19.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 286/2005 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2005
per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero, dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 221/2005 della Commissione, del 10 febbraio 2005, recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2004/2005 (4), ha fissato come obbligo di consegna per il Congo, l'India e il Mozambico un quantitativo superiore al quantitativo totale su cui vertono le domande di titoli di importazione già presentate per il periodo di consegna 2004/2005. |
(3) |
In queste circostanze, per maggior chiarezza, é opportuno indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 7 all'11 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).
(4) GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 15.
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP—INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 7.-11.2.2005 |
Limite |
Barbados |
100 |
|
Belize |
0 |
Raggiunto |
Congo |
100 |
|
Figi |
100 |
|
Guiana |
100 |
|
India |
100 |
|
Costa d'Avorio |
100 |
|
Giamaica |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
100 |
|
Maurizio |
100 |
|
Mozambico |
100 |
|
S. Cristoforo e Nevis |
100 |
|
Swaziland |
100 |
|
Tanzania |
100 |
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
Zambia |
100 |
|
Zimbabwe |
0 |
Raggiunto |
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 7.-11.2.2005 |
Limite |
India |
100 |
|
ACP |
100 |
|
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 7.-11.2.2005 |
Limite |
Brasile |
0 |
Raggiunto |
Cuba |
100 |
|
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |