'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole, come indicato nel considerando (202) e successivi.

(259)

L'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di raggiungere i livelli di redditività che avrebbe potuto raggiungere in assenza di importazioni in dumping e di beneficiare degli sviluppi del mercato comunitario e garantirebbe il buon funzionamento dell’industria comunitaria che produce fibre di poliesteri in fiocco.

(260)

Infatti, anche se l’industria comunitaria è riuscita a sviluppare importanti mercati di nicchia nei segmenti delle fibre di poliesteri in fiocco a più alto valore aggiunto e speciali, va osservato che l’attività fondamentale dell’industria comunitaria riguarda sempre le fibre normali, sia nel campo della tessitura che nelle altre applicazioni, un segmento in cui le importazioni dai paesi interessati sono sempre più presenti e in cui la produzione dell’industria comunitaria è maggiormente esposta ad una concorrenza sleale.

(261)

Le fibre speciali garantiscono ampi margini ma sono vendute in quantità limitate. Per ottimizzare l’utilizzo degli impianti e coprire i costi fissi di produzione, l’industria comunitaria deve vendere fibre di base e normali in grandi quantitativi. Perciò, l’istituzione di dazi garantirà il buon funzionamento della produzione di fibre di poliesteri in fiocco di base e normali, nonché la continuazione della produzione di fibre a più alto valore aggiunto, che dipende strettamente dal buon funzionamento del settore delle fibre normali. Va osservato che il principale fornitore di prodotti speciali a livello mondiale è la stessa industria comunitaria e che tali prodotti ad alto valore aggiunto non sono prodotti nei paesi interessati. Si ritiene pertanto che l’istituzione delle misure sarebbe nell’interesse della Comunità.

3.   IMPATTO SUGLI UTILIZZATORI E SUGLI IMPORTATORI

(262)

Come indicato ai considerando (254) e (256), la Commissione ha ricevuto 15 questionari dagli utilizzatori, 4 questionari da importatori indipendenti inseriti nel campione e 5 questionari da importatori indipendenti. Anche tre associazioni di utilizzatori hanno presentato alla Commissione informazioni e osservazioni, chiedendo la chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure.

(263)

Gli utilizzatori del prodotto in esame rappresentano il settore tessile. Il mercato delle fibre di poliesteri in fiocco si divide nel settore dei filati (la produzione di filamenti per la produzione di tessuti, eventualmente previa mescolatura con altre fibre, quali la lana e il cotone), il settore delle fibre non destinate alla tessitura (la produzione di fogli e reti che non devono essere trasformate in filati e che sono legate tra loro per frizione e/o coesione e/o adesione, senza uso di carta) e il settore del riempimento (l'imbottitura di alcuni prodotti tessili, per esempio cuscini o sedili per automobili). Nella maggior parte dei casi, gli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta sono produttori di prodotti non filati e sono membri di una delle tre associazioni di utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta, che rappresentano, a livello europeo, l'industria del settore delle fibre non destinate alla tessitura (9). Secondo le informazioni sugli acquisti contenute nelle risposte ai questionari, gli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta rappresentano circa il 5 % del consumo comunitario di fibre di poliesteri in fiocco e circa il 13 % delle importazioni complessive dai paesi interessati. Gli utilizzatori e gli importatori hanno presentato una serie di argomentazioni contro l’istituzione di misure.

(264)

In primo luogo, l’industria a valle ha affermato che il mercato comunitario delle fibre di poliesteri in fiocco dipende sostanzialmente da fornitori esterni del prodotto in esame (i produttori europei possono soddisfare al massimo il 60 % della domanda del mercato). In termini di capacità produttiva e di quota di mercato detenute nella Comunità, due dei paesi oggetto dell’inchiesta, Taiwan e Corea del Sud, sono i maggiori fornitori di fibre di poliesteri in fiocco a livello mondiale. Il livello dei dazi antidumping si ripercuote quindi su aspetti essenziali dell'interesse della Comunità.

