12.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/1


REGOLAMENTO (CE) N. 238/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

118,4

204

88,9

212

157,6

624

176,8

999

135,4

0707 00 05

052

165,8

068

111,6

204

82,0

999

119,8

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

184,6

204

247,6

999

216,1

0805 10 20

052

44,4

204

40,8

212

48,9

220

37,4

400

45,0

448

34,8

624

65,9

999

45,3

0805 20 10

204

88,4

624

72,5

999

80,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

96,6

400

79,0

464

42,4

624

74,8

662

36,0

999

65,0

0805 50 10

052

62,3

220

27,0

999

44,7

0808 10 80

400

100,9

404

89,2

528

96,4

720

65,4

999

88,0

0808 20 50

388

87,5

400

94,8

512

70,8

528

58,0

720

55,6

999

73,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».