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23.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 293/2005 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo a un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti agricoli e le agevolazioni per le persone che attraversano la linea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 10 su Cipro dell’atto di adesione del 2003 (1), in particolare l’articolo 2,
visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro (2) del suddetto atto di adesione, in particolare l’articolo 6,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (3) prevede norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali esercita un controllo effettivo. |
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(2) |
Alla luce dell’esperienza acquisita dall’entrata in vigore di detto regolamento, è opportuno rendere più flessibili alcune agevolazioni per le persone che attraversano la linea e facilitare gli scambi di determinati prodotti agricoli. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 866/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato:
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1) |
l’articolo 4 è modificato come segue:
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2) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. La direttiva 69/169/CEE del Consiglio (*2) non trova applicazione, ma le merci contenute nei bagagli personali delle persone che attraversano la linea sono esentate dall’imposta sugli affari e dall’accisa, sempreché non abbiano carattere commerciale e il loro valore totale non superi 135 EUR per persona. 2. I limiti quantitativi per le esenzioni dalle imposte sugli affari e dall’accisa sono di 40 sigarette e un litro di bevande spiritose per consumo personale. 3. Le esenzioni per le merci di cui al paragrafo 2 non sono concesse ai minori di 17 anni che attraversano la linea. 4. Entro i limiti quantitativi di cui al paragrafo 2 il valore delle merci ivi elencate non è preso in considerazione nella fissazione dell’esenzione di cui al paragrafo 1. 5. Per far fronte a gravi perturbazioni in uno specifico settore della sua economia, provocate da un ampio ricorso alle agevolazioni da parte delle persone che attraversano la linea, la Repubblica di Cipro, previa approvazione della Commissione, può derogare all’articolo 6, paragrafo 1, per un periodo non superiore a tre mesi.». (*2) GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73)." |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.