(265)

Gli utilizzatori delle fibre di poliesteri in fiocco hanno inoltre affermato di operare in un mercato estremamente sensibile ai prezzi e che nemmeno il minimo aumento dei costi può essere trasferito al cliente finale a causa della concorrenza già agguerrita, in particolare da parte dei paesi del Sud-Est asiatico e della Cina, sul mercato dei prodotti finiti (per esempio, cuscini, tessuti, eccetera). Questi paesi vendono già il prodotto a prezzi molto bassi e molti produttori tessili europei sono stati obbligati a trasferire almeno in parte la produzione in paesi terzi.

(266)

Inoltre, alcuni utilizzatori di fibre di poliesteri in fiocco hanno affermato che alcuni tipi del prodotto in esame (le cosiddette fibre hollow conjugate) non sono prodotte nella Comunità e non vi saranno prodotte in un futuro immediato per mancanza di impianti tecnici adeguati. Questi tipi di fibre di poliesteri in fiocco devono essere importate (i cosiddetti prodotti hollow conjugate sono prodotti essenzialmente in Corea del Sud).

(267)

Infine, l’industria a valle è, a differenza dell’industria delle fibre di poliesteri in fiocco, ad uso intensivo di manodopera. Come hanno affermato diverse parti, il numero di addetti dell’industria a valle è molto elevato rispetto all’industria delle fibre di poliesteri in fiocco, che è caratterizzata da un uso intensivo di capitale. Per esempio, l’industria europea delle applicazioni diverse dalla tessitura dispone di una forza lavoro diretta di 16 000 addetti, rispetto ai 1 180 addetti dell’industria delle fibre di poliesteri in fiocco. Come sostengono i produttori che si occupano delle applicazioni diverse dalla tessitura, le fibre di poliesteri in fiocco rappresentano in media il 40 % del costo complessivo di produzione del prodotto che essi fabbricano. Essi affermano che l'istituzione dei dazi potrebbe portare ad una perdita di posti di lavoro o al trasferimento all'estero delle linee di produzione.

(268)

Per quanto concerne la presunta dipendenza del mercato comunitario dai fornitori esterni, la Commissione osserva che, mentre i dazi sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall'Arabia Saudita sarebbero, in media, del 27 %, questi paesi hanno detenuto, nel periodo dell'inchiesta, solamente una quota di mercato del 7 %. Inoltre, essa propone di abrogare le misure attualmente in vigore sulle importazioni da Taiwan e di ridurre i dazi attualmente in vigore sulle importazioni dalla Corea del Sud. Va osservato che nel periodo dell'inchiesta, con l’attuale livello delle misure in vigore [considerando (3)], Taiwan e Corea del Sud hanno detenuto una quota di mercato del 19 %. D’altro canto, come riferisce un prestigioso studio di consulenza sul mercato delle fibre, va ricordato che i principali produttori di fibre di poliesteri in fiocco presenti nei paesi non soggetti alle misure antidumping (in particolare Stati Uniti, Messico, Turchia e Sudafrica) hanno avuto una capacità produttiva in eccesso pari a circa il 50 % del consumo comunitario totale. Inoltre, le importazioni da questi paesi detengono già un’importante quota sul mercato comunitario, che nel periodo dell'inchiesta è stata pari al 5,3 %.

(269)

Pertanto, nonostante l’eventuale istituzione di dazi sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall'Arabia Saudita e tenendo conto dell'abrogazione delle misure relative a Taiwan e della riduzione di quelle relative alla Corea del Sud, gli utilizzatori della Comunità potrebbero ancora contare su (o prendere in considerazione la possibilità di servirsi di) importanti fornitori del prodotto in esame, per esempio la Corea del Sud o altri grandi fornitori presenti in paesi non soggetti alle misure antidumping, tra cui Taiwan.

