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27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 117/2005 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria sulle importazioni di talune calzature originarie di alcuni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regime contingentale per le calzature stabilito nel regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), è scaduto il 1o gennaio 2005. |
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(2) |
Il 7 dicembre 2004 la Commissione è stata informata da alcuni Stati membri che sarebbe opportuno istituire misure di vigilanza sulle calzature conformemente al regolamento (CE) n. 3285/94. |
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(3) |
L'industria calzaturiera comunitaria è composta soprattutto da piccole e medie imprese, la maggior parte delle quali situate in regioni che non offrono molte alternative occupazionali. Pertanto, essa è vulnerabile di fronte alla concorrenza delle importazioni a basso costo, provenienti soprattutto dalla Repubblica popolare cinese. |
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(4) |
Per far fronte alla concorrenza di queste importazioni, negli ultimi anni l'industria calzaturiera comunitaria ha avviato un'ampia ristrutturazione del settore, concentrando la sua produzione su prodotti di qualità, soggetti a contingenti. Questi prodotti rappresentano circa l’85 % della produzione dell’industria calzaturiera comunitaria. La ristrutturazione ha comportato una marcata riduzione della capacità produttiva e della manodopera. Malgrado gli sforzi, l'industria comunitaria continua a perdere produzione e quote di mercato a causa delle importazioni estere a buon mercato. |
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(5) |
Fra il 2000 e il 2003, le importazioni di calzature originarie della Repubblica popolare cinese non soggette a contingenti sono aumentate nettamente sia in termini assoluti, sia in termini di quota di mercato comunitario, dato che i prezzi erano notevolmente inferiori a quelli dei prodotti equivalenti fabbricati nella Comunità. Tra il 2000 e il 2003 l'aumento medio delle importazioni è stato del 59 % e la differenza media dei prezzi del 21 %. |
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(6) |
Tenuto conto che le condizioni esistenti sul mercato per tutti i prodotti del settore sono le stesse, si prevede che la recente liberalizzazione comporterà un analogo aumento sostanziale delle importazioni. Sulla base dell'andamento recente delle importazioni di calzature, l'abolizione dei contingenti nel 2005 potrebbe far raddoppiare le importazioni a breve termine, con la conseguente perdita per l'industria comunitaria di quote di mercato pari al 6 % e di 17 000 posti di lavoro. Pertanto, si può ritenere che esista un rischio di pregiudizio per i produttori comunitari ai fini dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 3285/94. |
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(7) |
Questo probabile impatto è così importante che, nell'interesse della Comunità, le importazioni di talune calzature di origine cinese dovrebbero essere assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva in modo da disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni. Le calzature in questione, essenzialmente di media fino ad alta qualità, sono quelle per cui la produzione comunitaria rimane considerevole e che possono essere quindi considerate sensibili. La vigilanza preventiva attraverso un regime automatico di licenze d'importazione applicabile fino al 31 gennaio 2006 costituirebbe il modo più rapido per ottenere informazioni chiare sulle prime conseguenze dell'abolizione di questi contingenti, perché qualsiasi sistema a posteriori sarebbe più lento nel fornire dati significativi. |
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(8) |
È inoltre opportuno, per avere un quadro generale dell'andamento delle importazioni, creare un sistema a posteriori di controllo doganale per le importazioni di tutte le calzature di qualsiasi provenienza. Questo sistema comprende le calzature che devono essere sottoposte a vigilanza preventiva. Quando il sistema di vigilanza a posteriori sarà pienamente operativo, e al più tardi entro il 31 gennaio 2006, la vigilanza preventiva potrà avere termine. |
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(9) |
Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che devono espletare gli importatori comunitari siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci. |
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(10) |
Per agevolare la raccolta dei dati, l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti alla vigilanza preventiva deve essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi. Tale documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento, quindi, deve essere valido soltanto finché le norme applicabili alle importazioni rimangono invariate; esso deve essere valido in tutta la Comunità. |
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(11) |
Per garantire trasparenza, gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza comunitaria nel modo più completo possibile. |
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(12) |
Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali. |
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(13) |
È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione per raccogliere i dati il più rapidamente possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO 1
VIGILANZA PREVENTIVA
Articolo 1
L'immissione in libera pratica nella Comunità di talune calzature originarie della Repubblica popolare cinese elencate nell'allegato I è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi del regolamento (CE) n. 3285/94.
Articolo 2
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.
2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
3. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità.
4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94.
