3.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/1


REGOLAMENTO (CE) N. 177/2005 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2005-2006)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «il Fondo») è stato costituito nel 1986 dall'accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «l'accordo») per promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda, in applicazione di uno degli obiettivi specificati dall'accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985.

(2)

Dal 1989 la Comunità ha erogato contributi finanziari al Fondo. Nel biennio 2003-2004 è stata stanziata la somma di 15 milioni di EUR nel bilancio comunitario per ciascuno degli anni 2003 e 2004, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 2236/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004) (2). Il regolamento suddetto è scaduto il 31 dicembre 2004.

(3)

Le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2236/2002 hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del Fondo, rafforzando al contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il Programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee di frontiera dell'Irlanda (in appresso denominato «il programma PEACE»), istituito in conformità del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3).

(4)

Il processo di pace nell'Irlanda del Nord rende necessario il proseguimento del sostegno della Comunità europea al Fondo al di là del 31 dicembre 2004.

(5)

Nella riunione di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di esaminare la possibilità di allineare gli interventi previsti dal programma PEACE e dal Fondo internazionale per l’Irlanda con quelli degli altri programmi previsti dai Fondi strutturali che giungono a scadenza nel 2006, comprese le implicazioni finanziarie.

(6)

È opportuno che il contributo comunitario al Fondo assuma la forma di contributi finanziari per gli anni 2005 e 2006, venendo pertanto a scadenza alla stessa data in cui termina la proroga del programma PEACE.

(7)

Nell'assegnare il contributo comunitario il Fondo dovrebbe conferire la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone d’entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dal programma PEACE.

(8)

Conformemente all'accordo, tutte le parti che contribuiscono finanziariamente al Fondo partecipano in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo internazionale per l'Irlanda.

(9)

La Commissione dovrebbe favorire il coordinamento a tutti i livelli tra gli agenti e il consiglio di gestione del Fondo e gli organismi di gestione costituiti nel quadro degli interventi dei Fondi strutturali interessati, in particolare nell'ambito del programma PEACE.

(10)

Gli aiuti del Fondo dovrebbero essere considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiscono ad un durevole progresso economico e sociale e non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private.

(11)

Entro il 1o aprile 2006 si dovrebbe effettuare una valutazione dei risultati ottenuti dal Fondo e della necessità di un eventuale ulteriore sostegno comunitario.

(12)

Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4).

(13)

L'importo del contributo comunitario al Fondo dovrebbe ammontare a 15 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2005 e 2006, espressi in valori correnti.

(14)

Tale sostegno contribuirà a rafforzare la solidarietà fra gli Stati membri e fra i loro popoli.

(15)

Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’importo finanziario di riferimento per l’esecuzione del contributo della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (in appresso denominato «il Fondo») per il periodo 2005 e 2006 è di 30 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

Il Fondo si avvale di tale contributo conformemente alle disposizioni dell'accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «l'accordo»).

Nell’assegnazione del contributo il Fondo conferisce la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone d’entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali, in particolare quelle del Programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee di frontiera dell'Irlanda (in appresso denominato «il programma PEACE»), istituito in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Il contributo viene impiegato in modo da contribuire a un durevole progresso economico e sociale delle zone interessate. Esso non è utilizzato in sostituzione di altre spese pubbliche o private.

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo (in appresso denominato «il consiglio di gestione»).

Il Fondo è rappresentato come osservatore alle riunioni del comitato di controllo del programma PEACE ed eventualmente di altri interventi dei Fondi strutturali.

Articolo 4

La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione, determina le idonee modalità in materia di pubblicità e di informazione destinate a rendere noto il contributo della Comunità ai progetti finanziati dal Fondo.

Articolo 5

Entro il 31 marzo 2006 la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione di valutazione dei risultati delle attività del Fondo e della necessità di continuare a erogare contributi dopo il 2006, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel processo di pace nell'Irlanda del Nord. Nella relazione figurano tra l'altro:

a)

una presentazione delle attività del Fondo;

b)

un elenco dei progetti beneficiari di aiuti;

c)

una valutazione della natura e dell'impatto delle attività del Fondo, particolarmente in relazione ai suoi obiettivi e ai criteri di cui agli articoli 2 e 7;

d)

una valutazione delle iniziative intraprese dal Fondo per assicurare la collaborazione e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, tenendo conto in particolare degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4;

e)

un allegato in cui figurano i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente all'impegno di cui all'articolo 6.

Articolo 6

1.   La Commissione amministra i contributi.

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il contributo annuo è erogato a rate secondo le seguenti modalità:

a)

un primo acconto del 40 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto un impegno, firmato dal presidente del consiglio di gestione, in cui si dichiara che il Fondo si conformerà alle condizioni stabilite nel presente regolamento per la concessione del contributo;

b)

un secondo acconto del 40 % è versato sei mesi più tardi;

c)

un pagamento finale del 20 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto e approvato il rapporto annuo di attività del Fondo e verificato i conti per l'anno in questione.

2.   Prima di versare una rata la Commissione esegue una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo sulla base del saldo di cassa del Fondo alla data prevista per ciascun versamento. Qualora dalla valutazione risulti che il fabbisogno finanziario del Fondo non giustifica il versamento di una delle rate, tale versamento è sospeso. La Commissione riesamina tale decisione sulla base di nuove informazioni trasmesse dal Fondo e riprende i versamenti non appena siano ritenuti giustificati.

Articolo 7

Un contributo del Fondo può essere impiegato per un'operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nel quadro di un intervento dei Fondi strutturali, soltanto se l'importo ottenuto sommando la cifra che rappresenta il 40 % dell'importo del contributo del Fondo e la cifra che rappresenta l'importo dell'aiuto dei Fondi strutturali non supera il 75 % dei costi totali ammissibili dell'operazione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Esso scade il 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  Parere reso il 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 341 del 17.12.2002, pag. 6.

(3)   GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).

(4)   GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).