5.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 379/2005 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1168/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle prugne
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quando segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 537/2004 della Commissione, del 23 marzo 2004, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al mercato degli ortofrutticoli in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (2), ha aggiunto diverse varietà all’elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso di Prunus domestica sostituendo l’appendice all’allegato del regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione (3). Tuttavia, la nuova appendice non contiene l’elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso di Prunus salicina che era invece incluso prima della modifica, in seguito alla raccomandazione della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite di distinguere le varietà di Prunus domestica da quelle di Prunus salicina. Ai fini della trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno redigere nuovamente tale elenco. |
(2) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1168/1999. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’appendice dell’allegato del regolamento (CE) n. 1168/1999 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9.
(3) GU L 141 del 4.6.1999, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
L’appendice dell’allegato del regolamento (CE) n. 1168/1999 è così modificata:
1) |
Il titolo della tabella è sostituito dal seguente: |
2) |
È aggiunto il seguente testo: «2. Elenco non limitativo delle varietà a frutto grosso di Prunus salicina
|