(270)

Per quanto concerne la presunta incapacità degli utilizzatori delle fibre di poliesteri in fiocco di trasferire l’aumento dei costi prodotto dall’istituzione dei dazi antidumping, nel caso specifico degli utilizzatori che hanno collaborato (quasi esclusivamente produttori di prodotti non destinati alla tessitura) che utilizzano il prodotto in esame proveniente da Repubblica popolare cinese, Arabia Saudita, Corea del Sud e Taiwan, considerando (i) che l'aliquota media del dazio antidumping relativa a Repubblica popolare cinese e Arabia Saudita è pari al 34,6 %, mentre tali paesi hanno detenuto, durante il periodo dell'inchiesta, il 7,8 % del mercato; (ii) che l'aliquota media del dazio da istituire sulle importazioni dalla Corea del Sud è inferiore all'aliquota media del dazio istituita con il regolamento (CE) n. 2582/2000 del 2 % e che le misure relative a Taiwan saranno abrogate; (iii) che, insieme, la Corea del Sud e Taiwan hanno detenuto, nel periodo dell'inchiesta, il 19,3 % della quota di mercato comunitario e (iv) che l’importanza delle fibre di poliesteri in fiocco nei costi di produzione del prodotto finito degli utilizzatori che hanno collaborato (di prodotti non destinati alla tessitura) corrisponde, in media, al 40 % dei costi, per l'industria a valle che ha collaborato, l'aumento dei costi di produzione conseguente all'istituzione delle misure, sarà dell’ordine dello 0,40 %.

(271)

Se, come sostengono, gli utilizzatori non riescono a trasferire agli acquirenti tale aumento del costo di produzione, l'impatto sulla situazione finanziaria non sarà significativo. La Commissione ritiene inoltre che, considerata l’esiguità dell’impatto sulla situazione finanziaria dell'industria a valle, non vi saranno ripercussioni sulla forza lavoro di tale industria.

(272)

Nonostante l’esistenza di misure antidumping e/o compensative sul 50 % circa delle importazioni del prodotto in esame da tutti i paesi terzi, per quanto riguarda il segmento delle fibre non destinate alla tessitura, nel periodo in esame, il consumo sul mercato è aumentato. Sulla base di informazioni fornite dall’associazione che rappresenta i produttori europei di fibre non destinate alla tessitura, tra il 2000 e il 2002, la produttività di tale settore è aumentata del 17 %.

(273)

Inoltre, le fibre di poliesteri in fiocco hollow conjugate possono essere prodotte dall’industria comunitaria, che dispone del know-how tecnico e delle attrezzature necessarie. Come indicato sopra, le fibre hollow conjugate non sono attualmente prodotte dall’industria comunitaria a causa della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Tuttavia, le misure attualmente in vigore sulla Repubblica di Corea, il principale fornitore di fibre hollow conjugate, saranno, in media, ridotte.

(274)

Considerato quanto precede e tenendo in considerazione il livello delle misure e la chiusura del procedimento contro Taiwan, la Commissione ha concluso che le eventuali nuove misure non produrranno alcun peggioramento della situazione degli utilizzatori e degli importatori del prodotto in esame.

4.   IMPATTO SUI FORNITORI DI MATERIE PRIME

(275)

Due fornitori di materie prime hanno collaborato all’inchiesta, rispondendo al questionario. Si tratta di industrie petrolchimiche che forniscono acido tereftalico puro e glicole monoetilenico ai produttori di fibre di poliesteri in fiocco. Entrambe le società si sono dichiarate a favore dell'istituzione dei dazi. Tuttavia, dal punto di vista dell’interesse della Comunità, la posizione di tali società nel procedimento deve essere interpretata alla luce del fatto che le loro vendite di materie prime all’industria delle fibre di poliesteri in fiocco rappresentano una parte minima del fatturato e che l’eventuale istituzione delle misure non ne altererebbe la situazione finanziaria o commerciale.

