22.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/2


REGOLAMENTO (CE) N. 290/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

122,6

204

77,2

212

167,7

624

239,8

628

104,0

999

142,3

0707 00 05

052

154,8

068

103,0

204

118,9

999

125,6

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

167,1

204

209,9

999

188,5

0805 10 20

052

54,0

204

47,7

212

50,1

220

38,9

421

30,9

448

35,8

624

65,1

999

46,1

0805 20 10

204

87,4

624

84,0

999

85,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

41,3

204

93,3

220

35,5

400

75,9

464

134,9

528

96,4

624

76,0

662

49,1

999

75,3

0805 50 10

052

52,5

999

52,5

0808 10 80

400

116,7

404

104,6

508

80,2

512

110,8

528

80,4

720

50,5

999

90,5

0808 20 50

388

73,4

400

92,1

528

72,1

999

79,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».