La domanda dell'importatore deve contenere le seguenti indicazioni:
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a) |
il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero d'identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di partita IVA; |
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b) |
se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax); |
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c) |
nome e indirizzo completo dell'esportatore; |
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d) |
la designazione precisa delle merci, compresi:
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e) |
la quantità di merci espressa in paia; |
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f) |
il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata; |
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g) |
il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento; |
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h) |
se la domanda costituisce il rinnovo di una precedente domanda relativa allo stesso contratto; |
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i) |
la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di essere stabilito nella Comunità.» L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, e in particolare nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente in Cina, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dal produttore. |
5. Il periodo di validità dei documenti di vigilanza è fissato a sei mesi. I documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per lo stesso periodo.
6. L’importatore rinvia i documenti di vigilanza all’autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.
8. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione possano avervi accesso attraverso una rete informatica.
Articolo 3
1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Soltanto le autorità competenti e il richiedente possono avere accesso alle informazioni contenute in tali domande e documenti.
Articolo 4
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
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a) |
con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori, calcolati in euro, per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza; |
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b) |
entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (3). |
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per codice della nomenclatura combinata («NC»).
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.
CAPITOLO 2
VIGILANZA A POSTERIORI
Articolo 5
1. Le calzature elencate nell’allegato III sono assoggettate ad un sistema di vigilanza statistica a posteriori.
2. Dopo l’immissione in libera pratica dei prodotti, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente, o almeno alla fine di ciascun mese, i quantitativi complessivi importati (in paia) e il loro valore (valore delle merci in euro alla frontiera comunitaria), menzionando il codice della nomenclatura combinata e utilizzando le unità, e eventualmente le unità supplementari, utilizzate in quel codice. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.
CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 6
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione e comunicate per via elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le disposizioni del capitolo 1 si applicano dal 1o febbraio 2005 al 31 gennaio 2006, al più tardi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell’11.11.2000, pag. 1).
(2) GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1985/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43).
(3) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 (GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3).
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA PREVENTIVA (2005)
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6402 99 |
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6403 51 |
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6403 59 |
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6403 91 |
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6403 99 |
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6404 19 10 |
fatta eccezione per
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6402 99 10 10 |
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6402 99 91 10 |
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6402 99 93 10 |
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6402 99 96 10 |
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6402 99 98 11 |
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6403 91 11 10 |
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6403 91 13 10 |
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6403 91 16 10 |
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6403 91 18 10 |
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6403 91 91 10 |
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6403 91 93 10 |
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6403 91 96 10 |
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6403 91 98 10 |
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6403 99 91 10 |
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6403 99 93 11 + 19 |
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6403 99 96 11 + 19 |
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6403 99 98 11 + 19 |
ALLEGATO II
ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI
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BELGIQUE/BELGIË
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ČESKÁ REPUBLIKA
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DANMARK
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DEUTSCHLAND
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EESTI
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ΕΛΛΑΔΑ
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ESPAÑA
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FRANCE
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IRELAND
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ITALIA
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ΚΥΠΡΟΣ
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LATVIJA
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LIETUVA
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LUXEMBOURG
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MAGYARORSZÁG
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MALTA
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NEDERLAND
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ÖSTERREICH
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POLSKA
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PORTUGAL
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SLOVENIJA
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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SUOMI/FINLAND
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SVERIGE
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UNITED KINGDOM
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ALLEGATO III
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA A POSTERIORI
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6401 91 |
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6401 92 |
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6401 99 |
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6402 19 |
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6402 20 |
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6402 91 |
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6402 99 |
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6403 12 |
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6403 19 |
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6403 20 |
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6403 30 |
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6403 40 |
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6403 51 |
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6403 59 |
|
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6403 91 |
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6403 99 |
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6404 11 |
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6404 19 |
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6404 20 |
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6405 10 |
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6405 20 |
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6405 90 |
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6404 19 10 |
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6402 99 10 10 |
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6402 99 91 10 |
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6402 99 93 10 |
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6402 99 96 10 |
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6402 99 98 11 |
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6403 91 11 10 |
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6403 91 13 10 |
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6403 91 16 10 |
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6403 91 18 10 |
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6403 91 91 10 |
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6403 91 93 10 |
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6403 91 96 10 |
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6403 91 98 10 |
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6403 99 91 10 |
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6403 99 93 11 + 19 |
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6403 99 96 11 + 19 |
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6403 99 98 11 + 19 |