5.   CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

(276)

Come indicato sopra, le fibre di poliesteri in fiocco possono essere di tipo vergine, prodotte cioè da derivati del petrolio (acido tereftalico puro e glicole monoetilenico) o di tipo rigenerato, prodotte cioè da bottiglie ed altri rifiuti di polietilentereftalato o da una combinazione dei due tipi. La Commissione ha rilevato che, nel periodo dell'inchiesta, l’industria comunitaria ha utilizzato, per la produzione di fibre di poliesteri in fiocco, circa il 60 % di materie prime vergini e il 40 % di materie prime riciclate. Per la produzione di fibre di poliesteri in fiocco, l’industria comunitaria ha programmato di aumentare progressivamente la percentuale di materie prime riciclate. Per esempio, due delle società che costituiscono l’industria comunitaria hanno inserito nei propri stabilimenti degli impianti per il riciclaggio mentre una terza prevede di inserirne una tra il 2004 e il 2005.

(277)

Secondo l’articolo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea (il trattato), la tutela dell’ambiente rappresenta una politica e un’attività comune che permette di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 2 del trattato, tra cui lo sviluppo sostenibile delle attività economiche. In tale quadro, la Comunità europea considera la prevenzione e la gestione dei rifiuti una delle sue priorità principali.

(278)

In particolare, la Comunità europea ha adottato misure sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (10). Uno dei principi che sottendono tali direttive è il principio del riciclaggio e del riutilizzo: se i rifiuti di imballaggio non possono essere eliminati, è importante recuperare il maggior numero possibile di materiali, preferibilmente attraverso il riciclaggio. Recentemente, la Comunità europea ha stabilito che entro il 31 dicembre 2008 dovrà essere raggiunto l’obiettivo minimo del riciclo del 22,5 % dei materiali plastici contenuti nei rifiuti di imballaggio (11).

(279)

Durante il periodo dell'inchiesta, l’industria comunitaria delle fibre di poliesteri in fiocco ha consumato il 70 % delle bottiglie di polietilentereftalato riciclate, rappresentando di gran lunga il principale utilizzatore finale di questo tipo di rifiuti di imballaggio (12). Questi dati dimostrano che il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di polietilentereftalato in Europa dipende strettamente dall'industria delle fibre di poliesteri in fiocco, che ne rappresenta l'acquirente principale.

(280)

La Commissione ritiene che l’istituzione di dazi contribuirà a garantire il buon funzionamento di un settore industriale che, in quanto principale cliente, occupa un ruolo di rilievo nel riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di polietilentereftalato.

(281)

Tale conclusione non è modificata dal fatto che l’industria comunitaria del riciclaggio esporta rifiuti di polietilentereftalato in Repubblica popolare cinese, come hanno segnalato alcune parti interessate. La maggior parte dei rifiuti di imballaggio di polietilentereftalato viene consumata dai produttori di fibre di poliesteri in fiocco.

6.   CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(282)

Tenendo conto di tutti i fattori di cui sopra, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi contrari all'istituzione di misure antidumping.

H.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO RELATIVO A TAIWAN

(283)

Alla luce delle conclusioni di cui al considerando (143), le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti di Taiwan non sono più giustificate. Ai sensi dell’articolo 11 e dell’articolo 9 del regolamento di base, qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi.

(284)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure di difesa attualmente in vigore nei confronti di Taiwan non è necessario e che il procedimento debba essere chiuso.

I.   MISURE ANTIDUMPING

1.   LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(285)

È necessario che il livello delle misure antidumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping senza superare il margine di dumping rilevato. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, la Commissione ha ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping. La Commissione ritiene che in assenza di importazioni oggetto di dumping, l’industria comunitaria otterrebbe un profitto al lordo delle imposte del 5 %, un livello che i denunzianti ritengono adeguato. In assenza di informazioni diverse, tale livello di profitto è stato nuovamente considerato adeguato.

(286)

Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato sulla base di un confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario.

(287)

Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell'industria comunitaria in modo tale da comprendere il margine di profitto del 5 % di cui sopra. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione CIF.

2.   MISURE DEFINITIVE

(288)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, sia necessario istituire un dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, dall'Arabia Saudita e dalla Corea del Sud, al livello del minor margine di pregiudizio o di dumping riscontrato.

