24.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 300/2005 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1), in particolare l’articolo 12, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 elenca le imprese statali birmane soggette alle misure restrittive di cui all’articolo 8 bis del regolamento. |
(2) |
L’articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 798/2004 autorizza la Commissione a modificare l’allegato IV sulla base delle decisioni adottate in relazione all’allegato II della posizione comune 2004/423/PESC del Consiglio (2), che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar. |
(3) |
La posizione comune 2005/149/PESC del Consiglio (3) modifica l’allegato II della posizione comune 2004/423/PESC. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004 è modificato come risulta dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2005.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2004 (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 11).
(2) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17).
(3) GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37.
ALLEGATO
Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 798/2004, la sezione «I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD» è modificata come segue:
1. |
Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «A. MANUFACTURING», sono soppresse le seguenti voci:
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2. |
Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «B. TRADING», viene soppressa la seguente voce:
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3. |
Sotto al titolo «JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES», «C. SERVICES», vengono soppresse le seguenti voci:
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