15.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/3


REGOLAMENTO (CE) N. 421/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2005

relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2005 e il 10 aprile 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1),

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2),

visto il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) (3), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 658/2004, sono state presentate domande di licenza da parte di importatori tradizionali e di nuovi importatori superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

È necessario ora fissare, per ciascuna categoria di importatori, la percentuale del quantitativo oggetto di domanda che sarà possibile importare mediante licenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le licenze di importazione richieste ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2004 sono concesse, percentualmente rispetto ai quantitativi richiesti, nella misura indicata nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 aprile 2005 e si applica sino al 10 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(2)   GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).

(3)   GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.


ALLEGATO

Origine dei prodotti

Assegnazioni percentuali

Repubblica popolare cinese

Altri paesi terzi

importatori tradizionali

[Articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 658/2004]

38,204  %

N/A

altri importatori

[Articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 658/2004]

4,725  %

N/A