(289)

Le aliquote del dazio sono le seguenti:

Paese

Società

Base per dazio Antidumping (%)

Repubblica popolare cinese

Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd.

Sanbei Town Industry Area, Cixi City, Provincia dello Zhejiang

26,3

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.

31-33F, Baoan Tower, No 800, Dongfang Road, Pudong New District, 200122, Shanghai

4,9

Hangzhou An Shun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

N. 37, East Avenue, Fu-Yang Town, Hangzhou, Provincia dello Zhejiang

18,6

Deqing An Shun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

N. 9, Cangqian Road, Chengguan Town Deqing County

18,6

Kunshan An Shun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

N. 78, Huting Road, Bacheng Town, Kunshan, Provincia dello Jiangsu

18,6

Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co. Ltd.

Houxiang Industrial Zone, Changjing, Jiangsu 214411

24,6

Xiake Color Spinning Co. Ltd.

N. 39, East Street, Mazhen, Jiangyin, Jiangsu 214406

49,7

Tutte le altre società

49,7

Arabia Saudita

National Polyester Fibers Factory

P.O. Box 42185, Riyadh 11541

20,9

Saudi Basic Industries Corporation (Sabic)

P.O. Box 5101, Riyadh 11422

20,9

Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd)

P.O. Box 30701, Yanbu Al-Sinaiyah 21447

20,9

Tutte le altre società

20,9

Repubblica di Corea

Huvis Corporation

151-7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul

5,7

Saehan Industries Inc

254-8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Seoul

10,6

Sung Lim Co. Ltd.

RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1, Youido-Dong, Youngdungpo-ku, Seoul

0

Dongwoo Industry Co. Ltd.

729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do

6,0

East Young Co. Ltd.

Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267 Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk, Korea

6,0

Estal Industrial Co.

845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam

6,0

Geum Poong Corporation

62-2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi

6,0

Keon Baek Co. Ltd.

1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do

6,0

Samheung Co. Ltd.

557-12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do

6,0

Tutte le altre società

10,6

(290)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili a titolo individuale ad alcune società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione di queste società accertata durante l'inchiesta. Tali aliquote (in contrasto con il dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano perciò esclusivamente alle importazioni del prodotto originario dei paesi interessati e fabbricati dalle società in questione e quindi dalle specifiche persone giuridiche citate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel dispositivo del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare dell'aliquota in questione e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(291)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (13) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento del nome o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a proporre la modifica del regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

3.   IMPEGNI

(292)

Un produttore esportatore saudita che ha collaborato ha offerto un impegno sui prezzi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. I prezzi minimi offerti una prima volta dal produttore esportatore non sono risultati sufficienti ad eliminare l’effetto pregiudizievole del dumping, così come i prezzi proposti con una seconda offerta. Inoltre, la struttura delle vendite nella Comunità scelta dalla società è tale da non permettere un controllo efficace del rispetto dell’impegno. L’offerta è stata quindi respinta.

(293)

Due produttori esportatori cinesi hanno offerto un impegno, sostenuto da un’associazione di utilizzatori. L’offerta non ha però potuto essere accolta in quanto avrebbe implicato l'esenzione di un certo volume di importazioni dalle misure definitive e non avrebbe quindi permesso di eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria. Gli esportatori hanno allora offerto un prezzo minimo valido per tutte le importazioni nella Comunità, ma ad un livello non sufficiente ad eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping. Le offerte sono state quindi respinte. Inoltre, non sarebbe stato possibile accettare prezzi minimi diversi per tipi di prodotto diversi, ma difficilmente distinguibili all’importazione. In questo modo, sarebbe stato facile eludere l’impegno a rispettare i prezzi minimi. Inoltre, l’inchiesta ha rivelato che la contabilità degli esportatori non era conforme alle norme internazionali in materia, e ciò avrebbe reso particolarmente difficile il controllo del rispetto dell’impegno.

