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25.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/9 |
REGOLAMENTO (CE) n. 306/2005 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 definisce la metodologia dei conti economici dell’agricoltura della Comunità (di seguito «metodologia CEA»). I punti 3.056 e 3.064 di tale allegato contengono rispettivamente esempi di contributi ai prodotti ed esempi di altri contributi alla produzione, corredati di riferimenti alle corrispondenti voci di bilancio. Poiché alcuni riferimenti non sono più validi, occorre aggiornare i due punti citati. |
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(2) |
Il compito di aggiornare la metodologia CEA è affidato alla Commissione. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 138/2004 andrebbe pertanto modificato di conseguenza. |
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(4) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato come segue:
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1) |
Il punto 3.056 è sostituito dal testo seguente:
(1) Tra i contributi agricoli versati agli agricoltori rientra qualsiasi contributo in forma di indennità compensativa (ovvero nel caso in cui le amministrazioni pubbliche versino ai produttori di prodotti agricoli la differenza tra i prezzi medi di mercato e i prezzi garantiti dei prodotti agricoli)." |
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2) |
Il punto 3.064 è sostituito dal testo seguente:
(2) Qualora tuttavia il contributo concorra tanto al finanziamento dell’ammortamento del debito quanto al pagamento degli interessi sul capitale e non sia possibile scindere i due elementi, l’intero contributo sarà registrato come contributo agli investimenti." |
(1) Tra i contributi agricoli versati agli agricoltori rientra qualsiasi contributo in forma di indennità compensativa (ovvero nel caso in cui le amministrazioni pubbliche versino ai produttori di prodotti agricoli la differenza tra i prezzi medi di mercato e i prezzi garantiti dei prodotti agricoli).
(2) Qualora tuttavia il contributo concorra tanto al finanziamento dell’ammortamento del debito quanto al pagamento degli interessi sul capitale e non sia possibile scindere i due elementi, l’intero contributo sarà registrato come contributo agli investimenti.»