(294)

Un altro produttore esportatore cinese, al quale non era stato concesso né lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato né il trattamento individuale, ha proposto un impegno di aumento dei suoi prezzi all'esportazione nella Comunità. Oltre al fatto che l’aumento dei prezzi non avrebbe eliminato il dumping pregiudizievole riscontrato, di prassi la Commissione non accetta impegni da società a cui non è stato concesso né lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato né il trattamento individuale, in quanto in casi di questo tipo, è impossibile determinare il margine di dumping individuale. Pertanto, l’offerta di impegno ricevuta dall’esportatore è stata respinta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00 e originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita.

2.   L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti in esame fabbricati dalle società sotto elencate, è la seguente:

Paese

Fabbricante

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale Taric

Repubblica popolare cinese

Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd.

Sanbei Town Industry Area, Cixi City, Provincia dello Zhejiang

26,3

A590

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.

31-33F, Baoan Tower, No 800, Dongfang Road, Pudong New District, 200122, Shanghai

4,9

A591

Hangzhou An Shun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

N. 37, East Avenue, Fu-Yang Town, Hangzhou, Provincia dello Zhejiang

18,6

A592

Deqing An Shun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

N. 9, Cangqian Road, Chengguan Town Deqing County

Kunshan An Shun Pettechs Fibre Industry Co. Ltd.

N. 78, Huting Road, Bacheng Town, Kunshan, Provincia dello Jiangsu

Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co. Ltd.

Houxiang Industrial Zone, Changjing, Jiangsu 214411

24,6

A595

Tutte le altre società

49,7

A999

Arabia Saudita

National Polyester Fibers Factory

P.O. Box 42185, Riyadh 11541

20,9

A597

Saudi Basic Industries Corporation (Sabic)

P.O. Box 5101, Riyadh 11422

20,9

A598

Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd)

P.O. Box 30701, Yanbu Al-Sinaiyah 21447

Tutte le altre società

20,9

A999

3.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

La parte della tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio relativa alle aliquote del dazio antidumping applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00 originarie della Repubblica di Corea, è sostituita dalla seguente:

Paese

Fabbricante

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale Taric

Repubblica di Corea

Huvis Corporation

151-7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul

5,7

A151

Saehan Industries Inc

254-8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Seoul

10,6

A599

Sung Lim Co., Ltd.

RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1; Youido-Dong, Youngdungpo-ku; Seoul

0

A154

Dongwoo Industry Co. Ltd.

729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do

6,0

A608

East Young Co. Ltd.

Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267 Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk

6,0

A609

Estal Industrial Co.

845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam

6,0

A610

Geum Poong Corporation

62-2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi

6,0

A611

Keon Baek Co. Ltd.

1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do

6,0

A612

Samheung Co. Ltd.

557-12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do

6,0

A613

Tutte le altre società

10,6

A999

Articolo 3

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie di Taiwan è chiuso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)   GU L 204 del 4.8.1999, pag. 3.

(3)   GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.

(4)   GU C 309 del 19.12.2003, pag. 6.

(5)   GU C 309 del 19.12.2003, pag. 2.

(6)   GU L 175 del 14.7.2000, pag. 10.

(7)   GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 1.

(8)  Uno dei produttori che non ha sporto denuncia ma che ha collaborato ha affermato che tutta la sua produzione di fibre di poliesteri in fiocco non è venduta sul mercato libero, ma, nel quadro di vendite vincolate, a società collegate.

(9)  Secondo le stime, nel periodo dell'inchiesta, il consumo comunitario di fibre di poliesteri in fiocco non destinate alla tessitura ha rappresentato il 25 % circa del consumo totale di fibre di poliesteri in fiocco.

(10)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/12/CE (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26).

(11)  Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.

(12)  Gli altri utilizzi sono destinati alla produzione di nuove bottiglie, a cui è destinato l’11 % delle bottiglie di polietilentereftalato raccolte, di fogli di poliesteri (7,5 %) e di materiali per strapping (7,6 %).

(13)   Commissione delle Comunità europee Direzione generale del Commercio J-79 05/16 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles